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Decisione

11.2004.82

Privazione della cusotdia parentale.

30 novembre 2005Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

i rapporti del PAO, del Servizio psico-sociale di __________ e del Servizio

medico-psicologo di __________ e sentite le parti, con decisione del 10 aprile

2003 la Commissione tutoria ha affidato i figli al padre, ha riservato il

diritto di visita della madre e ha istituito in favore dei figli una curatela

educativa (art. 308 cpv. 2 CC), designando __________ come curatore. A un

eventuale ricorso è stato tolto effetto sospensivo. Contro la decisione appena

citata AP 1 è insorta il 16 aprile 2003 all'autorità di vigilanza sulle tutele,

chiedendo ¿ previa concessione dell'assistenza giudiziaria ¿ di essere

reintegrata nella custodia dei figli. Nella sua risposta del 2 maggio 2003 CO 2

ha proposto di respingere il ricorso.

In

pendenza di ricorso, con risoluzione dell'8 maggio 2003 la Commissione tutoria

ha ripristinato la custodia parentale di AP 1 sulla figlia cadetta J__________,

ha concesso al padre un colloquio telefonico ogni settimana con lei, vietandogli

tuttavia di avvicinarsi a meno di 200 m da lei, e ha confermato l'affidamento

di N__________ e M__________ a CO 2, riservando alla madre il più ampio diritto

di visita da esercitare compatibilmente con i desideri dei figli. AP 1 ha

impugnato anche tale decisione con ricorso del 20 maggio 2003 nel quale ha

nuovamente chiesto di essere reintegrata nella custodia dei figli maggiori. La

Commissione tutoria regionale 11 ha dichiarato di rinunciare a presentare

osservazioni, mentre CO 2 ha concluso per il rigetto del ricorso. Dopo essere

state sentite, le parti hanno poi presentato memoriali conclusivi nei quali

hanno confermato le loro domande.

C. Ritenendo

eccessiva la durata della procedura davanti all'autorità di vigilanza, il 21

gennaio 2004 AP 1ha introdotto un ricorso per denegata giustizia davanti al

Consiglio di Stato, che ha trasmesso il ricorso alla Sezione degli enti locali,

la quale lo ha fatto proseguire l'indomani alla Camera civile di appello. Con

sentenza del 13 aprile 2004 questa Camera ha dichiarato irricevibile il ricorso

e ha rinviato gli atti all'autorità di vigilanza perché invitasse il Consiglio

di Stato a esaminare la propria competenza (inc. 11.2004.8). Con decisione del

15 giugno 2004 il Consiglio di Stato ha dichiarato il ricorso irricevibile.

D. Statuendo

il 21 giugno 2004, l'autorità di vigilanza ha privato AP 1 della custodia parentale

sui figli N__________ e M__________, affidati al padre, ha incaricato il

Servizio sociale di __________ di sorvegliare l'affidamento e di fungere da

ufficio di controllo e informazione, ha disciplinato il diritto di visita della

madre (e del padre con J__________) in due ore sorvegliate ogni 15 giorni

presso la __________ a __________ e ha ordinato a CO 2 di collaborare con il

curatore dei figli. Non sono state prelevate tasse né spese. AP 1 e CO 2 sono

stati ammessi al beneficio dell'assistenza giudiziaria.

E. Contro

la decisione predetta AP 1 è insorta il 13 luglio 2004 con un appello, chiedendo

¿ previo conferimento dell'assistenza giudiziaria ¿ di essere reintegrata nella

custodia parentale sui figli maggiori. Accertato che CO 2 era stato nel

frattempo incarcerato, con decisione del 27 luglio 2004 la Commissione tutoria

regionale ha disposto l'affidamento provvisorio di N__________ e M__________

alla zia paterna __________. Dopo la liberazione di CO 2, avvenuta nel novembre

2004, preso atto che i diritti di visita della madre con N__________ e M__________

erano gravemente ostacolati dal padre, con decisione del 4 gennaio 2005,

l'autorità tutoria ha sospeso il diritto di visita del padre a J__________,

ingiungendogli di astenersi da ogni contatto con la figlia e di non avvicinarla

a meno di 200 m, ha riconfermato l'affidamento di N__________ e M__________ al

padre e ha sospeso il diritto di visita di AP 1 ai figli maggiori.

