Lexipedia

Decisione

11.2005.1

dichiarazione di scomparsa in caso di persona "da lungo tempo assente"

12 gennaio 2005Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Lardelli

segretaria:

Locatelli, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa PC.2003.1076

(dichiarazione di scomparsa) della Pretura del Distretto di Lugano,

sezione 4, promossa con istanza del 16 dicembre 2003 da

AP 1

(patrocinata dall'avv. PA 1 )

per ottenere la dichiarazione di scomparsa

riguardante il marito __________ già in ;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti

di questione: 1. Se dev'essere accolto

l'appello del 30 dicembre 2004 presen­tato da AP 1 contro la sentenza emessa il

16 dicembre 2004 dal Pretore supplente del Distretto di Lugano, sezione 4;

2. Il

giudizio sulle spese.

Ritenuto

in fatto: A. Il 16 dicembre 2003 AP 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di

Lugano, sezione 4, perché fosse dichiarato scomparso il marito __________,

cittadino polacco nato il 1° luglio 1958. Essa ha ricordato di averne

denunciato la sparizione alla polizia canto­nale il 10 marzo 1997, spiegando di

avere avuto un ultimo colloquio telefonico con lui tra le ore 12 e le 13 del 22

febbraio 1997, che quel 22 febbraio 1997 __________ era partito da casa per recarsi

a __________ (__________, __________), che l'indomani egli avrebbe dovuto

raggiungere __________, che la BMW “850” nera della ditta “__________” __________,

__________ (di cui egli era socio gerente) si trovava in effetti nel parcheggio

dell'__________ a __________, che tra il 23 febbraio e la mattina del 24

febbraio 1997 alcuni colleghi di lavoro avevano tentato di raggiungere il

marito telefonicamente sul cellulare, sentendosi dire però da una voce d'uomo

che __________ non poteva rispondere perché era ubriaco, mentre a sua

conoscenza il coniuge era praticamente astemio. Da __________ il marito avrebbe

dovuto poi recarsi a __________ il 24 febbraio 1997 per affari, ma le sue

tracce si sono perse nella capitale polacca.

B. In

successivi complementi all'istanza AP 1 ha soggiunto che il 28 febbraio 1997 __________

ha denunciato la scomparsa del figlio alla polizia di __________, proprio luogo

di residenza. Dopo di allora i suoceri avevano partecipato anche a tre

emissioni dedicate a persone scomparse: l'una registrata dalla televisione polacca

“__________” il 24 ottobre 1997 e man­data in onda il 17 novembre successivo,

l'altra registrata dalla “__________” il 14 ottobre 1998 e mandata in onda il

15 ottobre 1998, l'ultima registrata ancora dalla “__________” il 10 marzo 2004

e mandata in onda il 16 marzo 2004. Inoltre essi avevano affidato indagini il

30 maggio 1997 all'agen­zia investigativa “__________” di __________, avevano

fatto apparire nel 1997 il ritratto del figlio su un sito Internet dedicato a

persone scomparse, avevano pubblicato la fotografia di lui in una rubrica del

quotidiano __________ del 20 novembre 1997, avevano chiesto consiglio nel 1998

all'avv. __________ a __________ e in segui­to avevano interpel­lato due

fondazioni di __________, l'una dedita alla lotta contro la criminalità (“__________”)

e l'altra alla ricerca di persone scomparse (“__________”).

C. Statuendo con sentenza del 16 dicembre 2004 il Pretore ha respinto

l'istanza, ponendo la tassa di giustizia (fr. 250.–) e le spese (fr. 50.–) a

carico di AP 1. Egli ha rilevato, in sintesi, che nulla di concreto era dato di

sapere sull'inchiesta svolta dalla polizia ticinese o da quella polacca, né

sull'esito delle ricerche compiute dalla nota agenzia investigativa, né su

eventuali segnalazioni giunte alla televisione polacca, né su quanto avessero

intrapreso il legale di __________ e le due fondazioni interpellate. Quanto

alle pubblicazioni delle fotografie su Internet e sulla __________, esse

non bastavano a rendere verosimile la morte dell'interessato, tanto meno

pensando che tutto si ignorava sulla situazione personale di __________ e sulle

circostanze esatte della scomparsa.

