11.2005.1
dichiarazione di scomparsa in caso di persona "da lungo tempo assente"
12 gennaio 2005Italiano10 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
11.2005.1
Data decisione, Autorità:
12.01.2005, ICCA
Titolo:
dichiarazione di scomparsa in caso di persona "da lungo tempo assente"
DICHIARAZIONE DELLA SCOMPARSA
art. 35 CC
art. 36 CC
Incarto n.
11.2005.1
Lugano,
12 gennaio
2005/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Lardelli
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa PC.2003.1076
(dichiarazione di scomparsa) della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 4, promossa con istanza del 16 dicembre 2003 da
AP 1
(patrocinata dall'avv. PA 1 )
per ottenere la dichiarazione di scomparsa
riguardante il marito __________ già in ;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 30 dicembre 2004 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il
16 dicembre 2004 dal Pretore supplente del Distretto di Lugano, sezione 4;
2. Il
giudizio sulle spese.
Ritenuto
in fatto: A. Il 16 dicembre 2003 AP 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di
Lugano, sezione 4, perché fosse dichiarato scomparso il marito __________,
cittadino polacco nato il 1° luglio 1958. Essa ha ricordato di averne
denunciato la sparizione alla polizia cantonale il 10 marzo 1997, spiegando di
avere avuto un ultimo colloquio telefonico con lui tra le ore 12 e le 13 del 22
febbraio 1997, che quel 22 febbraio 1997 __________ era partito da casa per recarsi
a __________ (__________, __________), che l'indomani egli avrebbe dovuto
raggiungere __________, che la BMW “850” nera della ditta “__________” __________,
__________ (di cui egli era socio gerente) si trovava in effetti nel parcheggio
dell'__________ a __________, che tra il 23 febbraio e la mattina del 24
febbraio 1997 alcuni colleghi di lavoro avevano tentato di raggiungere il
marito telefonicamente sul cellulare, sentendosi dire però da una voce d'uomo
che __________ non poteva rispondere perché era ubriaco, mentre a sua
conoscenza il coniuge era praticamente astemio. Da __________ il marito avrebbe
dovuto poi recarsi a __________ il 24 febbraio 1997 per affari, ma le sue
tracce si sono perse nella capitale polacca.
B. In
successivi complementi all'istanza AP 1 ha soggiunto che il 28 febbraio 1997 __________
ha denunciato la scomparsa del figlio alla polizia di __________, proprio luogo
di residenza. Dopo di allora i suoceri avevano partecipato anche a tre
emissioni dedicate a persone scomparse: l'una registrata dalla televisione polacca
“__________” il 24 ottobre 1997 e mandata in onda il 17 novembre successivo,
l'altra registrata dalla “__________” il 14 ottobre 1998 e mandata in onda il
15 ottobre 1998, l'ultima registrata ancora dalla “__________” il 10 marzo 2004
e mandata in onda il 16 marzo 2004. Inoltre essi avevano affidato indagini il
30 maggio 1997 all'agenzia investigativa “__________” di __________, avevano
fatto apparire nel 1997 il ritratto del figlio su un sito Internet dedicato a
persone scomparse, avevano pubblicato la fotografia di lui in una rubrica del
quotidiano __________ del 20 novembre 1997, avevano chiesto consiglio nel 1998
all'avv. __________ a __________ e in seguito avevano interpellato due
fondazioni di __________, l'una dedita alla lotta contro la criminalità (“__________”)
e l'altra alla ricerca di persone scomparse (“__________”).
C. Statuendo con sentenza del 16 dicembre 2004 il Pretore ha respinto
l'istanza, ponendo la tassa di giustizia (fr. 250.–) e le spese (fr. 50.–) a
carico di AP 1. Egli ha rilevato, in sintesi, che nulla di concreto era dato di
sapere sull'inchiesta svolta dalla polizia ticinese o da quella polacca, né
sull'esito delle ricerche compiute dalla nota agenzia investigativa, né su
eventuali segnalazioni giunte alla televisione polacca, né su quanto avessero
intrapreso il legale di __________ e le due fondazioni interpellate. Quanto
alle pubblicazioni delle fotografie su Internet e sulla __________, esse
non bastavano a rendere verosimile la morte dell'interessato, tanto meno
pensando che tutto si ignorava sulla situazione personale di __________ e sulle
circostanze esatte della scomparsa.
