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Decisione

11.2004.90

Esclusione di un membro da un consiglio di fondazione

11 gennaio 2008Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani ed Ermotti

segretario:

Annovazzi, vicecancelliere

sedente

per statuire nella causa n. 584 (esclusione di un membro dal consiglio di

fondazione) della Divisione della giustizia quale autorità di vigilanza sulle

fondazioni e sugli istituti di previdenza professionale che oppone il

CO 1

(patrocinato dall' PA 2)

alla

RI 1

(patrocinata dall' PA 1);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti

di questione: 1. Se

dev'essere accolto l'appello (“ricorso”) del 13 agosto 2004 presentato dalla RI

1, Locarno, contro la decisione emessa il 21 giugno 2004 dall'Autorità di

vigilanza sulle fondazioni e sugli istituti di previdenza professionale;

2. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. Con atto pubblico del 2 dicembre 1967 è stata costituita la RI 1

Locarno, il cui organo superiore è un consiglio composto di tre membri. Scopo

della fondazione, dopo una modifica approvata il 5 luglio 1994 dal Consiglio di

Stato per consentire l'esonero fiscale (risoluzione n. 6312), è quello di

devolvere i proventi in favore di persone con difficoltà finanziarie, a

copertura di spese mediche o di interventi chirurgici non coperti o coperti

solo parzialmente da enti assicurativi pubblici o privati, come pure in favore di ospedali e di

istituti dichiarati esenti dall'imposizione fiscale per

l'acquisto di attrezzature mediche, oltre che in favore di medici o

associazioni mediche per premiare la ricerca e incoraggiarla.

B. Il

19 giugno 2002 l'avv. PA 1, membro del consiglio di fondazione, ha scritto al

prof. CO 1, altro membro del consiglio, invitandolo a lasciare il posto perché

il dott. __________, presidente del consiglio medesimo, intendeva fargli

succedere suo figlio S__________, economista e operatore finanziario sulla

piazza di Zurigo. CO 1 si è opposto, illustrando le sue perplessità in una

lettera del 31 gennaio 2003. Se non che, in una seduta del 27 settembre 2003 il

consiglio di fondazione ha deciso la sostituzione del prof. CO 1 con S__________,

dandone comunicazione all'interessato mediante lettera del 14 novembre 2003.

C. Un

ricorso presentato il 17 dicembre 2003 dal prof. CO 1 contro la decisione appena

citata è stato accolto dalla Divisione della giustizia, autorità di vigilanza

sulle fondazioni e gli

istituti di previdenza professionale, che il 21 giugno 2004 ha annullato la decisione impugnata e

ha ordinato alla RI 1 di reintegrare il prof. CO 1 nella carica, reinscrivendolo

nel registro di commercio quale membro del consiglio di fondazione. La tassa di

giustizia di fr. 300.– è stata posta a carico della fondazione.

D. Il

13 agosto 2004 la RI 1 è insorta a questa Camera per ottenere l'annullamento

della decisione appena citata e vedere confermato S__________ come membro del

consiglio di fondazione in luogo e vece del prof. CO 1. Con osservazioni del 21

settembre 2004 l'autorità di

vigilanza ha proposto di

respingere l'appello. Identica conclusione ha formulato il 30 settembre 2004 CO 1. La fondazione è stata autorizzata a replicare, ciò

che ha fatto l'11 novembre 2004, ribadendo la sua richiesta di giudizio.

Abilitata a duplicare, l'autorità di vigilanza si è limitata a riferirsi il 10

dicembre 2004 alla propria decisione. Abilitato anch'egli a duplicare, il 15

dicembre 2004 CO 1 ha postulato una volta ancora la reiezione dell'appello.

Considerandi

in diritto: 1. Le decisioni emesse dalla Divisione della giustizia quale

autorità di vigilanza sulle fondazioni sono impugnabili entro venti giorni a

questa Camera (art. 15 prima frase LAC e 424 cpv. 3 CPC). La procedura è

regolata dagli art. 307 segg. CPC, con le particolarità dell'art. 424a CPC.

Data la sospensione dei termini durante le ferie giudiziarie (art. 132 e 133

cpv. 1 lett. b CPC), l'appello in esame è tempestivo.

2.

L'autorità di vigilanza ha accertato anzitutto la legittimazione del

prof. CO 1 a impugnare la sua esclusione dal consiglio di fondazione, constatando

altresì che la decisione impugnata gli era stata resa nota solo il 14 novembre

2003, onde la tempestività del ricorso. Ciò posto, essa ha ricordato che le

fondazioni godono di ampia autonomia. Per principio

l'autorità di vigilanza deve limitarsi quindi a controllare che i loro beni

siano devoluti al conseguimento del fine e che gli organi non prendano decisioni

in contrasto con l'atto di costituzione, gli statuti, i regolamenti o la legge.

