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Decisione

11.2005.100

Misure a protezione dell'unione coniugale: provvedimenti cautelari

15 febbraio 2007Italiano31 min

Source ti.ch

Fatti

i periodi che gli stessi passano da lei”, oltre a fr. 236.– (in luogo dei fr. 150.– ammessi dal Pretore) per spese

accessorie della proprietà. La prima rivendicazione è inammissibile, l'appellante non confrontandosi minimamente con l'argomentazione del

Pretore, secondo cui non si giustificava di riconoscere simile pretesa perché

l'interessata già percepisce gli assegni familiari (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC

combinato con il cpv. 5). Per quel che è delle spese accessorie

della proprietà, l'appello si rivela una volta ancora irricevibile,

l'interessata non sostanziando la richiesta né spiegando perché l'importo riconosciuto

dal primo giudice sarebbe insufficiente. Tenuto conto

degli interessi ipotecari del “rustico” ad __________ (fr. 175.–: sopra, consid. 7)

e stralciato l'onere fiscale (sopra, consid. 8), il fabbisogno minimo di lei

ammonta in definitiva a fr. 2122.85 mensili (minimo

esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, contributo per E__________ fr.

300.–, premio della cassa malati

fr. 214.15, interessi ipotecari fr. 175.–, spese accessorie della proprietà fr.

150.–, assicurazione dell'automobile fr. 145.–, assicurazione dell'economia domestica fr. 23.–, tassa sui rifiuti

fr. 15.70).

13. Secondo l'appellante adesiva il fabbisogno in denaro dei figli B__________

e V__________ non dovrebbe ammontare a fr. 1115.– mensili, poiché “un importo di fr. 800.– per figlio apparirebbe più confacente alla situazione”, vivendo essi in __________, abitando nella casa del padre a __________ e periodicamente nel rustico della madre ad __________.

Quanto a C__________, l'appellante afferma che l'importo di fr. 2347.– mensili

stabilito dal Pretore è eccessivo, poiché alla retta dell'Istituto __________ (di

fr. 972.– mensili) sono stati aggiunti fr. 1375.– senza tenere conto che nella

tassa scolastica sono già compresi vitto e alloggio al 50%. Ora, in materia di filiazione vige il principio inquisitorio

illimitato (art. 280 cpv. 2 CC; DTF 128 III 414 verso il basso), sicché il

giudice non è legato alle allegazioni delle parti, né alle prove offerte né

alle richieste di giudizio. In concreto dunque, contrariamente a quanto crede il

Pretore, poco importa che il convenuto abbia chiesto di applicare l'edizione del

2003 delle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento

professionale del Canton Zurigo e abbia indicato un fabbisogno in denaro di fr.

1115.– mensili per figlio. Al momento in cui ha statuito (luglio del 2005),

egli avrebbe dovuto far capo d'ufficio all'edizione 2005.

All'appellante adesiva

giova ricordare dipoi che le cifre indica­te nelle note raccomandazioni

dal 2000 in poi – diversamente da quelle che figuravano ancora nell'edizione

1996 – sono già com­misurate al costo delle economie domestiche su scala naziona­le,

in base per di più a valori statisticamente medio-bassi, nel senso che tre

quarti delle economie domestiche dispongono a livello svizzero di un reddito

familiare superiore a quello su cui si fondano le raccomandazioni (Empfehlungen

zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, Zurigo 2000,

pag. 10 in basso). I fabbisogni riportati corrispondono, in altri termini, a

quelli di ragazzi appartenenti a famiglie di ceto relativamen­te modesto (op. cit.,

pag. 11 in alto). Diminuzioni per rap­porto al fabbisogno in denaro indica­to

dalle raccomandazioni sono possibili, ma devono giustificarsi alla luce di

circostanze specifiche (per esempio nel caso in cui il ragazzo fruisca di vitto

o allog­gio a condizio­ni particolar­mente favorevoli: op. cit., pag. 12 lett.

C). Il fabbisogno in denaro del figlio non si decurta nemmeno ove i genitori

non siano in grado di assicurarlo: in tale ipotesi ci si limita ad accertare in

che misura tale fabbisogno rimanga scoperto (op. cit., pag. 16 nel mezzo;

analogo criterio prevede del resto l'art. 129 cpv. 3 CC per quel che è della

rendita al coniuge divorziato), ogni genitore avendo il diritto di conservare

alme­no l'equivalente del proprio fabbisogno minimo (DTF 127 III 70 consid. 2c

con richia­mi). I principi testé riassunti sono stati debitamente pubblicati

(sentenza inc. 11.2002.60 del 9

settembre 2002, parzialmente riprodotta in: Bollettino dell'Ordine degli

avvocati n. 24, pag. 11 in alto; RtiD II-2004 pag. 567 consid. 11b).

