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Decisione

11.2005.103

Modifica di misure a tutela dell'unione coniugale da parte del giudice del divorzio?

4 settembre 2006Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

I. Sull'appello di AP 1

3. L'appellante

contesta il fabbisogno in denaro dei figli, facendo valere che la retta annua

dell'__________ pagata per il figlio cadetto ammonta a fr. 6500.– (come quella

per il primogenito) e non a fr. 2500.–, giacché dal 1° settembre 2004 anche A__________

frequenta la scuola elementare e non più quella dell'infanzia. Essa sostiene

pertanto che, dovendosi tenere conto della spesa effettiva in luogo di quella

prevista dalle note raccomanda­zioni pubblicate dall'Ufficio per la gioventù e

l'orientamento professionale del Canton Zurigo, il fabbisogno in denaro dei

figli ammonta a fr. 1586.50 mensili (D__________) e a fr. 1460.50 mensili (A__________).

La retta

dell'istituto scolastico rientra senz'altro nel fabbiso­gno in denaro dei figli

(Wullschleger in: FamKommentar

Scheidung, Berna 2005, n. 15 ad art. 285 CC) e si riconduce – nelle citate

raccomandazioni – alla voce weitere Kosten, che comprende appunto le

spese di formazione e di istruzione (Empfehlungen zur Bemessung von

Unterhaltsbeiträgen für Kinder, Zurigo 2000, pag. 13 a metà), sempre che l'iscrizione

alla scuola privata sia stata concordata dai genitori o corrisponda a concrete

esigenze dei figli (difficoltà scolastiche, necessità del doposcuola ecc.:

I CCA,

sentenza inc. 11.1996.59 del 19 agosto 1996, consid. 4). In concreto l'appellante

ha giustificato l'iscrizione dei figli all'__________ con il fatto che essa

lavora a tempo pieno e non potrebbe accudire ai ragazzi durante la pausa di

mezzogiorno. Il padre obietta di non avere mai consentito a tale scelta, ma non

sostiene nemmeno di esservisi opposto. A parte ciò, egli non rende verosimile

che le scuole comunali di __________ garantisca­no le stesse prestazioni dell'__________,

né può seriamente pretendere che siano i nonni a occuparsi dei nipotini quando

la madre è al lavoro. Ciò premesso, la retta controversa va dunque

riconosciuta. Quanto al suo ammontare, la documentazione prodotta in appello (sopra,

lett. G) dimostra che essa ammonta a fr. 545.– mensili per figlio,

compresa la mensa e il doposcuola (dichiarazione 28 luglio 2006 dell'__________).

A ragione pertanto l'interessata chiede di fissare il fabbisogno in denaro di D__________

in fr. 1586.– mensili e quello di A__________ in fr. 1460.– mensili, importi

che potrebbero finanche essere più alti, ma che non risultando manifestamente

inadeguati non impongono un intervento d'ufficio da parte di questa Camera.

4. Nelle

condizioni descritte il quadro delle entrate e delle uscite familiari si

presenta come segue:

reddito del

marito fr. 4895.—

reddito

della moglie fr. 3800.—

fr. 8695.—

mensili

fabbisogno

minimo del marito fr. 3055.—

fabbisogno

minimo della moglie fr. 2455.—

fabbisogno

in denaro di D__________ fr. 1586.—

fabbisogno

in denaro di A__________ fr. 1460.—

fr. 8556.—

mensili

eccedenza fr. 139.—

metà

eccedenza fr. 69.50

mensili.

Il marito può

conservare per sé:

fr.

3055.– + fr. 69.50 fr. 3124.50

mensili,

deve

destinare a D__________ fr. 920.—

mensili

e

ad A__________ fr. 850.— mensili.

L'appello

va accolto in definitiva entro questi limiti.

5. L'appellante

insorge anche in materia di assistenza giudiziaria, beneficio che il Pretore ha

negato perché la richiedente ha un margine disponibile di fr. 220.– mensili e potrebbe

far fronte con ciò al pagamento delle spese legali. In realtà, come si è appena

visto, la disponibilità dell'appellante è di appena fr. 70.– mensili. È vero

che la tassa di giustizia e le spese di prima sede sono modeste, così com'è

vero che nella procedura provvisiona­le il patrocinio non si è rivelato

laborioso (il legale ha redatto un riassunto di risposta di 5 pagine, una

pagina di conclusioni e ha partecipato a un'udienza). Nondimeno la causa di

divorzio si annuncia più impegnativa: allo stadio attuale il patrocinatore

della convenuta ha già redatto una risposta di 14 pagine e partecipato a tre

udienze. L'istruttoria prevede inoltre l'interrogatorio formale della

controparte e una perizia. Infine occorrerà verosimilmente presentare un

memoriale conclusivo e partecipare al dibattimento finale. Né si deve

dimenticare che, ove si debba occupare – come in concreto – non solo della

causa di stato, ma anche di litigi relativi allo scioglimento del regime

matrimoniale, l'avvocato può riscuotere “un onorario supplementare fino al 50%

di quello calcolato applicando l'art. 9 TOA al valore dell'intera sostanza

coniugale” (art. 14 cpv. 2 TOA).

Che

l'interessata possa retribuire un avvocato per una causa del genere con una disponibilità

di fr. 70.– mensili è pertanto ragionevolmente escluso. Resta il fatto però che

essa è comproprietaria, con il marito, della particella n. 70 RFD

di __________, su cui sorge l'abitazione coniugale. E per

valutare lo stato di ristrettezza va presa in considerazione l'intera

situazione del richiedente, non solo il reddito (DTF 128 I 232 consid. 2.5.1;

v. anche RDAT II-1998 pag. 19). La mancanza di liquidità non basta per rendere

verosimile uno stato d'indigenza, né l'istituto dell'assistenza giudiziaria

garantisce al richiedente la possibilità di

conservare sostanza immobiliare (RDAT II-1998 pag. 16). Anzi, dandosene

la necessità, egli può vedersi costretto a ipotecare e finan­che ad

alienare fondi

(RDAT II-1998 pag. 19 consid. 6). Certo, in concreto grava sulla particella n.

70 un mutuo ipotecario di complessivi fr. 614 915.– (doc. 21), ma nulla risulta impedire

che per finanziare la causa di divorzio la ricorrente non possa aumentarlo di

qualche poco (DTF 119 Ia 11). Dovesse il marito rifiutare

l'eventuale consenso, essa

potrà esigere da lui una provvigione ad litem. Le cartelle ipotecarie

coprono già un carico nominale di fr. 675 000.–. Un aumento anche di fr. 20 000.– costerebbe, al tasso più sfavorevole del

3.625% (doc. 21), circa fr. 60.– mensili, aggravio senz'altro sopportabile dal

bilancio familiare (sopra, consid. 4). Tutto ciò posto, l'interessata non può

definirsi “indigente” nel senso dell'art. 3 cpv. 1 Lag.

Anche se per tutt'altri motivi, su questo punto la decisione del Pretore merita

dunque conferma.

6. L'appellante

chiede infine di essere dispensata dal versare un anticipo per le spese

peritali. Se non che, la decisione con cui il giudice fissa a una parte un

termine per corrispondere un anticipo destinato all'assunzione di una prova è

un'ordinanza. L'interessata può sempre chiederne al Pretore la modifica (art.

95 cpv. 2 CPC). L'ordinanza come tale, ad ogni modo, è inappellabile (art. 95

cpv. 1 CPC). Al proposito l'appello va dichiarato irricevibile.

Considerandi

II. Sull'appello di AO 1

7.

Il

Pretore ha fatto decorrere i contributi provvisionali dal 1° agosto 2005,

rilevando che “in precedenza il marito era

tenuto al versamento di una somma superiore di soli fr. 220.– rispetto

ai contributi appena calcolati e che la moglie ha verosimilmente già speso

questo maggior importo per il sostentamento dei figli”. L'appellante si duole

che il Pretore non abbia fatto retroagire l'annullamento del contributo per la

moglie dal 1° agosto 2004 e rimprovera al Pretore di avere giudicato oltre i

limiti della domanda, la moglie avendo aderito alla soppressione del contributo

per sé già da quella data. Inoltre egli contesta che la conve­nuta abbia speso

il maggior importo ricevuto per il sostentamento dei figli, chiedendo in definitiva di far decorrere l'assetto cautelare dal

1° agosto 2004 o, almeno, dal 1° febbraio 2005, giorno in cui è stata

presentata l'istanza.

a) Il giudice delle misure a protezione dell'unione coniugale rimane

competente a statuire sull'assetto della vita separata fino alla litispendenza

dell'azione di divorzio, anche se la sua decisione interviene in seguito (DTF

129.

