11.2004.94
la disciplina del diritto di visita è una "misura a protezione del figlio"?;Compiti del curatore educativo; Assistenza giudiziaria: totale mancanza di documentazione
23 settembre 2004Italiano30 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
11.2004.94
Data decisione, Autorità:
23.09.2004, ICCA
Titolo:
la disciplina del diritto di visita è una "misura a protezione del figlio"? ;Compiti del curatore educativo; Assistenza giudiziaria: totale mancanza di documentazione
ASSISTENZA GIUDIZIARIA
CURATORE
RELAZIONE PERSONALE
art. 308 CC
art. 315a CC
art. 4 cpv. 1 LAG
Incarto n.
11.2004.94
Lugano,
23 settembre
2004/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Lardelli
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. 192.2001/R.21.2004
(filiazione: diritto di visita) della Divisione degli interni, Sezione degli
enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone
AP1 ,
personalmente e
in rappresentanza del figlio
K AP2 (1998),
(patrocinata dall'avv. RA1 )
a
CO2 , e alla
Commissione tutoria regionale 11, Losone;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 13 agosto 2004 presentato da AP1, per sé e il figlio KAP2, contro
la decisione emessa il 26 luglio 2004 dalla Sezione degli enti locali quale
autorità di vigilanza sulle tutele;
2. Se
dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;
3. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Dal
matrimonio contratto il 16 maggio 1998 da CO2(1957) e AP1(1971) è nato K__________,
il 23 agosto 1998. I coniugi vivono separati dal novembre del 2000. Il diritto
di visita del padre e il contributo alimentare di lui in favore del figlio sono
stati definiti per accordo tra genitori, omologato giudizialmente. Sorte difficoltà
nell'esercizio delle visite, con decisione provvisionale del 17 luglio 2001 – confermata
nel merito il 30 gennaio 2002 – la Commissione tutoria regionale 11 ha sospeso
gli incontri fra padre e figlio. Su ricorso di CO2, il 26 agosto 2002
l'autorità di vigilanza ha ripristinato un diritto di visita sorvegliato presso
il luogo d'incontro “__________” a __________ e ha istituito in favore del
figlio una curatela educativa, affidando alla Commissione tutoria regionale il
compito di designare il curatore. Il 25 settembre 2002 l’autorità tutoria ha
nominato in tale veste __________, con lo specifico incarico di sorvegliare “le
modalità del diritto/dovere di visita padre-figlio”.
B. Esercitato
regolarmente per un certo periodo, in seguito a ulteriori difficoltà il diritto
di visita si è interrotto, ma la Commissione tutoria regionale l'ha ripristinato
con decisione dell'8 maggio 2003, fissando incontri di due ore ogni due
settimane il primo mese, di tre ore il secondo mese e di quattro ore il terzo
mese, con mandato al curatore di elaborare un rapporto. Dopo il terzo mese (9
agosto 2003) non sono più avvenuti diritti di visita. Il curatore educativo,
preso atto anche di una relazione favorevole presentata il 27 agosto 2003 dal
coordinatore del luogo d'incontro “__________”, ha proposto il 3 settembre 2003
di continuare gli incontri di quattro ore ogni due settimane, lasciando che padre
e figlio pranzassero insieme una volta al mese. Su richiesta della madre, che
si opponeva fermamente alle visite, la Commissione tutoria regionale ha
commissionato una valutazione specialistica al dott. __________, del Servizio
medico-psicologico di __________, il quale ha rassegnato due rapporti (del 19
dicembre 2003 e del 18 febbraio 2004), su cui le parti hanno potuto esprimersi.
C. Con
decisione dichiarata immediatamente esecutiva del 12 marzo 2004 la Commissione
tutoria regionale ha così disciplinato il diritto di visita:
Le relazioni
personali padre-figlio tra K__________ e CO2 avranno luogo per quattro visite
sull'arco di due ore, nel parco comunale di __________, con le seguenti
modalità, stabilite anche in considerazione della disponibilità del curatore:
domenica
21.3.2004 dalle ore 13.00 alle ore 15.00,
domenica
28.3.2004 dalle ore 13.00 alle ore 15.00,
sabato
10.4.2004 dalle ore 10.00 alle ore 12.00,
domenica
25.4.2004 dalle ore 13.00 alle ore 15.00.
In caso di
pioggia o altro impedimento, le visite dovranno essere recuperate al più
presto, secondo le indicazioni del curatore.
Le
parti sono state convocate inoltre a un'udienza del 28 aprile 2004. Non sono
state prelevate tasse di giustizia né spese.
D. Il
16 marzo 2004 AP1si è rivolta alla Commissione tutoria regionale, instando per
la sostituzione del curatore educativo, annunciando l'intenzione di ricorrere
contro la decisione appena citata e dolendosi del fatto che tale decisione fosse
stata presa senza attendere le sue osservazioni ai rapporti del dottor __________.
Il 17 marzo 2004 la Commissione tutoria regionale si è confermata con decisione
formale nel proprio operato e ha rifiutato la sostituzione del curatore. Contro
le due decisioni (del 12 e del 17 marzo 2004) AP1 è insorta il 24 marzo 2004
alla Sezione degli enti locali, autorità di vigilanza sulle tutele, chiedendo –
previo conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso contro la risoluzione
del 12 marzo 2004 – l'annullamento di entrambe le decisioni e la sostituzione
del curatore educativo, formulando quest'ultima conclusione già in via
cautelare. La Commissione tutoria regionale ha proposto di respingere il
ricorso. Il curatore educativo ha ribadito la propria neutralità, confermando
di essere disponibile a continuare il mandato. Il 20 aprile 2004 l'autorità di
vigilanza ha accordato al ricorso effetto sospensivo e ha sospeso il diritto di
visita.
E. In
pendenza di ricorso, il 30 giugno 2004, CO2e AP1hanno introdotto davanti al Pretore
della giurisdizione di Locarno Campagna una richiesta di divorzio comune con
accordo completo. Dopo averli sentiti, il Pretore ha impartito loro il termine
di riflessione (due mesi) con scadenza il 23 settembre 2004. Nel frattempo, il
26 luglio 2004, l'autorità di vigilanza ha statuito sul ricorso di AP1, respingendolo
e confermando le due decisioni impugnate. La tassa di giustizia e le spese (fr.
100.– complessivi) sono state poste a carico della ricorrente.
F. AP1ha
impugnato il 13 agosto 2004 la decisione predetta davanti a questa Camera per
ottenere – previo conferimento dell'effetto sospensivo all'appello – la riforma
del giudizio impugnato nel senso di sospendere a tempo indeterminato il diritto
di visita e di sostituire il curatore educativo. Essa postula inoltre il
beneficio dell'assistenza giudiziaria, tanto in appello quanto per la procedura
davanti all'autorità di vigilanza. Il memoriale non è stato oggetto di intimazione.
in diritto: 1. Le
decisioni emesse dall'autorità di vigilanza sulle tutele, comprese quelle che disciplinano
il diritto di visita dei genitori (art. 275 cpv. 1 CC), sono appellabili nel termine
di venti giorni a questa Camera (art. 48 della legge sull'organizzazione e la
procedura in materia di tutele e curatele, RL 4.1.2.2, cui rinvia l'art. 39
LAC). La procedura è quella degli art. 307 segg. CPC, con le particolarità
dell'art. 424a CPC. Tempestivo, sotto questo profilo l'appello in esame
è dunque ricevibile.
2. AP1ha
introdotto appello personalmente e in rappresentanza del figlio. Ora, dagli
atti non risulta che al momento in cui i coniugi hanno posto fine alla
comunione domestica il Pretore abbia attribuito alla madre la titolarità
esclusiva dell'autorità parentale (art. 297 cpv. 2 CC). Anche in tale ipotesi,
nondimeno, occorrerebbe verificare se in concreto non si dia conflitto
d'interessi fra l'operato di lei, che osteggia il diritto di visita, e il bene
del figlio, cui devono tendere le relazioni personali, e se non sia il caso di
far assistere K__________ da un curatore di rappresentanza (art. 392 n. 2 CC;
in caso di cambiamento di nome: I CCA, sentenza inc. 11.2002.74 del 13 gennaio
2003 consid. 2 con rimandi). Dato che – come si è appena detto – l'appello è
esperito anche da AP1personalmente e che la legittimazione di lei è pacifica,
simili interrogativi possono rimanere irrisolti. Giova quindi procedere senza
indugio all'esame dell'appello.
3. Il giudice chiamato a decidere sulle relazioni personali dei genitori
con i figli secondo le disposizioni sul divorzio prende anche le misure
necessarie per proteggere il figlio e ne affida l'esecuzione alle autorità di
tutela (art. 315a cpv. 1 CC). Il giudice del divorzio può anche adeguare
alle nuove circostanze le misure di protezione del figlio che sono già state
prese (art. 315a cpv. 2 CC). Durante la litispendenza di una causa di
divorzio, nondimeno, le autorità di tutela restano competenti per continuare
una procedura di protezione del figlio introdotta prima della causa stessa
(art. 315a cpv. 3 n. 1 CC), come pure per ordinare le misure
immediatamente necessarie alla protezione del figlio, quando sia prevedibile
che il giudice del divorzio non possa prenderle tempestivamente (art. 315a
cpv. 3 n. 2 CC). Dall'appello si evince che nella fattispecie i genitori di K__________hanno
inoltrato una richiesta comune di divorzio davanti al Pretore della giurisdizione
di Locarno Campagna, producendo una convenzione completa ai fini d'omologazione
(pag. 3 in basso; doc. E di appello). Tale causa è successiva però all'avvio
della procedura davanti alla Commissione tutoria regionale, volta a far
modificare il diritto di visita pattuito dai genitori nel 2000, quando hanno
posto termine alla comunione domestica. La competenza dell'autorità tutoria
“per continuare una procedura di protezione del figlio introdotta prima della
causa” continua perciò a essere data.
