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Decisione

11.2005.105

Protezione dell'unione coniugale: contributi alimentari per moglie e figlia

10 gennaio 2008Italiano34 min

Source ti.ch

Fatti

I. Sull'appello principale

3. Il convenuto sostiene che dal giugno al dicembre del 2004 il suo

reddito complessivo non ha superato fr. 4252.65 mensili (stipendio fr. 3668.65, attività accessoria di

viticoltore fr. 584.–), contraendosi finanche a fr. 3601.75 dopo di allora (memoriale, pag. 5 in fondo e 7 nel

mezzo). Il Pretore ha accertato invece un reddito di fr. 5485.65 fino al

31 dicembre 2004 (stipendio netto con la quota di tredicesima fr. 4136.65,

assegno familiare fr. 183.–, reddito accessorio fr. 1166.–), ridottosi dopo di allora a

fr. 5185.75 in seguito alla detrazione di un

contributo di solidarietà (fr. 66.90) e alla fine dell'attività accessoria

(sentenza impugnata, consid. 3.1). Con tale motivazione l'appellante non si

confronta. Rinvia semplicemente al suo riassunto scritto del 24 maggio 2005 sottoposto

al Pretore, ma ciò non basta – e da lungi – per motivare un appello (citazioni

in: Cocchi/Trezzini, CPC ticinese

massimato e commentato, Lugano 2000, n. 21 ad art. 309). Carente di requisiti

formali, al riguardo il memoriale si rivela addirittura irricevibile

(art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5).

Si rilevi

in ogni modo che, seppure si volesse transigere sulle esigenze formali dell'appello,

non è dato di capire come l'interessato possa pretendere di guadagnare poco più

di fr. 3600.– men­sili da attività dipendente quando i conteggi agli atti documentano

un reddito medio di fr. 4130.30 netti mensili solo dal gennaio al novembre del

2004, senza nemmeno considerare la tredicesima (plico doc. 23). Quanto al 2005,

lo stesso appellante ha dichiarato di avere conseguito l'identico guadagno del

2004, salvo vedersi dedurre il contributo di solidarietà (di cui il Pretore ha

tenuto conto: sentenza impugnata, consid. 3.1). Circa l'attività accessoria, smessa

pacificamente alla fine del 2004 (doc. 3), sia la dichiarazione d'imposta 2003B

sia la relativa tassazione attestano un reddito di fr. 14 000.– annui (doc.

9, nella cartella “richiami”). Ne segue che su questo punto si

intravedono poco o punto, anche inquisendo d'ufficio, le ragioni che potrebbero

revocare in dubbio la sentenza del Pretore.

4. Sostiene

l'appellante che il suo fabbisogno minimo non ammonta a

fr. 3192.60, bensì a fr. 3249.45 mensili. Ancora

una volta però egli omette qualsiasi motivazione, limitandosi a richiamare il

suo riassunto scritto del 24 maggio 2005 senza spendere una parola per

illustrare come mai il calcolo particolareggiato del Pretore (sentenza

impugnata, consid. 3.2) sarebbe erroneo o anche solo criticabile. Le uniche due

censure provviste di qualche spiegazione vertono sulla spesa per la vuotatura

del pozzo nero, ch'egli sostiene essere di fr. 50.– mensili (anziché di fr.

16.–), e il carico fiscale, che a suo parere raggiunge fr. 171.– mensili (e non

solo i fr. 100.– stimati dal primo giudice).

a) Per quel che riguarda lo spurgo periodico del pozzo nero, il

Pretore ha riconosciuto un costo di fr. 16.– mensili riferendosi a un

esborso documentato di fr. 595.– (doc. 17). Se così fosse, la spesa

interverrebbe approssimativamente ogni 37 mesi. Il convenuto ha dichiarato però

che la vuotatura era stata eseguita l'ultima volta l'anno prima (interrogatorio

formale: verbali, pag. 29, risposta n. 9). L'istante non ha contestato simile

asserzione: davanti al Pretore ha rinunciato a conclusioni scritte e nelle

osservazioni all'appello non allude alla questione. Non sussistono motivi, dunque,

per disconoscere al convenuto la spesa media di fr. 50.– mensili (arrotondati)

rivendicata nell'appello.

b) L'onere

tributario di fr. 171.– mensili trova riscontro, per l'appellante, nei doc. 8

(imposta federale diretta 2003) e 9 (imposta cantonale 2003) agli atti. Se non

che, le due tassazioni si riferiscono al periodo in cui le partite fiscali dei

coniugi non erano ancora state disgiunte (art. 53 cpv. 2 LT, art. 45 lett. a

LIFD). Invano si cercherebbe di sapere perché dopo la separazione di fatto l'imposta

a carico dell'appellante sarebbe rimasta immutata, ovvero perché l'importo di

fr. 100.– mensili stimato dal Pretore configurerebbe un qualsivoglia abuso o un

eccesso di apprezzamento. Non motivato a sufficienza, anche in proposito l'appello

sfugge a ulteriore disamina.

5. A

parere dell'appellante il fabbisogno minimo della moglie non eccede fr. 1654.20

mensili (minimo esistenziale per genitore affidatario fr. 1250.–,

locazione fr. 404.20), poiché egli corrisponde personalmente sia il premio

per la cassa malati di lei sia quello per le altre assicurazioni, l'istante risultando

esente inoltre da oneri fiscali poiché il suo reddito è inferiore ai minimi

imponibili (appello, pag. 5 a metà e pag. 8).

a) Nella

misura in cui pretende di scorporare singole poste dal fabbisogno minimo della

moglie solo perché egli provvede direttamente a onorarle, l'appellante allega

una tesi fallace. Il premio della cassa malati e quello di assicurazioni

correnti a beneficio della moglie rimangono voci di spesa che pertengo­no al

fabbisogno minimo dell'interessata. Ove provveda personalmente al pagamento

dell'una o dell'altra, il marito acqui­sisce un diritto al compenso con quanto

dovuto alla moglie a titolo di contributo alimentare (RtiD I-2005 pag. 765

consid. 13). Le relative poste non vanno espunte tuttavia, per ciò soltanto, dal

fabbisogno minimo di lei.

b) Quanto

all'esenzione fiscale della moglie, l'appellante trascura che costei non deve

pagare le imposte federali, cantonali e comunali solo

sul reddito conseguito, ma anche sui contributi di mantenimento che riceve (art. 22 lett. f LT, art. 23 lett. f

LIFD), il cui ammontare è dedotto dal reddito del coniuge debitore (art. 32

cpv. 1 lett. c LT, art. 33 cpv. 1 lett. c LIFD). Certo, il convenuto rifiuta qual­siasi

erogazione di rendita, ma ciò non basta per reputare l'istante esonerata da imposta.

Insufficientemente motivato, anche sotto questo profilo

l'appello si dimostra irricevibile

(art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5).

6. L'appellante

censura anche il fabbisogno in denaro della figlia, che valuta in

fr. 1000.– mensili (più l'assegno familiare, ma non il premio della cassa

malati) unicamente dal 1° novembre 2004. Egli afferma che, secondo la tabella

2003 correlata alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e

dell'orientamento professionale del Canton Zurigo, cui questa Camera fa capo

per prassi costante, il fabbisogno in denaro di T__________ sarebbe di fr. 1418.30

mensili (compresi fr. 370.– per cura e educazione), ma che le sue risorse

finanziarie non gli permettono di versare più di fr. 1183.– mensili (fr. 1000.–

con l'assegno familiare) senza intaccare il proprio fabbisogno minimo (appello,

pag. 6 e 8 in alto).

a) Che

il fabbisogno medio in denaro di un figlio in Svizzera vada stimato sulla base

delle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento

professionale del Canton Zurigo, cui questa Camera si ispira per giurisprudenza

invalsa (Rep. 1994 pag. 301 consid. 5), non è – giustamente – rimesso in

dubbio. Le cifre indicate nelle tabelle delle raccomandazioni sono commisurate

ormai, dal 2000 in poi, al

costo delle economie domestiche su scala nazionale in base a valori

statisticamente medio-bassi, nel senso che tre quarti delle econo­mie

domestiche dispongono a livello svizzero di un reddito familiare superiore

rispetto a quello su cui si fondano le raccomandazioni (Empfehlungen zur Bemessung

von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, Zurigo 2000, pag. 10 in basso). I fabbisogni riportati

corrispondono, in altri termini, a quelli di ragazzi appartenenti a famiglie di

reddito relativamente modesto (op. cit., pag. 11 in alto). Diminuzioni

per rapporto al fabbisogno in denaro indicato dalle raccomandazioni sono possibili,

ma devono giustificarsi alla luce di circostanze specifiche (per esempio nel

caso in cui il ragazzo fruisca di vitto o allog­gio a condizio­ni

particolarmente favorevoli: op. cit., pag. 12 lett. C).

È

vero che un contributo di mantenimento va stabilito anche in relazione alle capacità

finanziarie dei genitori, ma ciò non significa che un giusto fabbisogno vada

decurtato solo perché i genitori non sono in grado di fornirlo. L'ammontare di

un fabbisogno adeguato dev'essere riconosciuto per intero. Nel caso in cui i

redditi delle parti non bastino ad assicurarlo, si accerterà in che misura esso

rimane scoperto (op. cit., pag. 16 nel mezzo; analogo criterio prevede del

resto l'art. 129 cpv. 3 CC per quel che è della rendita al coniuge divorziato;

I CCA, sentenza inc. 11.2002.60 del 9 settembre 2002, menzionata nel

Bollettino dell'Ordine degli avvocati n. 24, pag. 11), ogni genitore avendo il

diritto di conservare l'equivalente del proprio fabbisogno minimo (DTF 127

III 70 consid. 2c con richiami).

b) Ciò

premesso, non è dato di capire – né l'appellante accenna – perché il fabbisogno

in denaro della figlia andrebbe fissato solo dal novembre del 2004. Il Pretore

ha fatto decorrere l'obbligo contributivo dell'appellante dal giugno del 2004,

come chiedeva l'istante (art. 173 cpv. 3 CC, applicabile anche nel quadro dell'art.

176 cpv. 1 n. 1 CC: Schwander

in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 6 ad art. 176). Perché egli avrebbe dovuto dipartirsi solo dal novembre

del 2004 rimane un interrogativo sen­za risposta. Onde, una volta più, l'irricevibilità

dell'appello per carenza di motivazione.

c) Relativamente

al fabbisogno in denaro della figlia, il Pretore ha applicato la tabella 2003 delle

note raccomandazioni per il lasso di tempo fino al 31 dicembre 2004 (fr. 1050.–

mensili arrotondati) e la tabella 2005 dal 1° gennaio di quell'anno in poi (fr.

1070.– mensili arrotondati), considerando T__________ come uno di due figli viventi

nella stessa economia domestica in età compresa fra il 7° e il 12° compleanno. L'impostazione

in sé è corretta, ma questa Camera dovrebbe intervenire d'ufficio su tre punti in

virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di

filiazione (DTF 128 III 413 in alto, 120 II 231 consid. 1c con rinvio, 118 II

294). Il primo riguarda il premio della cassa malati per la figlia (fr. 119.20.–

mensili), che il Pretore ha scorporato a torto dal fabbisogno in denaro di lei.

Il secondo verte sulla posta prevista nelle tabelle delle citate raccomandazioni

del Canton Zurigo per la cura e l'educazione del figlio (fr. 370.– mensili fino

al 31 dicembre 2004, fr. 375.– dal 1° gennaio 2005 in poi), che la madre non

può fornire personalmente nella misura in cui eserciti un'attività lucrativa. Il

terzo attiene all'ammontare del fabbisogno della figlia, che dopo la maggiore

età di A__________ va commisurato ormai a quello di un figlio unico. Tutte e

tre le questioni sono sollevate però nell'appello adesivo. Non giova quindi anticiparne

l'esame.

Considerandi

II. Sull'appello adesivo

7.

L'istante

contesta anzitutto il fabbisogno minimo del marito per quanto concerne l'imposta

di circolazione della motocicletta (fr. 6.– mensili), a suo avviso non

necessaria essendo già riconosciuta al coniuge l'imposta di circolazione dell'automobile,

e l'ammortamento ipotecario (fr. 607.50 mensili), che definisce un mero rimborso

di mutuo (appello adesivo, pag. 4 punto b).

a) La

fine della vita in comune non preclude a un coniuge il diritto di mantenere –

per quanto le condizioni economiche della famiglia lo permettano – il tenore di

vita precedente (DTF 114 II 26). Nella fattispecie l'interessata non pretende che

durante la comunione domestica il marito usasse sempre e soltanto l'automobile per

recarsi al lavoro. La spesa aggiuntiva di fr. 6.– mensili per l'imposta di circolazione

della motocicletta, modesta e ampiamente sopportabile per il bilancio della

famiglia, può dunque ritenersi giustificata.

b) La

doglianza legata all'ammortamento ipotecario è nuova e già per tale ragione

irricevibile (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC; RtiD I-2004 pag. 596 n. 79c; cfr.

anche DTF 133 III 114). A parte ciò, l'ammortamento ipotecario non va

trascurato – come crede l'appellante adesiva – solo perché costituisce un ordinario

rimborso di mutuo. Alla stregua di ogni estinzione di debito, esso va onorato

nella misura in cui i mezzi finanziari della famiglia siano sufficienti (I CCA,

sentenza 11.2003.156 del 27 maggio 2006, consid. 6b con rinvio a DTF 127 III

292.

consid. 2a/bb). In concreto le risorse economiche della famiglia consentono

senz'altro di far fronte a tale spesa. Non vi è ragione dunque perché questa

rimanga esclusa dal fabbisogno minimo del debitore.

c) Dal

fabbisogno minimo del marito va tolto d'ufficio invece – come si vedrà in appresso

(consid. 9a) – il premio della cassa malati per la figlia (fr. 119.20 mensili),

che rientra nel fabbisogno in denaro della minorenne. Va tolto d'ufficio anche

il costo dell'acqua potabile (fr. 157.20 annui, pari a fr. 13.10 mensili: doc.

17), il quale è già compreso nel minimo esisten­ziale del diritto esecutivo (Rep.

1995.

pag. 141, 1994 pag. 297 consid. 5). Con tali correttivi il fabbisogno

minimo di lui risulta di fr. 3094.20 mensili (minimo esistenziale del diritto

esecutivo fr. 1100.–, interessi ipotecari e ammortamento fr. 1150.–,

spese di riscaldamento fr. 84.–, vuotatura del pozzo nero fr. 50.–,

premio della cassa malati fr. 372.50, tassa rifiuti e canalizzazioni fr. 13.75,

premi assicurativi fr. 177.90, imposta di circolazione dell'automobile

fr. 40.–, imposta di circolazione della motocicletta fr. 6.–, onere

fiscale fr. 100.–).

8.

Per

quanto riguarda il proprio fabbisogno minimo, l'istante fa valere ch'esso ammonta

a fr. 2258.– mensili fino al marzo del 2005 e a fr. 2500.– mensili in seguito.

Afferma che nella locazione di fr. 404.20 mensili a lei riconosciuta dal

Pretore va reintegrata, dopo la maggiore età di A__________ (8 marzo 2005), la

quota di un quarto che le menzionate raccomandazioni del Canton Zurigo considerano

inclusa nel fabbisogno in denaro del secondo figlio

(fr.

242.50

mensili), onde la necessità di rivalutare il suo costo dell'alloggio in

fr. 647.– mensili dall'aprile del 2005. A ciò essa aggiunge l'imposta di

circolazione e l'assicurazione dell'automobile (a suo dire di complessivi fr.

134.35

mensili), le spese stimate per l'uso del veicolo (per fr. 100.– mensili)

e il costo del garage (fr. 80.–

mensili), non senza precisare che il premio della sua cassa malati è in realtà di fr. 189.– mensili (e non di fr. 185.–

mensili come ha accertato il Pretore), per un totale di fr. 2813.35 mensili.

Tutto ciò giustifica per lo meno, essa afferma, l'ammontare del fabbisogno

minimo citato dianzi, ovvero fr. 2258.– mensili fino al marzo del 2005 e fr.

2500.

– mensili in seguito (appello adesivo, pag. 2 e 3).

a) Nel

fabbisogno minimo dell'istante il Pretore ha inserito una spesa per l'alloggio

di fr. 404.20 mensili detraendo dalla pigione effettiva (fr. 970.– incluso l'acconto

per le spese accessorie) la quota di un terzo compresa nel fabbisogno in denaro

di A__________ e quella di un quarto compresa nel fabbisogno in denaro di T__________.

Il metodo è ineccepibile (Empfeh­lungen zur

Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, op. cit., pag. 13 in alto). Sta

di fatto però che l'8 marzo 2005 A__________ ha raggiunto la maggiore età ed

esce così dal calcolo dei contributi (cfr. RtiD II-2006 pag. 694 consid. 4a). Dovendosi

tenere conto di un solo figlio minorenne dopo di allora, l'appellante adesiva

ha diritto di vedersi rivalutare dall'aprile del 2005 il costo dell'alloggio, come

essa chiede, in fr. 647.– mensili.

b) A

ragione l'istante rileva altresì che e l'imposta di circolazione e l'assicurazione

dell'automobile vanno inserite nel suo fabbi­sogno minimo sin dal giugno del

2004.

e non solo dal gennaio del 2005. Come si è spiegato, il debitore di

un contributo alimentare che assicura personalmente voci di spesa figuranti nel

fabbisogno del creditore acquisisce un diritto al compenso (sopra, consid. 5a).

Che il convenuto abbia provveduto direttamente nel 2004 al pagamento dell'imposta di circolazione e dell'assicurazione

dell'automobile usata dall'istante ancora non giustificava, dunque, lo

stralcio dei relativi importi dal fabbi­sogno minimo di lei. Contrariamente all'opinione

di quest'ulti­ma, tuttavia, tali costi ammontano non a fr. 134.35, bensì a fr.

55.

– mensili complessivi (fr. 19.40 più fr. 35.60, come ha accertato il

Pretore: doc. M e 12). Nulla, per converso, rende verosimile

la asserita spesa del garage (il doc. H si riferisce solo all'appartamento).

c) L'indennità

di fr. 100.– mensili che l'interessata rivendica per l'uso dell'automobile è

stata ignorata dal Pretore. Il convenuto non l'ha mai espressamente contestata,

ma nemmeno l'ha ammessa (tant'è che continua a riconosce alla moglie un

fabbisogno minimo composto solo della base del diritto esecutivo per genitore

affidatario e della quota di locazione: sopra, consid. 5). Ora, che la moglie

abbisogni di un veicolo per scopi professionali è fuori dubbio (essa ricorda di

essere al servizio di più datori di lavoro simultaneamente, ciò che non le sarebbe

possibile senza automobile: appello adesivo, pag. 3). L'indennità richiesta

appare quindi ragionevole e sostenibile per il bilancio familiare. Un'altra questione

è sapere se il marito non potesse – da parte sua – chiedere altrettanto, ma in

tema di pretese pecuniarie fra coniugi non vale il principio inquisitorio (I

CCA, sentenza inc. 11.2002.63 del 3 agosto

2004, consid. 6), sicché il quesito sfugge alla cognizione della

Camera.

d) A

torto invece l'appellante adesiva pretende che la spesa per la sua cassa malati

ascenda a fr. 189.– mensili. Dagli atti risulta che per tre mesi essa paga

fr. 555.– complessivi (doc. I), pari ai fr. 185.– mensili accertati dal

Pretore. Nelle osservazioni all'appello il convenuto asserisce che il in realtà

il premio “è pagato dai servizi

sociali” (pag. 2 in basso), ma

di ciò non v'è traccia agli atti. L'assunto si esaurisce pertanto in una mera

affermazione di parte.

e) Nelle

circostanze descritte il fabbisogno minimo della moglie risulta di

fr. 2094.20 mensili dal giugno del 2004 al marzo del 2005 (minimo

esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1250.–,

pigione con spese accessorie fr. 404.20, premio della cassa malati

fr. 185.–, imposta di circolazione fr. 19.40, assicurazione del

veicolo fr. 35.60, spese d'automobile fr. 100.–, onere fiscale

fr. 100.– stimati), rispettivamente di fr. 2337.– mensili dopo di

allora (pigione con spese accessorie aumentata da fr. 404.20 a fr. 647.–

mensili).

9.

Circa

fabbisogno in denaro di T__________, l'appellante adesiva si duole che il

premio della cassa malati sia stato inserito nel fabbisogno minimo del

convenuto. Lamenta inoltre che il Pretore non abbia incluso nel fabbisogno in

denaro della figlia nemmeno una percentuale del costo previsto dalle note

raccomandazioni del Canton Zurigo per la cura e l'educazione del figlio,

nonostante nel 2004 essa abbia prestato 74 ore mensili per tre datori di lavoro

quale ausiliaria di pulizia (doc. E, F e G), pari a un grado d'occupazione del 40%,

e nel 2005 abbia aumentato l'attività al 60%, svolgendo complessive 94 ore

mensili. L'istante sottolinea, per di più, che l'8 marzo 2005 Al__________ è

divenuto maggiorenne, di modo che il fabbisogno in denaro di T__________ va

commisurato ormai a quello di un figlio unico. A suo avviso il fabbisogno in

denaro della figlia ammonta così a fr. 1315.50 mensili fino al 31 dicembre 2004, a fr. 1412.50 mensili

dal 1° gennaio al 31 marzo 2005 e a fr. 1642.– mensili dal

1° aprile 2005 in poi (assegni familiari compresi).

a) Che

il convenuto provveda direttamente al pagamento della cassa malati per la

figlia ancora non giustifica di togliere l'importo del premio dal fabbisogno in

denaro di lei. Come si è detto e ripetuto, il debitore di un contributo

alimentare che assicura personalmente voci di spesa figuranti nel fabbisogno

del creditore acquisisce un diritto al compenso (sopra, consid. 5a e 8b). Nel

fabbisogno in denaro di T__________ va quindi reintegrata la somma di fr.

119.20

mensili per il citato premio assicurativo.

b) Le

raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento

professionale del Canton Zurigo stimano il costo per la cura e l'educazione di

un figlio (su due) fra il 7° e il 12° compleanno in fr. 370.– mensili (tabella

2003), rispettivamente in fr. 375.– mensili (tabella 2005). Tale costo ascen­de

a fr. 440.– mensili trattandosi di un figlio unico (tabella 2005). Se il

coniuge affidatario non svolge attività lucrativa, si può ragionevolmente

esigere che fornisca l'equivalente di tali prestazioni in natura. Se esercita

un lavoro, nel fabbisogno in denaro del figlio va inserita la proporzione di

spesa che l'affidatario non può assicurare (principio definito

“corretto” dal Tribunale federale: sentenza 5C.32/2002 del 13 marzo 2002, consid. 5b).

In

concreto l'istante risulta avere sostanzialmente lavorato al 40% fino al 31 dicembre

2004, quando ha portato il suo grado d'occupazione al 60% circa. Nel fabbisogno

in denaro di T__________ va inserito perciò un costo per la cura e l'educazione

di fr. 148.– mensili (40%) fino al 31 dicembre 2004 e di fr. 225.– mensili

(60%) dal 1° gennaio al 31 marzo 2005. Dopo la maggiore età di A__________ la

tabella di riferimento diventa per T__________ quella di un figlio unico

(sopra, consid. 8a). Il costo per la cura e l'educazione si eleva così a fr.

264.

– mensili (60%). Che di T__________ si occupi all'atto pratico la nonna materna,

come pretende il convenuto, poco importa. Determinante

è il costo del mantenimento. E tale costo sussiste indipendentemente dalla persona chiamata ad assicurarlo. Obietta il convenuto che dopo, la maggiore età, A__________ andrebbe

tenuto a contribuire alle spese dell'economia domestica materna (osservazioni

all'appello adesivo, pag. 4 in

fondo e 5 in alto). A

prescindere dal fatto però che tutto si ignora sulla capacità economica di lui,

nessuna norma impone a un genitore di lucrare sulla coabitazione di un figlio

maggiorenne (RtiD II-2004 pag. 584 consid. 5e). L'obiezione del convenuto cade

perciò nel vuoto.

c) Il

fabbisogno in denaro di un figlio (su due) fra il 7° e il 12° compleanno ammontava, secondo la tabella 2003 delle note

raccomandazioni, a fr. 1220.– mensili senza cura né educazione. L'assegno

familiare è già compreso in tale somma (RtiD I-2005 pag. 772 consid. 7c). Nel caso di T__________ andava sostituito il costo tabellare dell'alloggio

(fr. 315.– mensili) con quello effettivo

(fr. 242.50 mensili, pari a un quarto di fr. 970.–), onde un fabbisogno

in denaro di fr. 1147.50 mensili. A ciò andava aggiunta, fino al 31 dicembre

2004, la posta di fr. 148.– per cura e educazione non fornite in natura dalla

madre, per un totale di fr. 1295.50 mensili (fr. 1295.– arrotondati).

Dal

1° gennaio al 31 marzo 2005 il fabbisogno in denaro di un figlio (su due) fra

il 7° e il 12° compleanno è passato a

fr.

1245.

– mensili senza cura né educazione (tabella 2005). Nel caso di T__________

andava sostituito il costo tabellare dell'alloggio (fr. 320.– mensili) con

quello effettivo (fr. 242.50 mensili, pari a un quarto di fr. 970.–), onde un

fabbisogno in denaro di fr. 1167.50 mensili. A ciò andava aggiunta la posta di fr. 225.– per cura e educazione non fornite in natura dalla madre, per un totale di fr. 1392.50

mensili (fr. 1395.– arrotondati).

Dal

1° aprile 2005 in poi il fabbisogno in denaro di un figlio unico, sempre fra

il 7° e il 12° compleanno, era di fr.

1410.

– mensili senza cura né educazione (tabella 2005).

Nel caso di T__________ andava sostituito il costo tabellare dell'alloggio (fr.

355.

– mensili) con quello effettivo (fr. 323.30 mensili, pari questa volta a un

terzo di fr. 970.–), onde un fabbisogno in denaro di fr. 1378.30 mensili. A ciò

andava aggiunta la posta di fr. 264.– per cura e educazione non fornite in natura

dalla madre, per un totale di fr. 1642.30 mensili (fr. 1640.– arrotondati).

10.

Da

tutto quanto precede emerge, in sintesi, il seguente quadro delle entrate e

delle uscite familiari:

Dal

1° giugno al 31 dicembre 2004 (attività lucrativa della moglie al 40%)

reddito del

marito (consid. 3) fr. 5485.65

reddito

della moglie (non contestato) fr. 1800.—

fr.

7285.65

mensili

fabbisogno

minimo del marito (consid. 7c) fr. 3094.20

fabbisogno

minimo della moglie (consid. 8e) fr. 2094.20

fabbisogno

in denaro di T__________ (consid. 9c) fr. 1295.—

fr.

6483.40

mensili

eccedenza fr.

802.25

mensili

metà

eccedenza fr. 401.10

mensili

Il marito può

conservare per sé:

fr.

3094.20

+ fr. 401.10 fr. 3495.30

mensili,

deve versare

alla moglie

fr.

2094.20

+ fr. 401.10 ./. fr. 1800.– fr. 695.30 mensili,

arrotondati

a fr.

695.

— mensili

e corrispondere

alla figlia fr. 1295.— mensili,

assegno

familiare compreso.

Dal

1° gennaio al 31 marzo 2005 (attività lucrativa della moglie al 60%)

reddito del

marito (consid. 3) fr. 5185.75

reddito

della moglie (non contestato) fr. 2200.—

fr.

7385.75

mensili

fabbisogno

minimo del marito (consid. 7c) fr. 3094.20

fabbisogno

minimo della moglie (consid. 8e) fr. 2094.20

fabbisogno

in denaro di T__________ (consid. 9c) fr. 1395.—

fr.

6583.40

mensili.

eccedenza fr.

802.35

mensili

metà

eccedenza fr. 401.20 mensili

Il marito può

conservare per sé:

fr.

3094.20

+ fr. 401.20 fr. 3495.40

mensili,

deve versare

alla moglie:

fr.

2094.20

+ fr. 401.20 ./. fr. 2200.― fr. 295.40

mensili,

arrotondati

a fr. 295.―

mensili

e corrispondere alla figlia fr.

1395.

— mensili,

assegno

familiare compreso.

Dal 1° aprile 2005 in poi (maggiore età di A__________)

reddito del marito (consid. 3) fr.

5185.75

reddito

della moglie (non contestato) fr. 2200.—

fr.

7385.75

mensili

fabbisogno

minimo del marito (consid. 7c) fr. 3094.20

fabbisogno

minimo della moglie (consid. 8e) fr. 2337.—

fabbisogno

in denaro di T__________ (consid. 9c) fr. 1640.—

fr.

7071.20

mensili

eccedenza fr.

314.55

mensili

metà

eccedenza fr. 157.25

mensili

Il marito può

conservare per sé:

fr.

3094.20

+ fr. 157.25 fr. 3251.45

mensili,

deve versare

alla moglie

fr.

2337.

– + fr. 157.25 ./. fr. 2200.— fr. 294.25 mensili,

arrotondati

a fr. 295.––

mensili.

e

corrispondere alla figlia fr.

1640.

— mensili,

assegno

familiare compreso.

Ne discende, in ultima analisi, che

tanto l'appello principale quanto l'appello adesivo

meritano accoglimento entro tali limiti.

III. Sulle

spese e le ripetibili

11.

Gli

oneri del giudizio odierno seguono la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2

CPC). L'appellante principale chiedeva di sopprimere il contributo per la

moglie: lo vede invece sostanzial­mente confermato fino al 31 dicembre 2004 e ridotto

per meno del 20% in seguito. Chiedeva altresì di annullare il contributo per T__________

fino all'ottobre del 2004 e di ridurlo a fr. 1183.– mensili (assegno familiare

compreso) dopo di allora: lo vede invece ridotto per meno del 10% fino al 31

dicembre 2004 (il contributo stabilito dal Pretore sarebbe risultato, con l'assegno

familiare e il premio della cassa malati, di complessivi fr. 1352.20 mensili) e

addirittura aumentato in seguito. Nel complesso l'appellante principale può

dirsi quindi vittorioso nella proporzione di un decimo, mentre soccombe per il

resto.

L'appellante

adesiva chiedeva un contributo alimentare per sé di fr. 1051.75 mensili fino al

dicembre del 2004, di fr. 774.25 mensili fino al marzo del 2005 e di fr. 659.50

mensili da aprile in poi. Vede sostanzialmente confermare quello del Pretore

fino al dicembre del 2004, ma non oltre. Chiedeva altresì di aumentare il

contributo per la figlia dal marzo del 2005 in poi; a tale proposito ottiene causa

vinta, di poco fino al marzo del 2005 e interamente per il lasso di tempo

successivo. Tutto ponderato, la proporzione di vittoria può dirsi

equitativamente analoga a quella di sconfitta. Si giustifica quindi che l'istante

sopporti la metà degli oneri processuali, con la compensazione delle ripetibili.

Il

sindacato odierno non influisce apprezzabilmente per contro sugli oneri

processuali di prima sede, che il Pretore ha equitativamente suddiviso a metà,

compensando le ripetibili. Si ricordi in effetti che davanti al primo giudice

era contesa anche la regolamentazione minima del diritto di visita e che in

materia di contributi alimentari le parti erano pressoché equidistanti.

IV. Sui

rimedi giuridici di diritto federale

12.

Relativamente

ai rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro l'odierna sentenza

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF il

valore litigioso di entrambi gli appelli supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.– per un

eventuale ricorso in materia civile.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: I. Nella

misura in cui è ricevibile, l'appello principale è parzialmente accolto, nel

senso che il dispositivo n. 1.4 della sentenza impugnata è così riformato:

AP 1 è tenuto a versare anticipatamente a AA 1, entro il 5

di ogni mese, i seguenti contributi alimentari:

fr. 295.–

dal 1° gennaio al 31 marzo 2005;

fr. 295.–

dal 1° aprile 2005 in poi.

AP 1 è tenuto

a versare anticipatamente a AA 1, entro il 5 di ogni mese, il seguente

contributo alimentare per la figlia T__________:

fr. 1295.–

dal 1° giugno al 31 dicembre 2004 (assegno familiare compreso).

Per

il resto l'appello principale è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

II. L'appello

adesivo è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 1.4 della

sentenza impugnata è così riformato:

AP 1 è tenuto

a versare anticipatamente a AA 1, entro il 5 di ogni mese, i seguenti

contributi alimentari:

fr. 695.–

dal 1° giugno al 31 dicembre 2004.

AP 1 è tenuto

a versare anticipatamente a AA 1, entro il 5 di ogni mese, il seguente

contributo alimentare per la figlia Tania:

fr. 1395.–

dal 1° gennaio al 31 marzo 2005 (assegno familiare compreso);

fr. 1640.–

dal 1° aprile 2005 in poi (assegno familiare compreso).

Per

il resto l'appello adesivo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

III. Gli

oneri dell'appello principale, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 400.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

450.–

da

anticipare dall'appellante principale, sono posti per nove decimi a carico di

quest'ultimo e per il resto a carico della controparte. L'appellante principale

rifonderà alla controparte un'indennità di fr. 2000.– per ripetibili ridotte.

IV. Gli oneri

dell'appello adesivo, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 350.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

400.–

da

anticipare dall'appellante adesiva, sono posti a carico delle parti in ragione

di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

IV. Intimazione:

–Mendrisio;

–.

Comunicazione alla Pretura della

giurisdizione di Mendrisio Nord.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF

entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF).

Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile

solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000

franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in

materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre

è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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