11.2004.93
Azione di nullità: capacità di disporre del testatore
19 ottobre 2007Italiano27 min
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AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
11.2004.93
Data decisione, Autorità:
19.10.2007, ICCA
Titolo:
Azione di nullità: capacità di disporre del testatore
AZIONE DI NULLITÀ
AZIONE DI RIDUZIONE
NULLITÀ DI TESTAMENTO
RIDUZIONE
art. 16 CC
art. 519 cpv. 1 cf. 1 CC
Incarto n.
11.2004.93
Lugano,
19 ottobre 2007/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretaria:
Verda, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa OA.2000.64 (azione di
nullità, subordinatamente di riduzione) della Pretura della giurisdizione di
Mendrisio Sud promossa con petizione del 7 giugno 2000 da
AP 2, già in
cui è subentrato
in pendenza di appello il figlio AP 1
e dallo stesso
AP 1,
(ora patrocinato
dall'avv. PA 2,)
contro
AO 1,
(patrocinata dall'avv.
PA 1,);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere
accolto l'appello del 19 agosto 2004 presentato da AP
2 e AP 1 contro la sentenza emessa il
27 maggio 2004 dal Pretore della
giurisdizione di Mendrisio Sud;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ (1920) è deceduto al suo ultimo domicilio di
__________ il 4 marzo 1999, lasciando un testamento olografo del 17 luglio
1994 in cui istituiva sua erede universale la nipote AO 1 (1950) e dichiarava
di diseredare tanto la moglie AP 2 (1921), dalla quale viveva separato
giudizialmente, quanto il figlio AP 1 (1947), “che da almeno dieci anni non si sono più interessati della mia
persona”. Il testamento è stato pubblicato il 14 giugno 1999 davanti al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud dall'esecutore
testamentario avv. __________.
B. Il 7 giugno 2000 AP 2 e AP 1 hanno
convenuto AO 1 davanti al medesimo Pretore, chiedendo che il testamento fosse
dichiarato nullo perché __________ non aveva la capacità di discernimento, in
subordine che la disposizione per causa di morte fosse ridotta nella misura
della loro porzione legittima (due ottavi in favore
della prima, tre ottavi in favore del secondo), onde il loro diritto di ricevere
fr. 32 613.20
e, rispettivamente, fr. 48 919.80. AP 2 ha postulato inoltre il versamento di fr. 62 100.– per contributi
alimentari impagati dal defunto e AP 1 fr. 9142.20 per spese funerarie da lui anticipate.
Nella sua risposta del 26 settembre 2000 la convenuta
ha proposto di respingere la petizione. Gli attori hanno replicato il 27
ottobre 2000, confermando la petizione e instando altresì per il versamento di
interessi al 5% sulle loro pretese dal 7 giugno 2000. I convenuti hanno
duplicato il 28 dicembre 2000, postulando ulteriormente
il rigetto della petizione.
C. L'udienza
preliminare si è tenuta il 1° febbraio 2001 e l'istruttoria è giunta a termine
nel novembre del 2003. Il 9 febbraio 2004 gli attori
hanno presentato un memoriale conclusivo in cui hanno sollecitato una volta di
più l'annullamento del testamento; in via subordinata AP 2 ha rivendicato la
sua porzione legittima di fr. 31
977.10 (due ottavi) e AP 1 la propria di fr. 47 965.60 (tre ottavi),
la prima postulando inoltre il versamento di fr. 62 100.– per
contributi alimentari impagati dal defunto e il secondo fr. 9142.20 per spese
funerarie da lui anticipate, in tutti i casi con
interessi al 5% dalla morte del disponente. Nel suo memoriale conclusivo del 3
febbraio 2004 AO 1 ha proposto una volta ancora di respingere la petizione.
D. Statuendo con sentenza del 27 maggio 2004, il Pretore ha parzialmente
accolto la petizione nel senso che ha riconosciuto AP 2 e AP 1 quali eredi del
defunto, ha condannato la successione a rimborsare a AP 1 fr. 9142.20 per
le spese funerarie da lui anticipate, ha posto le spese relative all'esecuzione
testamentaria (compresa la pubblicazione del testamento) di fr. 10 815.55 a carico
della successione stessa e ha accertato che gli attori hanno diritto rispettivamente
a una porzione legittima di tre ottavi e due ottavi dell'eredità. La tassa di
giustizia di fr. 6000.– e le spese sono state addebitate per un terzo alla
convenuta e per il resto agli attori in solido, tenuti a rifondere a AO 1,
sempre con vincolo di solidarietà, fr. 3000.– per ripetibili.
