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Decisione

11.2004.9

Divorzio: compimento del termine biennale di separazione in pendenza di causa Divorzio: compimento del termine biennale di separazione in pendenza di causa Provvigione ad litem: condizioni per la rice

27 settembre 2007Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

i rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro l'odierna sentenza (art.

112 cpv. 1 lett. d LTF), un'azione

di divorzio in sé non ha carattere patrimoniale. Il ricorso in materia civile è

dato quindi senza riguardo a questioni di valore (Güngerich in: Seiler/von Werdt/Güngerich,

Considerandi

Bundesgerichtsgesetz, Berna 2007, n. 13 ad art. 51). Relativamente

invece alla provvigione ad litem, il valore litigioso non raggiunge la

soglia di fr. 30 000.– per un eventuale ricorso in materia civile.

8.

La

presente sentenza va comunicata infine, dopo il passaggio in giudicato, all'Autorità

cantonale di vigilanza sullo stato civile (art. 40 cpv. 1 lett. d combinato con

l'art. 43 cpv. 1 e 5 OSC).

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello

è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 1 della sentenza impugnata

è così riformato:

Il matrimonio contratto da AO 1 (25 marzo

1939) e AP 1 (17 agosto 1936) il 16 aprile 1970 davanti all'ufficiale dello

stato civile di __________ è sciolto per divorzio.

Il

dispositivo n. 2 della sentenza impugnata è annullato e gli atti sono rinviati

al Pretore perché statuisca sugli effetti patrimoniali del divorzio, giudicando

di nuovo sugli oneri processuali e le ripetibili di primo grado.

2. La

richiesta di provvigione ad litem è respinta nella misura in cui è

ricevibile.

3. Gli oneri di

appello, consistenti in:

a)

tassa di giustizia ridotta fr. 250.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

300.–

da

anticipare dall'appellante, sono posti a carico di AO 1, che rifonderà

all'appellante fr. 1000.– per ripetibili ridotte.

4. Intimazione:

– ;

– .

Comunicazione:

– Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6;

– Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di

vigilanza sullo stato civile (dopo il passaggio in giudicato).

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile entro

trenta giorni dalla notificazione delle decisioni previste dagli art. 90 a 93

LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle

cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo

se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000

franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in

materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ri­correre

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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