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Decisione

11.2004.93

Azione di nullità: capacità di disporre del testatore

19 ottobre 2007Italiano27 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani ed Ermotti

segretaria:

Verda, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa OA.2000.64 (azione di

nullità, subordinatamente di riduzione) della Pretura della giurisdizione di

Mendrisio Sud promossa con petizione del 7 giugno 2000 da

AP 2, già in

cui è subentrato

in pendenza di appello il figlio AP 1

e dallo stesso

AP 1,

(ora patrocinato

dall'avv. PA 2,)

contro

AO 1,

(patrocinata dall'avv.

PA 1,);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere

accolto l'appello del 19 agosto 2004 presentato da AP

2 e AP 1 contro la sentenza emessa il

27 maggio 2004 dal Pretore della

giurisdizione di Mendrisio Sud;

2. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. __________ (1920) è deceduto al suo ultimo domicilio di

__________ il 4 marzo 1999, lasciando un testamento olografo del 17 luglio

1994 in cui istituiva sua erede universale la nipote AO 1 (1950) e dichiarava

di diseredare tanto la moglie AP 2 (1921), dalla quale viveva separato

giudizialmente, quanto il figlio AP 1 (1947), “che da almeno dieci anni non si sono più interessati della mia

persona”. Il testamento è stato pubblicato il 14 giugno 1999 davanti al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud dall'esecutore

testamentario avv. __________.

B. Il 7 giugno 2000 AP 2 e AP 1 hanno

convenuto AO 1 davanti al medesimo Pretore, chiedendo che il testamento fosse

dichiarato nullo perché __________ non aveva la capacità di discernimento, in

subordine che la disposizione per causa di morte fosse ridotta nella misura

della loro porzione legittima (due ottavi in favore

della prima, tre ottavi in favore del secondo), onde il loro diritto di ricevere

fr. 32 613.20

e, rispettivamente, fr. 48 919.80. AP 2 ha postulato inoltre il versamento di fr. 62 100.– per contributi

alimentari impagati dal defunto e AP 1 fr. 9142.20 per spese funerarie da lui anticipate.

Nella sua risposta del 26 settembre 2000 la convenuta

ha proposto di respingere la petizione. Gli attori hanno replicato il 27

ottobre 2000, confermando la petizione e instando altresì per il versamento di

interessi al 5% sulle loro pretese dal 7 giugno 2000. I convenuti hanno

duplicato il 28 dicembre 2000, postulando ulteriormente

il rigetto della petizione.

C. L'udienza

preliminare si è tenuta il 1° febbraio 2001 e l'istruttoria è giunta a termine

nel novembre del 2003. Il 9 febbraio 2004 gli attori

hanno presentato un memoriale conclusivo in cui hanno sollecitato una volta di

più l'annullamento del testamento; in via subordinata AP 2 ha rivendicato la

sua porzione legittima di fr. 31

977.10 (due ottavi) e AP 1 la propria di fr. 47 965.60 (tre ottavi),

la prima postulando inoltre il versamento di fr. 62 100.– per

contributi alimentari impagati dal defunto e il secondo fr. 9142.20 per spese

funerarie da lui anticipate, in tutti i casi con

interessi al 5% dalla morte del disponente. Nel suo me­moriale conclusivo del 3

febbraio 2004 AO 1 ha proposto una volta ancora di respingere la petizione.

D. Statuendo con sentenza del 27 maggio 2004, il Pretore ha parzial­mente

accolto la petizione nel senso che ha riconosciuto AP 2 e AP 1 quali eredi del

defunto, ha condannato la successione a rimborsare a AP 1 fr. 9142.20 per

le spese funerarie da lui anticipate, ha posto le spese relative al­l'esecuzione

testamentaria (compresa la pubblicazione del testamento) di fr. 10 815.55 a carico

della successione stessa e ha accertato che gli attori hanno diritto rispettivamente

a una porzione legittima di tre ottavi e due ottavi dell'eredità. La tassa di

giustizia di fr. 6000.– e le spese sono state addebitate per un terzo alla

convenuta e per il resto agli attori in solido, tenuti a rifondere a AO 1,

sempre con vincolo di solidarietà, fr. 3000.– per ripetibili.

