11.2005.102
Divorzio su richiesta comune con accordo parziale: riparto delle prestazioni di libero passaggio: iniquità della divisione
3 ottobre 2006Italiano24 min
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Numero d'incarto:
11.2005.102
Data decisione, Autorità:
03.10.2006, ICCA
Titolo:
Divorzio su richiesta comune con accordo parziale:
riparto delle prestazioni di libero passaggio: iniquità della divisione
COMMISURAZIONE DEL CONTRIBUTO PER IL MANTENIMENTO
PREVIDENZA PROFESSIONALE
art. 122 CC
art. 126 CC
art. 285 CC
Incarto n.
11.2005.102
Lugano
3 ottobre
2006/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Lardelli
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa OA.2004.1 (divorzio
su richiesta comune con accordo parziale) della Pretura del Distretto di
Bellinzona promossa con istanza del 4 novembre 2003 da
AO 1
(patrocinata dall' PA 2 )
e
AP 1
(patrocinato dall' PA 1 );
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 25 luglio 2005 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 4
luglio 2005 dal Pretore supplente del Distretto di Bellinzona;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 (1961), cittadino italiano, e AO 1 (1966), cittadina __________,
si sono sposati a __________ il 27 marzo 1997. Dal matrimonio è nato S__________,
il 3 aprile 1997. Titolare di un diploma italiano in chirurgia vascolare, il
marito ha lavorato in qualità di medico assistente per l'__________ a __________.
La moglie, infermiera diplomata, è occupata al 60% per la __________. Il
9 agosto 1999 AO 1 ha instato davanti al Pretore del Distretto di
Bellinzona per il tentativo di conciliazione, decaduto infruttuoso il 16
settembre 1999. Alla fine di settembre 1999 il marito ha cessato l'attività
all'ospedale di __________ per trasferirsi a __________ e ultimare la propria
formazione. La moglie è rimasta a __________ con il figlio.
B. In esito a un'istanza di misure provvisionali coeva all'istanza per
il tentativo di conciliazione, con decreto del 18 novembre 1999 il Pretore ha
affidato il figlio alla madre (riservato il diritto di visita del padre), ha
obbligato quest'ultimo a versare un contributo di fr. 2170.– mensili per
la moglie e di fr. 883.– mensili per il figlio dal 15 agosto al 31 ottobre
1999, ridotti successivamente a fr. 105.– per la moglie e a fr. 700.– per il
figlio, revocando un blocco di conti bancari decretato senza contraddittorio
(inc. SP.125/99). Entrambi i coniugi sono insorti a questa Camera, che con sentenza
del 24 febbraio 2000 ha parzialmente accolto gli appelli, ha fissato il
contributo provvisionale per il figlio S__________ in fr. 900.– mensili, ha
ordinato a due banche di bloccare tutti gli averi, nominali o cifrati, di cui
il marito era titolare o avente diritto economico e ha ordinato alla __________
di liberare mensilmente da un conto del marito fr. 2885.– in favore del
medesimo e fr. 900.– in favore della moglie a titolo di contributo alimentare
per il figlio S__________ (inc. 11.1999.144). Ultimata la formazione
professionale, dal settembre 2002 AP 1 lavora al 70% per gli Istituti clinici __________
di __________ e al 30% per l'Istituto ortopedico __________ di __________.
C. Il 4
novembre 2003 i coniugi hanno introdotto davanti al Pretore una richiesta di divorzio
comune con accordo parziale, producendo una convenzione che prevede l'affidamento
del figlio alla madre, riservato il diritto di visita del padre. Il Pretore ha
poi invitato i coniugi a esprimersi sulle questioni controverse. AO 1 ha
rinunciato il 10 febbraio 2004 a contributi alimentari per sé, ma ha postulato
un contributo per S__________ di fr. 1638.– mensili (da adeguare
progressivamente all'età) e il riparto a
metà delle prestazioni d'uscita maturate dalle parti in costanza di
matrimonio. AP 1 ha offerto il 10 febbraio 2004 un contributo indeterminato per
il figlio, ha sollecitato lo sblocco dei suoi conti bancari e ha proposto
imprecisati importi in liquidazione del regime dei beni, oltre che a
tacitazione del “secondo pilastro”.
D. Esperita
l'istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale, limitandosi a
produrre memoriali conclusivi. Nel proprio, del 9 marzo 2005, AP 1 ha
offerto un contributo di fr. 673.– mensili per il figlio (senza l'assegno
familiare), ha chiesto lo sblocco dei suoi conti bancari e ha proposto una
somma imprecisata a conguaglio delle prestazioni di libero passaggio maturate
dai coniugi in costanza di matrimonio. Nelle sue conclusioni del 14 marzo 2005
la moglie ha aumentato a fr. 1674.– mensili la richiesta di contributo
alimentare per il figlio, opponendosi al riparto delle prestazioni d'uscita. Il
22 marzo 2005 il marito ha precisato in fr. 5403.80 la sua pretesa di
trasferimento a saldo dalle rispettive casse pensioni.
E. Statuendo con sentenza del 4 luglio 2005, il Pretore supplente ha
sciolto il matrimonio e omologato la convenzione sugli effetti del divorzio,
affidando S__________ alla madre (riservato il diritto di visita del padre),
accertando l'avvenuta liquidazione del regime dei beni, obbligando AP 1 a
versare un contributo alimentare indicizzato per il figlio di fr. 1470.–
mensili fino al compimento del 12° anno di età (aumentato a fr. 1554.30 mensili
in seguito) e revocando il blocco degli averi bancari di lui. Egli non ha disposto
invece alcun riparto delle prestazioni di libero passaggio relative al “secondo
pilastro”. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 1000.–, sono state poste
a carico del parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
F. Contro
la sentenza appena citata AP 1 è insorto con un appello del 25 luglio 2005 per
ottenere che, in riforma del giudizio impugnato, sia ordinato alla cassa
pensione della moglie di trasferire alla propria cassa pensione fr. 5493.80 e
che il contributo alimentare per il figlio sia ridotto a fr. 1082.70 mensili
fissi, indicizzati nella sola misura in cui sarà adeguato al rincaro anche il
suo reddito. Con osservazioni del 2 settembre 2005
AO 1
propone di respingere l'appello e di confermare la sentenza del Pretore supplente.
in diritto: 1. Il principio del divorzio, l'affidamento del figlio, il diritto
di visita e la liquidazione del regime dei beni, non impugnati, sono passati in
giudicato (art. 148 cpv. 1 CC; RtiD II-2004 pag. 576 seg. consid. 1). Litigiosi
rimangono, in appello, il riparto delle prestazioni d'uscita maturate dalle
parti presso i rispettivi istituti di previdenza professionale e l'ammontare
del contributo di mantenimento per S__________.
2. Al
suo memoriale l'appellante acclude la sua dichiarazione d'imposta ticinese 2004
e il “modello unico” italiano persone fisiche 2005 relativo al periodo
d'imposta 2004. Fatti nuovi e nuovi mezzi di prova sono
ammissibili in appello giusta l'art. 138 cpv. 1 CC (art. 423b cpv. 2
CPC). I documenti in rassegna vanno pertanto versati agli atti.
3. Il
riparto delle prestazioni d'uscita in materia pensionistica – come la
liquidazione del regime dei beni – dev'essere esaminato prima delle
controversie legate ai contributi di mantenimento (DTF 129 III 9 consid. 3.1.2
pag. 9; v. anche RtiD II-2004, pag. 557 consid. 4). Nella fattispecie il
Pretore ha ritenuto iniquo suddividere gli averi previdenziali accumulati dai
coniugi durante il matrimonio poiché durante il periodo di specializzazione del
marito la moglie ha continuato ad alimentare la propria previdenza
professionale e ha sostenuto economicamente la famiglia. Inoltre, secondo il
Pretore, la formazione acquisita permetterà ancora al marito di costituirsi un
adeguato avere di vecchiaia. L'appellante contesta che durante la
specializzazione la moglie abbia sopperito alle necessità della famiglia,
rilevando che sin dalla nascita del figlio (aprile 1997) il nucleo familiare è
stato sostentato dalle sue entrate e che solo in seguito la moglie ha
finanziato il proprio mantenimento, ma non quello di S__________. Egli afferma
altresì di non potersi costituire una previdenza adeguata, giacché il suo
attuale reddito non gli permette di accantonare nulla.
a) A
norma dell'art. 122 cpv. 1 CC se un coniuge è affiliato – o se entrambi i coniugi
sono affiliati – a un istituto di previdenza professionale e se non è sopraggiunto
alcun caso d'assicurazione, ciascuno ha diritto alla metà della prestazione
d'uscita dell'altro calcolata per la durata del matrimonio secondo
le disposizioni della legge sul libero passaggio. Dandosi crediti reciproci,
si divide la differenza tra i rispettivi crediti (art. 122 cpv. 2 CC). Il
giudice può rifiutare la divisione, in tutto o in parte, ove essa “appaia
manifestamente iniqua dal profilo della liquidazione del regime dei beni o
della situazione economica dei coniugi dopo il divorzio” (art. 123 cpv. 2 CC).
La questione è governata dal principio inquisitorio (DTF 129 III 487 consid. 3.3).
b) In
concreto la prestazione d'uscita della moglie, affiliata alla Fondazione per la
previdenza del personale dell'__________, ammontava al momento del matrimonio a
fr. 22 228.80 (fr. 29 601.75 con gli interessi maturati fino al 31 marzo 2005) e il
31 marzo 2005 era ascesa a fr. 77 328.– (doc. V della moglie). Quanto al marito, durante il matrimonio
egli ha acquisito una prestazione d'uscita di fr. 36 739.15 (lettera 12 marzo 2004
del Fondo di previdenza per il personale dell'__________: doc. P del marito).
Non essendo sopraggiunto alcun caso di previdenza, ogni coniuge ha dunque diritto
alla metà del capitale di previdenza professionale accumulato dall'altro, a
meno che simile riparto appaia – come detto – manifestamente iniquo “dal
profilo della liquidazione del regime dei beni o della situazione economica
dei coniugi dopo il divorzio”.
c) Ciò
premesso, i motivi che hanno condotto al divorzio o il comportamento tenuto dai
coniugi durante il matrimonio non hanno rilevanza; dal riparto a metà il giudice può scostarsi solo nella
prospettiva di conseguenze manifestamente inique che in seguito a tale riparto si
verifichino dopo il divorzio (FF
1996 I pag. 114; Geiser, La
previdenza professionale nel nuovo diritto del divorzio, in: CFPG, Il nuovo
diritto del divorzio, Lugano 2002, pag. 58), e per di più seguendo criteri restrittivi
(Baumann/Lauterburg in:
Schwenzer, FamKommentar Scheidung, Berna 2005, n. 59 ad art. 123 CC). La prima possibilità evocata dall'art. 123 cpv. 2 CC permette, in
particolare, di correggere gli effetti che possono risultare dalla mancata
coordinazione tra le norme sui regimi dei beni e quelle sul riparto degli averi
previdenziali, ad esempio nel caso in cui i coniugi siano assicurati l'uno a un
“secondo pilastro” e l'altro a un “terzo pilastro” (Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le
divorce in: Le nouveau droit du divorce, Losanna 2000, pag. 239). La seconda
possibilità consente di escludere il riparto – ad esempio – qualora un coniuge
possegga già un'ingente sostanza e non ne abbisogni o qualora un coniuge abbia
finanziato con il reddito del proprio
lavoro la formazione dell'altro, dando modo a quest'ultimo di costituirsi, per il futuro, una previdenza migliore della sua (FF 1996 I pag. 114 seg.; Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht,
Zurigo 1999, n. 12 e 13 ad art. 123 CC).
d) In
concreto risulta dagli atti che durante il matrimonio la moglie ha sempre esercitato
un'attività lucrativa al 60%. Quanto al marito, dal 1994 al 1996 egli ha lavorato
per l'__________ a __________ e, dopo un'esperienza lavorativa a __________,
nel 1997 è tornato a __________, dove è rimasto sino alla fine di settembre
1999, guadagnando almeno fr. 8885.– mensili (doc. 1 e 2 nell'inc. SP.125/99
richiamato). Per completare la formazione, nel novembre del 1999 egli è poi
passato al servizio di chirurgia cardiovascolare della __________ di __________,
beneficiando di una borsa di studio per l'equivalente di fr. 800.– mensili
(verbale di discussione davanti a questa Camera, del 17 dicembre 1999, nell'inc.
11.1999.144). Dal settembre del 2002 egli lavora al 70% per gli Istituti
clinici __________ di __________ e al 30% per l'Istituto ortopedico __________
di __________.
e) Non consta quindi – né è preteso – che in concreto la moglie abbia
finanziato la formazione del marito. Al contrario: durante il periodo di
specializzazione il marito ha provveduto a sé stesso con la propria sostanza,
oltre che con la borsa di studio, e ha partecipato al mantenimento del figlio
versando un contributo alimentare di fr. 900.– mensili (sentenza di questa
Camera del 24 febbraio 2000, consid. 9). Certo, in quel periodo egli non ha
sussidiato il mantenimento della moglie (il bilancio familiare era in ammanco),
tuttavia questa Camera ha già avuto modo di accertare che egli poteva legittimamente
aspirare a concludere la propria formazione medica (sentenza citata, consid.
3b). È vero che dal 2000 in poi il fabbisogno in denaro di S__________ è
passato da fr. 900.– ad almeno fr. 1600.– mensili, essendo state pubblicate le
nuove raccomandazioni dell'Ufficio della gioventù e dell'orientamento
professionale del Canton Zurigo, cui questa Camera si riferisce per prassi
costante. Resta il fatto che, comunque sia, durante il periodo di
specializzazione il marito ha concorso al sostentamento della famiglia “nella misura delle sue forze” (art. 163 cpv. 1 CC).
f) D'altro
canto non va trascurato nemmeno che, dal momento in cui ha smesso di lavorare
per l'__________, al “secondo pilastro” il marito non ha più versato nulla. Non
ha più contribuito alla previdenza – nemmeno su base volontaria – né durante la
specializzazione in Francia né dal momento in cui ha cominciato a lavorare in
Italia (interrogatorio formale del 25 novembre 2005, risposta n. 4). Con ciò
non si vuol dire che egli dovesse rimanere in Svizzera. Non risulta in effetti
che, andando a lavorare per gli Istituti clinici __________ di __________ e per
l'Istituto ortopedico __________ di __________, egli intendesse sottrarsi ai
propri obblighi familiari. Rimane il fatto però che la moglie ha alimentato il
proprio “secondo pilastro” per tutta la durata del matrimonio, mentre il marito
per soli due anni e mezzo. Sul periodo di formazione professionale
(apparentemente di tre anni) si può transigere. Dal momento in cui ha ripreso
l'attività lucrativa in Italia, il marito avrebbe potuto crearsi nondimeno un “secondo pilastro” facoltativo. I mezzi non gli
mancavano: come si vedrà in seguito, dopo avere versato
il contributo alimentare per il figlio, egli conserva una disponibilità mensile
di oltre fr. 2000.– mensili.
g) Si
conviene che nemmeno in Svizzera ogni lavoratore è tenuto ad affiliarsi a un
istituto di previdenza professionale. Chi esercita un'attività a titolo
indipendente, per esempio, non è
sottoposto alla legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia,
Fatti
i superstiti e l'invalidità. In tal caso però il risparmio sul reddito entra
nella massa degli acquisti (art. 197 cpv. 2 n. 1 CC) e va poi diviso a metà –
salvo in caso di separazione dei beni –
allo scioglimento del regime matrimoniale (art. 215 cpv. 1 CC; DTF 129 III 579
consid. 4.3). Nella fattispecie la moglie non riceve
nulla in liquidazione del regime. Per di più, al momento del divorzio la
situazione previdenziale del marito era già migliore di quella della moglie
(doc. P del marito e doc. V della moglie). Senza dimenticare che, dopo il divorzio,
la moglie dovrà ancora occuparsi per
anni del figlio minorenne e avrà una capacità lucrativa ridotta (DTF 129 III 579
consid. 4.3).
h) Nelle
circostanze descritte una vicendevole ripartizione a metà del “secondo pilastro”
apparirebbe manifestamente iniqua, il marito conservando la possibilità – da parte sua – di
ricuperare un'adeguata previdenza.