III 62 consid. 3 con riferimenti). Una volta pendente la causa di stato le

misure intese a organizzare la vita separata competono solo al giudice del

divorzio, unico abilitato a emanare misure provvisionali in virtù dell'art. 137

cpv. 2 CC. L'art. 137 cpv. 2 ultima frase CC per­mette invero a quest'ultimo

giudice di stabilire contributi di mantenimento anche per l'anno che precede la

litispendenza. Tale facoltà viene meno, tuttavia, ove la causa di divorzio sia

stata preceduta da una procedura a tutela dell'unione coniugale (DTF 129 III 63

consid. 3 in fine con riferimenti). In tal caso occorre rivolgersi al giudice

delle misure a protezione dell'unione coniugale perché modifichi i provvedi­menti

adottati a suo tempo.

b) Nella

fattispecie la causa di divorzio è stata appunto preceduta da una procedura a

tutela dell'unione coniugale. Il giudice del divorzio non poteva quindi modificare

decisioni prese in quell'ambito. Poteva solo statuire in via provvisionale per

il periodo che fa seguito alla litispendenza della causa di stato (Hegnauer/Breitschmid, Grundriss des Eherechts, 4ª edizione, pag. 121 n. 12.71; Vetterli in: FamKommentar Scheidung,

op. cit., n. 22 all'introduzione degli art. 175–179 CC; Bühler/Spühler in: Berner Kommentar, Ergänzungsband 1991,

nota 32 ad art. 145 vCC; ZR 84/1985 pag. 182; Bach­mann, Die

Regelung des Getrenntlebens nach Art. 176

und 179 ZGB sowie nach zürcherischem Verfahrens-recht,

tesi, San Gallo 1995, pag. 250; Czitron,

Die vorsorglichen Mass­nah­men während des Scheidungs-prozesses, tesi, San Gallo

1995, pag. 18).

c) In

concreto il marito ha promosso azione di divorzio unilaterale il 9 novembre

2004.

e il 15 febbraio 2005 ha postulato la soppressione in via

cautelare – dal 1° agosto 2004 – del con­tributo ali­mentare per la moglie, oltre alla riduzione di quello per i figli. Tutto

quanto egli poteva chiedere al giudice del divorzio, nondimeno, era di statuire

a titolo cautelare dal 9 novembre 2004. Pretendere che quel giudice statuisse

retroattivamente dal 1° agosto 2004 era del tutto fuori luogo.

Quanto alla circostanza che la moglie abbia aderito da quella data alla soppressione

del contributo in suo favore, ciò non abilitava il giudice del divorzio a

trascendere in via provvisionale i limiti della causa di stato, sostituendosi

al giudice della protezione dell'unione coniugale.

d) Nell'istanza

cautelare del 15 febbraio 2005 il marito postulava la soppressione del

contributo alimentare per la moglie, rimproverando a quest'ultima di avergli sottaciuto

che dal 1° agosto 2004 essa percepisce fr. 3800.– mensili dall'Assicurazione

invalidità. All'udienza del 9 marzo 2005 AP 1 ha ammesso ciò, proponendo di

rivedere i contributi “nel senso di destinare l'intera ecce­denza del reddito

del marito completamente a favore di figli” (memoriale di risposta allegato al

verbale, pag. 2 a metà). Essa ha chiesto così di fissare i contributi

alimentari per i figli in fr. 1036.– mensili (D__________) e in fr. 914.–

mensili (A__________) dal 1° agosto 2004, rinunciando a ogni contributo

per sé. Tale proposta è rimasta invariata anche nelle conclusioni.

e) Contrariamente

a quanto sostiene l'appellante, la moglie non ha dunque aderito

incondizionatamente alla sua istanza caute­lare. La rinuncia

di lei al contributo alimentare per sé era subordinata,

come detto, all'aumento dei contributi per i figli sin dal 1° agosto

2004.

Sta di fatto che su tal punto il marito non ha manifestato opposizione di

sorta (conclusioni del 30 giugno 2005, pag. 4 a metà). Anzi, in appello egli

stesso ripropone di destinare ai figli anche quanto spetterebbe alla moglie. E

siccome AP 1 può agevolmente finanziare il suo fabbisogno con mezzi propri, mal

si capisce perché il Pretore abbia ignorato la concorde volontà delle parti

(art. 86 prima frase CPC). Certo, egli non poteva giudicare per il lasso di

tempo anteriore alla litispendenza della causa di divorzio (9 novembre 2004),

ma nulla ostava in concreto a che l'assetto cautelare decorresse da allora. Ne

discende che al proposito l'appello merita accoglimento.

III. Sulle

spese e le ripetibili

8.

In

esito al presente giudizio la moglie ottiene un aumento dei contributi

litigiosi, ma non nella misura richiesta. Si giustifica perciò che sopporti tre

quinti delle spese e delle ripetibili, versando alla controparte un'indennità

per ripetibili ridotte (art. 148 cpv. 2 CPC). Quanto alla procedura in materia

di assistenza giudiziaria, essa è gratuita, salvo casi di temerarietà (art. 4

cpv. 2 Lag), e in concreto non v'è ragione di scostarsi da tale principio. Per

quel che concerne l'appello del marito, parzialmente vittorioso, si giustifica

porre a suo carico un terzo dei costi, mentre la rimanenza va a carico della

moglie, con obbligo di rifondere al marito un'indennità per ripetibili ridotte (art.

148.

cpv. 2 CPC). L'esito dell'attuale giudizio impone altresì una modifica del

pronunciato di prima sede che, tenendo conto delle rispettive domande, appare equo

suddividere a metà, compensate le ripetibili.

AP 1 postula

anche in questa sede il beneficio dell'assistenza giudiziaria. La richiesta non

può essere accolta. Come detto (consid. 5), aumentando di qualche poco l'aggravio

ipotecario sulla particella n. 70 essa può ricavare un congruo importo, sufficiente

per finanziare anche i costi della procedura di appello. Quanto all'analoga domanda

presentata il 31 luglio 2006 da

AO 1,

essa non è destinata a miglior sorte. A parte il fatto che, nella misura in cui

l'anticipo richiestogli per le spese giudiziarie presunte (fr. 400.–) è stato

versato, l'assistenza giudiziaria è senza oggetto (per analogia: Poudret, Commentaire de la loi fédérale

d'organisation judiciare, vol. V, Losanna 1992, pag. 124 nel mezzo con

richiamo), quanto si è spiegato a proposito del beneficio sollecitato dalla

moglie vale anche per il marito.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: I. Nella misura in cui sono ricevibili,

gli appelli sono parzialmente accolti e il decreto impugnato è così riformato:

1. L'istanza è parzialmente accolta, nel senso che AO

1 è condannato a versare a AP 1, anticipatamente entro il 5 di ogni mese, i

seguenti contributi alimentari dal 9 novembre 2004:

fr. 920.–

mensili per il figlio D__________, assegno familiare compreso e

fr. 850.–

mensili per il figlio A__________, assegno familiare compreso.

Il

lemma rimane invariato.

2. Il

contributo alimentare di fr. 450.– mensili in favore di AP 1 è soppresso dal 9

novembre 2004.

5. La

tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 200.–, da anticipare da AO 1,

sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le

ripetibili.

Per il resto

gli appelli sono respinti e il decreto impugnato è confermato.

II. Gli oneri

dell'appello di AP 1, consistenti in :

a)

tassa di giustizia fr. 350.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

400.–

da

anticipare dall'appellante, sono posti per tre quinti a suo carico e per il

rimanente a carico di AO 1, al quale l'appellante rifonderà fr. 900.– per

ripetibili ridotte.

III. Gli

oneri dell'appello di AO 1, consistenti in :

a)

tassa di giustizia fr. 350.–

b)

spese fr. 50.–

fr. 400.–

da

anticipare dall'appellante, sono posti per un terzo a suo carico e per il

rimanente a carico di AP 1, che rifonderà all'appellante fr. 1000.– per

ripetibili ridotte.

IV. La

richieste di assistenza giudiziaria sono respinte.

V. Intimazione

a:

– ;

.

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale

d'appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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