D. Contro

la sentenza predetta AP 1 è insorta il 30 dicembre 2004 con un appello nel

quale chiede che il giudizio del Pretore supplente sia modificato nel senso di

ordinare la procedura di scomparsa riguardante il marito e che il dispositivo

sulle spese sia “riformato di conseguenza”. Non essendovi altre parti

coinvolte, l'appello non ha formato oggetto di intimazione.

Considerandi

in diritto: 1. Essendo una persona assai verosimilmente morta perché sparita in

pericolo imminente di morte o perché da lungo tempo assente senza che se ne

abbiano notizie, il giudice può dichiararne la scomparsa a istanza di chiunque

invochi un diritto desumibile dalla sua morte (art. 35 cpv. 1 CC). Nel Ticino

la richiesta è trattata dal Pretore con la procedura di camera di consiglio non

con­tenziosa (art. 2 cpv. 2 n. 1 e art. 3 LAC). Il giudice non è tenuto a

indire un'udienza (art. 360 CPC). Dato nondimeno che la procedura è retta dal

principio inquisitorio (Cocchi/Trezzini,

CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 2 ad art. 360 CPC), egli può –

ravvisandone l'opportunità – assumere informa­zioni e provocare spiegazioni da

terzi (art. 360 cpv. 2 CPC). La sua decisione è poi impugnabile entro 10 giorni

(art. 370 CPC) da ogni interessato (cfr. Rep. 1995 pag. 162 consid. 3 con

richiami). Tempestivo, nel caso in esame l'appello è dunque ricevibile.

2.

L'istanza

di scomparsa “può essere fatta dopo un anno almeno dalla sparizione in pericolo

di morte, o dopo cinque anni dall'ultima notizia” (art. 36 cpv. 1 CC). Il giudice

deve diffidare con adeguate pubblicazioni tutti coloro che potessero dar

notizie intorno alla persona sparita o assente ad annunciarsi entro un dato termine

(art. 36 cpv. 2 CC). Come ha sottolineato il Pretore supplente, la decorrenza

di un lustro dall'ultima notizia ricevuta non basta – da sé sola – per

dichiarare una scomparsa. Il termine di cinque anni è unicamente il lasso di

tempo minimo (par surcroît de précaution: Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4ª

edizione, pag. 153 n. 496) perché una persona sia considerata

“da lungo tempo assente senza che se ne abbiano notizie” (nel senso dell'art. 35

cpv. 1 CC). Per dichiarare la scom­parsa di tale persona occorre

ancora che nelle circostanze del caso specifico questa sia – secondo il chiaro

testo dell'art. 35 cpv. 1 CC – “assai verosimilmente morta”. Nella fattispecie il periodo di cinque anni dall'ultima notizia (la

telefonata del 22 febbraio 1997) è pacificamente decorso. La questione è di

sapere se __________ debba essere ritenuto assai verosimilmen­te morto.

3.

L'appellante

ribadisce in sostanza, nel proprio memoriale, quanto ha fatto valere davanti al

primo giudice, soggiungendo che il marito è stato visto allontanarsi quel 23

febbraio 1997 dall'__________ di __________ insieme con un uomo e una donna.

Essa rileva inoltre che la ditta “__________” __________ “è fallita nel 1997, lasciando

con un importo ‘dimenticato’ di circa fr. 25 000.– sul conto”. Quanto alle emissioni

televisive, alle pubblicazioni delle fotografie su Internet e sulla __________,

come pure all'inchiesta dell'agenzia investigativa e del legale polacco, nessun

risultato è documentabile – essa continua – poiché tali iniziative non hanno

dato alcun esito. Ciò non lascerebbe spazio “ad altra conclusione se non a

quella di una prematura e improvvisa scomparsa” del marito.