Se nulla osta perciò a che la moglie si veda riconoscere la metà della prestazione d'uscita acquisita dal marito, al marito
non può riconoscersi complessivamente più di tre ottavi di quella maturata
dalla moglie. Poco importa che la moglie non abbia avanzato pretese sulla
spettanza accumulata dal coniuge. Tale rinuncia era infatti vincolata alla
condizione che essa non fosse tenuta a dividere la propria. Il marito avendo respinto
la condizione, sussiste disaccordo e il giudice deve statuire sulla chiave di
riparto (Baumann/Lauterburg,
op. cit., n. 30 ad art. 122 CC e n. ad art. 142).
i) Per
quel che riguarda l'ammontare dei crediti reciproci (art. 122 cpv. 2 CC),
l'art. 142 cpv. 1 CC prevede che, dandosi mancata intesa, il giudice si limita a fissare la percentuale
della prestazione d'uscita spettante a ogni coniuge (RtiD II-2004 pag. 580
consid. 3c). Nel quadro del sindacato odierno si
indicherà dunque la suddivisione delle prestazioni d'uscita maturate dalle
parti durante il matrimonio, dal 27 febbraio 1997 al 27 agosto 2005 (giorno in
cui la sentenza di divorzio, non appellata, ha acquisito forza di giudicato: appello,
pag. 3 e copia ricevuta postale 5 luglio 2005, agli atti, riferita al ritiro
della sentenza pretorile da parte del patrocinatore dell'attrice). Al momento
in cui avrà acquisito carattere definitivo anche l'odierna sentenza, il fascicolo processuale andrà poi trasmesso
“al giudice competente secondo la legge del 17 dicembre 1993 sul libero passaggio”
(art. 142 cpv. 2 CC), ovvero – nel Ticino – al Tribunale cantonale delle assicurazioni (art. 25a cpv. 1 LFLP combinato con l'art. 73 cpv. 1 LPP,
art. 8 cpv. 1 LALPP), il quale stabilirà gli importi vincolanti per ogni
istituto di previdenza.
4. Relativamente
al contributo per il figlio, il Pretore ha accertato il reddito del padre in
fr. 6560.– netti mensili per rapporto a un fabbisogno minimo di fr. 2345.10
(minimo esistenziale del diritto
esecutivo fr. 1100.–, locazione fr. 450.–, premio della cassa malati
fr. 245.10, spese d'automobile fr. 150.–, imposte fr. 400.–), il reddito della
madre in fr. 4161.– netti mensili e il fabbisogno minimo di lei in fr. 2898.50
(minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1250.–, locazione fr. 834.– già
dedotta la quota inserita nel fabbisogno del figlio, premio della cassa malati
fr. 201.50, spese d'automobile fr. 363.–, imposte fr. 250.–). Ispirandosi alle
raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento
professionale del Canton Zurigo, il primo giudice ha valutato in seguito il fabbisogno
in denaro di S__________ in fr. 1911.– mensili. Sulla base di ciò egli ha
quindi fissato il contributo di mantenimento per il ragazzo in fr. 1470.40
mensili fino al 12° compleanno e in fr. 1554.35 mensili dopo di allora, non compresi
gli assegni familiari.
a) L'appellante
contesta l'importo di fr. 363.– mensili riconosciuto dal Pretore nel
fabbisogno minimo della moglie per le spese d'automobile, sostenendo che queste
ammontano a soli fr. 167.75. Dalla documentazione prodotta l'imposta di circolazione
e l'assicurazione del veicolo risultano invero di fr. 167.75 mensili (doc. I e
L della moglie), ma le spese d'automobile non si limitano a queste due voci.
