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Decisione

11.2004.84

misure provvisionali a tutela di figli minorenni con residenza abituale in Svizzera ove sia pendente una causa di divorzio all'estero tra i genitori stranieri

20 dicembre 2004Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

I. Bernasconi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa DI.2003.26 (provvedimenti

cautelari) della Pretura del Distretto di Leventina promossa con istanza di

misure a protezione dell'unione

coniu-gale del 2 aprile 2003 da

AO 1

(patrocinata dall' RA 2 )

contro

AP 1

(patrocinato dall' RA 1 );

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti

di questione: 1. Se dev'essere accolto

l'appello del 2 agosto 2004 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 26

luglio 2004, in luogo e vece del Pretore, dal Segretario assessore del

Distretto di Leventina;

2. Se

dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;

3. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. AP

1 (1964) e AO 1 (1973), cittadini bosniaci, si sono sposati a __________ (__________) il 20 marzo 1993. Dal

matrimonio sono nati T__________, il 6 ottobre 1993, D__________, l'11 maggio

1997, e T__________, il 2 novembre 2000. La famiglia si è stabilita ad __________.

Il marito lavora quale autista per la ditta __________ di __________ e,

occasionalmente, conduce torpedoni che collegano la Svizzera al suo paese

d'origine. La moglie è casalinga.

B. Il 2

dicembre 2002 AP 1 ha promosso azione di divorzio davanti al Tribunale di __________

(__________), postulando l'affidamento dei figli alla madre e offrendo un

contributo alimemtare di € 100 per ognuno di essi. I coniugi si sono separati all'inizio

di marzo del 2003 quando il marito è andato a vivere per proprio conto da un

conoscente di __________, mentre la moglie è rimasta nell'abitazione coniugale

con i figli. Con sentenza del 21 marzo 2003 il Tribunale di __________ ha pronunciato

il divorzio, ha affidato i figli alla madre e ha posto a carico del marito un

contributo alimentare di fr. 400.– mensili per il figlio T__________,

oltre a uno di fr. 350.– ciascuno per D__________ e T__________. La moglie è

insorta contro tale sentenza con un ricorso del 7 aprile 2003, tuttora pendente

dinanzi al Tribunale circondariale di __________.

C. Nel

frattempo, il 2 aprile 2003, AO 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di

Leventina con un'istanza di misure a protezione dell'unione, postulando – già

in via cautelare – l'autorizzazione a vivere separata, l'affidamento dei figli

con attribuzione dell'autorità parentale (riservato il diritto di visita del

padre), l'assegnazione dell'alloggio coniugale, un contributo alimentare di

fr.

1432.– mensili per sé, uno di fr. 1070.– mensili ciascuno per T__________ e D__________

e uno di fr. 940.– mensili per T__________, come pure una provvigione ad

litem di fr. 3000.– o, quanto meno, il beneficio dell'assistenza

giudiziaria. Inoltre essa ha chiesto di trattenere i contributi di mantenimento

dallo stipendio del marito, riversandoli direttamente a lei. Alla discussione

del 12 maggio 2003 AP 1 ha instato per la sospensione della causa, evocando la

litispendenza del divorzio all'estero. In subordine egli ha dichiarato di non

avversare l'affidamento dei figli alla moglie né la regolamentazione del suo

diritto di visita, ma ha proposto per T__________ un contributo alimentare non

superiore a fr. 650.– mensili e per gli altri due figli uno limitato a fr.

560.– ciascuno.

D. Con

decreto supercautelare del 4 giugno 2003 il Segretario assessore, dichiarandosi

competente a decidere unicamente sulle misure a protezione dei figli, ha affidato

questi ultimi alla madre (riservato il diritto di visita del padre), cui ha

attribuito l'autorità parentale. In favore di T__________ egli ha fissato dipoi

un contributo alimentare di fr. 1005.– mensili dal 1° aprile 2003 e in favore

degli altri due figli un contributo di fr. 870.– mensili ciascuno, sempre

dal 1°aprile 2003, ordinando al datore di lavoro del marito di dedurre dallo

stipendio di lui fr. 2745.– mensili complessivi e di riversarli alla

moglie.

