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Decisione

11.2004.99

misure cautelari urgenti in pendenza di un ricorso all'autorità di vigilanza sulle tutele

9 settembre 2004Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Lardelli

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa n.125.1995/R.55.2004

(protezione del figlio) della Divisione degli interni, Sezione degli enti

locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone

PI1 e PI2,

alla

Commissione tutoria regionale 7,

riguardo

alla figlia S__________ (1991);

giudicando ora

sull'appello del 27 agosto 2004 introdotto da AP1, __________ (madre di PI1) e

S__________ (rappresentata dai genitori) contro la decisione emessa il 26 agosto

2004 della Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele;

esaminati gli atti

posti i seguenti

punti

di questione: 1. Se dev'essere accolto

l'appello presentato il 27 agosto 2004 da AP1 e S__________ contro la decisione

emessa il 26 agosto 2004 dalla Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza

sulle tutele;

2. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: che con decisione del 22 febbraio 1996 l'allora Delegazione tutoria

di __________ ha privato i coniugi PI2 e PI1 della custodia parentale sulla

figlia S__________, nata il 3 settembre 1991, disponendo il collocamento di

quest'ultima presso i coniugi __________ e __________ e regolando il diritto di

visita dei genitori;

che il 22

giugno 2004 la Commissione tutoria regionale 7 ha revocato l'affidamento di S__________

alla famiglia __________, ha confermato la privazione della custodia parentale

a carico di PI1 e PI2, ha collocato S__________ in internato dal 9 agosto 2004

presso il foyer __________ a __________ (con obbligo di frequentare la scuola

media di __________), ha fissato il diritto di visita dei genitori in due ore e

mezzo ogni tre settimane (sotto sorveglianza) e ha conferito agli educatori –

in collaborazione con il curatore – la facoltà di stabilire le visite della

famiglia __________ alla ragazza;

che

contro tale decisione PI1 e PI2, unitamente alla figlia, sono insorti il 19

luglio 2004 alla Sezione degli enti locali, autorità di vigilanza sulle tutele,

per ottenere che fosse confermata la revoca dell'affidamento alla famiglia __________

e che i genitori fossero reintegrati nella custodia parentale;

che in

via cautelare essi hanno chiesto di annullare il collocamento della ragazza al

foyer, con ordine all'autorità tutoria di emanare una nuova decisione conforme

agli art. 397a segg. CC e di conferire agli educatori la facoltà di

disciplinare il diritto di visita;

che il 26

luglio 2004 la Commissione tutoria regionale ha proposto di respingere le

domande cautelari;

che con

decisione del 30 luglio 2004 la Sezione degli enti locali, autorità di

vigilanza sulle tutele, ha respinto la richiesta di provvedimenti cautelari,

salvo annullare la facoltà agli operatori del foyer di stabilire i congedi

della ragazza presso la famiglia __________ e ordinare all'autorità tutoria di

pronunciarsi sui diritti di visita a tale famiglia;

che il 14

agosto 2004 S__________ e AP1 (madre di PI1) si sono rivolti all'autorità di

vigilanza sulle tutele con una richiesta di provvedimenti cautelari intesa a

ottenere che S__________ continui a frequentare la scuola media di __________,

alloggiando presso la nonna materna in permanenza o – quanto meno – durante i

giorni di scuola;

che con

decisione del 26 agosto 2004 la Sezione degli enti locali, autorità di vigilanza

sulle tutele, ha respinto l'istanza cautelare, senza prelevare tassa di

giustizia né spese;

che AP1 e

S__________ hanno impugnato la decisione predetta con un appello del 27 agosto

2004, postulando – già in via cautelare – l'accoglimento della loro istanza;

che

l'appello non ha formato oggetto di intimazione;

e considerando

in diritto: che l'autorità di vigilanza ha respinto l'istanza cautelare poiché

la competenza per adottare simili provvedimenti spetterebbe alla Commissione

tutoria regionale;

che, ciò

posto, essa ha escluso di doversi sostituire all'autorità tutoria in virtù

dell'art. 11 lett. f del regolamento della legge sull'organizzazione e la

procedura in materia di tutele e curatele (RL 4.1.2.2), non ravvisando inazione

dell'autorità medesima né conflitto d'interessi o particolari circostanze

idonee a legittimare una sostituzione del genere;

che, come

detto, in concreto le appellanti hanno chiesto l'emanazione di una misura

provvisionale volta a ottenere che S__________ continui a frequentare la scuola

media di __________, alloggiando presso la nonna materna stabilmente o – quanto

meno – durante i giorni di scuola;

che

secondo l'art. 26 cpv. 1 della menzionata legge sull'organizzazione e la procedura

in materia di tutele e curatele l'autorità adotta d'ufficio o a istanza di

parte le misure provvisionali richieste dalle circostanze;

che la

legge in questione non precisa quale sia l'autorità competente a emettere

provvedimenti cautelari;

che nella

fattispecie è tuttora pendente davanti all'autorità di vigilanza il citato

ricorso di PI1 e PI2, unitamente alla figlia S__________, contro la decisione

del 22 giugno 2004 con cui la Commissione tutoria regionale 7 ha deciso di

collocare la ragazza a tempo indeterminato nel foyer __________ a __________,

con obbligo di frequentare la scuola media di __________;

che i

provvedimenti cautelari richiesti sono direttamente connessi a tale procedura,

mirando essi a inibire – almeno in pendenza di ricorso – l'esecutività della

decisione impugnata attraverso la promulgazione di una disciplina transitoria;

che nelle

condizioni descritte incombe all'autorità di ricorso prendere le

opportune misure cautelari (v. Borghi/Corti,

Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, pag. 112, n. 1

lett. a all'art. 21 LPAmm, applicabile sussidiariamente per il rinvio figurante

all'art. 21 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele

e curatele; si veda anche, a titolo comparativo, l'art. 56 PA);

che, del

resto, la medesima autorità ha esaminato la precedente richiesta di misure

provvisionali, inoltrata dai ricorrenti il 19 luglio 2004, giudicandola il 26

agosto 2004, sicché mal si comprende perché ora essa segua – senza spiegazione

alcuna – un orien­tamen­to diverso;

che in

contingenze siffatte la decisione impugnata connota, già di primo acchito, un

manifesto diniego di giustizia;

che essa

va quindi annullata senza indugio e gli atti rinviati alla Sezione degli enti

locali perché si pronunci sull'istanza cautelare;

che la

palese fondatezza dell'appello dispensa – eccezionalmen­te – dall'intimazione

dell'atto alla Commissione tutoria regionale, notifica che si tradurrebbe del

resto in un vuoto esercizio giurisdizionale, all'autorità tutoria non derivando

alcun pregiudizio dall'odierna sentenza;

che,

vista la particolarità della fattispecie, si giustifica di rinunciare al

prelievo di oneri processuali, né è il caso di attribuire ripetibili, le

appellanti non avendo dovuto affrontare costi di patrocinio;

pronuncia: 1. L'appello

è accolto, la decisione impugnata è annullata e gli atti sono rinviati alla Sezione

degli enti locali perché esamini l'istanza di provvedimenti cautelari.

2. Non si

riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

3. Intimazione

a:

AP1,;

PI1 e PI2,.

Comunicazione a:

– Commissione tutoria

regionale 7,;

Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza

sulle tutele.

Terzi

implicati

1. PI1

Considerandi

2.

PI2

3.

PI3

Per la prima Camera civile

del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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