L'interessata ha indicato il costo complessivo del mezzo in fr. 300.– mensili
(conclusioni, pag. 4), che corrispondono notoriamente a quello di un'utilitaria
in caso di percorrenze relativamente ridotte. E che durante la comunione la
moglie fruisse di un veicolo è fuori discussione. La relativa spesa rientra
dunque nel tenore di vita di lei. Il fabbisogno minimo dell'interessata va così
rettificato in fr. 2835.50 mensili, senza che occorra modificare il costo della
locazione, giacché per prassi ventennale di questa Camera la quota di locazione
di un figlio minorenne va inserita nel fabbisogno di quest'ultimo, non in
quello del genitore (Rep. 1998 pag. 176 con richiami). Ciò posto, la disponibilità
della moglie risulta in concreto di fr. 1326.– mensili.
b) Per quel che riguarda il proprio reddito, l'appellante sostiene che
il calcolo del Pretore è erroneo, giacché fondato su dati meramente parziali
del 2004. Egli asserisce che, considerata l'irregolarità delle sue entrate
dovuta al suo particolare statuto di lavoratore, il primo giudice non poteva
presumere il guadagno dei mesi mancanti fondandosi sui guadagni conseguiti
negli altri mesi e doveva tenere conto – d'altro lato – che la trattenuta alla
fonte destinata al fisco italiano è soltanto una parte di quanto effettivamente
dovuto a titolo d'imposta. Ora, gli atti documentano quanto l'appellante ha
guadagnato lavorando per gli Istituti clinici __________ di __________ e per
l'Istituto ortopedico __________ di __________ con lo statuto di “autonomo
libero professionista” (doc. B e C) dall'autunno del 2002 all'autunno del 2004
(doc. Z e AA). In questa sede egli produce inoltre la sua dichiarazione
d'imposta ticinese 2004 e il “modello unico” italiano persone fisiche
2005 relativo al periodo d'imposta 2004 (sopra, consid. 2).
L'evoluzione
del reddito figurante in questi ultimi documenti, completi,
appare in linea con quanto l'appellante ha percepito fino all'autunno del 2004.
Nella dichiarazione fiscale italiana, poi ripresa in quella svizzera,
l'appellante ha esposto compensi da attività professionale per € 66 553 annui, spese per € 13 137 e contributi previdenziali per € 6075. La
deduzione dei contributi previdenziali è senz'altro legittima. Nulla rende
verosimili invece le spese esposte, né il giudice del divorzio è vincolato a
Considerandi
deduzioni schematiche applicate da autorità fiscali. Considerata la quota del
20% trattenuta dal datore di lavoro in favore del fisco italiano, il reddito
dell'interessato risulta così di € 47 167 annui (€ 66 553 ./. 20% ./. € 6075), pari
a fr. 74 523.– (al cambio medio di fr. 1.58), ovvero fr. 6210.– mensili, cui
vanno aggiunti fr. 119.– da reddito della sostanza, per complessivi fr. 6329.–
mensili.
c) La
moglie assevera che l'appellante guadagna “in nero” quanto gli manca nominalmente per raggiungere il livello salariale
avuto in Svizzera nel 1999. L'assunto si esaurisce però in una mera illazione.
L'Italia potrà anche avere forti quote di economia sommersa e soffrire di un
marcato fenomeno di evasione fiscale, ma ciò non basta per sospettare l'appellante
di conseguire redditi non dichiarati. Quanto all'eventualità di imputare
al marito un reddito ipotetico, giovi rammentare che un tale guadagno non va
determinato in astratto, ma dev'essere alla concreta portata dell'interessato,
considerata l'età di lui, la formazione professionale e lo stato di salute, oltre
che la situazione sul mercato del lavoro (DTF 130 III 542 consid. 3.2 con
rinvii). La fissazione di un reddito virtuale non ha, infatti, carattere di
penalità (DTF 128 III 6 prima frase). La moglie reputa che il marito avrebbe
potuto lavorare in un nosocomio svizzero, ma concretamente non dice quale
possibilità lucrativa egli avrebbe avuto né presso chi. Per di più, nulla
induce a ritenere che l'appellante si sia trasferito in Italia per nuocere agli
interessi del figlio, che abbia omesso deliberatamente di conseguire un maggior
reddito in funzione della causa o che abbia rinunciato a un lavoro più
redditizio senza valida giustificazione per sottrarsi ai propri obblighi di
famiglia (sopra, consid. 3f).
d) In
merito al proprio fabbisogno minimo l'appellante sostiene che il suo onere fiscale
non ammonta a soli fr. 400.– mensili, bensì a € 16 942 annui. Dalla dichiarazione
italiana relativa al 2004 si evince invero che l'interessato ha esposto € 14 375 di IRPEF, € 616 di addizionale regionale all'IRPEF e € 1951 di
imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). Tali importi appaiono
plausibili, l'imposta IRPEF ammontando effettivamente, per un reddito tra € 32 600 e 70 000, a € 8626 + 39%
sulla parte oltre € 32 600 (‹www.taxelex.it›) e l'addizionale regionale a € 616
(‹www.irperfinfo.it›). Tenuto conto che il
datore di lavoro trattiene già una quota del 20% per l'IRPEF, l'onere
effettivo ammonta per l'interessato a € 4317 (1750 + 616 + 1951),
corrispondenti a fr. 570.– mensili. Quanto all'imposta svizzera sulla sostanza,
il contribuente ne è esente (tassazione 2003, nell'incarto fiscale richiamato).
Circa le spese di trasferta, si giustifica infine di riconoscere anche al
marito, per i motivi già enunciati a proposito del fabbisogno minimo della
moglie (sopra, consid. a), le spese del carburante di fr. 150.–. Ne discende
che il fabbisogno minimo dell'appellante va stabilito in fr. 2665.– mensili,
onde una disponibilità mensile di fr. 3664.–.
e) L'appellante
contesta l'aumento del fabbisogno in denaro del figlio dal 13° (recte:
12°) anno di età in poi con l'argomento che egli non può far fronte a tale maggiorazione.
A torto. Se è vero infatti che un contributo di mantenimento va stabilito anche
in relazione alle capacità finanziarie dei genitori, ciò non significa che un
giusto fabbisogno, calcolato sulla base delle note raccomandazioni, vada decurtato
solo perché i genitori non siano in grado di assicurarlo. L'ammontare va riconosciuto
per intero. Ove i redditi dei genitori non bastino a finanziarlo, si accerterà
in che misura esso rimane scoperto (Empfehlungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen
für Kinder, Zurigo 2000, pag. 16 a metà; analogo criterio prevede, del resto,
l'art. 129 cpv. 3 CC per quel che è della rendita al coniuge divorziato). I
principi testé riassunti sono ormai invalsi (sentenze inc. 11.2000.12 del 18
dicembre 2001, consid. 10b e 10c; inc. 11.2002.60 del 9 settembre 2002, parzialmente
riprodotta in: Bollettino dell'Ordine degli
avvocati n. 24, pag. 11 in alto; inc. 11.2000.5 del 23 gennaio 2003,
consid. 11b pubblicato in: RtiD II-2004 pag. 567). Nelle circostanze descritte
nulla induce a scostarsi dal fabbisogno in denaro fissato dal Pretore (fr.
1911.
– mensili fino al 12° compleanno, fr. 2111.– mensili dopo di allora).
5.
In
definitiva, tenuto conto dei margini di disponibilità mensili dei genitori, il
contributo alimentare a carico dell'appellante risulta il seguente:
Fino al 3 aprile 2009
disponibilità
del padre fr. 3664.– mensili
disponibilità
della madre fr. 1326.– mensili
disponibilità
complessiva fr. 4990.– mensili
fabbisogno
in denaro di S__________ fr. 1911.– mensili
contributo
a carico del padre
(1911 x 3664
: 4990) fr. 1400.– mensili (arrotondati)
Dal 4 aprile
2009.
in poi
disponibilità
del padre fr. 3664.– mensili
disponibilità
della madre fr. 1326.– mensili
disponibilità
complessiva fr. 4990.– mensili
fabbisogno
in denaro di S__________ fr. 2111.– mensili
contributo
a carico del padre
(2111 x 3664
: 4990) fr. 1550.– mensili (arrotondati)
L'appello dev'essere accolto entro tali limiti.
6.
L'appellante
insorge anche contro l'indicizzazione del contributo per il figlio, sostenendo
di non usufruire di adattamenti del rincaro. La legge non prevede in effetti un'indicizzazione
automatica (art. 128 e 286 cpv. 1 CC). Il principio dell'adeguamento al rincaro,
nondimeno, si impone a tutela del figlio (DTF 126 III 358 consid. 1b), il quale
non può sapere se, quando e in che misura lo stipendio del genitore benefici di
adeguamenti. Per prassi costante questa Camera mantiene quindi, in linea di
principio, la clausola dell'adattamento all'indice nazionale dei prezzi al consumo.
Concede però all'obbligato la facoltà di documentare che il suo reddito non ha
beneficiato – o ha beneficiato solo in parte – di simili indennità (Rep. 1996
pag. 126, cfr. anche DTF 127 III 294 consid. 4a). La sentenza del Pretore va
emendata di conseguenza.
7.
Gli
oneri processuali, commisurati all'impegno e al tempo profuso
da questa Camera nell'esame dell'appello, seguono la vicendevole
soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). L'appellante esce
parzialmente vittorioso sul riparto delle prestazioni previdenziali e ottiene una leggera riduzione del contributo alimentare per
il figlio. Equitativamente si giustifica pertanto che sopporti
quattro quinti delle spese e che rifonda alla controparte un'indennità per
ripetibili ridotte. Non è il caso invece di modificare il dispositivo sugli
oneri processuali di prima sede, l'attuale riforma non incidendo in maniera
apprezzabile sul loro ammontare né sul loro riparto.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. Nella
misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto, nel senso che la
sentenza impugnata è riformata come segue:
4. AP
1 ha diritto alla metà dell'avere di vecchiaia maturato da AP 1 durante il
matrimonio, dal 27 febbraio 1997 al 27 agosto 2005. AP 1 ha diritto a tre
ottavi dell'avere di vecchiaia maturato da AP 1 durante lo stesso periodo.
Passato
in giudicato il presente dispositivo, gli atti saranno trasmessi al Tribunale
cantonale delle assicurazioni, il quale stabilirà gli importi vincolanti per i
rispettivi istituti di previdenza.
6. AP 1 è tenuto a versare
per il figlio S__________, in via anticipata entro il 5 di ogni mese, i seguenti
contributi alimentari (non compreso l'assegno familiare):
fr. 1400.– mensili fino
al 3 aprile 2009 e
fr. 1550.– mensili dal 4 aprile 2009
alla maggiore età.
Il contributo sarà
adeguato al rincaro il 1° gennaio di ogni anno, la prima volta il 1° gennaio
2006, seguendo l'indice nazionale svizzero dei prezzi al consumo del novembre
precedente, ritenuto l'indice di base dell'aprile 2005 (punti 111.4). Il
debitore può dimostrare di non avere beneficiato del rincaro o di averne
beneficiato solo in parte, nel qual caso l'adeguamento non sarà dovuto o sarà
dovuto solo in quest'ultima misura.
Per il
resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
II. Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 950.–
b)
spese fr. 50.–
fr. 1000.–
da
anticipare dall'appellante, sono posti sono posti per quattro quinti a carico
di AP 1 e per il resto a carico di AO 1, alla quale l'appellante rifonderà fr.
1500.– per ripetibili ridotte.
III. Intimazione
a:
;
.
Comunicazione a:
– Pretura
del Distretto di Bellinzona;
–
(in estratto, dopo il passaggio in giudicato della sentenza);
–
(in estratto, dopo il passaggio in giudicato della sentenza).
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale
d'appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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