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Decisione

11.2004.88

Cambiamento del nome a figli affidati a una madre divorziata

6 aprile 2005Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

i figli patiscano seri pregiudizi d'ordine sociale, psichico, morale o

spirituale. Nelle condizioni descritte l'appello deve quindi essere accolto e

la decisione impugnata riformata.

12. La

tassa di giustizia, le spese e i costi dovuti all'audizione del figlio

nell'ambito del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC).

L'appellante ha diritto, da parte sua, a

un'equa

indennità per l'incomodo e gli esborsi occasionatigli (Rep. 1990 pag. 213 in

Considerandi

alto). In applicazione analogica della giurisprudenza, che attribuisce

ripetibili d'ufficio – salvo tacita rinuncia – a una parte vittoriosa

debitamente patrocinata (Cocchi/ Trezzini,

op. cit., n. 2 ad art. 150 CPC), si giustifica pertanto di riconoscere all'interessato

un'indennità di fr. 500.–, senza tenere calcolo evidentemente degli atti irricevibili

in appello (sopra, consid. 3). L'autorità di vigilanza non avendo riscosso

spese, l'esito del pronunciato attuale non influisce sugli oneri di primo grado.

Quanto alle ripetibili, in prima sede il convenuto non ne ha riven­dicate. E

siccome la procedura amministrativa – applicabile davanti all'autorità di

vigilanza (art. 424 cpv. 2 CPC) – non prevede l'assegnazione di ripetibili

d'ufficio (Borghi/Corti,

Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 1 lett. b ad

art. 31), l'esito del giudizio odierno non incide nemmeno a tale riguardo.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello

è accolto e il dispositivo n. 1 della decisione impugnata è riformato nel senso

che l'istanza volta al cambiamento di nome è respinta.

2. Gli oneri

processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 300.–

b)

ascolto del figlio fr. 300.–

c) spese fr.

50.–

fr.

650.–

da

anticipare dall'appellante nella misura di fr. 350.–, sono posti a carico di AO

1, che rifonderà all'appellante fr. 500.– a titolo di indennità.

3. Intimazione:

– , con recapito a ;

– ;

– , .

Comunicazione:

– Divisione

degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sullo stato

civile;

– Ufficio

dello stato civile, .

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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