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Decisione

11.2004.91

Misure a protezione dell'unione coniugale

22 agosto 2007Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani ed Ermotti

segretaria:

Verda, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa DI.2003.413

(protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano,

sezione 6, promossa con istanza del 28 maggio 2003 da

AO 1

(patrocinata dall' PA

2 )

contro

AP 1

(patrocinato dall' PA

1 );

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti

di questione: 1. Se dev'essere accolto

l'appello del 16 agosto 2004 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il

5 agosto 2004, in luogo e vece del Pretore, dal Segretario assessore

del Distretto di Lugano, sezione 6;

2. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. AP 1 (1952), detto __________, e AO 1 (1964), entrambi divorziati, si

sono sposati a __________ il 26 febbraio 1994. Dal matrimonio non sono nati

figli. Ambedue i coniugi però hanno figli, ora maggiorenni, nati da precedenti

legami. Il marito è pattugliatore del __________. La moglie lavora da marzo a

novembre per il ristorante __________, in cima al monte __________, appartenente

alla __________, mentre per il resto dell'anno si affida all'agenzia di collocamento __________.

B. Il

28 maggio 2003 AO 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6,

con un'istanza a protezione

dell'unione coniugale per

ottenere – già in via provvisionale – l'attribuzione dell'alloggio

familiare e un contributo ali­mentare di fr. 400.– mensili dal marzo all'ottobre

di ogni anno e di fr. 900.– mensili per gli altri mesi. Essa ha instato altresì

per il beneficio dell'assistenza

giudiziaria. All'udienza del 16

luglio 2003, indetta per la discussione, AP 1 ha proposto di respingere

l'istanza, chiedendo a sua volta l'attribuzione dell'alloggio

coniugale. Con decisione del 10 novembre 2003 il Segretario assessore ha rifiutato

all'istante il beneficio dell'assistenza

giudiziaria. Esperita l'istruttoria,

le parti hanno rinunciato al dibattimento finale. Il convenuto ha introdotto un

memoriale di conclusioni scritte del 15 marzo 2004 in cui ha ribadito le sue domande.

L'istante non ha presentato conclusioni.

C. Statuendo

con sentenza del 5 agosto 2004 in luogo e vece del Pretore, il Segretario

assessore ha attribuito l'abitazione

coniugale al marito e ha obbligato quest'ultimo a versare alla moglie, dal

giugno del 2003 in poi, un contributo alimentare di fr. 566.65 mensili. Le

spese, con una tassa di giustizia di fr. 600.–, sono state poste a carico delle

parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

D. Contro

la sentenza appena citata AP 1 è insorto con un appello del 16 agosto 2004 nel

quale chiede – previo conferimento dell'effetto sospensivo – di sopprimere il contributo alimentare per la

moglie. Con decreto del 19 agosto 2004 il presidente di questa Camera ha

respinto la richiesta di effetto sospensivo. Nelle sue osservazioni del 6

settembre 2004 AO 1 propone di respingere l'appello.

Considerandi

in diritto: 1. Le misure a protezione dell'unione coniugale (art. 172 segg. CC)

sono emanate con la procedura sommaria contenziosa di camera di consiglio (art.

4.

cpv. 1 n. 5 e art. 5 LAC con rinvio agli art. 361 segg. CPC). L'esame dei

fatti è limitato alla verosimiglianza (Rep. 1991 pag. 432 consid. 4a). La

sentenza del Pretore è impugnabile nel termine di 10 giorni (art. 370 cpv. 2

CPC). Tempestivo, sotto questo profilo l'appello è dunque ricevibile.

2.

Litigioso

è unicamente il contributo alimentare per la moglie. A tal fine il Segretario

assessore ha accertato le entrate del marito in fr. 5900.– netti mensili e il

relativo fabbisogno minimo in fr. 4253.70 mensili (minimo esistenziale del

diritto esecutivo fr. 1100.–, locazione fr. 1200.–, premio della cassa malati

fr. 453.70, contributo alimentare per il figlio A__________ fr. 1000.–, spese

di automobile fr. 100.–, imposte stimate fr. 400.–). Per quel che è della

moglie, il primo giudice ne ha accertato il reddito in fr. 2424.65 netti

mensili e ha stabilito il fabbisogno minimo di lei in fr. 2744.30 (minimo

esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, locazione fr. 1090.–, premio

della cassa malati fr. 354.30, imposte stimate fr. 200.–). Constatato un margine

disponibile del marito (reddito + metà eccedenza ./. fabbisogno minimo) di circa

fr. 1000.– mensili, il Segretario assessore ha riconosciuto alla moglie “l'alimento mensile richiesto di fr. 566.65

in media”.

3.

Secondo

l'appellante il reddito della

moglie ammonta a fr. 2904.– mensili. Egli rimprovera al Segretario assessore di

avere diviso due volte la tredicesima per dodici mensilità, di avere riconosciuto

a torto una deduzione di fr. 180.– mensili per il vitto praticata sullo

stipendio dal datore di lavoro e di avere trascurato fr. 160.– mensili percepiti

dalla moglie a titolo di locazione per un immobile situato nella __________. Le

questioni vanno affrontate singolarmente.

a) Per

quel che riguarda la tredicesima, il primo giudice ha ritenuto che con uno

stipendio di fr. 2561.60 percepito otto mesi l'anno l'istante riceva fr. 1828.65

annui di tredicesima. A tale risultato egli è giunto dividendo lo stipendio per

dodici e moltiplicando il risultato per otto mesi e mezzo di lavoro effettivo,

ripartendo in seguito la tredicesima di fr. 1828.65 su dodici mesi. Si tratta

di un calcolo doppiamente errato. Intanto per definire la quota di tredicesima

non si divide semplicemente per dodici lo stipendio mensile. La tredicesima consiste

sì in un dodicesimo, ma dello stipendio di base, senza indennità né deduzioni

del “secondo pilastro”. Inoltre il Segretario assessore ha

sommato la tredicesima allo stipendio netto annuo per l'attività principale a quello su chiamata dell'__________, dividendo il tutto ancora una

volta per dodici (pag. 4). Così facendo, egli ha effettivamente suddiviso la

tredicesima due volte. Lo stipendio della moglie va rettificato pertanto in fr.

2580.

– (fr. 2581.60 x 8.5 mesi + fr. 2000.– x 3.5 mesi + fr. 2005.– : 12). Su

questo punto l'appello merita accoglimento.

b) Quanto

alla deduzione per il vitto praticata dal datore di lavoro, l'argomento è nuovo

e come tale improponibile, l'art. 138 cpv. 1 CC riguardando solo le cause di

merito, non le misure a protezione dell'unione coniugale nell'ambito delle

quali continua a valere – tranne casi particolari estranei alla fattispecie –

il divieto generale dell'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC (RtiD I-2004 pag. 596 n.

79c). Sia come sia, si volesse anche disconoscere la deduzione di fr. 180.–

mensili che il datore di lavoro pratica sullo stipendio della moglie per i pranzi

che quest'ultima consuma nel ristorante (v. conteggio di stipendio del marzo

2003, allegato al formulario doc. B per l'ottenimento dell'assistenza giudiziaria),

si giustificherebbe di inserire allora un'indennità analoga nel fabbisogno

minimo di lei per pasti fuori casa (tabella per il calcolo dei minimi di

esistenza agli effetti del diritto esecutivo, cifra 4 lett. b, pubblicata in:

FU 2/2001 pag. 74). Nel risultato, perciò, nulla muterebbe.

c)

Circa la casa a __________, l'istante ha ammesso di riscuotere fr. 160.– mensili

a titolo di locazione (interrogatorio formale dell'11 febbraio 2004, risposte

n. 2.2 e 3.3). L'introito va dunque considerato come reddito di lei. Quest'ultima

obietta che l'incasso copre appena i costi di manutenzione e di amministrazione,

ma nulla rende verosimile l'assunto, che per di più è nuovo e sfugge a ogni esame (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC). Che tale cespite d'entrata poi non esistesse al momento

in cui è stata inoltrata l'istanza poco importa, decisivo essendo – come di

regola – quanto i coniugi percepiscono al momento del giudizio (RtiD I-2004

pag. 595 n. 78c).

d) Nelle

circostanze descritte il reddito complessivo della moglie va rivalutato in definitiva

a fr. 2740.– mensili (stipendio fr. 2580.–, locazione fr. 160.–).

4.

L'appellante

censura altresì il fabbisogno minimo della moglie, rilevando che l'onere

fiscale stimato dal Segretario assessore in fr. 200.– mensili è troppo elevato

e dev'essere ridotto a fr.

100.

– mensili. Se non che, egli omette di fornire la benché minima spiegazione.

Privo di motivazione, su questo punto l'appello si dimostra irricevibile (art.

309.

cpv. 2 lett. f e cpv. 5 CPC).

5.

