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Decisione

11.2004.81

Opere necessarie e azione confessoria.

15 novembre 2005Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Lardelli

segretaria:

Verda, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa OA.2002.789 (servitù:

opere necessarie e azione confessoria) della Pretura del Distretto di Lugano,

sezione 3, promossa con petizione del 17 dicembre 2002 da

AP 1 Barbengo

(patrocinata dall' PA 1 )

contro

AO 1

(patrocinata dall' PA 2 );

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 12 luglio

2004 presentato

da AP 1 contro la sentenza emessa il 18

giugno 2004 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3;

2. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. AP

1 è proprietaria della particella n. 975 RFD di __________ (1011 m²), su cui

sorge una casa d'abitazione. Il fondo confina con la particella n. 974 RFD

(1214 m²), non edificata, appartenente a AO 1. Entrambi i terreni fronteggiano,

l'uno accanto all'altro, la pubblica via. Il loro accesso è garantito da una striscia

di terreno asfaltata, perpendicolare alla strada pubblica, che corre sul

confine tra le due particelle, occupando in larghezza 2 m dell'uno e 2 m

dell'altro fondo. Le particelle beneficiano di vicendevoli diritti di passo con

ogni veicolo a carico del sedime (subalterno b) occupato dalla strada

sul terreno adiacente. Sulla particella n. 975 la strada è lunga circa 20 m, mentre

sulla particella n. 974 si interrompe dopo una quindicina di metri, benché il diritto

di passo gravi anche il tratto rimanente. Le vicendevoli servitù sono state

costituite il 4 febbraio 1977 da __________, cui apparteneva la particella n.

975, e da __________, allora proprietario della n. 974. Sono state iscritte nel

registro fondiario il 14 settembre 1979.

B. Il

30 settembre 2002 la ditta __________ ha chiesto al Comu­ne di __________, in

nome di AO 1, l'autorizzazione di erigere un fabbricato sulla particella n.

974. AP 1 ha sollevato opposizione e con decisione del 25 febbraio 2003 il

Comune ha negato la licenza edilizia. Contro la decisione del Comune l'istante

ha ricorso al Consiglio di Stato. La procedura amministrativa è tuttora

pendente.

C. Nel

frattempo, il 17 dicembre 2002, AP 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di

Lugano, sezione 3, perché fosse ordinato a AO 1 – sotto comminatoria dell'art.

292 CP – di “mettere a punto/ripristinare immediatamente la servitù di passo” a

favore della particella n. 975 e di “astenersi da ulteriori turbative future”. Essa

ha fatto valere che il progetto edilizio dalla __________ intralcia l'esercizio

della servitù, già ostacolata dal fatto che sulla particella n. 974 manca il

tratto finale di strada. AO 1 ha proposto di respingere la petizione. Nel

successivo scambio di allegati le parti hanno mantenuto le rispettive posizioni.

Esperita l'istruttoria, esse hanno prodotto memoriali conclusivi in cui han­no

confermato le rispettive domande. Al dibattimento finale esse hanno rinunciato.

Statuendo con sentenza del 18 giugno 2004, il Pretore ha respinto la petizione.

La tassa di giustizia di fr. 1200.– e le spese sono state poste a carico

dell'attrice, tenuta a rifondere alla convenuta fr. 2000.– per ripetibili.

D. Contro

la sentenza appena citata AP 1 è insorta con un appello del 12 luglio 2004 per

ottenere che la petizione sia accolta e il giudizio impugnato riformato di conseguenza.

Nelle sue osservazioni del 19 agosto 2004 AO 1 propone di respingere l'appello

e di confermare la sentenza del Pretore.

Considerandi

in diritto: 1. L'appellabilità di una sentenza dipende dal valore delle domande,

determinato in base alle conclusioni prese dal ricorrente nell'ultimo atto di

causa davanti al Pretore (art. 15 CPC). Nelle liti relative a servitù il valore

litigioso è quello che i diritti controversi hanno per il fondo dominante,

rispettivamente quello che corrisponde alla svalutazione del fondo serviente se

essa è maggiore (art. 9 cpv. 3 CPC; cfr. anche Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation

judiciaire, vol. I, Berna 1990, n. 9.5 ad art. 36, pag. 284). In concreto l'attrice

ha indicato nella petizione un valore litigioso “indeterminato (superiore a fr.

8000.

–)”. La convenuta non ha mosso contestazioni al riguardo. Nulla osta

dunque, sotto questo profilo, alla ricevibilità dell'appello (I CCA, sentenza

inc. 11.1997.24 del 6 febbraio 1998, consid. 8b).

2.

Il

Pretore non ha ravvisato alcuna turbativa nell'esercizio del diritto di passo,

rilevando che sebbene la superficie gravata di servitù corrisponda al

subalterno b del fondo serviente, dalla sua costituzione il passo è sempre

stato esercitato solo sulla superficie asfaltata. Ciò non preclude né rende più

difficile l'accesso alla proprietà dell'attrice, tanto meno se si pensa che per

quasi trent'anni nessuno ha mai mosso rimostranze. Lo stato dei luoghi esclude

inoltre che l'attrice necessiti del passo in maggior misura, la larghezza dello

stesso essendo garantita fin dove occorre. Quanto a possibili turbative dovute all'edificazione

del fondo serviente, il Pretore ha ritenuto il progetto compatibile con la servitù,

onde per finire il rigetto della petizione.

