11.2005.103
Modifica di misure a tutela dell'unione coniugale da parte del giudice del divorzio?
4 settembre 2006Italiano19 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.2005.103
Data decisione, Autorità:
04.09.2006, ICCA
Titolo:
Modifica di misure a tutela dell'unione coniugale da parte del giudice del divorzio?
MISURE PROVVISIONALI DI DIVORZIO
PROTEZIONE DELL'UNIONE CONIUGALE
art. 179 cpv. 1 CC
Incarto n.
11.2005.103
Lugano
4 settembre
2006/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Lardelli
segretario:
Annovazzi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. OA.2004.197
(azione di divorzio) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna
promossa con petizione del 9 novembre 2004 da
contro
Sara AP 1
(patrocinata dall' PA 1 ),
giudicando
ora sul decreto cautelare del 20 luglio 2005 con
cui il Pretore ha disciplinato sull'assetto provvisionale fra i coniugi;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 30 luglio 2005 presentato da AP 1 contro
il decreto cautelare emesso il 20 luglio
2005 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna;
2. Se
dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;
3. Se
dev'essere accolto l'appello dell'8 agosto 2005 presentato da AO 1 contro il
medesimo decreto;
4. Se
dev'essere accolta la domanda di assistenza giudiziaria presentata da AO 1 con
le osservazioni del 31 luglio 2006;
5. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 (1970) e AO 1 (1971) si sono sposati a __________ il 23 giugno
1995. Dal matrimonio sono nati D__________, il 23 maggio 1996, e A__________,
il 20 ottobre 1998. Di formazione decoratore d'interni, AP 1 lavora per le
onoranze funebri __________ a __________. La moglie, odontotecnica, è sporadicamente
attiva per laboratori privati. I coniugi sono comproprietari, metà ciascuno, di
una casa bifamiliare con terreno a __________ (particella n. 70 RFD).
L'appartamento più grande era occupato dalla famiglia, l'altro è locato ai
genitori della moglie. Nel maggio del 2002 AP 1 si è trasferito per un paio di
settimane dai genitori a __________. Rientrato lui a domicilio, la moglie si è
spostata nell'appartamento dei genitori insieme con i figli.
B. In esito a tre istanze di misure a protezione dell'unione
coniugale presentate da AO 1 il 14 giugno, il 6 settembre e il 4 ottobre 2002,
con sentenza del 6 dicembre 2002 il Pretore della giurisdizione di Locarno
Campagna ha attribuito l'abitazione coniugale alla moglie, cui ha affidato i
figli, ha obbligato AO 1 a versare dal 1° luglio 2002 un contributo alimentare
di fr. 740.– mensili per D__________ e di fr. 620.– mensili per A__________
(assegni familiari compresi) e ha posto a carico di lui gli oneri ipotecari gravanti l'abitazione coniugale. Un appello
presentato il 18 dicembre 2002 da AP 1 contro tale giudizio è stato
respinto da questa Camera con sentenza del 14 maggio 2004 (inc.
11.2002.150).
C. Adito nuovamente da AP 1, con sentenza del 16 maggio 2003 il
Pretore ha fissato i contributi alimentari in fr. 560.– mensili per lei,
in fr. 845.– mensili per D__________ e in fr. 745.– mensili per A__________
(assegni familiari compresi) dal 1° gennaio al 28 febbraio 2003,
rispettivamente in fr. 490.– mensili, in fr. 880.– mensili e in
fr. 780.– mensili dopo di allora. Gli interessi ipotecari gravanti la
particella n. 70 RFD di __________ sono stati posti a carico della moglie, con
obbligo per il marito di continuare a versare il premio dell'assicurazione
sulla vita sostitutivo dell'ammortamento. Un appello presentato il
30 maggio 2003 da AO 1 e un appello adesivo presentato il 16 giugno
2003 da AP 1 contro tale giudizio sono stati respinti da questa Camera con
sentenza del 2 maggio 2006 (inc. 11.2003.75). Nel frattempo, su richiesta
del marito, con sentenza del 5 agosto 2004 il Pretore ha ridotto, dal
1°gennaio 2004, i contributi alimentari a fr. 450.– mensili per la moglie,
a fr. 800.– mensili per D__________ e a fr. 700.– mensili A__________,
più gli assegni familiari.
D. Il 9 novembre 2004 AO 1 ha introdotto davanti al medesimo Pretore
una causa unilaterale di divorzio. Nella sua risposta del 10 gennaio 2005 AP 1
ha aderito al principio del divorzio. L'istruttoria è tuttora in corso.
Il 15 febbraio 2005 AO 1 si è nuovamente rivolto al Pretore per
ottenere – previo conferimento dell'assistenza giudiziaria – la soppressione,
dal 1° agosto 2004, del contributo alimentare
per la moglie e la riduzione di quello per i figli a complessivi
fr. 920.– mensili. All'udienza del 9 marzo 2005, indetta per la
discussione, AP 1 ha proposto di respingere l'istanza e ha chiesto a sua volta
che, accordatole il beneficio dell'assistenza giudiziaria, dal 1° agosto 2004 AO
1 fosse tenuto a versare un contributo alimentare di fr. 1036.– mensili
per D__________ e uno di fr. 914.– per A__________. Esperita
l'istruttoria, le parti hanno ribadito le rispettive posizioni in memoriali
scritti del 30 gennaio 2005, AO 1 offrendo per i figli un contributo complessivi
di fr. 1020.– mensili. Alla discussione finale esse hanno rinunciato.
E. Con
decreto cautelare del 20 luglio 2005 il Pretore ha soppresso dal 1° agosto 2005
il contributo alimentare per la moglie e ha fissato quello per i figli in
fr. 865.– mensili ciascuno (assegni familiari compresi). La tassa di
giustizia e le spese di complessivi fr. 200.– sono state poste per un
terzo a carico di AP 1 e per il resto a carico di AO 1, tenuto a rifondere alla
moglie fr. 500.– per ripetibili ridotte. Le domande di assistenza
giudiziaria sono state respinte, tanto in sede cautelare quanto nella causa di
merito. Alle parti è stato assegnato altresì un termine fino al 31 agosto 2005
per versare fr. 500.– ciascuno a titolo di anticipo per le spese peritali
nella procedura di divorzio.
F. Contro
il decreto appena citato AP 1 è insorta con un appello del 30 luglio 2005 nel
quale chiede che, previa concessione dell'assistenza giudiziaria, il contributo
alimentare per i figli sia fissato in fr. 1036.– mensili per Dennis e in
fr. 914.– per AAO 1 ha impugnato a sua volta il decreto del Pretore con un
appello dell'8 agosto 2005 in cui chiede di fissare la decorrenza di tutti i
contributi dal 1° agosto 2004. Nelle loro osservazioni del 27 e del 31 luglio
2006 le parti concludono vicendevolmente per il rigetto dell'appello avversario.
G. Nel
frattempo, con ordinanza del 20 luglio 2006 il giudice delegato di questa Camera
ha invitato AP 1 a precisare l'ammontare delle rette da lei versate all'__________
di __________ per i figli. Sulla documentazione prodotta le parti hanno avuto
modo di esprimersi.
in fatto: 1. Le misure a protezione dell'unione coniugale ordinate prima di
una causa di divorzio rimangono in vigore finché non siano sostituite da misure
provvisionali a norma dell'art. 137 cpv. 2 CC (DTF 129 III 61 consid. 2
con richiami; Deschenaux/Steinauer/
Baddeley, Les effets du mariage, Berna 2000, pag. 324 n. 789). Tali misure sono emanate con la procedura sommaria degli art. 376 segg.
CPC (art. 419c cpv. 1 CPC), in esito alla quale il Pretore statuisce con
decreto impugnabile entro dieci giorni, non sospesi dalle ferie (art. 419c
cpv. 3 CPC). Tempestivi, gli appelli in esame sono dunque ricevibili.
2. In concreto il Pretore ha rilevato che, per rapporto ai
contributi alimentari fissati nella procedura a tutela dell'unione coniugale
con sentenza del 16 maggio 2003 (confermata in appello), nel frattempo il
reddito della moglie era aumentato e il relativo fabbisogno diminuito. Ciò
giustificava l'emanazione di misure provvisionali. Ricordato che il reddito del
marito è di fr. 4895.35 mensili e il fabbisogno minimo di lui di fr. 3035.–
mensili, il Pretore ha accertato il reddito della moglie in fr. 3800.–
mensili e il fabbisogno minimo di lei in fr. 2455.– mensili (minimo
esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1250.–, onere
ipotecario già dedotta la quota a carico dei figli fr. 120.50, premio della cassa
malati fr. 268.70, assicurazione responsabilità civile e mobilio fr. 34.60,
leasing fr. 490.45, assicurazione RC e casco fr. 131.30, imposta di
circolazione fr. 27.40, onere fiscale fr. 130.–). Il fabbisogno in denaro di
ogni figlio è stato valutato in fr. 1420.– mensili, compresa la quota di
alloggio, ma non il costo delle rette scolastiche in favore dell'__________ di __________.
Constatata un'eccedenza di fr. 450.– mensili, il Pretore ha soppresso il
contributo per la moglie e fissato quello per ogni figlio in fr. 865.–
mensili (assegni familiari compresi) dal 1° agosto 2005.
Fatti
I. Sull'appello di AP 1
3. L'appellante
contesta il fabbisogno in denaro dei figli, facendo valere che la retta annua
dell'__________ pagata per il figlio cadetto ammonta a fr. 6500.– (come quella
per il primogenito) e non a fr. 2500.–, giacché dal 1° settembre 2004 anche A__________
frequenta la scuola elementare e non più quella dell'infanzia. Essa sostiene
pertanto che, dovendosi tenere conto della spesa effettiva in luogo di quella
prevista dalle note raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio per la gioventù e
l'orientamento professionale del Canton Zurigo, il fabbisogno in denaro dei
figli ammonta a fr. 1586.50 mensili (D__________) e a fr. 1460.50 mensili (A__________).
La retta
dell'istituto scolastico rientra senz'altro nel fabbisogno in denaro dei figli
(Wullschleger in: FamKommentar
Scheidung, Berna 2005, n. 15 ad art. 285 CC) e si riconduce – nelle citate
raccomandazioni – alla voce weitere Kosten, che comprende appunto le
spese di formazione e di istruzione (Empfehlungen zur Bemessung von
Unterhaltsbeiträgen für Kinder, Zurigo 2000, pag. 13 a metà), sempre che l'iscrizione
alla scuola privata sia stata concordata dai genitori o corrisponda a concrete
esigenze dei figli (difficoltà scolastiche, necessità del doposcuola ecc.:
I CCA,
sentenza inc. 11.1996.59 del 19 agosto 1996, consid. 4). In concreto l'appellante
ha giustificato l'iscrizione dei figli all'__________ con il fatto che essa
lavora a tempo pieno e non potrebbe accudire ai ragazzi durante la pausa di
mezzogiorno. Il padre obietta di non avere mai consentito a tale scelta, ma non
sostiene nemmeno di esservisi opposto. A parte ciò, egli non rende verosimile
che le scuole comunali di __________ garantiscano le stesse prestazioni dell'__________,
né può seriamente pretendere che siano i nonni a occuparsi dei nipotini quando
la madre è al lavoro. Ciò premesso, la retta controversa va dunque
riconosciuta. Quanto al suo ammontare, la documentazione prodotta in appello (sopra,
lett. G) dimostra che essa ammonta a fr. 545.– mensili per figlio,
compresa la mensa e il doposcuola (dichiarazione 28 luglio 2006 dell'__________).
A ragione pertanto l'interessata chiede di fissare il fabbisogno in denaro di D__________
in fr. 1586.– mensili e quello di A__________ in fr. 1460.– mensili, importi
che potrebbero finanche essere più alti, ma che non risultando manifestamente
inadeguati non impongono un intervento d'ufficio da parte di questa Camera.
4. Nelle
condizioni descritte il quadro delle entrate e delle uscite familiari si
presenta come segue:
reddito del
marito fr. 4895.—
reddito
della moglie fr. 3800.—
fr. 8695.—
mensili
fabbisogno
minimo del marito fr. 3055.—
fabbisogno
minimo della moglie fr. 2455.—
fabbisogno
in denaro di D__________ fr. 1586.—
fabbisogno
in denaro di A__________ fr. 1460.—
fr. 8556.—
mensili
eccedenza fr. 139.—
metà
eccedenza fr. 69.50
mensili.
Il marito può
conservare per sé:
fr.
3055.– + fr. 69.50 fr. 3124.50
mensili,
deve
destinare a D__________ fr. 920.—
mensili
e
ad A__________ fr. 850.— mensili.
L'appello
va accolto in definitiva entro questi limiti.
5. L'appellante
insorge anche in materia di assistenza giudiziaria, beneficio che il Pretore ha
negato perché la richiedente ha un margine disponibile di fr. 220.– mensili e potrebbe
far fronte con ciò al pagamento delle spese legali. In realtà, come si è appena
visto, la disponibilità dell'appellante è di appena fr. 70.– mensili. È vero
che la tassa di giustizia e le spese di prima sede sono modeste, così com'è
vero che nella procedura provvisionale il patrocinio non si è rivelato
laborioso (il legale ha redatto un riassunto di risposta di 5 pagine, una
pagina di conclusioni e ha partecipato a un'udienza). Nondimeno la causa di
divorzio si annuncia più impegnativa: allo stadio attuale il patrocinatore
della convenuta ha già redatto una risposta di 14 pagine e partecipato a tre
udienze. L'istruttoria prevede inoltre l'interrogatorio formale della
controparte e una perizia. Infine occorrerà verosimilmente presentare un
memoriale conclusivo e partecipare al dibattimento finale. Né si deve
dimenticare che, ove si debba occupare – come in concreto – non solo della
causa di stato, ma anche di litigi relativi allo scioglimento del regime
matrimoniale, l'avvocato può riscuotere “un onorario supplementare fino al 50%
di quello calcolato applicando l'art. 9 TOA al valore dell'intera sostanza
coniugale” (art. 14 cpv. 2 TOA).
Che
l'interessata possa retribuire un avvocato per una causa del genere con una disponibilità
di fr. 70.– mensili è pertanto ragionevolmente escluso. Resta il fatto però che
essa è comproprietaria, con il marito, della particella n. 70 RFD
di __________, su cui sorge l'abitazione coniugale. E per
valutare lo stato di ristrettezza va presa in considerazione l'intera
situazione del richiedente, non solo il reddito (DTF 128 I 232 consid. 2.5.1;
v. anche RDAT II-1998 pag. 19). La mancanza di liquidità non basta per rendere
verosimile uno stato d'indigenza, né l'istituto dell'assistenza giudiziaria
garantisce al richiedente la possibilità di
conservare sostanza immobiliare (RDAT II-1998 pag. 16). Anzi, dandosene
la necessità, egli può vedersi costretto a ipotecare e finanche ad
alienare fondi
(RDAT II-1998 pag. 19 consid. 6). Certo, in concreto grava sulla particella n.
70 un mutuo ipotecario di complessivi fr. 614 915.– (doc. 21), ma nulla risulta impedire
che per finanziare la causa di divorzio la ricorrente non possa aumentarlo di
qualche poco (DTF 119 Ia 11). Dovesse il marito rifiutare
l'eventuale consenso, essa
potrà esigere da lui una provvigione ad litem. Le cartelle ipotecarie
coprono già un carico nominale di fr. 675 000.–. Un aumento anche di fr. 20 000.– costerebbe, al tasso più sfavorevole del
3.625% (doc. 21), circa fr. 60.– mensili, aggravio senz'altro sopportabile dal
bilancio familiare (sopra, consid. 4). Tutto ciò posto, l'interessata non può
definirsi “indigente” nel senso dell'art. 3 cpv. 1 Lag.
Anche se per tutt'altri motivi, su questo punto la decisione del Pretore merita
dunque conferma.
6. L'appellante
chiede infine di essere dispensata dal versare un anticipo per le spese
peritali. Se non che, la decisione con cui il giudice fissa a una parte un
termine per corrispondere un anticipo destinato all'assunzione di una prova è
un'ordinanza. L'interessata può sempre chiederne al Pretore la modifica (art.
95 cpv. 2 CPC). L'ordinanza come tale, ad ogni modo, è inappellabile (art. 95
cpv. 1 CPC). Al proposito l'appello va dichiarato irricevibile.
Considerandi
II. Sull'appello di AO 1
7.
Il
Pretore ha fatto decorrere i contributi provvisionali dal 1° agosto 2005,
rilevando che “in precedenza il marito era
tenuto al versamento di una somma superiore di soli fr. 220.– rispetto
ai contributi appena calcolati e che la moglie ha verosimilmente già speso
questo maggior importo per il sostentamento dei figli”. L'appellante si duole
che il Pretore non abbia fatto retroagire l'annullamento del contributo per la
moglie dal 1° agosto 2004 e rimprovera al Pretore di avere giudicato oltre i
limiti della domanda, la moglie avendo aderito alla soppressione del contributo
per sé già da quella data. Inoltre egli contesta che la convenuta abbia speso
il maggior importo ricevuto per il sostentamento dei figli, chiedendo in definitiva di far decorrere l'assetto cautelare dal
1° agosto 2004 o, almeno, dal 1° febbraio 2005, giorno in cui è stata
presentata l'istanza.
a) Il giudice delle misure a protezione dell'unione coniugale rimane
competente a statuire sull'assetto della vita separata fino alla litispendenza
dell'azione di divorzio, anche se la sua decisione interviene in seguito (DTF
129.
III 62 consid. 3 con riferimenti). Una volta pendente la causa di stato le
misure intese a organizzare la vita separata competono solo al giudice del
divorzio, unico abilitato a emanare misure provvisionali in virtù dell'art. 137
cpv. 2 CC. L'art. 137 cpv. 2 ultima frase CC permette invero a quest'ultimo
giudice di stabilire contributi di mantenimento anche per l'anno che precede la
litispendenza. Tale facoltà viene meno, tuttavia, ove la causa di divorzio sia
stata preceduta da una procedura a tutela dell'unione coniugale (DTF 129 III 63
consid. 3 in fine con riferimenti). In tal caso occorre rivolgersi al giudice
delle misure a protezione dell'unione coniugale perché modifichi i provvedimenti
adottati a suo tempo.
b) Nella
fattispecie la causa di divorzio è stata appunto preceduta da una procedura a
tutela dell'unione coniugale. Il giudice del divorzio non poteva quindi modificare
decisioni prese in quell'ambito. Poteva solo statuire in via provvisionale per
il periodo che fa seguito alla litispendenza della causa di stato (Hegnauer/Breitschmid, Grundriss des Eherechts, 4ª edizione, pag. 121 n. 12.71; Vetterli in: FamKommentar Scheidung,
op. cit., n. 22 all'introduzione degli art. 175–179 CC; Bühler/Spühler in: Berner Kommentar, Ergänzungsband 1991,
nota 32 ad art. 145 vCC; ZR 84/1985 pag. 182; Bachmann, Die
Regelung des Getrenntlebens nach Art. 176
und 179 ZGB sowie nach zürcherischem Verfahrens-recht,
tesi, San Gallo 1995, pag. 250; Czitron,
Die vorsorglichen Massnahmen während des Scheidungs-prozesses, tesi, San Gallo
1995, pag. 18).
c) In
concreto il marito ha promosso azione di divorzio unilaterale il 9 novembre
2004.
e il 15 febbraio 2005 ha postulato la soppressione in via
cautelare – dal 1° agosto 2004 – del contributo alimentare per la moglie, oltre alla riduzione di quello per i figli. Tutto
quanto egli poteva chiedere al giudice del divorzio, nondimeno, era di statuire
a titolo cautelare dal 9 novembre 2004. Pretendere che quel giudice statuisse
retroattivamente dal 1° agosto 2004 era del tutto fuori luogo.
Quanto alla circostanza che la moglie abbia aderito da quella data alla soppressione
del contributo in suo favore, ciò non abilitava il giudice del divorzio a
trascendere in via provvisionale i limiti della causa di stato, sostituendosi
al giudice della protezione dell'unione coniugale.
d) Nell'istanza
cautelare del 15 febbraio 2005 il marito postulava la soppressione del
contributo alimentare per la moglie, rimproverando a quest'ultima di avergli sottaciuto
che dal 1° agosto 2004 essa percepisce fr. 3800.– mensili dall'Assicurazione
invalidità. All'udienza del 9 marzo 2005 AP 1 ha ammesso ciò, proponendo di
rivedere i contributi “nel senso di destinare l'intera eccedenza del reddito
del marito completamente a favore di figli” (memoriale di risposta allegato al
verbale, pag. 2 a metà). Essa ha chiesto così di fissare i contributi
alimentari per i figli in fr. 1036.– mensili (D__________) e in fr. 914.–
mensili (A__________) dal 1° agosto 2004, rinunciando a ogni contributo
per sé. Tale proposta è rimasta invariata anche nelle conclusioni.
e) Contrariamente
a quanto sostiene l'appellante, la moglie non ha dunque aderito
incondizionatamente alla sua istanza cautelare. La rinuncia
di lei al contributo alimentare per sé era subordinata,
come detto, all'aumento dei contributi per i figli sin dal 1° agosto
2004.
Sta di fatto che su tal punto il marito non ha manifestato opposizione di
sorta (conclusioni del 30 giugno 2005, pag. 4 a metà). Anzi, in appello egli
stesso ripropone di destinare ai figli anche quanto spetterebbe alla moglie. E
siccome AP 1 può agevolmente finanziare il suo fabbisogno con mezzi propri, mal
si capisce perché il Pretore abbia ignorato la concorde volontà delle parti
(art. 86 prima frase CPC). Certo, egli non poteva giudicare per il lasso di
tempo anteriore alla litispendenza della causa di divorzio (9 novembre 2004),
ma nulla ostava in concreto a che l'assetto cautelare decorresse da allora. Ne
discende che al proposito l'appello merita accoglimento.
III. Sulle
spese e le ripetibili
8.
In
esito al presente giudizio la moglie ottiene un aumento dei contributi
litigiosi, ma non nella misura richiesta. Si giustifica perciò che sopporti tre
quinti delle spese e delle ripetibili, versando alla controparte un'indennità
per ripetibili ridotte (art. 148 cpv. 2 CPC). Quanto alla procedura in materia
di assistenza giudiziaria, essa è gratuita, salvo casi di temerarietà (art. 4
cpv. 2 Lag), e in concreto non v'è ragione di scostarsi da tale principio. Per
quel che concerne l'appello del marito, parzialmente vittorioso, si giustifica
porre a suo carico un terzo dei costi, mentre la rimanenza va a carico della
moglie, con obbligo di rifondere al marito un'indennità per ripetibili ridotte (art.
148.
cpv. 2 CPC). L'esito dell'attuale giudizio impone altresì una modifica del
pronunciato di prima sede che, tenendo conto delle rispettive domande, appare equo
suddividere a metà, compensate le ripetibili.
AP 1 postula
anche in questa sede il beneficio dell'assistenza giudiziaria. La richiesta non
può essere accolta. Come detto (consid. 5), aumentando di qualche poco l'aggravio
ipotecario sulla particella n. 70 essa può ricavare un congruo importo, sufficiente
per finanziare anche i costi della procedura di appello. Quanto all'analoga domanda
presentata il 31 luglio 2006 da
AO 1,
essa non è destinata a miglior sorte. A parte il fatto che, nella misura in cui
l'anticipo richiestogli per le spese giudiziarie presunte (fr. 400.–) è stato
versato, l'assistenza giudiziaria è senza oggetto (per analogia: Poudret, Commentaire de la loi fédérale
d'organisation judiciare, vol. V, Losanna 1992, pag. 124 nel mezzo con
richiamo), quanto si è spiegato a proposito del beneficio sollecitato dalla
moglie vale anche per il marito.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. Nella misura in cui sono ricevibili,
gli appelli sono parzialmente accolti e il decreto impugnato è così riformato:
1. L'istanza è parzialmente accolta, nel senso che AO
1 è condannato a versare a AP 1, anticipatamente entro il 5 di ogni mese, i
seguenti contributi alimentari dal 9 novembre 2004:
fr. 920.–
mensili per il figlio D__________, assegno familiare compreso e
fr. 850.–
mensili per il figlio A__________, assegno familiare compreso.
Il
lemma rimane invariato.
2. Il
contributo alimentare di fr. 450.– mensili in favore di AP 1 è soppresso dal 9
novembre 2004.
5. La
tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 200.–, da anticipare da AO 1,
sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le
ripetibili.
Per il resto
gli appelli sono respinti e il decreto impugnato è confermato.
II. Gli oneri
dell'appello di AP 1, consistenti in :
a)
tassa di giustizia fr. 350.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
400.–
da
anticipare dall'appellante, sono posti per tre quinti a suo carico e per il
rimanente a carico di AO 1, al quale l'appellante rifonderà fr. 900.– per
ripetibili ridotte.
III. Gli
oneri dell'appello di AO 1, consistenti in :
a)
tassa di giustizia fr. 350.–
b)
spese fr. 50.–
fr. 400.–
da
anticipare dall'appellante, sono posti per un terzo a suo carico e per il
rimanente a carico di AP 1, che rifonderà all'appellante fr. 1000.– per
ripetibili ridotte.
IV. La
richieste di assistenza giudiziaria sono respinte.
V. Intimazione
a:
– ;
.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale
d'appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster