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Decisione

11.2004.94

la disciplina del diritto di visita è una "misura a protezione del figlio"?;Compiti del curatore educativo; Assistenza giudiziaria: totale mancanza di documentazione

23 settembre 2004Italiano30 min

Source ti.ch

Fatti

i rapporti agli atti. Non vedendosi più prospettare incontri con il padre, in

effetti, il figlio non corre più il rischio di incorrere in conflitti di lealtà

con la madre, che alle visite di CO2 si oppone con fermezza. Un'altra questione

è sapere se ciò risponda oggettivamente all'interesse di K__________, il quale

per non irritare l'appellante rinvia ogni incontro con il genitore a “quando

sarà più grande” (sopra, consid. 8). I criteri per disciplinare le relazioni

personali del figlio sono già stati diffusamente enunciati dall'autorità di vigilanza

(sentenza impugnata, consid. 5). Basti rammentare che decisivo è unicamente, a

tale proposito, il bene del figlio inteso in senso fisico, psichico, morale e

spirituale. Occorre dunque valutare, in ogni singolo caso, le ragioni per cui

il bambino adotti un atteggiamento di difesa nei confronti del genitore che non

ne ha la custodia e se l'esercizio del diritto di visita possa realmente recare

pregiudizio. È infatti unanimemente riconosciuto che per uno sviluppo

equilibrato del figlio il rapporto con entrambi i genitori si rivela essenziale

(DTF 127 III 298 consid. 4a con numerosi riferimenti).

Nella

fattispecie è palmare che i rapporti fra genitori sono tesi: il padre “si

lascia prendere” dai conflitti con l'appellante (rap­porto 18 febbraio 2004 del

dottor __________), la quale non cessa di rimproverare al coniuge “episodi di

violenza fisica e verbale” (appello, punto 2), destando anche l'impressione di

influenzare il figlio (rapporto citato). A conferma di simili attriti K__________

ha espresso all'operatore del luogo d'incontro il timore “che il papà possa

fare male alla mamma”, pur volendo “bene alla mamma e al papà” e desiderando

che “la mamma ed il papà vadano d'accordo” (doc. 4, allegato b, pag. 1 in

fondo). Da parte sua il bambino ha fatto del suo meglio, tant'è che gli ultimi diritti

di visita si erano svolti in modo soddisfacente (sopra, consid. 9), anche se

non erano bastati a rinfrancarlo. D'altro lato non sarebbe proponibile, a

beneficio di una malintesa tranquillità, eliminare il conflitto d'affetti

allontanando semplicemente il bambino da una figura di riferimento come quella

del padre. I contrasti fra genitori, che si acuiscono durante i diritti di

visita, sono rimediabili solo dagli interessati medesimi, seguendo le direttive

precise e puntuali che il curatore del bambino è tenuto a prendere, intervenendo

senza indugio e regolando in maniera obbligatoria i particolari delle visite

(DTF 118 II 242 consid. 2d; SJ 1979 pag. 292). All'appellante è appena il caso

di rammentare che la creazione di una nuova unione non basta, da sé sola, per

escludere il genitore non affidatario dalle relazioni personali con il figlio

(DTF 118 II 26 consid. 3e; Rep. 1987 pag. 193, consid.

2; Wirz in: Schwenzer, Praxiskommentar

Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 12 ad art. 274 CC). Per

il figlio è importante confrontare l'immagine che si è costruito del proprio

genitore con la realtà, in modo da evitare idealizzazioni o svalutazioni (DTF

127 III 299 consid. 4b con rimandi).

11. Ne

deriva che in concreto non si ravvisano lontanamente gli estremi per sopprimere

le relazioni personali fra padre e figlio, il cui bene non è certo messo a

repentaglio dagli incontri fissati dalla Commissione tutoria regionale (art.

274 cpv. 2 CC). Quanto alla regolamentazione del diritto di visita (quattro

incontri di due ore ogni due settimane nel parco del Comune, alla presenza del

curatore educativo), essa appare conforme al proposito di “riavvicinare con

gradualità il bambino al padre”, come ha proposto il dottor __________

(rapporto 18 febbraio 2004). Occorre soltanto aggiornare le date degli

appuntamenti. Competerà al curatore educativo, in caso di serio impedimento,

anticiparli o differirli e trovare un'alternativa al parco in caso di freddo o

di cattivo tempo, ad esempio chiedendo il permesso di usufruire di spazi nella

scuola comunale (il luogo d'incontro “__________” ha cessato l'attività). Spetterà

poi alla Commissione tutoria regionale prevedere una nuova data per l'udienza

in cui sarà valutato l'esito degli incontri e saranno definite le modalità

future, la convocazione per il 28 aprile 2004 essendo ormai priva d'oggetto

(doc. 1, allegato A: decisione del 15 marzo 2004, dispositivo n. 2).

12. Resta

la controversia legata alla postulata sostituzione del curatore educativo. La

Commissione tutoria regionale ha respinto la richiesta, non scorgendo ragioni oggettive

per un provvedimento del genere (doc. 1, allegato B: decisione del 18 marzo

2004, in fondo). L'autorità di vigilanza ha condiviso tale parere, nulla inducendo

a credere che il curatore abbia dato indicazioni inveritiere o agito contro

l'interesse del bambino, non bastando a denotare parzialità il fatto ch'egli

abbia aiutato il padre a redigere una lettera. Anzi – ha aggiunto l'autorità di

vigilanza – dagli atti risulta che il curatore ha potuto ottenere buoni

risultati dagli incontri fra padre e figlio, lo stesso dottor __________riconoscendogli

un'opera di paziente mediazione.

a) Il

curatore preposto alla vigilanza delle relazioni personali con il figlio (art.

308 cpv. 2 CC) deve vegliare a che queste si svolgano conformemente a quanto ha

deciso l'autorità, rego­lando se necessario le modalità pratiche (RDAT II-2001

n. 69; Breit­schmid in: Basler

Kommentar, ZGB I, 2ª edizione, n. 14 ad art. 308). Nei limiti del suo ufficio

egli deve attivarsi di propria iniziativa e tutti gli interessati sono tenuti a

rispettarne le indicazioni, anche se per i genitori ciò costituisce una

restrizione dell'autorità parentale (Breitschmid,

op. cit., n. 2 ad art. 308 CC). Tra i compiti del curatore rientra

quello di instaurare – per quanto possibile – un rapporto di fiducia con tutte

Considerandi

le parti in causa, soprattutto in caso di conflitti fra genitori (Biderbost, Die Erziehungsbeistandschaft

nach Art. 308 ZGB, Friburgo 1996, pag. 440; Breitschmid, op. cit., n. 4 ad art. 308

CC).

b) L'appellante rimprovera al curatore di avere aiutato il marito a

stilare una lettera in cui questi le chiedeva di rinunciare, nel quadro del

divorzio, al vicendevole riparto delle prestazioni di libero passaggio maturate

durante il matrimonio. Se avesse accettato, ciò si sarebbe risolto per lei in

un grave danno. Il curatore ha ammesso che nel 2002 CO2lo aveva pregato di

preparargli una lettera “in quanto non aveva il computer”, precisando però di

essersi limitato a scrivere quanto l'interlocutore desiderava (doc. 4, allegato

d). Ora, per tacere del fatto che l'appellante è patrocinata da un legale anche

nella causa di divorzio (doc. E di appello), non risulta che il curatore,

persona sprovvista di particolari conoscenze giuridiche, abbia prestato ausilio

potendo o dovendo sapere di recarle pregiudizio. Del resto neppure l'appellante

pretende più, in questa sede, che il curatore abbia “orche­strato” un'operazione

in suo danno (doc. 4, allegato c). __________ ha senz'altro peccato di

ingenuità, sottovalutando la portata del suo gesto agli occhi dell'appellante,

ma nul­la suffraga l'ipotesi che abbia agito per parzialità o prevenzione.

c) Si

aggiunga che la sfiducia soggettiva di una parte, per quanto incresciosa, non

giustifica la rimozione di un curatore educativo cui va riconosciuta la

capacità – non contestata neppure dall'appellante – di organizzare in modo

proficuo le relazioni personali tra padre e figlio. Tanto meno ove si pensi

che, quantunque a conoscenza da tempo dell'episodio (doc. 4 in alto),

l'interessata ha cominciato a dolersene solo dopo che la Commissione tutoria ha

deciso la ripresa del diritto di visita. Né il curatore ha dato prova di

“latitanza”. Al contrario: egli si è interessato del bambino anche dopo il

settembre del 2003, telefonando in più occasioni, consegnando all'appellante un

regalo per K__________da parte del padre, chiedendo – invano – di poter parlare

con il piccolo e raccogliendo informazioni presso la docente di scuola

dell'infanzia (doc. 4, allegato d). Del resto, far carico di passività al

curatore incaricato di vigilare sulle relazioni personali del figlio con il

padre e opporsi simultaneamente all'esercizio di qualsiasi diritto di visita è

un comportamento a dir poco contraddittorio. Anche su questo punto l'appello sfiora

il pretesto.

13.

Da

ultimo l'appellante insorge contro il rifiuto dell'assistenza giudiziaria da

parte dell'autorità di vigilanza, facendo valere di avere formulato la

richiesta contestualmente al ricorso, ciò che nella decisione impugnata si nega

a torto. Inoltre essa menziona una precedente decisione in cui l'autorità di

vigilanza aveva accolto una richiesta analoga, benché avanzata nello stes­so

modo. A suo parere infine, avesse avuto dubbi sulla sua situazione finanziaria,

l'autorità avrebbe dovuto sollecitare ragguagli spontaneamente.

a) Nel

suo ricorso all'autorità di vigilanza l'interessata aveva accennato all'assistenza

giudiziaria solo nelle domande, così articolando quella relativa agli oneri processuali:

Protestate tasse di giustizia, spese e

ripetibili ritenuto nondimeno che sin dall'inizio di questo procedimento la

signora AP1ha postulato la messa al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del

gratuito patrocinio.

L'autorità

di vigilanza ha ritenuto che ciò non bastasse a configurare una formale

richiesta di beneficio, men che meno considerando che l'interessata aveva omesso

di produrre il certificato municipale e di documentare la sua situazione finanziaria.

L'appellante si prevale – come detto – di una decisione in cui l'autorità di

vigilanza aveva accolto il 21 giugno 2004, in un'altra procedura, una richiesta

di assistenza giudiziaria formulata in modo analogo (doc. D di appello). Se non

che, in quel frangente l'istanza era stata proposta in ben altra maniera, con espressa

trattazione nei motivi e con altrettanto esplicita richiesta di giudizio (doc.

C di appello, pag. 14 e 15 in alto: “Al signor X è confermata anche in questa sede

ricorsuale la messa al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio”).

Nessun parallelo può dunque essere tratto in concreto fra i due casi.

b) Il

problema è ancora di sapere se la richiesta formulata nel ricorso fosse sufficiente

dal profilo formale e se, nell'affermativa, incombesse all'autorità di vigilanza

promuovere approfondimenti sulle condizioni finanziarie della richiedente. La

prima questione appare già di per sé dubbia. Il beneficio dell'assistenza giudiziaria

vale solo dinanzi all'autorità che l'ha concesso (art. 15 cpv. 1 Lag). Il fatto

che “sin dall'inizio di questo procedimento la signora AP1ha postulato la messa

al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio” poco

importava perciò all'autorità di ricorso. Comunque fosse, avesse anche dovuto

quest'ultima interpretare tale locuzione alla stregua di una richiesta di assistenza

giudiziaria in seconda sede, la domanda non risultava corredata del benché

minimo giustificativo. Eppure l'art. 4 cpv. 1 Lag, che a una ricorrente

patrocinata da un legale non po­teva sfuggire, richiama a chiare lettere tale requisito.

L'appellante obietta che spettava all'autorità di vigilanza chiedere la

documentazione mancante. Dimentica però che il principio inquisitorio non

impone all'autorità di rimediare alla più totale mancanza di prove (Rep. 1994

pag. 311 con rinvii; v. anche DTF 123 III 329 in fondo), né esonera una parte

dal produrre – per quanto possibile – i documenti necessari in suo possesso,

tant'è che tocca pur sempre a chi chiede l'assistenza giudiziaria rendere

verosimile la propria ristrettezza (DTF 125 IV 164 in basso con richiamo a DTF

120.

I 181 in fondo). Anche su quest'ultimo punto l'appello si dimostra perciò

inconsistente.

14.

La

richiesta di effetto sospensivo contenuta nel memoriale, oltre che superata dall'emanazione

del presente giudizio, era superflua in partenza, l'appello dell'art. 424a

CPC avendo effetto sospensivo per legge, salvo contraria decisione

dell'autorità di vigilanza (cpv. 1).

15.

Gli

oneri del giudizio odierno seguono il principio della soccombenza (art. 148

cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di attribuire ripetibili, l'appello non

essendo stato oggetto d'intimazione. Quanto alla richiesta di assistenza

giudiziaria davanti alla Camera, essa non può essere accolta. Il beneficio

dell'art. 3 cpv. 1 Lag presuppone che per il richiedente la procedura non sia

sfornita di esito favorevole (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag). In concreto

l'appello appariva senza probabilità di buon diritto fin dall'inizio (art. 14

cpv. 1 lett. a Lag), tant'è che non è stato notificato alle controparti. Delle

difficili condizioni economiche in cui versa l'appellante si tiene conto, in

ogni modo, contenendo volutamente la tassa di giustizia.

Dispositivo

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 313bis CPC

e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello

è respinto e la decisione impugnata è confermata. Le date previste nella

decisione emessa il 15 marzo 2004 della Commissione tutoria regionale 11 sono

aggiornate come segue:

Le relazioni

personali padre-figlio tra K__________ e CO2 avranno luogo per quattro visite

sull'arco di due ore, nel parco comunale di __________, con le seguenti

modalità, riservata la disponibilità del curatore:

domenica 17

ottobre 2004 dalle ore 13.00 alle ore 15.00,

domenica 31 ottobre 2004 dalle ore 13.00 alle ore 15.00,

domenica 14 novembre 2004 dalle ore 13.00 alle ore 15.00 e

domenica 28 novembre 2004 dalle ore 13.00 alle ore 15.00.

In caso di

pioggia o altro impedimento le visite dovranno essere recuperate al più presto,

secondo le indicazioni del curatore.

2. Gli oneri

processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 250.–

b) spese fr.

50.–

fr.

300.–

sono

posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

3. La

richiesta di assistenza giudiziaria è respinta.

4. Intimazione:

– ;

– ;

– Commissione tutoria regionale 11, Losone.

Comunicazione:

Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di

vigilanza

sulle tutele;

– Pretura

della giurisdizione di Locarno Campagna.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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