11.2004.99
misure cautelari urgenti in pendenza di un ricorso all'autorità di vigilanza sulle tutele
9 settembre 2004Italiano6 min
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Numero d'incarto:
11.2004.99
Data decisione, Autorità:
09.09.2004, ICCA
Titolo:
misure cautelari urgenti in pendenza di un ricorso all'autorità di vigilanza sulle tutele
PRIVAZIONE DELLA CUSTODIA PARENTALE
Incarto n.
11.2004.99
Lugano
9 settembre 2004/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Lardelli
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n.125.1995/R.55.2004
(protezione del figlio) della Divisione degli interni, Sezione degli enti
locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone
PI1 e PI2,
alla
Commissione tutoria regionale 7,
riguardo
alla figlia S__________ (1991);
giudicando ora
sull'appello del 27 agosto 2004 introdotto da AP1, __________ (madre di PI1) e
S__________ (rappresentata dai genitori) contro la decisione emessa il 26 agosto
2004 della Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele;
esaminati gli atti
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello presentato il 27 agosto 2004 da AP1 e S__________ contro la decisione
emessa il 26 agosto 2004 dalla Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza
sulle tutele;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che con decisione del 22 febbraio 1996 l'allora Delegazione tutoria
di __________ ha privato i coniugi PI2 e PI1 della custodia parentale sulla
figlia S__________, nata il 3 settembre 1991, disponendo il collocamento di
quest'ultima presso i coniugi __________ e __________ e regolando il diritto di
visita dei genitori;
che il 22
giugno 2004 la Commissione tutoria regionale 7 ha revocato l'affidamento di S__________
alla famiglia __________, ha confermato la privazione della custodia parentale
a carico di PI1 e PI2, ha collocato S__________ in internato dal 9 agosto 2004
presso il foyer __________ a __________ (con obbligo di frequentare la scuola
media di __________), ha fissato il diritto di visita dei genitori in due ore e
mezzo ogni tre settimane (sotto sorveglianza) e ha conferito agli educatori –
in collaborazione con il curatore – la facoltà di stabilire le visite della
famiglia __________ alla ragazza;
che
contro tale decisione PI1 e PI2, unitamente alla figlia, sono insorti il 19
luglio 2004 alla Sezione degli enti locali, autorità di vigilanza sulle tutele,
per ottenere che fosse confermata la revoca dell'affidamento alla famiglia __________
e che i genitori fossero reintegrati nella custodia parentale;
che in
via cautelare essi hanno chiesto di annullare il collocamento della ragazza al
foyer, con ordine all'autorità tutoria di emanare una nuova decisione conforme
agli art. 397a segg. CC e di conferire agli educatori la facoltà di
disciplinare il diritto di visita;
che il 26
luglio 2004 la Commissione tutoria regionale ha proposto di respingere le
domande cautelari;
che con
decisione del 30 luglio 2004 la Sezione degli enti locali, autorità di
vigilanza sulle tutele, ha respinto la richiesta di provvedimenti cautelari,
salvo annullare la facoltà agli operatori del foyer di stabilire i congedi
della ragazza presso la famiglia __________ e ordinare all'autorità tutoria di
pronunciarsi sui diritti di visita a tale famiglia;
che il 14
agosto 2004 S__________ e AP1 (madre di PI1) si sono rivolti all'autorità di
vigilanza sulle tutele con una richiesta di provvedimenti cautelari intesa a
ottenere che S__________ continui a frequentare la scuola media di __________,
alloggiando presso la nonna materna in permanenza o – quanto meno – durante i
giorni di scuola;
che con
decisione del 26 agosto 2004 la Sezione degli enti locali, autorità di vigilanza
sulle tutele, ha respinto l'istanza cautelare, senza prelevare tassa di
giustizia né spese;
che AP1 e
S__________ hanno impugnato la decisione predetta con un appello del 27 agosto
2004, postulando – già in via cautelare – l'accoglimento della loro istanza;
che
l'appello non ha formato oggetto di intimazione;
e considerando
in diritto: che l'autorità di vigilanza ha respinto l'istanza cautelare poiché
la competenza per adottare simili provvedimenti spetterebbe alla Commissione
tutoria regionale;
che, ciò
posto, essa ha escluso di doversi sostituire all'autorità tutoria in virtù
dell'art. 11 lett. f del regolamento della legge sull'organizzazione e la
procedura in materia di tutele e curatele (RL 4.1.2.2), non ravvisando inazione
dell'autorità medesima né conflitto d'interessi o particolari circostanze
idonee a legittimare una sostituzione del genere;
che, come
detto, in concreto le appellanti hanno chiesto l'emanazione di una misura
provvisionale volta a ottenere che S__________ continui a frequentare la scuola
media di __________, alloggiando presso la nonna materna stabilmente o – quanto
meno – durante i giorni di scuola;
che
secondo l'art. 26 cpv. 1 della menzionata legge sull'organizzazione e la procedura
in materia di tutele e curatele l'autorità adotta d'ufficio o a istanza di
parte le misure provvisionali richieste dalle circostanze;
che la
legge in questione non precisa quale sia l'autorità competente a emettere
provvedimenti cautelari;
che nella
fattispecie è tuttora pendente davanti all'autorità di vigilanza il citato
ricorso di PI1 e PI2, unitamente alla figlia S__________, contro la decisione
del 22 giugno 2004 con cui la Commissione tutoria regionale 7 ha deciso di
collocare la ragazza a tempo indeterminato nel foyer __________ a __________,
con obbligo di frequentare la scuola media di __________;
che i
provvedimenti cautelari richiesti sono direttamente connessi a tale procedura,
mirando essi a inibire – almeno in pendenza di ricorso – l'esecutività della
decisione impugnata attraverso la promulgazione di una disciplina transitoria;
che nelle
condizioni descritte incombe all'autorità di ricorso prendere le
opportune misure cautelari (v. Borghi/Corti,
Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, pag. 112, n. 1
lett. a all'art. 21 LPAmm, applicabile sussidiariamente per il rinvio figurante
all'art. 21 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele
e curatele; si veda anche, a titolo comparativo, l'art. 56 PA);
che, del
resto, la medesima autorità ha esaminato la precedente richiesta di misure
provvisionali, inoltrata dai ricorrenti il 19 luglio 2004, giudicandola il 26
agosto 2004, sicché mal si comprende perché ora essa segua – senza spiegazione
alcuna – un orientamento diverso;
che in
contingenze siffatte la decisione impugnata connota, già di primo acchito, un
manifesto diniego di giustizia;
che essa
va quindi annullata senza indugio e gli atti rinviati alla Sezione degli enti
locali perché si pronunci sull'istanza cautelare;
che la
palese fondatezza dell'appello dispensa – eccezionalmente – dall'intimazione
dell'atto alla Commissione tutoria regionale, notifica che si tradurrebbe del
resto in un vuoto esercizio giurisdizionale, all'autorità tutoria non derivando
alcun pregiudizio dall'odierna sentenza;
che,
vista la particolarità della fattispecie, si giustifica di rinunciare al
prelievo di oneri processuali, né è il caso di attribuire ripetibili, le
appellanti non avendo dovuto affrontare costi di patrocinio;
pronuncia: 1. L'appello
è accolto, la decisione impugnata è annullata e gli atti sono rinviati alla Sezione
degli enti locali perché esamini l'istanza di provvedimenti cautelari.
2. Non si
riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione
a:
–
AP1,;
–
PI1 e PI2,.
Comunicazione a:
– Commissione tutoria
regionale 7,;
–
Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza
sulle tutele.
Terzi
implicati
1. PI1
Considerandi
2.
PI2
3.
PI3
Per la prima Camera civile
del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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