11.2004.91
Misure a protezione dell'unione coniugale
22 agosto 2007Italiano12 min
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Numero d'incarto:
11.2004.91
Data decisione, Autorità:
22.08.2007, ICCA
Titolo:
Misure a protezione dell'unione coniugale
PROTEZIONE DELL'UNIONE CONIUGALE
art. 176 CC
Incarto n.
11.2004.91
Lugano
22 agosto
2007/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretaria:
Verda, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa DI.2003.413
(protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 6, promossa con istanza del 28 maggio 2003 da
AO 1
(patrocinata dall' PA
2 )
contro
AP 1
(patrocinato dall' PA
1 );
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 16 agosto 2004 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il
5 agosto 2004, in luogo e vece del Pretore, dal Segretario assessore
del Distretto di Lugano, sezione 6;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 (1952), detto __________, e AO 1 (1964), entrambi divorziati, si
sono sposati a __________ il 26 febbraio 1994. Dal matrimonio non sono nati
figli. Ambedue i coniugi però hanno figli, ora maggiorenni, nati da precedenti
legami. Il marito è pattugliatore del __________. La moglie lavora da marzo a
novembre per il ristorante __________, in cima al monte __________, appartenente
alla __________, mentre per il resto dell'anno si affida all'agenzia di collocamento __________.
B. Il
28 maggio 2003 AO 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6,
con un'istanza a protezione
dell'unione coniugale per
ottenere – già in via provvisionale – l'attribuzione dell'alloggio
familiare e un contributo alimentare di fr. 400.– mensili dal marzo all'ottobre
di ogni anno e di fr. 900.– mensili per gli altri mesi. Essa ha instato altresì
per il beneficio dell'assistenza
giudiziaria. All'udienza del 16
luglio 2003, indetta per la discussione, AP 1 ha proposto di respingere
l'istanza, chiedendo a sua volta l'attribuzione dell'alloggio
coniugale. Con decisione del 10 novembre 2003 il Segretario assessore ha rifiutato
all'istante il beneficio dell'assistenza
giudiziaria. Esperita l'istruttoria,
le parti hanno rinunciato al dibattimento finale. Il convenuto ha introdotto un
memoriale di conclusioni scritte del 15 marzo 2004 in cui ha ribadito le sue domande.
L'istante non ha presentato conclusioni.
C. Statuendo
con sentenza del 5 agosto 2004 in luogo e vece del Pretore, il Segretario
assessore ha attribuito l'abitazione
coniugale al marito e ha obbligato quest'ultimo a versare alla moglie, dal
giugno del 2003 in poi, un contributo alimentare di fr. 566.65 mensili. Le
spese, con una tassa di giustizia di fr. 600.–, sono state poste a carico delle
parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
D. Contro
la sentenza appena citata AP 1 è insorto con un appello del 16 agosto 2004 nel
quale chiede – previo conferimento dell'effetto sospensivo – di sopprimere il contributo alimentare per la
moglie. Con decreto del 19 agosto 2004 il presidente di questa Camera ha
respinto la richiesta di effetto sospensivo. Nelle sue osservazioni del 6
settembre 2004 AO 1 propone di respingere l'appello.
Considerandi
in diritto: 1. Le misure a protezione dell'unione coniugale (art. 172 segg. CC)
sono emanate con la procedura sommaria contenziosa di camera di consiglio (art.
4.
cpv. 1 n. 5 e art. 5 LAC con rinvio agli art. 361 segg. CPC). L'esame dei
fatti è limitato alla verosimiglianza (Rep. 1991 pag. 432 consid. 4a). La
sentenza del Pretore è impugnabile nel termine di 10 giorni (art. 370 cpv. 2
CPC). Tempestivo, sotto questo profilo l'appello è dunque ricevibile.
2.
Litigioso
è unicamente il contributo alimentare per la moglie. A tal fine il Segretario
assessore ha accertato le entrate del marito in fr. 5900.– netti mensili e il
relativo fabbisogno minimo in fr. 4253.70 mensili (minimo esistenziale del
diritto esecutivo fr. 1100.–, locazione fr. 1200.–, premio della cassa malati
fr. 453.70, contributo alimentare per il figlio A__________ fr. 1000.–, spese
di automobile fr. 100.–, imposte stimate fr. 400.–). Per quel che è della
moglie, il primo giudice ne ha accertato il reddito in fr. 2424.65 netti
mensili e ha stabilito il fabbisogno minimo di lei in fr. 2744.30 (minimo
esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, locazione fr. 1090.–, premio
della cassa malati fr. 354.30, imposte stimate fr. 200.–). Constatato un margine
disponibile del marito (reddito + metà eccedenza ./. fabbisogno minimo) di circa
fr. 1000.– mensili, il Segretario assessore ha riconosciuto alla moglie “l'alimento mensile richiesto di fr. 566.65
in media”.
3.
Secondo
l'appellante il reddito della
moglie ammonta a fr. 2904.– mensili. Egli rimprovera al Segretario assessore di
avere diviso due volte la tredicesima per dodici mensilità, di avere riconosciuto
a torto una deduzione di fr. 180.– mensili per il vitto praticata sullo
stipendio dal datore di lavoro e di avere trascurato fr. 160.– mensili percepiti
dalla moglie a titolo di locazione per un immobile situato nella __________. Le
questioni vanno affrontate singolarmente.
a) Per
quel che riguarda la tredicesima, il primo giudice ha ritenuto che con uno
stipendio di fr. 2561.60 percepito otto mesi l'anno l'istante riceva fr. 1828.65
annui di tredicesima. A tale risultato egli è giunto dividendo lo stipendio per
dodici e moltiplicando il risultato per otto mesi e mezzo di lavoro effettivo,
ripartendo in seguito la tredicesima di fr. 1828.65 su dodici mesi. Si tratta
di un calcolo doppiamente errato. Intanto per definire la quota di tredicesima
non si divide semplicemente per dodici lo stipendio mensile. La tredicesima consiste
sì in un dodicesimo, ma dello stipendio di base, senza indennità né deduzioni
del “secondo pilastro”. Inoltre il Segretario assessore ha
sommato la tredicesima allo stipendio netto annuo per l'attività principale a quello su chiamata dell'__________, dividendo il tutto ancora una
volta per dodici (pag. 4). Così facendo, egli ha effettivamente suddiviso la
tredicesima due volte. Lo stipendio della moglie va rettificato pertanto in fr.
2580.
– (fr. 2581.60 x 8.5 mesi + fr. 2000.– x 3.5 mesi + fr. 2005.– : 12). Su
questo punto l'appello merita accoglimento.
b) Quanto
alla deduzione per il vitto praticata dal datore di lavoro, l'argomento è nuovo
e come tale improponibile, l'art. 138 cpv. 1 CC riguardando solo le cause di
merito, non le misure a protezione dell'unione coniugale nell'ambito delle
quali continua a valere – tranne casi particolari estranei alla fattispecie –
il divieto generale dell'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC (RtiD I-2004 pag. 596 n.
79c). Sia come sia, si volesse anche disconoscere la deduzione di fr. 180.–
mensili che il datore di lavoro pratica sullo stipendio della moglie per i pranzi
che quest'ultima consuma nel ristorante (v. conteggio di stipendio del marzo
2003, allegato al formulario doc. B per l'ottenimento dell'assistenza giudiziaria),
si giustificherebbe di inserire allora un'indennità analoga nel fabbisogno
minimo di lei per pasti fuori casa (tabella per il calcolo dei minimi di
esistenza agli effetti del diritto esecutivo, cifra 4 lett. b, pubblicata in:
FU 2/2001 pag. 74). Nel risultato, perciò, nulla muterebbe.
c)
Circa la casa a __________, l'istante ha ammesso di riscuotere fr. 160.– mensili
a titolo di locazione (interrogatorio formale dell'11 febbraio 2004, risposte
n. 2.2 e 3.3). L'introito va dunque considerato come reddito di lei. Quest'ultima
obietta che l'incasso copre appena i costi di manutenzione e di amministrazione,
ma nulla rende verosimile l'assunto, che per di più è nuovo e sfugge a ogni esame (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC). Che tale cespite d'entrata poi non esistesse al momento
in cui è stata inoltrata l'istanza poco importa, decisivo essendo – come di
regola – quanto i coniugi percepiscono al momento del giudizio (RtiD I-2004
pag. 595 n. 78c).
d) Nelle
circostanze descritte il reddito complessivo della moglie va rivalutato in definitiva
a fr. 2740.– mensili (stipendio fr. 2580.–, locazione fr. 160.–).
4.
L'appellante
censura altresì il fabbisogno minimo della moglie, rilevando che l'onere
fiscale stimato dal Segretario assessore in fr. 200.– mensili è troppo elevato
e dev'essere ridotto a fr.
100.
– mensili. Se non che, egli omette di fornire la benché minima spiegazione.
Privo di motivazione, su questo punto l'appello si dimostra irricevibile (art.
309.
cpv. 2 lett. f e cpv. 5 CPC).
5.
Secondo
l'appellante, dal suo
reddito (accertato dal primo giudice in fr. 5900.– mensili) devono essere
dedotti fr. 200.– mensili di “indennità
per pattugliatori”, corrispondenti
alle spese vive che gli causa l'attività da lui svolta, la quale prevede orari
irregolari di giorno e di notte, in giorni festivi e feriali. L'argomentazione,
nuova, si rivela ancora una volta irricevibile (art. 321 cpv. 2 lett. b CPC). Come
questa Camera ha già avuto modo di rilevare, l'indennità fissa che un
dipendente riceve a titolo di rimborso spese deve corrispondere – per essere
dedotta dal reddito – all'entità media delle spese effettive verosimilmente sopportate
dal lavoratore; mancando indicazioni a quest'ultimo riguardo, l'indennità può
essere considerata, in tutto o in parte, alla stregua di reddito (FamPra.ch
2000.
pag. 148 consid. 3; Rep. 1995 pag. 145 consid. 3 con richiami). Nella
fattispecie tutto si ignora sui disborsi effettivi affrontati dall'interessato
nell'esercizio della sua attività. Non sussistono ragioni, dunque, per
scostarsi dal giudizio impugnato.
6.
Il
convenuto sostiene infine che al suo fabbisogno minimo di fr. 4253.70 mensili
va aggiunto il costo per il posteggio (fr. 80.– mensili) e la rata destinata al
rimborso di un debito contratto per la casa di __________ (fr. 1932.95 mensili).
a) Il
Segretario assessore non ha riconosciuto il costo del posteggio perché non reso
verosimile. Invero il contratto di locazione (nel doc.
B) annovera, sotto la dicitura “oggetto della locazione”, anche un parcheggio
esterno coperto che costa fr. 80.– mensili. Non è dato
di capire tuttavia se tale cifra sia compresa nella pigione di fr. 1200.–
mensili (spese accessorie incluse) riconosciuta dal primo giudice o no. Mancando
ogni precisazione al riguardo, la spesa supplementare del posteggio non può
dirsi sufficientemente verosimile.
b) Quanto
al rimborso del debito contratto con la __________ (doc. 5), come ha rilevato
il primo giudice, il sostentamento della famiglia è prioritario rispetto al
pagamento di debiti verso terzi (DTF 127 III 292 in alto). Con tale argomentazione
l'appellante non si confronta, né rende verosimile che il mutuo, acceso per
acquistare l'immobile in comproprietà con la moglie nella __________ (doc. 15),
sia stato stipulato nell'interesse dell'economia domestica. Non si deve dimenticare
per altro che nel proprio fabbisogno minimo il convenuto si è visto inserire fr.
1000.
– mensili di contributo in favore del figlio A__________ (nato nel 1984, e
quindi già maggiorenne al momento della litispendenza) senza avere reso
verosimile alcun obbligo di mantenimento oltre la maggiore età (art. 277 cpv. 1
CC). Nel risultato egli non può quindi dolersi del giudizio impugnato.
7.
Tutto
ciò posto, il quadro delle entrate e delle uscite familiari si compendia come segue:
reddito del
marito fr. 5900.—
reddito
della moglie fr. 2740.—
fr.
8640.
— mensili
fabbisogno
minimo del marito fr. 4253.70
fabbisogno
minimo della moglie fr. 2744.30
fr.
6998.
— mensili
eccedenza fr.
1642.
—
metà
eccedenza fr. 821.––
mensili
Il marito può
conservare per sé:
fr.
4253.70
+ fr. 821.– = fr. 5074.70
mensili
e dovrebbe versare alla moglie
fr.
2744.30
+ 821.– ./. 2740.– = fr. 825.30
mensili.
Ne
discende che il contributo alimentare per l'istante fissato dal Segretario assessore (fr. 566.65 mensili) risulta
addirittura favorevole al convenuto. Destituito di fondamento, l'appello è destinato
pertanto all'insuccesso.
8.
Gli
oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L'appellante rifonderà inoltre alla
controparte un'adeguata indennità
per ripetibili.
9.
Per
quanto riguarda i rimedi giuridici sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d
LTF), il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1
lett. b LTF supera ampiamente la soglia dei fr. 30 000.–, ove appena si
capitalizzi il contributo in favore della moglie, che in difetto di scadenze
prevedibili dev'essere – nel dubbio – calcolato a vita.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella
misura in cui è ricevibile, l'appello
è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 300.–
b) spese fr. 50.–
fr.
350.–
sono
posti a carico dell'appellante,
che rifonderà alla controparte fr. 1500.– per ripetibili.
3. Intimazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile entro
trenta giorni dalla notificazione delle decisioni previste dagli art. 90 a 93
LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle
cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo
se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000
franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in
materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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