11.2005.105
Protezione dell'unione coniugale: contributi alimentari per moglie e figlia
10 gennaio 2008Italiano34 min
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Numero d'incarto:
11.2005.105
Data decisione, Autorità:
10.01.2008, ICCA
Titolo:
Protezione dell'unione coniugale: contributi alimentari per moglie e figlia
PROTEZIONE DELL'UNIONE CONIUGALE
art. 176 cpv. 1 cf. 1 CC
Incarto n.
11.2005.105
Lugano,
10 gennaio
2008/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretario:
Annovazzi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa
DI.2004.158 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord
promossa con istanza del 25 ottobre 2004 da
AA 1
(patrocinata dall' PA 2)
contro
AP 1
(patrocinato dall' PA 1 Mendrisio);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello
del 17 agosto 2005 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il
4 agosto 2005 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord;
2. Se
dev'essere accolto l'appello adesivo del 19 settembre 2005 presentato da AA
1 contro la medesima sentenza;
3. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 (1958) e AA 1 (1965), cittadina italiana, si sono sposati a __________
il 27 agosto 2002. A quel momento essi avevano già una figlia, T__________,
nata il 6 giugno 1996. La moglie è madre inoltre di A__________, avuto l'8
marzo 1987 da un precedente matrimonio. Giardiniere, il marito è alle
dipendenze della Clinica psichiatrica cantonale di Mendrisio e accessoriamente
svolgeva l'attività di viticoltore in proprio. La moglie lavora come ausiliaria
delle pulizie e aiuto domiciliare. Nel giugno del 2004 essa ha lasciato con i
figli l'abitazione coniugale di __________, trasferendosi prima da sua madre e
poi, il 1° luglio 2004, in un appartamento ad Arzo.
B. Il
25 ottobre 2004 AA 1 si è rivolta al Pretore della giurisdizione di Mendrisio
Nord per ottenere – previo conferimento dell'assistenza giudiziaria – l'autorizzazione
a vivere separata, l'assegnazione dell'alloggio coniugale al marito, l'affidamento
di T__________ a lei medesima e un contributo alimentare di fr. 1190.–
mensili per sé, oltre a uno di fr. 1820.– mensili per la figlia (assegno
familiare compreso), il tutto retroattivamente dal 1° giugno 2004. In via
cautelare essa ha posto identiche domande, salvo limitare il contributo
alimentare per sé a fr. 1000.– mensili e quello per T__________ a fr. 1500.–
mensili (assegno familiare compreso) con effetto immediato. All'udienza del
26 novembre 2004, indetta per la discussione dell'istanza e dell'assetto cautelare,
l'istante ha ribadito le proprie richieste, mentre il marito ha offerto un
contributo alimentare di fr. 500.– mensili per la sola T__________ (più l'assegno
familiare e il premio della cassa malati), rivendicando una disciplina minima
del proprio diritto di visita.
C. Statuendo in via cautelare quello stesso 26 novembre 2004 “nelle more istruttorie”, il Pretore ha autorizzato i coniugi a
vivere separati, ha attribuito l'abitazione coniugale al marito, ha affidato T__________
alla madre, ha regolato il diritto di visita del padre e ha obbligato quest'ultimo
a versare un contributo alimentare per la figlia di fr. 1000.– mensili (più l'assegno
familiare) dal 1° novembre 2004. L'assunzione delle
prove è iniziata il 1° febbraio 2005 e si è conclusa il 2 maggio successivo. Al
dibattimento finale le parti hanno rinunciato. L'istante ha rinunciato anche a
conclusioni scritte, mentre in un memoriale del 24 maggio 2005 AP 1 ha proposto
una volta ancora un contributo alimentare per la sola figlia di fr. 1000.–
mensili (più l'assegno familiare) fino al 30 ottobre 2006, ridotto a fr. 500.–
mensili (più l'assegno familiare) da allora in poi.
D. Con
sentenza del 24 maggio 2005 il Pretore ha autorizzato le parti a vivere
separate, ha attribuito l'abitazione coniugale al convenuto, ha affidato la
figlia alla madre, ha disciplinato il diritto di visita del padre, ha
condannato AP 1 a versare un contributo alimentare per la moglie di fr. 691.–
mensili dal 1° giugno al 31 dicembre 2004 e di fr. 359.– mensili in
seguito, oltre a un contributo alimentare per la figlia di fr. 1050.–
mensili (più l'assegno familiare e il premio cassa malati) dal 1° giugno al 31
dicembre 2004 e di fr. 1070.– mensili (più l'assegno familiare e il premio
cassa malati) dopo di allora. La richiesta di assistenza giudiziaria presentata
da AA 1 è stata respinta. La tassa di giustizia di fr. 800.– e le spese di
fr. 250.– sono state poste a carico delle parti in ragione di un mezzo
ciascuno, compensate le ripetibili.
E. Contro
la sentenza appena citata AP 1 è insorto con un appello del 17 agosto 2005
nel quale chiede che, conferito al ricorso effetto sospensivo – il contributo alimentare
per la moglie sia soppresso e quello per la figlia ridotto a fr. 1000.–
mensili
(più l'assegno
familiare, ma non il premio della cassa malati) dal 1° novembre 2004 in poi.
Con decreto del 22 agosto 2005 il presidente di questa Camera ha respinto
la richiesta di effetto sospensivo. Nelle sue osservazioni del
19 settembre 2005 AA 1 propone di respingere l'appello.
