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Decisione

11.2005.107

Decreto di stralcio per intervenuta transazione.

13 marzo 2006Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Lardelli

segretaria:

Verda, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa CN.2005.82 (volontaria

giurisdizione) della Pretura del Distretto di Leventina promossa con istanza del 26 luglio 2005 da

AO 1 ()

(patrocinato dall'PA 1, )

per ottenere il certificato ereditario

fu , nata

(22 aprile 1913 ¿ 7 aprile 2005), già in ,

certificato che il Pretore ha emesso il 19 agosto

2005,

giudicando ora sull'appello del 24 agosto 2005 presentato dal

AP 1

(patrocinato

dall' PA 2 )

contro il

rilascio di tale certificato;

premesso

che il Pretore del Distretto di Leventina ha emanato il 19 agosto 2005 un

certificato ereditario nella successione fu __________ dal quale risulta come

unico erede legittimo l'abiatico AO 1 (1962) e come unico erede istituito il nipote

AP 1 (1937);

ritenuto

che con appello del 24 agosto 2005 AP 1 ha chiesto ¿ previa concessione

dell'effetto sospensivo ¿ di annullare tale atto e di invitare il Pretore a

rilasciare un nuovo certificato ereditario in cui egli figuri come unico erede

della testatrice;

ricordato

che con decreto del 29 agosto 2005 il presidente di questa Camera ha conferito

all'appello effetto sospensivo;

preso

atto che nelle sue osservazioni del 19 settembre 2005 AO 1 ha proposto di

respingere l'appello;

accertato

che il 24 febbraio 2006 l'appellante ha trasmesso alla Camera una lettera del

giorno prima in cui le parti dichiarano di avere raggiunto un accordo,

Considerandi

regolando come segue la questione delle spese e delle ripetibili:

¿ tutte le spese e la tassa di giustizia

(parzialmente già anticipate dal dott. AP 1 il 31 agosto 2005 con bolletta

fattura n. 2005di1884 di fr. 350.¿) sono a carico in via esclusiva del

dott. AP 1;

¿ le ripetibili sono compensate, nel senso

che le parti sopporteranno personalmente le competenze e gli onorari dei

rispettivi legali-patrocinatori svizzeri;

rammentato

che il presidente della Camera ha scritto il 28 febbraio 2006 all'appellante,

facendogli notare come la semplice archiviazione del caso ¿ senza che si riproducesse

il testo della transazione nel decreto di stralcio ¿ avrebbe lasciato sussistere

il certificato ereditario impugnato;

esaminata

la risposta dell'appellante, il quale ha confermato con lettera del 3 marzo

2006.

la rinuncia deliberata delle parti alla riproduzione dell'accordo nel

decreto di stralcio, salvo per quanto riguarda le spese e le ripetibili;

rilevato

che nelle circostanze descritte nulla osta allo stralcio dell'appello dai

ruoli;

richiamato l'art. 352 cpv. 1 e 2 CPC,

decreta: 1. Si

prende atto dell'intervenuto accordo. La causa è stralciata dai ruoli per

transazione.

2.

Gli oneri

processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 100.¿

b)

spese fr. 50.¿

fr.

150.

¿

sono

posti a carico dell'appellante, compensate le ripetibili.

3.

Intimazione:

¿ ;

¿ .

Comunicazione

al Pretore del Distretto di Leventina.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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