D. Contro
la sentenza predetta AP 1 è insorta il 30 dicembre 2004 con un appello nel
quale chiede che il giudizio del Pretore supplente sia modificato nel senso di
ordinare la procedura di scomparsa riguardante il marito e che il dispositivo
sulle spese sia “riformato di conseguenza”. Non essendovi altre parti
coinvolte, l'appello non ha formato oggetto di intimazione.
Considerandi
in diritto: 1. Essendo una persona assai verosimilmente morta perché sparita in
pericolo imminente di morte o perché da lungo tempo assente senza che se ne
abbiano notizie, il giudice può dichiararne la scomparsa a istanza di chiunque
invochi un diritto desumibile dalla sua morte (art. 35 cpv. 1 CC). Nel Ticino
la richiesta è trattata dal Pretore con la procedura di camera di consiglio non
contenziosa (art. 2 cpv. 2 n. 1 e art. 3 LAC). Il giudice non è tenuto a
indire un'udienza (art. 360 CPC). Dato nondimeno che la procedura è retta dal
principio inquisitorio (Cocchi/Trezzini,
CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 2 ad art. 360 CPC), egli può –
ravvisandone l'opportunità – assumere informazioni e provocare spiegazioni da
terzi (art. 360 cpv. 2 CPC). La sua decisione è poi impugnabile entro 10 giorni
(art. 370 CPC) da ogni interessato (cfr. Rep. 1995 pag. 162 consid. 3 con
richiami). Tempestivo, nel caso in esame l'appello è dunque ricevibile.
2.
L'istanza
di scomparsa “può essere fatta dopo un anno almeno dalla sparizione in pericolo
di morte, o dopo cinque anni dall'ultima notizia” (art. 36 cpv. 1 CC). Il giudice
deve diffidare con adeguate pubblicazioni tutti coloro che potessero dar
notizie intorno alla persona sparita o assente ad annunciarsi entro un dato termine
(art. 36 cpv. 2 CC). Come ha sottolineato il Pretore supplente, la decorrenza
di un lustro dall'ultima notizia ricevuta non basta – da sé sola – per
dichiarare una scomparsa. Il termine di cinque anni è unicamente il lasso di
tempo minimo (par surcroît de précaution: Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4ª
edizione, pag. 153 n. 496) perché una persona sia considerata
“da lungo tempo assente senza che se ne abbiano notizie” (nel senso dell'art. 35
cpv. 1 CC). Per dichiarare la scomparsa di tale persona occorre
ancora che nelle circostanze del caso specifico questa sia – secondo il chiaro
testo dell'art. 35 cpv. 1 CC – “assai verosimilmente morta”. Nella fattispecie il periodo di cinque anni dall'ultima notizia (la
telefonata del 22 febbraio 1997) è pacificamente decorso. La questione è di
sapere se __________ debba essere ritenuto assai verosimilmente morto.
3.
L'appellante
ribadisce in sostanza, nel proprio memoriale, quanto ha fatto valere davanti al
primo giudice, soggiungendo che il marito è stato visto allontanarsi quel 23
febbraio 1997 dall'__________ di __________ insieme con un uomo e una donna.
Essa rileva inoltre che la ditta “__________” __________ “è fallita nel 1997, lasciando
con un importo ‘dimenticato’ di circa fr. 25 000.– sul conto”. Quanto alle emissioni
televisive, alle pubblicazioni delle fotografie su Internet e sulla __________,
come pure all'inchiesta dell'agenzia investigativa e del legale polacco, nessun
risultato è documentabile – essa continua – poiché tali iniziative non hanno
dato alcun esito. Ciò non lascerebbe spazio “ad altra conclusione se non a
quella di una prematura e improvvisa scomparsa” del marito.
