11.2004.84
misure provvisionali a tutela di figli minorenni con residenza abituale in Svizzera ove sia pendente una causa di divorzio all'estero tra i genitori stranieri
20 dicembre 2004Italiano23 min
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Numero d'incarto:
11.2004.84
Data decisione, Autorità:
20.12.2004, ICCA
Titolo:
misure provvisionali a tutela di figli minorenni con residenza abituale in Svizzera ove sia pendente una causa di divorzio all'estero tra i genitori stranieri
DIMORA E RESIDENZA
ESECUZIONE DI DECISIONI STRANIERE
MINORENNE
PROTEZIONE DEL FIGLIO
PROVVEDIMENTO CAUTELARE
RICONOSCIMENTO DI DECISIONI STRANIERE
TUTELA E ALTRI PROVVEDIMENTI PROTETTIVI
art. 137 cpv. 2 CC
art. 176 cpv. 3 CC
art. 10 LDIP
art. 25 let. a LDIP
art. 85 LDIP
Incarto n.
11.2004.84
Lugano
20 dicembre 2004/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Lardelli
segretario:
Fatti
I. Bernasconi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa DI.2003.26 (provvedimenti
cautelari) della Pretura del Distretto di Leventina promossa con istanza di
misure a protezione dell'unione
coniu-gale del 2 aprile 2003 da
AO 1
(patrocinata dall' RA 2 )
contro
AP 1
(patrocinato dall' RA 1 );
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 2 agosto 2004 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 26
luglio 2004, in luogo e vece del Pretore, dal Segretario assessore del
Distretto di Leventina;
2. Se
dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;
3. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AP
1 (1964) e AO 1 (1973), cittadini bosniaci, si sono sposati a __________ (__________) il 20 marzo 1993. Dal
matrimonio sono nati T__________, il 6 ottobre 1993, D__________, l'11 maggio
1997, e T__________, il 2 novembre 2000. La famiglia si è stabilita ad __________.
Il marito lavora quale autista per la ditta __________ di __________ e,
occasionalmente, conduce torpedoni che collegano la Svizzera al suo paese
d'origine. La moglie è casalinga.
B. Il 2
dicembre 2002 AP 1 ha promosso azione di divorzio davanti al Tribunale di __________
(__________), postulando l'affidamento dei figli alla madre e offrendo un
contributo alimemtare di € 100 per ognuno di essi. I coniugi si sono separati all'inizio
di marzo del 2003 quando il marito è andato a vivere per proprio conto da un
conoscente di __________, mentre la moglie è rimasta nell'abitazione coniugale
con i figli. Con sentenza del 21 marzo 2003 il Tribunale di __________ ha pronunciato
il divorzio, ha affidato i figli alla madre e ha posto a carico del marito un
contributo alimentare di fr. 400.– mensili per il figlio T__________,
oltre a uno di fr. 350.– ciascuno per D__________ e T__________. La moglie è
insorta contro tale sentenza con un ricorso del 7 aprile 2003, tuttora pendente
dinanzi al Tribunale circondariale di __________.
C. Nel
frattempo, il 2 aprile 2003, AO 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di
Leventina con un'istanza di misure a protezione dell'unione, postulando – già
in via cautelare – l'autorizzazione a vivere separata, l'affidamento dei figli
con attribuzione dell'autorità parentale (riservato il diritto di visita del
padre), l'assegnazione dell'alloggio coniugale, un contributo alimentare di
fr.
1432.– mensili per sé, uno di fr. 1070.– mensili ciascuno per T__________ e D__________
e uno di fr. 940.– mensili per T__________, come pure una provvigione ad
litem di fr. 3000.– o, quanto meno, il beneficio dell'assistenza
giudiziaria. Inoltre essa ha chiesto di trattenere i contributi di mantenimento
dallo stipendio del marito, riversandoli direttamente a lei. Alla discussione
del 12 maggio 2003 AP 1 ha instato per la sospensione della causa, evocando la
litispendenza del divorzio all'estero. In subordine egli ha dichiarato di non
avversare l'affidamento dei figli alla moglie né la regolamentazione del suo
diritto di visita, ma ha proposto per T__________ un contributo alimentare non
superiore a fr. 650.– mensili e per gli altri due figli uno limitato a fr.
560.– ciascuno.
