11.2005.100
Misure a protezione dell'unione coniugale: provvedimenti cautelari
15 febbraio 2007Italiano31 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
11.2005.100
Data decisione, Autorità:
15.02.2007, ICCA
Titolo:
Misure a protezione dell'unione coniugale: provvedimenti cautelari
PROCEDIMENTO CAUTELARE
PROTEZIONE DELL'UNIONE CONIUGALE
art. 179 cpv. 1 CC
art. 376 CPC-TI
Incarto n.
11.2005.100
Lugano
15 febbraio
2007/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa DI.2002.45
(protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Leventina
promossa con istanza del 28 giugno 2002 da
AA 1 ,
(patrocinata dall' PA 1 )
contro
AP 1
(patrocinato dall' PA 2 );
giudicando
ora sulla sentenza (recte: decreto cautelare)
del 4 marzo 2005 con cui il Pretore ha modificato l'assetto provvisionale
dei coniugi;
esaminati gli atti
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 15 luglio 2005 presentato da AP 1 contro la sentenza (recte:
decreto cautelare) emessa il 4 luglio 2005 dal Pretore del Distretto di Leventina;
2. Se
dev'essere accolto l'appello adesivo del 29 agosto 2005 presentato da AA 1
contro il medesimo decreto cautelare;
3. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 (1950) e AA 1 (1964) si sono sposati ad __________ il 27
maggio 1983. Dal matrimonio sono nati E__________ (20 marzo 1986), C__________ (16
dicembre 1987), B__________ (31 gennaio 1990) e V__________ (6 settembre 1991).
Il marito è titolare di un'omonima ditta individuale di falegnameria e carpenteria
ad __________. La moglie, di formazione impiegata d'ufficio, ha collaborato a tempo parziale sino alla fine del 1999 con
il marito, dopo di che non ha più svolto attività lucrativa. I coniugi si sono separati di fatto
nel giugno del 2002, quando AA 1 ha lasciato l'abitazione familiare di __________
(particella n. 821 RFD, proprietà del marito) per trasferirsi in un
appartamento, sempre ad __________, situato in un immobile appartenente al coniuge.
B. Il 28
giugno 2002 AA 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Leventina con un'istanza a protezione dell'unione coniugale per ottenere – già in via
cautelare – l'autorizzazione a
vivere separata, l'affidamento dei figli (riservato il diritto di visita del padre), l'attribuzione in uso di un immobile (“rustico”) posto sulla particella n. 260 RFD di __________, un contributo alimentare indicizzato di fr. 4200.– mensili per
sé, uno di fr. 1000.– mensili ciascuno per E__________
e C__________ e uno di fr. 800.– mensili ciascuno per B__________ e V__________,
il versamento di fr. 20 000.– per l'acquisto di mobilia e suppellettili del nuovo alloggio,
l'assegnazione di una Subaru “Legacy 2.2 SST 4WD” e una
provvigione ad litem di fr. 6000.–.
C. Alla
discussione del 9 luglio 2002 AP 1 ha aderito alla richiesta di vivere
separati, all'attribuzione dell'alloggio e dell'autovettura, ha chiesto che
fossero i figli a decidere sul loro affidamento, ha offerto complessivi fr.
3022.– mensili nel caso in cui essi fossero stati attribuiti alla moglie, ha
rivendicato l'assegnazione dell'abitazione coniugale e si è opposto alle altre
domande. Al termine della discussione i coniugi hanno raggiunto un accordo,
convenendo in fr. 2500.– mensili fino al 30 settembre 2002 il contributo per la
moglie, questa assumendosi “in
più del suo sostentamento a mente CEF la cassa malati, il riscaldamento fino a settembre
e le spese della macchina”. L'accordo è stato omologato seduta stante
dal Pretore, che ha poi sospeso la procedura, salvo incaricare __________ di allestire una perizia contabile sul reddito
dell'azienda del marito.
D. Il
27 novembre 2002 AA 1 ha adito nuovamente il Pretore perché fosse
ordinato al marito di versarle immediatamente un contributo alimentare di fr.
2500.– mensili per sé e di fr. 1000.– mensili ciascuno per E__________ e C__________.
Con decreto cautelare dell'11 dicembre successivo, emanato senza contraddittorio,
il Pretore ha imposto a AP 1 di versare fr. 2500.– mensili alla moglie e fr.
800.– mensili ciascuno a E__________ e C__________. All'udienza del 24 aprile
2003, indetta sia per la continuazione della procedura a protezione dell'unione
coniugale sia per il contraddittorio cautelare, le parti hanno ribadito i loro
punti di vista, notificando entrambe svariate prove.
E. Il
10 luglio 2003 AP 1 ha inoltrato al Pretore un'istanza volta alla modifica
dell'assetto cautelare chiedendo di ridurre a
fr. 294.– mensili il contributo provvisionale dovuto alla moglie retroattivamente
dal 1° dicembre 2002. All'udienza dell'11 settembre 2003, indetta per discutere
la modifica cautelare, AA 1 ha proposto di respingere l'istanza. Dopo discussione,
il giudice ha proposto alle parti un accordo secondo cui il marito si impegnava
a versare dal settembre al dicembre 2003 fr. 800.– mensili per la moglie e fr.