E. Contro
la sentenza appena citata AP 2 e AP 1 sono insorti con un appello del 19 agosto
2004 per ottenere che il testamento sia annullato e il giudizio del Pretore riformato
di conseguenza. In subordine essi chiedono di aggiungere alla sentenza
impugnata due dispositivi: l'uno che inserisca tra i passivi della successione il
credito di fr. 62 100.– fatto valere da AP 2 per contributi alimentari arretrati,
l'altro che reintegri negli attivi della successione la somma di fr. 70 839.90 per
liberalità ricevute fra vivi dalla convenuta. AO 1 non ha formulato
osservazioni all'appello. Il 21 settembre 2004 gli attori hanno trasmesso
alla Camera un memoriale da loro redatto personalmente (“complemento di informazione”), che non ha formato oggetto di intimazione.
F. AP
2 è deceduta il 28 marzo
2006, in pendenza di appello. Il figlio AP 1 si è legittimato il 22
settembre 2006 come
unico erede, inviando alla Camera il certificato ereditario della madre.
Considerandi
in diritto: 1. In caso di decesso di una parte o in un altro caso di successione
a titolo universale il successore subentra alla parte nel processo (art. 102
CPC). Unico erede di AP 2 è in concreto il figlio AP 1, che ha documentato tale
sua qualità davanti alla Camera con un certificato ereditario emesso il 4
maggio 2006 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord. Egli subentra
così alla madre nella causa, divenendo unico appellante.
2.
Il “complemento
di informazione” che AP 2 e AP 1 hanno fatto pervenire a questa Camera il 21
settembre 2004 non è ricevibile. Un appello può sì essere
completato, ma solo entro il termine d'impugnazione (Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 2 ad art.
308), che nella fattispecie è scaduto il 19 agosto 2004 (gli attori hanno
ricevuto la sentenza del Pretore il 28 giugno 2004: appello, pag. 2 in alto). Irricevibili
sono anche i documenti nuovi allegati al memoriale, in appello vigendo – tranne
casi estranei alla fattispecie – il divieto generale dell'art. 321 cpv. 1 lett.
b CPC.
3.
Contenziosa
rimane anzitutto, nel caso specifico, la validità del testamento olografo,
datato 17 luglio 1994 (doc. D). Il Pretore ha escluso che a quel momento __________
non avesse la capacità di disporre. Egli non ha trascurato che il testatore accusava
“abitualmente di disturbi del tono dell'umore a sfondo prevalentemente
depressivo” ed era stato ricoverato più volte alla __________, le sue fobie imponendogli
cure particolari. Tuttavia – egli ha soggiunto – ciò non ha inficiato in modo
significativo la sua capacità di intendere e di volere, l'uomo essendo sempre rimasto
lucido e cosciente, come si evinceva dalle testimonianze del dott. __________,
direttore della __________, del dott. __________, suo medico curante, di __________,
infermiera e responsabile delle cure nella __________ di __________, e di __________,
assistente geriatrica in quell'istituto. Per di più – egli ha epilogato –
quando è stato ricoverato in ospedale nel 1994 (anno del testamento) __________
soffriva di problemi fisici (postumi di un' operazione alla prostata), non
psichici. In circostanze del genere, quindi, gli attori non risultavano avere dimostrato
gli estremi dell'art. 519 cpv. 1 n. 1 CC.
4.
L'appellante
ripete che nel caso in esame la capacità di discernimento del testatore non poteva
più dirsi presunta, il compromesso stato di salute generale in cui versava __________
dimostrando se mai il contrario. Egli ricorda che il padre viveva ristretto sin
dal 1986 in una camera medicalizzata della __________ di __________, era
affetto dal morbo di Parkinson, soffriva di depressioni e aveva affrontato non
meno di dodici ricoveri alla __________ tra il 1974 e il 1993. Al momento di
redigere il testamento non aveva quindi – egli sostiene – la piena lucidità né
consapevolezza dei suoi atti. A sostegno della propria tesi l'appellante invoca
le dichiarazioni di __________, direttore amministrativo della __________ di __________,
il contenuto di una lettera scritta il 13 febbraio 2001 dal dott. __________ al
Pretore e, a un più attento esame, quanto ha affermato come testimone il dott. __________.
Onde, a suo parere, i presupposti per annullare il testamento olografo del 17 luglio
1994.
a) La
capacità di discernimento (art. 16 CC) è la regola ed è presunta secondo l'esperienza
generale della vita, di modo che spetta a chi la contesta dimostrarne la mancanza.
Trattandosi di valutare lo stato mentale di una persona ormai defunta, nondimeno,
la natura stessa delle cose rende impossibile una prova assoluta. A tal fine la
giurisprudenza più aggiornata reputa sufficiente quindi un cosiddetto livello
di “verosimiglianza
preponderante” (sentenza del
Tribunale federale 5C.32/2004 del 6 ottobre 2004, consid. 3.2.2, che precisa la
giurisprudenza apparsa in DTF 124 III 5 consid. 1b e 117 II 231 consid. 2b con
rinvii a seguito della sentenza pubblicata in DTF 130 III 321). Qualora
l'esperienza generale della vita induca a sovvertire la presunzione, in
particolare nel caso di persone senili, ovvero a supporre la mancanza di
discernimento, incombe a chi sostiene la validità del testamento dimostrare che
il disponente ha agito in un intervallo di lucidità (sentenza del Tribunale
federale 5P.109/2005 del 25 luglio 2005, consid. 2.4 in: SJ 127/2005 I 513 in
basso).
b) Le
dichiarazioni di __________ testé accennate non sono di alcun sussidio per
l'appellante. Il direttore amministrativo della __________ di __________ si è limitato a riferire che __________ era
stato ammesso il 1° aprile 1985 in un appartamento
protetto dell'istituto ed è stato spostato nel secondo semestre del 1986 in una
camera medicalizzata, poiché avrebbe incontrato grandi difficoltà a vivere
autonomamente (act. VIII: lettera del 7 febbraio 2001 al Pretore). Non consta
però che il trasferimento si riconducesse a degrado mentale, tanto meno ove si
consideri che lo stesso direttore ha precisato di non avere accesso, nella sua
funzione, alle cartelle mediche dei pazienti (verbale del 24 aprile 2001, pag.
2.
in alto).
c) Il direttore della __________ di __________, dott. __________, ha confermato
che __________ è stato ricoverato dodici volte nel nosocomio (la prima nel
1974, l'ultima dal 5 dicembre
al 3 febbraio 1993) per degenze generalmente brevi (“abitualmente volute anche dal diretto interessato in quanto
consapevole della propria situazione di disagio”) ed è sempre stato dimesso in buone condizioni. Lo specialista ha
specificato che “all'ammissione il paziente presentava abitualmente
disturbi del tono dell'umore, a
sfondo prevalentemente depressivo”, senza mai denotare tuttavia, “nemmeno al momento delle sue ammissioni in clinica, sintomi o problemi
tali da inficiarne in modo significativo la capacità di intendere e di volere” (act. IX: lettera del 13 febbraio 2001 al
Pretore). Per l'appellante ciò lascerebbe “supporre”, ovvero renderebbe
“verosimile”, che nel 1994 il testatore non era
pienamente capace di disporre. L'asserto non è solo ipotetico, ma anche poco
serio, il direttore della __________ avendo espressamente dichiarato il
contrario. E che questi abbia – per avventura – rilasciato dichiarazioni fallaci
non è nemmeno adombrato dall'appellante.
