11.2005.108
Appello divenuto senza oggetto: stralcio dai ruoli Appello divenuto senza oggetto: stralcio dai ruoli appello divenuto senza oggetto: stralcio dai ruoli
23 dicembre 2005Italiano9 min
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Numero d'incarto:
11.2005.108
Data decisione, Autorità:
23.12.2005, ICCA
Titolo:
Appello divenuto senza oggetto: stralcio dai ruoli
Appello divenuto senza oggetto: stralcio dai ruoli
appello divenuto senza oggetto: stralcio dai ruoli
LITE DIVENTATA SENZA OGGETTO
STRALCIO
art. 351 cpv. 1 CPC-TI
Incarto n.
11.2005.108
Lugano,
23 dicembre
2005/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Lardelli
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. 466.2003/R.20.2005
(revoca di curatela) della Divisione degli interni, Sezione
degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, promossa con istanza
del 3 febbraio 2005 da
RI 1
(ora patrocinata dall'avv. PA 1 ) e
RI 2
per ottenere la revoca della curatela
istituita in favore di quest'ultima dalla
Commissione
tutoria regionale 15, Giubiasco
e la sostituzione
della curatrice
CO 2 ;
esaminati gli atti,
Ritenuto
in fatto: A. Il
3 febbraio 2005 RI 1 ha chiesto alla Commissione tutoria regionale 15 di
revocare la curatela istituita il 6 agosto 2003 a norma degli art. 392 n. 1 e
393 n. 2 CC in favore della madre RI 2 (1923), la quale ha sottoscritto a sua
volta la domanda di revoca. Con decisione del 5 aprile 2005 la Commissione
tutoria regionale ha respinto l'istanza.
B. Su
ricorso di RI 1 la Sezione degli enti locali, autorità di vigilanza sulle
tutele, ha confermato il 4 agosto 2005 la decisione della Commissione tutoria.
La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 50.– sono state poste a
carico della ricorrente.
C. RI 1
ha presentato il 24 agosto 2005 un appello contro la decisione dell'autorità di
vigilanza, postulandone la riforma nel senso di revocare la curatela in
questione o – subordinatamente – di designare lei medesima in veste di curatrice.
Nelle sue osservazioni del 9 settembre 2005 la Commissione tutoria regionale ha
contestato la legittimazione attiva dell'appellante, ma si è rimessa al
giudizio della Camera. La curatrice CO 2 ha formulato il 9 settembre 2005 due
brevi osservazioni al contenuto dell'appello, senza avanzare proposte di giudizio.
D. Lo
stesso 24 agosto 2005 ha appellato la decisione dell'autorità di vigilanza
anche RI 2, concludendo a suo turno per la revoca della curatela e chiedendo l'8
settembre 2005 di essere sentita personalmente dalla Camera. Tale appello non
ha formato oggetto di intimazione.
E. RI 2
è deceduta a __________ in pendenza di appello, il 9 dicembre 2005. RI 1 ha
comunicato alla Camera il 16 dicembre 2005 di ritenere il proprio appello “superato dagli eventi”.
in diritto: 1. Con
la morte di RI 2 è venuta meno la curatela istituita a suo tempo (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques
et tutelle, 4ª edizione, pag.
389 n. 1024, applicabile per il rinvio dell'art. 367 cpv. 3 CC). Nelle circostanze
descritte la richiesta di revocare il provvedimento o di sostituire la persona
della curatrice risulta ormai senza oggetto. Caduchi, entrambi gli appelli
vanno di conseguenza stralciati dai ruoli (art. 351 cpv. 1 CPC).
2. Rimane
da statuire sugli oneri processuali e le ripetibili. Ora, in applicazione analogica
dell'art. 72 PC tali costi andrebbero addebitati tenendo conto dello stato
delle cose prima del verificarsi del motivo che ha posto termine alla lite,
ovvero – in concreto – secondo il presumibile esito degli appelli nel caso in
cui questi non fossero divenuti privi d'oggetto (I CCA, sentenza del 1° febbraio
1996 in re A., consid. 6). Giova vagliare in primo luogo l'appello di RI 1, la
quale nel suo memoriale rivendicava esplicitamente “spese e ripetibili”.
3. Dal
profilo formale l'appellante chiedeva anzitutto di poter consultare gli atti e invitava
la Camera a sentire RI 2 personalmente. Per consultare gli atti bastava però che
l'interessata si presentasse alla cancelleria del tribunale. Quanto
all'audizione della madre, l'autorità di vigilanza aveva spiegato perché non
era il caso di procedere in tal senso (decisione impugnata, consid. 1 in fine).
Con tale motivazione l'interessata non si confrontava per nulla, di modo che al
proposito l'appello sarebbe stato verosimilmente dichiarato irricevibile (art.
309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5).
4. Nel
merito la legittimazione a ricorrere dell'appellante era verosimilmente data, come
ha rilevato l'autorità di vigilanza (decisione impugnata, consid. 1). La Commissione
tutoria regionale disconosce che in materia d'interdizione
Fatti
i terzi sono abilitati a ricorrere non solo per far valere diritti soggettivi o
aspettative proprie, ma anche per difendere
interessi del pupillo (Deschenaux/Steinauer,
op. cit., pag. 386 n. 1014 con riferimenti), soprattutto ove si tratti del coniuge, di parenti in linea retta ascendente o discendente,
di fratelli e sorelle (Meier, La
position des tiers en droit de la tutelle – Une systématisation, in: RDT
51/1996 pag. 89 lett. bb).
5. A
torto l'appellante sosteneva invece, nel suo memoriale, che la madre era sottoposta
a tutela volontaria (art. 394 CC), sicché l'istanza di revoca doveva
essere accolta. È possibile che RI 2 avesse sollecitato a suo tempo una
curatela volontaria, ma è indubbio che il 6 agosto 2003 la Commissione tutoria
regionale ha istituito una curatela di rappresentanza personale (art. 392 n. 1
CC) combinata con una curatela di amministrazione (art. 393 n. 2 CC), come si
evince dall'inserto (act. 15). Che RI 2 desiderasse vedere tolta la curatela
ancora non bastava, dunque, perché l'autorità tutoria pronunciasse la revoca.
In proposito l'appello sarebbe caduto nel vuoto.
6. Ribadiva
l'appellante che sua madre era perfettamente in grado di intendere e di volere.
Se non che, essa fondava la propria
opinione non su eventuali miglioramenti dello stato di salute della
genitrice intervenuti dopo l'istituzione della curatela, bensì sul presupposto
che, potendo lei medesima amministrare gratuitamente la sostanza della madre a
titolo privato, la curatela fosse una misura inutilmente dispendiosa. Su questo
punto l'autorità di vigilanza aveva rilevato nondimeno che, pur lamentandosi di
CO 2, RI 2 aveva “espresso
chiaramente di non volere la figlia in qualità di curatrice”, onde l'opportunità di lasciare l'amministrazione
“gestita da una persona
estranea alla famiglia” (decisione impugnata, consid. 4
in fine). L'appellante asserisce che la madre voleva
proprio lei in qualità di curatrice, ma non si confronta minimamente con il rapporto
11 luglio 2005 del dott. __________ (act. 8) né con la lettera
23 marzo
2004 della curatelata (act. 21), citati dall'autorità di vigilanza (decisione
impugnata, consid. 4, pag. 8 nel mezzo). Carente di motivazione, al riguardo
l'appello sarebbe verosimilmente stato dichiarato una volta ancora irricevibile.
7. Infine
l'appellante proponeva sé stessa – in subordine – come curatrice della madre, rimproverando
ad CO 2 di non essere mai reperibile e di delegare a lei responsabilità che
dovrebbe assumere personalmente. L'autorità di vigilanza aveva spiegato con
chiarezza, tuttavia, che la procedura di ricorso verteva sulla postulata revoca
Considerandi
della curatela, non sull'eventuale sostituzione della curatrice, provvedimento
che andava chiesto anzitutto alla Commissione tutoria regionale (decisione
impugnata, consid. 1 in fine e 2 in fine). Anche tale argomentazione era
ignorata dall'appellante, la quale insisteva davanti a questa Camera
per essere designata curatrice, ma non spendeva una parola per giustificare una
richiesta formulata la prima volta davanti all'autorità di ricorso. Privo di idonea
motivazione, sulla domanda subordinata l'appello si sarebbe rivelato
ulteriormente irricevibile.
8.
Se
ne conclude che, nella limitata misura in cui sarebbe riuscito ammissibile, l'appello
di RI 1 sarebbe verosimilmente stato respinto. Gli oneri processuali vanno pertanto
a carico di lei (art. 148 cpv. 1 CPC), fermo restando che la tassa di giustizia
dev'essere adeguatamente ridotta perché la procedura di appello termina senza
sentenza (art. 21 LTG). Non è il caso di attribuire ripetibili invece alla
curatrice né alla Commissione tutoria regionale, già per il fatto che entrambe
si sono astenute dal formulare proposte di giudizio. Dato il presumibile esito
dell'appello, inoltre, il dispositivo n. 2 della sentenza impugnata sulla
tassa, le spese e le ripetibili di seconda sede può rimanere invariato.
9.
Per
quanto riguarda l'appello introdotto da RI 2 personalmente, ci si potrebbe interrogare
sulla sua ricevibilità, la curatelata non avendo ricorso davanti all'autorità
di vigilanza. Se si parte dal presupposto, tuttavia, che un ricorso presentato
nell'interesse del pupillo dal coniuge o da un parente stretto va equiparato a
un ricorso del pupillo medesimo (sopra, consid. 4), l'appello sarebbe
fors'anche stato ritenuto proponibile. Ora, nel memoriale l'interessata
rivendicava la sua capacità “di
capire e di scegliere se mi necessita o meno un curatore”, faceva valere che della sua amministrazione avrebbe potuto
occuparsi la figlia, e chiedeva la revoca della curatela “da me chiesta a suo
tempo volontariamente”. Nessuna delle tre argomentazioni sarebbe verosimilmente
risultata ammissibile per le ragioni in appresso.
10.
Intanto
la ricorrente partiva – come la figlia – dall'equivoco che la sua fosse una curatela
volontaria, mentre in realtà si trattava di una curatela coatta (sopra, consid.
5). Ciò premesso, nella misura in cui si riteneva capace di valutare se munirsi
di un amministratore o no, l'appellante sorvolava del tutto su quanto il dott. __________
aveva scritto nel suo rapporto dell'11 luglio 2005 (act. 8), cui si richiamava
l'autorità di vigilanza (decisione impugnata, consid. 4, pag. 7 a metà). Invano
si sarebbe cercato di arguire, del resto, perché quel rapporto andasse
ignorato. Quanto al fatto che la figlia avrebbe potuto curare la sua amministrazione,
la curatelata non tentava nemmeno di spiegare perché al dott. __________ essa
avesse riferito di non volere la figlia come curatrice (decisione impugnata,
consid. 4 in fine). Nemmeno esaminando l'appello nel suo insieme si sarebbe
capito, in altri termini, perché l'opinione dell'autorità di vigilanza non
potesse essere condivisa. Onde la verosimile irricevibilità del rimedio già di
primo acchito (tanto che la Camera aveva rinunciato a intimarlo: art. 313bis
CPC).
11.
Ne
segue che gli oneri processuali dell'appello presentato da RI 2 andrebbero a carico
della medesima (art. 148 cpv. 1 CPC). Considerato nondimeno che la curatelata ha
agito senza l'ausilio di un patrocinatore e che l'appello non ha formato
oggetto di intimazione (sicché nemmeno si pone problema di ripetibili), si può
equamente rinunciare a ogni prelievo.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
decreta: 1. L'appello
di RI 1 è dichiarato privo d'oggetto e la causa è stralciata dai ruoli.
2. Gli oneri
di tale appello, consistenti in:
a)
tassa di giustizia ridotta fr. 100.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
150.–
sono
posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
3. L'appello
di RI 2 è dichiarato privo d'oggetto e la causa è stralciata dai ruoli.
4. Non si
riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili in relazione a tale appello.
5. Intimazione:
– ;
– ;
– ;
– .
Comunicazione
alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di
vigilanza sulle tutele.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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