Ci si
potrebbe domandare, per la verità, se la disciplina delle relazioni personali
(art. 133 cpv. 1 CC) tra genitori e figli rientri nelle “misure a protezione
del figlio” cui si riferisce l'art. 315a cpv. 3 n. 1 CC (sentenza del
Tribunale federale 5P.307/2002 del 5 novembre 2002, consid. 2.3.2). Il quesito
va risolto affermativamente (Dunand,
La compétence pour modifier l'attribution des droits parentaux dans la
perspective du nouveau droit du divorce, in: RDT 53/1998 pag. 186 in
corrispondenza delle note 37 e 38), se non altro nei casi in cui la
regolamentazione del diritto di visita sia connessa con una misura a protezione
del figlio (art. 307 segg. CC). Nella fattispecie la disciplina del diritto di
visita è direttamente legata alla figura del curatore educativo, istituto che
si annovera – appunto – fra le misure a protezione del figlio (art. 308 CC). La
competenza dell'autorità tutoria non può dunque essere revocata in dubbio. A
scanso di malintesi è opportuno comunicare un esemplare della presente
sentenza, in ogni modo, al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna.
4. L'appellante
produce in questa sede l'estratto di un memoriale di risposta da lei introdotto
nell'ambito di un altro procedimento davanti all'autorità di vigilanza,
l'estratto della relativa decisione sul beneficio dell'assistenza giudiziaria e
il verbale dell'udienza tenutasi il 21 luglio 2004 davanti al Pretore di
Locarno Campagna in esito alla richiesta comune di divorzio. Tali documenti
sono ricevibili in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto
di filiazione (DTF 128 III 413 in alto, 122 III 404, 120 II 231 consid. 1; Rep.
1995 pag. 143, 1994 pag. 237). L'interessata insta dipoi perché questa Camera
richiami dal Ministero pubblico tutti gli incarti aperti a nome del marito
(appello, pag. 6 n. 5), chieda al curatore educativo un rapporto aggiornato e
disponga l'assunzione di una perizia psichiatrica (pag. 9 in alto). Come si
vedrà oltre (consid. 7 e 9), tali mezzi di prova non apporterebbero – con ogni
verosimiglianza – elementi di rilievo per l'emanazione del giudizio. Da essi si
può quindi prescindere.
5. Nella sua decisione del 12 marzo 2004 la Commissione tutoria
regionale, premesso che la sospensione del diritto di visita intervenuta
nell'agosto del 2003 si riconduceva a un'erronea interpretazione della
decisione emanata l'8 maggio 2003, ha accertato che nella fattispecie il padre
non risulta inidoneo a intrattenere relazioni con il figlio e che la reticenza
del bambino a incontrare il genitore era dovuta verosimilmente all'incostanza
delle visite. Ha pertanto ritenuto opportuno che gli incontri riprendessero gradualmente,
ricominciando da quattro visite di due ore nel parco del Comune ove il bambino
risiede, alla presenza del curatore. L'autorità di vigilanza ha sostanzialmente
condiviso tale opinione, soggiungendo che – nonostante un certo disagio
iniziale – gli incontri tra padre e figlio si svolgono in modo tranquillo. “I
problemi semmai si presentano prima o dopo il diritto di visita, ciò che
evidentemente non sembra poter essere imputabile ad un qualsiasi comportamento
sconveniente del padre con il quale il bambino trascorre ore tranquille”. A
parere del dottor __________, poi, i diritti di visita non sono dannosi per il
bambino, come confermano gli operatori che hanno osservato K__________insieme
con il padre. Quanto alla reticenza del figlio, l'autorità di vigilanza ha
sottolineato che il bambino non rifiuta di incontrare il padre, ma desidera che
la madre sia presente, ricordando che in caso di conflitto di lealtà e di
influenza da parte di un genitore occorre tenere conto non solo della volontà
del figlio, ma anche dell'importanza per lui di intrattenere relazioni con
entrambi i genitori.
6. L'interessata
lamenta anzitutto, nell'appello, le modalità con cui la Commissione tutoria
regionale ha adottato la decisione del
12 marzo
2005, prima ancora di ricevere le sue osservazioni, da lei consegnate alla
posta quello stesso giorno (memoriale, punto 4). Essa critica anche la
circostanza che prima della decisione il sostituto delegato comunale sedente
nella Commissione tutoria abbia riferito a sua madre, sindaco di ____________________,
discorsi tenuti in Commissione sul modo in cui si sarebbe potuto ripristinare
il diritto di visita (doc. 1, allegato C), vedendosi poi redarguire il 25 marzo
2004 dall'autorità di vigilanza (doc. 8). Sta di fatto che tali irregolarità
sono senza interesse ai fini del presente giudizio. L'interessata ha potuto
far valere tutte le sue argomentazioni sui referti del dottor __________ e
denunciare disciplinarmente la violazione del segreto d'ufficio davanti all'autorità
di vigilanza, che è un organismo munito di pieno potere cognitivo (art. 46
della citata legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e
curatele). Ogni eventuale violazione del diritto d'essere sentiti è quindi
superata (Rep. 1985 pag. 141 in fondo, 1988 pag. 348 consid. 2; DTF 126 I 72 in
alto, 118 Ib 276 in alto con rinvii).
7. L'appellante
sostiene che l'autorità di vigilanza ha rifiutato senza motivazione le prove da
lei offerte, ossia il richiamo di atti dalla Commissione tutoria regionale e
dal Ministero pubblico (memoriale, punto 2), l'audizione di una docente della
scuola dell'infanzia e l'assunzione di una perizia (memoriale, punto 5 e pag. 8
in fondo). Nella misura in cui sembra evocare un diniego di giustizia formale,
la censura è infondata. In linea di principio, per vero, una parte ha diritto
all'assunzione delle prove offerte, tanto in una causa civile quanto in un
procedimento penale o amministrativo. Ciò non toglie che, spiegandone i motivi
(DTF 119 Ib 492 consid. 5b/bb con rinvii), l'autorità possa rinunciare ad assumere
quei mezzi istruttori il cui presumibile risultato non porterebbe elementi di
rilievo (“apprezzamento anticipato delle prove”: DTF 124 I 211 consid. 4a, 122
II 469 consid. 4a, 119 Ib 505 consid. 5b/bb con rinvii; v. anche DTF 125 I 135
consid. 6c/cc in fine, 430 consid. 7b). In concreto l'autorità di vigilanza ha
addotto che gli elementi di rilievo per il giudizio potevano essere desunti
dall'incarto, onde l'inutilità di altre prove (decisione impugnata, consid. 1).
Quanto alla perizia, essa l'ha ritenuta superflua, il referto del dottor __________trovando
riscontro nei rapporti degli altri operatori (consid. 3b in principio). Si
tratta di una motivazione stringata, fors'anche ai limiti della sufficienza, ma
che consentiva alla ricorrente di capire perché l'autorità non intendeva disporre
altri mezzi istruttori. Ciò posto, non può farsi questione di diniego di
giustizia formale.
Rimane da
esaminare se, respingendo le prove indicate, l'autorità abbia commesso un
diniego di giustizia sostanziale. Nella fattispecie non è dato però a divedere
quali elementi utili per il giudizio si potrebbero trarre dagli incarti penali
riguardanti CO2. Certo, l'interessata afferma di essere stata vittima di
violenze fisiche e verbali, oltre che di minacce, ma non pretende che il marito
abbia adottato simili comportamenti verso il figlio, se non di “riflesso”
(appello, punto 2), né che simili episodi si siano ripetuti di recente. Quanto
all'incarto della Commissione tutoria regionale, in appello non sono contese le
misure adottate a suo tempo, bensì l'opportunità di ripristinare il diritto di
visita alla luce della situazione attuale. La docente della scuola
dell'infanzia, poi, è già stata interpellata dal dottor __________e ha riferito
– come l'appellante stessa ricorda (memoriale, pag. 8 in alto) – di una
“situazione critica del bambino” in relazione all'esercizio dei diritti di
visita (rapporto del 19 dicembre 2003, pag. 1 in basso). Per quel che è della
perizia psichiatrica, infine, l'appellante sollecita l'intervento uno
specialista esterno capace di “togliere dubbi e fornire certezze circa la
portata dei referti” del dottor __________ (appello pag. 8 nel mezzo), salvo
dimenticare che il dottor __________ha dovuto interrompere la sua valutazione
proprio per l'impossibilità di organizzare un incontro tra padre e figlio in
seguito alla resistenza dell'appellante (rapporto del 19 dicembre 2003, pag. 2
in fine e pag. 1 nel mezzo). Di fronte a comportamenti del genere, mal si
comprende di quale ausilio potrebbe essere un perito esterno al Servizio medico-psicologico.
8. Asserisce
l'appellante che, ad ogni modo, i due referti del dottor __________sono
inattendibili e non giustificano il ripristino del diritto di visita. Essa
rileva che nel primo rapporto, del 19 dicembre 2003, il medico aveva constatato
l'inopportunità di incontri tra padre e figlio, ma che due mesi dopo aveva
cambiato parere senza nemmeno rivedere il bambino, mentre nella successiva
relazione del 18 febbraio 2004 si è limitato a esprimere “l'impressione” che il
padre ha diritto di vedere il figlio, prospettando a torto l'ipotesi che il
bambino fosse influenzato da lei. Così argomentando, in realtà, l'interessata
cerca di equivocare sul tenore dei rapporti. Nel primo il dottor __________ ha
sottolineato che quando si accenna a incontri con il papà “il bambino diventa teso,
ritorna in braccio alla madre, nasconde la faccia, non parla più”. “Insistendo
un po'” – egli ha soggiunto – il bambino ha aderito alla proposta, ma “solo
alla presenza della madre”, che da parte sua ha rifiutato. Il dottor __________ha
interpellato anche la docente di scuola dell'infanzia, la quale ha “confermato
una situazione critica del bambino in rapporto alle irregolarità del diritto di
visita” svolto nei primi mesi dell'anno, non senza precisare che a quel periodo
risale la convivenza della madre con il nuovo compagno, M__________, “per cui è
probabile che i due fattori si siano sommati”. Addirittura il bambino, seppure
contrariato dalla docente, insiste che “suo padre è M__________ e non CO2” e
dice di voler vedere il genitore solo quando sarà più grande. Il dottor __________ha
accertato, per di più, l'indefessa opposizione dell'appellante a qualsiasi
incontro fra padre e figlio, anche in presenza di lei, quantunque ciò fosse
necessario per la valutazione. In simili condizioni il professionista si è
visto costretto a interrompere il proprio lavoro.
Nel
secondo referto, del 18 febbraio 2004, il dottor __________ha premesso che – a
mente sua – il padre ha diritto a vedere il bambino e ha narrato di un
colloquio con il genitore, il quale gli è sembrato “molto più adeguato e
corretto negli scambi”, anche se “dovrebbe farsi prendere ancora di meno dai
conflitti con la sua ex moglie, cosa che probabilmente contribuirebbe a creare
un clima più sereno a tutto vantaggio del piccolo K__________”. Egli ha
manifestato inoltre “l'impressione che il bambino sia influenzato da parte
dell'ambiente materno, cosa che spiegherebbe certe sue affermazioni a proposito
dei suoi desideri sui possibili referenti genitoriali”. Concludendo, il medico
ha espresso l'opinione “che un'opera di paziente mediazione da parte del
curatore in questo momento sia l'unica strada percorribile per tentare di
riavvicinare
con gradualità il bambino al padre, ben sapendo che il bambino vive una
situazione molto difficile e conflittuale quando si parla di queste cose”. Ma –
egli ha epilogato – “queste motivazioni non sono sufficienti per impedire al
padre di vedere del tutto il figlio”.
Contrariamente
a quanto afferma l'appellante, già di primo acchito l'esperto non risulta avere
per nulla mutato opinione. Dopo avere descritto nel primo rapporto il grande
imbarazzo denotato dal bambino all'idea di incontrare il padre e la ferma
opposizione palesata della madre, lo specialista ha valutato nel secondo rapporto
il comportamento di CO2, giungendo alla convinzione che un prudente
riavvicinamento, graduale e mediato, sia la via da percorrere. Quanto
all'impressione che K__________sia influenzato dall'ambiente materno, si tratta
di una conclusione specialistica chiaramente motivata. Le asserzioni del
bambino sui “referenti genitoriali”, del resto, sono state confermate anche
dalla docente della scuola dell'infanzia. Il medico ha invero qualificato la
propria opinione come “impressione per quanto concerne il diritto di visita del
padre” (prima frase del rapporto del 18 febbraio 2004). La cautela dello
specialista, tuttavia, si spiega professionalmente con l'impossibilità di
completare la valutazione perché l'appellante impedisce un incontro tra padre e
figlio (rapporto del 19 dicembre 2003 in fondo). Pretendere in siffatte circostanze
che i due referti siano inattendibili e non giustifichino un ripristino del
diritto di visita non è serio e non merita ulteriore disamina.
9. L'appellante
assevera che l'autorità di vigilanza ha deciso sulla scorta di rapporto
obsoleti, le ultime visite del padre al figlio risalendo all'inizio dell'estate
2003. Ora, nel suo rapporto del 3 settembre 2003 il curatore educativo ha
dichiarato di avere notato “un certo disagio di K__________ prima degli
incontri”, ma che “i diritti si svolgono in modo normale e K____________________
passa tranquillamente il tempo con il papà”. Egli medesimo ha proposto così di
continuare gli incontri di quattro ore ogni due settimane, lasciando pranzare insieme
padre e figlio una volta al mese (doc. 4, allegato a). Analoga proposta ha
formulato il responsabile del luogo d'incontro “__________”, il quale, pur osservando
qualche “timore” nel bambino, ha finanche suggerito di ampliare gli orari (doc.
4, allegato b). I rapporti in questione si riferiscono invero ai diritti di
visita avvenuti dal 24 maggio al 9 agosto 2003 (la decisione impugnata è del 26
luglio 2004). A prescindere dal fatto però che la successiva interruzione si
deve – per finire – alla strenua resistenza dell'appellante, proprio per tenere
conto dell'intervallo e per consentire una ripresa graduale degli incontri la
Commissione tutoria regionale ha previsto visite brevi, di due ore, da
trascorrere in un luogo familiare al bambino come il parco del Comune.
L'interessata, del resto, non spende una parola per illustrare quali fatti
nuovi farebbero apparire superati i rapporti del dottor __________, del
curatore educativo e del responsabile del luogo d'incontro, né per adombrare i
motivi che osterebbero a una prudente ripresa degli incontri. Né si capisce a
che cosa servirebbe chiedere un altro rapporto al curatore educativo, ove
appena si consideri ch'egli non ha più avuto modo di continuare la sua opera
dopo l'interruzione delle visite, pur rimanendo in relazione con il bambino.
10. Secondo l'appellante, da quando non vede più il padre K__________ è
diventato più tranquillo, sia in famiglia sia con i compagni, sia con la
docente della scuola dell'infanzia, e dorme sonni tranquilli (appello, punto
2). Tali asserzioni non appaiono corroborate da alcuna verosimiglianza, ma
fossero anche vere sarebbero spiegabili già a prima vista, una volta consultati
Fatti
i rapporti agli atti. Non vedendosi più prospettare incontri con il padre, in
effetti, il figlio non corre più il rischio di incorrere in conflitti di lealtà
con la madre, che alle visite di CO2 si oppone con fermezza. Un'altra questione
è sapere se ciò risponda oggettivamente all'interesse di K__________, il quale
per non irritare l'appellante rinvia ogni incontro con il genitore a “quando
sarà più grande” (sopra, consid. 8). I criteri per disciplinare le relazioni
personali del figlio sono già stati diffusamente enunciati dall'autorità di vigilanza
(sentenza impugnata, consid. 5). Basti rammentare che decisivo è unicamente, a
tale proposito, il bene del figlio inteso in senso fisico, psichico, morale e
spirituale. Occorre dunque valutare, in ogni singolo caso, le ragioni per cui
il bambino adotti un atteggiamento di difesa nei confronti del genitore che non
ne ha la custodia e se l'esercizio del diritto di visita possa realmente recare
pregiudizio. È infatti unanimemente riconosciuto che per uno sviluppo
equilibrato del figlio il rapporto con entrambi i genitori si rivela essenziale
(DTF 127 III 298 consid. 4a con numerosi riferimenti).
Nella
fattispecie è palmare che i rapporti fra genitori sono tesi: il padre “si
lascia prendere” dai conflitti con l'appellante (rapporto 18 febbraio 2004 del
dottor __________), la quale non cessa di rimproverare al coniuge “episodi di
violenza fisica e verbale” (appello, punto 2), destando anche l'impressione di
influenzare il figlio (rapporto citato). A conferma di simili attriti K__________
ha espresso all'operatore del luogo d'incontro il timore “che il papà possa
fare male alla mamma”, pur volendo “bene alla mamma e al papà” e desiderando
che “la mamma ed il papà vadano d'accordo” (doc. 4, allegato b, pag. 1 in
fondo). Da parte sua il bambino ha fatto del suo meglio, tant'è che gli ultimi diritti
di visita si erano svolti in modo soddisfacente (sopra, consid. 9), anche se
non erano bastati a rinfrancarlo. D'altro lato non sarebbe proponibile, a
beneficio di una malintesa tranquillità, eliminare il conflitto d'affetti
allontanando semplicemente il bambino da una figura di riferimento come quella
del padre. I contrasti fra genitori, che si acuiscono durante i diritti di
visita, sono rimediabili solo dagli interessati medesimi, seguendo le direttive
precise e puntuali che il curatore del bambino è tenuto a prendere, intervenendo
senza indugio e regolando in maniera obbligatoria i particolari delle visite
(DTF 118 II 242 consid. 2d; SJ 1979 pag. 292). All'appellante è appena il caso
di rammentare che la creazione di una nuova unione non basta, da sé sola, per
escludere il genitore non affidatario dalle relazioni personali con il figlio
(DTF 118 II 26 consid. 3e; Rep. 1987 pag. 193, consid.
2; Wirz in: Schwenzer, Praxiskommentar
Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 12 ad art. 274 CC). Per
il figlio è importante confrontare l'immagine che si è costruito del proprio
genitore con la realtà, in modo da evitare idealizzazioni o svalutazioni (DTF
127 III 299 consid. 4b con rimandi).
11. Ne
deriva che in concreto non si ravvisano lontanamente gli estremi per sopprimere
le relazioni personali fra padre e figlio, il cui bene non è certo messo a
repentaglio dagli incontri fissati dalla Commissione tutoria regionale (art.
274 cpv. 2 CC). Quanto alla regolamentazione del diritto di visita (quattro
incontri di due ore ogni due settimane nel parco del Comune, alla presenza del
curatore educativo), essa appare conforme al proposito di “riavvicinare con
gradualità il bambino al padre”, come ha proposto il dottor __________
(rapporto 18 febbraio 2004). Occorre soltanto aggiornare le date degli
appuntamenti. Competerà al curatore educativo, in caso di serio impedimento,
anticiparli o differirli e trovare un'alternativa al parco in caso di freddo o
di cattivo tempo, ad esempio chiedendo il permesso di usufruire di spazi nella
scuola comunale (il luogo d'incontro “__________” ha cessato l'attività). Spetterà
poi alla Commissione tutoria regionale prevedere una nuova data per l'udienza
in cui sarà valutato l'esito degli incontri e saranno definite le modalità
future, la convocazione per il 28 aprile 2004 essendo ormai priva d'oggetto
(doc. 1, allegato A: decisione del 15 marzo 2004, dispositivo n. 2).
12. Resta
la controversia legata alla postulata sostituzione del curatore educativo. La
Commissione tutoria regionale ha respinto la richiesta, non scorgendo ragioni oggettive
per un provvedimento del genere (doc. 1, allegato B: decisione del 18 marzo
2004, in fondo). L'autorità di vigilanza ha condiviso tale parere, nulla inducendo
a credere che il curatore abbia dato indicazioni inveritiere o agito contro
l'interesse del bambino, non bastando a denotare parzialità il fatto ch'egli
abbia aiutato il padre a redigere una lettera. Anzi – ha aggiunto l'autorità di
vigilanza – dagli atti risulta che il curatore ha potuto ottenere buoni
risultati dagli incontri fra padre e figlio, lo stesso dottor __________riconoscendogli
un'opera di paziente mediazione.
a) Il
curatore preposto alla vigilanza delle relazioni personali con il figlio (art.
308 cpv. 2 CC) deve vegliare a che queste si svolgano conformemente a quanto ha
deciso l'autorità, regolando se necessario le modalità pratiche (RDAT II-2001
n. 69; Breitschmid in: Basler
Kommentar, ZGB I, 2ª edizione, n. 14 ad art. 308). Nei limiti del suo ufficio
egli deve attivarsi di propria iniziativa e tutti gli interessati sono tenuti a
rispettarne le indicazioni, anche se per i genitori ciò costituisce una
restrizione dell'autorità parentale (Breitschmid,
op. cit., n. 2 ad art. 308 CC). Tra i compiti del curatore rientra
quello di instaurare – per quanto possibile – un rapporto di fiducia con tutte
Considerandi
le parti in causa, soprattutto in caso di conflitti fra genitori (Biderbost, Die Erziehungsbeistandschaft
nach Art. 308 ZGB, Friburgo 1996, pag. 440; Breitschmid, op. cit., n. 4 ad art. 308
CC).
b) L'appellante rimprovera al curatore di avere aiutato il marito a
stilare una lettera in cui questi le chiedeva di rinunciare, nel quadro del
divorzio, al vicendevole riparto delle prestazioni di libero passaggio maturate
durante il matrimonio. Se avesse accettato, ciò si sarebbe risolto per lei in
un grave danno. Il curatore ha ammesso che nel 2002 CO2lo aveva pregato di
preparargli una lettera “in quanto non aveva il computer”, precisando però di
essersi limitato a scrivere quanto l'interlocutore desiderava (doc. 4, allegato
d). Ora, per tacere del fatto che l'appellante è patrocinata da un legale anche
nella causa di divorzio (doc. E di appello), non risulta che il curatore,
persona sprovvista di particolari conoscenze giuridiche, abbia prestato ausilio
potendo o dovendo sapere di recarle pregiudizio. Del resto neppure l'appellante
pretende più, in questa sede, che il curatore abbia “orchestrato” un'operazione
in suo danno (doc. 4, allegato c). __________ ha senz'altro peccato di
ingenuità, sottovalutando la portata del suo gesto agli occhi dell'appellante,
ma nulla suffraga l'ipotesi che abbia agito per parzialità o prevenzione.
c) Si
aggiunga che la sfiducia soggettiva di una parte, per quanto incresciosa, non
giustifica la rimozione di un curatore educativo cui va riconosciuta la
capacità – non contestata neppure dall'appellante – di organizzare in modo
proficuo le relazioni personali tra padre e figlio. Tanto meno ove si pensi
che, quantunque a conoscenza da tempo dell'episodio (doc. 4 in alto),
l'interessata ha cominciato a dolersene solo dopo che la Commissione tutoria ha
deciso la ripresa del diritto di visita. Né il curatore ha dato prova di
“latitanza”. Al contrario: egli si è interessato del bambino anche dopo il
settembre del 2003, telefonando in più occasioni, consegnando all'appellante un
regalo per K__________da parte del padre, chiedendo – invano – di poter parlare
con il piccolo e raccogliendo informazioni presso la docente di scuola
dell'infanzia (doc. 4, allegato d). Del resto, far carico di passività al
curatore incaricato di vigilare sulle relazioni personali del figlio con il
padre e opporsi simultaneamente all'esercizio di qualsiasi diritto di visita è
un comportamento a dir poco contraddittorio. Anche su questo punto l'appello sfiora
il pretesto.
13.
Da
ultimo l'appellante insorge contro il rifiuto dell'assistenza giudiziaria da
parte dell'autorità di vigilanza, facendo valere di avere formulato la
richiesta contestualmente al ricorso, ciò che nella decisione impugnata si nega
a torto. Inoltre essa menziona una precedente decisione in cui l'autorità di
vigilanza aveva accolto una richiesta analoga, benché avanzata nello stesso
modo. A suo parere infine, avesse avuto dubbi sulla sua situazione finanziaria,
l'autorità avrebbe dovuto sollecitare ragguagli spontaneamente.
a) Nel
suo ricorso all'autorità di vigilanza l'interessata aveva accennato all'assistenza
giudiziaria solo nelle domande, così articolando quella relativa agli oneri processuali:
Protestate tasse di giustizia, spese e
ripetibili ritenuto nondimeno che sin dall'inizio di questo procedimento la
signora AP1ha postulato la messa al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del
gratuito patrocinio.
L'autorità
di vigilanza ha ritenuto che ciò non bastasse a configurare una formale
richiesta di beneficio, men che meno considerando che l'interessata aveva omesso
di produrre il certificato municipale e di documentare la sua situazione finanziaria.
L'appellante si prevale – come detto – di una decisione in cui l'autorità di
vigilanza aveva accolto il 21 giugno 2004, in un'altra procedura, una richiesta
di assistenza giudiziaria formulata in modo analogo (doc. D di appello). Se non
che, in quel frangente l'istanza era stata proposta in ben altra maniera, con espressa
trattazione nei motivi e con altrettanto esplicita richiesta di giudizio (doc.
C di appello, pag. 14 e 15 in alto: “Al signor X è confermata anche in questa sede
ricorsuale la messa al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio”).
Nessun parallelo può dunque essere tratto in concreto fra i due casi.
b) Il
problema è ancora di sapere se la richiesta formulata nel ricorso fosse sufficiente
dal profilo formale e se, nell'affermativa, incombesse all'autorità di vigilanza
promuovere approfondimenti sulle condizioni finanziarie della richiedente. La
prima questione appare già di per sé dubbia. Il beneficio dell'assistenza giudiziaria
vale solo dinanzi all'autorità che l'ha concesso (art. 15 cpv. 1 Lag). Il fatto
che “sin dall'inizio di questo procedimento la signora AP1ha postulato la messa
al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio” poco
importava perciò all'autorità di ricorso. Comunque fosse, avesse anche dovuto
quest'ultima interpretare tale locuzione alla stregua di una richiesta di assistenza
giudiziaria in seconda sede, la domanda non risultava corredata del benché
minimo giustificativo. Eppure l'art. 4 cpv. 1 Lag, che a una ricorrente
patrocinata da un legale non poteva sfuggire, richiama a chiare lettere tale requisito.
L'appellante obietta che spettava all'autorità di vigilanza chiedere la
documentazione mancante. Dimentica però che il principio inquisitorio non
impone all'autorità di rimediare alla più totale mancanza di prove (Rep. 1994
pag. 311 con rinvii; v. anche DTF 123 III 329 in fondo), né esonera una parte
dal produrre – per quanto possibile – i documenti necessari in suo possesso,
tant'è che tocca pur sempre a chi chiede l'assistenza giudiziaria rendere
verosimile la propria ristrettezza (DTF 125 IV 164 in basso con richiamo a DTF
120.
I 181 in fondo). Anche su quest'ultimo punto l'appello si dimostra perciò
inconsistente.
14.
La
richiesta di effetto sospensivo contenuta nel memoriale, oltre che superata dall'emanazione
del presente giudizio, era superflua in partenza, l'appello dell'art. 424a
CPC avendo effetto sospensivo per legge, salvo contraria decisione
dell'autorità di vigilanza (cpv. 1).
15.
Gli
oneri del giudizio odierno seguono il principio della soccombenza (art. 148
cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di attribuire ripetibili, l'appello non
essendo stato oggetto d'intimazione. Quanto alla richiesta di assistenza
giudiziaria davanti alla Camera, essa non può essere accolta. Il beneficio
dell'art. 3 cpv. 1 Lag presuppone che per il richiedente la procedura non sia
sfornita di esito favorevole (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag). In concreto
l'appello appariva senza probabilità di buon diritto fin dall'inizio (art. 14
cpv. 1 lett. a Lag), tant'è che non è stato notificato alle controparti. Delle
difficili condizioni economiche in cui versa l'appellante si tiene conto, in
ogni modo, contenendo volutamente la tassa di giustizia.
Dispositivo
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 313bis CPC
e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello
è respinto e la decisione impugnata è confermata. Le date previste nella
decisione emessa il 15 marzo 2004 della Commissione tutoria regionale 11 sono
aggiornate come segue:
Le relazioni
personali padre-figlio tra K__________ e CO2 avranno luogo per quattro visite
sull'arco di due ore, nel parco comunale di __________, con le seguenti
modalità, riservata la disponibilità del curatore:
domenica 17
ottobre 2004 dalle ore 13.00 alle ore 15.00,
domenica 31 ottobre 2004 dalle ore 13.00 alle ore 15.00,
domenica 14 novembre 2004 dalle ore 13.00 alle ore 15.00 e
domenica 28 novembre 2004 dalle ore 13.00 alle ore 15.00.
In caso di
pioggia o altro impedimento le visite dovranno essere recuperate al più presto,
secondo le indicazioni del curatore.
2. Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 250.–
b) spese fr.
50.–
fr.
300.–
sono
posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
3. La
richiesta di assistenza giudiziaria è respinta.
4. Intimazione:
– ;
– ;
– Commissione tutoria regionale 11, Losone.
Comunicazione:
–
Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di
vigilanza
sulle tutele;
– Pretura
della giurisdizione di Locarno Campagna.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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