Con appello adesivo di quello stesso 19 settembre 2005 AA 1 postula da
parte sua un aumento del contributo
alimentare
per sé a fr. 1051.75 mensili dal 1° giugno al 31 dicembre 2004, rispettivamente
a fr. 774.25 mensili dal 1° gennaio al 30 marzo 2005 e a
fr. 659.50 mensili dopo di allora. Inoltre essa conclude per un aumento
del contributo alimentare in favore di T__________ a fr. 1315.50 mensili
dal 1° giugno al 31 dicembre 2004, a fr. 1412.50 mensili dal 1° gennaio
al 30 marzo 2005 e a fr. 1642.– mensili in seguito (assegni familiari compresi).
Essa sollecita altresì l'addebito degli oneri processuali al marito, con obbligo
per quest'ultimo di rifonderle fr. 2000.– per ripetibili di prima sede. Nelle
sue osservazioni del 13 ottobre 2005 AP 1 chiede di respingere l'appello adesivo.
in diritto: 1. Litigiosi rimangono, in appello, i
contributi alimentari per moglie
e figlia. A tal fine il Pretore ha accertato il reddito del marito
in fr. 5485.65 mensili netti fino al 31 dicembre 2004 e in
fr. 5185.75 dal 1° gennaio 2005. Quanto al fabbisogno minimo, egli l'ha calcolato
in fr. 3192.60 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo
fr. 1100.–, interessi ipotecari e
ammortamento fr. 1150.–, spese di riscaldamento fr. 84.–, vuotatura
del pozzo nero fr. 16.–, premio della cassa malati fr. 372.50, premio
della cassa malati per la figlia fr. 119.20, premi assicurativi
fr. 177.90, imposta di circolazione dell'automobile fr. 40.–, imposta
di circolazione della motocicletta fr. 6.–, tassa rifiuti, acqua potabile
e canalizzazioni fr. 27.–, onere fiscale stimato fr. 100.–).
Per quel
che è della moglie, il Pretore ne ha stabilito le entrate in fr. 1800.– netti mensili fino al 31 dicembre 2004 e in
fr. 2200.– dopo di allora, per rapporto
a un fabbisogno minimo di fr. 1939.20 mensili dal 1° giugno al 31 dicembre
2004 (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario
fr. 1250.–, locazione con spese accessorie fr. 404.20, premio della
cassa malati fr. 185.–, onere fiscale stimato fr. 100.–) e di
fr. 1994.20 in seguito (fr. 1939.20, più fr. 19.40 per l'imposta di
circolazione dell'automobile e fr. 35.60 per il premio della relativa
assicurazione). Il fabbisogno in denaro della figlia T__________, infine, è
stato stimato in fr. 1050.– mensili fino al 31 dicembre 2004 e in
fr. 1070.– dopo di allora (oltre all'assegno familiare e al premio della
cassa malati).
Constatata
un'eccedenza di fr. 1103.85.– mensili fino al 31 dicembre 2004 e di
fr. 1128.95 dopo di allora, il Pretore ha condannato AP 1 a stanziare un
contributo alimentare alla moglie di fr. 691.–
mensili dal 1° giugno al 31 dicembre 2004, rispettivamente di fr. 359.– dopo
di allora, e uno alla figlia di fr. 1050.– mensili (più
l'assegno familiare e il premio cassa malati) dal 1°
giugno al 31 dicembre 2004, rispettivamente di fr. 1070.– mensili in seguito (più l'assegno familiare e il premio cassa malati),
pari al fabbisogno in denaro di lei.
2. Il Pretore non
consta avere ascoltato – né avere fatto ascoltare – la figlia,
sebbene dopo i sei anni d'età i minorenni vadano sentiti per principio (DTF 131 III 553), anche nelle procedure a tutela dell'unione
coniugale (sentenza del Tribunale federale 5P.392/2003 del 5 marzo 2004,
consid. 2). Ciò giustificherebbe – di per sé – l'annullamento della sentenza
impugnata e il rinvio degli atti in prima sede, non essendo ammissibile che a
distanza d'anni dall'entrata in vigore del
nuovo art. 144 CC si ravvisino ancora omissioni del genere. D'altro lato
non compete a questa Camera riparare il difetto, sostituendosi al giudice
naturale ogni qual volta un Pretore disattenda i diritti dei minorenni. Se per
quest'ultima volta si transige ancora al proposito, ciò è dovuto al fatto che rinviando
in primo grado di giudizio una causa cominciata nell'ottobre del 2004 si
offenderebbe il principio della celerità, recando in definitiva maggior
pregiudizio alla figlia. Tanto più che in materia di
contributi alimentari i figli non sono abilitati a formulare
conclusioni né a interporre rimedi giuridici, quand'anche siano assistiti da un
curatore (FF 1996 I 162 in fondo).
Si aggiunga,
ad ogni buon conto, che nel caso specifico T__________ non ha ancora l'età per
formulare progetti personali che vadano ragionevolmente oltre le scuole dell'obbligo,
né risultano particolari inclinazioni o interessi di lei – come ad esempio
attività artistiche o sportive – che potrebbero incidere
sul fabbisogno in denaro. Comunque sia, in futuro questa Camera non rinnoverà analoga
provvidenza. Dovessero ravvisarsi altri casi in cui l'ascolto
di figli dopo i sei anni di età sia stato trascurato indebitamente, essa potrà
annullare d'ufficio i dispositivi della sentenza impugnata relativi ai minorenni
e ritornare gli atti al Pretore (art. 326 lett. a CPC per analogia)
affinché giudichi nuovamente dopo
avere
rimediato alla mancanza, eventualmente per il tramite di uno specialista delegato
all'audizione (cui egli può sempre far capo).
Fatti
I. Sull'appello principale
3. Il convenuto sostiene che dal giugno al dicembre del 2004 il suo
reddito complessivo non ha superato fr. 4252.65 mensili (stipendio fr. 3668.65, attività accessoria di
viticoltore fr. 584.–), contraendosi finanche a fr. 3601.75 dopo di allora (memoriale, pag. 5 in fondo e 7 nel
mezzo). Il Pretore ha accertato invece un reddito di fr. 5485.65 fino al
31 dicembre 2004 (stipendio netto con la quota di tredicesima fr. 4136.65,
assegno familiare fr. 183.–, reddito accessorio fr. 1166.–), ridottosi dopo di allora a
fr. 5185.75 in seguito alla detrazione di un
contributo di solidarietà (fr. 66.90) e alla fine dell'attività accessoria
(sentenza impugnata, consid. 3.1). Con tale motivazione l'appellante non si
confronta. Rinvia semplicemente al suo riassunto scritto del 24 maggio 2005 sottoposto
al Pretore, ma ciò non basta – e da lungi – per motivare un appello (citazioni
in: Cocchi/Trezzini, CPC ticinese
massimato e commentato, Lugano 2000, n. 21 ad art. 309). Carente di requisiti
formali, al riguardo il memoriale si rivela addirittura irricevibile
(art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5).
Si rilevi
in ogni modo che, seppure si volesse transigere sulle esigenze formali dell'appello,
non è dato di capire come l'interessato possa pretendere di guadagnare poco più
di fr. 3600.– mensili da attività dipendente quando i conteggi agli atti documentano
un reddito medio di fr. 4130.30 netti mensili solo dal gennaio al novembre del
2004, senza nemmeno considerare la tredicesima (plico doc. 23). Quanto al 2005,
lo stesso appellante ha dichiarato di avere conseguito l'identico guadagno del
2004, salvo vedersi dedurre il contributo di solidarietà (di cui il Pretore ha
tenuto conto: sentenza impugnata, consid. 3.1). Circa l'attività accessoria, smessa
pacificamente alla fine del 2004 (doc. 3), sia la dichiarazione d'imposta 2003B
sia la relativa tassazione attestano un reddito di fr. 14 000.– annui (doc.
9, nella cartella “richiami”). Ne segue che su questo punto si
intravedono poco o punto, anche inquisendo d'ufficio, le ragioni che potrebbero
revocare in dubbio la sentenza del Pretore.
4. Sostiene
l'appellante che il suo fabbisogno minimo non ammonta a
fr. 3192.60, bensì a fr. 3249.45 mensili. Ancora
una volta però egli omette qualsiasi motivazione, limitandosi a richiamare il
suo riassunto scritto del 24 maggio 2005 senza spendere una parola per
illustrare come mai il calcolo particolareggiato del Pretore (sentenza
impugnata, consid. 3.2) sarebbe erroneo o anche solo criticabile. Le uniche due
censure provviste di qualche spiegazione vertono sulla spesa per la vuotatura
del pozzo nero, ch'egli sostiene essere di fr. 50.– mensili (anziché di fr.
16.–), e il carico fiscale, che a suo parere raggiunge fr. 171.– mensili (e non
solo i fr. 100.– stimati dal primo giudice).
a) Per quel che riguarda lo spurgo periodico del pozzo nero, il
Pretore ha riconosciuto un costo di fr. 16.– mensili riferendosi a un
esborso documentato di fr. 595.– (doc. 17). Se così fosse, la spesa
interverrebbe approssimativamente ogni 37 mesi. Il convenuto ha dichiarato però
che la vuotatura era stata eseguita l'ultima volta l'anno prima (interrogatorio
formale: verbali, pag. 29, risposta n. 9). L'istante non ha contestato simile
asserzione: davanti al Pretore ha rinunciato a conclusioni scritte e nelle
osservazioni all'appello non allude alla questione. Non sussistono motivi, dunque,
per disconoscere al convenuto la spesa media di fr. 50.– mensili (arrotondati)
rivendicata nell'appello.
b) L'onere
tributario di fr. 171.– mensili trova riscontro, per l'appellante, nei doc. 8
(imposta federale diretta 2003) e 9 (imposta cantonale 2003) agli atti. Se non
che, le due tassazioni si riferiscono al periodo in cui le partite fiscali dei
coniugi non erano ancora state disgiunte (art. 53 cpv. 2 LT, art. 45 lett. a
LIFD). Invano si cercherebbe di sapere perché dopo la separazione di fatto l'imposta
a carico dell'appellante sarebbe rimasta immutata, ovvero perché l'importo di
fr. 100.– mensili stimato dal Pretore configurerebbe un qualsivoglia abuso o un
eccesso di apprezzamento. Non motivato a sufficienza, anche in proposito l'appello
sfugge a ulteriore disamina.
5. A
parere dell'appellante il fabbisogno minimo della moglie non eccede fr. 1654.20
mensili (minimo esistenziale per genitore affidatario fr. 1250.–,
locazione fr. 404.20), poiché egli corrisponde personalmente sia il premio
per la cassa malati di lei sia quello per le altre assicurazioni, l'istante risultando
esente inoltre da oneri fiscali poiché il suo reddito è inferiore ai minimi
imponibili (appello, pag. 5 a metà e pag. 8).
a) Nella
misura in cui pretende di scorporare singole poste dal fabbisogno minimo della
moglie solo perché egli provvede direttamente a onorarle, l'appellante allega
una tesi fallace. Il premio della cassa malati e quello di assicurazioni
correnti a beneficio della moglie rimangono voci di spesa che pertengono al
fabbisogno minimo dell'interessata. Ove provveda personalmente al pagamento
dell'una o dell'altra, il marito acquisisce un diritto al compenso con quanto
dovuto alla moglie a titolo di contributo alimentare (RtiD I-2005 pag. 765
consid. 13). Le relative poste non vanno espunte tuttavia, per ciò soltanto, dal
fabbisogno minimo di lei.
b) Quanto
all'esenzione fiscale della moglie, l'appellante trascura che costei non deve
pagare le imposte federali, cantonali e comunali solo
sul reddito conseguito, ma anche sui contributi di mantenimento che riceve (art. 22 lett. f LT, art. 23 lett. f
LIFD), il cui ammontare è dedotto dal reddito del coniuge debitore (art. 32
cpv. 1 lett. c LT, art. 33 cpv. 1 lett. c LIFD). Certo, il convenuto rifiuta qualsiasi
erogazione di rendita, ma ciò non basta per reputare l'istante esonerata da imposta.
Insufficientemente motivato, anche sotto questo profilo
l'appello si dimostra irricevibile
(art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5).
6. L'appellante
censura anche il fabbisogno in denaro della figlia, che valuta in
fr. 1000.– mensili (più l'assegno familiare, ma non il premio della cassa
malati) unicamente dal 1° novembre 2004. Egli afferma che, secondo la tabella
2003 correlata alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e
dell'orientamento professionale del Canton Zurigo, cui questa Camera fa capo
per prassi costante, il fabbisogno in denaro di T__________ sarebbe di fr. 1418.30
mensili (compresi fr. 370.– per cura e educazione), ma che le sue risorse
finanziarie non gli permettono di versare più di fr. 1183.– mensili (fr. 1000.–
con l'assegno familiare) senza intaccare il proprio fabbisogno minimo (appello,
pag. 6 e 8 in alto).
a) Che
il fabbisogno medio in denaro di un figlio in Svizzera vada stimato sulla base
delle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento
professionale del Canton Zurigo, cui questa Camera si ispira per giurisprudenza
invalsa (Rep. 1994 pag. 301 consid. 5), non è – giustamente – rimesso in
dubbio. Le cifre indicate nelle tabelle delle raccomandazioni sono commisurate
ormai, dal 2000 in poi, al
costo delle economie domestiche su scala nazionale in base a valori
statisticamente medio-bassi, nel senso che tre quarti delle economie
domestiche dispongono a livello svizzero di un reddito familiare superiore
rispetto a quello su cui si fondano le raccomandazioni (Empfehlungen zur Bemessung
von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, Zurigo 2000, pag. 10 in basso). I fabbisogni riportati
corrispondono, in altri termini, a quelli di ragazzi appartenenti a famiglie di
reddito relativamente modesto (op. cit., pag. 11 in alto). Diminuzioni
per rapporto al fabbisogno in denaro indicato dalle raccomandazioni sono possibili,
ma devono giustificarsi alla luce di circostanze specifiche (per esempio nel
caso in cui il ragazzo fruisca di vitto o alloggio a condizioni
particolarmente favorevoli: op. cit., pag. 12 lett. C).
È
vero che un contributo di mantenimento va stabilito anche in relazione alle capacità
finanziarie dei genitori, ma ciò non significa che un giusto fabbisogno vada
decurtato solo perché i genitori non sono in grado di fornirlo. L'ammontare di
un fabbisogno adeguato dev'essere riconosciuto per intero. Nel caso in cui i
redditi delle parti non bastino ad assicurarlo, si accerterà in che misura esso
rimane scoperto (op. cit., pag. 16 nel mezzo; analogo criterio prevede del
resto l'art. 129 cpv. 3 CC per quel che è della rendita al coniuge divorziato;
I CCA, sentenza inc. 11.2002.60 del 9 settembre 2002, menzionata nel
Bollettino dell'Ordine degli avvocati n. 24, pag. 11), ogni genitore avendo il
diritto di conservare l'equivalente del proprio fabbisogno minimo (DTF 127
III 70 consid. 2c con richiami).
b) Ciò
premesso, non è dato di capire – né l'appellante accenna – perché il fabbisogno
in denaro della figlia andrebbe fissato solo dal novembre del 2004. Il Pretore
ha fatto decorrere l'obbligo contributivo dell'appellante dal giugno del 2004,
come chiedeva l'istante (art. 173 cpv. 3 CC, applicabile anche nel quadro dell'art.
176 cpv. 1 n. 1 CC: Schwander
in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 6 ad art. 176). Perché egli avrebbe dovuto dipartirsi solo dal novembre
del 2004 rimane un interrogativo senza risposta. Onde, una volta più, l'irricevibilità
dell'appello per carenza di motivazione.
c) Relativamente
al fabbisogno in denaro della figlia, il Pretore ha applicato la tabella 2003 delle
note raccomandazioni per il lasso di tempo fino al 31 dicembre 2004 (fr. 1050.–
mensili arrotondati) e la tabella 2005 dal 1° gennaio di quell'anno in poi (fr.
1070.– mensili arrotondati), considerando T__________ come uno di due figli viventi
nella stessa economia domestica in età compresa fra il 7° e il 12° compleanno. L'impostazione
in sé è corretta, ma questa Camera dovrebbe intervenire d'ufficio su tre punti in
virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di
filiazione (DTF 128 III 413 in alto, 120 II 231 consid. 1c con rinvio, 118 II
294). Il primo riguarda il premio della cassa malati per la figlia (fr. 119.20.–
mensili), che il Pretore ha scorporato a torto dal fabbisogno in denaro di lei.
Il secondo verte sulla posta prevista nelle tabelle delle citate raccomandazioni
del Canton Zurigo per la cura e l'educazione del figlio (fr. 370.– mensili fino
al 31 dicembre 2004, fr. 375.– dal 1° gennaio 2005 in poi), che la madre non
può fornire personalmente nella misura in cui eserciti un'attività lucrativa. Il
terzo attiene all'ammontare del fabbisogno della figlia, che dopo la maggiore
età di A__________ va commisurato ormai a quello di un figlio unico. Tutte e
tre le questioni sono sollevate però nell'appello adesivo. Non giova quindi anticiparne
l'esame.
