11.2004.87
Misure provvisionali in pendenza di separazione
19 ottobre 2006Italiano16 min
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Numero d'incarto:
11.2004.87
Data decisione, Autorità:
19.10.2006, ICCA
Titolo:
Misure provvisionali in pendenza di separazione
DIFFIDA AI DEBITORI
MANTENIMENTO DELLA FAMIGLIA
SEPARAZIONE CONIUGALE
art. 137 cpv. 2 CC
Incarto n.
11.2004.87
Lugano
19 ottobre
2006/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Lardelli
segretario:
Annovazzi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa OA.2003.92 (separazione
su richiesta comune) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa
con petizione del 9 gennaio 2004 da
AO 1
(patrocinata dall' PA 2 )
e
AP 1
(patrocinato dall' PA 1 )
giudicando ora sul decreto cautelare del 30
luglio 2004 con cui il
Pretore ha disciplinato l'assetto provvisionale fra i coniugi (inc. DI.2004.40)
e ha emanato un avviso ai debitori (inc. DI.2004.118);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 6 agosto 2004 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso
il 30 luglio 2004 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
2. Se
dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;
3. Se
dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata da AO 1 con
le osservazioni all'appello;
4. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 (1974),
cittadino __________, e AO 1 (1967) si sono sposati a __________
l'8 ottobre 1998. Dal matrimonio non sono nati figli. Il marito non ha una formazione
professionale. Durante la vita in comune ha lavorato prima come aiuto cuoco, poi
come operatore ecologico e infine come operaio generico, salvo rimanere disoccupato
dal 15 maggio 2002. La moglie era aiuto medico. In seguito a un incidente della
circolazione occorsole il 12 maggio 1999 essa è rimasta inabile al lavoro (si
muove solo con grucce o con la sedia a rotelle) e percepisce indennità giornaliere
dalla __________. I coniugi vivono separati dal dicembre del 2003, quando il
marito ha lasciato l'abitazione familiare.
B. Il 9
gennaio 2004 i coniugi hanno introdotto davanti al Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 6, un'azione di separazione su richiesta comune con accordo parziale. In
via provvisionale AO 1 ha chiesto Il 21 gennaio 2004 – previo conferimento
dell'assistenza giudiziaria – un contributo alimentare di fr. 500.– mensili
fino al 30 aprile 2004 e di fr. 900.– mensili dal 1° maggio successivo.
Statuendo senza contraddittorio il 22 gennaio 2004, il Pretore ha obbligato il
marito a versare un contributo di fr. 500.– mensili. All'udienza del 18
febbraio 2004, indetta per la discussione cautelare, AP 1 ha proposto di
respingere l'istanza e ha postulato a sua volta il beneficio dell'assistenza
giudiziaria. Esperita l'istruttoria, alla discussione finale del 26 aprile 2004 l'istante ha ridotto la sua pretesa a fr. 500.– mensili. Il convenuto ha ribadito la propria
posizione (inc. DI.2004.40).
C. Nel
frattempo, il 12 febbraio 2004, AO 1 si è nuovamente rivolta al Pretore, dolendosi
del mancato pagamento del contributo e chiedendo, previo beneficio dell'assistenza
giudiziaria, che fosse fatto ordine alla __________ di trattenere dalle indennità
spettanti al marito fr. 500.– mensili da riversare direttamente a lei. Con
decreto cautelare del 13 aprile 2004, emesso inaudita parte, il Pretore ha
accolto la domanda e ha diramato l'ordine. All'udienza del 26 aprile 2004,
indetta per il contraddittorio, il convenuto ha proposto di respingere l'istanza
e ha instato per il beneficio dell'assistenza giudiziaria. Non essendovi prove
da assumere, le parti hanno proceduto seduta stante alla discussione finale (inc.
DI.2004.118).
D. Con decreto
unico del 30 luglio 2004 il Pretore ha obbligato il marito a versare alla
moglie un contributo alimentare di fr. 500.– mensili dal 21 gennaio 2004 e
ha ordinato alla __________ di trattenere dalle indennità di riscosse da AP 1 l'importo
di fr. 500.– mensili da riversare all'istante. La tassa di giustizia di
fr. 400.– e le spese sono state poste a carico del convenuto, con obbligo
di rifondere all'istante fr. 500.– per ripetibili. Sulle richieste di assistenza
giudiziaria il Pretore ha rinviato la decisione a più tardi.