F. Il 9

settembre 2005 il giudice delegato di questa Camera, esaminata la relazione del

17 maggio 2005 del Servizio sociale di __________, ha ordinato la notifica

dell'appello di AP 1 e ha assegnato a CO 2 un termine per presentare

osservazioni sulla richiesta di annullare il collocamento di N__________ e M__________

presso di lui. Nelle sue osservazioni del 21 settembre 2005 CO 2 propone di

respingere l'appello, instando anch'egli per il beneficio dell'assistenza

giudiziaria.

Considerandi

in diritto: 1. Le

decisioni emesse dall'autorità di vigilanza sulle tutele sono impugnabili a

questa Camera nel termine di 20 giorni (art. 48 della legge sull'organizzazione

e la procedura in materia di tutele e curatele, dell'8 marzo 1999, cui rinvia

l'art. 39 LAC). Tempestivo, sotto questo profilo l'appello in esame è dunque

ricevibile. La procedura applicabile è quella degli art. 307 segg. CPC, con la

particolarità ¿ per analogia ¿ dell'art. 424a CPC.

2.

Litigiosi sono la privazione della custodia parentale dell'appellan­te

sui figli N__________ e M__________ e il loro collocamento dal padre.

L'autorità di vigilanza ha escluso che la madre presenti gravi carenze

genitoriali, ma ha riscontrato la ferma volontà di N__________ e M__________ di

essere affidati al padre e il loro rifiuto nei confronti della madre.

L'autorità di vigilanza ha accertato che l'interessata ha una personalità

fortemente legata al suo ambiente, contrassegnato da uno stret­to legame

familiare nell'ambito del quale i fratelli assumono un ruolo protettivo verso

di lei, e appare così poco autorevole nel ruolo di madre, onde le difficoltà

nella gestione dei figli. Per quanto essa non possa dirsi inidonea alla

funzione di genitrice, la mancanza di individualità e di autorevolezza fanno sì

che i figli non la riconoscano come figura materna. L'ostilità dei figli

maggiori nei suoi confronti, poi, non è mutata neppure dopo il collocamento al

PAO, i due rifiutando di tornare a casa e finanche di comunicare con lei. L'autorità

ha escluso d'altra parte che tale atteggiamento fosse dovuto all'influenza

esercitata dal padre. Per finire, ha concluso l'autorità, obbligare i figli

maggiori a tornare dalla madre non sarebbe compatibile con il bene di loro,

mancando tranquillità e sicurezza. In tali circostanze essa ha ritenuto di

privare la madre della custodia parentale su N__________ e M__________, giustificando

il provvedimento come l'unica misura per tutelare gli interessi del figli,

compresi quelli di J__________, potendo questa vivere con maggior serenità la

comunione con la madre.

L'autorità

di vigilanza ha poi esaminato se l'affidamento dei due figli al padre fosse

adeguato e rispondesse al bene di loro. Al proposito essa ha accertato che

l'interessato è idoneo a occuparsi dei ragazzi, tanto più che agli occhi di

loro è una figura importante. Inoltre egli dimostra di essere attento,

affettuoso ed equilibrato. Per di più, l'affidamento al padre risponde alla

ferma volontà dei due figli. Nondimeno, vista l'ostilità dei ragazzi verso la

madre, l'autorità di vigilanza ha previsto una sorveglianza da parte del

Servizio sociale, ritenuta opportuna anche perché il padre, ottenuto

l'affidamento dei figli, aveva interrotto i contatti con il curatore e i

maestri di scuola, sostenendo che quella era la volontà dei ragazzi. L'autorità

di vigilanza ha quindi ingiunto all'interessato di ripristinare immediatamente

le relazioni con il curatore. Infine il Servizio sociale di __________ è stato

designato ufficio di controllo e di informazione giusta l'art. 307 cpv. 3 CC

con l'incarico di valutare la situazione dei minori e di suggerire, dandosi il

caso, una loro presa a carico per ricuperare il rapporto con la madre.