D. Con
decreto supercautelare del 4 giugno 2003 il Segretario assessore, dichiarandosi
competente a decidere unicamente sulle misure a protezione dei figli, ha affidato
questi ultimi alla madre (riservato il diritto di visita del padre), cui ha
attribuito l'autorità parentale. In favore di T__________ egli ha fissato dipoi
un contributo alimentare di fr. 1005.– mensili dal 1° aprile 2003 e in favore
degli altri due figli un contributo di fr. 870.– mensili ciascuno, sempre
dal 1°aprile 2003, ordinando al datore di lavoro del marito di dedurre dallo
stipendio di lui fr. 2745.– mensili complessivi e di riversarli alla
moglie.
E. Terminata
l'istruttoria, nel suo memoriale conclusivo del 2 febbraio 2004 AO 1 ha
rinunciato al contributo alimentare per sé, ma ha mantenuto le richieste intese
all'affidamento dei figli e all'attribuzione dell'autorità parentale (riservato
il diritto di visita del padre), come pure un contributo di fr. 1070.– mensili
ciascuno per i figli T__________ e D__________ e uno di fr. 940.– mensili per T__________.
Ha inoltre reiterato la richiesta di provvigione ad litem, aumentandola
a fr. 5000.– e sollecitando in subordine l'assistenza giudiziaria. Nel suo
memoriale conclusivo di quello stesso 2 febbraio 2004 AP 1 non si è opposto
all'affidamento dei figli né all'attribuzione dell'autorità parentale alla
madre (riservato il suo diritto di visita), ma ha offerto per T__________ e D__________
un contributo di fr. 730.– mensili, per Tanja un contributo di fr. 630.–
mensili e ha rifiutato qualsiasi provvigione ad litem.
F. Statuendo
il 26 luglio 2004 in luogo e vece del Pretore, il Segretario assessore ha
accolto parzialmente l'istanza, ha affidato i figli alla madre, cui ha attribuito
l'autorità parentale, ha disciplinato il diritto di visita del padre, ha posto
a carico di quest'ultimo un contributo alimentare indicizzato (compresi gli
assegni familiari) di fr. 1025.– ciascuno per T__________ e D__________
dal dicembre del 2003 e uno di fr. 900.– mensili per T__________, sempre
dal dicembre del 2003, ordinando al datore di lavoro di trattenere fr. 2950.–
mensili dallo stipendio del marito e di riversarli all'istante.
G. Contro
la sentenza appena citata è insorto AP 1 con un appello del 2 agosto 2004 nel
quale chiede che, previa concessione dell'assistenza giudiziaria, il giudizio impugnato
sia riformato nel senso di fissare in fr. 820.– mensili il contributo per T__________
e D__________ e in fr. 735.– mensili quello per T__________. L'appello non è
stato oggetto di intimazione.
Considerandi
in diritto: 1. Il primo giudice ha accertato la
propria competenza, per quanto riguarda le misure a protezione dei figli,
nell'ambito del decreto emesso il 4 giugno 2003 (sopra, lett. D, cui si
richiama anche la sentenza impugnata). Accertato che i figli delle parti dimorano
abitualmente ad __________, in applicazione della Convenzione dell'Aia del 5
ottobre 1961 concernente la competenza delle autorità e la legge applicabile in
materia di protezione dei minorenni (RS. 0.211.231.01), dell'art. 25 lett. a
LDIP e della giurisprudenza (DTF 126 III 298), egli ha escluso la competenza
dei tribunali bosniaci a disciplinare l'autorità parentale, il diritto di visita
e i contributi di mantenimento. La competenza spetterebbe perciò ai soli
tribunali svizzeri, “anche nell'ambito di un'istanza di misure di protezione
dell'unione coniugale” (decreto cautelare del 4 giugno 2003, consid. 4).
2.
L'appellante
non contesta la competenza del Segretario assessore come giudice a protezione
dell'unione coniugale. Se non che, la competenza per materia va esaminata
d'ufficio in ogni stadio di causa (art. 97 n. 3 CPC). Ora, nella fattispecie
pende in __________ sin dal 2 dicembre 2002 un'azione di divorzio con cui
l'appellante chiede al tribunale estero di regolare anche l'affidamento, il
diritto di visita e il mantenimento dei figli. E l'art. 9 cpv. 1 LDIP
stabilisce che, ove un'azione concernente lo stesso oggetto sia già pendente
all'estero tra le stesse parti, il tribunale svizzero sospende il procedimento
laddove sia presumibile che il tribunale estero prenda, entro un congruo
termine, una decisione riconoscibile in Svizzera. Anche l'art. 21 CL, applicabile
all'incasso di contributi alimentari (Donzallaz,
La convention de Lugano, Berna 1996, vol. I, pag. 360 n. 909), prevede che il
giudice successivamente adito sospende d'ufficio il procedimento, per lo meno
finché sia stata accertata la competenza del giudice preventivamente adito. La
questione è dunque di sapere se nelle circostanze descritte il Segretario
assessore non dovesse sospendere la procedura a tutela dell'unione coniugale,
anche perché misure di tale indole non possono più essere chieste dopo l'avvio
di una causa di divorzio (Deschenaux/Steinauer/Baddeley,
Les effets du mariage, Berna 2000, pag. 274 n. 627).
3.
Il
quesito va risolto negativamente. A ragione il Segretario assessore ha scartato
invero l'ipotesi di una valida litispendenza con rinvio a DTF 126 III 298.
Stando a tale precedente, se un tribunale svizzero è competente per
l'attribuzione dell'autorità parentale e la disciplina delle relazioni
personali in virtù dell'art. 1 della citata Convenzione dell'Aia e la
decisione del tribunale straniero non può essere riconosciuta in Svizzera,
poiché non competente (art. 25 lett. a LDIP), il tribunale svizzero adito per
la regolamentazione dei diritti dei genitori deve – d'ufficio – fissare anche i
contributi per il mantenimento del minorenne, sebbene ciò non sia previsto
dalla Convenzione. Che in concreto il Segretario assessore fosse competente per
l'attribuzione dell'autorità parentale e la disciplina delle relazioni
personali in virtù dell'art. 1 della citata Convenzione dell'Aia non fa dubbio,
i tre figli minorenni avendo la loro residenza abituale ad __________. Che la
decisione del giudice estero nelle citate questioni non possa essere
riconosciuta è certo, il foro alla residenza abituale dei figli essendo
esclusivo (DTF 126 III 302 consid. 2a/bb), quantunque in dottrina siano state
espresse opinioni dissenzienti (Bucher, L'enfant
en droit international privé, Basilea 2003, pag. 211 n. 601). A giusto titolo
il Segretario assessore perciò ha rifiutato di sospendere la procedura. Ma ciò
non significa ancora ch'egli potesse statuire come giudice a protezione
dell'unione coniugale.
4.
Lo
stesso Segretario assessore ha accertato in effetti che, almeno per quanto riguarda
lo scioglimento del matrimonio, la competenza del tribunale straniero è data a
norma dell'art. 65 cpv. 1 LDIP (sentenza impugnata, consid. 3). Almeno per quel
che è del divorzio, dunque, sussiste una valida litispendenza. E misure a
protezione dell'unione coniugale non sono più ammissibili, in Svizzera, quando
pende una causa di divorzio, nemmeno quando il giudice sia chiamato – o possa
essere chiamato, come nella fattispecie – a statuire sull'autorità parentale,
sul diritto di visita e i contributi di mantenimento per i figli. In tal caso
il giudice può decidere solo misure provvisionali nell'ambito della causa pendente.
È vero che l'art. 62 cpv. 1 LDIP abilita il giudice svizzero a emettere
provvedimenti cautelari solo ove sia competente anche nel merito. La
giurisprudenza ha già avuto modo di precisare, nondimeno, che egli rimane
competente a prendere misure provvisionali giusta l'art. 10 LDIP quando la
legge applicata dal giudice del divorzio non preveda simili misure, quando le
misure ordinate dal giudice straniero non possano essere eseguite in Svizzera,
quando si debbano ordinare misure per garantire una futura esecuzione su beni
posti in Svizzera, quando sia data urgenza e quando la decisione del giudice
straniero non sia destinata a intervenire entro un lasso di tempo ragionevole
(SJ 113/1991 pag. 464 consid. 5).
5.
Ne
segue che in concreto il Segretario assessore avrebbe dovuto dunque trattare
l'istanza a protezione dell'unione coniugale come una domanda di misure
provvisionali in pendenza di divorzio (art. 137 cpv. 2 prima frase CC).
Seguendo la procedura degli art. 361 segg. CPC (art. 4 n. 5 e art. 5 LAC)
anziché quella degli art. 376 segg. CPC (art. 419c cpv. 3 CPC), egli ha
applicato un rito non pertinente. Ciò non toglie che, provvidamente, alle parti
non sia derivato alcun pregiudizio. Tanto le misure a protezione dell'unione
coniugale quanto i provvedimenti cautelari in pendenza di separazione o
divorzio sono infatti procedimenti d'indole sommaria, fondati sulla verosimiglianza,
in esito ai quali il Pretore statuisce con un sindacato impugnabile nel termine
di dieci giorni (art. 370 cpv. 2 CPC e art. 419c cpv. 3 CPC). Anzi,
la disciplina sulle misure provvisionali richiama
espressamente, per analogia, le misure a protezione dell'unione coniugale (art.
137.
cpv. 2 terza frase CC). Non ravvisandosi atti nulli, non è il caso pertanto
di rinviare gli atti al primo giudice per il loro rifacimento (art. 326 lett. a
CPC).
6.
A
istanza di un coniuge, il giudice delle misure provvisionali nelle cause di
separazione o divorzio adotta i provvedimenti necessari per i figli minorenni
secondo le disposizioni sugli effetti della filiazione (art. 176 cpv. 3 CC per
analogia). Prima che siano prese disposizioni al loro riguardo, questi sono
sentiti personalmente e appropriatamente dal giudice o da un terzo incaricato,
a meno che la loro età o altri motivi gravi vi si oppongano (art. 144 cpv. 2
CC). Il principio vale anche in sede provvisionale (DTF 126 III 497) e – per
analogia – nell'ambito di misure a protezione dell'unione coniugale (da ultimo:
I CCA, sentenza 11.2003.126 del 14 settembre 2004, consid. 3). Al momento in
cui ha statuito il Pretore, T__________ aveva quasi undici anni, D__________
sette e T__________ era vicina ai quattro. Dagli atti non risulta che i figli
maggiori siano stati ascoltati, né il Pretore ha spiegato perché. La legge non
prevede invero un'età minima per l'ascolto dalla quale il giudice sia obbligato
a interpellare i minorenni. Una rinuncia a priori si giustifica solo, tuttavia,
se l'audizione – o almeno l'osservazione – sia impossibile o non avrebbe senso,
nemmeno se eseguita da uno specialista (Rumo-Jungo,
L'audition des enfants lors du divorce de leurs parents in: SJ 2003 II pag. 120
segg.). Non consta che ciò sia il caso nella fattispecie.
a) Il
Tribunale federale ha già avuto modo di rilevare che l'audizione di un ragazzo
di 6 anni non va esclusa a priori (DTF 124 III 92 consid. 3a). Anche in
dottrina l'ascolto dei figli è auspicato sin dall'età scolastica (Breitschimid in: Basler Kommentar, ZGB
I, 2a edizione, n. 4 ad art. 144; Sutter/
Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 34 ad art. 144) o almeno dal compimento degli 8
anni (Schweighauser in: Schwenzer, Praxiskommentar Scheidungsrecht,
Basilea 2000, n. 19 segg. ad art. 144 CC). Tra i 7 e i 12 anni l'opportunità
dell'audizione va apprezzata in funzione dello sviluppo del figlio e delle
circostanze del caso (Stettler, Les nouvelles dispositions du Code civil concernant le sort des
enfants dans le divorce de leur parents, in: CFPG, Il
nuovo diritto del divorzio, Lugano 2002, pag. 149). Essenziale è che
l'audizione sia adattata all'età e che le opinioni del ragazzo siano apprezzate
in funzione della sua maturità (Rumo-Jungo,
op. cit., pag. 122).
b) Finora questa Camera ha ritenuto di poter transigere sull'ascolto
dei figli ove in appello rimanesse contesa la sola questione dei contributi
alimentari, ma non l'affidamento né la disciplina del diritto di visita
(sussistendo litigio su uno di questi due punti, gli atti sono stati rinviati
al Pretore perché proceda senza indugio all'audizione: I CCA, sentenza inc.
11.2003.81
del 24 luglio 2003, consid. 3). In materia di contributi è proficuo
sentire il figlio, in effetti, solo qualora eventuali inclinazioni e interessi
scolastici o professionali di lui siano suscettibili di influire sul fabbisogno
(Rumo-Jungo, Die Anhörung des
Kindes, in: AJP 12/1999 pag. 1581). Del resto, sull'entità del contributo i
figli non possono formulare conclusioni né interporre rimedi giuridici,
quand'anche siano assistiti da un curatore (FF 1996 I 162 in fondo). Nel caso
specifico T__________, D__________ e T__________ non sono ancora in età di
formulare progetti per le loro future scelte scolastiche o professionali. Non
risulta, per altro, che particolari loro inclinazioni o interessi – come ad
esempio attività artistiche o sportive – possano incidere sul relativo
fabbisogno in denaro. Non è il caso dunque, per questa volta, di inaugurare una
prassi più rigorosa.
c) Resta
il fatto che l'indulgenza di cui ha dato prova questa Camera non può essere
dilazionata oltre, tanto meno ove si pensi che l'art. 144 cpv. 2 CC è in vigore
ormai dal 1° gennaio 2000. Né spetta al Tribunale di appello sentire i figli nell'ambito
di provvedimenti cautelari o di misure a tutela dell'unione coniugale –
sostituendosi al giudice naturale – ogni qual volta in prima sede si ometta
tale formalità (cfr. anche Rep. 1997 pag. 120 consid. 8, 1996 pag. 125 consid.
8, 1981 pag. 81 consid. 4b). Anzi, il giudice che disattende norme essenziali
di procedura – come, in particolare, il diritto di essere sentiti – compie atti
nulli, sicché l'Incarto gli va rinviato (art. 326 lett. a CPC). Giova quindi
precisare che, dovessero ravvisarsi altri casi in cui l'ascolto di figli in età
scolastica sia trascurato senza alcuna motivazione (foss'anche solo sui
contributi alimentari), questa Camera annullerà d'ufficio i dispositivi della
sentenza impugnata relativi al minorenne e ritornerà gli atti in prima sede
perché si giudichi nuovamente dopo avere rimediato alla mancanza, eventualmente
per il tramite di uno specialista delegato all'audizione (cui il primo giudice
può sempre far capo).
7.
Il fabbisogno dei figli minorenni è stabilito, per prassi
ventennale di questa Camera, in base alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio
della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo, adattate al
singolo caso in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il
diritto di filiazione (DTF 128 III 413 in alto). Nel caso in cui i redditi dei
genitori non bastino ad assicurarlo, si accerterà in che misura esso rimane
scoperto (Empfehlungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, Zurigo 2000, pag. 16 nel mezzo), ogni genitore avendo il diritto
di conservare almeno l'equivalente del proprio fabbisogno minimo (DTF 128 III
414.
consid. 3.2.1 con richiami). Quanto al fabbisogno dei coniugi, esso si
determina in base al minimo esistenziale del diritto esecutivo, cui vanno
aggiunte le spese correnti della famiglia, in particolare i premi della cassa
malati e delle assicurazioni domestiche, come pure – salvo in caso di
ristrettezze economiche (DTF 126 III 356, 127 III 70) – gli oneri fiscali.
a) In
concreto il Segretario assessore ha accertato il reddito del convenuto in fr.
5400.
– mensili netti e il relativo fabbisogno minimo in fr. 2450.– (minimo esistenziale
del diritto esecutivo fr. 1250.–, pigione e spese accessorie fr. 790.–, premio
della cassa malati fr. 300.–, spese d'automobile fr. 110.–). Il fabbisogno in
denaro dei figli è stato fissato, dal 1° dicembre 2003, in fr. 1105.– mensili
per T__________ e D__________ e in fr. 970.– per T__________. Donde, secondo il
Segretario assessore, la possibilità per il padre di versare mensilmente
fr. 1025.– ciascuno a T__________ e D__________ e fr. 900.– a T__________.
L'appellante fa valere che in realtà il fabbisogno dei figli è inferiore,
poiché la voce “altri costi” figurante nelle note raccomandazioni di Zurigo è
“sovrastimata” (tant'è che i genitori non erano in grado di farvi fronte
nemmeno quando vivevano in comunione domestica) e poiché il costo dell'alloggio
riconosciuto dal primo giudice (fr. 290.– per figlio) è maggiore di quello realmente
computabile (fr. 250.–). Egli sostiene dipoi che nel suo fabbisogno minimo sono
da conteggiare oneri fiscali per fr. 165.– mensili.
b) Dal
2000.
i fabbisogni in denaro previsti nelle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio
della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo non vanno
più ridotti per il minor costo della vita nel Ticino. Essi sono commisurati ormai
al costo delle economie domestiche su scala nazionale, in base per di più a
valori statisticamente medio-bassi, nel senso che tre quarti delle economie
domestiche dispongono a livello svizzero di un reddito familiare superiore a
quello su cui si fondano le raccomandazioni (Empfehlungen zur Bemessung
von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, Zurigo 2000, pag. 10 in
basso). Tali fabbisogni corrispondono, in altri termini, a quelli di ragazzi
appartenenti a famiglie di ceto relativamente modesto (op. cit., pag. 11 in
alto). Diminuzioni per rapporto alle cifre della tabella sono possibili, ma
devono legittimarsi alla luce di circostanze concrete (per esempio nel caso in
cui un ragazzo fruisca di vitto o alloggio a condizioni particolarmente
favorevoli: op. cit., pag. 12 lett. C) e non solo per il fatto che – ad esempio
– i genitori non siano economicamente in grado di sopperire appieno al
fabbisogno dei figli (op. cit., pag. 16 a metà; Bollettino dell'Ordine degli
avvocati n. 24, pag. 11).
Certo,
un contributo di mantenimento va stabilito anche in relazione alle capacità
finanziarie dei genitori (DTF 123 III 4 consid. bb), ma ciò non significa che
un giusto fabbisogno vada decurtato solo perché i genitori non siano in grado
di fornirlo o non fossero in grado di assicurarlo durante la comunione
domestica. L'ammontare di un fabbisogno adeguato dev'essere riconosciuto per
intero. La decurtazione della voce “altri costi” prospettata dall'appellante
non trova dunque giustificazione alcuna. Nel caso in cui i redditi delle parti
non bastino ad assicurare il fabbisogno pieno, come detto (sopra, consid. 2),
si accerterà in che misura esso rimane scoperto (Empfehlungen zur
Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, Zurigo 2000,
pag. 16 nel mezzo).
c) L'edizione
2003.
delle citate raccomandazioni (tabella reperibile in: www.ajb.zh.ch) prevede,
per un figlio (su tre) fino ai 6 anni di età, un fabbisogno medio in denaro di
fr. 1405.– mensili, compresi fr. 435.– per cura e educazione. Dai 7 ai 12 anni
tale fabbisogno aumenta a fr. 1415.– mensili, compresi fr. 310.– per cura e
educazione. In concreto la madre affidataria non esercita attività lucrativa e
può quindi prestare cura e educazione in natura. Il fabbisogno in denaro di ciascun
ragazzo ammonta pertanto a fr. 1105.– mensili e quello della figlia a fr. 970.–
mensili. A ragione il Segretario assessore si è dipartito da tali importi.
Quanto al costo dell'alloggio, l'appellante chiede a torto di ridurlo a fr.
250.
– mensili per figlio (in luogo dei fr. 290.– mensili considerati dal
Segretario assessore, previsti dalle raccomandazioni). Nel fabbisogno del
primogenito va inserito, in realtà, un terzo dell'onere effettivo (nella
fattispecie fr. 1250.–: doc. U), in quello del secondogenito un quarto e in
quello del terzogenito un quinto (Empfehlungen zur Bemessung von
Unterhaltsbeiträge für Kinder, op. cit., pag. 13, in alto). Ne
discende che il fabbisogno di Tomislav va calcolato in fr. 1230.– mensili (fr.
1105.
– ./. fr. 290.– + un terzo di fr. 1250.–), quello di Djordje a fr. 1130.–
(fr. 1105.–./. fr. 290.– + un quarto di fr. 1250.–) e quello di Tanja a fr.
930.
– (fr. 970.– ./. fr. 290.– + un quinto di fr. 1250.–).
8.
L'appellante
chiede di riconoscere sul suo fabbisogno minimo una spesa di fr. 165.– mensili
per le imposte. Ora, a parte il fatto che la cifra indicata non trova alcun riscontro
agli atti, nell'ipotesi di ristrettezze economiche – come nel caso specifico –
l'onere fiscale non va considerato (sopra, consid. 7). Anzi, in concreto il
fabbisogno del marito andrebbe finanche diminuito d'ufficio, il minimo
esistenziale del diritto esecutivo per una persona sola essendo di fr. 1100.–
mensili e non di fr. 1250.– (importo applicabile solo a genitori affidatari: FU
2/2001 pag. 74). È vero però che il primo giudice non ha riconosciuto nel
fabbisogno minimo dell'appellante il premio di fr. 110.– per una polizza di
previdenza con assicurazione in caso di morte, stipulata nel novembre del 1998
(doc. O), riconosciuto dalla moglie (istanza del 2 aprile 2003, pag. 5). Tale
copertura potrebbe senz'altro rivelarsi utile per il mantenimento della famiglia,
sicché nel quadro di un giudizio di verosimiglianza (come quello che governa l'emanazione
di misure provvisionali) andrebbe inclusa nel fabbisogno minimo del debitore.
In ultima analisi, nel quadro di un giudizio sommario il fabbisogno minimo
calcolato dal Segretario assessore può dunque rimanere invariato.
9.
Nel
quadro delle entrate e delle uscite familiari occorre ancora inserire il
reddito e il fabbisogno minimo della moglie, che il Segretario assessore ha trascurato
a torto (ch'egli non sia competente a giudicare nel merito la causa di stato
fra le parti poco importa, trattandosi nella fattispecie di emettere misure
provvisionali). Ora, lo stesso Segretario assessore ha accertato che l'appellata
“non svolge un'attività lucrativa e nemmeno può esserle imposto di farlo, considerato
che deve provvedere alla cura e all'educazione di tre figli di meno di dieci
anni”. L'appellante nulla obietta al riguardo. Quanto al fabbisogno minimo,
esso può prudenzialmente essere stimato in fr. 1830.– mensili (minimo esistenziale
del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1250.–, locazione con spese
accessorie fr. 270.–, corrispondenti ai 13/60 di fr. 1250.– [sopra, consid. 7c in fine], premio della cassa
malati
fr.
310.
–).
Ne deriva,
in sintesi, il seguente compendio delle entrate e delle uscite familiari:
reddito del marito fr.
5400.
–
reddito
della moglie fr.
–.–
fr.
5400.
– mensili
fabbisogno
minimo del marito fr. 2450.–
fabbisogno
minimo della moglie fr. 1830.–
fabbisogno
in denaro di T__________ fr. 1230.–
fabbisogno
in denaro di D__________ fr. 1130.–
fabbisogno
in denaro di T__________ fr. 930.–
fr.
7570.
– mensili.
Non
v'è quindi eccedenza, bensì ammanco.
Il reddito del marito non essendo sufficiente a coprire i fabbisogni
dei figli, i contributi per loro vanno calcolati in proporzione, mentre la
differenza rimane scoperta, il padre avendo il diritto di conservare
l'equivalente del proprio fabbisogno minimo (DTF 128 III 414 consid. 3.2.1 con
rinvii). Ne risulta quanto segue:
disponibilità
del marito:
fr.
5400.
– (reddito) ./. fr. 2450.– (fabbisogno minimo) = fr. 2950.– mensili;
somma
dovuta ai figli: fr. 1230.– + 1130.– + 930.– = fr. 3290.– mensili;
contributo
per T__________: fr. 1230.– x (2950 : 3290) = fr. 1100.– mensili;
contributo
per D__________: fr. 1130.– x (2950 : 3290) = fr. 1015.– mensili;
contributo
per T__________: fr. 930.– x (2950 : 3290) = fr. 835.– mensili.
In base al principio inquisitorio illimitato preposto al diritto
di filiazione il giudice non è vincolato alle domande né alle argomentazioni
delle parti, sicché nulla osterebbe a una riforma del sindacato di prima sede
per quanto attiene ai singoli contributi in favore dei figli. Dato nondimeno che
l'entità del contributo complessivo (fr. 2950.– mensili) rimane immutata, in
sede provvisionale ciò si risolverebbe in un mero esercizio di forma. Privo di
fondamento, l'appello si rivela perciò destinato all'insuccesso.
10.
Gli
oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre
non è il caso di attribuire ripetibili alla convenuta, cui l'appello non è
stato intimato e non ha causato spese presumibili. La richiesta di assistenza
giudiziaria formulata dall'appellante non può essere accolta. Quand'anche
l'interessato versi in gravi ristrettezze finanziarie, per vero, all'appello
mancava sin dall'inizio qualsiasi probabilità di successo (art. 14 cpv. 1 lett.
a Lag), tant'è che il memoriale non è stato oggetto di notifica alla
controparte.
Dispositivo
Per questi motivi,
in applicazione
dell'art. 313bis CPC
e vista sulle spese la
tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è respinto e la sentenza impugnata è
confermata.
2. Gli
oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 200.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
250.–
sono
posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
3. La
domanda di assistenza giudiziaria presentata da __________ è respinta.
4. Intimazione:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Leventina.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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