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Decisione

11.2005.104

gratuito patrocinio nell'ambito di una trattenuta di stipendio

31 agosto 2005Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Lardelli

segretaria:

Locatelli, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa DI.2005.210 (trattenuta

di stipendio) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza

del 19 luglio 2005 da

AP 1

(patrocinata dall' PA 1 )

contro

AO 1

(patrocinato dall' PA 2 );

giudicando

ora sulla decisione del 4 agosto 2005 con cui il

Segretario assessore ha negato all'istante, in luogo e vece del Pretore, il

beneficio dell'assistenza giudiziaria;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti

di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello

(“ricorso”) del 5 agosto 2005 presentato da AP 1 contro la decisione emessa il

4 agosto 2005, in luogo e vece del Pretore, dal Segretario assessore

del Distretto di Bellinzona;

2. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. Con sentenza del 3 settembre 2001 il Pretore del Distretto di

Bellinzona ha pronunciato la separazione per tempo indeterminato di AO 1 (1964)

e AP 1 (1965), dalla cui unione era nata G__________ (il 31 marzo 1993). Nella

conven­zione sugli effetti accessori della separazione, omologata dal Pretore,

il marito si è impegnato a versare un contributo alimentare indicizzato di fr.

300.– mensili per la moglie fino al 31 dicembre 2005 e di fr. 900.– mensili per

la figlia, assegno familiare compreso.

B. Il 7

settembre 2004 AO 1 ha promosso azione di divorzio, offrendo per G__________ un

contributo indicizzato di fr. 500.– mensili fino ai 14 anni e di fr. 650.– fino

alla maggior età. La causa è tuttora pendente (OA.2004.173). In esito a un'istanza

provvisionale introdotta dal marito contestualmente alla petizione e a un'analoga

domanda presentata dalla moglie alla discussione del 21 settembre 2004, con

decreto cautelare del 14 ottobre 2004 il Pretore ha confermato il contributo

per la moglie e ha ridotto quello per la figlia a fr. 566.– mensili (più gli assegni

familiari). Un appello presentato il 25 ottobre 2004 da AP 1 contro il citato decreto

è stato parzialmente accolto con sentenza del 24 novembre 2004 da questa

Camera, che ha annullato il giudizio impugnato per difetto di motivazione e ha

rinviato gli atti al Pretore per un nuovo giudizio (inc. 11.2004.135).

Statuendo nuovamente il 9 maggio 2005, il Pretore ha soppresso il contributo

per la moglie e ha fissato quello per G__________ a fr. 1039.– men­sili dal 1°

novembre 2004 al 28 febbraio 2005, in fr. 1142.– mensili fino al 31 marzo 2005

e in fr. 1265.– mensili dopo di allora (più gli assegni familiari).

C. Il

19 luglio 2005 AP 1 si è rivolta al Pretore, dolendosi del fatto che il marito

non pagasse il contributo per la figlia, e ha chiesto che – previa concessione

dell'assistenza giudiziaria – fosse ordinato al Ristorante __________ di __________,

per cui il marito lavora, di trattenere dallo stipendio di lui l'equivalente

del contributo mensile, riversandolo nelle sue mani. Al contraddittorio del 4

agosto 2005, indetto per la discussione, AO 1 si è opposto al provvedimento. Non

essendovi prove da assumere, le parti hanno proceduto seduta stante alla discussione

finale, ribadendo il loro punto di vista. Statuendo quello stesso

4 agosto 2005 in luogo e vece del Pretore, il Segretario assessore

ha accolto l'istanza e ha ordinato al Ristorante __________ di dedurre dallo

stipendio di AP 1fr. 1265.– mensili, più l'assegno familiare, e di riversarli a

AO 1. Non sono state prelevate tasse o spese, ma il convenuto è stato tenuto a rifondere

all'istante fr. 200.– per ripetibili.

D. Con

decisione del giorno stesso il Segretario assessore ha rifiutato a AP 1 il beneficio

dell'assistenza giudiziaria con l'argomento che la causa non richiedeva il patrocinio

di un legale. AP 1 ha impugnato tale diniego con un “appello” (ricorso) del 5

agosto 2005 per vedersi conferire il beneficio dell'assistenza giudiziaria. Il

ricorso non ha formato oggetto di intimazione.

Considerandi

in diritto: 1. Contro il rifiuto – totale o parziale – dell'assistenza

giudiziaria il richiedente può adire “l'autorità di seconda istanza”, ovvero

l'autorità gerarchicamente superiore (messaggio del Consiglio di Stato n. 5123

del 22 maggio 2001, commento all'art. 35 in fine) nel termine di 15 giorni

(art. 35 cpv. 4 Lag). Tempestivo, sotto questo profilo il ricorso (“appello”) in esame è pertanto ricevibile. I

documenti prodotti dall'istante in questa sede figurano già agli atti, onde l'inutilità

di acquisirli all'incarto.

2.

In concreto il Segretario assessore ha rifiutato l'assistenza

giudiziaria, ritenendo che la causa non comportasse difficoltà giuridiche o fattuali

particolari. A suo parere, l'istante poteva formulare la richiesta di

trattenuta con una semplice lettera, scritta da lei personalmente, ciò che non

richiedeva l'ausilio di un legale. La ricorrente fa valere – in sintesi – che essa

non sarebbe stata in grado di procedere con atti propri, già per il fatto che

ignorava la possibilità di far capo a una trattenuta di stipendio. Visto poi il

carattere del marito, solo l'intervento di un avvocato poteva salvaguardare

adeguatamente gli interessi della figlia. Infine, a suo avviso, la rappresentanza

in giudizio si giustificava anche per il principio dell'uguaglianza delle armi,

il marito essendo a sua volta patrocinato da un legale.

3.

Il beneficio dell'assistenza giudiziaria presuppone – cumulativamente

– che il richiedente sia in stato di indigenza (art. 3 cpv. 1 Lag), che la

causa non appaia senza probabilità di esito favorevole (art. 14 cpv. 1 lett. a

Lag) e che una persona di condizioni

agiate

posta nella medesima situazione non rinuncerebbe ragionevolmente a stare in

lite solo per i costi della procedura (art. 14 cpv. 1 lett. b Lag). Quanto al

gratuito patrocinio, esso è conferito solo qualora la persona richiedente non sia

in grado di procedere in lite con atti propri, qualora la designazione di un

patrocinatore sia necessaria alla corretta tutela dei suoi interessi o qualora la

causa presenti difficoltà particolari (art. 14 cpv. 2 Lag). Che in concreto l'appellante

versi in difficoltà economiche è già stato accertato da questa Camera (sentenza

del 24 novembre 2004, consid. 10). Che la causa non apparisse sprovvista di

esito favorevole è pacifico, tanto che l'istante ha ottenuto la trattenuta di

stipendio. Che nelle circostanze descritte un genitore di condizio­ni agiate

avrebbe affrontato i costi della procedura, il diritto di mantenimento della figlia

essendo una posta in gioco di notevole valenza, è pure presumibile.

4.

Rimane da esaminare se, ai fini del gratuito patrocinio,

l'istante fosse capace di difendere i propri interessi da sé sola. La questione

dev'essere valutata retrospettivamente, in base agli elementi che il giudice

aveva a disposizione quando è stata introdotta la domanda, come se la decisione

sul gratuito patrocinio fosse intervenuta prima della fase istruttoria (art. 5

cpv. 1 Lag). E per sapere se una persona possa procedere in lite da sé sola oc­corre

considerare l'età, la situazione sociale, le conoscenze linguistiche, la salute

psico-fisica, così come le difficoltà in fatto e in diritto del caso (DTF 130 I

180.

consid. 2.2; Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato e commentato,

Lugano 2000, n. 11 ad art. 14 Lag con rinvio). Decisiva è pertanto la

ponderazione delle capacità personali della parte per rapporto al grado di

difficoltà che la causa presenta, tenendo conto delle circostanze concrete di

ogni singolo caso.

5.

Nella

fattispecie la capacità della ricorrente di procedere in giudizio da sé sola appare

poco probabile già per il fatto che essa

ignorava – per sua stessa ammissione – finanche l'istituto della

trattenuta di stipendio, sicché mal si intravede come avrebbe potuto redigere

l'istanza e sostenere il contraddittorio in Pretura. Se non che, proprio per

evenienze del genere l'art. 290 CC offre l'aiuto appropriato e gratuito dei

servizi dello Stato, senza che il creditore di contributi alimentare per figli minorenni

debba postulare il gratuito patrocinio. Nella fattispecie il legale

dell'istante

avrebbe

quindi dovuto indirizzare l'interessata alla Commissione tutoria regionale competente

per territorio (art. 7 lett. u del regolamento in materia di tutele e curatele:

RL 4.1.2.2.1). Per diritto federale, questa deve poter rappresentare il

creditore nelle procedure d'incasso, senza riguardo a eventuali norme della procedura

cantonale (DTF 109 Ia 72; Hegnauer

in: Berner Kom­men­tar, edizione 1997, n. 34 ad art. 290 CC; Breitschmid in: Basler Kommentar, ZGB

I, 2ª edizione, n. 5 ad art.

290). Poco importa che in concreto il debitore fosse patrocinato da un legale.

Fosse stata rinviata al servizio cantonale competente, l'interessata non avrebbe

avuto bisogno di un patrocinatore d'ufficio.

6.

Ne

discende che, seppure per ragioni diverse da quelle esposte dal Segretario assessore,

la decisione impugnata merita conferma. La procedura in materia di assistenza

giudiziaria è gratuita, salvo casi di temerarietà (art. 4 cpv. 2 Lag). Non v'è

ragione in concreto di scostarsi da tale principio.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso

è respinto e la decisione impugnata è confermata.

2. Non si

riscuotono tasse né spese.

3. Intimazione

all' Comunicazione a:

– Pretura

del Distretto di Bellinzona;

– , .

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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