3.

L'appellante

sostiene che la servitù grava tutto il subalterno b del fondo serviente,

come risulta in modo univoco dal contratto di costituzione, il che non lascia

spazio a interpretazioni di sorta e segnatamente secondo il modo in cui la

servitù è stata esercitata nel corso degli anni. Soggiunge inoltre che il primo

giudice, accertando che il passo è stato esercitato in corrispondenza dell'area

asfaltata, ha di fatto ridotto la servitù, senza che la convenuta lo chiedesse.

E siccome l'accesso al suo fondo è difficoltoso si giustifica di ordinare alla

proprietaria del fondo serviente la cessazione dello stato di fatto

incompatibile con l'esercizio della servitù. Ribadisce infine che il progetto

edilizio della vicina lede la servitù poiché prevede l'edificazione di un muro

e di un'area verde in corrispondenza dello spazio riservato al passo veicolare.

4.

Con

la petizione l'attrice ha chiesto che fosse ordinato alla convenuta di “mettere

a punto/ripristinare immediatamente la servitù di passo” a favore della

particella n. 975. Che una domanda tanto vaga e generica possa formare oggetto

di una richiesta di giudizio è dubbio. La necessità di formulare le domande “in

termini precisi” (art. 165 cpv. 2 lett. g CPC), oltre a far sì che il convenuto

possa difendersi adeguatamente dalle rivendicazioni avversarie, deve permettere

poi – in caso di accoglimento dell’azione – di eseguire la sentenza. Del resto,

il dispositivo di una sentenza costituisce titolo esecutivo solo ove contenga

un obbligo formale chiaro ed esplicito (Rep. 1988 pag. 400 a metà), in

difetto di che esso non può essere attuato (Cocchi/Trezzini,

CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 7 ad art. 488), né il giudice dell'opposizione

può interpretarlo o integrarlo (Rep. 1984 pag. 168). Nella fattispecie v’è da

domandarsi che cosa significhi concreta­mente “mettere a punto/ripristinare

immediatamente la servitù di passo”. La questione può tuttavia rimanere

indecisa. Am­messo e non concesso, infatti, che con tale formulazione l'attrice

mirasse a ottenere dalla convenuta l'esecuzione delle opere necessarie al

transito veicolare sull'intera area gravata dalla servitù di passo, l'azione è destinata

all'insuccesso per i motivi che seguono.

5.

Secondo

l'art. 738 cpv. 1 CC l'iscrizione fa fede circa l'estensione di una servitù prediale

in quanto determini chiaramente i diritti e le obbligazioni che ne derivano. Se

è chiara, l'iscrizione prevale su ogni esegesi. Entro i limiti dell'iscrizione,

l'estensione della servitù può risultare dal titolo di acquisto o dal modo in

cui il diritto è stato esercitato per molto tempo, pacificamente e in buo­na

fede (art. 738 cpv. 2 CC: DTF 130 III 557 consid. 3.1 con riferimenti; Petitpierre, Basler Kommentar, ZGB II,

2ª edizione, n. 1 ad art. 738 CC; Steinauer,

Les droit réels, vol. II, 3ª edizione, pag. 396 n.

2295). Qualora dal titolo di acquisto non risulti la reale volontà delle parti,

occorre procedere all'interpretazione dello stesso secondo il principio

dell'affidamento (DTF 130 III 557 con­sid. 3.1). A tal fine occorre tenere

conto del senso e dello scopo per cui la servitù è stata costituita, come pure dell'interesse

e delle necessità, fermo restando che ogni servitù va interpretata

restrittivamente e non deve limitare i diritti del fondo serviente più di

quanto occorra al suo normale esercizio (Steinauer, op. cit., pag. 395 n. 2293 seg.; Petitpierre, op. cit., n. 10 seg. ad

art. 738 CC).

6.

In

concreto, la servitù è iscritta nel registro fondiario come diritto –

rispettivamente onere – di “passo con ogni veicolo” a carico della particella

n. 974 in favore di quella n. 975 (doc. A e B). Tale iscrizione è chiara, ma

non indica l'estensione della superficie gravata. È necessario pertanto far

capo al titolo di acquisto (Steinauer,

op. cit., pag. 393 n. 2290). Ora, dal contratto di costituzione del 4 febbraio

1977.

si evince senza equivoco che tale area è il subalterno b (doc. C). Ciò

significa che l'attrice ha il diritto di esercitare la servitù su tutto il

subalterno b del fondo serviente (lungo 20 m e largo 2 m) e non solo, come

reputa il Pretore, sulla mera porzione asfaltata (lunga circa 15 m). Il fatto è

che oltre quest'ultima il passo carraio si interrompe (doc. G, fotografie G3 e

G6). Non per incuria della convenuta o perché la convenuta abbia eliminato

l'ultimo tratto di strada, ma perché in quel punto il terreno è ancora allo stato

naturale. Il problema è di sapere, nelle circostanze descritte, chi

debba costruire l'ultimo tratto di strada per consentire l'accesso veicolare.

7.

“Se

per l'esercizio della servitù sono necessarie delle opere, spetta all'avente

diritto il mantenerle” (art. 741 cpv. 1 CC). “Se le opere servono anche gli

interessi del fondo serviente, la manutenzione è fatta in comune, in

proporzione dei rispettivi vantaggi” (art. 741 cpv. 2 CC). Trattandosi di una

strada destinata al transito veicolare, la conservazione di strutture come le

fondamenta, i muri di sostegno, i canali di protezione, le banchine, i canali

di drenaggio, il manto d'usura e così via incombe pertanto al beneficiario

della servitù, tranne che la strada serva anche al proprie­tario del fondo

dominante, nel qual caso i costi di manutenzione vanno suddivisi “in proporzione

dei rispettivi vantaggi”. La legge non precisa per contro chi debba assumere il

costo legato alla costruzione di simili opere. Secondo dottrina,

torna applicabile al proposito – in via analogica – l'art. 741 cpv. 1 CC (Steinauer,

op. cit., pag. 390, n. 2283; Schmid,

Sachenrecht, Zurigo 1997, pag. 266, n. 1290). Se per

l'esercizio della servitù sono necessarie determinate opere, spetta dunque all'avente

diritto costruirle. Del resto, il beneficiario di

una servitù “può fare tutto ciò che è necessario per la sua conservazione e per

il suo esercizio” (art. 737 cpv. 1 CC). È logico perciò che sopporti i relativi

costi (Rep. 1995 pag. 177 consid. 2).

8.

Più

delicato è il problema di sapere se, trattandosi di opere che servono non solo

gli interessi del fondo dominante, ma anche quelli del fondo serviente, alle

spese di costruzione si applichi per analogia – oltre all'art. 741 cpv. 1 CC

anche l'art. 741 cpv. 2 CC, secondo cui i costi di manutenzione

vanno suddivisi “in proporzione dei rispettivi vantaggi”. Questa Camera ha

affrontato il tema di recente, giungendo alla conclusione che di regola l'art.

741.

cpv. 2 CC non si applica ai costi di costruzione (sentenza inc. 11.2004.81

del 12 ottobre 2005, consid. 5). Nella fattispecie, ad ogni buon conto, l'appellante

nemmeno pretende che il tratto mancante di strada sia utile anche alla

convenuta, né gli atti permettono di trarre una deduzione simile. Ne discende

che, nella misura in cui mira a ottenere dalla convenuta l'esecuzione delle

opere necessarie al transito sugli ultimi 5 m dell'area gravata dalla servitù

di passo, l'attrice formula una pretesa destituita di buon diritto.

9.

L'appellante sostiene che la prevista edificazione della __________ sulla particella n. 974 vìola la servitù,

poiché sull'area gravata dal passo è prevista la costruzione di un muro a confine

e la sistemazione di una zona verde. Sotto questo profilo i presupposti

per l'esercizio di un'azione confessoria sono già stati

enunciati dal Pretore (sentenza impugnata, consid. 5). Basti ricordare che

tale azione può essere diretta contro qualsiasi perturbatore, com­preso

il proprietario del fondo serviente che impedisca o renda più difficile l'esercizio

della servitù (Steinauer,

op. cit., pag. 401 n. 2306). Nel caso di un passo

veicolare, in specie, il proprietario del fondo serviente non può ridurre

l'area gravata, nemmeno ove parte di essa non sia usata per il transito, giacché

il proprietario del fondo dominante ha diritto alla servitù piena, così com'è

stata costituita (RtiD 2004-I pag. 510).

In concreto non risulta dalla

documentazione tecnica allegata alla domanda di costruzione presentata il 20

settembre 2002 dalla __________ che il progetto edilizio

impedisca o intralci la servitù di passo. I piani prevedono sì la costruzione sulla particella n. 974 di un muro parallelo al

confine, ma a 2 m dal medesimo. Esso non consta dunque interferire con il subalterno

b, che rimane libero al transito (“pianta piano autorimessa” e “sezione

trasversale B-B” nell'incarto del Comune di __________ relativo alla domanda di

costruzione: richiamo “I”). Quanto al muro perpen­dicolare alla strada

contemplato nel “piano area verde” (doc. E), la sua costruzione è prevista a 25

metri dalla pubblica via, ovvero 5 metri dopo la fine del subalterno b.

Ne discende che, stando agli atti, il progetto inoltrato dalla __________ non

consta turbare la servitù. Anche su questo punto l'appello manca perciò di

consistenza.

10.

Gli

oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza dell'appellante (art. 148

cpv. 1 CPC), che verserà alla controparte un'equa indennità a titolo di

ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello

è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Gli oneri

processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 600.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

650.–

sono

posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1500.– per

ripetibili.

3. Intimazione

a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale

d'appello

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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