4.

Già

a un sommario esame l'interessata appare confrontarsi solo in parte con la motivazione

del primo giudice. Non una parola essa spende, intanto, sul fatto che tutto si

ignori sulle inchieste concretamente svolte dalle forze dell'ordine. Certo, la

Polizia cantonale ticinese attesta che “le ricerche sono state ufficialmente

estese in tutta l'__________ e nel nord __________” (doc. B), ma nulla si

conosce di preciso né sulle segnalazioni di ricerca diramate, né sui Paesi in

cui tali segnalazioni sono state diffuse. L'appellante non tenta nemmeno di

accennare quali indagini abbia concretamente eseguito l'agen­zia investigativa

“__________” di __________, né quali passi abbia intrapreso l'avv. __________

di __________, né – tanto meno – quali informazioni avrebbero potuto possedere

le due citate fondazioni di __________. Essa si limita ad affermare che il

fallimento delle ricerche “non è eviden­temente documentabile, in quanto

nessuno si è annunciato”. Non pretende però che le sarebbe stato impossibile

procurarsi una conferma delle reti televisive, secondo cui nessuna segnalazione

del pubblico aveva fatto seguito ai tre programmi.

Del

resto, anche la circostanza che il marito sia stato visto allontanarsi il 23

febbraio 1997 dall'__________ di __________ insieme con un uomo e una donna poggia

sulle sue sole asserzioni, almeno per quanto si desume dall'inserto. Ora, non

fa dubbio che – come detto – la procedura sommaria non contenziosa è governata

dal principio inquisitorio, ma ciò non significa che la parte in causa sia

esonerata dal sostanziare per quanto possibile i fatti a sua conoscenza, né

impone al giudice di rimediare alla più totale insufficienza istruttoria (Rep.

1994.

pag. 311 con riferimenti; v. anche DTF 123 III 329 in fondo). Già sulla

base di quanto precede l'appello in esame risulta, d'acchito, manifestamente

destinato all'insuccesso.

5.

Si

aggiunga, ad ogni buon conto, che l'appello si rivela inconsistente anche per

quanto riguarda le circostanze della scomparsa. Nulla è dato di sapere in

effetti sui motivi per cui __________ si è recato a __________, né perché ha

raggiunto __________, né con chi avrebbe dovuto incontrarsi nella capitale e

perché. Davanti alla polizia l'istante ha dichiarato soltanto che il marito

avrebbe proseguito poi alla volta di __________ “per affari” (doc. B, secondo

foglio a tergo). Ch'egli avesse problemi di qualsivoglia natura, ch'egli

corresse un benché minimo pericolo, che qualche cosa di grave sia accaduto non

è mai stato prospettato neppure dall'istante. Alla polizia essa ha dichiarato

unicamente – per quanto risulta dagli atti – che il motivo della scomparsa le

era “sconosciuto” e che l'ubriachezza del marito pretesa dalla voce d'uomo

sentita da terzi al cellulare del coniuge il 23 e 24 febbraio 1997 le faceva

“sor­gere dei dubbi” (loc. cit.). Ritenere __________ “assai verosimilmente

morto” (nel senso dell'art. 35 cpv. 1 CC) in simili condizioni è, nonostante il

tempo trascorso, un'ipotesi come un'altra. Nelle circostanze descritte

l'interessato potrebbe anche – con altrettante probabilità di verosimiglianza,

per quel che si evince dagli atti – essersi deliberatamente reso irreperibile, ad

esempio per sottrarsi al fallimento della “__________” __________, intervenuto

di lì a pochi mesi. La prima congettura non appare più plausibile della

seconda.

6.

Se

ne conclude che, in quanto sufficientemente motivato, l'appello manca di fondatezza.

Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC).

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Nella

misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Gli oneri

processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 250.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

300.–

sono

posti a carico dell'appellante.

3. Intimazione

all'avv. .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale

d'appello

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster