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Decisione

11.2005.108

Appello divenuto senza oggetto: stralcio dai ruoli Appello divenuto senza oggetto: stralcio dai ruoli appello divenuto senza oggetto: stralcio dai ruoli

23 dicembre 2005Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

i terzi sono abilitati a ricorrere non solo per far valere diritti soggettivi o

aspettative proprie, ma anche per difendere

interessi del pupillo (Deschenaux/Steinauer,

op. cit., pag. 386 n. 1014 con riferimenti), soprattutto ove si tratti del coniuge, di parenti in linea retta ascendente o discendente,

di fratelli e sorelle (Meier, La

position des tiers en droit de la tutelle – Une systématisation, in: RDT

51/1996 pag. 89 lett. bb).

5. A

torto l'appellante sosteneva invece, nel suo memoriale, che la madre era sottoposta

a tutela volontaria (art. 394 CC), sicché l'istanza di revoca doveva

essere accolta. È possibile che RI 2 avesse sollecitato a suo tempo una

curatela volontaria, ma è indubbio che il 6 agosto 2003 la Commissione tutoria

regionale ha istituito una curatela di rappresentanza personale (art. 392 n. 1

CC) combinata con una curatela di amministrazione (art. 393 n. 2 CC), come si

evince dall'inserto (act. 15). Che RI 2 desiderasse vedere tolta la curatela

ancora non bastava, dunque, perché l'autorità tutoria pronunciasse la revoca.

In proposito l'appello sarebbe caduto nel vuoto.

6. Ribadiva

l'appellante che sua madre era perfettamente in grado di intendere e di volere.

Se non che, essa fondava la propria

opinione non su eventuali miglioramenti dello stato di salute della

genitrice intervenuti dopo l'istituzione della curatela, bensì sul presupposto

che, potendo lei medesima amministrare gratuitamente la sostanza della madre a

titolo privato, la curatela fosse una misura inutilmente dispendiosa. Su questo

punto l'autorità di vigilanza aveva rilevato nondimeno che, pur lamentandosi di

CO 2, RI 2 aveva “espresso

chiaramente di non volere la figlia in qualità di curatrice”, onde l'opportunità di lasciare l'amministrazione

“gestita da una persona

estranea alla famiglia” (decisione impugnata, consid. 4

in fine). L'appellante asserisce che la madre voleva

proprio lei in qualità di curatrice, ma non si confronta minimamente con il rapporto

11 luglio 2005 del dott. __________ (act. 8) né con la lettera

23 marzo

2004 della curatelata (act. 21), citati dall'autorità di vigilanza (decisione

impugnata, consid. 4, pag. 8 nel mezzo). Carente di motivazione, al riguardo

l'appello sarebbe verosimilmente stato dichiarato una volta ancora irricevibile.

7. Infine

l'appellante proponeva sé stessa – in subordine – come curatrice della madre, rimproverando

ad CO 2 di non essere mai reperibile e di delegare a lei responsabilità che

dovrebbe assumere personalmente. L'autorità di vigilanza aveva spiegato con

chiarezza, tuttavia, che la procedura di ricorso verteva sulla postulata revoca

Considerandi

della curatela, non sull'eventuale sostituzione della curatrice, provvedimento

che andava chiesto anzitutto alla Commissione tutoria regionale (decisione

impugnata, consid. 1 in fine e 2 in fine). Anche tale argomentazione era

ignorata dall'appellante, la quale insisteva davanti a questa Camera

per essere designata curatrice, ma non spendeva una parola per giustificare una

richiesta formulata la prima volta davanti all'autorità di ricorso. Privo di idonea

motivazione, sulla domanda subordinata l'appello si sarebbe rivelato

ulteriormente irricevibile.

8.

Se

ne conclude che, nella limitata misura in cui sarebbe riuscito ammissibile, l'appello

di RI 1 sarebbe verosimilmente stato respinto. Gli oneri processuali vanno pertanto

a carico di lei (art. 148 cpv. 1 CPC), fermo restando che la tassa di giustizia

dev'essere adeguatamente ridotta perché la procedura di appello termina senza

sentenza (art. 21 LTG). Non è il caso di attribuire ripetibili invece alla

curatrice né alla Commissione tutoria regionale, già per il fatto che entrambe

si sono astenute dal formulare proposte di giudizio. Dato il presumibile esito

dell'appello, inoltre, il dispositivo n. 2 della sentenza impugnata sulla

tassa, le spese e le ripetibili di seconda sede può rimanere invariato.

9.

Per

quanto riguarda l'appello introdotto da RI 2 personalmente, ci si potrebbe interrogare

sulla sua ricevibilità, la curatelata non avendo ricorso davanti all'autorità

di vigilanza. Se si parte dal presupposto, tuttavia, che un ricorso presentato

nell'interesse del pupillo dal coniuge o da un parente stretto va equi­parato a

un ricorso del pupillo medesimo (sopra, consid. 4), l'appello sarebbe

fors'anche stato ritenuto proponibile. Ora, nel memoriale l'interessata

rivendicava la sua capacità “di

capire e di scegliere se mi necessita o meno un curatore”, faceva valere che della sua amministrazione avrebbe potuto

occuparsi la figlia, e chiedeva la revoca della curatela “da me chiesta a suo

tempo volontariamente”. Nessuna delle tre argomentazioni sarebbe verosimilmente

risultata ammissibile per le ragioni in appresso.

10.

Intanto

la ricorrente partiva – come la figlia – dall'equivoco che la sua fosse una curatela

volontaria, mentre in realtà si trattava di una curatela coatta (sopra, consid.

5). Ciò premesso, nella misura in cui si riteneva capace di valutare se munirsi

di un amministratore o no, l'appellante sorvolava del tutto su quanto il dott. __________

aveva scritto nel suo rapporto dell'11 luglio 2005 (act. 8), cui si richiamava

l'autorità di vigilanza (decisione impugnata, consid. 4, pag. 7 a metà). Invano

si sarebbe cercato di arguire, del resto, perché quel rapporto andasse

ignorato. Quanto al fatto che la figlia avrebbe potuto curare la sua amministrazione,

la curatelata non tentava nemmeno di spiegare perché al dott. __________ essa

avesse riferito di non volere la figlia come curatrice (decisione impugnata,

consid. 4 in fine). Nemmeno esaminando l'appello nel suo insieme si sarebbe

capito, in altri termini, perché l'opinione dell'autorità di vigilanza non

potesse essere condivisa. Onde la verosimile irricevibilità del rimedio già di

primo acchito (tanto che la Camera aveva rinunciato a intimarlo: art. 313bis

CPC).

11.

Ne

segue che gli oneri processuali dell'appello presentato da RI 2 andrebbero a carico

della medesima (art. 148 cpv. 1 CPC). Considerato nondimeno che la curatelata ha

agito senza l'ausilio di un patrocinatore e che l'appello non ha formato

oggetto di intimazione (sicché nemmeno si pone problema di ripetibili), si può

equamente rinunciare a ogni prelievo.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

decreta: 1. L'appello

di RI 1 è dichiarato privo d'oggetto e la causa è stralciata dai ruoli.

2. Gli oneri

di tale appello, consistenti in:

a)

tassa di giustizia ridotta fr. 100.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

150.–

sono

posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

3. L'appello

di RI 2 è dichiarato privo d'oggetto e la causa è stralciata dai ruoli.

4. Non si

riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili in relazione a tale appello.

5. Intimazione:

– ;

– ;

– ;

– .

Comunicazione

alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di

vigilanza sulle tutele.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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