3.

L'appellante contesta il provvedimento adottato nei suoi confronti,

rimproverando all'autorità tutoria di averle tolto la custodia dei due figli

pur non avendo riscontrato carenze di lei né circostanze pericolose o atte a

minare la salute dei figli. Sostiene che l'avversione dei figli nei suoi

confronti è dovuta all'ingerenza del padre, il quale li ha indottrinati e

rifiuta di condurli da lei, sicché essi hanno perso fiducia nella figura

materna. Dolendosi di non poter vedere i figli da oltre un anno, essa afferma

che una ripresa dei contatti gioverebbe ai ragazzi. Quanto al collocamento dal

padre, l'appellante ne censura l'adeguatezza, lamentando che i figli siano

stati affidati a un carcerato, il quale ha addirittura interrotto qualsiasi

contatto con il curatore e non si attiva minimamente per favorire una ripresa

delle relazioni filiali con lei.

4.

L'art. 310 cpv. 1 CC prevede che quando il figlio non possa essere

altrimenti sottratto al pericolo, l'autorità tutoria deve toglierlo alla

custodia dei genitori, o dei terzi presso cui si trova, e ricoverarlo

convenientemente. Nell'accezione di ¿pericolo¿ rientra tutto quanto è

suscettibile di pregiudicare lo sviluppo fisico, intellettuale e morale del

figlio sotto l'autorità parentale dei genitori (Hegnauer, Grundriss des Kindesrechts, 5ª edizione, pag. 214

n. 27.36). Con la privazione della custodia parentale l'autorità tutoria decide

parimenti il collocamento del minorenne, che deve corrispondere alla

personalità e ai suoi bisogni (Hegnauer,

op. cit., pag. 215 n. 27.41). Il provvedimento è applicabile anche quando le

relazioni tra genitori e figli siano così gravemente turbate che non si possa

più esigere ragionevolmente la convivenza ulteriore e, secondo le circostanze,

non si possa rimediare altrimenti (art. 310 cpv. 2 CC). Le misure previste

dagli art. 307 segg. CC sono informate al bene del figlio e non dipendono da

un'eventuale colpa dei genitori, né costituiscono una sanzione nei confronti

loro (Breitschmid in: Basler Kommentar,

ZGB I, 2ª edizione, n. 4 ad art. 307 CC). L'interesse del

bambino è il punto di riferimento costante, soprattutto per valutare il

collocamento (Messaggio concernente l'adesione della Svizzera alla Convenzione

ONU sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989: FF 1994 pag. 27 n. 326).

5.

Per quel che attiene alla madre, secondo l'Unità di intervento regionale

di __________ (UIR) essa non denota gravi carenze genitoriali. Il problema è

che i figli sono schierati dalla parte del padre, di modo che un affidamento a

lei avrebbe comportato una situazione difficilmente controllabile, costei non

apparendo in grado di gestire i figli (relazione del 22 gennaio 2003, pag. 2

seg.). In un successivo rapporto del 13 marzo 2003 i responsabili del Servizio

hanno rilevato che l'interessata ha una ¿storia di vita margine e relegata in

famiglia, dove ha sempre assunto un ruolo di cura (in queste precarie e

sacrificate condizioni socio-ambientali essa non ha nemmeno potuto frequentare

la scuola media); inoltre per le difficoltà-incapacità di gestire i figli,

questi erano spesso dai nonni¿. Per gli operatori, ciò poteva spiegare certe

sue difficoltà nella relazione con i figli (doc. 12). Il Servizio psico-sociale

di __________, incaricato di allestire una valutazione psichiatrica dei genitori,

ha ritenuto nondimeno il 27 marzo 2003 che l'interessata, quantunque cresciuta

e legata a una cultura diversa, dimostra buone capacità di adattamento, né constano

fattori patogeni che potrebbero pregiudicare le sue capacità genitoriali. Anzi,

essa risulta dedicarsi ¿con impe­gno e coinvolgimento affettivo¿ all'educazione

dei figli (doc. 14, pag. 6). In simili condizioni l'appellante non può

definirsi inidonea ad assolvere il ruolo di genitrice, tanto meno ove si pensi

che continua a occuparsi dell'ultimogenita senza apparenti difficoltà (rapporto

del 17 maggio 2005 del Servizio sociale di __________, pag. 4).