d) La
deposizione del dott. __________, medico curante del testatore, non è di
migliore ausilio per l'appellante. Il testimone ha
dichiarato invero che __________ è stato ricoverato più volte sin dal 1986 –
talora per settimane, altre per mesi – nella __________ a causa di “problemi depressivi involutivi e all'insorgenza del morbo di Parkinson”, che nel 1994 egli l'ha visitato tre volte
(in marzo, maggio e giugno) per disturbi alla prostata e che durante gli ultimi
anni l'anziano era molto malato. Ha soggiunto però che
questi era “sostanzialmente lucido e cosciente, anche
se attraversava dei periodi in cui le sue fobie e sintomatologie che presentava
imponevano delle cure particolari con i ricoveri in ospedali”. Chiamato a precisare se nel 1997 il
paziente fosse – come figurava in un rapporto dell'__________ di __________ – affetto da “demenza senile”, il testimone ha dato atto
che a quel momento l'uomo era ormai abulico e “stava fermo sulla sedia tutto il
giorno”, ma ha ribadito che “fino in pratica alla fine” __________ “è sempre stato cosciente della sua situazione, presentando solamente
alcuni momenti nei quali si acuivano i suoi disturbi e si rendeva necessario il
suo ricovero in strutture ospedaliere”. Per di più, “anche
in queste occasioni (…) lui partecipava sempre alle terapie che in genere
avevano esiti positivi” (verbale
del 6 marzo 2002, pag. 1). Tentare
di dedurre da simili dichiarazioni che nel 1994 il testatore non aveva più la
capacità di disporre è un esercizio tanto vano quanto superfluo.
e) L'appellante
critica il Pretore per avere tenuto in considerazione le testimonianze di __________, infermiera e responsabile delle cure nella __________ di __________, e di __________,
assistente geriatrica, le quali hanno sì dichiarato che __________ era “lucido e ragionava normalmente”, salvo riferirsi però al 1991 e ammettere, pur trincerandosi
dietro il segreto professionale, che l'uomo aveva subìto numerosi ricoveri
ospedalieri. L'argomentazione poco giova, ove appena si rilevi che, secondo __________, “anche se si trovava in una camera
medicalizzata, __________ era lucido e ragionava
normalmente”. Anzi, “fino alle ultime settimane (due o tre), il
paziente è sempre stato lucido e percepiva e valutava normalmente tutto quello
che succedeva attorno a lui” (verbale del 7 giugno 2001, pag. 1). __________
non è stata da meno: “__________è sempre stato lucido e cosciente fino alla
fine. Anche al momento dell'estrema unzione egli capiva cosa stava succedendo”
(loc. cit., pag. 3). Insistere, di fronte a simili testimonianze, nel sostenere
che il testatore non aveva la capacità di discernimento sfiora la temerarietà.
f) L'appellante
si duole che il Pretore abbia rifiutato di estendere l'edizione di documenti ammessa
nei confronti della __________ – consistente negli atti che certificavano i ricoveri
e lo stato di salute del paziente – alle cartelle cliniche con l'indicazione delle
date di degenza e dei motivi dei ricoveri (ordinanza del 17 novembre 2003).
Egli non chiede tuttavia che questa Camera rimedi essa medesima alla mancanza in
virtù dell'art. 322 lett. b CPC, né si confronta con la
motivazione del Pretore, il quale ha rinunciato ad ampliare l'edizione perché
le cartelle cliniche non avrebbero verosimilmente portato elementi di rilievo
dopo le dichiarazioni già rilasciate dal direttore del nosocomio, dott. __________. Men che meno l'appellante indica concretamente quali altri accertamenti
importanti egli si prefiggesse di ricavare dalle cartelle cliniche.
Insufficientemente motivato, al riguardo l'appello si rivela finanche
irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5).
g) Ne
segue, in ultima analisi, che l'appellante non ha recato – e da lungi – indizi
idonei a confortare con “verosimiglianza
preponderante” la mancata capacità di disporre ascritta
al testatore. A torto egli reputa pertanto che incombesse alla convenuta
provare l'intervallo di lucidità nell'ambito del quale __________ ha redatto la
disposizione per causa di morte e a giusto titolo il Pretore ha respinto
l'azione di nullità. Su questo punto la sentenza impugnata è ineccepibile.
5.
Ciò posto, occorre esaminare l'azione di riduzione
(art. 522 cpv. 1 CC) promossa da AP 2 e AP 1 in
subordine, per il caso in cui __________ fosse stato riconosciuto capace di disporre.
Che la diseredazione degli attori non possa essere validamente sorretta
dall'art. 477 n. 2 CC, per vero, non è messo in dubbio nemmeno dalla convenuta.
Litigioso è l'ammontare delle spettanze rivendicate dalla
vedova e dal figlio. Il Pretore non ha fissato la cifra nel pronunciato della
sentenza, limitandosi ad accertare nel dispositivo n. 2.3 che AP 2 ha diritto a
due ottavi della successione e AP 1 a tre ottavi (art. 471 n. 1 e 3 CC), oltre
a fr. 9142.20 per anticipazione delle spese funerarie (dispositivo n. 2.1), previa
deduzione di fr. 10 815.55 destinati all'esecutore testamentario per spese e competenze
(dispositivo n. 2.2). Dal consid. 4 della sentenza impugnata si desume
nondimeno che la porzione legittima di AP 2
ascende a fr. 29 794.60
e quella di AP 1 a fr. 44 961.90,
equivalenti alla porzione disponibile di tre ottavi che
spetta a AO 1. Nell'appello si chiede, come detto:
– che tra i passivi della
successione sia inserito un credito di fr. 62 100.– insinuato da AP
2.
per contributi alimentari arretrati e
– che negli attivi della
successione sia reintegrata la somma di fr. 70 839.90 per liberalità fra vivi
di cui avrebbe beneficiato la convenuta.
a) Il
Pretore si è dipartito dalla constatazione che in concreto
tre circostanze sono pacifiche: l'entità della successione alla
morte del disponente (fr. 139 136.15), l'ammontare delle spese funerarie anticipato da AP 1 (fr.
9142.
) e il compenso spettante
all'esecutore testamentario (fr. 10 815.55, inclusi i costi per la pubblicazione del
testamento). Sulla base dell'asse ereditario netto (fr. 119 178.40) egli ha attribuito
così fr. 29 794.60 alla vedova (due ottavi) e fr. 44 691.90 al figlio (tre ottavi),
più il rimborso dei citati fr. 9142.20 (dispositivo n. 2.1). Il primo giudice
non ha riconosciuto invece a AP 2 una pretesa di fr. 62 100.– per contributi
alimentari arretrati (dal 1° marzo 1994 al 28 febbraio 1999), i coniugi avendo concordato a suo parere di ridurre sin dal 1991 la somma fissata
nella sentenza di separazione del 31 ottobre 1980 (fr. 1200.– mensili: doc. I).
Non ha riconosciuto neppure le liberalità tra vivi che gli attori imputavano
alla convenuta (fr. 70 839.80), i prelevamenti eseguiti da AO 1 dai conti di __________ in
forza di due procure conferitele il 18 luglio 1994 e il 1° marzo 1999 riconducendosi
– secondo il Pretore, che ha evocato al proposito la perizia giudiziaria – alle
esigenze correnti del testatore (retta della casa per anziani, fabbisogno
personale, imposte). La convenuta non ne aveva dunque beneficiato e l'art. 527
CC non entrava in linea di conto.
b) L'appellante
ribadisce il credito per contributi arretrati che spettavano alla madre,
facendo valere che in un primo tempo l'esecutore testamentario aveva riconosciuto
addirittura l'intera pretesa di fr. 124 200.– a lui sottoposta, tranne
ridurla a
fr. 62 100.– dopo averne verificato la prescrizione. Al Pretore egli
rimprovera inoltre di avere creduto che tra i suoi genitori fosse intervenuto
un accordo telefonico sulla riduzione del contributo alimentare fissato nella
sentenza di separazione (fr. 1200.– mensili), mentre dagli
atti risulta che in realtà sua madre si lamentava di ricevere solo fr. 990.– il
semestre (pari a fr. 165.– mensili) ed era stata vittima di pesanti maltrattamenti.
Per di più, __________ non ha mai intentato alcuna causa volta alla modifica del
contributo alimentare, di cui per altro ammetteva il
debito indicandolo regolarmente nelle dichiarazioni d'imposta, dal biennio
1987/1988 fino al biennio 1999/2000. Nelle condizioni descritte l'ammontare
netto della successione va ricondotto perciò, conclude l'appellante, da fr. 119 178.40 a fr. 57 078.40.
c) Le
scelte di un esecutore testamentario non vincolano in alcun modo il giudice
civile. Se mai è quest'ultimo che esercita la vigilanza sull'esecutore
testamentario e che funge da autorità di ricorso contro gli atti di lui (art.
518.
cpv. 1 con rinvio all'art. 595 cpv. 3 CC). Quand'anche in concreto l'avv. __________
intendesse riconoscere la pretesa di AP 2 fino a concorrenza di fr. 62 100.–, dunque, l'appellante
non potrebbe valersene davanti al Pretore. Contrariamente alle asserzioni
dell'appellante, poi, non è vero che nelle sue dichiarazioni d'imposta __________
abbia indicato “il debito nei
confronti della moglie”: tra il
biennio 1987/ 1988 e 1999/2000 egli risulta avere dichiarato solo i contributi
effettivamente pagati, di fr. 1980.– annui (doc. NN-SS1 e P), pari a fr. 165.–
mensili.
Ciò premesso, si conviene con l'appellante che l'accertamento del
Pretore circa un intervenuto accordo tra genitori sulla diminuzione del
contributo alimentare ben poco convince. Quando, come e in che circostanze AP 2
avrebbe consentito infatti a una riduzione del contributo alimentare da fr. 1200.–
a fr. 165.– mensili non è dato di sapere. Il Pretore cita la deposizione di __________,
il quale ha dichiarato di avere versato dal 1992 in poi fr. 990.– ogni semestre
a AP 2, su incarico del marito, poiché la somma “corrispondeva a quella richiesta dalla signora
AP 2” (verbale del 20 settembre
2001, pag. 3 in alto). Il testimone non ha affermato tuttavia che la
beneficiaria abbia mai dato a divedere in qualche modo di rinunciare all'incasso
della differenza. Il Pretore evoca il lungo tempo trascorso (10 anni), “senza che l'interessata abbia intrapreso alcunché, permettendo che intervenisse la prescrizione per una gran parte del
credito”, ma la semplice passività
di un creditore non basta a dimostrare un condono di debito. Relativamente poi
alle teorie giuridiche citate dal Pretore per giustificare il suo personale convincimento
(consid. 3.5), esse dicono tutto e nulla.
Comunque
sia, si volesse anche ammettere che nel caso in rassegna AP 2 abbia consentito
telefonicamente a una riduzione definitiva del contributo alimentare per sé
(ciò che l'attrice ha sempre negato), una simile intesa avrebbe richiesto
l'omologazione del giudice. Il Pretore reputa sufficiente un accordo interno
dei coniugi, ma la giurisprudenza da lui menzionata (consid. 3.6 in fine) riguardava
le sentenze di divorzio, che potevano essere modificate alle condizioni dell'art.
153.
cpv. 2 vCC. Le sentenze di separazione invece potevano essere modificate
solo con l'approvazione del giudice (art. 158 n. 5 vCC), poiché il matrimonio continuava
a sussistere (Lüchinger/Geiser
in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I, Basilea 1996, n. 3 in
fine ad art. 153 vCC e n. 4 in fine ad art. 155 vCC). Per ottenere una riduzione
del contributo in favore della moglie, in altri termini, __________ avrebbe
dovuto rivolgersi al Pretore (DTF 95 II 74 consid. 2c). Un mero accordo interno
non bastava perché la moglie rinunciasse validamente, in tutto o in parte, al
contributo alimentare. Nella misura in cui chiede di inserire la pretesa di
fr. 62 100.–
tra i passivi della successione (l'ammontare di per sé non è mai stato conteso:
risposta, pag. 6 ad 8.4), l'appellante avanza così una rivendicazione fondata.
d) L'appellante
insiste nell'affermare che AO 1 ha fruito di liberalità tra vivi per fr. 70 839.80 e che tale importo va reintegrato fra gli attivi della
successione. Sottolinea che quando ha conferito la prima procura a AO 1, il 18
luglio 1994, __________ poteva ancora provvedere a sé stesso, tant'è che la
vigilia aveva depositato il testamento olografo dal notaio __________. Quando
invece ha rilasciato alla convenuta la seconda procura, del 1° marzo 1999 (per
accedere alla sua cassetta di sicurezza nella __________ di __________), egli
versava in condizioni precarie, tant'è che il giorno prima era stato trovato “in
stato di coscienza ridotto” e tre giorni dopo è morto.
L'appellante censura poi la perizia giudiziaria sui prelevamenti e l'uso del
denaro da parte di AO 1, definendola errata, imprecisa e incompleta. Sostiene
che il perito ha attribuito dapprima la paternità del “quaderno delle spese” (doc. 3) a AO 1 e poi a AP 2, ritenendolo munito
dei debiti giustificativi, salvo poi attribuirlo a __________ e riconoscere che
era privo di ricevute per fr. 34
018.10
Al perito egli rimprovera altresì di avere trascurato
che la “distinta spese” del 22 settembre 1999 (doc. R), allestita
da AO 1, era destituita anch'essa di giustificativi per fr. 12 496.80. Infine
l'appellante si duole che il Pretore non abbia tenuto in debito conto la sua “perizia” di parte, dalla quale risultano finanche prelevamenti della
convenuta per fr. 73 384.50.
e) Per
quanto riguarda anzitutto le procure che __________ ha conferito a AO 1 nel luglio
del 1994 e nel marzo del 1999, poco importa che il testatore potesse o non
potesse provvedere da sé al disbrigo delle pratiche in banca. Egli era – come
si è visto – capace di discernimento ed era libero di delegare l'incarico a terzi.
Su questo punto non soccorre diffondersi. Per quel che è della perizia giudiziaria,
l'appellante ripete le sue doglianze ancorate al “quaderno delle spese” (doc. 3), ma non si confronta nemmeno di scorcio con la spiegazione
che il perito ha dato nella sua delucidazione scritta del 14 ottobre 2003 (referto
pag. 3, risposta n. 1), confermando il risultato cui è giunto nel referto.
Anche per quanto riguarda la “distinta
spese” (doc. R), il perito ha fornito un suo
chiarimento nella delucidazione (pag. 4, risposte n. 2 e 3), confermando il suo
punto di vista. L'appellante si esaurisce in recriminazioni, ma con i ragguagli
del perito evita di cimentarsi.
Si
aggiunga che, a prescindere dalla mancanza di giustificativi su cui l'appellante
continua a insistere, il perito ha definito i
prelevamenti eseguiti da AO 1 “conformi
per rapporto alle necessità finanziarie di __________, ad eccezione del rimborso
dell'imposta preventiva, che
nel periodo 1995–1999 ammonta a fr. 12 221.55. (…) Normalmente però l'importo dell'imposta preventiva recuperata è dedotta al momento dell'esazione dell'imposta cantonale” (referto,
pag. 4 in basso). L'appellante passa anche tali accertamenti sotto silenzio. In merito alla “perizia di parte” (doc. O) egli dimentica poi che
il perito giudiziario si è confrontato proprio con tale rapporto per confermare,
dopo correzioni motivate, le sue conclusioni (referto, pag. 8, risposta
n. 1). Perché quei correttivi sarebbero infondati l'appellante neppure
accenna. Non motivato a sufficienza, al riguardo
l'appello va finanche dichiarato irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC
combinato con il cpv. 5).
f) Ne
discende che, in definitiva, l'azione di riduzione si dimostra provvista di buon
diritto nella misura in cui tende a far inserire tra i passivi della
successione il credito insinuato da AP 2 (fr. 62 100.–), non invece nella
misura in cui mira a far reintegrare negli attivi della successione liberalità
fra vivi imputate a AO 1 (fr. 70 839.90). Il compendio ereditario si presenta
di conseguenza come segue:
asse ereditario il giorno della morte fr.
139.
136.15 (non contestati)
credito
di AP 1 fr. 9 142.20 (non contestati)
credito
dell'esecutore testamentario fr. 10 815.55
(non contestati)
credito
di AP 2 fr. 62 100.— (sopra, consid. c)
fr.
57.
078.40
L'appellante
allude anche alla cassetta di sicurezza n. 336 nella __________ di __________
(pag. 4 a metà), ma non pretende che questa contenesse valori non inventariati,
né ha mai prospettato una tesi del genere. Le entità
delle porzioni legittime risultano pertanto, dopo quanto precede, quelle in
appresso:
AP 2 (¼) fr.
14.
269.60
AP
1.
(⅜) fr. 21 404.40
La
richiesta di interessi al 5% formulata nel memoriale conclusivo del 9 febbraio
2004.
non è più ripresa nell'appello (richieste di giudizio, pag. 14 seg.) e
deve reputarsi abbandonata. L'appellante soggiunge che la convenuta “deve (dovrà) procedere allo svincolo del pegno sul
conto n. LD3461/04, siccome la società __________ è di proprietà del di lei marito,
come confermato dalla stessa nel suo interrogatorio formale del 20 settembre
2001” (pag. 8 a metà). Da tale assunto egli non trae però alcuna deduzione,
tant'è che non ha mai chiesto nemmeno davanti al Pretore di condannare AO 1 a
svincolare alcunché. Al proposito l'appello si rivela dunque inconcludente.
6.
Gli
oneri del giudizio odierno seguirebbero la vicendevole soccombenza (art. 148
cpv. 2 CPC). L'appellante esce sconfitto dall'azione di nullità, che in caso di
accoglimento gli avrebbe dato diritto all'intera successione (la metà sua, più
la metà spettante alla madre, di cui è unico erede), per complessivi
fr. 128 320.60 (fr. 139 136.15, meno la retribuzione dell'esecutore testamentario). Deve
quindi sopportare la tassa di giustizia e le spese relative a tale azione. Egli
esce parzialmente vittorioso invece dall'azione di riduzione, che in caso di integrale
accoglimento gli
avrebbe
fruttato addirittura fr. 151 191.15, la convenuta essendo chiamata in tal caso a reintegrare fr.
70.
839.90 negli attivi della successione (richiesta correlata solo all'azione
di riduzione). E siccome in esito alla sentenza odierna egli si vede riconoscere
fr. 106 916.20 complessivi, si può concludere per una vittoria nella
proporzione di cinque settimi.
Ne deriva
ch'egli deve assumere per intero gli oneri relativi all'azione di nullità e
nella misura di due settimi quelli relativi all'azione di riduzione, il che dà
equitativamente tre quinti della tassa di giustizia complessiva e delle spese. Non
si giustifica invece l'attribuzione di ripetibili (nemmeno ridotte) alla
convenuta, che non ha formulato osservazioni all'appello. Essendo costei rimasta
silente, d'altro lato, non è il caso nemmeno – per le stesse ragioni – di
addebitarle i due quinti degli oneri di seconda sede (Rep. 1997 pag. 137
consid. 4; analogamente: sentenza del Tribunale federale 4P.7/1999 del 4 maggio
1999, consid. 5).
Il sindacato
attuale impone anche una riforma degli oneri e delle ripetibili di primo grado,
che seguono identica sorte, le richieste di giudizio formulate dagli attori nel
memoriale conclusivo corrispondendo sostanzialmente a quelle di appello. Davanti
al Pretore, nondimeno, la convenuta si è difesa con il patrocinio di un avvocato.
Ha diritto pertanto a un'indennità per ripetibili ridotte, calcolata sulla
medesima base di quella fissata dal primo giudice (di per sé non contestata).
7.
Per
quanto riguarda i rimedi giuridici contro la presente sentenza sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini dell'art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF supera la soglia dei fr. 30 000.– per il ricorso in materia
civile anche considerando le due azioni separatamente e la posizione dei due attori
originari singolarmente.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella
misura in cui è ricevibile, l'appello
è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza impugnata è così riformata:
2.4 [nuovo] Le spettanze degli
eredi fu __________ sono così definite:
a) in favore di AP 2:
fr. 14 269.60
a titolo di porzione legittima e
fr. 62 100.–
a titolo di contributi alimentari arretrati;
b) in favore di AP 1:
fr. 21 404.40
a titolo di porzione legittima e
fr. 9142.20 a titolo di spese
funerarie anticipate;
c) in favore di AO 1:
fr. 21 404.40
a titolo di porzione disponibile.
3. La tassa di giustizia di fr. 6000.–
e le spese sono poste per tre quinti a carico degli attori in solido e per il
resto a carico della convenuta, alla quale gli attori rifonderanno, sempre con
vincolo di solidarietà, fr. 2700.– complessivi per ripetibili ridotte.
Per il
resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Gli oneri di
appello, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 2950.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
3000.–
sono
posti per tre quinti a carico di AP 1. Non si riscuote la differenza né si assegnano
ripetibili.
3. Intimazione:
–;
–.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile entro
trenta giorni dalla notificazione delle decisioni previste dagli art. 90 a 93
LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle
cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo
se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000
franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in
materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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