11.2004.82
Privazione della cusotdia parentale.
30 novembre 2005Italiano26 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.2004.82
Data decisione, Autorità:
30.11.2005, ICCA
Titolo:
Privazione della cusotdia parentale.
CUSTODIA
PRIVAZIONE DELLA CUSTODIA PARENTALE
art. 310 CC
Incarto n.
11.2004.82
Lugano
30 novembre
2005/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Lardelli
segretaria:
Verda, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa 8.2003/R.39/55.2003
(privazione della custodia parentale) della Divisione degli interni, Sezione
degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone
AP 1
(già patrocinata dall', e ora
dall' PA 1 )
a
CO 2,
(patrocinato dall' PA 3, )
e alla
CO 1
riguardo ai figli N__________ (1994), M__________
(1995) e J__________ (1997) __________;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 13 luglio 2004 presentato da AP 1 contro la decisione emessa il
21 giugno 2004 dalla Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza
sulle tutele;
2. Se
dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;
3. Se
dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata da CO 2
con le osservazioni all'appello;
4. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. CO
2 (1966) e AP 1 (1965), sposatisi con solo rito religioso, sono i genitori di N__________
(5 luglio 1994), M__________ (23 dicembre 1995) e J__________ (19 marzo 1997).
In seguito alla loro separazione, nel dicembre del 2002, i figli sono rimasti
con la madre. Con risoluzione del 23 dicembre 2002 la Commissione tutoria
regionale 11 ha disciplinato il diritto di visita del padre durante le
festività natalizie. Il 7 gennaio 2003, preso atto che CO 2 non aveva
riconsegnato i figli, essa ha decretato senza contraddittorio il collocamento
provvisorio dei ragazzi nell'Unità di pronta accoglienza e osservazione (PAO) a
__________, ha autorizzato unicamente contatti telefonici con loro, ordinando
altresì accertamenti sulle capacità dei genitori. Il 4 febbraio 2003, confermato
il collocamento dei figli, la Commissione tutoria regionale ha concesso a ogni
genitore una visita sorvegliata ogni due settimane e un colloquio telefonico
sorvegliato ogni due settimane. Adita da entrambi, con decisione del 31 marzo
2003 l'autorità di vigilanza ha esteso il diritto di visita a un incontro
sorvegliato ogni settimana.
B. Esaminati
Fatti
i rapporti del PAO, del Servizio psico-sociale di __________ e del Servizio
medico-psicologo di __________ e sentite le parti, con decisione del 10 aprile
2003 la Commissione tutoria ha affidato i figli al padre, ha riservato il
diritto di visita della madre e ha istituito in favore dei figli una curatela
educativa (art. 308 cpv. 2 CC), designando __________ come curatore. A un
eventuale ricorso è stato tolto effetto sospensivo. Contro la decisione appena
citata AP 1 è insorta il 16 aprile 2003 all'autorità di vigilanza sulle tutele,
chiedendo ¿ previa concessione dell'assistenza giudiziaria ¿ di essere
reintegrata nella custodia dei figli. Nella sua risposta del 2 maggio 2003 CO 2
ha proposto di respingere il ricorso.
In
pendenza di ricorso, con risoluzione dell'8 maggio 2003 la Commissione tutoria
ha ripristinato la custodia parentale di AP 1 sulla figlia cadetta J__________,
ha concesso al padre un colloquio telefonico ogni settimana con lei, vietandogli
tuttavia di avvicinarsi a meno di 200 m da lei, e ha confermato l'affidamento
di N__________ e M__________ a CO 2, riservando alla madre il più ampio diritto
di visita da esercitare compatibilmente con i desideri dei figli. AP 1 ha
impugnato anche tale decisione con ricorso del 20 maggio 2003 nel quale ha
nuovamente chiesto di essere reintegrata nella custodia dei figli maggiori. La
Commissione tutoria regionale 11 ha dichiarato di rinunciare a presentare
osservazioni, mentre CO 2 ha concluso per il rigetto del ricorso. Dopo essere
state sentite, le parti hanno poi presentato memoriali conclusivi nei quali
hanno confermato le loro domande.