800.– mensili per il figlio E__________, oltre ad assumere gli interessi
ipotecari dell'immobile abitato dalla moglie. AP 1 ha aderito seduta stante
alla proposta e AA 1 ha acconsentito il 16 settembre 2003. Il 15 dicembre 2003
la moglie ha invitato il marito a estendere l'accordo anche dopo il 31
dicembre, ciò che il marito ha accettato “fino al momento in cui il Pretore avrà deciso diversamente”. Il 2 febbraio 2004 __________ ha consegnato
al Pretore la perizia sul reddito dell'azienda del marito, completata il 21 aprile
2004.
F. Il
1° giugno 2004 il marito si è ulteriormente rivolto al Pretore per ottenere la
modifica dell'assetto cautelare, postulando la soppressione del contributo per
la moglie. Alla discussione del 7 giugno successivo la moglie ha sollecitato,
da parte sua, un contributo di fr. 736.70 mensili, con obbligo per il marito di
assumere gli interessi ipotecari e l'assicurazione dell'immobile da lei occupato.
Esperita l'istruttoria della
procedura cautelare, le parti hanno rinunciato alla discussione finale,
limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo allegato del 21 aprile 2005,
trasmesso il 20 maggio successivo, AP 1 ha rivendicato l'affidamento dei figli
C__________, B__________ e V__________ (riservato il diritto di visita della
madre), ha offerto un contributo di fr. 800.– mensili per l'altro figlio E__________,
ha chiesto l'attribuzione dell'abitazione coniugale a sé e del rustico di __________
alla moglie, tenuta ad assumere dal 10 luglio 2003 (subordinatamente dal 1°
giugno 2004) gli oneri ipotecari. Nel suo memoriale 17 maggio 2005 AA 1 ha aumentato
la richiesta di contributo alimentare per sé a fr. 2500.– mensili dal 1° luglio
2002 al 31 agosto 2002 e a fr. 1023.50 mensili in seguito, riconfermando la
pretesa di fr. 800.– mensili per il figlio E__________, oltre all'obbligo per
il marito di assumere gli interessi ipotecari e l'assicurazione dell'immobile
da lei occupato.
G. Statuendo
il 4 luglio 2005 sull'istanza del 1° giugno 2004 presentata da AP 1, il Pretore
ha soppresso il contributo alimentare per la moglie da quella data, ha imposto
al marito di continuare a pagare gli interessi ipotecari dell'immobile da lei occupato,
ha accertato che quanto lui aveva versato dopo il 1° giugno 2004 a titolo di
contributo alimentare sarebbe rimasto acquisito e ha obbligato il convenuto stesso
a versare un contributo
alimentare di fr. 800.– mensili per il figlio E__________. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 300.–, sono state poste
a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
H. Contro
il giudizio appena citato AP 1
è insorto con un appello del 15 luglio 2005 nel quale chiede che il contributo
di mantenimento per la moglie sia soppresso dal 10 luglio 2003, che da tale
data (subordinatamente dal 1° giugno 2004) la moglie assuma gli interessi ipotecari
dell'immobile in cui vive e che la liquidazione dei rapporti dare e avere
relativi ai contributi di mantenimento avvenga nell'ambito dello scioglimento
del regime dei beni. Nelle sue osservazioni del 29 agosto 2005 AA 1 propone di
respingere l'appello e in via adesiva chiede di fissare il contributo alimentare
per sé in fr. 938.70 mensili dal 1° agosto 2005, “ritenuto che per quanto attiene ai mesi precedenti fanno stato gli
accordi precedentemente assunti”. AP 1 non ha presentato
osservazioni all'appello adesivo.
in diritto: I. Sull'appello
principale
1. Le misure a protezione dell'unione coniugale (art. 172 segg. CC)
sono emanate con la procedura contenziosa di camera di consiglio (art. 4 n. 5 e
art. 5 LAC), in esito alla quale il Pretore statuisce con “sentenza” (art. 368 cpv.
2 CPC). In casi urgenti e in qualsiasi stadio di procedura, inoltre, il giudice
può decretare provvedimenti cautelari secondo il diritto cantonale (RtiD I-2005
pag. 766 consid. 17b), ovvero secondo l'art. 371 CPC. Tali provvedimenti sono
appellabili – purché emanati “previo contraddittorio” (art. 382 cpv. 1 CPC) –
nel termine di dieci giorni (art. 308 cpv. 1 CPC). In concreto il Pretore ha
statuito – appunto – sulla modifica dell'assetto provvisionale dei coniugi,
sicché il giudizio impugnato non è una “sentenza”, bensì un decreto cautelare.
La fallace intestazione dell'atto, comunque sia, non ha nuociuto alle parti. In
effetti sia le “sentenze” dell'art. 368 CPC sia i “decreti cautelari”
dell'art. 371 CPC (purché emessi – come detto – “previo contraddittorio”) sono
impugnabili entro dieci giorni. Tempestivo, l'appello è quindi ricevibile.
2. I nuovi
documenti prodotti dal convenuto con l'appello (due avvisi di scadenza premio
della __________) non sono ricevibili, poiché nelle protezioni dell'unione
coniugale – e a maggior ragione nelle relative cautelari – continua a valere il
divieto generale dell'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC (RtiD I-2004 pag. 596 n. 79c),
tranne ove si applichi il principio inquisitorio illimitato (in materia di filiazione:
DTF 128 III 414 verso l'alto) oppure ove il giudice ritenga opportuno assumere
di sua iniziativa prove necessarie ai fini della decisione (nel diritto di
famiglia: art. 419b CPC). Estremi del genere non si ravvisano nella fattispecie.