Per di più, l'autorità di vigilanza deve intervenire solo in caso di abuso o

eccesso di apprezzamento.

Quanto

alla decisione di escludere un membro del consiglio di fondazione, essa

configura – ha proseguito la Divisione della giustizia – una lite relativa

all'organizzazione, al funzionamento e all'attività della fondazione medesima. Può

essere sottoposta perciò al vaglio dell'autorità di vigilanza. E siccome nella

fattispecie né l'atto costitutivo né gli statuti né il regolamento della fondazione

precisano quali motivi permettano di sostituire un membro del consiglio,

l'autorità di vigilanza ha fatto capo per analogia al diritto delle

associazioni (esclusione per “motivi

gravi”: art. 72 cpv. 3 CC).

Sotto questo profilo essa ha appurato che il ricorrente è stato estromesso dal

consiglio di fondazione perché “non presenziava alle riunioni negli ultimi anni, manifestando così disinteresse”. Se non che – essa ha epilogato – ciò non

basta per integrare “motivi

gravi”, tanto meno ove si

consideri che non a torto CO 1 chiedeva di essere interpellato prima di veder

fissare le date delle riunioni. La decisione impugnata risultando contraria

alla legge, l'autorità di vigilanza ha ordinato alla fondazione di reintegrare

il prof. CO 1 nella carica, reinscrivendolo nel registro di commercio quale

membro del consiglio.

3.

L'appellante

sostiene che l'autorità di vigilanza non avrebbe dovuto sindacare la legittimità

relativa alla sostituzione del prof. CO 1 nel consiglio di fondazione, poiché

tale decisione non osta al perseguimento dello scopo statutario. Anzi, la

presenza di un membro non gradito agli altri intralcia se mai l'attività del

consiglio stesso. L'esame dei motivi sottesi all'esclusione competeva in realtà

– soggiunge l'appellante – al giudice civile, che CO 1 avrebbe potuto adire.

Infine, e ad ogni buon conto, secondo l'appellante il cronico disinteresse

manifestato da CO 1 per le sorti della fondazione attraverso le reiterate

assenze ai lavori del consiglio giustificava un'esclusione per “motivi gravi”. Si volesse indagare meglio a tale riguardo, l'appellante chiede

che questa Camera escuta come testimone la segretaria del consiglio di fondazione.

4.

L'autorità

cantonale di vigilanza provvede affinché i beni di una fondazione siano impiegati

conformemente allo scopo (art. 84 cpv. 2 CC). A tale controllo sfuggono solo le

fondazioni di famiglia e quelle ecclesiastiche (art. 87 cpv. 1 CC). La

vigilanza si estende anche alle questioni organizzative, l'autorità potendo revocare

o sostituire un organo che con il suo comportamento impedisca alla fondazione

di funzionare in ossequio al suo fine e secondo la legge. L'autorità interviene altresì qualora un consiglio

di fondazione escluda uno o più membri, se ciò compromette il buon funzionamento

della fondazione. Pur nel rispetto dell'autono­mia che ogni fondazione ha,

l'autorità di vigilanza può rivedere anche decisioni sulla composizione degli

organi, se esse influiscono sulla capacità di funzionamento della fondazione.

Poco importa che all'esclusione di un membro da un consiglio di fondazione si

applichi per analogia la norma sull'esclusione di un membro da un'associazione.

L'analogia vale solo per i motivi di esclusione, non per la procedura, le

associazioni non essendo soggette a vigilanza (DTF 112 II 471 consid. 2 con

rinvii; sull'applicazione analogica dell'art. 72 cpv. 3 CC in materia di fondazioni:

DTF 129 III 644 consid. 3.4).

5.

In

concreto la Divisione della giustizia si è dipartita da principi pertinenti,

rilevando che la decisione con cui un consiglio di fondazione esclude un

proprio membro può essere sottoposta all'autorità di vigilanza qualora

comprometta il funzionamento della fondazione in conformità al suo fine o alla

legge (decisione impugnata, consid. 7). Non ha esaminato tuttavia se ciò fosse

il caso nella fattispecie. Al contrario: essa è passata subito a esaminare se l'esclusione fosse compatibile con l'atto costitutivo,

gli statuti, il regolamento della fondazione o – in ultima analisi – con l'art.

72.

cpv. 3 CC applicato per analogia (consid. 8), fino a ravvisarne

l'illegittimità. Così facendo, nondimeno, essa ha precorso

il merito della lite. Prima di reputarsi

competente a sindacare l'esclu­sione, essa avrebbe

dovuto verificare se la sostituzione di CO 1 con S__________ nel consiglio di

fondazione pregiudicasse in qualche modo il conseguimento dello scopo o il funzionamento

della fondazione. Solo in tale ipotesi avrebbe dovuto ritenersi competente a trattare il ricorso. E anche in simile eventualità

essa avrebbe dovuto, prima di reintegrare CO 1 nel consiglio di fondazione,

domandarsi se il conseguimento dello scopo o il funzionamento della fondazione

non potesse essere garantito attraverso misure meno incisive, ad esempio impartendo

istruzioni vincolanti ai mem­bri del consiglio (DTF 112 II 473).

6.

Si

ragionasse come l'autorità di vigilanza, del resto, ogni esclusione da un

consiglio di fondazione denoterebbe un contenzioso amministrativo. In realtà,

se l'esclusione non influisce sul conseguimento dello scopo o sul funzionamento

della fondazione la competenza per sindacare la legittimità del provvedimento compete al giudice civile, non

all'autorità amministrativa (DTF 112 II 471 consid. 4

non pubblicato, ma riassunto in: JdT 136/1988 I 542). Certo, la giurisdizione

civile è data solo nella misura in cui l'autorità amministrativa, non scorgendo

rischi per il conseguimento dello scopo o per il funzionamento della

fondazione, rinunci a intervenire o rifiuti di entrare

nel merito di un ricorso presentato dal membro escluso (Schnyder, Die privat­rechtliche

Rechtsprechung

des Bundesgerichts im Jah­re 1986, in: ZBJV 124/1988 pag. 80 in alto). A torto l'appellante pretende perciò che CO 1 dovesse contestare

subito la propria esclusione dal consiglio di fondazione davanti al Pretore. Proprio

perché la decisione di escludere un membro è suscettibile di incidere sull'organizzazione,

il funzionamento e l'attività della fondazione (DTF 112 II 100 consid. 4), il

contenzioso andava sottoposto anzitutto all'autorità di vigilanza (se ne veda

un esempio in DTF 128 III 209). Solo al momento in cui l'autorità di vigilanza rinuncia

a intervenire o rifiuta di esaminare un eventuale ricorso del membro escluso,

limitandosi a tutelare il conseguimento dello scopo o il funzionamento della

fondazione attraverso possibili misure meno incisive, si apre all'interessato

la via della contestazione civile.

7.

Nel

caso specifico, come detto, la Divisione della giustizia ha omesso qualsiasi

verifica circa l'influsso dell'esclusione litigiosa sul conseguimento dello

scopo o sul funzionamento della fondazione. CO 1 non pretende tuttavia che,

venendo egli a mancare nel consiglio di fondazione, il funzionamento di

quest'ultima risulterebbe pregiudicato. Quanto egli sostiene – e ha sempre sostenuto,

sin dal momento in cui, invitato a dimettersi, ha respinto la sollecitazione –

è che in sua assenza la sede della fondazione rischierebbe di essere trasferita

nel Canton Zurigo, ove sono domiciliati il dott. __________ e suo figlio. Egli

ricorda che in una lettera del 23 novembre 1992 all'avv. PA 1 lo stesso dott. __________

esprimeva il proposito – appunto – di spostare la fondazione in quel Cantone

per motivi fiscali, ma anche per ragioni legate al compenso dei mem­bri del

consiglio (osservazioni all'appello, pag. 4 in alto e 6 a metà con il doc. 5 allegato).

Per di più, CO 1 argomenta che in sua assenza la fondazione si troverebbe priva

di un membro del consiglio provvisto delle necessarie conoscenze circa gli

aspetti medico-sanitari del Ticino. Ciò offenderebbe lo scopo della fondazione,

rivolto proprio a questo Cantone.

Ora, che

per assolvere adeguatamente le proprie finalità la fondazione abbisogni nel suo

consiglio di un medico residente nel Ticino non risulta, né è previsto

dall'atto di costituzione, dagli statuti o dal regolamento. La fondazione

afferma del resto che l'avv. PA 1 mantiene relazioni regolari con __________,

direttore dell'Ospedale regionale di Lugano, e con la Consigliera di Stato che

dirige il Dipartimento della sanità e della socialità (replica, pag. 4 a metà),

ciò che CO 1 non nega, salvo obiettare che l'avvocato PA 1 non conosce la

realtà sanitaria cantonale e “deve

pertanto affidarsi all'opinione di terze persone” (duplica, pag. 5 in alto). Avesse inteso munire il consiglio di fondazione

di un membro provvisto di cognizioni proprie nel settore sanitario cantonale,

nondimeno, il fondatore avrebbe riservato un posto in quel gremio a un medico

domiciliato nel Ticino. In mancanza di ciò non può presumersi nuocere allo

scopo della fondazione il solo fatto che per raccogliere dati utili al

conseguimento dello scopo statutario gli organi della fondazione facciano capo

a terzi conoscitori della realtà medico-sanitaria cantonale.

Più

delicata appare la questione correlata al possibile trasferimento della sede fuori

Cantone. Che il fondatore si ponesse come obiettivo quello di beneficare persone,

enti o istituti se non locali, per lo meno della Svizzera italiana sembra in

effetti probabile, se non verosimile. Fosse spostata a Zurigo, la fondazione

potrebbe anche trovarsi sradicata dal contesto e non essere più in grado di onorare

pienamente le proprie finalità, soprattutto ove il consiglio di fondazione

risultasse composto di membri che non conoscono il territorio. Così come stanno

oggi le cose, nondimeno, nulla rende verosimile che le intenzioni espresse

quindici anni or sono dal dott. __________ conservino una qualsivoglia attualità

(negata per altro dalla fondazione: replica, pag. 4 in alto). Dovesse tuttavia

il consiglio di fondazione decidere un trasferimento di sede, l'autorità di

vigilanza accerterà che ciò non abbia a pregiudicare il conseguimento dello

scopo (oltre che il buon funzionamento della fondazione).

8.

Se

ne conclude che sul principio l'appello della fondazione merita accoglimento,

nel senso che l'autorità di vigilanza avrebbe dovuto dichiarare il ricorso

irricevibile. L'appellante non può invece essere seguita laddove postula anche

la conferma della propria decisione relativa all'esclusione di CO 1 dal

consiglio di fondazione.

Proprio perché non sarebbe dovuta entrare nel merito del ricorso, l'autorità di

vigilanza non poteva confermare alcun­ché. Il sindacato circa la qualità di

membro rivendicata da CO 1 compete se mai, come si è

spiegato, al giudice civile.

9.

Gli

oneri del pronunciato odierno seguono la sostanziale soccombenza del prof. CO 1

(art. 148 cpv. 1 CPC), che ha proposto a torto di respingere l'appello. Quanto

alle ripetibili, occorre tenere conto che la procedura di appello ha richiesto sì

un doppio scambio di allegati, ma che l'appellante ha potuto agire da sé sola,

grazie alle cognizioni giuridiche di un suo organo provvisto di formazione

giuridica. Alla stessa stregua di un avvocato che si difenda in causa propria, quindi,

essa ha diritto a

un'equa indennità,

ma non all'ammontare delle ripetibili usuali.

L'esito

dell'attuale giudizio impone di riformare anche il dispositivo sulla tassa di

giustizia (fr. 300.–) figurante nella decisione impugnata, che segue identica

sorte. L'autorità di vigilanza ha

omesso invece

di statuire sulle ripetibili (art. 31 LPAmm), benché esplicitamente protestate

tanto da CO 1 (nel ricorso) quanto dalla fondazione (nelle osservazioni al ricorso).

Nell'appello la fondazione se ne duole. A giusto titolo, ove si pensi –

per

analogia – che un avvocato vittorioso nell'ambito di un procedimento amministrativo

in causa propria ha diritto anch'egli a

un'indennità,

se richiesta (RDAT I-1993 pag. 57 n. 21). Nella fattispecie si giustifica

dunque di riconoscere alla fondazione un equo compenso per la stesura delle osservazioni

al ricorso (due pagine e mezzo di testo).

10.

Per

quanto riguarda i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul

piano federale, la vigilanza sulle fondazioni è un atto di giurisdizione non

contenziosa (Poudret, Commentaire

de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, pag. 8 n.

1.2

), suscettibile ora di ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b

n. 4 LTF). Non potendosi definire “di carattere pe­cuniario” nel senso dell'art. 74 cpv. 1 LTF, la causa odierna può dunque

essere deferita al Tribunale federale senza riguardo al valore litigioso.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: I. L'appello

è parzialmente accolto, nel senso che la decisione impugnata è così riformata:

1. Il ricorso è irricevibile.

2. La

tassa di giustizia di fr. 300.– è posta a carico del ricorrente, che rifonderà

alla RI 1 fr. 300.– a titolo di indennità.

II. Gli oneri

di appello, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 300.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

350.–

sono

posti a carico del prof. dott. CO 1, che rifonderà all'appellante fr. 1000.–

a titolo di indennità.

III. Intimazione:

–;

–.,.

Comunicazione alla Divisione della giustizia quale autorità di vigilanza sulle

fondazioni e sugli istituti di previdenza professionale.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF

entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF).

Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile

solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000

franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in

materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre

è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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