E. Terminata

l'istruttoria, nel suo memoriale conclusivo del 2 febbraio 2004 AO 1 ha

rinunciato al contributo alimentare per sé, ma ha mantenuto le richieste intese

all'affidamento dei figli e all'attribuzione dell'autorità parentale (riservato

il diritto di visita del padre), come pure un contributo di fr. 1070.– mensili

ciascuno per i figli T__________ e D__________ e uno di fr. 940.– mensili per T__________.

Ha inoltre reiterato la richiesta di provvigione ad litem, aumentandola

a fr. 5000.– e sollecitando in subordine l'assistenza giudiziaria. Nel suo

memoriale conclusivo di quello stesso 2 febbraio 2004 AP 1 non si è opposto

all'affidamento dei figli né all'attribuzione dell'autorità parentale alla

madre (riservato il suo diritto di visita), ma ha offerto per T__________ e D__________

un contributo di fr. 730.– mensili, per Tanja un contributo di fr. 630.–

mensili e ha rifiutato qualsiasi provvigione ad litem.

F. Statuendo

il 26 luglio 2004 in luogo e vece del Pretore, il Segretario assessore ha

accolto parzialmente l'istanza, ha affidato i figli alla madre, cui ha attribuito

l'autorità parentale, ha disciplinato il diritto di visita del padre, ha posto

a carico di quest'ultimo un contributo alimentare indicizzato (compresi gli

assegni familiari) di fr. 1025.– ciascuno per T__________ e D__________

dal dicembre del 2003 e uno di fr. 900.– mensili per T__________, sempre

dal dicembre del 2003, ordinando al datore di lavoro di trattenere fr. 2950.–

mensili dallo stipendio del marito e di riversarli all'istante.

G. Contro

la sentenza appena citata è insorto AP 1 con un appello del 2 agosto 2004 nel

quale chiede che, previa concessione dell'assistenza giudiziaria, il giudizio impugnato

sia riformato nel senso di fissare in fr. 820.– mensili il contributo per T__________

e D__________ e in fr. 735.– mensili quello per T__________. L'appello non è

stato oggetto di intimazione.

Considerandi

in diritto: 1. Il primo giudice ha accertato la

propria competenza, per quanto riguarda le misure a protezione dei figli,

nell'ambito del decreto emesso il 4 giugno 2003 (sopra, lett. D, cui si

richiama anche la sentenza impugnata). Accertato che i figli delle parti dimorano

abitualmente ad __________, in applicazione della Convenzione dell'Aia del 5

ottobre 1961 concernente la competenza delle autorità e la legge applicabile in

materia di protezione dei minorenni (RS. 0.211.231.01), dell'art. 25 lett. a

LDIP e della giurisprudenza (DTF 126 III 298), egli ha escluso la competenza

dei tribunali bosniaci a disciplinare l'autorità parentale, il diritto di visita

e i contributi di mantenimento. La competenza spetterebbe perciò ai soli

tribunali svizzeri, “anche nell'ambito di un'istanza di misure di protezione

dell'unione coniugale” (decreto cautelare del 4 giugno 2003, consid. 4).

2.

L'appellante

non contesta la competenza del Segretario assessore come giudice a protezione

dell'unione coniugale. Se non che, la competenza per materia va esaminata

d'ufficio in ogni stadio di causa (art. 97 n. 3 CPC). Ora, nella fattispecie

pende in __________ sin dal 2 dicembre 2002 un'azione di divorzio con cui

l'appellante chiede al tribunale estero di regolare anche l'affidamento, il

diritto di visita e il mantenimento dei figli. E l'art. 9 cpv. 1 LDIP

stabilisce che, ove un'azione concernente lo stesso oggetto sia già pendente

all'estero tra le stesse parti, il tribunale svizzero sospende il procedimento

laddove sia presumibile che il tribunale estero prenda, entro un congruo

termine, una decisione riconoscibile in Svizzera. Anche l'art. 21 CL, applicabile

all'incasso di contributi alimentari (Donzallaz,

La conven­tion de Lugano, Berna 1996, vol. I, pag. 360 n. 909), prevede che il

giudice successivamente adito sospende d'ufficio il procedimento, per lo meno

finché sia stata accertata la competenza del giudice preventivamente adito. La

questione è dunque di sapere se nelle circostanze descritte il Segretario

assessore non dovesse sospendere la procedura a tutela dell'unione coniugale,

anche perché misure di tale indole non possono più essere chieste dopo l'avvio

di una causa di divorzio (Deschenaux/Steinauer/Badde­ley,

Les effets du mariage, Berna 2000, pag. 274 n. 627).