4.
Già
a un sommario esame l'interessata appare confrontarsi solo in parte con la motivazione
del primo giudice. Non una parola essa spende, intanto, sul fatto che tutto si
ignori sulle inchieste concretamente svolte dalle forze dell'ordine. Certo, la
Polizia cantonale ticinese attesta che “le ricerche sono state ufficialmente
estese in tutta l'__________ e nel nord __________” (doc. B), ma nulla si
conosce di preciso né sulle segnalazioni di ricerca diramate, né sui Paesi in
cui tali segnalazioni sono state diffuse. L'appellante non tenta nemmeno di
accennare quali indagini abbia concretamente eseguito l'agenzia investigativa
“__________” di __________, né quali passi abbia intrapreso l'avv. __________
di __________, né – tanto meno – quali informazioni avrebbero potuto possedere
le due citate fondazioni di __________. Essa si limita ad affermare che il
fallimento delle ricerche “non è evidentemente documentabile, in quanto
nessuno si è annunciato”. Non pretende però che le sarebbe stato impossibile
procurarsi una conferma delle reti televisive, secondo cui nessuna segnalazione
del pubblico aveva fatto seguito ai tre programmi.
Del
resto, anche la circostanza che il marito sia stato visto allontanarsi il 23
febbraio 1997 dall'__________ di __________ insieme con un uomo e una donna poggia
sulle sue sole asserzioni, almeno per quanto si desume dall'inserto. Ora, non
fa dubbio che – come detto – la procedura sommaria non contenziosa è governata
dal principio inquisitorio, ma ciò non significa che la parte in causa sia
esonerata dal sostanziare per quanto possibile i fatti a sua conoscenza, né
impone al giudice di rimediare alla più totale insufficienza istruttoria (Rep.
1994.
pag. 311 con riferimenti; v. anche DTF 123 III 329 in fondo). Già sulla
base di quanto precede l'appello in esame risulta, d'acchito, manifestamente
destinato all'insuccesso.
5.
Si
aggiunga, ad ogni buon conto, che l'appello si rivela inconsistente anche per
quanto riguarda le circostanze della scomparsa. Nulla è dato di sapere in
effetti sui motivi per cui __________ si è recato a __________, né perché ha
raggiunto __________, né con chi avrebbe dovuto incontrarsi nella capitale e
perché. Davanti alla polizia l'istante ha dichiarato soltanto che il marito
avrebbe proseguito poi alla volta di __________ “per affari” (doc. B, secondo
foglio a tergo). Ch'egli avesse problemi di qualsivoglia natura, ch'egli
corresse un benché minimo pericolo, che qualche cosa di grave sia accaduto non
è mai stato prospettato neppure dall'istante. Alla polizia essa ha dichiarato
unicamente – per quanto risulta dagli atti – che il motivo della scomparsa le
era “sconosciuto” e che l'ubriachezza del marito pretesa dalla voce d'uomo
sentita da terzi al cellulare del coniuge il 23 e 24 febbraio 1997 le faceva
“sorgere dei dubbi” (loc. cit.). Ritenere __________ “assai verosimilmente
morto” (nel senso dell'art. 35 cpv. 1 CC) in simili condizioni è, nonostante il
tempo trascorso, un'ipotesi come un'altra. Nelle circostanze descritte
l'interessato potrebbe anche – con altrettante probabilità di verosimiglianza,
per quel che si evince dagli atti – essersi deliberatamente reso irreperibile, ad
esempio per sottrarsi al fallimento della “__________” __________, intervenuto
di lì a pochi mesi. La prima congettura non appare più plausibile della
seconda.
6.
Se
ne conclude che, in quanto sufficientemente motivato, l'appello manca di fondatezza.
Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC).
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella
misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 250.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
300.–
sono
posti a carico dell'appellante.
3. Intimazione
all'avv. .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale
d'appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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