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Decisione

11.2005.101

Estensione del diritto di visita

27 ottobre 2006Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

i genitori potrebbe anche condurre a una limitazione del diritto di visita (sentenza

del Tribunale federale 5C.176/2001 in FamPra.ch 2002 pag. 403; Hegnauer in: Berner Kommentar, 4ª edizione,

nota 12 ad art. 274 CC con rinvii). Episodi incresciosi in presenza del figlio risultano

essere accaduti, nella fattispecie, una volta nell'estate 2004, una volta il 20

aprile 2005 (deposizione __________ del 25 aprile 2005: verbali, pag. 16) e una

decina di volte fra il maggio del 2004 e l'aprile del 2005 (deposizione __________

del 25 aprile 2005: verbali, pag. 16). Si ignora se ciò si sia ripetuto in

seguito. Se non che – si ripete – il figlio non risulta particolarmente turbato

dagli alterchi fra genitori e appare provvidamente capace di chiamarsi fuori. È

appena il caso di rammentare, ad ogni buon conto, che qualora l'interessato

reiterasse in dimostrazioni di cattiva condotta, mancando ai suoi obblighi di

genitore, il giudice potrà sempre limitare il suo diritto di visita e adottare

misure viepiù incisive, a cominciare dalla nomina di un curatore

educativo (art. 308 cpv. 1 in relazione con l'art. 315a cpv.

1 CC).

e) L'appellante

lamenta che il Pretore abbia privilegiato il padre alla nonna materna nella

Considerandi

cura infrasettimanale del figlio. A torto. Occuparsi del figlio è anzitutto un

diritto e un dovere dei genitori, non degli avi, per lo meno nella misura in

cui il bene del figlio non appaia a repentaglio. È vero che il figlio ha

diritto di conservare anche adeguati contatti con i nonni, se ciò non lede i

suoi interessi, ma in concreto non consta che il convenuto ostacoli siffatte

relazioni. Anche al proposito l'appello si rivela dunque destinato all'insuccesso.

6.

L'appellante

chiede, in subordine, che durante le ferie scolastiche il diritto di visita

infrasettimanale del padre sia limitato. Ora, è possibile che la nota estensione

del diritto di visita sia dovuta agli orari di lavoro dell'appellante medesima,

la quale insegna tutti i mercoledì e i venerdì nella __________ (doc. G2). Il

solo fatto però che durante le vacanze scolastiche essa possa occuparsi personalmente

del figlio anche nel corso della settima­na non basta per giustificare una

riduzione del diritto di visita da parte del convenuto, tanto meno ove si

consideri che l'attuale situazione del figlio si presenta nel complesso buona. Tutto

ciò posto, ancora una volta non è il caso di scostarsi pertanto dall'assetto

delle visite fissato dal Pretore supplente.

7.

Gli

oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza dell'appellante, che

rifonderà alla controparte un'adeguata indennità per ripetibili (art. 148 cpv. 1

CPC).

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello

è respinto e la sentenza impugnata è confer­mata.

2. Gli oneri processuali,

consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 350.–

b) spese fr.

50.–

fr.

400.–

sono

posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1500.– per ripetibili.

3. Intimazione

a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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