11.2004.97
perizia sul diritto di visita
10 settembre 2004Italiano7 min
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Numero d'incarto:
11.2004.97
Data decisione, Autorità:
10.09.2004, ICCA
Titolo:
perizia sul diritto di visita
PERIZIA
PERIZIA / PERIZIE
PROCEDURA PER IL DIRITTO DELLE PERSONE E FAMIGLIA
RELAZIONE PERSONALE
SOSPENSIONE DELLA VITA COMUNE
art. 419a CPC-TI
Incarto n.
11.2004.97
Lugano
10 settembre
2004/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Lardelli
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa SP.2000.52 (modifica
di misure a protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di
Bellinzona promossa con istanza del 7 dicembre 2000 da
APPO1
(ora patrocinato dall'avv. RAPP3)
contro
APPE1
(patrocinata dal lic. iur.,
studio RAPP2);
esaminati
gli atti,
posti i
seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 25 agosto 2004 presentato da APPE1 contro “la decisione 16 agosto
2004” emessa dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
2.
Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale
all'appello;
3. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che
APPO1 (1955) e APPE1 (1953) si sono sposati a __________ il 19 ottobre 1990;
che dal
matrimonio è nata S__________ (6 luglio 1991);
che il
marito è titolare di un'azienda agricola, mentre la moglie, di formazione segretaria,
non ha più svolto attività lucrativa dopo la nascita della figlia;
che i
coniugi si sono separati nel giugno del 1999, quando la moglie ha lasciato l'abitazione
di __________ per trasferirsi con la figlia a __________;
che,
statuendo il 18 luglio 2000 su un'istanza a protezione dell'unione coniugale introdotta
il 28 febbraio 2000 da APPE1, il Pretore del Distretto di Bellinzona ha affidato
la figlia alla madre e ha discipinato il diritto di visita del padre in un
giorno la settimana (alternativamente il sabato o la domenica) dalle ore 8.30 alle
20.30, con obbligo per la madre di accompagnare la figlia dal genitore e di
riprenderla agli orari fissati;
che con
istanza del 7 dicembre 2000 APPO1 ha chiesto al Pretore di comminare alla
moglie l'art. 292 CP in caso di inottemperanza all'esercizio del diritto di
visita;
che
all'udienza del 21 dicembre 2000 (proseguita poi il 23 gennaio 2001), indetta
per la discussione, su invito del Pretore le parti hanno deciso di
intraprendere una procedura di mediazione per ripristinare le relazioni tra padre
e figlia, designando quale mediatrice __________;
che in
esito a una richiesta di APPO1, con decisione del 22 maggio 2002 il Pretore ha
istituito a favore di S__________ __________ una curatela di rappresentanza,
incaricando la Commissione tutoria regionale 15 di __________ di designare la
persona del curatore;
che il 12
giugno 2002 l'avv. RAPP1 è stato designato curatore con il compito di assicurare
la rappresentanza processuale della ragazza;
che in
seguito alle difficoltà incontrate dal curatore nell'assolvimento del mandato
le parti sono state convocate a un'udienza del 6 aprile 2004, nell'ambito della
quale il Pretore ha espresso l'intenzione, “alla luce delle esperienze
trascorse e dei tentativi falliti”, di far allestire una perizia sulle
relazioni tra padre e figlia, da estendere a entrambi i genitori;
che il
curatore ha comunicato al Pretore il 28 aprile 2004 di avere tentato un'ultima
volta, senza successo, di far incontrare padre e figlia;
che il 16
agosto 2004 il Pretore si è rivolto al Servizio medico psicologico di
__________, spiegando la situazione e chiedendo “di designare, in seno al
vostro servizio, una persona esperta della materia che possa assumere il
mandato quale perito”;
che il 25
agosto 2004 APPE1 è insorta davanti a questa Camera chiedendo di annullare “la
decisione”;
che
l'atto non è stato intimato a APPO1;
e considerando
in diritto: che
le misure a protezione dell'unione coniugale (art. 172 segg. CC) sono emanate
con la procedura sommaria contenziosa di camera di consiglio (art. 4 n. 5 LAC e
art. 361 segg. CPC, cui rinvia l'art. 5 LAC), nella quale il Pretore statuisce
Considerandi
con “sentenza” (art. 368 cpv. 2 CPC);
che,
contrariamente a quanto l'appellante sostiene, la “decisione” impugnata non è
affatto una “sentenza” a norma dell'art. 370 cpv. 1 CPC, poiché non mette
termine alla procedura;
che, come
si è accennato, il Pretore si è rivolto al Servizio medico-psicologico di
__________ con il semplice invito “a designare, in seno al servizio, una
persona esperta della materia che possa assumere il mandato quale perito”;
che tale
scritto può ragionevolmente essere inteso solo come una richiesta d'informazioni
volta a ottenere il nome di uno specialista, suscettibile di essere designato
in qualità di perito;
che,
contrariamente a quanto asserisce l'appellante, con tale lettera il Pretore non
ha ordinato l'esecuzione di una perizia né, tanto meno, ha designato la figura
del perito;
che, del
resto, una perizia va assunta seguendo la procedura disposta dagli art. 247
segg. CPC;
che, per
di più, il perito dev'essere incaricato dal giudice e dev'essere richiamato ai
suoi doveri professionali come ausiliario della giustizia, con espressa
menzione dell'art. 307 CP in caso di falso reperto;
che,
comunque sia, la decisione con cui un Pretore dispone l'assunzione di prove
sarebbe una semplice ordinanza (art. 182 CPC), come tale inappellabile (art. 95
cpv. 1 CPC: Cocchi/ Trezzini, CPC
massimato e commentato, Lugano 2000, n. 4 ad art. 247);
che
finanche la nomina di un perito sarebbe un provvedimento emanato con ordinanza
inappellabile (Cocchi/Trezzini,
op. cit., n. 1 ad art. 248);
che
un'ordinanza (inappellabile) sarebbe – a maggior ragione – anche la decisione
con cui un Pretore dispone, nell'ambito di misure a tutela dell'unione
coniugale, l'assunzione di rapporti scritti di terzi o di servizi specialistici
(per disciplinare il diritto di visita di un genitore o adottare misure a
protezione del figlio);
che,
anzi, nelle cause di stato (comprese le procedure a tutela dell'unione
coniugale) il giudice non è tenuto a particolari formalità né per assumere
informazioni o rapporti scritti di servizi specialistici (art. 419a cpv.
2.
CPC), né per valersi dell'aiuto di operatori sociali, sanitari o pedagogici né
per ottenere ragguagli sulla situazione dei figli (art. 419b cpv. 2
CPC);
che in
ogni modo, nelle cause di stato, per quanto riguarda l'autorità parentale, le
relazioni personali o le misure di protezione del figlio, il giudice può –
d'ufficio o su richiesta di parte – farsi assistere da un perito, da un
consulente o da un incaricato nell'assunzione della prova e nella sua
valutazione (art. 185 cpv. 2 CPC);
che
l'art. 185 cpv. 2 CPC può rivelarsi di applicazione tanto frequente in una
causa di stato da far apparire esagerata la necessità di emanare – ogni volta –
un'ordinanza apposita (Cocchi/ Trezzini,
op. cit., nota 677 pag. 576);
che, di
conseguenza, nella fattispecie non si ravvisa alcuna decisione suscettibile di
essere impugnata in appello;
che nelle
circostanze descritte l'appello – introdotto non senza leggerezza – va dichiarato
già di primo acchito inammissibile;
che gli
oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC);
che non è
il caso per converso di attribuire ripetibili all'istante, cui l'appello non è
stato intimato e non ha cagionato spese presumibili;
che la
richiesta di assistenza giudiziaria non può essere accolta, l'appello apparendo
senza probabilità di buon diritto fin dall'inizio (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag);
in applicazione dell'art. 313bis CPC,
pronuncia: 1. L'appello
è irricevibile.
2.
Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 200.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
250.
–
sono
posti a carico dell'appellante. Non si attribuiscono ripetibili.
3.
La
richiesta di assistenza giudiziaria è respinta.
4.
Intimazione
a:
–;
–;
–RAPP1,.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Terzi implicati
_PINT1
rappr. da: RAPP1
Per la prima Camera civile del Tribunale
d'appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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