3. Nella
misura in cui chiede che il contributo alimentare per la moglie sia soppresso
già dal 10 luglio 2003, l'appellante avanza una pretesa nuova, e come
tale irricevibile. Nell'istanza del 1° giugno 2004 egli non accennava invero ad
alcuna retroattività. Ne accennava nel memoriale conclusivo del 21 aprile 2005,
ma a quel momento la richiesta era ormai improponibile, giacché sarebbe
sfuggita al contraddittorio (entrambe le parti avevano rinunciato alla
discussione finale); per di più, il Pretore ha estromesso quel
memoriale dagli atti per tardività (decreto impugnato, pag. 4). In realtà
l'appellante sembra confondere misure a protezione dell'unione coniugale e
provvedimenti cautelari. Come ha indicato il Pretore (pag. 6 consid. 6), il
decreto cautelare impugnato fa seguito all'istanza presentata dall'istante il 1°
giugno 2004 per ottenere la soppressione dei contributi provvisionali “precedentemente
ordinati” (sopra, lett. F). All'udienza del 7 giugno successivo, indetta per la
discussione di tale istanza, le parti hanno notificato mezzi di prova
(interrogatorio formale dei coniugi e due testimoni), che sono stati assunti il
12 luglio 2004. Con ordinanza del 7 aprile 2005 il Pretore, “rilevato che
l'istruttoria sulla modifica delle misure cautelare è terminata”, ha citato le
parti alla discussione finale, poi annullata per rinuncia delle parti. Perché
il Pretore avrebbe dovuto statuire sull'originaria istanza di misure a protezione
dell'unione coniugale del 28 giugno 2002 l'appellante non spiega, tanto meno
ove si pensi che tale procedura risulta tuttora in fase istruttoria.
Oltre a
ciò, un decreto cautelare che modifica un assetto provvisionale vigente ha – in
linea di massima – effetto unicamente per il futuro. Solo ragioni di equità possono
far decorrere la modifica già dalla presentazione dell'istanza o da qualsiasi
momento intermedio fra la presentazione dell'istanza e l'emanazione del decreto
(DTF 111 II 107 consid. 4). Nella misura in cui chiede che il contributo
litigioso sia soppresso già dal 10 luglio 2003 (e non solo dal 1° giugno 2004),
l'appellante avrebbe dovuto allegare pertanto motivi eccezionali, i quali giustificassero
la soppressione del contributo provvisionale già prima dell'introduzione dell'istanza
(art. 137 cpv. 2 CC per analogia: Leuenberger
in: Schwenzer, FamKommentar Scheidung, Berna 2005, n. 18 in fine ad art. 137 CC
con richiamo). Al proposito però il memoriale è del tutto silente.
4. Il caso in rassegna ripropone per vero un problema di carattere
generale: quello di sapere se risponda all'economia di giudizio che un Pretore
emani decreti cautelari appellabili (emessi, cioè, “previo
contraddittorio”: art. 379 cpv. 2 CPC) nell'ambito di misure a protezione
dell'unione coniugale (RtiD I-2005 pag. 766 consid. 17d). Teoricamente, nulla
osta (sopra, consid. 1). All'atto pratico, nondimeno, mal se ne intravede
l'utilità. Decreti cautelari adottati “nelle more istruttorie” (sulla nozione: Cocchi/Trezzini, CPC massimato e
commentato, Lugano 2000, pag. 846 nota 907) possono senz'altro giustificarsi
per motivi d'urgenza. Decreti cautelari emessi “previo contraddittorio”,
ovvero dopo una discussione finale, dilazionano invece la procedura senza
grandi pregi, ove appena si consideri che sulle misure a protezione dell'unione
coniugale il Pretore dovrà ancora statuire – una volta ancora con esame sommario
– al momento in cui giudicherà
l'istanza
vera e propria. E a quel momento il giudizio finale farà decadere tutti i provvedimenti
cautelari, in linea di principio a valere dalla data dell'istanza. Vagliare due
volte un materiale processuale identico (o pressoché identico) potrebbe
rivelarsi, in definitiva, un esercizio poco consono all'economia di giudizio.
5. Per quel che è dei contributi alimentari,
il Pretore ha richiamato il principio secondo cui,
dovendosi ragionevolmente escludere una riconciliazione tra coniugi, occorre far
capo ai criteri applicabili per il mantenimento dopo il divorzio. Ciò premesso,
egli ha accertato che il marito consegue un
reddito di fr. 9209.35 mensili (reddito aziendale fr. 5542.–, reddito
immobiliare fr. 420.–, rendita AI fr. 1931.–, rendita assicurativa dalla __________
fr. 900.–, rendita assicurativa dalla __________ fr. 416.35) e ha un fabbisogno
minimo di fr. 5757.25 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr.
1100.–, contributo per E__________ fr. 800.–, interessi ipotecari fr. 1660.40,
spese di riscaldamento fr. 166.05, premio della cassa malati fr. 292.–, spese
di manutenzione fr. 150.–, assicurazioni della casa a __________ fr. 490.–,
assicurazioni incendio case ad __________ fr. 144.60, tassa sui rifiuti fr.