E. Contro

la sentenza appena citata AP 2 e AP 1 sono insorti con un appello del 19 agosto

2004 per ottenere che il testamento sia annullato e il giudizio del Pretore riformato

di conseguenza. In subordine essi chiedono di aggiungere alla sentenza

impugnata due dispositivi: l'uno che inserisca tra i passivi della successione il

credito di fr. 62 100.– fatto valere da AP 2 per contributi alimentari arretrati,

l'altro che reintegri negli attivi della successione la somma di fr. 70 839.90 per

liberalità ricevute fra vivi dalla convenuta. AO 1 non ha formulato

osservazioni all'appello. Il 21 settembre 2004 gli attori hanno trasmesso

alla Camera un memoriale da loro redatto personalmente (“complemento di informazione”), che non ha for­ma­to oggetto di intimazione.

F. AP

2 è deceduta il 28 mar­zo

2006, in pendenza di appello. Il figlio AP 1 si è legittimato il 22

settembre 2006 come

unico erede, inviando alla Camera il certificato ereditario della madre.

Considerandi

in diritto: 1. In caso di decesso di una parte o in un altro caso di successione

a titolo universale il successore subentra alla parte nel processo (art. 102

CPC). Unico erede di AP 2 è in concreto il figlio AP 1, che ha documentato tale

sua qualità davanti alla Camera con un certificato ereditario emesso il 4

maggio 2006 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord. Egli subentra

così alla madre nella causa, divenendo unico appellante.

2.

Il “complemento

di informazione” che AP 2 e AP 1 hanno fatto pervenire a questa Camera il 21

settembre 2004 non è ricevibile. Un appello può sì essere

completato, ma solo entro il termine d'impugnazione (Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 2 ad art.

308), che nella fattispecie è scaduto il 19 agosto 2004 (gli attori hanno

ricevuto la sentenza del Pretore il 28 giugno 2004: appello, pag. 2 in alto). Irricevibili

sono anche i documenti nuovi allegati al memoriale, in appello vigendo – tranne

casi estranei alla fattispecie – il divieto generale dell'art. 321 cpv. 1 lett.

b CPC.

3.

Contenziosa

rimane anzitutto, nel caso specifico, la validità del testamento olografo,

datato 17 luglio 1994 (doc. D). Il Pretore ha escluso che a quel momento __________

non avesse la capacità di disporre. Egli non ha trascurato che il testatore accusava

“abitualmente di disturbi del tono dell'umore a sfondo prevalentemente

depressivo” ed era stato ricoverato più volte alla __________, le sue fobie imponendogli

cure particolari. Tuttavia – egli ha soggiunto – ciò non ha inficiato in modo

significativo la sua capacità di intendere e di volere, l'uomo essendo sempre rimasto

lucido e cosciente, come si evinceva dalle testimonianze del dott. __________,

direttore della __________, del dott. __________, suo medico curante, di __________,

infermiera e responsabile delle cure nella __________ di __________, e di __________,

assistente geriatrica in quell'istituto. Per di più – egli ha epilogato –

quando è stato ricoverato in ospedale nel 1994 (anno del testamento) __________

soffriva di problemi fisici (postumi di un' operazione alla prostata), non

psichici. In circostanze del genere, quindi, gli attori non risultavano avere dimostrato

gli estremi dell'art. 519 cpv. 1 n. 1 CC.

4.

L'appellante

ripete che nel caso in esame la capacità di discerni­mento del testatore non poteva

più dirsi presunta, il compromesso stato di salute generale in cui versava __________

dimostrando se mai il contrario. Egli ricorda che il padre viveva ristretto sin

dal 1986 in una camera medicalizzata della __________ di __________, era

affetto dal morbo di Parkinson, soffriva di depressioni e aveva affrontato non

meno di dodici ricoveri alla __________ tra il 1974 e il 1993. Al momento di

redigere il testamento non aveva quindi – egli sostiene – la piena lucidità né

consapevolezza dei suoi atti. A sostegno della propria tesi l'appellante invoca

le dichiarazioni di __________, direttore amministrativo della __________ di __________,

il contenuto di una lettera scritta il 13 febbraio 2001 dal dott. __________ al

Pretore e, a un più attento esame, quanto ha affermato come testimone il dott. __________.