Secondo

l'appellante, dal suo

reddito (accertato dal primo giudice in fr. 5900.– mensili) devono essere

dedotti fr. 200.– mensili di “indennità

per pattugliatori”, corrispondenti

alle spese vive che gli causa l'attività da lui svolta, la quale prevede orari

irregolari di giorno e di notte, in giorni festivi e feriali. L'argomentazione,

nuova, si rivela ancora una volta irricevibile (art. 321 cpv. 2 lett. b CPC). Come

questa Camera ha già avuto modo di rilevare, l'indennità fissa che un

dipendente riceve a titolo di rimborso spese deve corrispondere – per essere

dedotta dal reddito – all'entità media delle spese effettive verosimilmente sopportate

dal lavoratore; mancando indicazioni a quest'ultimo riguardo, l'indennità può

essere considerata, in tutto o in parte, alla stregua di reddito (FamPra.ch

2000.

pag. 148 consid. 3; Rep. 1995 pag. 145 consid. 3 con richiami). Nella

fattispecie tutto si ignora sui disborsi effettivi affrontati dall'interessato

nell'esercizio della sua attività. Non sussistono ragioni, dunque, per

scostarsi dal giudizio impugnato.

6.

Il

convenuto sostiene infine che al suo fabbisogno minimo di fr. 4253.70 mensili

va aggiunto il costo per il posteggio (fr. 80.– mensili) e la rata destinata al

rimborso di un debito contratto per la casa di __________ (fr. 1932.95 mensili).

a) Il

Segretario assessore non ha riconosciuto il costo del posteggio perché non reso

verosimile. Invero il contratto di locazione (nel doc.

B) annovera, sotto la dicitura “oggetto della locazione”, anche un parcheggio

esterno coperto che costa fr. 80.– mensili. Non è dato

di capire tuttavia se tale cifra sia compresa nella pigione di fr. 1200.–

mensili (spese accessorie incluse) riconosciuta dal primo giudice o no. Mancando

ogni precisazione al riguardo, la spesa supplementare del posteggio non può

dirsi sufficientemente verosimile.

b) Quanto

al rimborso del debito contratto con la __________ (doc. 5), come ha rilevato

il primo giudice, il sostentamento della famiglia è prioritario rispetto al

pagamento di debiti verso terzi (DTF 127 III 292 in alto). Con tale argomentazione

l'appellante non si confronta, né rende verosimile che il mutuo, acceso per

acquistare l'immobile in comproprietà con la moglie nella __________ (doc. 15),

sia stato stipulato nell'interesse dell'economia domestica. Non si deve dimenticare

per altro che nel proprio fabbisogno minimo il convenuto si è visto inserire fr.

1000.

– mensili di contributo in favore del figlio A__________ (nato nel 1984, e

quindi già maggiorenne al momento della litispendenza) senza avere reso

verosimile alcun obbligo di mantenimento oltre la maggiore età (art. 277 cpv. 1

CC). Nel risultato egli non può quindi dolersi del giudizio impugnato.

7.

Tutto

ciò posto, il quadro delle entrate e delle uscite familiari si compendia come segue:

reddito del

marito fr. 5900.—

reddito

della moglie fr. 2740.—

fr.

8640.

— mensili

fabbisogno

minimo del marito fr. 4253.70

fabbisogno

minimo della moglie fr. 2744.30

fr.

6998.

— mensili

eccedenza fr.

1642.

metà

eccedenza fr. 821.––

mensili

Il marito può

conservare per sé:

fr.

4253.70

+ fr. 821.– = fr. 5074.70

mensili

e dovrebbe versare alla moglie

fr.

2744.30

+ 821.– ./. 2740.– = fr. 825.30

mensili.

Ne

discende che il contributo alimentare per l'istante fissato dal Segretario assessore (fr. 566.65 mensili) risulta

addirittura favorevole al convenuto. Destituito di fondamento, l'appello è destinato

pertanto all'insuccesso.

8.

Gli

oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L'appellante rifonderà inoltre alla

controparte un'adeguata indennità

per ripetibili.

9.

Per

quanto riguarda i rimedi giuridici sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d

LTF), il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1

lett. b LTF supera ampiamente la soglia dei fr. 30 000.–, ove appena si

capitalizzi il contributo in favore della moglie, che in difetto di scadenze

prevedibili dev'essere – nel dubbio – calcolato a vita.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Nella

misura in cui è ricevibile, l'appello

è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Gli oneri

processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 300.–

b) spese fr. 50.–

fr.

350.–

sono

posti a carico dell'appellante,

che rifonderà alla controparte fr. 1500.– per ripetibili.

3. Intimazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile entro

trenta giorni dalla notificazione delle decisioni previste dagli art. 90 a 93

LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle

cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo

se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000

franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in

materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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