11.2005.101
Estensione del diritto di visita
27 ottobre 2006Italiano15 min
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Numero d'incarto:
11.2005.101
Data decisione, Autorità:
27.10.2006, ICCA
Titolo:
Estensione del diritto di visita
DIRITTO DI VISITA
PROTEZIONE DELL'UNIONE CONIUGALE
art. 273 CC
Incarto n.
11.2005.101
Lugano
27 ottobre
2006/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Lardelli
segretaria:
Verda, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa DI.2004.233
(protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Bellinzona
promossa con istanza del 23 luglio 2004 da
AP 1
(patrocinata dall' PA 1 a)
contro
AO 1
(ora patrocinato dall' PA 2 );
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se
dev'essere accolto l'appello del 22 luglio 2005 presentato
da AP 1 contro la sentenza emessa il 12 luglio 2005 dal Pretore supplente
del Distretto di Bellinzona;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 (1968) e AP 1 (1969) si sono sposati a __________ il 1°
settembre 1993. Dal matrimonio è nato M__________,
il 6 novembre 1993. La moglie, insegnante di sartoria, lavora al 25% per
la __________ e al 75% per la __________, ditta che gestisce un negozio di
merceria e abbigliamento a __________, della quale è amministratrice unica. Il
marito, falegname, lavora anch'egli per quest'ultima società. I coniugi si sono
separati di fatto nel novembre del 2003, quando AP 1ha lasciato l'abitazione coniugale
di __________ (particella n. 739 RFD, proprietà del marito) per trasferirsi in
un appartamento, di sua proprietà, sempre a __________.
B. Il 23
luglio 2004 AP 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Bellinzona con
un'istanza a protezione dell'unione coniugale, chiedendo l'autorizzazione a
vivere separata, l'attribuzione dell'alloggio familiare, l'affidamento del
figlio (riservato al padre il diritto di visita) e un contributo alimentare di
fr. 1475.– mensili per quest'ultimo. Il 16 settembre 2004 i coniugi hanno raggiunto
la seguente intesa sul diritto di visita al figlio, affidato alla madre:
– due
fine settimana mensili, dal venerdì sera subito dopo la scuola, o dalle ore 18
durante i periodi di vacanza, alle domenica sera dopo cena;
–
Matteo farà inoltre i pasti di mezzogiorno con il padre il mercoledì e il venerdì
rientrando al proprio domicilio tutti i mercoledì e quei venerdì per i quali
non dovesse poi trascorrere il fine settimana con il padre;
– infine
M__________ trascorrerà le notti sul mercoledì e il venerdì presso il padre
nelle settimane in cui egli trascorrerà il week-end con la mamma;
– il
diritto di visita verrà esercitato dal padre personalmente, atteso che allo
stesso è riconosciuto il diritto di far capo all'aiuto della nonna paterna
alfine di mantenere i rapporti con la stessa.
Per
quanto concerne le prossime vacanze dei morti si conviene:
– qualora
la madre dovesse decidersi per delle vacanze durante tutto il periodo, M__________
sarà con lei;
– in
caso contrario si conviene che M__________ trascorra alcuni giorni di vacanza,
dal sabato al mercoledì sera, con la mamma, e dal mercoledì sera alla domenica
sera, fino alla fine delle vacanze scolastiche, con il papà.
C. All'udienza
del 24 febbraio 2005, indetta per la discussione, il convenuto ha proposto di
respingere l'istanza. Con decreto cautelare emesso senza contraddittorio il 4
marzo 2005 in luogo e vece del Pretore, il Segretario assessore ha fissato il
diritto di visita del padre in un fine settimana ogni 15 giorni, dal venerdì
alle ore 18.00 alla domenica alle ore 18.00, più una settimana durante le
vacanze di Pasqua, attenendosi all'accordo per quanto riguardava i pasti di mezzogiorno.
Sentito il figlio il 23 marzo 2005, con decreto del 14 aprile 2005 egli ha
modificato l'assetto cautelare, regolando il diritto di visita come prevedeva l'accordo
del 16 settembre 2004.
D. Terminata
l'istruttoria, le parti hanno rinunciato alla discussione finale, limitandosi a
produrre memoriali scritti. Nel proprio, del 2 maggio 2005, AO 1 ha
proposto di attribuire l'abitazione coniugale alla moglie, di affidare il
figlio alla madre (con esercizio congiunto dell'autorità parentale) e di
disciplinare il suo diritto di visita in conformità al noto accordo, offrendo
un contributo alimentare per il figlio di fr. 1000.– mensili. Nelle sue
conclusioni del 17 maggio 2005 l'istante ha confermato le proprie domande
iniziali, salvo aumentare la richiesta di contributo alimentare per il figlio a
fr. 1850.– mensili fino al 12° anno di età e a fr. 2020.– mensili dopo di
allora.
E. Statuendo
con sentenza del 12 luglio 2005, il Pretore supplente ha autorizzato le parti a
vivere separate, ha assegnato l'abitazione coniugale alla moglie, ha affidato M__________
alla madre e ha fissato il diritto di visita del padre in due fine settimana ogni
15 giorni (dal venerdì sera subito dopo la scuola, o dalle 18.00 durante i
periodi di vacanza, alla domenica sera dopo cena). Inoltre egli ha stabilito
che il figlio pranzasse il mercoledì e il venerdì con il padre, pernottasse il
mercoledì e il venerdì dal padre nelle settimane in cui non rimanesse dal
genitore durante il fine settimana, trascorresse con il padre una settimana
durante le vacanze di Natale, una settimana alternativamente a Pasqua o
Carnevale, una settimana ogni biennio a Ognissanti e tre settimane durante le
ferie estive. Infine il Pretore supplente ha obbligato il convenuto a versare
un contributo alimentare per il figlio di fr. 1000.– mensili fino all'ottobre del
2005 e di fr. 1100.– mensili dopo di allora. La tassa di giustizia di fr. 300.–
e le spese di fr. 200.– sono state poste per due terzi a carico della moglie e
per il resto a carico del marito, al quale l'istante è stata tenuta a rifondere
fr. 600.– per ripetibili ridotte.
F. Contro
la sentenza appena citata AP 1 è insorta con un appello del 22 luglio 2005 nel
quale chiede che il diritto di visita sia stabilito in due fine settimana ogni
15 giorni, dal venerdì sera alla domenica sera, in una settimana durante le
vacanze di Natale, in una settimana alternativamente a Pasqua o Carnevale e in tre
settimane durante le ferie estive. In subordine essa conclude perché durante il
periodo scolastico il diritto di visita sia esercitato come ha stabilito dal
Pretore, mentre durante le festività o le ferie scolastiche si sopprimano le
visite durante i pasti di mezzogiorno e le notti infrasettimanali. Nelle sue
osservazioni del 26 agosto 2005 AO 1 propone di respingere l'appello e di
confermare il giudizio impugnato.
in diritto: 1. Le misure a protezione dell'unione coniugale (art. 172 segg. CC)
sono emanate con la procedura sommaria contenziosa di camera di consiglio (art.
4 cpv. 1 n. 5 e art. 5 LAC con rinvio agli art. 361 segg. CPC). La sentenza del
Pretore è appellabile nel termine di 10 giorni (art. 370 cpv. 2 CPC).
Tempestivo, sotto questo profilo l'appello in esame è dunque ricevibile.
2. In
concreto non è litigioso il diritto di visita in sé, ma la sua durata, segnatamente
quella infrasettimanale. In sostanza il Pretore supplente ha previsto, oltre
al diritto di visita usuale nel Cantone Ticino, che M__________ pranzi con il padre il mercoledì e il venerdì di quelle
settimane durante le quali il genitore non esercita il diritto di visita
durante il week-end, pernottando dal padre quello stesso mercoledì e venerdì. Il
primo giudice ha motivato tale decisione, rilevando che i genitori abitano a
poca distanza l'uno dall'altro e che il ragazzo medesimo auspicava quella
soluzione, conforme per altro all'accordo intervenuto tra coniugi il 16 settembre
2004. Il Pretore supplente non ha negletto il comportamento vessatorio del
marito verso la moglie, ma ha accertato che il figlio, apparsogli consapevole
ed equidistante, non aveva subìto ripercussioni. Egli ha soggiunto in ogni modo
che un diritto di visita usuale non avrebbe giovato al figlio,
poiché il mercoledì e il venerdì la madre lavora. Essendo il padre
disponibile a occuparsi di lui, in simili circostanze il primo giudice ha privilegiato
il rapporto del figlio con il genitore per rapporto a quello con la nonna
materna, come proponeva l'istante.
3. L'appellante
sottolinea che il comportamento vessatorio del marito nei suoi confronti perdura
ed è confermato da testimoni. Essa rileva poi che talora il marito coinvolge il
figlio in litigi coniugali e che il comportamento del convenuto è finanche stato
sanzionato dal Procuratore pubblico con decreti d'accusa per ingiurie e abuso
di impianti di telecomunicazione. In circostanze del genere l'appellante reputa
inopportuno concedere al marito l'ampio diritto di visita stabilito dal Pretore,
anche perché ciò provocherebbe conflitti di lealtà nel figlio. A suo parere le
tensioni tra genitori si ripercuotono sul ragazzo, il quale per timore di
contrariare l'uno o l'altro consente all'assetto delle visite. Essa sostiene
che quando ha il figlio con sé il marito passa le notti a importunarla e che a
causa del contegno inammissibile del convenuto i compagni di M__________ hanno
paura di giocare con lui. L'appellante contesta infine la preferenza accordata
dal primo giudice al padre per rapporto alla nonna materna, la quale abita
nello stesso stabile in cui vive il ragazzo e si è spesso occupata di lui.
4. Il
genitore non affidatario e il figlio minorenne hanno il vicendevole diritto di
conservare le relazioni personali indicate dalle circostanze (art. 273 cpv. 1
CC). Decisivo per la concessione, l'estensione e la regolamentazione di tale
diritto è il bene del figlio, inteso non solo in senso fisico, ma anche
psichico, morale e spirituale. L'autorità valuta ogni singolo caso in base alle
circostanze concrete, tenendo conto dell'età del figlio, del suo sviluppo fisico
e psichico, dell'opinione di lui, del suo legame con il genitore non
affidatario, del carattere di quest'ultimo, della distanza tra le abitazioni
dei genitori, dei desideri espressi dai genitori medesimi, di eventuali
conflitti tra padre e madre, della frequenza con cui le visite sono state
esercitate in precedenza e così via (Schwenzer
in: Basler Kommentar, ZGB I, 2ª edizione, n. 10 e 11 ad
art. 273 CC con richiami; DTF 128 III 298 consid. 4a
con rinvio). Nel suo apprezzamento essa non è vincolata, in
virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di
filiazione, né alle dichiarazioni delle parti né alle prove offerte (DTF 128 II
413 con numerosi richiami).
5. Nella
fattispecie è indubbio che il diritto di visita accordato dal Pretore supplente
al convenuto sia più ampio di quello generalmente riscontrabile nella prassi dei
tribunali ticinesi (RtiD I-2005 pag. 778 n. 58c). È indubbio altresì che eventuali
accordi tra genitori sul diritto di visita, come quello raggiunto a suo tempo dalle
parti il 16 settembre 2004 (doc. 1), non sono decisivi per il bene del figlio. La
questione è di sapere, in concreto, se nelle condizioni del caso specifico la
soluzione adottata dal primo giudice risponda obiettivamente all'interesse del
ragazzo.
a) Ascoltato
dal Pretore supplente, M__________ ha dato il suo pieno consenso alla
disciplina delle visite fissata dai genitori nel noto accordo, dicendosi felice
di poter partire con il padre in vacanza (riassunto dell'audizione 23 marzo
2005). Certo, __________ ha sentito il ragazzo dolersi nell'estate del 2004 di
dover “andare da quel coglione
di mio papà” e altre volte di “non andarci volentieri ” (deposizione del 25 aprile 2005, verbali
pag. 18). __________ ha dichiarato da parte sua di avere visto in qualche
occasione M__________ chinare il capo e chiudersi in camera dopo telefonate del
padre (deposizione del 25 aprile 2005: verbali, pag. 16). A parte il fatto però
che nulla è dato di sapere sui motivi di simili comportamenti occasionali, ciò
non basta per rendere verosimile che il bene del figlio sia in qualche modo a
rischio. Nemmeno l'appellante pretende, del resto, che il ragazzo mostri sostanziali
resistenze al diritto di visita. Ancorché la volontà del minorenne non sia da
sé sola decisiva, dagli atti non emergono indizi che inducano a ritenere troppo
frequenti, nel caso in esame, gli incontri con il padre. Al contrario: nel
complesso la situazione appare globalmente buona. Perché poi M__________
dovrebbe essere interpellato di nuovo, l'appellante non spiega, né è dato a divedere.
b) Come
la giurisprudenza ha già avuto modo di ricordare, per il resto, i conflitti fra
genitori non sono un motivo per limitare il diritto di visita al figlio.
Restrizioni si giustificano unicamente qualora, in base alle circostanze
concrete, il bene del ragazzo appaia minacciato (DTF 131 III 213). Che poi il
figlio si trovi a vivere un certo conflitto di lealtà in esito alla separazione
dei genitori è una conseguenza insita nella natura degli eventi. In concreto l'appellante
paventa generici pericoli per Matteo, ma non rende verosimile che questi sia
affettivamente ricattato dal padre con la prospettiva di ritorsioni. Né essa
spiega perché il conflitto di lealtà avvertito dal ragazzo sarebbe dovuto alle
visite infrasettimanali da parte del convenuto. Anzi, dagli atti non di
evincono elementi oggettivi che suffraghino l'ipotesi di pregiudizi dovuti a un diritto di
visita più esteso dell'ordinario. Che i rapporti fra le
parti siano pessimi e che soggettivamente il genitore affidatario veda male i
continui incontri del figlio con l'altro genitore ancora non significa che il
diritto di visita debba essere particolarmente circoscritto.
c) Non
mette conto di rilevare che nei confronti della moglie il convenuto abbia dato
prova di bassezze e sia trasceso in angherie (doc. OO, e VV; rapporti dalla Polizia
cantonale e di quella comunale di Giubiasco, nel fascicolo “richiami”). A un sommario esame come quello che disciplina l'adozione di
misure a tutela dell'unione coniugale non consta però che la conflittualità coniugale
turbi psicologicamente il figlio. Consapevole del degrado familiare e dell'ostilità
fra genitori, il ragazzo medesimo ha chiesto di non essere “messo in mezzo” (riassunto dell'audizione 23 marzo 2005). È senz'altro deplorevole
che il convenuto reiteri nell'importunare la moglie (deposizione __________ del
25 aprile 2005: verbali, pag. 17) e ciò getta lunghe ombre sulla sua persona.
Sta di fatto che ai fini dell'attuale giudizio importa solo il bene del ragazzo,
il quale non risulta essere oggetto di alcuna aggressività paterna e ha il diritto
di conservare relazioni personali adeguate. In definitiva, allo stato attuale
delle cose nulla induce a ritenere che il diritto di visita infrasettimanale
sia pregiudizievole per il figlio. Versare agli atti altre denunce sporte
dall'appellante nei confronti del marito, come propone l'interessata, non porterebbe
verosimilmente alcun elemento di rilievo ai fini del giudizio.
d) Preoccupa
piuttosto, in realtà, che il convenuto non appaia sufficientemente in grado di estraniare
il figlio dal suo odio per la moglie. E coinvolgere il figlio nel conflitto tra
Fatti
i genitori potrebbe anche condurre a una limitazione del diritto di visita (sentenza
del Tribunale federale 5C.176/2001 in FamPra.ch 2002 pag. 403; Hegnauer in: Berner Kommentar, 4ª edizione,
nota 12 ad art. 274 CC con rinvii). Episodi incresciosi in presenza del figlio risultano
essere accaduti, nella fattispecie, una volta nell'estate 2004, una volta il 20
aprile 2005 (deposizione __________ del 25 aprile 2005: verbali, pag. 16) e una
decina di volte fra il maggio del 2004 e l'aprile del 2005 (deposizione __________
del 25 aprile 2005: verbali, pag. 16). Si ignora se ciò si sia ripetuto in
seguito. Se non che – si ripete – il figlio non risulta particolarmente turbato
dagli alterchi fra genitori e appare provvidamente capace di chiamarsi fuori. È
appena il caso di rammentare, ad ogni buon conto, che qualora l'interessato
reiterasse in dimostrazioni di cattiva condotta, mancando ai suoi obblighi di
genitore, il giudice potrà sempre limitare il suo diritto di visita e adottare
misure viepiù incisive, a cominciare dalla nomina di un curatore
educativo (art. 308 cpv. 1 in relazione con l'art. 315a cpv.
1 CC).
e) L'appellante
lamenta che il Pretore abbia privilegiato il padre alla nonna materna nella
Considerandi
cura infrasettimanale del figlio. A torto. Occuparsi del figlio è anzitutto un
diritto e un dovere dei genitori, non degli avi, per lo meno nella misura in
cui il bene del figlio non appaia a repentaglio. È vero che il figlio ha
diritto di conservare anche adeguati contatti con i nonni, se ciò non lede i
suoi interessi, ma in concreto non consta che il convenuto ostacoli siffatte
relazioni. Anche al proposito l'appello si rivela dunque destinato all'insuccesso.
6.
L'appellante
chiede, in subordine, che durante le ferie scolastiche il diritto di visita
infrasettimanale del padre sia limitato. Ora, è possibile che la nota estensione
del diritto di visita sia dovuta agli orari di lavoro dell'appellante medesima,
la quale insegna tutti i mercoledì e i venerdì nella __________ (doc. G2). Il
solo fatto però che durante le vacanze scolastiche essa possa occuparsi personalmente
del figlio anche nel corso della settimana non basta per giustificare una
riduzione del diritto di visita da parte del convenuto, tanto meno ove si
consideri che l'attuale situazione del figlio si presenta nel complesso buona. Tutto
ciò posto, ancora una volta non è il caso di scostarsi pertanto dall'assetto
delle visite fissato dal Pretore supplente.
7.
Gli
oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza dell'appellante, che
rifonderà alla controparte un'adeguata indennità per ripetibili (art. 148 cpv. 1
CPC).
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello
è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Gli oneri processuali,
consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 350.–
b) spese fr.
50.–
fr.
400.–
sono
posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1500.– per ripetibili.
3. Intimazione
a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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