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Decisione

11.2005.102

Divorzio su richiesta comune con accordo parziale: riparto delle prestazioni di libero passaggio: iniquità della divisione

3 ottobre 2006Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

i superstiti e l'invalidità. In tal caso però il risparmio sul reddito entra

nella massa degli acquisti (art. 197 cpv. 2 n. 1 CC) e va poi diviso a metà –

salvo in caso di separazione dei beni –

allo scioglimento del regime matrimoniale (art. 215 cpv. 1 CC; DTF 129 III 579

consid. 4.3). Nella fattispecie la moglie non riceve

nulla in liquidazione del regime. Per di più, al momento del divorzio la

situazione previdenziale del marito era già migliore di quella della moglie

(doc. P del marito e doc. V della moglie). Senza dimenticare che, dopo il divorzio,

la moglie dovrà ancora occuparsi per

anni del figlio minorenne e avrà una capacità lucrativa ridotta (DTF 129 III 579

consid. 4.3).

h) Nelle

circostanze descritte una vicendevole ripartizione a metà del “se­condo pilastro”

apparirebbe manifestamente iniqua, il marito conservando la possibilità – da parte sua – di

ricuperare un'adeguata previdenza.

Se nulla osta perciò a che la moglie si veda riconoscere la metà della prestazione d'uscita acquisita dal marito, al marito

non può riconoscersi complessivamente più di tre ottavi di quella maturata

dalla moglie. Poco importa che la moglie non abbia avanzato pretese sulla

spettanza accumulata dal coniuge. Tale rinuncia era infatti vincolata alla

condizione che essa non fosse tenuta a dividere la propria. Il marito avendo respinto

la condizione, sussiste disaccordo e il giudice deve statuire sulla chiave di

riparto (Baumann/Lauterburg,

op. cit., n. 30 ad art. 122 CC e n. ad art. 142).

i) Per

quel che riguarda l'ammontare dei crediti reciproci (art. 122 cpv. 2 CC),

l'art. 142 cpv. 1 CC prevede che, dandosi mancata intesa, il giudice si limita a fissare la percentuale

della prestazione d'uscita spettante a ogni coniuge (RtiD II-2004 pag. 580

consid. 3c). Nel quadro del sindacato odierno si

indicherà dunque la suddivisione delle presta­zioni d'uscita maturate dalle

parti durante il matrimonio, dal 27 febbraio 1997 al 27 agosto 2005 (giorno in

cui la sentenza di divorzio, non appellata, ha acquisito forza di giudicato: appello,

pag. 3 e copia ricevuta postale 5 luglio 2005, agli atti, riferita al ritiro

della sentenza pretorile da parte del patrocinatore dell'attrice). Al momento

in cui avrà acquisito carattere definitivo anche l'odierna sentenza, il fascicolo processuale andrà poi trasmesso

“al giudice competente secondo la legge del 17 dicembre 1993 sul libero passaggio”

(art. 142 cpv. 2 CC), ovvero – nel Ticino – al Tribunale cantonale delle assicurazioni (art. 25a cpv. 1 LFLP combinato con l'art. 73 cpv. 1 LPP,

art. 8 cpv. 1 LALPP), il quale stabilirà gli importi vincolanti per ogni

istituto di previdenza.

4. Relativamente

al contributo per il figlio, il Pretore ha accertato il reddito del padre in

fr. 6560.– netti mensili per rapporto a un fabbisogno minimo di fr. 2345.10

(minimo esistenziale del diritto

esecutivo fr. 1100.–, locazione fr. 450.–, premio della cassa malati

fr. 245.10, spese d'automobile fr. 150.–, imposte fr. 400.–), il reddito della

madre in fr. 4161.– netti mensili e il fabbisogno minimo di lei in fr. 2898.50

(minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1250.–, locazione fr. 834.– già

dedotta la quota inserita nel fabbisogno del figlio, premio della cassa malati

fr. 201.50, spese d'automobile fr. 363.–, imposte fr. 250.–). Ispirandosi alle

raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orienta­mento

professionale del Canton Zurigo, il primo giudice ha valutato in seguito il fabbisogno

in denaro di S__________ in fr. 1911.– mensili. Sulla base di ciò egli ha

quindi fissato il contributo di mantenimento per il ragazzo in fr. 1470.40

mensili fino al 12° compleanno e in fr. 1554.35 mensili dopo di allora, non compresi

gli assegni familiari.

a) L'appellante

contesta l'importo di fr. 363.– mensili riconosciu­to dal Pretore nel

fabbisogno minimo della moglie per le spese d'automobile, sostenendo che queste

ammontano a soli fr. 167.75. Dalla documentazione prodotta l'imposta di circolazione

e l'assicurazione del veicolo risultano invero di fr. 167.75 mensili (doc. I e

L della moglie), ma le spe­se d'automobile non si limitano a queste due voci.

L'interessata ha indicato il costo complessivo del mezzo in fr. 300.– mensili

(conclusioni, pag. 4), che corrispondono notoriamente a quello di un'utilitaria

in caso di percorrenze relativamen­te ridotte. E che durante la comunione la

moglie fruisse di un veicolo è fuori discussione. La relativa spesa rientra

dunque nel tenore di vita di lei. Il fabbisogno minimo dell'interessata va così

rettificato in fr. 2835.50 mensili, senza che occorra modificare il costo della

locazione, giacché per prassi ventennale di questa Camera la quota di locazione

di un figlio minorenne va inserita nel fabbisogno di quest'ultimo, non in

quello del genitore (Rep. 1998 pag. 176 con richiami). Ciò posto, la dispo­nibilità

della moglie risulta in concreto di fr. 1326.– mensili.

b) Per quel che riguarda il proprio reddito, l'appellante sostiene che

il calcolo del Pretore è erroneo, giacché fondato su dati meramente parziali

del 2004. Egli asserisce che, considerata l'irregolarità delle sue entrate

dovuta al suo particolare statu­to di lavoratore, il primo giudice non poteva

presumere il guadagno dei mesi mancanti fondandosi sui guadagni conseguiti

negli altri mesi e doveva tenere conto – d'altro lato – che la trattenuta alla

fonte destinata al fisco italiano è soltanto una parte di quanto effettivamente

dovuto a titolo d'imposta. Ora, gli atti documentano quanto l'appellante ha

guadagnato lavorando per gli Istituti clinici __________ di __________ e per

l'Istituto ortopedico __________ di __________ con lo statuto di “auto­nomo

libero professionista” (doc. B e C) dall'autunno del 2002 all'autunno del 2004

(doc. Z e AA). In questa sede egli produce inoltre la sua dichiarazione

d'imposta ticinese 2004 e il “modello unico” italiano persone fisiche

2005 relativo al periodo d'imposta 2004 (sopra, consid. 2).

L'evoluzione

del reddito figurante in questi ultimi documenti, completi,

appare in linea con quanto l'appellante ha percepito fino all'autunno del 2004.

Nella dichiarazione fiscale italiana, poi ripresa in quella svizzera,

l'appellante ha esposto compensi da attività professionale per € 66 553 annui, spese per € 13 137 e contributi previdenziali per € 6075. La

deduzione dei contributi previdenziali è senz'altro legittima. Nulla rende

verosimili invece le spese esposte, né il giudice del divorzio è vincolato a

Considerandi

deduzioni schematiche applicate da autorità fiscali. Considerata la quota del

20% trattenuta dal datore di lavoro in favore del fisco italiano, il reddito

dell'interessato risulta così di € 47 167 annui (€ 66 553 ./. 20% ./. € 6075), pari

a fr. 74 523.– (al cambio medio di fr. 1.58), ovvero fr. 6210.– mensili, cui

vanno aggiunti fr. 119.– da reddito della sostanza, per complessivi fr. 6329.–

mensili.

c) La

moglie assevera che l'appellante guadagna “in nero” quanto gli manca nominalmente per raggiungere il livello salariale

avuto in Svizzera nel 1999. L'assunto si esaurisce però in una mera illazione.

L'Italia potrà anche avere forti quote di economia sommersa e soffrire di un

marcato fenomeno di evasione fiscale, ma ciò non basta per sospettare l'appellan­te

di conseguire redditi non dichiarati. Quanto all'eventualità di imputare

al marito un reddito ipotetico, giovi rammentare che un tale guadagno non va

determinato in astratto, ma dev'essere alla concreta portata dell'interessato,

considerata l'età di lui, la formazione professionale e lo stato di salute, oltre

che la situazione sul mercato del lavoro (DTF 130 III 542 consid. 3.2 con

rinvii). La fissazione di un reddito virtuale non ha, infatti, carattere di

penalità (DTF 128 III 6 pri­ma frase). La moglie reputa che il marito avrebbe

potuto lavorare in un nosocomio svizzero, ma concretamente non dice quale

possibilità lucrativa egli avrebbe avuto né presso chi. Per di più, nulla

induce a ritenere che l'appellante si sia trasferito in Italia per nuocere agli

interessi del figlio, che abbia omesso deliberatamente di conseguire un maggior

reddito in funzione della causa o che abbia rinunciato a un lavoro più

redditizio senza valida giustificazione per sottrarsi ai propri obblighi di

famiglia (sopra, consid. 3f).

d) In

merito al proprio fabbisogno minimo l'appellante sostiene che il suo onere fiscale

non ammonta a soli fr. 400.– mensili, bensì a € 16 942 annui. Dalla dichiarazione

italiana relativa al 2004 si evince invero che l'interessato ha esposto € 14 375 di IRPEF, € 616 di addizionale regionale all'IRPEF e € 1951 di

imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). Tali importi appaiono

plausibili, l'imposta IRPEF ammontando effettivamente, per un reddito tra € 32 600 e 70 000, a € 8626 + 39%

sulla parte oltre € 32 600 (‹www.taxelex.it›) e l'addizionale regionale a € 616

(‹www.irperfinfo.it›). Tenuto conto che il

datore di lavoro trattiene già una quota del 20% per l'IRPEF, l'onere

effettivo ammonta per l'interessato a € 4317 (1750 + 616 + 1951),

corrispondenti a fr. 570.– mensili. Quanto all'imposta svizzera sulla sostanza,

il contribuente ne è esente (tassazione 2003, nell'incarto fiscale richiamato).

Circa le spese di trasferta, si giustifica infine di riconoscere anche al

marito, per i motivi già enunciati a proposito del fabbisogno minimo della

moglie (sopra, consid. a), le spese del carburante di fr. 150.–. Ne discende

che il fabbisogno minimo dell'appellante va stabilito in fr. 2665.– mensili,

onde una disponibilità mensile di fr. 3664.–.

e) L'appellante

contesta l'aumento del fabbisogno in denaro del figlio dal 13° (recte:

12°) anno di età in poi con l'argomento che egli non può far fronte a tale maggiorazione.

A torto. Se è vero infatti che un contributo di mantenimento va stabilito anche

in relazione alle capacità finanziarie dei genitori, ciò non significa che un

giusto fabbisogno, calcolato sulla base delle note raccomandazioni, vada decurtato

solo perché i genitori non siano in grado di assicurarlo. L'ammontare va riconosciuto

per intero. Ove i redditi dei genitori non bastino a finanziarlo, si accerterà

in che misura esso rimane scoperto (Emp­feh­lun­gen zur Bemessung von Unter­halts­beiträgen

für Kinder, Zurigo 2000, pag. 16 a metà; analogo criterio prevede, del resto,

l'art. 129 cpv. 3 CC per quel che è della rendita al coniuge divorziato). I

principi testé riassunti sono ormai invalsi (sentenze inc. 11.2000.12 del 18

dicembre 2001, consid. 10b e 10c; inc. 11.2002.60 del 9 settembre 2002, parzialmente

riprodotta in: Bollettino dell'Ordine degli

avvocati n. 24, pag. 11 in alto; inc. 11.2000.5 del 23 gen­naio 2003,

con­sid. 11b pubblicato in: RtiD II-2004 pag. 567). Nelle circostanze descritte

nulla induce a scostarsi dal fabbisogno in denaro fissato dal Pretore (fr.

1911.

– mensili fino al 12° compleanno, fr. 2111.– mensili dopo di allora).

5.

In

definitiva, tenuto conto dei margini di disponibilità mensili dei genitori, il

contributo alimen­tare a carico dell'appellante risulta il seguente:

Fino al 3 aprile 2009

disponibilità

del padre fr. 3664.– mensili

disponibilità

della madre fr. 1326.– mensili

disponibilità

complessiva fr. 4990.– mensili

fabbisogno

in denaro di S__________ fr. 1911.– mensili

contributo

a carico del padre

(1911 x 3664

: 4990) fr. 1400.– mensili (arrotondati)

Dal 4 aprile

2009.

in poi

disponibilità

del padre fr. 3664.– mensili

disponibilità

della madre fr. 1326.– mensili

disponibilità

complessiva fr. 4990.– mensili

fabbisogno

in denaro di S__________ fr. 2111.– mensili

contributo

a carico del padre

(2111 x 3664

: 4990) fr. 1550.– mensili (arrotondati)

L'appello dev'essere accolto entro tali limiti.

6.

L'appellante

insorge anche contro l'indicizzazione del contributo per il figlio, sostenendo

di non usufruire di adattamenti del rincaro. La legge non prevede in effetti un'indicizzazione

automatica (art. 128 e 286 cpv. 1 CC). Il principio dell'adeguamento al rincaro,

nondimeno, si impone a tutela del figlio (DTF 126 III 358 consid. 1b), il quale

non può sapere se, quando e in che misura lo stipendio del genitore benefici di

adeguamenti. Per prassi costante questa Camera mantiene quindi, in linea di

principio, la clausola dell'adattamento all'indice nazionale dei prezzi al consumo.

Concede però all'obbligato la facoltà di documentare che il suo reddito non ha

beneficiato – o ha beneficiato solo in parte – di simili indennità (Rep. 1996

pag. 126, cfr. anche DTF 127 III 294 consid. 4a). La sentenza del Pretore va

emendata di conseguenza.

7.

Gli

oneri processuali, commisurati all'impe­gno e al tempo profuso

da questa Camera nell'esame dell'appello, seguono la vicendevole

soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). L'appellante esce

parzialmente vittorioso sul riparto delle prestazioni previdenziali e ottiene una leggera riduzione del contributo alimentare per

il figlio. Equitativamente si giustifica pertanto che sopporti

quattro quinti delle spese e che rifonda alla controparte un'indennità per

ripetibili ridotte. Non è il caso invece di modificare il dispositivo sugli

oneri processuali di prima sede, l'attuale riforma non incidendo in maniera

apprezzabile sul loro ammontare né sul loro riparto.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: I. Nella

misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto, nel senso che la

sentenza impugnata è riformata come segue:

4. AP

1 ha diritto alla metà dell'avere di vecchiaia maturato da AP 1 durante il

matrimonio, dal 27 febbraio 1997 al 27 agosto 2005. AP 1 ha diritto a tre

ottavi del­l'avere di vecchiaia maturato da AP 1 durante lo stesso periodo.

Passato

in giudicato il presente dispositivo, gli atti saranno trasmessi al Tribunale

cantonale delle assicurazioni, il quale stabilirà gli importi vincolanti per i

rispettivi istituti di previdenza.

6. AP 1 è tenuto a versare

per il figlio S__________, in via anticipata entro il 5 di ogni mese, i seguenti

contributi alimentari (non compreso l'assegno familiare):

fr. 1400.– mensili fino

al 3 aprile 2009 e

fr. 1550.– mensili dal 4 aprile 2009

alla maggiore età.

Il contributo sarà

adeguato al rincaro il 1° gennaio di ogni anno, la prima volta il 1° gennaio

2006, seguendo l'indice nazionale svizzero dei prezzi al consumo del novembre

precedente, ritenuto l'indice di base dell'aprile 2005 (punti 111.4). Il

debitore può dimostrare di non avere beneficiato del rincaro o di averne

beneficiato solo in parte, nel qual caso l'adeguamento non sarà dovuto o sarà

dovuto solo in quest'ultima misura.

Per il

resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

II. Gli oneri

processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 950.–

b)

spese fr. 50.–

fr. 1000.–

da

anticipare dall'appellante, sono posti sono posti per quattro quinti a carico

di AP 1 e per il resto a carico di AO 1, alla quale l'appellante rifonderà fr.

1500.– per ripetibili ridotte.

III. Intimazione

a:

;

.

Comunicazione a:

– Pretura

del Distretto di Bellinzona;

(in estratto, dopo il passaggio in giudicato della sentenza);

(in estratto, dopo il passaggio in giudicato della sentenza).

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale

d'appello

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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