Considerandi
II. Sull'appello adesivo
7.
L'istante
contesta anzitutto il fabbisogno minimo del marito per quanto concerne l'imposta
di circolazione della motocicletta (fr. 6.– mensili), a suo avviso non
necessaria essendo già riconosciuta al coniuge l'imposta di circolazione dell'automobile,
e l'ammortamento ipotecario (fr. 607.50 mensili), che definisce un mero rimborso
di mutuo (appello adesivo, pag. 4 punto b).
a) La
fine della vita in comune non preclude a un coniuge il diritto di mantenere –
per quanto le condizioni economiche della famiglia lo permettano – il tenore di
vita precedente (DTF 114 II 26). Nella fattispecie l'interessata non pretende che
durante la comunione domestica il marito usasse sempre e soltanto l'automobile per
recarsi al lavoro. La spesa aggiuntiva di fr. 6.– mensili per l'imposta di circolazione
della motocicletta, modesta e ampiamente sopportabile per il bilancio della
famiglia, può dunque ritenersi giustificata.
b) La
doglianza legata all'ammortamento ipotecario è nuova e già per tale ragione
irricevibile (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC; RtiD I-2004 pag. 596 n. 79c; cfr.
anche DTF 133 III 114). A parte ciò, l'ammortamento ipotecario non va
trascurato – come crede l'appellante adesiva – solo perché costituisce un ordinario
rimborso di mutuo. Alla stregua di ogni estinzione di debito, esso va onorato
nella misura in cui i mezzi finanziari della famiglia siano sufficienti (I CCA,
sentenza 11.2003.156 del 27 maggio 2006, consid. 6b con rinvio a DTF 127 III
292.
consid. 2a/bb). In concreto le risorse economiche della famiglia consentono
senz'altro di far fronte a tale spesa. Non vi è ragione dunque perché questa
rimanga esclusa dal fabbisogno minimo del debitore.
c) Dal
fabbisogno minimo del marito va tolto d'ufficio invece – come si vedrà in appresso
(consid. 9a) – il premio della cassa malati per la figlia (fr. 119.20 mensili),
che rientra nel fabbisogno in denaro della minorenne. Va tolto d'ufficio anche
il costo dell'acqua potabile (fr. 157.20 annui, pari a fr. 13.10 mensili: doc.
17), il quale è già compreso nel minimo esistenziale del diritto esecutivo (Rep.
1995.
pag. 141, 1994 pag. 297 consid. 5). Con tali correttivi il fabbisogno
minimo di lui risulta di fr. 3094.20 mensili (minimo esistenziale del diritto
esecutivo fr. 1100.–, interessi ipotecari e ammortamento fr. 1150.–,
spese di riscaldamento fr. 84.–, vuotatura del pozzo nero fr. 50.–,
premio della cassa malati fr. 372.50, tassa rifiuti e canalizzazioni fr. 13.75,
premi assicurativi fr. 177.90, imposta di circolazione dell'automobile
fr. 40.–, imposta di circolazione della motocicletta fr. 6.–, onere
fiscale fr. 100.–).
8.
Per
quanto riguarda il proprio fabbisogno minimo, l'istante fa valere ch'esso ammonta
a fr. 2258.– mensili fino al marzo del 2005 e a fr. 2500.– mensili in seguito.
Afferma che nella locazione di fr. 404.20 mensili a lei riconosciuta dal
Pretore va reintegrata, dopo la maggiore età di A__________ (8 marzo 2005), la
quota di un quarto che le menzionate raccomandazioni del Canton Zurigo considerano
inclusa nel fabbisogno in denaro del secondo figlio
(fr.
242.50
mensili), onde la necessità di rivalutare il suo costo dell'alloggio in
fr. 647.– mensili dall'aprile del 2005. A ciò essa aggiunge l'imposta di
circolazione e l'assicurazione dell'automobile (a suo dire di complessivi fr.
134.35
mensili), le spese stimate per l'uso del veicolo (per fr. 100.– mensili)
e il costo del garage (fr. 80.–
mensili), non senza precisare che il premio della sua cassa malati è in realtà di fr. 189.– mensili (e non di fr. 185.–
mensili come ha accertato il Pretore), per un totale di fr. 2813.35 mensili.
Tutto ciò giustifica per lo meno, essa afferma, l'ammontare del fabbisogno
minimo citato dianzi, ovvero fr. 2258.– mensili fino al marzo del 2005 e fr.
2500.
– mensili in seguito (appello adesivo, pag. 2 e 3).
a) Nel
fabbisogno minimo dell'istante il Pretore ha inserito una spesa per l'alloggio
di fr. 404.20 mensili detraendo dalla pigione effettiva (fr. 970.– incluso l'acconto
per le spese accessorie) la quota di un terzo compresa nel fabbisogno in denaro
di A__________ e quella di un quarto compresa nel fabbisogno in denaro di T__________.
Il metodo è ineccepibile (Empfehlungen zur
Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, op. cit., pag. 13 in alto). Sta
di fatto però che l'8 marzo 2005 A__________ ha raggiunto la maggiore età ed
esce così dal calcolo dei contributi (cfr. RtiD II-2006 pag. 694 consid. 4a). Dovendosi
tenere conto di un solo figlio minorenne dopo di allora, l'appellante adesiva
ha diritto di vedersi rivalutare dall'aprile del 2005 il costo dell'alloggio, come
essa chiede, in fr. 647.– mensili.
b) A
ragione l'istante rileva altresì che e l'imposta di circolazione e l'assicurazione
dell'automobile vanno inserite nel suo fabbisogno minimo sin dal giugno del
2004.
e non solo dal gennaio del 2005. Come si è spiegato, il debitore di
un contributo alimentare che assicura personalmente voci di spesa figuranti nel
fabbisogno del creditore acquisisce un diritto al compenso (sopra, consid. 5a).
Che il convenuto abbia provveduto direttamente nel 2004 al pagamento dell'imposta di circolazione e dell'assicurazione
dell'automobile usata dall'istante ancora non giustificava, dunque, lo
stralcio dei relativi importi dal fabbisogno minimo di lei. Contrariamente all'opinione
di quest'ultima, tuttavia, tali costi ammontano non a fr. 134.35, bensì a fr.
55.
– mensili complessivi (fr. 19.40 più fr. 35.60, come ha accertato il
Pretore: doc. M e 12). Nulla, per converso, rende verosimile
la asserita spesa del garage (il doc. H si riferisce solo all'appartamento).
c) L'indennità
di fr. 100.– mensili che l'interessata rivendica per l'uso dell'automobile è
stata ignorata dal Pretore. Il convenuto non l'ha mai espressamente contestata,
ma nemmeno l'ha ammessa (tant'è che continua a riconosce alla moglie un
fabbisogno minimo composto solo della base del diritto esecutivo per genitore
affidatario e della quota di locazione: sopra, consid. 5). Ora, che la moglie
abbisogni di un veicolo per scopi professionali è fuori dubbio (essa ricorda di
essere al servizio di più datori di lavoro simultaneamente, ciò che non le sarebbe
possibile senza automobile: appello adesivo, pag. 3). L'indennità richiesta
appare quindi ragionevole e sostenibile per il bilancio familiare. Un'altra questione
è sapere se il marito non potesse – da parte sua – chiedere altrettanto, ma in
tema di pretese pecuniarie fra coniugi non vale il principio inquisitorio (I
CCA, sentenza inc. 11.2002.63 del 3 agosto
2004, consid. 6), sicché il quesito sfugge alla cognizione della
Camera.
d) A
torto invece l'appellante adesiva pretende che la spesa per la sua cassa malati
ascenda a fr. 189.– mensili. Dagli atti risulta che per tre mesi essa paga
fr. 555.– complessivi (doc. I), pari ai fr. 185.– mensili accertati dal
Pretore. Nelle osservazioni all'appello il convenuto asserisce che il in realtà
il premio “è pagato dai servizi
sociali” (pag. 2 in basso), ma
di ciò non v'è traccia agli atti. L'assunto si esaurisce pertanto in una mera
affermazione di parte.
e) Nelle
circostanze descritte il fabbisogno minimo della moglie risulta di
fr. 2094.20 mensili dal giugno del 2004 al marzo del 2005 (minimo
esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1250.–,
pigione con spese accessorie fr. 404.20, premio della cassa malati
fr. 185.–, imposta di circolazione fr. 19.40, assicurazione del
veicolo fr. 35.60, spese d'automobile fr. 100.–, onere fiscale
fr. 100.– stimati), rispettivamente di fr. 2337.– mensili dopo di
allora (pigione con spese accessorie aumentata da fr. 404.20 a fr. 647.–
mensili).
9.
Circa
fabbisogno in denaro di T__________, l'appellante adesiva si duole che il
premio della cassa malati sia stato inserito nel fabbisogno minimo del
convenuto. Lamenta inoltre che il Pretore non abbia incluso nel fabbisogno in
denaro della figlia nemmeno una percentuale del costo previsto dalle note
raccomandazioni del Canton Zurigo per la cura e l'educazione del figlio,
nonostante nel 2004 essa abbia prestato 74 ore mensili per tre datori di lavoro
quale ausiliaria di pulizia (doc. E, F e G), pari a un grado d'occupazione del 40%,
e nel 2005 abbia aumentato l'attività al 60%, svolgendo complessive 94 ore
mensili. L'istante sottolinea, per di più, che l'8 marzo 2005 Al__________ è
divenuto maggiorenne, di modo che il fabbisogno in denaro di T__________ va
commisurato ormai a quello di un figlio unico. A suo avviso il fabbisogno in
denaro della figlia ammonta così a fr. 1315.50 mensili fino al 31 dicembre 2004, a fr. 1412.50 mensili
dal 1° gennaio al 31 marzo 2005 e a fr. 1642.– mensili dal
1° aprile 2005 in poi (assegni familiari compresi).
a) Che
il convenuto provveda direttamente al pagamento della cassa malati per la
figlia ancora non giustifica di togliere l'importo del premio dal fabbisogno in
denaro di lei. Come si è detto e ripetuto, il debitore di un contributo
alimentare che assicura personalmente voci di spesa figuranti nel fabbisogno
del creditore acquisisce un diritto al compenso (sopra, consid. 5a e 8b). Nel
fabbisogno in denaro di T__________ va quindi reintegrata la somma di fr.
119.20
mensili per il citato premio assicurativo.
b) Le
raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento
professionale del Canton Zurigo stimano il costo per la cura e l'educazione di
un figlio (su due) fra il 7° e il 12° compleanno in fr. 370.– mensili (tabella
2003), rispettivamente in fr. 375.– mensili (tabella 2005). Tale costo ascende
a fr. 440.– mensili trattandosi di un figlio unico (tabella 2005). Se il
coniuge affidatario non svolge attività lucrativa, si può ragionevolmente
esigere che fornisca l'equivalente di tali prestazioni in natura. Se esercita
un lavoro, nel fabbisogno in denaro del figlio va inserita la proporzione di
spesa che l'affidatario non può assicurare (principio definito
“corretto” dal Tribunale federale: sentenza 5C.32/2002 del 13 marzo 2002, consid. 5b).
In
concreto l'istante risulta avere sostanzialmente lavorato al 40% fino al 31 dicembre
2004, quando ha portato il suo grado d'occupazione al 60% circa. Nel fabbisogno
in denaro di T__________ va inserito perciò un costo per la cura e l'educazione
di fr. 148.– mensili (40%) fino al 31 dicembre 2004 e di fr. 225.– mensili
(60%) dal 1° gennaio al 31 marzo 2005. Dopo la maggiore età di A__________ la
tabella di riferimento diventa per T__________ quella di un figlio unico
(sopra, consid. 8a). Il costo per la cura e l'educazione si eleva così a fr.
264.
– mensili (60%). Che di T__________ si occupi all'atto pratico la nonna materna,
come pretende il convenuto, poco importa. Determinante
è il costo del mantenimento. E tale costo sussiste indipendentemente dalla persona chiamata ad assicurarlo. Obietta il convenuto che dopo, la maggiore età, A__________ andrebbe
tenuto a contribuire alle spese dell'economia domestica materna (osservazioni
all'appello adesivo, pag. 4 in
fondo e 5 in alto). A
prescindere dal fatto però che tutto si ignora sulla capacità economica di lui,
nessuna norma impone a un genitore di lucrare sulla coabitazione di un figlio
maggiorenne (RtiD II-2004 pag. 584 consid. 5e). L'obiezione del convenuto cade
perciò nel vuoto.
c) Il
fabbisogno in denaro di un figlio (su due) fra il 7° e il 12° compleanno ammontava, secondo la tabella 2003 delle note
raccomandazioni, a fr. 1220.– mensili senza cura né educazione. L'assegno
familiare è già compreso in tale somma (RtiD I-2005 pag. 772 consid. 7c). Nel caso di T__________ andava sostituito il costo tabellare dell'alloggio
(fr. 315.– mensili) con quello effettivo
(fr. 242.50 mensili, pari a un quarto di fr. 970.–), onde un fabbisogno
in denaro di fr. 1147.50 mensili. A ciò andava aggiunta, fino al 31 dicembre
2004, la posta di fr. 148.– per cura e educazione non fornite in natura dalla
madre, per un totale di fr. 1295.50 mensili (fr. 1295.– arrotondati).
Dal
1° gennaio al 31 marzo 2005 il fabbisogno in denaro di un figlio (su due) fra
il 7° e il 12° compleanno è passato a
fr.
1245.
– mensili senza cura né educazione (tabella 2005). Nel caso di T__________
andava sostituito il costo tabellare dell'alloggio (fr. 320.– mensili) con
quello effettivo (fr. 242.50 mensili, pari a un quarto di fr. 970.–), onde un
fabbisogno in denaro di fr. 1167.50 mensili. A ciò andava aggiunta la posta di fr. 225.– per cura e educazione non fornite in natura dalla madre, per un totale di fr. 1392.50
mensili (fr. 1395.– arrotondati).
Dal
1° aprile 2005 in poi il fabbisogno in denaro di un figlio unico, sempre fra
il 7° e il 12° compleanno, era di fr.
1410.
– mensili senza cura né educazione (tabella 2005).
Nel caso di T__________ andava sostituito il costo tabellare dell'alloggio (fr.
355.
– mensili) con quello effettivo (fr. 323.30 mensili, pari questa volta a un
terzo di fr. 970.–), onde un fabbisogno in denaro di fr. 1378.30 mensili. A ciò
andava aggiunta la posta di fr. 264.– per cura e educazione non fornite in natura
dalla madre, per un totale di fr. 1642.30 mensili (fr. 1640.– arrotondati).
10.
Da
tutto quanto precede emerge, in sintesi, il seguente quadro delle entrate e
delle uscite familiari:
Dal
1° giugno al 31 dicembre 2004 (attività lucrativa della moglie al 40%)
reddito del
marito (consid. 3) fr. 5485.65
reddito
della moglie (non contestato) fr. 1800.—
fr.
7285.65
mensili
fabbisogno
minimo del marito (consid. 7c) fr. 3094.20
fabbisogno
minimo della moglie (consid. 8e) fr. 2094.20
fabbisogno
in denaro di T__________ (consid. 9c) fr. 1295.—
fr.
6483.40
mensili
eccedenza fr.
802.25
mensili
metà
eccedenza fr. 401.10
mensili
Il marito può
conservare per sé:
fr.
3094.20
+ fr. 401.10 fr. 3495.30
mensili,
deve versare
alla moglie
fr.
2094.20
+ fr. 401.10 ./. fr. 1800.– fr. 695.30 mensili,
arrotondati
a fr.
695.
— mensili
e corrispondere
alla figlia fr. 1295.— mensili,
assegno
familiare compreso.
Dal
1° gennaio al 31 marzo 2005 (attività lucrativa della moglie al 60%)
reddito del
marito (consid. 3) fr. 5185.75
reddito
della moglie (non contestato) fr. 2200.—
fr.
7385.75
mensili
fabbisogno
minimo del marito (consid. 7c) fr. 3094.20
fabbisogno
minimo della moglie (consid. 8e) fr. 2094.20
fabbisogno
in denaro di T__________ (consid. 9c) fr. 1395.—
fr.
6583.40
mensili.
eccedenza fr.
802.35
mensili
metà
eccedenza fr. 401.20 mensili
Il marito può
conservare per sé:
fr.
3094.20
+ fr. 401.20 fr. 3495.40
mensili,
deve versare
alla moglie:
fr.
2094.20
+ fr. 401.20 ./. fr. 2200.― fr. 295.40
mensili,
arrotondati
a fr. 295.―
mensili
e corrispondere alla figlia fr.
1395.
— mensili,
assegno
familiare compreso.
Dal 1° aprile 2005 in poi (maggiore età di A__________)
reddito del marito (consid. 3) fr.
5185.75
reddito
della moglie (non contestato) fr. 2200.—
fr.
7385.75
mensili
fabbisogno
minimo del marito (consid. 7c) fr. 3094.20
fabbisogno
minimo della moglie (consid. 8e) fr. 2337.—
fabbisogno
in denaro di T__________ (consid. 9c) fr. 1640.—
fr.
7071.20
mensili
eccedenza fr.
314.55
mensili
metà
eccedenza fr. 157.25
mensili
Il marito può
conservare per sé:
fr.
3094.20
+ fr. 157.25 fr. 3251.45
mensili,
deve versare
alla moglie
fr.
2337.
– + fr. 157.25 ./. fr. 2200.— fr. 294.25 mensili,
arrotondati
a fr. 295.––
mensili.
e
corrispondere alla figlia fr.
1640.
— mensili,
assegno
familiare compreso.
Ne discende, in ultima analisi, che
tanto l'appello principale quanto l'appello adesivo
meritano accoglimento entro tali limiti.
III. Sulle
spese e le ripetibili
11.
Gli
oneri del giudizio odierno seguono la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2
CPC). L'appellante principale chiedeva di sopprimere il contributo per la
moglie: lo vede invece sostanzialmente confermato fino al 31 dicembre 2004 e ridotto
per meno del 20% in seguito. Chiedeva altresì di annullare il contributo per T__________
fino all'ottobre del 2004 e di ridurlo a fr. 1183.– mensili (assegno familiare
compreso) dopo di allora: lo vede invece ridotto per meno del 10% fino al 31
dicembre 2004 (il contributo stabilito dal Pretore sarebbe risultato, con l'assegno
familiare e il premio della cassa malati, di complessivi fr. 1352.20 mensili) e
addirittura aumentato in seguito. Nel complesso l'appellante principale può
dirsi quindi vittorioso nella proporzione di un decimo, mentre soccombe per il
resto.
L'appellante
adesiva chiedeva un contributo alimentare per sé di fr. 1051.75 mensili fino al
dicembre del 2004, di fr. 774.25 mensili fino al marzo del 2005 e di fr. 659.50
mensili da aprile in poi. Vede sostanzialmente confermare quello del Pretore
fino al dicembre del 2004, ma non oltre. Chiedeva altresì di aumentare il
contributo per la figlia dal marzo del 2005 in poi; a tale proposito ottiene causa
vinta, di poco fino al marzo del 2005 e interamente per il lasso di tempo
successivo. Tutto ponderato, la proporzione di vittoria può dirsi
equitativamente analoga a quella di sconfitta. Si giustifica quindi che l'istante
sopporti la metà degli oneri processuali, con la compensazione delle ripetibili.
Il
sindacato odierno non influisce apprezzabilmente per contro sugli oneri
processuali di prima sede, che il Pretore ha equitativamente suddiviso a metà,
compensando le ripetibili. Si ricordi in effetti che davanti al primo giudice
era contesa anche la regolamentazione minima del diritto di visita e che in
materia di contributi alimentari le parti erano pressoché equidistanti.
IV. Sui
rimedi giuridici di diritto federale
12.
Relativamente
ai rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro l'odierna sentenza
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF il
valore litigioso di entrambi gli appelli supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.– per un
eventuale ricorso in materia civile.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. Nella
misura in cui è ricevibile, l'appello principale è parzialmente accolto, nel
senso che il dispositivo n. 1.4 della sentenza impugnata è così riformato:
AP 1 è tenuto a versare anticipatamente a AA 1, entro il 5
di ogni mese, i seguenti contributi alimentari:
fr. 295.–
dal 1° gennaio al 31 marzo 2005;
fr. 295.–
dal 1° aprile 2005 in poi.
AP 1 è tenuto
a versare anticipatamente a AA 1, entro il 5 di ogni mese, il seguente
contributo alimentare per la figlia T__________:
fr. 1295.–
dal 1° giugno al 31 dicembre 2004 (assegno familiare compreso).
Per
il resto l'appello principale è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
II. L'appello
adesivo è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 1.4 della
sentenza impugnata è così riformato:
AP 1 è tenuto
a versare anticipatamente a AA 1, entro il 5 di ogni mese, i seguenti
contributi alimentari:
fr. 695.–
dal 1° giugno al 31 dicembre 2004.
AP 1 è tenuto
a versare anticipatamente a AA 1, entro il 5 di ogni mese, il seguente
contributo alimentare per la figlia Tania:
fr. 1395.–
dal 1° gennaio al 31 marzo 2005 (assegno familiare compreso);
fr. 1640.–
dal 1° aprile 2005 in poi (assegno familiare compreso).
Per
il resto l'appello adesivo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
III. Gli
oneri dell'appello principale, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 400.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
450.–
da
anticipare dall'appellante principale, sono posti per nove decimi a carico di
quest'ultimo e per il resto a carico della controparte. L'appellante principale
rifonderà alla controparte un'indennità di fr. 2000.– per ripetibili ridotte.
IV. Gli oneri
dell'appello adesivo, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 350.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
400.–
da
anticipare dall'appellante adesiva, sono posti a carico delle parti in ragione
di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
IV. Intimazione:
–Mendrisio;
–.
Comunicazione alla Pretura della
giurisdizione di Mendrisio Nord.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF
entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF).
Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile
solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000
franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in
materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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