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Decisione

11.2004.97

perizia sul diritto di visita

10 settembre 2004Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Lardelli

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa SP.2000.52 (modifica

di misure a protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di

Bellinzona promossa con istanza del 7 dicembre 2000 da

APPO1

(ora patrocinato dall'avv. RAPP3)

contro

APPE1

(patrocinata dal lic. iur.,

studio RAPP2);

esaminati

gli atti,

posti i

seguenti

punti

di questione: 1. Se dev'essere accolto

l'appello del 25 agosto 2004 presentato da APPE1 contro “la decisione 16 agosto

2004” emessa dal Pretore del Distretto di Bellinzona;

2.

Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale

all'appello;

3. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: che

APPO1 (1955) e APPE1 (1953) si sono sposati a __________ il 19 ottobre 1990;

che dal

matrimonio è nata S__________ (6 luglio 1991);

che il

marito è titolare di un'azienda agricola, mentre la moglie, di formazione segretaria,

non ha più svolto attività lucrativa dopo la nascita della figlia;

che i

coniugi si sono separati nel giugno del 1999, quando la moglie ha lasciato l'abitazione

di __________ per trasferirsi con la figlia a __________;

che,

statuendo il 18 luglio 2000 su un'istanza a protezione dell'unione coniugale introdotta

il 28 febbraio 2000 da APPE1, il Pretore del Distretto di Bellinzona ha affidato

la figlia alla madre e ha discipinato il diritto di visita del padre in un

giorno la settimana (alternativamente il sabato o la domenica) dalle ore 8.30 alle

20.30, con obbligo per la madre di accompagnare la figlia dal genitore e di

riprenderla agli orari fissati;

che con

istanza del 7 dicembre 2000 APPO1 ha chiesto al Pretore di comminare alla

moglie l'art. 292 CP in caso di inottemperanza all'esercizio del diritto di

visita;

che

all'udienza del 21 dicembre 2000 (proseguita poi il 23 gennaio 2001), indetta

per la discussione, su invito del Pretore le parti hanno deciso di

intraprendere una procedura di mediazione per ripristinare le relazioni tra padre

e figlia, designando quale mediatrice __________;

che in

esito a una richiesta di APPO1, con decisione del 22 maggio 2002 il Pretore ha

istituito a favore di S__________ __________ una curatela di rappresentanza,

incaricando la Commissione tutoria regionale 15 di __________ di designare la

persona del curatore;

che il 12

giugno 2002 l'avv. RAPP1 è stato designato curatore con il compito di assicurare

la rappresentanza processuale della ragazza;

che in

seguito alle difficoltà incontrate dal curatore nell'assolvimento del mandato

le parti sono state convocate a un'udienza del 6 aprile 2004, nell'ambito della

quale il Pretore ha espresso l'intenzione, “alla luce delle esperienze

trascorse e dei tentativi falliti”, di far allestire una perizia sulle

relazioni tra padre e figlia, da estendere a entrambi i genitori;

che il

curatore ha comunicato al Pretore il 28 aprile 2004 di avere tentato un'ultima

volta, senza successo, di far incontrare padre e figlia;

che il 16

agosto 2004 il Pretore si è rivolto al Servizio medico psicologico di

__________, spiegando la situazione e chiedendo “di designare, in seno al

vostro servizio, una persona esperta della materia che possa assumere il

mandato quale perito”;

che il 25

agosto 2004 APPE1 è insorta davanti a questa Camera chiedendo di annullare “la

decisione”;

che

l'atto non è stato intimato a APPO1;

e considerando

in diritto: che

le misure a protezione dell'unione coniugale (art. 172 segg. CC) sono emanate

con la procedura sommaria contenziosa di camera di consiglio (art. 4 n. 5 LAC e

art. 361 segg. CPC, cui rinvia l'art. 5 LAC), nella quale il Pretore statuisce

Considerandi

con “sentenza” (art. 368 cpv. 2 CPC);

che,

contrariamente a quanto l'appellante sostiene, la “decisione” impugnata non è

affatto una “sentenza” a norma dell'art. 370 cpv. 1 CPC, poiché non mette

termine alla procedura;

che, come

si è accennato, il Pretore si è rivolto al Servizio medico-psicologico di

__________ con il semplice invito “a designare, in seno al servizio, una

persona esperta della materia che possa assumere il mandato quale perito”;

che tale

scritto può ragionevolmente essere inteso solo come una richiesta d'informazioni

volta a ottenere il nome di uno specialista, suscettibile di essere designato

in qualità di perito;

che,

contrariamente a quanto asserisce l'appellante, con tale lettera il Pretore non

ha ordinato l'esecuzione di una perizia né, tanto meno, ha designato la figura

del perito;

che, del

resto, una perizia va assunta seguendo la procedura disposta dagli art. 247

segg. CPC;

che, per

di più, il perito dev'essere incaricato dal giudice e dev'essere richiamato ai

suoi doveri professionali come ausiliario della giustizia, con espressa

menzione dell'art. 307 CP in caso di falso reperto;

che,

comunque sia, la decisione con cui un Pretore dispone l'assunzione di prove

sarebbe una semplice ordinanza (art. 182 CPC), come tale inappellabile (art. 95

cpv. 1 CPC: Cocchi/ Trezzini, CPC

massimato e commentato, Lugano 2000, n. 4 ad art. 247);

che

finanche la nomina di un perito sarebbe un provvedimento emanato con ordinanza

inappellabile (Cocchi/Trezzini,

op. cit., n. 1 ad art. 248);

che

un'ordinanza (inappellabile) sarebbe – a maggior ragione – anche la decisione

con cui un Pretore dispone, nell'ambito di misure a tutela dell'unione

coniugale, l'assunzione di rapporti scritti di terzi o di servizi specialistici

(per disciplinare il diritto di visita di un genitore o adottare misure a

protezione del figlio);

che,

anzi, nelle cause di stato (comprese le procedure a tutela dell'unione

coniugale) il giudice non è tenuto a particolari formalità né per assumere

informazioni o rapporti scritti di servizi specialistici (art. 419a cpv.

2.

CPC), né per valersi dell'aiuto di operatori sociali, sanitari o pedagogici né

per ottenere ragguagli sulla situazione dei figli (art. 419b cpv. 2

CPC);

che in

ogni modo, nelle cause di stato, per quanto riguarda l'autorità parentale, le

relazioni personali o le misure di protezione del figlio, il giudice può –

d'ufficio o su richiesta di parte – farsi assistere da un perito, da un

consulente o da un incaricato nell'assunzione della prova e nella sua

valutazione (art. 185 cpv. 2 CPC);

che

l'art. 185 cpv. 2 CPC può rivelarsi di applicazione tanto frequente in una

causa di stato da far apparire esagerata la necessità di emanare – ogni volta –

un'ordinanza apposita (Cocchi/ Trezzini,

op. cit., nota 677 pag. 576);

che, di

conseguenza, nella fattispecie non si ravvisa alcuna decisione suscettibile di

essere impugnata in appello;

che nelle

circostanze descritte l'appello – introdotto non senza leggerezza – va dichiarato

già di primo acchito inammissibile;

che gli

oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC);

che non è

il caso per converso di attribuire ripetibili all'istante, cui l'appello non è

stato intimato e non ha cagionato spese presumibili;

che la

richiesta di assistenza giudiziaria non può essere accolta, l'appello apparendo

senza probabilità di buon diritto fin dall'inizio (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag);

in applicazione dell'art. 313bis CPC,

pronuncia: 1. L'appello

è irricevibile.

2.

Gli oneri

processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 200.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

250.

sono

posti a carico dell'appellante. Non si attribuiscono ripetibili.

3.

La

richiesta di assistenza giudiziaria è respinta.

4.

Intimazione

a:

–;

–;

–RAPP1,.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Terzi implicati

_PINT1

rappr. da: RAPP1

Per la prima Camera civile del Tribunale

d'appello

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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