Le

citate raccomandazioni del 2005 prevedevano, nel caso di tre fratelli che

vivono nella stessa economia domestica, un fabbisogno medio in denaro dal 13°

anno di età di fr. 1600.– mensili (compresi fr. 190.– per cura e educazione,

che lavorando al 100% il padre affidatario non può prestare in natura). In tali

fabbisogni va adattato inoltre il costo dell'alloggio, che in

concreto non ammonta al valore medio stimato dalle raccomandazioni, bensì a

quello effettivo, ovvero agli interessi ipotecari dell'abitazione a Nante (complessivi

fr. 1111.– mensili: doc. 46). Un terzo della spesa va quindi inserita nel

fabbisogno in denaro di C__________ (fr. 370.–), un quarto in quello di B__________

(fr. 277.–) e un quinto in quello di V__________ (fr. 222.–). Il costo dell'alloggio nel fabbisogno minimo del convenuto si riduce

così a fr. 242.– mensili (sopra, consid. 8). In virtù

del principio inquisitorio illimitato, i fabbisogni in denaro devono pertanto essere

rivalutati d'ufficio in fr. 1602.– mensili (B__________) e fr. 1547.– mensili (V__________).

Quanto a C__________,

dal 2003 essa frequenta in internato la scuola __________ di __________ e

rientra a casa solo il fine settimana. Al suo fabbisogno medio vanno aggiunti perciò

la retta e la pensione della scuola, che ammontano a fr. 10 200.– l'anno,

ovvero a fr. 850.– mensili (doc. 44, 8° foglio). Non si giustifica invece di ammettere

gli altri oneri (tassa di iscrizione all'esame di ammissione, danno causato

dall'allieva, passeggiata scolastica), non trattandosi di oneri correnti. Durante

Considerandi

il soggiorno in istituto (dalla domenica sera al venerdì sera) il vitto (fr. 310.–),

l'alloggio (fr. 370.–), la cura e l'educazione (fr. 190.–) sono sostituiti

dalla retta dell'istituto. Il fabbisogno in denaro della ragazza ammonta così a

fr. 1580.– mensili. Per tener conto delle maggiori spese sopportate dai

genitori durante gli altri periodi, si giustifica equitativamente di inserire

nel fabbisogno di lei un terzo degli oneri correnti per il vitto, l'alloggio e

l'educazione (I CCA sentenza inc. 11.2001.31 del 5 luglio 2002, consid. 15b massimata

in: RtiD I-2004 pag. 589 n. 65c), ossia fr. 300.– mensili arrotondati. Il fabbisogno

in denaro della figlia si attesta quindi in fr. 1880.– mensili. Quanto alla

ripartizione tra i genitori, non vi è contestazione sul fatto che il fabbisogno

in denaro, esclusi i costi della scuola privata, sia suddiviso a metà (fr.

1365.

– mensili a carico del padre e fr. 515.– a carico della madre).

14.

L'appellante adesiva lamenta infine il fatto che, constatato un

ammanco, il Pretore non ha suddiviso la disponibilità del marito tra lei e i

figli. La critica è fondata, giacché ove il reddito coniugale non fosse sufficiente

per coprire il fabbisogno familiare, i contributi in favore della moglie e dei figli

andrebbero ridotti in proporzione (RtiD II-2004 pag. 616 a metà con riferimento

alla sentenza del Tribunale federale 5C.44/2002 del 27 giugno 2002, consid. 3.2.2

con rinvii; Hausheer/Spycher, Handbuch

des Unterhalts­rechts, Berna 1997, pag. 446 n. 08.27 e 08.29; v. anche DTF 128

III 415 in alto), il debitore alimentare avendo il diritto di

conservare l'equivalente del proprio fabbisogno minimo (DTF 128 III 414 consid.

3.2.1

con rinvii). Se non che, come si vedrà in appresso, le entrate familiari

consentono nella fattispecie di coprire i fabbisogni. Sulla critica non occorre

dunque soffermarsi oltre.

15.

In

definitiva, il quadro delle entrate e delle uscite familiari

si presenta come segue:

reddito

del marito (consid. 11c) fr. 9 209.35

reddito

della moglie (non contestato) fr. 1 967.—

fr.

