11.2004.88
Cambiamento del nome a figli affidati a una madre divorziata
6 aprile 2005Italiano21 min
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Numero d'incarto:
11.2004.88
Data decisione, Autorità:
06.04.2005, ICCA
Titolo:
Cambiamento del nome a figli affidati a una madre divorziata
CAMBIAMENTO DI NOME / TRANSLITTERAZIONE
art. 30 cpv. 1 CC
Incarto n.
11.2004.88
Lugano
6 aprile 2005/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Lardelli
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa promossa con istanza del 23 maggio 2003
(cambiamento di nome) davanti alla Divisione degli interni, Sezione degli enti
locali quale autorità di vigilanza sullo stato civile, da
AO 1
in
sostituzione processuale dei figli
AO 2 (1998) e
AO 3 (2001)
(rappresentati dalla curatrice __________,
,
e patrocinati dall' PA 2 )
contro
AP 1
(con recapito presso , );
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 16 luglio 2004 presentato da AP 1 contro la decisione emessa l'11
giugno 2004 dalla Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sullo
stato civile;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AP
1 (1960), cittadino svizzero e libanese, e AO 1 (1971) si sono sposati a __________
il 27 dicembre 1995. Dal matrimonio sono nati T__________ (3 marzo 1998) e,
dopo che la moglie ha lasciato il Libano per trasferirsi dai genitori a __________,
S__________ (15 agosto 2001). Con sentenza del 24 marzo 2003 il Pretore della
giurisdizione di Locarno Campagna ha sciolto il matrimonio per divorzio, ha
affidato i figli alla madre e ha conferito al padre un diritto di visita da esercitare
sotto sorveglianza, previa consegna dei passaporti svizzero e libanese, come pure
il diritto a relazioni telefoniche e quello di essere informato sugli
avvenimenti più importanti riguardanti i figli (inc. OA.2002.51).
B. Il
23 maggio 2003 AO 1 ha adito l'autorità di vigilanza sullo stato civile in
sostituzione processuale dei figli perché il nome di questi fosse cambiato da “__________”
in “__________”. Contestualmente essa ha postulato l'assistenza giudiziaria.
Nelle sue osservazioni del 10 gennaio 2004 AP 1 ha proposto di respingere la
richiesta. Il 12 marzo 2004, su invito dell'autorità di vigilanza, la
Commissione tutoria regionale 11 ha nominato ai figli una curatrice di
rappresentanza nella persona di __________, tutrice ufficiale, la quale con
osservazioni del 7 aprile 2004 ha auspicato a sua volta il cambiamento di nome.
AP 1 ha ribadito il 15 maggio 2004 la propria opposizione. Statuendo l'11
giugno 2004, la Sezione degli enti locali ha accolto l'istanza e ha mutato il nome
dei figli da “__________” in “__________”, senza prelevare tasse né spese. AO 1
è stata ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria.
C. Contro
la decisione appena citata AP 1 è insorto con un appello del 16 luglio 2004,
redatto in francese e firmato dall'avv. prof. PA 1 di Beirut. Con ordinanza del
17 agosto 2004 il presidente di questa Camera ha impartito all'appellante un termine
di 15 giorni per produrre – sotto comminatoria di stralcio – una traduzione italiana
del memoriale provvista della sua firma autografa, l'avv. prof. PA 1 non
risultando abilitato al patrocinio nel Cantone Ticino. Il destinatario ha
ottemperato all'ordine, salvo trasmettere una traduzione non fedele
dell'appello, di modo che con ordinanza del 28 settembre 2004 il presidente gli
ha fissato un termine di 30 giorni per rimediare al difetto. Il 20 ottobre
2004 l'appellante ha inoltrato la traduzione in italiano di una sua lettera (senza
data) all'autorità di vigilanza sullo stato civile. Con ordinanza del 29
ottobre 2004 il presidente ha assegnato così a AP 1 un ultimo termine di trenta
giorni, specificandogli a chiare lettere che occorreva una traduzione italiana
completa, precisa e fedele dell'atto di appello (accluso in fotocopia), munita
della sua firma.
D. Lo
stesso 29 ottobre 2004 il presidente della Camera ha disposto l'audizione di AO
2 da parte all'operatrice sociale __________. Il 22 novembre 2004 l'appellante
ha fatto pervenire alla Camera una corretta traduzione dell'appello, che è
stata intimata a AO 1 e alla curatrice dei figli. Quest'ultima ha comunicato il
2 dicembre 2004 di rinunciare a osservazioni, limitandosi a richiamare quelle da
lei presentate il 7 aprile 2004 all'autorità di vigilanza. Con osservazioni del
9 dicembre 2004 AO 1 ha proposto invece di respingere l'appello in ordine, per
tardiva produzione della traduzione, o – subordinatamente – nel merito. Il 27
dicembre 2004 l'operatrice sociale __________ ha consegnato il suo rapporto
sull'ascolto del minore, che è stato intimato alle parti e alla curatrice, con
facoltà di formulare eventuali osservazioni conclusive. AP 1 ha riaffermato la
sua richiesta di giudizio il 4 gennaio 2004. AO 1 ha confermato la propria il
28 gennaio 2005. La curatrice non ha formulato ulteriori osservazioni.
in diritto: 1. Il
governo del Cantone di domicilio può, per motivi gravi, concedere a una persona
il cambiamento del proprio nome (art. 30 cpv. 1 CC). Nel Ticino la competenza è
stata delegata dal Consiglio di Stato al Dipartimento delle istituzioni (art.
15a cpv. 1
lett. a
LAC), e più in particolare alla Sezione degli enti locali (art. 9 cpv. 1 del
regolamento sullo stato civile: RL 4.1.2.1), autorità di vigilanza sullo stato
civile. Il procedimento è di volontaria giuri-
sdizione
(Rolf Häfliger, Die
Namensänderung nach Art. 30 ZGB, tesi, Zurigo 1996, pag. 151 in fondo con
rinvio alla nota 224). La decisione della Sezione degli enti locali è
impugnabile entro 20 giorni alla Camera civile di appello (art. 15a cpv.
2 LAC e 424 cpv. 3 CPC). Nel caso in cui l'appello non fosse redatto in
italiano, alla parte va assegnato un termine per rimediare al difetto (art. 117
cpv. 2 con rinvio all'art. 142 cpv. 3 CPC).
La
decisione impugnata, dell'11 giugno 2004, è stata notificata a AP 1 per il
tramite dell'Ambasciata svizzera a Beirut il
1° luglio
2004 (doc. 30). L'appello è stato rimesso dall'avvocato PA 1 alla __________, a
Beirut, il 17 luglio 2004 (formulario allegato al plico d'invio). Ora, l'art.
131 cpv. 4 CPC stabilisce che “quando la comunicazione di un atto viene fatta
per mezzo della posta, il termine si reputa osservato se la consegna alla posta
ha avuto luogo prima della scadenza”. Che la __________ possa equipararsi alla
posta è dubbio. Comunque sia, l'autorità di vigilanza (che incautamente non ha
annotato la data di arrivo del plico) ha fatto seguire il carteggio alla Camera
civile di appello il 10 agosto 2004. E alla Camera il tutto è pervenuto il 12
agosto successivo. Tenuto conto che dal 15 luglio al 15 agosto 2004 i termini
sono rimasti sospesi per le ferie giudiziarie (art. 132 e 133 cpv. 1 lett. b
CPC), l'appello è quindi giunto a destinazione nei venti giorni successivi alla
notifica della decisione impugnata. Risulta dunque tempestivo.
2. Nelle
sue osservazioni del 9 dicembre 2004 AO 1 sostiene che l'appello va dichiarato
irricevibile già per il fatto di essere stato tradotto tardivamente. A suo
avviso la versione italiana che ha fatto seguito all'ordinanza presidenziale
del 17 agosto 2004 non andava considerata, né all'appellante andavano fissati
due altri termini per rimediare al difetto, il destinatario non avendo reso
verosimili problemi di comprensione linguistica. L'interessata si duole
altresì che non le sia stata intimata la versione originale dell'appello, come
pure la prima versione italiana del medesimo e la traduzione italiana della
lettera trasmessa dall'ex marito all'autorità di vigilanza sullo stato civile
(che ha fatto seguito alla seconda ordinanza presidenziale, del 28 settembre
2004).
a) Quanto
l'interessata rimprovera alla Camera è di non essere caduta in un eccesso di
formalismo. Certo, chi non reagisce al termine fissatogli per tradurre in
italiano un atto d'appello si vede stralciare la causa dai ruoli (Rep. 1986
pag. 172, 1975 pag. 302). Nella fattispecie però l'appellante non è rimasto
inattivo, ma ha trasmesso alla Camera – nel termine di 15 giorni assegnatogli
con l'ordinanza del 17 agosto 2004 – una versione italiana del suo memoriale. A
quel momento spettava al giudice che non riteneva sufficiente il livello della
traduzione emanare una nuova ordinanza, ciò che è avvenuto il 28 settembre
2004. Dubitando che la sommaria versione italiana fosse dovuta a un lasso di
tempo troppo breve per ottenere una traduzione di qualità nel Libano, il
presidente ha portato il termine a 30 giorni. E l'appellante non è rimasto
inoperoso neppure di fronte alla seconda ordinanza, tant'è che ha
inviato tempestivamente alla Camera la traduzione fedele di un suo scritto in
francese all'autorità di vigilanza (doc. 26). A quel punto l'equivoco risultava
palese, spiegabile con il fatto che l'appellante non conosce l'italiano. Mal si
intravede del resto quale interesse egli potesse avere nel far tradurre quella
lettera. Ch'egli mirasse – per avventura – a procrastinare la decisione
dell'appello non è preteso neppure dall'interessata. Per finire, una volta
capito quanto gli si chiedeva, l'appellante ha ottemperato puntualmente alla
diffida nel termine fissatogli con ordinanza del 29 ottobre 2004. Dichiarare
irricevibile l'appello in condizioni del genere disattenderebbe finanche il
precetto della buona fede processuale.
b) La
mancata intimazione a AO 1 dell'appello originale in francese, della prima
versione italiana e della traduzione della lettera indirizzata dall'ex marito
all'autorità di vigilanza si deve all'evidenza che tali documenti sono irricevibili
poiché non conformi alle richieste del tribunale. Introdotti dopo la scadenza
del termine per ricorrere, essi non possono essere altrimenti considerati ai
fini del giudizio (Rep. 1968 pag. 70). Fossero stati intimati, l'appellata si
sarebbe inutilmente espressa al riguardo. Del resto, avesse inteso – per
ipotesi – verificare la traduzione italiana dell'appello, essa
avrebbe potuto chiedere in ogni momento di consultare il fascicolo
processuale. Ne segue che, in definitiva, le censure di forma mosse alla procedura
adottata dinanzi a questa Camera si rivelano inconsistenti. Onde la necessità
di procedere all'esame dell'appello.
3. L'appellante
unisce al proprio memoriale il certificato di conversione dell'ex moglie al
credo musulmano, avvenuta davanti alla suprema autorità islamica sunnita, e
l'atto di matrimonio con le relative traduzioni in francese. Oltre a ciò egli chiede
di indire un tentativo di conciliazione per il bene dei figli. Ora, i documenti
acclusi all'appello già figurano agli atti (doc. 16 e fascicolo “atti diversi”
nell'inc. OA.2002.51, richiamato). Irricevibili – perché non richiesti – sono
invece un memoriale trasmesso dall'appellante a questa Camera il 6 dicembre
2004 e una lettera del 9 febbraio 2005, pervenuta alla Camera il 23 febbraio
successivo. Quanto al tentativo di conciliazione, esso potrebbe culminare
soltanto nel ritiro dell'istanza da parte di AO 1 o nel ritiro dell'appello da
parte di AP 1. Entrambe le eventualità appaiono tuttavia remote, gli ex coniugi
non avendo mai lasciato trasparire la benché minima disponibilità a transigere
sul nome dei figli. Un esperimento di conciliazione riuscirebbe quindi, con
ogni verosimiglianza, infruttuoso.
4. Nel
merito l'autorità di vigilanza ha ricordato come la giurisprudenza più recente
interpreti in modo restrittivo i “motivi gravi” cui si riferisce l'art. 30
cpv. 1 CC (sopra, consid. 1), esigendo che a tale scopo si dimostri un serio e
apprezzabile pregiudizio d'ordine individuale o sociale nel continuare a
portare il nome di cui si chiede il cambiamento. A parere dell'autorità,
presupposti del genere sussistono in ogni modo nel caso specifico, sia perché
incombe il rischio che continuando a portare il nome “AP 1” i figli possano
essere rapiti dal padre (pericolo già corso una volta da AO 2), sia perché nel
suo rapporto del 7 aprile 2004 la curatrice di rappresentanza appoggiava
l'istanza della madre. Quanto alle obiezioni di AP 1, l'autorità di vigilanza
ha rilevato che il cambiamento di nome non incide sui rapporti giuridici tra
genitori e figli.
5. L'appellante
evoca le vicissitudini che hanno portato alla procedura in rassegna e contesta
la competenza delle autorità svizzere, facendo valere che l'ex moglie aveva
optato liberamente per un matrimonio religioso in Libano, il quale comportava
l'esclusiva autorità del padre sui figli. Egli lamenta inoltre una violazione degli
art. 270, 301 e 303 CC, rammentando che il nome AP 1 era quello comune durante
il matrimonio, e sottolinea che in quanto padre egli ha non solo il diritto, ma
anche il dovere di esprimere la propria opinione sulle scelte importanti legate
all'educazione dei ragazzi. A suo avviso poi, convertendosi all'Islam, l'ex
moglie ha scelto essa medesima tale credo e sotto questo profilo la decisione
impugnata offende il suo diritto di dirigere l'educazione religiosa dei figli.
Quanto al cambiamento di nome, l'appellante afferma che ciò pregiudicherà i
diritti ereditari di AO 2 e AO 3 nella successione paterna, se non altro per
quel che è del patrimonio immobiliare in Libano. Infine egli fa valere che il nome
attuale salvaguarda “l'innocenza e la salute psichica” dei bambini, oltre al
loro legame con lui.
6. Competenti
per statuire su un cambiamento di nome sono le autorità svizzere del domicilio
dell'istante (art. 38 cpv. 1 LDIP), le quali applicano ai presupposti e agli effetti
del cambiamento il diritto svizzero (art. 38 cpv. 3 LDIP). Il luogo in cui i genitori
di figli minorenni si sono sposati, l'appartenenza religiosa dell'uno o
dell'altro, la legge applicabile alla celebrazione del matrimonio poco
importano, la Svizzera non avendo ratificato convenzioni internazionali che prevedano
simili criteri di collegamento. Nella fattispecie è pacifico che i figli sono
domiciliati a __________, insieme con la madre (doc. 7 e 8), alla quale dopo il
divorzio è stata conferita l'autorità parentale (doc. 2). A ragione l'istanza
di cambiamento di nome è stata quindi sottoposta all'autorità svizzera e a
ragione quest'ultima ha applicato il diritto svizzero.
7. Il
nome attiene alla sfera della personalità e costituisce un segno distintivo
circa l'identità del soggetto, indicandone l'appartenenza familiare. “Motivi
gravi” (nell'accezione dell'art. 30 cpv. 1 CC) per un suo cambiamento sono dati
solo qualora l'interesse privato del richiedente prevalga su quello pubblico a
che il nome acquisito e figurante agli atti dello stato civile rimanga tale per
la sua funzione individualizzante. Nondimeno, trattandosi di minorenni, la
giurisprudenza è stata a lungo generosa nel ravvisare “motivi gravi”, ritenendo
che un nome idoneo a rivelare l'origine naturale o adulterina di un figlio
che vive con genitori non sposati potesse recare seri pregiudizi sociali. In
casi simili al bambino era sempre riconosciuto un interesse legittimo a far
adeguare il proprio nome a quello della nuova famiglia (sull'evoluzione della
prassi: DTF 121 III 146 consid. 2a con citazioni).
La
giurisprudenza più recente ha segnato una svolta in senso restrittivo. Nella
sentenza pubblicata in DTF 121 III 145 il Tribunale federale ha deciso che
l'esistenza di un concubinato – anche durevole – tra la madre, detentrice
dell'autorità parentale, e il suo compagno, padre biologico del figlio che vive
nell'economia domestica comune, non basta a integrare “motivi gravi” perché
il figlio assuma il nome del concubino. Il moltiplicarsi di famiglie monoparentali
o viventi in unione libera e il diverso apprezzamento sociale affermatosi negli
ultimi anni verso figli nati fuori del matrimonio – ha continuato il Tribunale
federale – più non bastano a motivare gli estremi dell'art. 30 cpv. 1 CC in
situazioni del genere. Il figlio che vuole cambiare nome deve, ora, dimostrare
di essere concretamente vittima di pregiudizi seri e reali ove continui a portare
quel nome. Analogamente ha statuito il Tribunale federale in DTF 124 III 401
riguardo a un figlio di genitori divorziati che, soggetto all'autorità
parentale della madre, viveva nella famiglia creata da quest'ultima con un nuovo
matrimonio. A quel figlio non è stato consentito di assumere il nome del
patrigno proprio per non avere addotto – né tanto meno dimostrato – “circostanze
particolari” a sostegno della domanda.
La prassi
testé riassunta è stata ribadita in DTF 126 III 2 consid. 3a ed è stata confermata
ancora ulteriormente, come ad esempio nella sentenza 5C.163/2002 del 1°
ottobre 2002 in cui il Tribunale federale ha rifiutato il cambiamento di nome a
due figlie che, dopo il divorzio dei genitori, erano state affidate alla madre,
la quale aveva ripreso il suo cognome da nubile. Il fatto che le figlie
continuassero a portare un nome balcanico, in particolare, non è stato
annoverato tra i “motivi gravi” dell'art. 30 cpv. 1 CC. La giurisprudenza più
aggiornata rimane sulla stessa linea (si veda, tra altre, la sentenza
5C.84/2003 del 20 maggio 2003). Anzi, il Tribunale federale ha soggiunto, nel
caso di una figlia di genitori divorziati (la quale chiedeva di assumere il
nome della madre), che per invocare con successo l'art. 30 cpv. 1 CC occorrono
ragioni oggettive. Ragioni soggettive, dettate da sentimenti, come il
fatto che il figlio pretenda di non conoscere più il padre o che il nome del
padre desti reazioni negative nella cerchia familiare della madre non sono
sufficienti. Quanto alle motivazioni oggettive, l'ipotesi che un nome sia
inusuale o difficile da scrivere non basta per chiederne il cambiamento. Per il
resto – ha ricordato il Tribunale federale – un cambiamento di nome non va
confuso con una misura a protezione del figlio: esso non è destinato a mettere
il figlio al riparo da orientamenti negativi nei confronti del padre invalsi
nell'ambiente in cui il ragazzo vive (sentenza 5C.97/2004 del 23 giugno 2004
consid. 3.2 e 3.3, tradotta in italiano in: RSC 73/2005 pag. 93).
8. L'autorità
di vigilanza poggia la sua decisione, come detto (consid. 4), su due ordini di
motivi: in primo luogo essa reputa che il cambiamento di nome si legittimi in
concreto per il rischio incombente che il padre rapisca i figli. Ora, che il
28 maggio 2001 (durante la causa di divorzio) AP 1 abbia tentato di imbarcarsi
furtivamente con AO 2 all'aeroporto di __________ su un aereo per Beirut è
vero. A supporre che un pericolo del genere sia ancora attuale, tuttavia (ciò
che l'appellante nega, riconducendo l'accaduto a un gesto istintivo), tale
eventualità non giustificherebbe la decisione impugnata. Intanto, come si è
rammentato, un cambiamento di nome non va confuso con una misura a protezione
del figlio. A parte ciò, risulta ben poco verosimile che AP 1 non riuscirebbe a
ottenere dalle autorità libanesi documenti d'identità per i figli con il nome
originario. Inoltre la misura sarebbe del tutto inutile in caso di espatrio
clandestino. In realtà le sottrazioni di minorenni si combattono con le misure
previste dal diritto di famiglia, istituendo diritti di visita sorvegliati,
limitandone l'esercizio al territorio svizzero, obbligando il genitore a
depositare i suoi documenti d'identità durante gli incontri (Schwenzer in: Basler Kommentar, ZGB I,
2ª edizione, n. 24 ad art. 273; Hegnauer
in: Berner Kommentar, 4ª edizione, n. 117 e 117a ad art. 273 CC; v. anche:
Mesures en vue de prévenir l'enlèvement international d'enfants, dell'Ufficio
federale di giustizia in: www.ofj.admin.ch). In casi estremi, revocando addirittura
il diritto di visita (art. 274 cpv. 2 CC; Hegnauer,
op. cit., n. 35 ad art. 274 CC). Del resto, proprio a tale scopo, nella sentenza
di divorzio il diritto di visita è stato previsto sotto sorveglianza, con
obbligo per AP 1 di consegnare i suoi passaporti libanese e svizzero (doc. 2).
9. Il
secondo argomento cui l'autorità di vigilanza àncora la propria decisione è il
rapporto del 7 aprile 2004 in cui la curatrice di rappresentanza appoggia il
prospettato cambiamento di nome. Se non che, in tale relazione l'interessata si
limita a rilevare l'esigenza che i figli abbiano un rapporto sereno con la
madre, loro unico punto di riferimento, e a sottolineare il forte timore della
medesima, la quale paventa nuovi rapimenti. Onde il parere che, visti i traumi
lasciati dalle esperienze passate sulla madre e su AO 2, il cambiamento di nome
aiuterebbe i figli nella prospettiva di una “riorganizzazione famigliare” e
promuoverebbe uno sguardo positivo “verso il futuro”, i due bambini avendo “solo
ed unicamente dei benefici ottenendo il cambiamento di cognome” (doc. 23).
Simili argomenti non sono tuttavia di alcuna pertinenza giuridica. Un mutamento
di nome è inteso – come si è spiegato – a soccorrere chi si trova oggettivamente
vittima di pregiudizi seri e reali continuando a portare il nome che gli è
attribuito. Esso non è concepito né come tonico per corroborare i rapporti tra
madre e figli, né come strumento terapeutico per lenire torti passati, né come
mezzo d'integrazione in una famiglia piuttosto che in un altra. Anche nella
misura in cui si fonda sul rapporto della curatrice la decisione impugnata non
trova dunque apprezzabile conforto.
10. AO 1
sostiene che il fatto di portare il nome di un padre incurante ed estraneo procura
ai figli inutili disagi e anima in AO 2 “brutti fantasmi del passato”, mentre
il nome di lei contribuirebbe ad armonizzare i ragazzi nella famiglia
monoparentale. Ora, si conviene che AO 2 “non ha un'immagine molto positiva del
padre” (rapporto di audizione, del 27 dicembre 2004). Egli ha dichiarato di non
volerlo più incontrare “perché ha paura che lo porti con sé”, di chiamare il
padre “__________” e di identificare la figura paterna nel nuovo compagno della
madre, pur sapendo di non essere figlio di lui. Su domanda, egli ha risposto di
chiamarsi “__________”, benché a scuola lo chiamino con il suo vero nome. Ciò nondimeno,
l'operatrice ha manifestato il convincimento che il ragazzo (il quale al
momento dell'ascolto non aveva ancora 7 anni) non sia “ancora in grado di
prendere piena coscienza di cosa significhi cambiare definitivamente il
cognome” e che la sua scelta sia dettata dal fatto di vivere con la madre e
nello stesso paese dei nonni materni (act. VII). Sia come sia, quand'anche AO 2
avesse preteso di non riconoscere più il padre, ciò non basterebbe – come detto
– per un cambiamento di nome (sopra, consid. 7). Né più giustifica un cambiamento
di nome – come noto – il proposito (obsoleto) di inquadrare socialmente i figli
nel contesto di una famiglia piuttosto che di un'altra (loc. cit.).
11. A ben
vedere, invano si cercherebbero nel fascicolo processuale elementi idonei ad
accertare che in concreto i figli siano oggettivamente vittima di
pregiudizi seri e reali continuando a portare il nome originario. La richiesta
in esame appare ricollegarsi se mai a ragioni soggettive: al desiderio di
cancellare spiacevoli trascorsi, al proposito di sbiadire la figura dell'appellante
nella cerchia familiare, all'intento di sostituire elettivamente il ruolo del
padre. Ammesso e non concesso poi che un soggettivo tormento interiore possa
assurgere a “motivo grave” (ciò che – come si è visto – la giurisprudenza esclude),
nemmeno risulta che il nome dell'appellante susciti nei ragazzi una qualsiasi
sofferenza. Che manchino relazioni personali con il padre o che questi trascuri
obblighi alimentari non basta a configurare “motivi gravi”. Che il nome “__________”
obblighi i figli a dare spiegazioni sulle loro origini ad amici e compagni di
scuola neppure. L'unità del nome all'interno della famiglia non è più un dogma
e il fatto di portare un nome straniero o difficile da scrivere non è più necessariamente
indice, per sé solo, di discriminazioni o svantaggi. In ultima analisi, nulla
permette di accertare che, continuando a portare il nome del padre, in concreto
Fatti
i figli patiscano seri pregiudizi d'ordine sociale, psichico, morale o
spirituale. Nelle condizioni descritte l'appello deve quindi essere accolto e
la decisione impugnata riformata.
12. La
tassa di giustizia, le spese e i costi dovuti all'audizione del figlio
nell'ambito del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC).
L'appellante ha diritto, da parte sua, a
un'equa
indennità per l'incomodo e gli esborsi occasionatigli (Rep. 1990 pag. 213 in
Considerandi
alto). In applicazione analogica della giurisprudenza, che attribuisce
ripetibili d'ufficio – salvo tacita rinuncia – a una parte vittoriosa
debitamente patrocinata (Cocchi/ Trezzini,
op. cit., n. 2 ad art. 150 CPC), si giustifica pertanto di riconoscere all'interessato
un'indennità di fr. 500.–, senza tenere calcolo evidentemente degli atti irricevibili
in appello (sopra, consid. 3). L'autorità di vigilanza non avendo riscosso
spese, l'esito del pronunciato attuale non influisce sugli oneri di primo grado.
Quanto alle ripetibili, in prima sede il convenuto non ne ha rivendicate. E
siccome la procedura amministrativa – applicabile davanti all'autorità di
vigilanza (art. 424 cpv. 2 CPC) – non prevede l'assegnazione di ripetibili
d'ufficio (Borghi/Corti,
Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 1 lett. b ad
art. 31), l'esito del giudizio odierno non incide nemmeno a tale riguardo.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello
è accolto e il dispositivo n. 1 della decisione impugnata è riformato nel senso
che l'istanza volta al cambiamento di nome è respinta.
2. Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 300.–
b)
ascolto del figlio fr. 300.–
c) spese fr.
50.–
fr.
650.–
da
anticipare dall'appellante nella misura di fr. 350.–, sono posti a carico di AO
1, che rifonderà all'appellante fr. 500.– a titolo di indennità.
3. Intimazione:
– , con recapito a ;
– ;
– , .
Comunicazione:
– Divisione
degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sullo stato
civile;
– Ufficio
dello stato civile, .
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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