Onde, a suo parere, i presupposti per annullare il testamento olografo del 17 luglio

1994.

a) La

capacità di discernimento (art. 16 CC) è la regola ed è presunta secondo l'esperienza

generale della vita, di modo che spetta a chi la contesta dimostrarne la mancanza.

Trattandosi di valutare lo stato mentale di una persona ormai defunta, nondimeno,

la natura stessa delle cose rende impossibile una prova assoluta. A tal fine la

giurisprudenza più aggiornata reputa sufficiente quindi un cosiddetto livello

di “verosimiglianza

preponderante” (sentenza del

Tribunale federale 5C.32/2004 del 6 ottobre 2004, consid. 3.2.2, che precisa la

giurisprudenza apparsa in DTF 124 III 5 consid. 1b e 117 II 231 consid. 2b con

rinvii a seguito della sentenza pubblicata in DTF 130 III 321). Qualora

l'esperienza generale della vita induca a sovvertire la presunzione, in

particolare nel caso di persone senili, ovvero a supporre la mancanza di

discernimento, incombe a chi sostiene la validità del testamento dimostrare che

il disponente ha agito in un intervallo di lucidità (sentenza del Tribunale

federale 5P.109/2005 del 25 luglio 2005, consid. 2.4 in: SJ 127/2005 I 513 in

basso).

b) Le

dichiarazioni di __________ testé accennate non sono di alcun sussidio per

l'appellante. Il direttore amministrativo della __________ di __________ si è limitato a riferire che __________ era

stato ammesso il 1° aprile 1985 in un appartamento

protetto dell'istituto ed è stato spostato nel secondo semestre del 1986 in una

camera medicalizzata, poiché avrebbe incontrato grandi difficoltà a vivere

autonomamente (act. VIII: lettera del 7 febbraio 2001 al Pretore). Non consta

però che il trasferimento si riconducesse a degrado mentale, tanto meno ove si

consideri che lo stesso direttore ha precisato di non avere accesso, nella sua

funzione, alle cartelle mediche dei pazienti (verbale del 24 aprile 2001, pag.

2.

in alto).

c) Il direttore della __________ di __________, dott. __________, ha confermato

che __________ è stato ricoverato dodici volte nel nosocomio (la prima nel

1974, l'ultima dal 5 dicembre

al 3 febbraio 1993) per degenze generalmente brevi (“abitualmente volute anche dal diretto interessato in quanto

consapevole della propria situazione di disagio”) ed è sempre stato dimesso in buone condizioni. Lo specialista ha

specificato che “all'ammissione il paziente presentava abitualmente

disturbi del tono dell'umore, a

sfondo prevalentemente depressivo”, senza mai denotare tuttavia, “nemmeno al momento delle sue ammissioni in clinica, sintomi o problemi

tali da inficiarne in modo significativo la ca­pacità di intendere e di volere” (act. IX: lettera del 13 febbraio 2001 al

Pretore). Per l'appellante ciò lascerebbe “supporre”, ovvero renderebbe

“verosimile”, che nel 1994 il testatore non era

pienamente capace di disporre. L'asserto non è solo ipotetico, ma anche poco

serio, il direttore della __________ avendo espressamente dichiarato il

contrario. E che questi abbia – per avventura – rilasciato dichiarazioni fallaci

non è nemmeno adombrato dall'appellante.

d) La

deposizione del dott. __________, medico curante del testatore, non è di

migliore ausilio per l'appellante. Il testimone ha

dichiarato invero che __________ è stato ricoverato più volte sin dal 1986 –

talora per settimane, altre per mesi – nella __________ a causa di “problemi depressivi involutivi e all'insorgenza del morbo di Parkinson”, che nel 1994 egli l'ha visitato tre volte

(in marzo, maggio e giugno) per disturbi alla prostata e che durante gli ultimi

anni l'anziano era molto malato. Ha soggiunto però che

questi era “sostanzialmente lucido e cosciente, anche

se attraversava dei periodi in cui le sue fobie e sintomatologie che presentava

imponevano delle cure particolari con i ricoveri in ospedali”. Chiamato a precisare se nel 1997 il

paziente fosse – come figurava in un rapporto dell'__________ di __________ – affetto da “demenza senile”, il testimone ha dato atto

che a quel momento l'uomo era ormai abulico e “stava fermo sulla sedia tutto il

giorno”, ma ha ribadito che “fino in pratica alla fine” __________ “è sempre stato cosciente della sua situazione, presentando solamente

alcuni momenti nei quali si acuivano i suoi disturbi e si rendeva necessario il

suo ricovero in strutture ospedaliere”. Per di più, “anche

in queste occasioni (…) lui partecipava sempre alle terapie che in genere

avevano esiti positivi” (verbale

del 6 marzo 2002, pag. 1). Tentare

di dedurre da simili dichiarazioni che nel 1994 il testatore non aveva più la

capacità di disporre è un esercizio tanto vano quanto superfluo.

e) L'appellante

critica il Pretore per avere tenuto in considerazione le testimonianze di __________, infermiera e responsabile delle cure nella __________ di __________, e di __________,

assistente geriatrica, le quali hanno sì dichiarato che __________ era “lucido e ragionava normal­mente”, salvo riferirsi però al 1991 e ammettere, pur trincerandosi

dietro il segreto professionale, che l'uomo aveva subìto numerosi ricoveri

ospedalieri. L'argomentazione poco giova, ove appena si rilevi che, secondo __________, “anche se si trovava in una camera

medicalizzata, __________ era lucido e ragionava

normalmente”. Anzi, “fino alle ultime settimane (due o tre), il

paziente è sempre stato lucido e percepiva e valutava normalmente tutto quello

che succedeva attorno a lui” (verbale del 7 giugno 2001, pag. 1). __________

non è stata da meno: “__________è sempre stato lucido e cosciente fino alla

fine. Anche al momento dell'estre­ma unzione egli capiva cosa stava succedendo”

(loc. cit., pag. 3). Insistere, di fronte a simili testimonianze, nel sostenere

che il testatore non aveva la capacità di discernimento sfiora la temerarietà.

f) L'appellante

si duole che il Pretore abbia rifiutato di estendere l'edizione di documenti ammessa

nei confronti della __________ – consistente negli atti che certificavano i ricoveri

e lo stato di salute del paziente – alle cartelle cliniche con l'indicazione delle

date di degenza e dei motivi dei ricoveri (ordinanza del 17 novembre 2003).

Egli non chiede tuttavia che questa Camera rimedi essa medesima alla mancanza in

virtù dell'art. 322 lett. b CPC, né si confronta con la

motivazione del Pretore, il quale ha rinunciato ad ampliare l'edizione perché

le cartelle cliniche non avrebbero verosimilmente portato elementi di rilievo

dopo le dichiarazioni già rilasciate dal direttore del nosocomio, dott. __________. Men che meno l'appellante indica concretamente quali altri accertamenti

importanti egli si prefiggesse di ricavare dalle cartelle cliniche.

Insufficientemente motivato, al riguardo l'appello si rivela finanche

irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5).

g) Ne

segue, in ultima analisi, che l'appellante non ha recato – e da lungi – indizi

idonei a confortare con “verosimiglianza

preponderante” la mancata capacità di disporre ascritta

al testatore. A torto egli reputa pertanto che incombesse alla con­venuta

provare l'intervallo di lucidità nell'ambito del quale __________ ha redatto la

disposizione per causa di morte e a giusto titolo il Pretore ha respinto

l'azione di nullità. Su questo punto la sentenza impugnata è ineccepibile.

5.

Ciò posto, occorre esaminare l'azione di riduzione

(art. 522 cpv. 1 CC) promossa da AP 2 e AP 1 in

subordine, per il caso in cui __________ fosse stato riconosciuto capace di disporre.

Che la diseredazione degli attori non possa essere validamente sorretta

dall'art. 477 n. 2 CC, per vero, non è messo in dubbio nem­meno dalla convenuta.

Litigioso è l'ammontare delle spettanze rivendicate dalla

vedova e dal figlio. Il Pretore non ha fissato la cifra nel pronunciato della

sentenza, limitandosi ad accertare nel dispositivo n. 2.3 che AP 2 ha diritto a

due ottavi della successione e AP 1 a tre ottavi (art. 471 n. 1 e 3 CC), oltre

a fr. 9142.20 per anticipazione delle spese funerarie (dispositivo n. 2.1), previa

deduzione di fr. 10 815.55 destinati all'esecutore testamentario per spese e competenze

(dispositivo n. 2.2). Dal consid. 4 della sentenza impugnata si desu­me

nondimeno che la porzione legittima di AP 2

ascende a fr. 29 794.60

e quella di AP 1 a fr. 44 961.90,

equivalenti alla porzione disponibile di tre ottavi che

spetta a AO 1. Nell'appello si chiede, come detto:

– che tra i passivi della

successione sia inserito un credito di fr. 62 100.– insinuato da AP

2.

per contributi ali­mentari arretrati e

– che negli attivi della

successione sia reintegrata la somma di fr. 70 839.90 per liberalità fra vivi

di cui avrebbe beneficiato la convenuta.

a) Il

Pretore si è dipartito dalla constatazione che in concreto

tre circostanze sono pacifiche: l'entità della successione alla

morte del disponente (fr. 139 136.15), l'ammontare delle spe­se funerarie anticipato da AP 1 (fr.

9142.

) e il compenso spettante

all'esecutore testamentario (fr. 10 815.55, inclusi i costi per la pubblicazione del

testamento). Sulla base dell'asse ereditario netto (fr. 119 178.40) egli ha attribuito

così fr. 29 794.60 alla vedova (due ottavi) e fr. 44 691.90 al figlio (tre ottavi),

più il rimborso dei citati fr. 9142.20 (dispositivo n. 2.1). Il primo giudice

non ha riconosciuto invece a AP 2 una pretesa di fr. 62 100.– per contributi

alimentari arretrati (dal 1° marzo 1994 al 28 febbraio 1999), i coniugi avendo concordato a suo parere di ridurre sin dal 1991 la somma fissata

nella sentenza di separazione del 31 ottobre 1980 (fr. 1200.– mensili: doc. I).

Non ha riconosciuto neppure le liberalità tra vivi che gli attori imputavano

alla convenuta (fr. 70 839.80), i prelevamenti eseguiti da AO 1 dai conti di __________ in

forza di due procure conferitele il 18 luglio 1994 e il 1° marzo 1999 riconducendosi

– secondo il Pretore, che ha evocato al proposito la perizia giudiziaria – alle

esigenze correnti del testatore (retta della casa per anziani, fabbisogno

personale, imposte). La convenuta non ne aveva dunque beneficiato e l'art. 527

CC non entrava in linea di conto.

b) L'appellante

ribadisce il credito per contributi arretrati che spettavano alla madre,

facendo valere che in un primo tempo l'esecutore testamentario aveva riconosciuto

addirittura l'intera pretesa di fr. 124 200.– a lui sottoposta, tranne

ridurla a

fr. 62 100.– dopo averne verificato la prescrizione. Al Pretore egli

rimprovera inoltre di avere creduto che tra i suoi genitori fosse intervenuto

un accordo telefonico sulla riduzione del contributo alimentare fissato nella

sentenza di separazione (fr. 1200.– mensili), mentre dagli

atti risulta che in realtà sua madre si lamentava di ricevere solo fr. 990.– il

semestre (pari a fr. 165.– mensili) ed era stata vittima di pesanti maltrattamenti.

Per di più, __________ non ha mai intentato alcuna causa volta alla modifica del

contributo alimentare, di cui per altro ammetteva il

debito indicandolo regolarmente nelle dichiarazioni d'imposta, dal biennio

1987/1988 fino al biennio 1999/2000. Nelle condizioni descritte l'ammontare

netto della successione va ricondotto perciò, conclude l'appellante, da fr. 119 178.40 a fr. 57 078.40.

c) Le

scelte di un esecutore testamentario non vincolano in alcun modo il giudice

civile. Se mai è quest'ultimo che esercita la vigilanza sull'esecutore

testamentario e che funge da autorità di ricorso contro gli atti di lui (art.

518.

cpv. 1 con rinvio all'art. 595 cpv. 3 CC). Quand'anche in concreto l'avv. __________

intendesse riconoscere la pretesa di AP 2 fino a concorrenza di fr. 62 100.–, dunque, l'appellante

non potrebbe valersene davanti al Pretore. Contrariamente alle asserzioni

dell'appellante, poi, non è vero che nelle sue dichiarazioni d'imposta __________

abbia indicato “il debito nei

confronti della moglie”: tra il

biennio 1987/ 1988 e 1999/2000 egli risulta avere dichiarato solo i contributi

effettivamente pagati, di fr. 1980.– annui (doc. NN-SS1 e P), pari a fr. 165.–

mensili.

Ciò premesso, si conviene con l'appellante che l'accertamento del

Pretore circa un intervenuto accordo tra genitori sulla diminuzione del

contributo alimentare ben poco convince. Quando, come e in che circostanze AP 2

avrebbe consentito infatti a una riduzione del contributo alimentare da fr. 1200.–

a fr. 165.– mensili non è dato di sapere. Il Pretore cita la deposizione di __________,

il quale ha dichiarato di avere versato dal 1992 in poi fr. 990.– ogni semestre

a AP 2, su incarico del marito, poiché la somma “corrispondeva a quella richiesta dalla signora

AP 2” (verbale del 20 settembre

2001, pag. 3 in alto). Il testimone non ha affermato tuttavia che la

beneficiaria abbia mai dato a divedere in qualche modo di rinunciare all'incasso

della differenza. Il Pretore evoca il lungo tempo trascorso (10 anni), “senza che l'interessata abbia intrapreso alcunché, permettendo che intervenisse la prescrizione per una gran parte del

credito”, ma la semplice passività

di un creditore non basta a dimostrare un condono di debito. Relativamente poi

alle teorie giuridiche citate dal Pretore per giustificare il suo personale convincimento

(consid. 3.5), esse dicono tutto e nulla.

Comunque

sia, si volesse anche ammettere che nel caso in rassegna AP 2 abbia consentito

telefonicamente a una riduzione definitiva del contributo alimentare per sé

(ciò che l'attrice ha sempre negato), una simile intesa avrebbe richiesto

l'omologazione del giudice. Il Pretore reputa sufficiente un accordo interno

dei coniugi, ma la giurisprudenza da lui menzionata (consid. 3.6 in fine) riguardava

le sentenze di divorzio, che potevano essere modificate alle condizioni dell'art.

153.

cpv. 2 vCC. Le sentenze di separazione invece potevano essere modificate

solo con l'approvazione del giudice (art. 158 n. 5 vCC), poiché il matrimonio continuava

a sussistere (Lüchinger/Geiser

in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I, Basilea 1996, n. 3 in

fine ad art. 153 vCC e n. 4 in fine ad art. 155 vCC). Per ottenere una riduzione

del contributo in favore della moglie, in altri termini, __________ avrebbe

dovuto rivolgersi al Pretore (DTF 95 II 74 consid. 2c). Un mero accordo interno

non bastava perché la moglie rinunciasse validamente, in tutto o in parte, al

contributo ali­mentare. Nella misura in cui chiede di inserire la pretesa di

fr. 62 100.–

tra i passivi della successione (l'ammontare di per sé non è mai stato conteso:

risposta, pag. 6 ad 8.4), l'appellante avanza così una rivendicazione fondata.

d) L'appellante

insiste nell'affermare che AO 1 ha fruito di liberalità tra vivi per fr. 70 839.80 e che tale importo va reintegrato fra gli attivi della

successione. Sottolinea che quando ha conferito la prima procura a AO 1, il 18

luglio 1994, __________ poteva ancora provvedere a sé stesso, tant'è che la

vigilia aveva depositato il testamento olografo dal notaio __________. Quando

invece ha rilasciato alla convenuta la seconda procura, del 1° marzo 1999 (per

accedere alla sua cassetta di sicurezza nella __________ di __________), egli

versava in condizioni precarie, tant'è che il giorno prima era stato trovato “in

stato di coscienza ridotto” e tre giorni dopo è morto.

L'appellante censura poi la perizia giudiziaria sui prelevamenti e l'uso del

denaro da parte di AO 1, definendola errata, imprecisa e incompleta. Sostiene

che il perito ha attribuito dapprima la paternità del “quaderno delle spese” (doc. 3) a AO 1 e poi a AP 2, ritenendolo munito

dei debiti giustificativi, salvo poi attribuirlo a __________ e riconoscere che

era privo di ricevute per fr. 34

018.10

Al perito egli rimprovera altresì di avere trascurato

che la “distinta spese” del 22 settembre 1999 (doc. R), allestita

da AO 1, era destituita anch'essa di giustificativi per fr. 12 496.80. Infine

l'appellante si duole che il Pretore non abbia tenuto in debito conto la sua “perizia” di parte, dalla quale risultano finanche prelevamenti della

convenuta per fr. 73 384.50.

e) Per

quanto riguarda anzitutto le procure che __________ ha conferito a AO 1 nel luglio

del 1994 e nel marzo del 1999, poco importa che il testatore potesse o non

potesse provvedere da sé al disbrigo delle pratiche in banca. Egli era – come

si è visto – capace di discernimento ed era libero di delegare l'incarico a terzi.

Su questo punto non soccorre diffondersi. Per quel che è della perizia giudiziaria,

l'appellante ripete le sue doglianze ancorate al “quaderno delle spese” (doc. 3), ma non si confronta nemmeno di scorcio con la spiegazione

che il perito ha dato nella sua delucidazione scritta del 14 ottobre 2003 (referto

pag. 3, risposta n. 1), confermando il risultato cui è giunto nel referto.

Anche per quanto riguarda la “distinta

spese” (doc. R), il perito ha fornito un suo

chiarimento nella delucidazione (pag. 4, risposte n. 2 e 3), confermando il suo

punto di vista. L'appellante si esaurisce in recriminazioni, ma con i ragguagli

del perito evita di cimentarsi.

Si

aggiunga che, a prescindere dalla mancanza di giustificativi su cui l'appellante

continua a insistere, il perito ha definito i

prelevamenti eseguiti da AO 1 “conformi

per rapporto alle necessità finanziarie di __________, ad eccezione del rimborso

dell'imposta preventiva, che

nel periodo 1995–1999 ammonta a fr. 12 221.55. (…) Normalmente però l'importo dell'imposta preventiva recuperata è dedotta al mo­mento dell'esazione dell'imposta cantonale” (referto,

pag. 4 in basso). L'appellante passa anche tali accertamenti sotto silenzio. In merito alla “perizia di parte” (doc. O) egli dimentica poi che

il perito giudiziario si è confrontato proprio con tale rapporto per confermare,

dopo correzioni motivate, le sue conclusioni (referto, pag. 8, risposta

n. 1). Perché quei correttivi sarebbero infondati l'appellante neppure

accenna. Non motivato a sufficienza, al riguardo

l'appello va finanche dichiarato irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC

combinato con il cpv. 5).

f) Ne

discende che, in definitiva, l'azione di riduzione si dimostra provvista di buon

diritto nella misura in cui tende a far inserire tra i passivi della

successione il credito insinuato da AP 2 (fr. 62 100.–), non invece nella

misura in cui mira a far reintegrare negli attivi della successione liberalità

fra vivi imputate a AO 1 (fr. 70 839.90). Il compendio ereditario si presenta

di conseguenza come segue:

asse ereditario il giorno della morte fr.

139.

136.15 (non contestati)

credito

di AP 1 fr. 9 142.20 (non contestati)

credito

dell'esecutore testamentario fr. 10 815.55

(non contestati)

credito

di AP 2 fr. 62 100.— (sopra, consid. c)

fr.

57.

078.40

L'appellante

allude anche alla cassetta di sicurezza n. 336 nella __________ di __________

(pag. 4 a metà), ma non pretende che questa contenesse valori non inventariati,

né ha mai prospettato una tesi del genere. Le entità

delle porzioni legittime risultano pertanto, dopo quanto precede, quelle in

appresso:

AP 2 (¼) fr.

14.

269.60

AP

1.

(⅜) fr. 21 404.40

La

richiesta di interessi al 5% formulata nel memoriale conclusivo del 9 febbraio

2004.

non è più ripresa nell'appello (richieste di giudizio, pag. 14 seg.) e

deve reputarsi abbandonata. L'appellante soggiunge che la convenuta “deve (dovrà) procedere allo svincolo del pegno sul

conto n. LD3461/04, siccome la società __________ è di proprietà del di lei marito,

come confermato dalla stessa nel suo interrogatorio formale del 20 settembre

2001” (pag. 8 a metà). Da tale assunto egli non trae però alcuna deduzione,

tant'è che non ha mai chiesto nemmeno davanti al Pretore di condannare AO 1 a

svincolare alcunché. Al proposito l'appello si rivela dunque inconcludente.

6.

Gli

oneri del giudizio odierno seguirebbero la vicendevole soccombenza (art. 148

cpv. 2 CPC). L'appellante esce sconfitto dall'azione di nullità, che in caso di

accoglimento gli avrebbe dato diritto all'intera successione (la metà sua, più

la metà spettante alla madre, di cui è unico erede), per complessivi

fr. 128 320.60 (fr. 139 136.15, meno la retribuzione dell'esecutore testamentario). Deve

quindi sopportare la tassa di giustizia e le spese relative a tale azione. Egli

esce parzialmente vittorioso invece dal­l'azione di riduzione, che in caso di integrale

accoglimento gli

avrebbe

fruttato addirittura fr. 151 191.15, la convenuta essendo chiamata in tal caso a reintegrare fr.

70.

839.90 negli attivi della successione (richiesta correlata solo all'azione

di riduzione). E siccome in esito alla sentenza odierna egli si vede riconoscere

fr. 106 916.20 complessivi, si può concludere per una vittoria nella

proporzione di cinque settimi.

Ne deriva

ch'egli deve assumere per intero gli oneri relativi al­l'azione di nullità e

nella misura di due settimi quelli relativi al­l'azione di riduzione, il che dà

equitativamente tre quinti della tassa di giustizia complessiva e delle spese. Non

si giustifica invece l'attribuzione di ripetibili (nemmeno ridotte) alla

convenuta, che non ha formulato osservazioni all'appello. Essendo costei rimasta

silente, d'altro lato, non è il caso nemmeno – per le stesse ragioni – di

addebitarle i due quinti degli oneri di seconda sede (Rep. 1997 pag. 137

consid. 4; analogamente: sentenza del Tribunale federale 4P.7/1999 del 4 maggio

1999, consid. 5).

Il sindacato

attuale impone anche una riforma degli oneri e delle ripetibili di primo grado,

che seguono identica sorte, le richieste di giudizio formulate dagli attori nel

memoriale conclusivo corrispondendo sostanzialmente a quelle di appello. Davanti

al Pretore, nondimeno, la convenuta si è difesa con il patrocinio di un avvocato.

Ha diritto pertanto a un'indennità per ripetibili ridotte, calcolata sulla

medesima base di quella fissata dal primo giudice (di per sé non contestata).

7.

Per

quanto riguarda i rimedi giuridici contro la presente sentenza sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini dell'art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF supera la soglia dei fr. 30 000.– per il ricorso in materia

civile anche considerando le due azioni separatamente e la posizione dei due attori

originari singolarmente.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Nella

misura in cui è ricevibile, l'appello

è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza impugnata è così riformata:

2.4 [nuovo] Le spettanze degli

eredi fu __________ sono così definite:

a) in favore di AP 2:

fr. 14 269.60

a titolo di porzione legittima e

fr. 62 100.–

a titolo di contributi alimentari arretrati;

b) in favore di AP 1:

fr. 21 404.40

a titolo di porzione legittima e

fr. 9142.20 a titolo di spese

funerarie anticipate;

c) in favore di AO 1:

fr. 21 404.40

a titolo di porzione disponibile.

3. La tassa di giustizia di fr. 6000.–

e le spese sono poste per tre quinti a carico degli attori in solido e per il

resto a carico della convenuta, alla quale gli attori rifonderanno, sempre con

vincolo di solidarietà, fr. 2700.– complessivi per ripetibili ridotte.

Per il

resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Gli oneri di

appello, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 2950.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

3000.–

sono

posti per tre quinti a carico di AP 1. Non si riscuote la differenza né si assegnano

ripetibili.

3. Intimazione:

–;

–.

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile entro

trenta giorni dalla notificazione delle decisioni previste dagli art. 90 a 93

LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle

cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo

se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000

franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in

materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ri­correre

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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