11.

176.35 mensili

fabbisogno

minimo del marito (consid. 8) fr. 3 924.80

fabbisogno

minimo della moglie (consid. 12c) fr. 2 122.85

fabbisogno

in denaro di C__________a (consid. 13) fr. 1 880.—

fabbisogno

in denaro di B__________o (consid. 13) fr. 1 602.—

fabbisogno

in denaro di V__________ (consid. 13) fr. 1 547.—

fr.

11.

076.65 mensili

eccedenza

fr. 99.70

metà

eccedenza fr.

49.85

mensili

Il marito può

conservare per sé:

fr.

3924.80

+ fr. 49.85 fr. 3 974.65 mensili,

deve

destinare ai figli:

fr.

1365.

– + fr. 1602.– + fr. 1547.– fr. 4 514.— mensili

e deve

versare alla moglie:

fr. 2122.85 + fr. 49.85 + fr. 515.– ./. fr.

1967.

– fr. 720.—

mensili.

Ne discende che l'appello principale dev'essere respinto e quello adesivo

accolto entro tali limiti.

III. Sulle

spese e le ripetibili

16.

Gli

oneri e le ripetibili del giudizio odierno seguono il principio della soccombenza

(art. 148 cpv. 1 e 2 CPC). Vanno posti quindi a carico del marito per quanto

attiene all'appello principale, destinato all'insuccesso. Per quel che è

dell'appello adesivo, la moglie ne esce vittoriosa per tre quarti e appare

perciò equo che sopporti un quarto degli oneri processuali. Il resto andrebbe a

carico del marito, ma siccome esso ha rinunciato a presentare osservazioni, non

può essere considerato soccombente (Rep. 1987 pag. 135). Quanto allo Stato del

Cantone Ticino, esso non è parte in causa e non può essere tenuto al versamento

di ripetibili (DTF del 5 maggio 1997 nella causa C. c. M., consid. 5 con richiamo a Poudret,

Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, nota 2 ad art. 156 e note 1 segg. ad art. 159). In tali

condizioni si giustifica di rinunciare al prelievo di tale quota e di ridurre

gli oneri processuali di conseguenza, senza attribuzione di ripetibili. L'esito

dell'attuale giudizio non influisce apprezzabilmente, invece, sul riparto degli

oneri processuali di prima sede (metà ciascuno) e delle ripetibili

(compensate), ove appena si pensi che la moglie chiedeva un contributo

alimentare di fr. 2500.– mensili dal 1° luglio 2002 al 31 agosto 2002 e di fr.

1023.50

mensili in seguito, oltre all'obbligo per il marito di assumere gli

interessi ipotecari dell'immobile da lei occupato.

17.

Per

quanto riguarda i rimedi giuridici sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d

LTF), il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF supera ampiamente

la soglia dei fr. 30 000.–, ove appena si capitalizzi il contributo in favore della

moglie, che in difetto di scadenze prevedibili dev'essere – nel dubbio –

calcolato a vita.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Nella misura

in cui è ricevibile, l'appello principale è

respinto.

2. Gli oneri dell'appello

principale, consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 350.–

b) spese fr.

50.–

fr.

400.–

sono

posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1500.– per

ripetibili.

3. Nella

misura in cui è ricevibile, l'appello adesivo è parzialmente accolto e

il dispositivo n. 1 del decreto impugnato è così riformato:

L'istanza è parzialmente accolta, nel senso

che dal 1° giugno 2004 il contributo alimentare dovuto da AP 1 a AA 1 è ridotto

a fr. 720.– mensili.

Nel caso in

cui assumesse egli medesimo gli oneri ipotecari gravanti l'abitazione occupata

dalla moglie, AO 1 potrà compensarne il versamento fino a concorrenza di fr. 175.–

mensili, deducendo l'importo dal totale dovuto alla moglie.

Per quanto riguarda gli

altri dispositivi, l'appello adesivo è respinto e il decreto impugnato è

confermato.

4. Gli oneri dell'appello

adesivo, consistenti in:

a) tassa di

giustizia ridotta fr. 100.–

b) spese fr.

50.–

fr.

150.–

sono

posti a carico di AA 1 Non si assegnano ripetibili.

5. Intimazione

a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Leventina.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza

carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, è ammissibile entro trenta giorni dalla notificazione per i motivi

previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 LTF). Nelle cause di carattere

pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore

litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non

raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la

controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.

74 e 100 cpv. 1 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76

LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione

a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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