6.

Rimane

il fatto che i due figli maggiori hanno dichiarato chiaramente di non voler stare

con lei. Già dal primo rapporto del 22 gennaio 2003 dell'UIR si evince che N__________

(1995) ha manifestato la volontà di raggiungere il padre in maniera piuttosto

precisa, definitiva, tanto che per gli operatori tale convinzione era ¿poco

modificabile¿ (doc. 8, pag. 2). In un successivo colloquio il ragazzo ha

ribadito tale desiderio, rifiutando decisamente la madre (rapporto del 29

gennaio 2003: doc. 9, pag. 2). I responsabili del PAO di __________ hanno poi

riferito che durante le visite della madre N__________ è apparso per lo più

freddo e che alle chiamate telefoniche rispondeva sinteticamente, per tacere

delle volte in cui si negava. A un'educatrice egli ha ripetuto di voler

raggiungere il padre e vedere la madre ¿solo ogni tanto, ma poco¿. Tale atteggiamento

non è mutato nel tempo (rapporto intermedio del 20 marzo 2003: doc. 13). Dal

rapporto del Servizio sociale di __________, del 17 maggio 2005, si desume che

N__________ appare sempre sicuro e all'altezza della situazione, determinato

nel respingere la figura materna, al punto da influenzare la sorella M__________

(pag. 2).

Quanto a

M__________ (1996), nel primo rapporto dell'UIR essa ha espresso il desiderio

di stare con il papà in modo ambivalente (doc. 8, pag. 2), salvo poi allinearsi

sulla posizione del fratello (doc. 9, pag. 2). Durante i diritti di visita

della madre al PAO la bambina appariva all'inizio impacciata, ma poi salutava e

abbracciava la mamma, prendendosi volentieri una porzione di coccole. Nel corso

delle telefonate essa alternava invece rifiuti a indecisioni, mostrandosi

combattuta. A un'educatrice essa ha confidato di voler raggiungere il padre, ma

di voler ¿tanto vedere la mamma¿. In sostanza essa è apparsa assai insicura,

indecisa e piuttosto in balìa degli eventi (doc. 13). I responsabili del Servizio

sociale di __________, confermando sostanzialmente quanto accertato dai

responsabili del PAO, hanno rilevato che essa, influenzata dal fratello,

respinge ormai la madre, non lascia più alcuno spiraglio d'avvicinamento,

negando qualsiasi rapporto affettivo e di tenerezza (rapporto del 17 maggio

2005, pag. 3).

7.

Il

desiderio dei figli è solo uno dei criteri che presiede al loro affidamento,

accanto a fattori oggettivi (Hegnauer

in: Berner Kommentar, 4ª edizione, n. 77 ad art. 273; Rumo-Jungo, L'audition des enfants lors du divorce de leurs

parents in: SJ 2003 II pag. 131). Il punto di vista dei ragazzi è viepiù importante

nella misura in cui, vista l'età e lo sviluppo di loro, tale desiderio appaia

come una decisione consolidata e sia l'espressione di una stretta relazione

affettiva con il genitore (DTF 127 III 298 consid. 4a). Nella fattispecie i

figli si ostinano ormai nel respingere la madre, negando qualsiasi contatto con

lei e ¿ come risulta dal rapporto del Servizio sociale di __________o,

acquisito in appello ¿ dopo due anni il loro atteggiamento non è cambiato,

seppure il rifiuto di M__________ appaia meno reciso. Contrariamente a quanto

sostiene l'appellante poi, non si ravvisano indizi concreti che facciano apparire

la volontà dei ragazzi coartata. A ciò si aggiunge l'incapacità dell'appellante

non nel ruolo di genitrice, ma in quello di gestire quo­tidianamente i figli.

Già i responsabili del PAO avevano constatato che l'interessata è una madre

poco autorevole, mentre la gestione dei tre fratelli è impegnativa (doc. 13,

pag. 6 in alto). Durante le visite essi hanno avuto poi l'impressione che essa

fosse in balìa dei figli e dei loro rifiuti (pag. 8 in fine), che non riusciva

a imporsi, facendosi quasi sostituire dal figlio maschio (pag. 11). Anche __________,

il quale ha seguito i figli nell'aprile e nel maggio del 2003, dopo la loro

dimissione dal PAO, ha notato una situazione di grave conflitto tra

l'appellante e i due figli maggiori (tanto da dover chiamare più volte il padre

per calmarli), i quali sono arrivati al punto di insultare la madre e di spu­tarle

addosso (rapporti del curatore: doc. 69). All'audizione del­l'11 giugno 2003

davanti all'autorità di vigilanza l'appellante ha ammesso: ¿Fintanto che [i

due] non cambiano e non si sono calmati, avrei timore ad avere a casa N__________

e M__________. Ho paura che si farebbero del male e che non mi rispetterebbero

come madre¿ (verbale: doc. 67).

Nella

situazione testé riassunta la volontà dei ragazzi, la mancanza di autorevolezza

della madre e l'aperto conflitto instauratosi ormai tra i due figli maggiori e

la genitrice dimostrano quanto improponibile sia lasciare la custodia di loro

all'appellante. Ciò si rifletterebbe negativamente sul bene dei due, i quali si

troverebbero a vivere in un clima di costante conflittualità, seriamente

pregiudizievole per uno sviluppo psichico armonioso ed equilibrato. Con riferimento

a J__________ è vero che, per quanto possibile, i fratelli non dovrebbero

essere separati (DTF 115 II 317), ma è anche vero che nella fattispecie la

gestione dei tre ragazzi trascende le capacità personali dell'appellante.

D'altro lato è evidente che non è il caso di togliere all'appellante anche J__________,

i cui rapporti con la madre non risultano creare problemi. Ne segue che la

decisione adottata dall'autorità di vigilanza si rivela, nelle circostanze descritte,

una sorta di soluzione obbligata. Infondato, su questo punto l'appello è destinato

pertanto all'insuccesso.

8.

Ciò

posto, occorre ancora esaminare se l'affidamento dei due figli maggiori al padre

sia un ricovero ¿conveniente¿ nel senso dell'art. 310 cpv. 1 CC. L'appellante

contesta l'ipotesi, ricordando che il padre è in prigione, delega a terzi la

cura dei figli e non rispetta le decisioni dell'autorità. Ora, v'è

effettivamente da domandarsi come mai l'autorità di vigilanza, cognita della

carcerazione inflitta a CO 2, abbia potuto confermare senza remore la decisione

dell'autorità tutoria. Se non che, nel novembre del 2004 CO 2 è stato

scarcerato. La questione è pertanto di sapere se il collocamento presso di lui

sia conforme al bene dei figli (sopra consid. 4).

a) Per decidere circa il collocamento del figlio l'autorità deve

dipartirsi, nell'interesse del minorenne, dai legami familiari, sempre che non

siano in contrasto con il bene di lui. Il collocamento da parenti prossimi va

quindi preferito, di regola, al collocamento presso terzi (Hegnauer, op. cit., pag. 216 n. 27.41;

RDT 1982 pag. 34). In concreto sia l'autorità tutoria sia l'autorità di

vigilanza hanno accertato la sostanziale idoneità del padre a occuparsi dei

figli. Dal rapporto del Servizio sociale di __________ si deduce anzi che ¿la

sua preoccupazione maggiore attualmente sono proprio i figli, verso i quali nutre

un sentimento protettivo paterno e il suo desiderio è di averli a casa al più

presto¿ (rapporto del 27 marzo 2003: doc. 14). Dal maggio del 2004, del resto,

N__________ e M__________ vivono presso il padre e la di lui famiglia. Durante

la nota carcerazione del genitore ai due hanno accudito la nonna e la zia

materna. Nell'attuale quadro familiare non risultano problemi personali. A

livello di apprendimento N__________ non incontra difficoltà né mostra comportamenti

inadeguati. M__________ è in affanno a scuola e impacciata con i compagni, ma

di ciò si occupa l'autorità tutoria, che sta valutando l'inserimento di lei in

una classe speciale quando passerà alla scuola media (rapporto del Servizio sociale

di __________, del 17 maggio 2005).

b) Perplessità

sussistono invece per il fatto che non è dato di sapere come il padre si occupi

dei figli. Dalla sua scarcerazione, avvenuta nel novembre 2004, egli risulta

avere ripreso l'attività di metalcostruttore indipendente, ma sulla compatibilità

di tale occupazione con la cura dei figli tutto si ignora. Nulla si conosce

nemmeno sulla natura e la gravità del reato ascrittogli, che lo ha condotto in

prigione. Perplessi lascia anche l'atteggiamento di lui verso la madre dei

ragazzi. Dagli atti risulta che, terminato il loro anno scolastico a __________,

N__________ e M__________ non hanno più visto la madre proprio per gli impedimenti

frapposti dal padre (verbale di audizione di AP 1 dell'11 giugno 2003: doc. 67;

lettera di __________ del 21 novembre 2003, allegata al doc. 49), il quale non

si fa scrupolo di ammettere tale comportamento (rapporto del 17 maggio 2005 del

Servizio sociale di __________, pag. 4). Anzi, nelle osservazioni all'appello

egli ritiene ¿un riavvicinamento un'inammissibile forzatura che avrebbe effetti

devastanti sui minori¿ (memoriale, pag. 7). La sua famiglia si comporta nello

stesso modo, in particolare la sorella __________, la quale, vistasi attribuire

provvisoriamente la custodia dei ragazzi durante la carcerazione del fratello,

si è ripetutamente rifiutata di condurre i ragazzi alla __________ per il

diritto di visita, tanto da costringere la Commissione tutoria a sporgere

denuncia il 12 novembre 2004 per violazione dell'art. 292 CP.

c) Si aggiunga che CO 2 ha interrotto i contatti anche con il curatore

dei figli (doc. 66), il quale nell'ottobre del 2003 ha confermato di non avere

più visto i ragazzi dal maggio precedente e di avere solo intrattenuto colloqui

telefonici con il padre, che dal mese di agosto non si è più fatto sentire

(doc. 15 e 16). Dal rapporto del Servizio sociale di __________ del 17 maggio

2005.

risulta addirittura che l'interessato non ritiene più giustificato

l'intervento degli operatori né di qualsiasi altra autorità (pag. 4 in fine).

Egli obietta, certo, che i figli odiano la madre e non vogliono più incontrare

il curatore, sentendosi da lui minacciati (verbale di CO 2, del 12 giugno 2003:

doc. 68), né gli operatori del Servizio sociale di __________ (rapporto del 17

maggio 2005, pag. 4). Se così fosse, v'è da domandarsi se un padre del genere

goda di sufficiente credito agli occhi dei figli e se sia capace, alla prova

dei fatti, di agire con la necessaria autorevolezza per il bene di loro. Anzi,

un genitore che avalla supinamente eccessi e squilibri dei figli è lungi

dall'infondere cieca fiducia nell'affidamento.

d) Sta

di fatto che, oggi come oggi, il collocamento dei figli da terzi o in un

istituto sarebbe una soluzione ancora peggiore, sia perché contrasterebbe

nettamente con la volontà dei ragazzi, sia perché priverebbe questi ultimi

della figura paterna e della ¿fami­glia allargata¿, importanti fattori di

affetto (rapporto del 20 marzo 2003 del PAO: doc. 13, pag. 6 a metà). Per di

più, il collocamento dei figli in un istituto risulterebbe una misura

pesantemente incisiva, di dubbia proporzionalità nella fattispecie, che potreb­be

configurare per altro una privazione della libertà a scopo di assistenza (Breitschmid, op. cit., n. 12 ad art.

310). In sintesi, il provvedimento farebbe perdere ai figli la figura del padre

e non favorirebbe necessariamente il riavvicinamento alla madre, tanto meno

dopo l'esperienza negativa dei ragazzi al PAO (rapporto del 17 maggio 2005 del

Servizio sociale di __________, pag. 7).

9.

Se

il collocamento dei due figli dal padre è ¿ come si è accenna­to ¿ una sorta di

via obbligata, ciò non significa che in concreto le autorità debbano limitarsi

a osservare la situazione. Intanto giovi ricordare a CO 2 che l'appellante è la

sola detentrice dell'autorità parentale e ha il diritto di prendere misure in

favore dei figli, sia in materia di cure (per esempio in caso di intervento medico),

di scelte scolastiche e professionali (tant'è che le incombe di collaborare con

i docenti, con le istituzioni pubbliche e con quelle di aiuto alla gioventù:

art. 302 cpv. 3 CC) o di educazione religiosa, sia promuovendo relazioni con

terzi (Stettler in: Trai­té de

droit privé suisse, vol. III, tomo II/1, pag. 404 segg.) e amministrando i beni

dei figli (art. 318 segg. CC). Inoltre essa ha il diritto di ottenere ¿ anche

da terzi, compresi docenti e medici ¿ informazioni sullo stato di salute e

sugli avvenimenti particolari che si verificano nella vita dei figli (art. 275a

cpv. 1 e 2 CC).

---------,

da parte sua, non acquisisce la custodia parentale tolta alla madre, non avendo

egli l'autorità parentale. La sua posizione è assimilabile né più né meno a

quella di un genitore affiliante, detentore di una custodia di fatto (DTF 120

Ia 260), tenuto a dare ai figli quanto occorre giornalmente (DTF 128 III 10

consid. 4a). Egli può rappresentare la madre nell'esercizio dell'autorità parentale,

ma solo per quanto necessario al debito adempimento del suo compito (art. 300

cpv. 1 CC), ad esempio prendendo le decisioni che per la loro natura spettano

all'educatore immediato e quelle che per ragioni di urgenza, malattia, assenza

e così via non possono essere prese dalla madre (Hegnauer, op. cit., pag. 182, n. 25.13).

Quanto

alla relazioni personali dei due figli, salvo qualche sporadico diritto di

visita esercitato alla __________ durante la carcerazione di CO 2 la madre non

risulta più avere incontrato i figli. Tale situazione non è ammissibile,

giacché di regola il rapporto di un minorenne con entrambi i genitori è un

fattore essenziale per lo sviluppo psichico e per il processo di ricerca

d'identità (DTF 130 III 590 consid. 2.2.2 con riferimenti). È vero che tutti i

tentativi intrapresi finora per riavvicinare i figli alla madre sono falliti,

ma ciò si deve anche per la totale mancanza di collaborazione da parte del

padre. L'autorità tutoria va esortata pertanto a non lasciare nulla di

intentato, soprattutto di fronte a un padre che non ha coscienza del problema e

che sotto questo profilo lascia N__________ e M__________ al loro destino.

10.

Le

considerazioni testé enunciate giustificano nel caso in esame un collocamento

sorvegliato con attenzione dalla presenza attiva e costante di un curatore. I

due figli hanno già un curatore educativo nella persona di __________,

designato dall'autorità tutoria sulla base dell'art. 308 cpv. 2 CC. Se non che,

il collocamento dei figli a __________ non appare conciliabile con un efficace

svolgimento del mandato. Occorre pertanto che la Commissione tutoria regionale

provveda altrimenti, nominando un curatore che cerchi di ristabilire anche un

clima di fiducia nei confronti della madre. A lui spetterà di organizzare un

sostegno adeguato ai ragazzi, non senza trascurare di incaricare ¿ ad esempio ¿

uno psicoterapeuta che cerchi di ricuperare la figura della genitrice,

verificando con lui la possibile ripresa delle relazioni con la titolare dell'autorità

parentale. Di ciò egli dovrà tenere costantemente informata l'autorità tutoria,

presentando rapporti sull'evolversi della situazione. L'autorità tutoria, da

parte sua, potrà intervenire e prendere tutte le misure che si imporranno. Essa

non dovrà avere remore, in particolare, nell'ascoltare i figli, direttamente o

per il tramite di uno specialista con qualifiche in campo psicologico o

psicoterapeutico, e potrà anche far capo ¿ ravvisandone l'utilità ¿ all'opera

di un mediatore. Al padre, infine, andrà chiesto un serio programma di gestione

quotidiana dei ragazzi.

Accanto

alla figura del curatore, è opportuno che collabori ¿ come ha deciso l'autorità

di vigilanza ¿ il Servizio sociale, cui è affidato il compito di sorvegliare il

collocamento e di fungere da ufficio di controllo. Esso agirà di concerto con

il curatore perché siano disposti progetti di sostegno, di qualsiasi ordine e

natura. Che CO 2 si dimostri refrattario poco importa, il curatore essendo

chiamato a tutelare il bene dei figli (DTF 118 II 242 consid. 2d), non la

volontà dell'affidatario, tant'è che d'intesa con l'autorità tutoria è abilitato

a intervenire direttamente sul figlio (SJ 1979 pag. 292). Quanto al padre, già

l'autorità di vigilanza lo ha diffidato ¿ sotto comminatoria dell'art. 292 CP ¿

a collaborare con il curatore. Dovesse egli ostacolare il curatore nelle

relazioni con N__________ e M__________ o disattendere le indicazioni del curatore

medesimo, come quelle di altri operatori sociali, l'autorità tutoria prenderà

le misure del caso, senza scartare l'ipotesi ultima del collocamento dei

ragazzi altrove o in un istituto.

11.

Se ne

conclude che, provvista di buon diritto, la decisione impugnata merita conferma.

Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC).

L'appellante rifonderà inoltre alla controparte un'adeguata indennità per

ripetibili. Circa le domande di assistenza giudiziaria, il requisito dell'indigenza

(art. 3 cpv. 2 Lag) è manifesto per entrambi i genitori. Invero l'attribuzione

di ripetibili renderebbe senza oggetto la richiesta di CO 2, ma la relativa

indennità appare di difficile ¿ se non impossibile ¿ incasso, onde

l'opportunità di concedere sin d'ora il beneficio (DTF 122 I 322). Per quanto

riguarda la probabilità di buon diritto (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag), essa non

era evidente nell'appello, ma si può capire che l'interessata abbia nutrito ¿ a

torto ¿ qualche aspettativa in un estremo tentativo di difesa. Entrambe le

parti vanno quindi ammesse al beneficio dell'assistenza giudiziaria.

L'indennità dei patrocinatori sarà limitata, in ogni modo, alle sole

prestazioni che riguardano la procedura di appello.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello

è respinto e la decisione impugnata è confermata.

2. Gli oneri

processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 300.¿

b)

spese fr. 50.¿

fr.

350.¿

sono

posti a carico di AP 1, che rifonderà alla controparte fr. 1500.¿ per

ripetibili.

3. AP 1 è

ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio

degli avvocati __________ e PA 1.

4. CO 2 è

ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio

dell'avv. PA 3.

5. Intimazione:

¿ ;

¿ ;

¿ Commissione tutoria regionale 11,.

Comunicazione:

¿

Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di

vigilanza sulle tutele;

¿ ;

¿ (dispositivo n. 3).

terzi implicati

e controparti

P_GLOSS_CONTOPARTI

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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