15.70, imposte fr. 938.45).
Quanto
alla moglie, il Pretore ha accertato che essa lavora a tempo parziale per il
Comune di __________ come ausiliaria presso la scuola montana __________ di __________.
Esclusa per ragioni di salute la possibilità di estendere l'attività lucrativa,
egli ne ha accertato il reddito in fr. 1517.– mensili, oltre a fr. 450.– di
assegni familiari. Il
fabbisogno minimo di lei è poi stato fissato in fr. 2031.85 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, contributo
per E__________ fr. 300.–, premio della cassa malati fr. 214.15, spese accessorie alla proprietà fr. 150.–, assicurazione
dell'automobile fr. 145.–, assicurazione dell'economia domestica fr. 23.–, tassa sui rifiuti fr. 15.70, imposte fr.
84.–). Il fabbisogno in denaro dei figli, infine, è stato valutato sulla scorta
delle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della
gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo (edizione 2003) in fr. 2347.– mensili per C__________ e in fr. 1115.– ciascuno per
B__________ e V__________.
Constatato
un ammanco nel bilancio familiare, il Pretore ha ritenuto “non più possibile pretendere dal marito la corresponsione di un
contributo alimentare a favore della moglie”. Ha soppresso pertanto il
contributo dal 1° giugno 2004, salvo negare per motivi di equità e per gli
impegni assunti dal marito la restituzione di quanto corrisposto dopo di
allora. In relazione ai figli, il primo giudice ha rilevato che B__________ e V__________
vivono dal padre, il quale si fa carico del loro mantenimento, sicché ha inserito
il relativo fabbisogno in denaro nel fabbisogno minimo di lui, mentre ha
suddiviso il fabbisogno in denaro di C__________ (esclusa la retta della scuola
privata) tra i genitori.
6. Ove
sia giustificata la sospensione della comunione domestica, “ad istanza di uno
dei coniugi” il giudice delle misure a protezione dell'unione coniugale
“stabilisce i contributi pecuniari dovuti da un coniuge all'altro” (art. 176
cpv. 1 n. 1 CC). L'art. 163 cpv. 1 CC non precisa quale metodo si applichi a
tal fine. Si limita a disporre che “i coniugi provvedono in comune, ciascuno
nella misura delle sue forze, al debito mantenimento della famiglia”. Sicuramente
conforme al diritto federale è il criterio – sempre adottato da questa Camera
– che consiste nel dedurre dal reddito complessivo dei coniugi i fabbisogni
loro e dei figli minorenni, suddividendo l'eccedenza a metà (sentenza del
Tribunale federale 5P.439/2003 dell'11 maggio 2004, consid.
2.3 con rinvio alla sentenza 5P.352/2003 del 28 novembre 2003, consid.
2.1). In caso di ammanco il debitore del contributo ha diritto
di conservare, ad ogni modo, l'equivalente del proprio fabbisogno minimo (DTF
127 III 70 consid. 2c con rinvii).
Ne segue
che, contrariamente all'opinione del Pretore, fino al giorno in cui il matrimonio
esiste il contributo alimentare in favore di un coniuge va determinato secondo
le norme sul mantenimento della famiglia previste dal diritto matrimoniale,
non secondo quelle contenute nel diritto del divorzio. È vero che, qualora non
ci si debba più attendere una ripresa della comunione domestica, i criteri
dell'art. 125 CC vanno ponderati già prima dello scioglimento del matrimonio
per quanto attiene alla ripresa o all'estensione dell'attività lucrativa da
parte di un coniuge professionalmente inattivo o attivo solo a tempo parziale (RtiD
II-2005 pag. 706 consid. 4b e 4c). Ciò non significa tuttavia che nel metodo di
calcolo ci si debba scostare da quanto appena descritto, tanto meno ove si
pensi che fino allo scioglimento del matrimonio continua a sussistere il dovere
di reciproca assistenza derivante dall'art. 163 CC (v. RtiD I-2005 pag. 773 consid.
12).
7. L'appellante si duole che il Pretore ha inserito nel suo fabbisogno
minimo gli interessi dell'abitazione occupata dalla moglie, sottolineando di non
avere mai accettato nulla di simile e di essersi limitato a menzionare quelle
spese solo per descrivere la situazione. A suo avviso inoltre la decisione del
primo giudice è iniqua e ingiustificata, la moglie avendo entrate per complessivi
fr. 1967.– mensili. La critica è fondata, ma non per le motivazione addotte dal
convenuto. Questa Camera ha già avuto modo di spiegare in effetti che il costo dell'alloggio va incluso nel fabbisogno minimo di chi
occupa l'abitazione, non in quello del coniuge tenuto ad erogare contributi di
mantenimento (RtiD I-2005 pag. 765 consid. 13 con
riferimenti). In concreto l'onere ipotecario, non contestato,
di fr. 175.– mensili (doc. 46) va aggiunto quindi nel fabbisogno minimo della
moglie. Nel caso in cui provveda egli medesimo al pagamento, l'appellante potrà
compensare tale importo mensile deducendolo dal contributo dovuto alla moglie.
8. D'ufficio questa Camera deve intervenire sul fabbisogno minimo
dell'appellante, per contro, laddove il Pretore ha trascurato il minimo
esistenziale del diritto esecutivo per genitori affidatari (fr. 1250.– in luogo
di fr. 1100.– mensili) e ha indebitamente compreso nel fabbisogno del padre la
quota d'alloggio che riguarda i figli (la somma di fr. 1660.40 per interessi
ipotecari si riferisce a tutti gli immobili del convenuto). Quanto concerne i
figli non rientra invero nel fabbisogno minimo del genitore affidatario (Rep.
1998 pag. 176 con richiami di dottrina e giurisprudenza). La quota relativa all'alloggio
dei minorenni va compresa perciò nel fabbisogno in denaro di questi ultimi. In
concreto l'onere ipotecario dell'abitazione a __________, e solo di quella (fr.
1111.– mensili: doc. 46) va suddiviso così nella proporzione di 13/60
a carico dell'appellante (fr. 242.–) e di 47/60 a carico
dei figli (fr. 869.–; v. Amt für Jugend und Berufsberatung des Kantons Zürich,
Empfehlungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, Zurigo 2000,
pag. 13 in alto). Un ulteriore correttivo del fabbisogno
minimo si impone per quel che riguarda le imposte. Trattandosi di un debitore
che non sia in grado di far fronte interamente ai propri obblighi alimentari,
come accadrebbe nella fattispecie se si computassero le imposte, esse vanno
infatti tralasciate (DTF 126 III 356 consid.
1aa, confermato a DTF 127 III 70 in alto e 127 III 292 consid. 2a/bb).
Ne deriva che il fabbisogno minimo dell'appellante
assomma a fr. 3924.80 mensili (minimo esistenziale
del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1250.–, contributo per E__________
fr. 800.–, quota di interessi ipotecari casa a __________ fr. 242.–, interessi
ipotecari casa ad __________ fr. 374.40, premio della cassa malati fr. 292.–, spese
di riscaldamento fr. 166.05, tassa sui rifiuti fr. 15.70, spese di manutenzione
fr. 150.–, assicurazioni casa a __________ fr. 490.05, assicurazione incendio fr.
144.60).
9. L'appellante
rimprovera al Pretore di non avere considerato che la moglie, al momento della
separazione di fatto, avrebbe potuto iniziare un'attività lucrativa al 50% o
rivolgersi all'Assicurazione Invalidità o eventualmente alla cassa di
disoccupazione. In sostanza egli reputa che se il guadagno effettivo di lei non
basta, con quanto essa potrebbe riscuotere dalle assicurazioni, per sopperire il
fabbisogno personale, occorre imputarle un reddito ipotetico.
a) Le
condizioni cumulative che giustificano di imporre a un coniuge, nell'ambito di
misure a protezione dell'unione coniugale, la ripresa o l'estensione di un'attività
lucrativa sono già state riassunte dal Pretore (consid. 12 pag. 9). Nella
fattispecie non è contestato che fino al 1999 la moglie, di formazione
impiegata d'ufficio, ha collaborato a tempo parziale nella ditta del marito. Dopo
la separazione di fatto, nel settembre del 2002, essa ha cominciato a lavorare
per il Comune di __________ come ausiliaria presso la scuola montana __________
di __________ con un grado di occupazione variante dal 50 al 100% e con periodi
di inattività dovuti a chiusura dell'istituto (interrogatorio formale del 12
luglio 2004, risposta n. 14).
b) Ciò posto, il riparto dei ruoli adottato i coniugi durante la
vita in comune era quello per cui il marito avrebbe svolto un'attività lucrativa
a tempo pieno, mentre la moglie avrebbe collaborato all'attività indipendente
di lui, occupandosi per il resto della casa e della famiglia. Dal dovere di
collaborazione professionale con il marito l'interessata è poi stata sollevata
alla fine del 1999, dopo di che essa ha svolto solo il ruolo di casalinga fino
alla separazione di fatto, intervenuta nel giugno del 2002. Prima di imputare
alla moglie un reddito ipotetico l'appellante avrebbe dovuto quindi rendere
verosimile cumulativamente che per finanziare due economie domestiche
separate non basta attingere all'eccedenza o – almeno provvisoriamente – a
sostanza accumulata durante la vita in comune e che i mezzi a disposizione
(compresi quelli della sostanza) non bastano per coprire i costi di tali economie
domestiche separate, nonostante le restrizioni imposte dalle circostanze. Nel
caso in esame il bilancio familiare rimane in attivo (sotto, consid. 15). Il
convenuto non può pretendere dunque che la moglie, indipendentemente dal suo stato
di salute, estenda la sua attività lucrativa già in regime di misure
protettrici dell'unione coniugale (RtiD II-2005 pag. 705 consid. 4 con rimandi).
10. L'appellante
chiede infine che la liquidazione dei rapporti dare e avere relativi ai
contributi alimentari sia demandata allo scioglimento del regime dei beni. Invero
ci si può domandare se il giudice delle misure a protezione dell'unione coniugale
– e a maggior ragione quello dei provvedimenti cautelari – sia preposto alla
disciplina dei rapporti interni di dare e avere fra le parti (v. RtiD I-2005
pag. 765 seg. consid. 17). Come si vedrà in appresso (consid. 14), in ogni
modo, il marito si vedrà costretto a erogare un contributo per la moglie anche
dopo il 1° giugno 2004. Egli potrà dunque compensare i contributi pagati in
eccesso con l'ammontare dovuto in seguito.
II. Sull'appello
adesivo
11. L'istante
contesta il reddito aziendale del marito, stabilito dal Pretore in fr. 5542.– mensili,
rilevando che in realtà esso ammonta ad almeno fr. 73 000.– annui, ovvero fr. 6083.–
mensili, come ha accertato il perito. Ora, trattandosi di un lavoratore indipendente,
il reddito determinante è quello medio calcolato sull'arco di più anni, di
regola almeno tre. Il calcolo deve ancorarsi al bilancio e al conto perdite e
profitti dell'azienda oppure, non esistendo contabilità, ai dati che risultano
dalle dichiarazioni fiscali, senza trascurare eventuali detrazioni
straordinarie, deduzioni ingiustificate e consumi privati (RtiD II-2004 pag.
617 n. 38c).
a) In concreto si evince dalla perizia contabile che tra il 1997 e il 1999 il reddito aziendale del convenuto superava i
fr. 100 000.– annui. Nel 2000 esso è poi calato a fr. 63 082.856, nel 2001 è risalito a
fr. 74 621.07
e nel 2002 è ridisceso a fr. 52
897.71 (referto, pag. 2). Nel 2003 esso è poi risultato
di fr. 66 504.78 (doc. 52). Secondo il perito la media degli utili d'esercizio
dal 1997 al 2000, aumentati dei vantaggi personali, comportava per il titolare una
disponibilità di fr. 73 000.– annui. Sta di fatto però che dopo di allora il reddito
aziendale si è nettamente assestato verso il basso. Nulla ostava perciò a che il
Pretore considerasse gli ultimi quattro anni di gestione. Sia come sia, il
Pretore nemmeno si è fondato sulla media dell'utile aziendale degli ultimi quattro
anni e i vantaggi personali ritratti dal titolare per complessivi fr. 65 000.– annui, ma su
quanto da lui ammesso (fr. 66 504.70 annui), ovvero fr. 5542.– netti mensili.
b) Quanto
ai vantaggi personali del convenuto, essi si riconducono essenzialmente a due
assicurazioni sulla vita contratte presso la __________, i cui premi sono addebitati
alla ditta (perizia, pag. 8). Ciò non giustifica
tuttavia di aumentare il reddito di lui per un importo equivalente all'ammontare
dei premi. Del resto, quand'anche si procedesse in tal senso, la medesima cifra
andrebbe inclusa nel fabbisogno minimo, giacché tali polizze assicurano il
reddito del debitore alimentare a beneficio della famiglia (doc. 54 e 55). Sotto
questo profilo non vi sono ragioni dunque per scostarsi
dal reddito accertato dal Pretore in fr. 9209.35 mensili.
12. Quanto
al proprio fabbisogno minimo, l'appellante adesiva chiede di fissarlo in fr.
2817.85 mensili, rivendicando fr. 700.– quale “contributo per il sostentamento di B__________ e V__________ durante
Fatti
i periodi che gli stessi passano da lei”, oltre a fr. 236.– (in luogo dei fr. 150.– ammessi dal Pretore) per spese
accessorie della proprietà. La prima rivendicazione è inammissibile, l'appellante non confrontandosi minimamente con l'argomentazione del
Pretore, secondo cui non si giustificava di riconoscere simile pretesa perché
l'interessata già percepisce gli assegni familiari (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC
combinato con il cpv. 5). Per quel che è delle spese accessorie
della proprietà, l'appello si rivela una volta ancora irricevibile,
l'interessata non sostanziando la richiesta né spiegando perché l'importo riconosciuto
dal primo giudice sarebbe insufficiente. Tenuto conto
degli interessi ipotecari del “rustico” ad __________ (fr. 175.–: sopra, consid. 7)
e stralciato l'onere fiscale (sopra, consid. 8), il fabbisogno minimo di lei
ammonta in definitiva a fr. 2122.85 mensili (minimo
esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, contributo per E__________ fr.
300.–, premio della cassa malati
fr. 214.15, interessi ipotecari fr. 175.–, spese accessorie della proprietà fr.
150.–, assicurazione dell'automobile fr. 145.–, assicurazione dell'economia domestica fr. 23.–, tassa sui rifiuti
fr. 15.70).
13. Secondo l'appellante adesiva il fabbisogno in denaro dei figli B__________
e V__________ non dovrebbe ammontare a fr. 1115.– mensili, poiché “un importo di fr. 800.– per figlio apparirebbe più confacente alla situazione”, vivendo essi in __________, abitando nella casa del padre a __________ e periodicamente nel rustico della madre ad __________.
Quanto a C__________, l'appellante afferma che l'importo di fr. 2347.– mensili
stabilito dal Pretore è eccessivo, poiché alla retta dell'Istituto __________ (di
fr. 972.– mensili) sono stati aggiunti fr. 1375.– senza tenere conto che nella
tassa scolastica sono già compresi vitto e alloggio al 50%. Ora, in materia di filiazione vige il principio inquisitorio
illimitato (art. 280 cpv. 2 CC; DTF 128 III 414 verso il basso), sicché il
giudice non è legato alle allegazioni delle parti, né alle prove offerte né
alle richieste di giudizio. In concreto dunque, contrariamente a quanto crede il
Pretore, poco importa che il convenuto abbia chiesto di applicare l'edizione del
2003 delle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento
professionale del Canton Zurigo e abbia indicato un fabbisogno in denaro di fr.
1115.– mensili per figlio. Al momento in cui ha statuito (luglio del 2005),
egli avrebbe dovuto far capo d'ufficio all'edizione 2005.
All'appellante adesiva
giova ricordare dipoi che le cifre indicate nelle note raccomandazioni
dal 2000 in poi – diversamente da quelle che figuravano ancora nell'edizione
1996 – sono già commisurate al costo delle economie domestiche su scala nazionale,
in base per di più a valori statisticamente medio-bassi, nel senso che tre
quarti delle economie domestiche dispongono a livello svizzero di un reddito
familiare superiore a quello su cui si fondano le raccomandazioni (Empfehlungen
zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, Zurigo 2000,
pag. 10 in basso). I fabbisogni riportati corrispondono, in altri termini, a
quelli di ragazzi appartenenti a famiglie di ceto relativamente modesto (op. cit.,
pag. 11 in alto). Diminuzioni per rapporto al fabbisogno in denaro indicato
dalle raccomandazioni sono possibili, ma devono giustificarsi alla luce di
circostanze specifiche (per esempio nel caso in cui il ragazzo fruisca di vitto
o alloggio a condizioni particolarmente favorevoli: op. cit., pag. 12 lett.
C). Il fabbisogno in denaro del figlio non si decurta nemmeno ove i genitori
non siano in grado di assicurarlo: in tale ipotesi ci si limita ad accertare in
che misura tale fabbisogno rimanga scoperto (op. cit., pag. 16 nel mezzo;
analogo criterio prevede del resto l'art. 129 cpv. 3 CC per quel che è della
rendita al coniuge divorziato), ogni genitore avendo il diritto di conservare
almeno l'equivalente del proprio fabbisogno minimo (DTF 127 III 70 consid. 2c
con richiami). I principi testé riassunti sono stati debitamente pubblicati
(sentenza inc. 11.2002.60 del 9
settembre 2002, parzialmente riprodotta in: Bollettino dell'Ordine degli
avvocati n. 24, pag. 11 in alto; RtiD II-2004 pag. 567 consid. 11b).
Le
citate raccomandazioni del 2005 prevedevano, nel caso di tre fratelli che
vivono nella stessa economia domestica, un fabbisogno medio in denaro dal 13°
anno di età di fr. 1600.– mensili (compresi fr. 190.– per cura e educazione,
che lavorando al 100% il padre affidatario non può prestare in natura). In tali
fabbisogni va adattato inoltre il costo dell'alloggio, che in
concreto non ammonta al valore medio stimato dalle raccomandazioni, bensì a
quello effettivo, ovvero agli interessi ipotecari dell'abitazione a Nante (complessivi
fr. 1111.– mensili: doc. 46). Un terzo della spesa va quindi inserita nel
fabbisogno in denaro di C__________ (fr. 370.–), un quarto in quello di B__________
(fr. 277.–) e un quinto in quello di V__________ (fr. 222.–). Il costo dell'alloggio nel fabbisogno minimo del convenuto si riduce
così a fr. 242.– mensili (sopra, consid. 8). In virtù
del principio inquisitorio illimitato, i fabbisogni in denaro devono pertanto essere
rivalutati d'ufficio in fr. 1602.– mensili (B__________) e fr. 1547.– mensili (V__________).
Quanto a C__________,
dal 2003 essa frequenta in internato la scuola __________ di __________ e
rientra a casa solo il fine settimana. Al suo fabbisogno medio vanno aggiunti perciò
la retta e la pensione della scuola, che ammontano a fr. 10 200.– l'anno,
ovvero a fr. 850.– mensili (doc. 44, 8° foglio). Non si giustifica invece di ammettere
gli altri oneri (tassa di iscrizione all'esame di ammissione, danno causato
dall'allieva, passeggiata scolastica), non trattandosi di oneri correnti. Durante
Considerandi
il soggiorno in istituto (dalla domenica sera al venerdì sera) il vitto (fr. 310.–),
l'alloggio (fr. 370.–), la cura e l'educazione (fr. 190.–) sono sostituiti
dalla retta dell'istituto. Il fabbisogno in denaro della ragazza ammonta così a
fr. 1580.– mensili. Per tener conto delle maggiori spese sopportate dai
genitori durante gli altri periodi, si giustifica equitativamente di inserire
nel fabbisogno di lei un terzo degli oneri correnti per il vitto, l'alloggio e
l'educazione (I CCA sentenza inc. 11.2001.31 del 5 luglio 2002, consid. 15b massimata
in: RtiD I-2004 pag. 589 n. 65c), ossia fr. 300.– mensili arrotondati. Il fabbisogno
in denaro della figlia si attesta quindi in fr. 1880.– mensili. Quanto alla
ripartizione tra i genitori, non vi è contestazione sul fatto che il fabbisogno
in denaro, esclusi i costi della scuola privata, sia suddiviso a metà (fr.
1365.
– mensili a carico del padre e fr. 515.– a carico della madre).
14.
L'appellante adesiva lamenta infine il fatto che, constatato un
ammanco, il Pretore non ha suddiviso la disponibilità del marito tra lei e i
figli. La critica è fondata, giacché ove il reddito coniugale non fosse sufficiente
per coprire il fabbisogno familiare, i contributi in favore della moglie e dei figli
andrebbero ridotti in proporzione (RtiD II-2004 pag. 616 a metà con riferimento
alla sentenza del Tribunale federale 5C.44/2002 del 27 giugno 2002, consid. 3.2.2
con rinvii; Hausheer/Spycher, Handbuch
des Unterhaltsrechts, Berna 1997, pag. 446 n. 08.27 e 08.29; v. anche DTF 128
III 415 in alto), il debitore alimentare avendo il diritto di
conservare l'equivalente del proprio fabbisogno minimo (DTF 128 III 414 consid.
3.2.1
con rinvii). Se non che, come si vedrà in appresso, le entrate familiari
consentono nella fattispecie di coprire i fabbisogni. Sulla critica non occorre
dunque soffermarsi oltre.
15.
In
definitiva, il quadro delle entrate e delle uscite familiari
si presenta come segue:
reddito
del marito (consid. 11c) fr. 9 209.35
reddito
della moglie (non contestato) fr. 1 967.—
fr.
11.
176.35 mensili
fabbisogno
minimo del marito (consid. 8) fr. 3 924.80
fabbisogno
minimo della moglie (consid. 12c) fr. 2 122.85
fabbisogno
in denaro di C__________a (consid. 13) fr. 1 880.—
fabbisogno
in denaro di B__________o (consid. 13) fr. 1 602.—
fabbisogno
in denaro di V__________ (consid. 13) fr. 1 547.—
fr.
11.
076.65 mensili
eccedenza
fr. 99.70
metà
eccedenza fr.
49.85
mensili
Il marito può
conservare per sé:
fr.
3924.80
+ fr. 49.85 fr. 3 974.65 mensili,
deve
destinare ai figli:
fr.
1365.
– + fr. 1602.– + fr. 1547.– fr. 4 514.— mensili
e deve
versare alla moglie:
fr. 2122.85 + fr. 49.85 + fr. 515.– ./. fr.
1967.
– fr. 720.—
mensili.
Ne discende che l'appello principale dev'essere respinto e quello adesivo
accolto entro tali limiti.
III. Sulle
spese e le ripetibili
16.
Gli
oneri e le ripetibili del giudizio odierno seguono il principio della soccombenza
(art. 148 cpv. 1 e 2 CPC). Vanno posti quindi a carico del marito per quanto
attiene all'appello principale, destinato all'insuccesso. Per quel che è
dell'appello adesivo, la moglie ne esce vittoriosa per tre quarti e appare
perciò equo che sopporti un quarto degli oneri processuali. Il resto andrebbe a
carico del marito, ma siccome esso ha rinunciato a presentare osservazioni, non
può essere considerato soccombente (Rep. 1987 pag. 135). Quanto allo Stato del
Cantone Ticino, esso non è parte in causa e non può essere tenuto al versamento
di ripetibili (DTF del 5 maggio 1997 nella causa C. c. M., consid. 5 con richiamo a Poudret,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, nota 2 ad art. 156 e note 1 segg. ad art. 159). In tali
condizioni si giustifica di rinunciare al prelievo di tale quota e di ridurre
gli oneri processuali di conseguenza, senza attribuzione di ripetibili. L'esito
dell'attuale giudizio non influisce apprezzabilmente, invece, sul riparto degli
oneri processuali di prima sede (metà ciascuno) e delle ripetibili
(compensate), ove appena si pensi che la moglie chiedeva un contributo
alimentare di fr. 2500.– mensili dal 1° luglio 2002 al 31 agosto 2002 e di fr.
1023.50
mensili in seguito, oltre all'obbligo per il marito di assumere gli
interessi ipotecari dell'immobile da lei occupato.
17.
Per
quanto riguarda i rimedi giuridici sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d
LTF), il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF supera ampiamente
la soglia dei fr. 30 000.–, ove appena si capitalizzi il contributo in favore della
moglie, che in difetto di scadenze prevedibili dev'essere – nel dubbio –
calcolato a vita.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura
in cui è ricevibile, l'appello principale è
respinto.
2. Gli oneri dell'appello
principale, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 350.–
b) spese fr.
50.–
fr.
400.–
sono
posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1500.– per
ripetibili.
3. Nella
misura in cui è ricevibile, l'appello adesivo è parzialmente accolto e
il dispositivo n. 1 del decreto impugnato è così riformato:
L'istanza è parzialmente accolta, nel senso
che dal 1° giugno 2004 il contributo alimentare dovuto da AP 1 a AA 1 è ridotto
a fr. 720.– mensili.
Nel caso in
cui assumesse egli medesimo gli oneri ipotecari gravanti l'abitazione occupata
dalla moglie, AO 1 potrà compensarne il versamento fino a concorrenza di fr. 175.–
mensili, deducendo l'importo dal totale dovuto alla moglie.
Per quanto riguarda gli
altri dispositivi, l'appello adesivo è respinto e il decreto impugnato è
confermato.
4. Gli oneri dell'appello
adesivo, consistenti in:
a) tassa di
giustizia ridotta fr. 100.–
b) spese fr.
50.–
fr.
150.–
sono
posti a carico di AA 1 Non si assegnano ripetibili.
5. Intimazione
a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Leventina.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza
carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, è ammissibile entro trenta giorni dalla notificazione per i motivi
previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 LTF). Nelle cause di carattere
pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore
litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non
raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la
controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.
74 e 100 cpv. 1 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76
LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione
a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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