E. Contro
il decreto appena citato è insorto AP 1 con un appello del 6 agosto 2004 per
ottenere – previo conferimento dell'assistenza giudiziaria – che le due istanze
siano respinte. Nelle sue osservazioni del 19 agosto 2004 AO 1 propone di
respingere l'appello e di confermare il giudizio impugnato, sollecitando a sua
volta il beneficio dell'assistenza giudiziaria.
Considerandi
in diritto: 1. Le misure provvisionali in pendenza di una causa di stato (art.
137.
CC) sono emanate con la procedura sommaria degli art. 376 segg. CPC (art.
419c cpv. 1 CPC), in esito alla quale il Pretore statuisce con decreto
impugnabile entro dieci giorni (art. 419c cpv. 3 CPC). Tempestivo, sotto
questo profilo l'appello è dunque ricevibile.
2.
La nuova
documentazione prodotta dal convenuto con l'appello (una dichiarazione della Sezione
della circolazione, del 3 maggio 2004, e due conteggi della Cassa disoccupazione
relativi ai mesi di giugno e luglio del 2004), così come quella acclusa
dall'istante alle osservazioni (un contratto per veicoli di prova e cortesia,
del 20 luglio 2004, e il riepilogo di un'assicurazione veicoli a motore, del 21
luglio 2004) è irricevibile. L'art. 138 cpv. 1 CC riguarda solo le cause di
merito, non le misure provvisionali, al cui riguardo continua a valere il
divieto generale dell'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC (Rep.
2000.
pag. 145 consid. 2 = FamPra.ch 2001 pag. 129 consid. 2), tranne ove si applichi il principio inquisitorio illimitato (in
materia di filiazione: DTF 128 III 414 verso l'alto) oppure ove il giudice
assuma di sua iniziativa prove necessarie per la decisione (nel diritto di
famiglia: art. 419b CPC). Estremi del genere non si ravvisano nella
fattispecie. Dandosi mutamenti di apprezzabile rilievo, del resto, le misure
provvisionali potranno sempre essere adattate alle nuove circostanze.
3.
Litigioso
è il contributo alimentare provvisionale per la moglie. A tal fine il Pretore
ha imputato al marito un guadagno ipotetico di fr. 2900.– netti mensili,
accertando il fabbisogno minimo di lui in fr. 2200.– (minimo esistenziale del
diritto esecutivo fr. 1100.–, locazione e spese accessorie fr. 920.–, premio
della cassa malati fr. 153.–, assicurazione dell'economia domestica fr. 27.–).
Quanto al reddito della moglie, egli l'ha calcolato in fr. 2667.– mensili (indennità
di malattia) per rapporto a un fabbisogno minimo di
fr. 3137.– (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–,
locazione fr. 1491.–, posteggio fr. 90.–, premio della cassa malati fr. 175.30,
assicurazione veicoli a motore fr. 166.–, imposta di circolazione
fr. 35.–, assicurazione dell'economia domestica fr. 4.60,
partecipazione alle spese sanitarie fr. 75.–). Ciò posto, il Pretore ha constatato
che l'eccedenza mensile di cui dispone il marito permette di confermare il
contributo di mantenimento per la moglie di fr. 500.– da lui fissato senza
contraddittorio il 22 gennaio 2004.
4.
I
criteri preposti al calcolo dei contributi di mantenimento durante una causa di
divorzio o di separazione sono stati enunciati correttamente dal Pretore
(sentenza impugnata, pag. 2). Mal si comprende pertanto come mai egli abbia stabilito
il contributo
alimentare
per la moglie sulla base della disponibilità singola del marito. Ciò disattende
la giurisprudenza invalsa di questa Camera (Rep. 1992 pag. 237; v. anche Rep.
1994.
pag. 139 con rimandi e 297), che è sicuramente conforme al diritto federale
(sentenza del Tribunale federale 5P.439/2003 dell'11
maggio 2004, consid. 2.3 con rinvio alla sentenza 5P.352/2003 del 28
novembre 2003, consid. 2.1). In realtà l'eccedenza comune
dei coniugi va divisa in ragione di un mezzo ciascuno. Al riparto paritario
si può derogare solo ove sia reso verosimile che durante la vita in comune i
coniugi non destinavano la totalità dei loro redditi al mantenimento della famiglia,
ma ne riservavano alcuni a scopi diversi, come per esempio al risparmio (DTF 119 II 317 consid. 4b; l'altro
caso in cui il Tribunale federale ha ritenuto inapplicabile il noto metodo non
riguarda il Cantone Ticino, questa Camera non avendo mai calcolato i fabbisogni
delle parti nel modo descritto in DTF 126 III 8). Nella fattispecie
non constano – né il Pretore adduce – motivi che giustifichino una suddivisione
disuguale dell'eccedenza.
Per il
resto, contrariamente a quanto l'appellante afferma, durante una causa di stato
il contributo alimentare in favore di un coniuge si determina secondo le norme
sul mantenimento della famiglia previste dal diritto matrimoniale, non secondo
quelle contenute nel diritto del divorzio. È vero che, qualora non ci si debba
più attendere una ripresa della comunione domestica, in una causa di divorzio i
criteri dell'art. 125 CC vanno ponderati già in sede provvisionale – insieme
con quelli dell'art. 137 cpv. 2 CC – per quanto attiene alla ripresa o
all'estensione dell'attività lucrativa da parte di un coniuge professionalmente
inattivo o attivo solo a tempo parziale (RtiD II-2005 pag. 706 consid. 4b e 4c).
A parte il fatto però che durante la causa di divorzio continua a sussistere il
dovere di reciproca assistenza derivante dal matrimonio (art. 163 CC; v. RtiD
I-2005 pag. 773 consid. 12), in concreto pende soltanto una causa di separazione.
Nulla giustifica perciò di derogare, tanto meno sul piano provvisionale, al
principio di suddividere paritariamente l'eccedenza.
5.
Secondo l'appellante il fabbisogno minimo della moglie non ammonta a
fr. 3137.– mensili, come ha accertato il Pretore, bensì a fr. 2274.90 perché la locazione va ridotta a fr. 920.–, mentre i costi
d'automobile vanno stralciati del tutto. La prima censura è irricevibile. Per quel che è della locazione, invero, il convenuto non ha mai sollevato contestazioni
(verbale del 28 febbraio 2004, pag. 6; memoriale
conclusivo, pag. 3). Nuovo, l'argomento è dunque improponibile (sopra, consid.
2). La seconda censura non è destinata a miglior sorte. Il Pretore ha
riconosciuto nel fabbisogno minimo della moglie spese d'automobile (posteggio,
assicurazione RC e imposta di circolazione) perché l'istante denota gravi difficoltà
di deambulazione, come hanno attestato i dottori __________ (doc. 1) e __________
(doc. 71), e non può spostarsi facendo capo ai soli mezzi pubblici, tant'è detiene
un permesso speciale rilasciato dalla Sezione della circolazione per l'uso di
parcheggi riservati ai disabili (doc. 20). Certo, essa non esercita un'attività
lucrativa, ma a un sommario esame come quello che governa l'emanazione di
misure provvisionali essa ha reso verosimile la necessità di adoperare un
veicolo privato per infermità fisiche. Anche su questo punto il decreto del
Pretore sfugge quindi alla critica.
6.
L'appellante
contesta il proprio fabbisogno minimo, affermando che esso ammonta non a fr.
2200.
– mensili, bensì a fr. 2394.– mensili, dovendosi considerare anche i costi
di trasferta che il Pretore ha stralciato unicamente perché egli non lavora. La pretesa è in parte fondata. Certo, dagli
atti risulta che il convenuto ha acquistato un'automobile solo nel gennaio del 2004, dopo la separazione
di fatto, pagandola fr. 2400.– grazie a prestiti di
amici
cui restituisce fr. 100.–/150.– mensili (interrogatorio formale, risposta n.
8). Nella misura in cui si imputa all'interessato un reddito ipotetico, nondimeno,
si devono riconoscere al lavoratore anche spese di trasferta ipotetiche. Rimane
la circostanza che in situazioni di ristrettezza economica (come quella in
esame) spese professionali per l'uso di un automobile si giustificano solo ove
l'interessato non possa ragionevolmente far capo ai mezzi pubblici (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2005.82 del 21 luglio 2006,
consid. 5a). Il convenuto non pretende che l'automobile gli sia necessaria
perché, lavorando come operaio generico o autista, i tempi di lavoro sarebbero
irregolari o incompatibili con quelli del treno o del bus oppure perché egli
dovrebbe assicurare servizi fuori orario. Tutto quanto gli si può riconoscere
nella fattispecie è dunque è un abbonamento “arcobaleno” per due zone, che copre l'agglomerato urbano luganese, del costo fr. 60.– mensili (‹www.arcobaleno.ch›). Il fabbisogno minimo di lui va rettificato di
conseguenza in fr. 2260.– mensili.
7.
Per
quel che riguarda il proprio reddito, l'appellante contesta quello potenziale di
fr. 2900.– netti mensili stimato dal Pretore, sottolineando di essere abile
al lavoro solo all'80% e di avere fatto tutto il possibile per trovare un'attività.
Egli rileva inoltre di essere disoccupato sin dall'inizio della procedura,
sicché non gli si può rimproverare di avere intenzionalmente diminuito le entrate,
e di incontrare serie difficoltà di reinserimento professionale per la sua totale
mancanza di qualifiche.
a) I
presupposti per imputare a un coniuge un reddito potenziale sono già stati riassunti
dal Pretore (sentenza impugnata, pag. 4). In proposito basti rammentare che un
guadagno ipotetico non va determinato in astratto, ma dev'essere alla concreta
portata dell'interessato, considerata l'età di lui, la formazione professionale
e lo stato di salute, oltre alla situazione sul mercato del lavoro (DTF 130 III
542.
consid. 3.2 con rinvii), la fissazione di un reddito virtuale non avendo
carattere di penalità (DTF 126 III 6 prima frase).
b) Nella
fattispecie l'interessato, cittadino turco nato nel 1974, non ha mai imparato
una professione specifica. Dagli atti si evince nondimeno che nel 1999 ha lavorato
al ristorante __________ di __________ come aiuto cucina con un guadagno di
fr. 2350.– lordi mensili, che tra il 1999 e il 2000 è stato alle
dipendenze della __________ di __________ come operaio addetto alla raccolta di
rifiuti, scarti vegetali e materiali ingombranti con un salario di
fr. 16.50 l'ora lordi e che dal 2000 al
15.
maggio 2002 ha lavorato per la __________ di __________ come autista-operaio
generico con uno stipendio di fr. 3300/ 3400.– mensili lordi, collaborando
altresì con la __________ di __________ e con la lavanderia __________ di __________
come autista per consegne e incaricato della manutenzione dei veicoli
(interrogatorio formale del 23 marzo 2004, risposta n. 2 e doc. 68). Dopo di
allora egli ha riscosso indennità di disoccupazione per circa fr. 2700.–
mensili (doc. E) e ha saltuariamente lavorato a ore per il __________ a __________
(fr. 20.– lordi l'ora). Il 15 maggio 2004 ha ricominciato a percepire indennità
di disoccupazione per fr. 1493.80 lordi mensili (conteggio del 30 giugno 2004 nel
fascicolo “corrispondenza”).
c) L'appellante
asserisce di poter lavorare solo all'80%, ma tranne quanto lui medesimo ha dichiarato
all'interrogatorio formale del 23 marzo 2004 (risposta n. 5), nulla conferma tale
circostanza. Agli atti non figura il benché minimo certificato medico e durante
il termine quadro per la riscossione di indennità di disoccupazione egli non risulta
essere stato in malattia. Che la moglie non abbia contestato la sua affermazione
all'interrogatorio formale poco importa. A lui incombeva di rendere verosimile
la parziale incapacità lucrativa non solo con asserzioni soggettive, ma con
elementi concreti, che nel caso precipuo fanno totale difetto.
d) Ciò
posto, se è vero che dal giugno del 2002 il convenuto non ha più un impiego, è
altrettanto vero che egli non può considerarsi un soggetto ormai definitivamente
escluso dal mondo del lavoro. Ancorché non disponga di una particolare formazione
professionale, almeno come autista e operaio
egli ha maturato una discreta esperienza. Ammettere che un coniuge
trentaduenne, senza documentate affezioni che ne limitino la capacità
lucrativa, non sia in grado di svolgere la benché minima attività lucrativa
significherebbe consentire a una parte di abdicare senza conseguenze alle
responsabilità assunte con il matrimonio. In realtà nulla induce a ritenere,
per lo meno a un sommario esame come quello che presiede all'emanazione di
misure provvisionali, che compiendo un accettabile sforzo l'interessato non
possa ritrovare un'attività analoga a quella già svolta.
e) Si
aggiunga che nella fattispecie l'interessato non risulta nemmeno avere condotto
con metodo e impegno ricerche idonee a trovare una nuova attività. Certo, l'assicurazione
contro la disoccupazione compie determinate verifiche. A prescindere dal fatto
però che il giudice civile non è vincolato agli accertamenti dell'autorità
amministrativa, il diritto di famiglia e l'assicurazione contro la disoccupazione
perseguendo scopi diversi (RDAT II-1999 pag. 246 n. 67), un conto è essere
“alla ricerca di un impiego” e un altro è dar prova di meritevole impegno. La
situazione generale sul mercato è altalenante, ma non proibitiva e nelle circostanze
particolari l'appellante non può presumersi un disoccupato cronico. Per di più,
nulla di concreto egli consta avere intrapreso una volta esaurite le indennità
di disoccupazione.
f)
Ne segue che il reddito di fr. 2900.– netti mensili stimato dal Pretore,
non contestato come tale, appare alla ragionevole portata dell'appellante. È
del resto quanto il convenuto riceveva dalla __________ (verbale del 23 marzo
2004, doc. M). Poco giovano invece le indennità di disoccupazione. Determinante
per valutare la capacità di reddito di un coniuge non sono infatti le entrate
che tale coniuge consegue quale disoccupato, ma il guadagno che egli può
ritrarre esercitando un'attività lucrativa. Anche al riguardo, per lo meno nel
quadro di un giudizio sommario, il decreto impugnato resiste pertanto alla
critica.
8.
Nelle circostanze illustrate il quadro complessivo delle entrate
e delle uscite coniugali si presenta come segue:
reddito del marito fr.
2900.
–
reddito
della moglie fr. 2667.–
fr.
5567.
– mensili
fabbisogno
minimo del marito (consid. 6) fr. 2260.–
fabbisogno
minimo della moglie (consid. 5) fr. 3137.–
fr.
5397.
– mensili
eccedenza fr.
170.
– mensili
metà
eccedenza fr. 85.– mensili
Il marito può
conservare per sé:
fr.
2260.
– + fr. 85.– = fr. 2345.–
mensili
e dovrebbe
corrispondere alla moglie:
fr.
3137.
– + fr. 85.– ./. fr. 2667.– = fr. 555.–
mensili.
In ultima
analisi il contributo provvisionale di fr. 500.– mensili fissato dal Pretore
risulta dunque favorevole al convenuto. Anche se per motivi parzialmente
diversi da quelli addotti dal Pretore, l'appello è votato così all'insuccesso.
9.
L'appellante
insorge contro l'avviso ai debitori fondandosi sul presupposto che l'appello debba
essere accolto. Tale non essendo il caso, in proposito il memoriale si rivela
senza oggetto.
10.
Gli
oneri e le ripetibili del giudizio odierno seguono la soccombenza dell'appellante
(art. 148 cpv. 1 CPC). Quanto alla richiesta di assistenza
giudiziaria, essa andrebbe respinta, a prescindere da qualsiasi indigenza (art.
3.
Lag), giacché il decreto impugnato riesce addirittura favorevole al convenuto
(art. 14 cpv. 1 lett. a Lag). Si può capire tuttavia che il criterio eterodosso
adottato dal Pretore sul riparto dell'eccedenza e la mancanza di un chiaro
calcolo nella motivazione del decreto (come quello esposto al consid. 8 che
precede) possano avere indotto il convenuto a ricorrere in buona fede.
Eccezionalmente il beneficio può dunque essergli concesso. Analogo beneficio
merita l'istante, la quale ha formulato osservazioni all'appello e non può
contare sull'incasso di ripetibili, date le difficili condizioni economiche in
cui versa il coniuge.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella
misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.
2. Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 250.–
b)
spese fr. 50.–
fr. 300.–
sono
posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1300.–
per ripetibili.
3. AP 1 è
ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio
dell' PA 1.
4. AO 1 è
ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio
dell' PA 2.
5. Intimazione
a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
terzi implicati
Per la prima
Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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