3.

Il

quesito va risolto negativamente. A ragione il Segretario assessore ha scartato

invero l'ipotesi di una valida litispendenza con rinvio a DTF 126 III 298.

Stando a tale precedente, se un tribunale svizzero è competente per

l'attribuzione dell'autorità parentale e la disciplina delle relazioni

personali in virtù dell'art. 1 della citata Convenzione dell'Aia e la

decisione del tribunale stra­niero non può essere riconosciuta in Svizzera,

poiché non competente (art. 25 lett. a LDIP), il tribunale svizzero adito per

la regolamentazione dei diritti dei genitori deve – d'ufficio – fissare anche i

contributi per il mantenimento del minorenne, sebbene ciò non sia previsto

dalla Convenzione. Che in concreto il Segretario assessore fosse competente per

l'attribuzione dell'autorità parentale e la disciplina delle relazioni

personali in virtù dell'art. 1 della citata Convenzione dell'Aia non fa dubbio,

i tre figli minorenni avendo la loro residenza abituale ad __________. Che la

decisione del giudice estero nelle citate questioni non possa essere

riconosciuta è certo, il foro alla residenza abituale dei figli essendo

esclusivo (DTF 126 III 302 consid. 2a/bb), quantunque in dottrina siano state

espresse opinioni dissenzienti (Bucher, L'en­fant

en droit international privé, Basilea 2003, pag. 211 n. 601). A giusto titolo

il Segretario assessore perciò ha rifiutato di sospendere la procedura. Ma ciò

non significa ancora ch'egli potesse statuire come giudice a protezione

dell'unione coniugale.

4.

Lo

stesso Segretario assessore ha accertato in effetti che, almeno per quanto riguarda

lo scioglimento del matrimonio, la competenza del tribunale straniero è data a

norma dell'art. 65 cpv. 1 LDIP (sentenza impugnata, consid. 3). Almeno per quel

che è del divorzio, dunque, sussiste una valida litispendenza. E misure a

protezione dell'unione coniugale non sono più ammissibili, in Svizzera, quando

pende una causa di divorzio, nemmeno quando il giudice sia chiamato – o possa

essere chiamato, come nella fattispecie – a statuire sull'autorità parentale,

sul diritto di visita e i contributi di mantenimento per i figli. In tal caso

il giudice può decidere solo misure provvisionali nell'ambito della causa pendente.

È vero che l'art. 62 cpv. 1 LDIP abilita il giudice svizzero a emettere

provvedimenti cautelari solo ove sia competente anche nel merito. La

giurisprudenza ha già avuto modo di precisare, nondimeno, che egli rimane

competente a prendere misure provvisionali giusta l'art. 10 LDIP quando la

legge applicata dal giudice del divorzio non preveda simili misure, quando le

misure ordinate dal giudice straniero non possano essere eseguite in Svizzera,

quando si debbano ordinare misure per garantire una futura esecuzione su beni

posti in Svizzera, quando sia data urgenza e quando la decisione del giudice

straniero non sia destinata a intervenire entro un lasso di tempo ragionevole

(SJ 113/1991 pag. 464 consid. 5).

5.

Ne

segue che in concreto il Segretario assessore avrebbe dovuto dunque trattare

l'istanza a protezione dell'unione coniugale come una domanda di misure

provvisionali in pendenza di divorzio (art. 137 cpv. 2 prima frase CC).

Seguendo la procedura degli art. 361 segg. CPC (art. 4 n. 5 e art. 5 LAC)

anziché quella degli art. 376 segg. CPC (art. 419c cpv. 3 CPC), egli ha

applicato un rito non pertinente. Ciò non toglie che, provvidamente, alle parti

non sia derivato alcun pregiudizio. Tanto le misure a protezione dell'unione

coniugale quanto i provvedimenti cautelari in pendenza di separazione o

divorzio sono infatti procedimenti d'indole sommaria, fondati sulla verosimiglianza,

in esito ai quali il Pretore statuisce con un sindacato impugnabile nel termine

di dieci giorni (art. 370 cpv. 2 CPC e art. 419c cpv. 3 CPC). Anzi,

la disciplina sulle misure provvisionali richiama

espressamente, per analogia, le misure a protezione dell'unione coniugale (art.

137.

cpv. 2 terza frase CC). Non ravvisandosi atti nulli, non è il caso pertanto

di rinviare gli atti al primo giudice per il loro rifacimento (art. 326 lett. a

CPC).

6.

A

istanza di un coniuge, il giudice delle misure provvisionali nelle cause di

separazione o divorzio adotta i provvedimenti necessari per i figli minorenni

secondo le disposizioni sugli effetti della filiazione (art. 176 cpv. 3 CC per

analogia). Prima che siano prese disposizioni al loro riguardo, questi sono

sentiti personalmente e appropriatamente dal giudice o da un terzo incaricato,

a meno che la loro età o altri motivi gravi vi si oppongano (art. 144 cpv. 2

CC). Il principio vale anche in sede provvisionale (DTF 126 III 497) e – per

analogia – nell'ambito di misure a protezione dell'unione coniugale (da ultimo:

I CCA, sentenza 11.2003.126 del 14 settembre 2004, consid. 3). Al momento in

cui ha statuito il Pretore, T__________ aveva quasi undici anni, D__________

sette e T__________ era vicina ai quattro. Dagli atti non risulta che i figli

maggiori siano stati ascoltati, né il Pretore ha spiegato perché. La legge non

prevede invero un'età minima per l'ascolto dalla quale il giudice sia obbligato

a interpellare i minorenni. Una rinuncia a priori si giustifica solo, tuttavia,

se l'audizione – o almeno l'osservazione – sia impossibile o non avrebbe senso,

nemmeno se eseguita da uno specialista (Rumo-Jungo,

L'audition des enfants lors du divorce de leurs parents in: SJ 2003 II pag. 120

segg.). Non consta che ciò sia il caso nella fattispecie.

a) Il

Tribunale federale ha già avuto modo di rilevare che l'audizione di un ragazzo

di 6 anni non va esclusa a priori (DTF 124 III 92 consid. 3a). Anche in

dottrina l'ascolto dei figli è auspicato sin dall'età scolastica (Breitschimid in: Basler Kommentar, ZGB

I, 2a edizione, n. 4 ad art. 144; Sutter/

Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 34 ad art. 144) o almeno dal compimento degli 8

anni (Schweighauser in: Schwenzer, Praxiskommentar Scheidungsrecht,

Basilea 2000, n. 19 segg. ad art. 144 CC). Tra i 7 e i 12 anni l'opportunità

dell'audizione va apprezzata in funzione dello sviluppo del figlio e delle

circostanze del caso (Stettler, Les nouvelles dispositions du Code civil concernant le sort des

enfants dans le divorce de leur parents, in: CFPG, Il

nuovo diritto del divorzio, Lugano 2002, pag. 149). Essenziale è che

l'audizione sia adattata all'età e che le opinioni del ragazzo siano apprezzate

in funzione della sua maturità (Rumo-Jungo,

op. cit., pag. 122).

b) Finora questa Camera ha ritenuto di poter transigere sull'ascolto

dei figli ove in appello rimanesse contesa la sola questione dei contributi

alimentari, ma non l'affidamento né la disciplina del diritto di visita

(sussistendo litigio su uno di que­sti due punti, gli atti sono stati rinviati

al Pretore perché proceda senza indugio all'audizione: I CCA, sentenza inc.

11.2003.81

del 24 luglio 2003, consid. 3). In materia di contributi è proficuo

sentire il figlio, in effetti, solo qualora eventuali inclinazioni e interessi

scolastici o professionali di lui siano suscettibili di influire sul fabbisogno

(Rumo-Jungo, Die Anhörung des

Kindes, in: AJP 12/1999 pag. 1581). Del resto, sull'entità del contributo i

figli non possono formulare conclusioni né interporre rimedi giuridici,

quand'anche siano assistiti da un curatore (FF 1996 I 162 in fondo). Nel caso

specifico T__________, D__________ e T__________ non sono ancora in età di

formulare progetti per le loro future scelte scolastiche o professionali. Non

risulta, per altro, che particolari loro inclinazioni o interessi – come ad

esempio attività artistiche o sportive – possano incidere sul relativo

fabbisogno in denaro. Non è il caso dunque, per questa volta, di inaugurare una

prassi più rigorosa.

c) Resta

il fatto che l'indulgenza di cui ha dato prova questa Camera non può essere

dilazionata oltre, tanto meno ove si pensi che l'art. 144 cpv. 2 CC è in vigore

ormai dal 1° gennaio 2000. Né spetta al Tribunale di appello sentire i figli nell'ambito

di provvedimenti cautelari o di misure a tutela dell'unione coniugale –

sostituendosi al giudice naturale – ogni qual volta in prima sede si ometta

tale formalità (cfr. anche Rep. 1997 pag. 120 consid. 8, 1996 pag. 125 consid.

8, 1981 pag. 81 consid. 4b). Anzi, il giudice che disattende norme essenziali

di procedura – come, in particolare, il diritto di essere sentiti – compie atti

nulli, sicché l'Incarto gli va rinviato (art. 326 lett. a CPC). Giova quindi

precisare che, dovessero ravvisarsi altri casi in cui l'ascolto di figli in età

scolastica sia trascurato senza alcuna motivazione (foss'anche solo sui

contributi alimentari), questa Camera annullerà d'ufficio i dispositivi della

sentenza impugnata relativi al minorenne e ritornerà gli atti in prima sede

perché si giudichi nuovamente dopo avere rimediato alla mancanza, eventualmente

per il tramite di uno specialista delegato all'audizione (cui il primo giudice

può sempre far capo).

7.

Il fabbisogno dei figli minorenni è stabilito, per prassi

ventennale di questa Camera, in base alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio

della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo, adattate al

singolo caso in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il

diritto di filiazione (DTF 128 III 413 in alto). Nel caso in cui i redditi dei

genitori non bastino ad assicurarlo, si accerterà in che misura esso rimane

scoperto (Empfeh­lungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, Zurigo 2000, pag. 16 nel mezzo), ogni genitore avendo il diritto

di conservare almeno l'equivalente del proprio fabbisogno minimo (DTF 128 III

414.

consid. 3.2.1 con richiami). Quanto al fabbisogno dei coniugi, esso si

determina in base al minimo esistenziale del diritto esecutivo, cui vanno

aggiunte le spese correnti della famiglia, in particolare i premi della cassa

malati e delle assicurazioni domestiche, come pure – salvo in caso di

ristrettezze economiche (DTF 126 III 356, 127 III 70) – gli oneri fiscali.

a) In

concreto il Segretario assessore ha accertato il reddito del convenuto in fr.

5400.

– mensili netti e il relativo fabbisogno minimo in fr. 2450.– (minimo esistenziale

del diritto esecutivo fr. 1250.–, pigione e spese accessorie fr. 790.–, premio

della cassa malati fr. 300.–, spese d'automobile fr. 110.–). Il fabbisogno in

denaro dei figli è stato fissato, dal 1° dicembre 2003, in fr. 1105.– mensili

per T__________ e D__________ e in fr. 970.– per T__________. Donde, secondo il

Segretario assessore, la possibilità per il padre di versare mensilmente

fr. 1025.– ciascuno a T__________ e D__________ e fr. 900.– a T__________.

L'appellante fa valere che in realtà il fabbisogno dei figli è inferiore,

poiché la voce “altri costi” figurante nelle note raccomandazioni di Zurigo è

“sovrastimata” (tant'è che i genitori non erano in grado di farvi fronte

nemmeno quando vivevano in comunione domestica) e poiché il costo dell'alloggio

riconosciuto dal primo giudice (fr. 290.– per figlio) è maggiore di quello realmente

computabile (fr. 250.–). Egli sostiene dipoi che nel suo fabbisogno minimo sono

da conteggiare oneri fiscali per fr. 165.– mensili.

b) Dal

2000.

i fabbisogni in denaro previsti nelle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio

della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo non vanno

più ridotti per il minor costo della vita nel Ticino. Essi sono commisurati ormai

al costo delle economie domestiche su scala nazionale, in base per di più a

valori statisticamente medio-bassi, nel senso che tre quarti delle economie

domestiche dispongono a livello svizzero di un reddito familiare superiore a

quello su cui si fondano le raccomandazioni (Empfehlungen zur Bemessung

von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, Zurigo 2000, pag. 10 in

basso). Tali fabbisogni corrispondono, in altri termini, a quelli di ragazzi

appartenenti a famiglie di ceto relativamente modesto (op. cit., pag. 11 in

alto). Diminuzioni per rapporto alle cifre della tabella sono possibili, ma

devono legittimarsi alla luce di circostanze concrete (per esempio nel caso in

cui un ragazzo fruisca di vitto o alloggio a condizioni particolarmente

favorevoli: op. cit., pag. 12 lett. C) e non solo per il fatto che – ad esempio

– i genitori non siano economicamente in grado di sopperire appieno al

fabbisogno dei figli (op. cit., pag. 16 a metà; Bollettino dell'Ordine degli

avvocati n. 24, pag. 11).

Certo,

un contributo di mantenimento va stabilito anche in relazione alle capacità

finanziarie dei genitori (DTF 123 III 4 consid. bb), ma ciò non significa che

un giusto fabbisogno vada decurtato solo perché i genitori non siano in grado

di fornirlo o non fossero in grado di assicurarlo durante la comunione

domestica. L'ammontare di un fabbisogno adeguato dev'essere riconosciuto per

intero. La decurtazione della voce “altri costi” prospettata dall'appellante

non trova dunque giustificazione alcuna. Nel caso in cui i redditi delle parti

non bastino ad assicurare il fabbisogno pieno, come detto (sopra, consid. 2),

si accerterà in che misura esso rimane scoperto (Empfehlungen zur

Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, Zurigo 2000,

pag. 16 nel mezzo).

c) L'edizione

2003.

delle citate raccomandazioni (tabella reperibile in: www.ajb.zh.ch) prevede,

per un figlio (su tre) fino ai 6 anni di età, un fabbisogno medio in denaro di

fr. 1405.– mensili, compresi fr. 435.– per cura e educazione. Dai 7 ai 12 anni

tale fabbisogno aumenta a fr. 1415.– mensili, compresi fr. 310.– per cura e

educazione. In concreto la madre affidataria non esercita attività lucrativa e

può quindi prestare cura e educazione in natura. Il fabbisogno in denaro di ciascun

ragazzo ammonta pertanto a fr. 1105.– mensili e quello della figlia a fr. 970.–

mensili. A ragione il Segretario assessore si è dipartito da tali importi.

Quanto al costo dell'alloggio, l'appellante chiede a torto di ridurlo a fr.

250.

– mensili per figlio (in luogo dei fr. 290.– mensili considerati dal

Segretario assessore, previsti dalle raccomandazioni). Nel fabbisogno del

primogenito va inserito, in realtà, un terzo dell'onere effettivo (nella

fattispecie fr. 1250.–: doc. U), in quello del secondogenito un quarto e in

quello del terzogenito un quinto (Empfeh­lungen zur Bemessung von

Unterhaltsbeiträge für Kinder, op. cit., pag. 13, in alto). Ne

discende che il fabbisogno di Tomislav va calcolato in fr. 1230.– mensili (fr.

1105.

– ./. fr. 290.– + un terzo di fr. 1250.–), quello di Djordje a fr. 1130.–

(fr. 1105.–./. fr. 290.– + un quarto di fr. 1250.–) e quello di Tanja a fr.

930.

– (fr. 970.– ./. fr. 290.– + un quinto di fr. 1250.–).

8.

L'appellante

chiede di riconoscere sul suo fabbisogno minimo una spesa di fr. 165.– mensili

per le imposte. Ora, a parte il fatto che la cifra indicata non trova alcun riscontro

agli atti, nell'ipotesi di ristrettezze economiche – come nel caso specifico –

l'onere fiscale non va considerato (sopra, consid. 7). Anzi, in concreto il

fabbisogno del marito andrebbe finanche diminuito d'ufficio, il minimo

esistenziale del diritto esecutivo per una persona sola essendo di fr. 1100.–

mensili e non di fr. 1250.– (importo applicabile solo a genitori affidatari: FU

2/2001 pag. 74). È vero però che il primo giudice non ha riconosciuto nel

fabbisogno minimo dell'appellante il premio di fr. 110.– per una polizza di

previdenza con assicurazione in caso di morte, stipulata nel novembre del 1998

(doc. O), riconosciuto dalla moglie (istanza del 2 aprile 2003, pag. 5). Tale

copertura potrebbe senz'altro rivelarsi utile per il mantenimento della famiglia,

sicché nel quadro di un giudizio di verosimiglianza (come quello che governa l'emanazione

di misure provvisionali) andrebbe inclusa nel fabbisogno minimo del debitore.

In ultima analisi, nel quadro di un giudizio sommario il fabbisogno minimo

calcolato dal Segretario assessore può dunque rimanere invariato.

9.

Nel

quadro delle entrate e delle uscite familiari occorre ancora inserire il

reddito e il fabbisogno minimo della moglie, che il Segretario assessore ha trascurato

a torto (ch'egli non sia competente a giudicare nel merito la causa di stato

fra le parti poco importa, trattandosi nella fattispecie di emettere misure

provvisionali). Ora, lo stesso Segretario assessore ha accertato che l'appellata

“non svolge un'attività lucrativa e nemmeno può esserle imposto di farlo, con­siderato

che deve provvedere alla cura e all'educazione di tre figli di meno di dieci

anni”. L'appellante nulla obietta al riguardo. Quanto al fabbisogno minimo,

esso può prudenzialmente essere stimato in fr. 1830.– mensili (minimo esistenziale

del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1250.–, locazione con spese

accessorie fr. 270.–, corrispondenti ai 13/60 di fr. 1250.– [sopra, consid. 7c in fine], premio della cassa

malati

fr.

310.

–).

Ne deriva,

in sintesi, il seguente compendio delle entrate e delle uscite familiari:

reddito del marito fr.

5400.

reddito

della moglie fr.

–.–

fr.

5400.

– mensili

fabbisogno

minimo del marito fr. 2450.–

fabbisogno

minimo della moglie fr. 1830.–

fabbisogno

in denaro di T__________ fr. 1230.–

fabbisogno

in denaro di D__________ fr. 1130.–

fabbisogno

in denaro di T__________ fr. 930.–

fr.

7570.

– mensili.

Non

v'è quindi eccedenza, bensì ammanco.

Il reddito del marito non essendo sufficiente a coprire i fabbisogni

dei figli, i contributi per loro vanno calcolati in proporzione, mentre la

differenza rimane scoperta, il padre avendo il diritto di conservare

l'equivalente del proprio fabbisogno minimo (DTF 128 III 414 consid. 3.2.1 con

rinvii). Ne risulta quanto segue:

disponibilità

del marito:

fr.

5400.

– (reddito) ./. fr. 2450.– (fabbisogno minimo) = fr. 2950.– mensili;

somma

dovuta ai figli: fr. 1230.– + 1130.– + 930.– = fr. 3290.– mensili;

contributo

per T__________: fr. 1230.– x (2950 : 3290) = fr. 1100.– mensili;

contributo

per D__________: fr. 1130.– x (2950 : 3290) = fr. 1015.– mensili;

contributo

per T__________: fr. 930.– x (2950 : 3290) = fr. 835.– mensili.

In base al principio inquisitorio illimitato preposto al diritto

di filiazione il giudice non è vincolato alle domande né alle argomentazioni

delle parti, sicché nulla osterebbe a una riforma del sindacato di prima sede

per quanto attiene ai singoli contributi in favore dei figli. Dato nondimeno che

l'entità del contributo complessivo (fr. 2950.– mensili) rimane immutata, in

sede provvisionale ciò si risolverebbe in un mero esercizio di forma. Privo di

fondamento, l'appello si rivela perciò destinato all'insuccesso.

10.

Gli

oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre

non è il caso di attribuire ripetibili alla convenuta, cui l'appello non è

stato intimato e non ha causato spese presumibili. La richiesta di assistenza

giudiziaria formulata dall'appellante non può essere accolta. Quand'anche

l'interessato versi in gravi ristrettezze finanziarie, per vero, all'appello

mancava sin dall'inizio qualsiasi probabilità di successo (art. 14 cpv. 1 lett.

a Lag), tant'è che il memoriale non è stato oggetto di notifica alla

controparte.

Dispositivo

Per questi motivi,

in applicazione

dell'art. 313bis CPC

e vista sulle spese la

tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello è respinto e la sentenza impugnata è

confermata.

2. Gli

oneri processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 200.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

250.–

sono

posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

3. La

domanda di assistenza giudiziaria presentata da __________ è respinta.

4. Intimazione:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Leventina.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale

d’appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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