C. Ritenendo
eccessiva la durata della procedura davanti all'autorità di vigilanza, il 21
gennaio 2004 AP 1ha introdotto un ricorso per denegata giustizia davanti al
Consiglio di Stato, che ha trasmesso il ricorso alla Sezione degli enti locali,
la quale lo ha fatto proseguire l'indomani alla Camera civile di appello. Con
sentenza del 13 aprile 2004 questa Camera ha dichiarato irricevibile il ricorso
e ha rinviato gli atti all'autorità di vigilanza perché invitasse il Consiglio
di Stato a esaminare la propria competenza (inc. 11.2004.8). Con decisione del
15 giugno 2004 il Consiglio di Stato ha dichiarato il ricorso irricevibile.
D. Statuendo
il 21 giugno 2004, l'autorità di vigilanza ha privato AP 1 della custodia parentale
sui figli N__________ e M__________, affidati al padre, ha incaricato il
Servizio sociale di __________ di sorvegliare l'affidamento e di fungere da
ufficio di controllo e informazione, ha disciplinato il diritto di visita della
madre (e del padre con J__________) in due ore sorvegliate ogni 15 giorni
presso la __________ a __________ e ha ordinato a CO 2 di collaborare con il
curatore dei figli. Non sono state prelevate tasse né spese. AP 1 e CO 2 sono
stati ammessi al beneficio dell'assistenza giudiziaria.
E. Contro
la decisione predetta AP 1 è insorta il 13 luglio 2004 con un appello, chiedendo
¿ previo conferimento dell'assistenza giudiziaria ¿ di essere reintegrata nella
custodia parentale sui figli maggiori. Accertato che CO 2 era stato nel
frattempo incarcerato, con decisione del 27 luglio 2004 la Commissione tutoria
regionale ha disposto l'affidamento provvisorio di N__________ e M__________
alla zia paterna __________. Dopo la liberazione di CO 2, avvenuta nel novembre
2004, preso atto che i diritti di visita della madre con N__________ e M__________
erano gravemente ostacolati dal padre, con decisione del 4 gennaio 2005,
l'autorità tutoria ha sospeso il diritto di visita del padre a J__________,
ingiungendogli di astenersi da ogni contatto con la figlia e di non avvicinarla
a meno di 200 m, ha riconfermato l'affidamento di N__________ e M__________ al
padre e ha sospeso il diritto di visita di AP 1 ai figli maggiori.
F. Il 9
settembre 2005 il giudice delegato di questa Camera, esaminata la relazione del
17 maggio 2005 del Servizio sociale di __________, ha ordinato la notifica
dell'appello di AP 1 e ha assegnato a CO 2 un termine per presentare
osservazioni sulla richiesta di annullare il collocamento di N__________ e M__________
presso di lui. Nelle sue osservazioni del 21 settembre 2005 CO 2 propone di
respingere l'appello, instando anch'egli per il beneficio dell'assistenza
giudiziaria.
Considerandi
in diritto: 1. Le
decisioni emesse dall'autorità di vigilanza sulle tutele sono impugnabili a
questa Camera nel termine di 20 giorni (art. 48 della legge sull'organizzazione
e la procedura in materia di tutele e curatele, dell'8 marzo 1999, cui rinvia
l'art. 39 LAC). Tempestivo, sotto questo profilo l'appello in esame è dunque
ricevibile. La procedura applicabile è quella degli art. 307 segg. CPC, con la
particolarità ¿ per analogia ¿ dell'art. 424a CPC.
2.
Litigiosi sono la privazione della custodia parentale dell'appellante
sui figli N__________ e M__________ e il loro collocamento dal padre.
L'autorità di vigilanza ha escluso che la madre presenti gravi carenze
genitoriali, ma ha riscontrato la ferma volontà di N__________ e M__________ di
essere affidati al padre e il loro rifiuto nei confronti della madre.
L'autorità di vigilanza ha accertato che l'interessata ha una personalità
fortemente legata al suo ambiente, contrassegnato da uno stretto legame
familiare nell'ambito del quale i fratelli assumono un ruolo protettivo verso
di lei, e appare così poco autorevole nel ruolo di madre, onde le difficoltà
nella gestione dei figli. Per quanto essa non possa dirsi inidonea alla
funzione di genitrice, la mancanza di individualità e di autorevolezza fanno sì
che i figli non la riconoscano come figura materna. L'ostilità dei figli
maggiori nei suoi confronti, poi, non è mutata neppure dopo il collocamento al
PAO, i due rifiutando di tornare a casa e finanche di comunicare con lei. L'autorità
ha escluso d'altra parte che tale atteggiamento fosse dovuto all'influenza
esercitata dal padre. Per finire, ha concluso l'autorità, obbligare i figli
maggiori a tornare dalla madre non sarebbe compatibile con il bene di loro,
mancando tranquillità e sicurezza. In tali circostanze essa ha ritenuto di
privare la madre della custodia parentale su N__________ e M__________, giustificando
il provvedimento come l'unica misura per tutelare gli interessi del figli,
compresi quelli di J__________, potendo questa vivere con maggior serenità la
comunione con la madre.
L'autorità
di vigilanza ha poi esaminato se l'affidamento dei due figli al padre fosse
adeguato e rispondesse al bene di loro. Al proposito essa ha accertato che
l'interessato è idoneo a occuparsi dei ragazzi, tanto più che agli occhi di
loro è una figura importante. Inoltre egli dimostra di essere attento,
affettuoso ed equilibrato. Per di più, l'affidamento al padre risponde alla
ferma volontà dei due figli. Nondimeno, vista l'ostilità dei ragazzi verso la
madre, l'autorità di vigilanza ha previsto una sorveglianza da parte del
Servizio sociale, ritenuta opportuna anche perché il padre, ottenuto
l'affidamento dei figli, aveva interrotto i contatti con il curatore e i
maestri di scuola, sostenendo che quella era la volontà dei ragazzi. L'autorità
di vigilanza ha quindi ingiunto all'interessato di ripristinare immediatamente
le relazioni con il curatore. Infine il Servizio sociale di __________ è stato
designato ufficio di controllo e di informazione giusta l'art. 307 cpv. 3 CC
con l'incarico di valutare la situazione dei minori e di suggerire, dandosi il
caso, una loro presa a carico per ricuperare il rapporto con la madre.
3.
L'appellante contesta il provvedimento adottato nei suoi confronti,
rimproverando all'autorità tutoria di averle tolto la custodia dei due figli
pur non avendo riscontrato carenze di lei né circostanze pericolose o atte a
minare la salute dei figli. Sostiene che l'avversione dei figli nei suoi
confronti è dovuta all'ingerenza del padre, il quale li ha indottrinati e
rifiuta di condurli da lei, sicché essi hanno perso fiducia nella figura
materna. Dolendosi di non poter vedere i figli da oltre un anno, essa afferma
che una ripresa dei contatti gioverebbe ai ragazzi. Quanto al collocamento dal
padre, l'appellante ne censura l'adeguatezza, lamentando che i figli siano
stati affidati a un carcerato, il quale ha addirittura interrotto qualsiasi
contatto con il curatore e non si attiva minimamente per favorire una ripresa
delle relazioni filiali con lei.
4.
L'art. 310 cpv. 1 CC prevede che quando il figlio non possa essere
altrimenti sottratto al pericolo, l'autorità tutoria deve toglierlo alla
custodia dei genitori, o dei terzi presso cui si trova, e ricoverarlo
convenientemente. Nell'accezione di ¿pericolo¿ rientra tutto quanto è
suscettibile di pregiudicare lo sviluppo fisico, intellettuale e morale del
figlio sotto l'autorità parentale dei genitori (Hegnauer, Grundriss des Kindesrechts, 5ª edizione, pag. 214
n. 27.36). Con la privazione della custodia parentale l'autorità tutoria decide
parimenti il collocamento del minorenne, che deve corrispondere alla
personalità e ai suoi bisogni (Hegnauer,
op. cit., pag. 215 n. 27.41). Il provvedimento è applicabile anche quando le
relazioni tra genitori e figli siano così gravemente turbate che non si possa
più esigere ragionevolmente la convivenza ulteriore e, secondo le circostanze,
non si possa rimediare altrimenti (art. 310 cpv. 2 CC). Le misure previste
dagli art. 307 segg. CC sono informate al bene del figlio e non dipendono da
un'eventuale colpa dei genitori, né costituiscono una sanzione nei confronti
loro (Breitschmid in: Basler Kommentar,
ZGB I, 2ª edizione, n. 4 ad art. 307 CC). L'interesse del
bambino è il punto di riferimento costante, soprattutto per valutare il
collocamento (Messaggio concernente l'adesione della Svizzera alla Convenzione
ONU sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989: FF 1994 pag. 27 n. 326).
