11.2005.104
gratuito patrocinio nell'ambito di una trattenuta di stipendio
31 agosto 2005Italiano8 min
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Numero d'incarto:
11.2005.104
Data decisione, Autorità:
31.08.2005, ICCA
Titolo:
gratuito patrocinio nell'ambito di una trattenuta di stipendio
DIFFIDA AI DEBITORI
ESERCIZIO PERSONALE DELLA CAPACITÀ PROCESSUALE
GRATUITO PATROCINIO
RAPPRESENTANZA PROCESSUALE
TRATTENUTA DEL SALARIO O SALARIALE
art. 290 CC
art. 14 cpv. 2 LAG
Incarto n.
11.2005.104
Lugano
31 agosto
2005/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Lardelli
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa DI.2005.210 (trattenuta
di stipendio) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza
del 19 luglio 2005 da
AP 1
(patrocinata dall' PA 1 )
contro
AO 1
(patrocinato dall' PA 2 );
giudicando
ora sulla decisione del 4 agosto 2005 con cui il
Segretario assessore ha negato all'istante, in luogo e vece del Pretore, il
beneficio dell'assistenza giudiziaria;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello
(“ricorso”) del 5 agosto 2005 presentato da AP 1 contro la decisione emessa il
4 agosto 2005, in luogo e vece del Pretore, dal Segretario assessore
del Distretto di Bellinzona;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 3 settembre 2001 il Pretore del Distretto di
Bellinzona ha pronunciato la separazione per tempo indeterminato di AO 1 (1964)
e AP 1 (1965), dalla cui unione era nata G__________ (il 31 marzo 1993). Nella
convenzione sugli effetti accessori della separazione, omologata dal Pretore,
il marito si è impegnato a versare un contributo alimentare indicizzato di fr.
300.– mensili per la moglie fino al 31 dicembre 2005 e di fr. 900.– mensili per
la figlia, assegno familiare compreso.
B. Il 7
settembre 2004 AO 1 ha promosso azione di divorzio, offrendo per G__________ un
contributo indicizzato di fr. 500.– mensili fino ai 14 anni e di fr. 650.– fino
alla maggior età. La causa è tuttora pendente (OA.2004.173). In esito a un'istanza
provvisionale introdotta dal marito contestualmente alla petizione e a un'analoga
domanda presentata dalla moglie alla discussione del 21 settembre 2004, con
decreto cautelare del 14 ottobre 2004 il Pretore ha confermato il contributo
per la moglie e ha ridotto quello per la figlia a fr. 566.– mensili (più gli assegni
familiari). Un appello presentato il 25 ottobre 2004 da AP 1 contro il citato decreto
è stato parzialmente accolto con sentenza del 24 novembre 2004 da questa
Camera, che ha annullato il giudizio impugnato per difetto di motivazione e ha
rinviato gli atti al Pretore per un nuovo giudizio (inc. 11.2004.135).
Statuendo nuovamente il 9 maggio 2005, il Pretore ha soppresso il contributo
per la moglie e ha fissato quello per G__________ a fr. 1039.– mensili dal 1°
novembre 2004 al 28 febbraio 2005, in fr. 1142.– mensili fino al 31 marzo 2005
e in fr. 1265.– mensili dopo di allora (più gli assegni familiari).
C. Il
19 luglio 2005 AP 1 si è rivolta al Pretore, dolendosi del fatto che il marito
non pagasse il contributo per la figlia, e ha chiesto che – previa concessione
dell'assistenza giudiziaria – fosse ordinato al Ristorante __________ di __________,
per cui il marito lavora, di trattenere dallo stipendio di lui l'equivalente
del contributo mensile, riversandolo nelle sue mani. Al contraddittorio del 4
agosto 2005, indetto per la discussione, AO 1 si è opposto al provvedimento. Non
essendovi prove da assumere, le parti hanno proceduto seduta stante alla discussione
finale, ribadendo il loro punto di vista. Statuendo quello stesso
4 agosto 2005 in luogo e vece del Pretore, il Segretario assessore
ha accolto l'istanza e ha ordinato al Ristorante __________ di dedurre dallo
stipendio di AP 1fr. 1265.– mensili, più l'assegno familiare, e di riversarli a
AO 1. Non sono state prelevate tasse o spese, ma il convenuto è stato tenuto a rifondere
all'istante fr. 200.– per ripetibili.
D. Con
decisione del giorno stesso il Segretario assessore ha rifiutato a AP 1 il beneficio
dell'assistenza giudiziaria con l'argomento che la causa non richiedeva il patrocinio
di un legale. AP 1 ha impugnato tale diniego con un “appello” (ricorso) del 5
agosto 2005 per vedersi conferire il beneficio dell'assistenza giudiziaria. Il
ricorso non ha formato oggetto di intimazione.
Considerandi
in diritto: 1. Contro il rifiuto – totale o parziale – dell'assistenza
giudiziaria il richiedente può adire “l'autorità di seconda istanza”, ovvero
l'autorità gerarchicamente superiore (messaggio del Consiglio di Stato n. 5123
del 22 maggio 2001, commento all'art. 35 in fine) nel termine di 15 giorni
(art. 35 cpv. 4 Lag). Tempestivo, sotto questo profilo il ricorso (“appello”) in esame è pertanto ricevibile. I
documenti prodotti dall'istante in questa sede figurano già agli atti, onde l'inutilità
di acquisirli all'incarto.
2.
In concreto il Segretario assessore ha rifiutato l'assistenza
giudiziaria, ritenendo che la causa non comportasse difficoltà giuridiche o fattuali
particolari. A suo parere, l'istante poteva formulare la richiesta di
trattenuta con una semplice lettera, scritta da lei personalmente, ciò che non
richiedeva l'ausilio di un legale. La ricorrente fa valere – in sintesi – che essa
non sarebbe stata in grado di procedere con atti propri, già per il fatto che
ignorava la possibilità di far capo a una trattenuta di stipendio. Visto poi il
carattere del marito, solo l'intervento di un avvocato poteva salvaguardare
adeguatamente gli interessi della figlia. Infine, a suo avviso, la rappresentanza
in giudizio si giustificava anche per il principio dell'uguaglianza delle armi,
il marito essendo a sua volta patrocinato da un legale.
3.
Il beneficio dell'assistenza giudiziaria presuppone – cumulativamente
– che il richiedente sia in stato di indigenza (art. 3 cpv. 1 Lag), che la
causa non appaia senza probabilità di esito favorevole (art. 14 cpv. 1 lett. a
Lag) e che una persona di condizioni
agiate
posta nella medesima situazione non rinuncerebbe ragionevolmente a stare in
lite solo per i costi della procedura (art. 14 cpv. 1 lett. b Lag). Quanto al
gratuito patrocinio, esso è conferito solo qualora la persona richiedente non sia
in grado di procedere in lite con atti propri, qualora la designazione di un
patrocinatore sia necessaria alla corretta tutela dei suoi interessi o qualora la
causa presenti difficoltà particolari (art. 14 cpv. 2 Lag). Che in concreto l'appellante
versi in difficoltà economiche è già stato accertato da questa Camera (sentenza
del 24 novembre 2004, consid. 10). Che la causa non apparisse sprovvista di
esito favorevole è pacifico, tanto che l'istante ha ottenuto la trattenuta di
stipendio. Che nelle circostanze descritte un genitore di condizioni agiate
avrebbe affrontato i costi della procedura, il diritto di mantenimento della figlia
essendo una posta in gioco di notevole valenza, è pure presumibile.
4.
Rimane da esaminare se, ai fini del gratuito patrocinio,
l'istante fosse capace di difendere i propri interessi da sé sola. La questione
dev'essere valutata retrospettivamente, in base agli elementi che il giudice
aveva a disposizione quando è stata introdotta la domanda, come se la decisione
sul gratuito patrocinio fosse intervenuta prima della fase istruttoria (art. 5
cpv. 1 Lag). E per sapere se una persona possa procedere in lite da sé sola occorre
considerare l'età, la situazione sociale, le conoscenze linguistiche, la salute
psico-fisica, così come le difficoltà in fatto e in diritto del caso (DTF 130 I
180.
consid. 2.2; Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato e commentato,
Lugano 2000, n. 11 ad art. 14 Lag con rinvio). Decisiva è pertanto la
ponderazione delle capacità personali della parte per rapporto al grado di
difficoltà che la causa presenta, tenendo conto delle circostanze concrete di
ogni singolo caso.
5.
Nella
fattispecie la capacità della ricorrente di procedere in giudizio da sé sola appare
poco probabile già per il fatto che essa
ignorava – per sua stessa ammissione – finanche l'istituto della
trattenuta di stipendio, sicché mal si intravede come avrebbe potuto redigere
l'istanza e sostenere il contraddittorio in Pretura. Se non che, proprio per
evenienze del genere l'art. 290 CC offre l'aiuto appropriato e gratuito dei
servizi dello Stato, senza che il creditore di contributi alimentare per figli minorenni
debba postulare il gratuito patrocinio. Nella fattispecie il legale
dell'istante
avrebbe
quindi dovuto indirizzare l'interessata alla Commissione tutoria regionale competente
per territorio (art. 7 lett. u del regolamento in materia di tutele e curatele:
RL 4.1.2.2.1). Per diritto federale, questa deve poter rappresentare il
creditore nelle procedure d'incasso, senza riguardo a eventuali norme della procedura
cantonale (DTF 109 Ia 72; Hegnauer
in: Berner Kommentar, edizione 1997, n. 34 ad art. 290 CC; Breitschmid in: Basler Kommentar, ZGB
I, 2ª edizione, n. 5 ad art.
290). Poco importa che in concreto il debitore fosse patrocinato da un legale.
Fosse stata rinviata al servizio cantonale competente, l'interessata non avrebbe
avuto bisogno di un patrocinatore d'ufficio.
6.
Ne
discende che, seppure per ragioni diverse da quelle esposte dal Segretario assessore,
la decisione impugnata merita conferma. La procedura in materia di assistenza
giudiziaria è gratuita, salvo casi di temerarietà (art. 4 cpv. 2 Lag). Non v'è
ragione in concreto di scostarsi da tale principio.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso
è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. Non si
riscuotono tasse né spese.
3. Intimazione
all' Comunicazione a:
– Pretura
del Distretto di Bellinzona;
– , .
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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