5.
Per quel che attiene alla madre, secondo l'Unità di intervento regionale
di __________ (UIR) essa non denota gravi carenze genitoriali. Il problema è
che i figli sono schierati dalla parte del padre, di modo che un affidamento a
lei avrebbe comportato una situazione difficilmente controllabile, costei non
apparendo in grado di gestire i figli (relazione del 22 gennaio 2003, pag. 2
seg.). In un successivo rapporto del 13 marzo 2003 i responsabili del Servizio
hanno rilevato che l'interessata ha una ¿storia di vita margine e relegata in
famiglia, dove ha sempre assunto un ruolo di cura (in queste precarie e
sacrificate condizioni socio-ambientali essa non ha nemmeno potuto frequentare
la scuola media); inoltre per le difficoltà-incapacità di gestire i figli,
questi erano spesso dai nonni¿. Per gli operatori, ciò poteva spiegare certe
sue difficoltà nella relazione con i figli (doc. 12). Il Servizio psico-sociale
di __________, incaricato di allestire una valutazione psichiatrica dei genitori,
ha ritenuto nondimeno il 27 marzo 2003 che l'interessata, quantunque cresciuta
e legata a una cultura diversa, dimostra buone capacità di adattamento, né constano
fattori patogeni che potrebbero pregiudicare le sue capacità genitoriali. Anzi,
essa risulta dedicarsi ¿con impegno e coinvolgimento affettivo¿ all'educazione
dei figli (doc. 14, pag. 6). In simili condizioni l'appellante non può
definirsi inidonea ad assolvere il ruolo di genitrice, tanto meno ove si pensi
che continua a occuparsi dell'ultimogenita senza apparenti difficoltà (rapporto
del 17 maggio 2005 del Servizio sociale di __________, pag. 4).
6.
Rimane
il fatto che i due figli maggiori hanno dichiarato chiaramente di non voler stare
con lei. Già dal primo rapporto del 22 gennaio 2003 dell'UIR si evince che N__________
(1995) ha manifestato la volontà di raggiungere il padre in maniera piuttosto
precisa, definitiva, tanto che per gli operatori tale convinzione era ¿poco
modificabile¿ (doc. 8, pag. 2). In un successivo colloquio il ragazzo ha
ribadito tale desiderio, rifiutando decisamente la madre (rapporto del 29
gennaio 2003: doc. 9, pag. 2). I responsabili del PAO di __________ hanno poi
riferito che durante le visite della madre N__________ è apparso per lo più
freddo e che alle chiamate telefoniche rispondeva sinteticamente, per tacere
delle volte in cui si negava. A un'educatrice egli ha ripetuto di voler
raggiungere il padre e vedere la madre ¿solo ogni tanto, ma poco¿. Tale atteggiamento
non è mutato nel tempo (rapporto intermedio del 20 marzo 2003: doc. 13). Dal
rapporto del Servizio sociale di __________, del 17 maggio 2005, si desume che
N__________ appare sempre sicuro e all'altezza della situazione, determinato
nel respingere la figura materna, al punto da influenzare la sorella M__________
(pag. 2).
Quanto a
M__________ (1996), nel primo rapporto dell'UIR essa ha espresso il desiderio
di stare con il papà in modo ambivalente (doc. 8, pag. 2), salvo poi allinearsi
sulla posizione del fratello (doc. 9, pag. 2). Durante i diritti di visita
della madre al PAO la bambina appariva all'inizio impacciata, ma poi salutava e
abbracciava la mamma, prendendosi volentieri una porzione di coccole. Nel corso
delle telefonate essa alternava invece rifiuti a indecisioni, mostrandosi
combattuta. A un'educatrice essa ha confidato di voler raggiungere il padre, ma
di voler ¿tanto vedere la mamma¿. In sostanza essa è apparsa assai insicura,
indecisa e piuttosto in balìa degli eventi (doc. 13). I responsabili del Servizio
sociale di __________, confermando sostanzialmente quanto accertato dai
responsabili del PAO, hanno rilevato che essa, influenzata dal fratello,
respinge ormai la madre, non lascia più alcuno spiraglio d'avvicinamento,
negando qualsiasi rapporto affettivo e di tenerezza (rapporto del 17 maggio
2005, pag. 3).
7.
Il
desiderio dei figli è solo uno dei criteri che presiede al loro affidamento,
accanto a fattori oggettivi (Hegnauer
in: Berner Kommentar, 4ª edizione, n. 77 ad art. 273; Rumo-Jungo, L'audition des enfants lors du divorce de leurs
parents in: SJ 2003 II pag. 131). Il punto di vista dei ragazzi è viepiù importante
nella misura in cui, vista l'età e lo sviluppo di loro, tale desiderio appaia
come una decisione consolidata e sia l'espressione di una stretta relazione
affettiva con il genitore (DTF 127 III 298 consid. 4a). Nella fattispecie i
figli si ostinano ormai nel respingere la madre, negando qualsiasi contatto con
lei e ¿ come risulta dal rapporto del Servizio sociale di __________o,
acquisito in appello ¿ dopo due anni il loro atteggiamento non è cambiato,
seppure il rifiuto di M__________ appaia meno reciso. Contrariamente a quanto
sostiene l'appellante poi, non si ravvisano indizi concreti che facciano apparire
la volontà dei ragazzi coartata. A ciò si aggiunge l'incapacità dell'appellante
non nel ruolo di genitrice, ma in quello di gestire quotidianamente i figli.
Già i responsabili del PAO avevano constatato che l'interessata è una madre
poco autorevole, mentre la gestione dei tre fratelli è impegnativa (doc. 13,
pag. 6 in alto). Durante le visite essi hanno avuto poi l'impressione che essa
fosse in balìa dei figli e dei loro rifiuti (pag. 8 in fine), che non riusciva
a imporsi, facendosi quasi sostituire dal figlio maschio (pag. 11). Anche __________,
il quale ha seguito i figli nell'aprile e nel maggio del 2003, dopo la loro
dimissione dal PAO, ha notato una situazione di grave conflitto tra
l'appellante e i due figli maggiori (tanto da dover chiamare più volte il padre
per calmarli), i quali sono arrivati al punto di insultare la madre e di sputarle
addosso (rapporti del curatore: doc. 69). All'audizione dell'11 giugno 2003
davanti all'autorità di vigilanza l'appellante ha ammesso: ¿Fintanto che [i
due] non cambiano e non si sono calmati, avrei timore ad avere a casa N__________
e M__________. Ho paura che si farebbero del male e che non mi rispetterebbero
come madre¿ (verbale: doc. 67).
Nella
situazione testé riassunta la volontà dei ragazzi, la mancanza di autorevolezza
della madre e l'aperto conflitto instauratosi ormai tra i due figli maggiori e
la genitrice dimostrano quanto improponibile sia lasciare la custodia di loro
all'appellante. Ciò si rifletterebbe negativamente sul bene dei due, i quali si
troverebbero a vivere in un clima di costante conflittualità, seriamente
pregiudizievole per uno sviluppo psichico armonioso ed equilibrato. Con riferimento
a J__________ è vero che, per quanto possibile, i fratelli non dovrebbero
essere separati (DTF 115 II 317), ma è anche vero che nella fattispecie la
gestione dei tre ragazzi trascende le capacità personali dell'appellante.
D'altro lato è evidente che non è il caso di togliere all'appellante anche J__________,
i cui rapporti con la madre non risultano creare problemi. Ne segue che la
decisione adottata dall'autorità di vigilanza si rivela, nelle circostanze descritte,
una sorta di soluzione obbligata. Infondato, su questo punto l'appello è destinato
pertanto all'insuccesso.
8.
Ciò
posto, occorre ancora esaminare se l'affidamento dei due figli maggiori al padre
sia un ricovero ¿conveniente¿ nel senso dell'art. 310 cpv. 1 CC. L'appellante
contesta l'ipotesi, ricordando che il padre è in prigione, delega a terzi la
cura dei figli e non rispetta le decisioni dell'autorità. Ora, v'è
effettivamente da domandarsi come mai l'autorità di vigilanza, cognita della
carcerazione inflitta a CO 2, abbia potuto confermare senza remore la decisione
dell'autorità tutoria. Se non che, nel novembre del 2004 CO 2 è stato
scarcerato. La questione è pertanto di sapere se il collocamento presso di lui
sia conforme al bene dei figli (sopra consid. 4).
a) Per decidere circa il collocamento del figlio l'autorità deve
dipartirsi, nell'interesse del minorenne, dai legami familiari, sempre che non
siano in contrasto con il bene di lui. Il collocamento da parenti prossimi va
quindi preferito, di regola, al collocamento presso terzi (Hegnauer, op. cit., pag. 216 n. 27.41;
RDT 1982 pag. 34). In concreto sia l'autorità tutoria sia l'autorità di
vigilanza hanno accertato la sostanziale idoneità del padre a occuparsi dei
figli. Dal rapporto del Servizio sociale di __________ si deduce anzi che ¿la
sua preoccupazione maggiore attualmente sono proprio i figli, verso i quali nutre
un sentimento protettivo paterno e il suo desiderio è di averli a casa al più
presto¿ (rapporto del 27 marzo 2003: doc. 14). Dal maggio del 2004, del resto,
N__________ e M__________ vivono presso il padre e la di lui famiglia. Durante
la nota carcerazione del genitore ai due hanno accudito la nonna e la zia
materna. Nell'attuale quadro familiare non risultano problemi personali. A
livello di apprendimento N__________ non incontra difficoltà né mostra comportamenti
inadeguati. M__________ è in affanno a scuola e impacciata con i compagni, ma
di ciò si occupa l'autorità tutoria, che sta valutando l'inserimento di lei in
una classe speciale quando passerà alla scuola media (rapporto del Servizio sociale
di __________, del 17 maggio 2005).
b) Perplessità
sussistono invece per il fatto che non è dato di sapere come il padre si occupi
dei figli. Dalla sua scarcerazione, avvenuta nel novembre 2004, egli risulta
avere ripreso l'attività di metalcostruttore indipendente, ma sulla compatibilità
di tale occupazione con la cura dei figli tutto si ignora. Nulla si conosce
nemmeno sulla natura e la gravità del reato ascrittogli, che lo ha condotto in
prigione. Perplessi lascia anche l'atteggiamento di lui verso la madre dei
ragazzi. Dagli atti risulta che, terminato il loro anno scolastico a __________,
N__________ e M__________ non hanno più visto la madre proprio per gli impedimenti
frapposti dal padre (verbale di audizione di AP 1 dell'11 giugno 2003: doc. 67;
lettera di __________ del 21 novembre 2003, allegata al doc. 49), il quale non
si fa scrupolo di ammettere tale comportamento (rapporto del 17 maggio 2005 del
Servizio sociale di __________, pag. 4). Anzi, nelle osservazioni all'appello
egli ritiene ¿un riavvicinamento un'inammissibile forzatura che avrebbe effetti
devastanti sui minori¿ (memoriale, pag. 7). La sua famiglia si comporta nello
stesso modo, in particolare la sorella __________, la quale, vistasi attribuire
provvisoriamente la custodia dei ragazzi durante la carcerazione del fratello,
si è ripetutamente rifiutata di condurre i ragazzi alla __________ per il
diritto di visita, tanto da costringere la Commissione tutoria a sporgere
denuncia il 12 novembre 2004 per violazione dell'art. 292 CP.
c) Si aggiunga che CO 2 ha interrotto i contatti anche con il curatore
dei figli (doc. 66), il quale nell'ottobre del 2003 ha confermato di non avere
più visto i ragazzi dal maggio precedente e di avere solo intrattenuto colloqui
telefonici con il padre, che dal mese di agosto non si è più fatto sentire
(doc. 15 e 16). Dal rapporto del Servizio sociale di __________ del 17 maggio
2005.
risulta addirittura che l'interessato non ritiene più giustificato
l'intervento degli operatori né di qualsiasi altra autorità (pag. 4 in fine).
Egli obietta, certo, che i figli odiano la madre e non vogliono più incontrare
il curatore, sentendosi da lui minacciati (verbale di CO 2, del 12 giugno 2003:
doc. 68), né gli operatori del Servizio sociale di __________ (rapporto del 17
maggio 2005, pag. 4). Se così fosse, v'è da domandarsi se un padre del genere
goda di sufficiente credito agli occhi dei figli e se sia capace, alla prova
dei fatti, di agire con la necessaria autorevolezza per il bene di loro. Anzi,
un genitore che avalla supinamente eccessi e squilibri dei figli è lungi
dall'infondere cieca fiducia nell'affidamento.
d) Sta
di fatto che, oggi come oggi, il collocamento dei figli da terzi o in un
istituto sarebbe una soluzione ancora peggiore, sia perché contrasterebbe
nettamente con la volontà dei ragazzi, sia perché priverebbe questi ultimi
della figura paterna e della ¿famiglia allargata¿, importanti fattori di
affetto (rapporto del 20 marzo 2003 del PAO: doc. 13, pag. 6 a metà). Per di
più, il collocamento dei figli in un istituto risulterebbe una misura
pesantemente incisiva, di dubbia proporzionalità nella fattispecie, che potrebbe
configurare per altro una privazione della libertà a scopo di assistenza (Breitschmid, op. cit., n. 12 ad art.
310). In sintesi, il provvedimento farebbe perdere ai figli la figura del padre
e non favorirebbe necessariamente il riavvicinamento alla madre, tanto meno
dopo l'esperienza negativa dei ragazzi al PAO (rapporto del 17 maggio 2005 del
Servizio sociale di __________, pag. 7).
9.
Se
il collocamento dei due figli dal padre è ¿ come si è accennato ¿ una sorta di
via obbligata, ciò non significa che in concreto le autorità debbano limitarsi
a osservare la situazione. Intanto giovi ricordare a CO 2 che l'appellante è la
sola detentrice dell'autorità parentale e ha il diritto di prendere misure in
favore dei figli, sia in materia di cure (per esempio in caso di intervento medico),
di scelte scolastiche e professionali (tant'è che le incombe di collaborare con
i docenti, con le istituzioni pubbliche e con quelle di aiuto alla gioventù:
art. 302 cpv. 3 CC) o di educazione religiosa, sia promuovendo relazioni con
terzi (Stettler in: Traité de
droit privé suisse, vol. III, tomo II/1, pag. 404 segg.) e amministrando i beni
dei figli (art. 318 segg. CC). Inoltre essa ha il diritto di ottenere ¿ anche
da terzi, compresi docenti e medici ¿ informazioni sullo stato di salute e
sugli avvenimenti particolari che si verificano nella vita dei figli (art. 275a
cpv. 1 e 2 CC).
---------,
da parte sua, non acquisisce la custodia parentale tolta alla madre, non avendo
egli l'autorità parentale. La sua posizione è assimilabile né più né meno a
quella di un genitore affiliante, detentore di una custodia di fatto (DTF 120
Ia 260), tenuto a dare ai figli quanto occorre giornalmente (DTF 128 III 10
consid. 4a). Egli può rappresentare la madre nell'esercizio dell'autorità parentale,
ma solo per quanto necessario al debito adempimento del suo compito (art. 300
cpv. 1 CC), ad esempio prendendo le decisioni che per la loro natura spettano
all'educatore immediato e quelle che per ragioni di urgenza, malattia, assenza
e così via non possono essere prese dalla madre (Hegnauer, op. cit., pag. 182, n. 25.13).
Quanto
alla relazioni personali dei due figli, salvo qualche sporadico diritto di
visita esercitato alla __________ durante la carcerazione di CO 2 la madre non
risulta più avere incontrato i figli. Tale situazione non è ammissibile,
giacché di regola il rapporto di un minorenne con entrambi i genitori è un
fattore essenziale per lo sviluppo psichico e per il processo di ricerca
d'identità (DTF 130 III 590 consid. 2.2.2 con riferimenti). È vero che tutti i
tentativi intrapresi finora per riavvicinare i figli alla madre sono falliti,
ma ciò si deve anche per la totale mancanza di collaborazione da parte del
padre. L'autorità tutoria va esortata pertanto a non lasciare nulla di
intentato, soprattutto di fronte a un padre che non ha coscienza del problema e
che sotto questo profilo lascia N__________ e M__________ al loro destino.
10.
Le
considerazioni testé enunciate giustificano nel caso in esame un collocamento
sorvegliato con attenzione dalla presenza attiva e costante di un curatore. I
due figli hanno già un curatore educativo nella persona di __________,
designato dall'autorità tutoria sulla base dell'art. 308 cpv. 2 CC. Se non che,
il collocamento dei figli a __________ non appare conciliabile con un efficace
svolgimento del mandato. Occorre pertanto che la Commissione tutoria regionale
provveda altrimenti, nominando un curatore che cerchi di ristabilire anche un
clima di fiducia nei confronti della madre. A lui spetterà di organizzare un
sostegno adeguato ai ragazzi, non senza trascurare di incaricare ¿ ad esempio ¿
uno psicoterapeuta che cerchi di ricuperare la figura della genitrice,
verificando con lui la possibile ripresa delle relazioni con la titolare dell'autorità
parentale. Di ciò egli dovrà tenere costantemente informata l'autorità tutoria,
presentando rapporti sull'evolversi della situazione. L'autorità tutoria, da
parte sua, potrà intervenire e prendere tutte le misure che si imporranno. Essa
non dovrà avere remore, in particolare, nell'ascoltare i figli, direttamente o
per il tramite di uno specialista con qualifiche in campo psicologico o
psicoterapeutico, e potrà anche far capo ¿ ravvisandone l'utilità ¿ all'opera
di un mediatore. Al padre, infine, andrà chiesto un serio programma di gestione
quotidiana dei ragazzi.
Accanto
alla figura del curatore, è opportuno che collabori ¿ come ha deciso l'autorità
di vigilanza ¿ il Servizio sociale, cui è affidato il compito di sorvegliare il
collocamento e di fungere da ufficio di controllo. Esso agirà di concerto con
il curatore perché siano disposti progetti di sostegno, di qualsiasi ordine e
natura. Che CO 2 si dimostri refrattario poco importa, il curatore essendo
chiamato a tutelare il bene dei figli (DTF 118 II 242 consid. 2d), non la
volontà dell'affidatario, tant'è che d'intesa con l'autorità tutoria è abilitato
a intervenire direttamente sul figlio (SJ 1979 pag. 292). Quanto al padre, già
l'autorità di vigilanza lo ha diffidato ¿ sotto comminatoria dell'art. 292 CP ¿
a collaborare con il curatore. Dovesse egli ostacolare il curatore nelle
relazioni con N__________ e M__________ o disattendere le indicazioni del curatore
medesimo, come quelle di altri operatori sociali, l'autorità tutoria prenderà
le misure del caso, senza scartare l'ipotesi ultima del collocamento dei
ragazzi altrove o in un istituto.
11.
Se ne
conclude che, provvista di buon diritto, la decisione impugnata merita conferma.
Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC).
L'appellante rifonderà inoltre alla controparte un'adeguata indennità per
ripetibili. Circa le domande di assistenza giudiziaria, il requisito dell'indigenza
(art. 3 cpv. 2 Lag) è manifesto per entrambi i genitori. Invero l'attribuzione
di ripetibili renderebbe senza oggetto la richiesta di CO 2, ma la relativa
indennità appare di difficile ¿ se non impossibile ¿ incasso, onde
l'opportunità di concedere sin d'ora il beneficio (DTF 122 I 322). Per quanto
riguarda la probabilità di buon diritto (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag), essa non
era evidente nell'appello, ma si può capire che l'interessata abbia nutrito ¿ a
torto ¿ qualche aspettativa in un estremo tentativo di difesa. Entrambe le
parti vanno quindi ammesse al beneficio dell'assistenza giudiziaria.
L'indennità dei patrocinatori sarà limitata, in ogni modo, alle sole
prestazioni che riguardano la procedura di appello.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello
è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 300.¿
b)
spese fr. 50.¿
fr.
350.¿
sono
posti a carico di AP 1, che rifonderà alla controparte fr. 1500.¿ per
ripetibili.
3. AP 1 è
ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio
degli avvocati __________ e PA 1.
4. CO 2 è
ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio
dell'avv. PA 3.
5. Intimazione:
¿ ;
¿ ;
¿ Commissione tutoria regionale 11,.
Comunicazione:
¿
Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di
vigilanza sulle tutele;
¿ ;
¿ (dispositivo n. 3).
terzi implicati
e controparti
P_GLOSS_CONTOPARTI
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster