11.2005.109
Restituzione in intero per la produzione di nuove prove
21 gennaio 2008Italiano13 min
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Numero d'incarto:
11.2005.109
Data decisione, Autorità:
21.01.2008, ICCA
Titolo:
Restituzione in intero per la produzione di nuove prove
RESTITUZIONE IN INTERO PER OMESSA INDICAZIONE DI PROVE
art. 138 CPC-TI
Incarto n.
11.2005.109
Lugano,
21 gennaio
2008/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretario:
Annovazzi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa DI.2003.167 (azione di mantenimento) della Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 6 marzo 2003 da
AO 1
PA 1)
contro
AP 2 , e
AP 1
(PA 2),
giudicando
ora sul decreto del 22 luglio 2005 con cui il
Pretore ha respinto un'istanza di restituzione in intero esperita il 22 aprile
2005 dai convenuti per produrre nuovi mezzi di difesa;
esaminati
gli atti,
posti i
seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 29 agosto 2005
presentato da AP 2 e AP 1 contro il decreto emesso il 22 luglio 2005 dal
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Il 6 marzo 2003 AO 1 (1947) ha promosso causa davanti al Pretore
del Distretto di Lugano, sezione 6, perché i figli AP 2 (1970) e AP 1 (1971) siano
condannati a versargli, a titolo di assistenza tra parenti, un contributo alimentare
di fr. 5000.– mensili. All'udienza del 15 aprile 2003, indetta per la
discussione, i convenuti hanno proposto di respingere la pretesa, chiedendo di
sentire 17 testimoni, postulando
10 edizioni di documenti dal padre, oltre a due richiami di atti dall'autorità,
l'esecuzione di un sopralluogo e l'interrogatorio formale dell'attore stesso.
B. Con
una prima ordinanza sulle prove, del 27 agosto 2003, il Pretore ha ammesso otto
domande di edizione (tra cui una riguardante estratti bancari di asseriti conti
dell'attore presso la UBS di San Gallo) e ha assegnato a AO 1 un termine di 20
giorni per produrre il tutto, con l'avvertenza che qualora il termine fosse
decorso infruttuoso i documenti sarebbero stati chiesti direttamente ai terzi. AO
1 avendo dichiarato di non possedere alcuna documentazione relativa a conti aperti presso la UBS di San Gallo,
con ordinanza del 16 settembre 2003 il Pretore ha
impartito a AP 2 e AP 1 un termine di 20 giorni per introdurre una domanda di
edizione dall'istituto di credito. I convenuti hanno lasciato scadere il
termine senza reagire, di modo che con ordinanza del 10 settembre 2004 il
Pretore ha dichiarato la domanda di edizione decaduta.
C. Il Pretore
ha emanato il 14 gennaio 2005 una seconda ordinanza sulle prove con cui ha
ammesso l'audizione di una testimone, un richiamo di atti dall'autorità e
l'interrogatorio formale di AO 1, respingendo gli altri mezzi istruttori
offerti dai convenuti. Contestualmente AP 2 e AP 1 si sono visti assegnare un
termine di 20 giorni per insinuare le domande destinate all'interrogatorio formale
dell'attore. La testimone è stata sentita il 22 febbraio 2005. Il 30 marzo
2005, accertato che i convenuti non avevano formulato le domande destinate all'interrogatorio
formale del padre, il Pretore ha dichiarato decaduta anche tale prova.
D. AP 2
e AP 1 hanno presentato il 21 aprile 2005 un'istanza di restituzione in intero
– subordinatamente di assunzione suppletoria di prove – per essere autorizzati a produrre una lettera del 7 gennaio 2002 in cui AO 1 invitava una certa __________
a restituirgli la somma di fr. 80
000.– da lui versata per l'acquisto di un appartamento
a Lanzo d'Intelvi, a suo dire divenuto senza interesse, come pure il verbale di un'udienza
tenutasi il 14 marzo 2003 davanti al Tribunale di Como
nell'ambito di una causa intentata dalla stessa __________ contro AO 1 per il
mancato perfezionamento della compravendita. Essi hanno chiesto inoltre di essere
autorizzati a citare in giudizio __________ come testimone e di richiamare
l'incarto di un procedimento cautelare avviato dal padre nei loro confronti con
istanza dell'8 aprile 2005 (inc. DI.2005.449) per costringerli a
erogargli un contributo provvisionale di fr. 5000.– mensili fin dal
1° aprile 2005.
E. All'udienza
del 19 luglio 2005, indetta per discutere la restituzione in intero, AO 1 ha
proposto di respingere l'istanza, contestandone i presupposti. AP 2 e AP 1 hanno
replicato, confermando la richiesta. L'attore ha duplicato, ribadendo il suo
punto di vista. Statuendo con decreto del 22 luglio 2005, il Pretore ha
respinto l'istanza e ha posto la tassa di giustizia (fr. 150.–) con le spese a
carico di AP 2 e AP 1, tenuti a rifondere al padre un'indennità di fr. 200.–
per ripetibili.
F. Contro
il decreto predetto AP 2 e AP 1 sono insorti il 29 agosto 2005 a questa Camera
per ottenere – previo conferimento dell'effetto sospensivo all'appello – la
riforma del giudizio citato nel senso di vedere accolta la loro istanza di
restituzione in intero. Con ordinanza del 2 settembre 2005 il Pretore ha conferito
all'appello effetto sospensivo. Nelle sue osservazioni del 10 ottobre 2005 AO 1
propone di respingere l'appello e di confermare il decreto impugnato.
Considerandi
in diritto: 1. La restituzione in intero per addurre nuovi mezzi di azione o di
difesa suscettibili di influire sull'esito del processo è ammissibile “se la
parte dimostra che l'omissione non è imputabile a sua negligenza” (art. 138
CPC). L'istanza, da introdurre “entro 30 giorni da che la parte ne è venuta a
conoscenza” (art. 139 CPC), è trattata nelle forme delle domande processuali (art. 92 e
93.
CPC) ed è decisa con decreto giusta l'art. 96 CPC
(art. 140 cpv. 1 CPC). Tale decreto è appellabile “nel termine ordinario”, ma
l'appello è deciso solo “con la prima appellazione sospensiva”, a meno che sia
munito esso medesimo di effetto sospensivo (art. 96 cpv. 4 CPC). Competente per
accordare l'effetto sospensivo è il giudice che ha emanato il decreto (Rep.
1990.
pag. 275 nel mezzo), il quale concede tale beneficio “quando l'ammissione
o il rifiuto della restituzione in intero possono avere un'influenza determinante
sul seguito della procedura e sul giudizio” (art. 141 CPC).
2.
Nella
fattispecie il decreto impugnato, del 22 luglio 2005, è stato intimato il 9
agosto successivo ed è pervenuto al legale dei convenuti il 18 agosto 2005
(doc. B di appello). Le azioni di mantenimento essendo disciplinate dalla
procedura degli art. 425 segg. CPC, il “termine ordinario” per appellare è di
10.
giorni (art. 428 cpv. 2 CPC). In concreto l'ultimo giorno utile per
impugnare il decreto in questione sarebbe caduto quindi domenica 28 agosto 2005,
ma si è protratto al lunedì successivo in virtù dell'art. 131 cpv. 3 CPC.
Tempestivo, l'appello dei convenuti è dunque ricevibile. E a quest'ultimo il
Pretore ha conferito effetto sospensivo il 2 settembre 2005. Ciò premesso,
nulla osta all'emanazione del giudizio.
3.
In
concreto il Pretore ha respinto l'istanza di restituzione in intero con
l'argomento che AP 2 e AP 1 non avevano reso verosimile di avere acquisito conoscenza
dei nuovi mezzi di prova solo il 14 aprile 2005, come pretendevano. Dopo che i
due avevano lasciato cadere sia l'edizione di documenti dall'__________ di San
Gallo sia l'interrogatorio formale dell'attore, inoltre, mal si intravede – a
mente del Pretore – “quali nuovi
elementi di giudizio possano portare delle prove relative a una compravendita
immobiliare del giugno 2001, che non si è perfezionata, e per la quale la parte
venditrice ha dovuto inoltrare una procedura giudiziaria a Como”. Anzi, ha soggiunto il primo giudice, i fatti che AP 2 e AP 1
intendono dimostrare con la restituzione in intero potevano essere comprovati proprio
con i mezzi istruttori cui costoro hanno rinunciato.
4.
Gli
appellanti sostengono che i nuovi mezzi di prova di cui essi postulano
l'assunzione sono del tutto indipendenti da quelli cui hanno rinunciato. A loro
avviso inoltre, fosse stato persuaso che l'audizione dell'attore potesse
smentire le ristrettezze finanziarie dello stesso AO 1 il Pretore avrebbe
dovuto disporre l'interrogatorio formale d'ufficio. Secondo gli appellanti poi le
prove in questione sono rilevanti ai fini del giudizio, poiché dimostrano che
consegnando il 23 giugno 2001 fr. 80 000.– a __________ per comperare il noto appartamento a Lanzo d'Intelvi l'attore
occulta capitali propri. Tanto più ove si consideri che,
firmando il citato verbale davanti al Tribunale di Como, egli si è impegnato a versare
altri € 35 735.– a saldo dell'acquisto. Gli appellanti ripetono infine di
essere giunti a conoscenza dei nuovi mezzi di prova solo il 14 aprile 2005,
sicché l'omissione non è imputabile a loro negligenza.
5.
Si
conviene con gli appellanti che la rinuncia a determinate prove ammesse dal Pretore
non impedisce, per ciò solo, di chiedere l'assunzione di altre prove mediante un'istanza
di restituzione in intero. Nella misura in cui opinano tuttavia che il Pretore
dovesse disporre d'ufficio (art. 88 lett. c CPC) l'interrogatorio formale di AO
1, essi sollevano una censura irricevibile. Il Pretore ha dichiarato l'interrogatorio
formale decaduto – come detto – con ordinanza del 30 marzo 2005. E un'ordinanza
non è appellabile (art. 95 cpv. 1 CPC). Al proposito l'appello sfugge dunque a
qualsiasi disamina.
6.
Contrariamente
a quanto gli appellanti credono, per altro, l'art. 138 CPC non permette di addurre
qualsiasi prova tardiva solo perché questa “appare influente per l'esito del processo”. La restituzione in intero è data unicamente qualora la nuova prova
abbia “il suo substrato fattuale al di fuori delle emergenze di causa”, come ad
esempio quando una parte rinvenga – senza alcuna negligenza – un documento
nuovo in modo fortuito (Cocchi/ Trezzini,
CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, pag. 583 n. 688). Prove la
cui esistenza o concludenza risulti – senza alcuna negligenza di parte – “da
successive emergenze di causa” possono essere addotte solo mediante un'istanza
di assunzione suppletoria (art. 192 cpv. 1 CPC). È vero che nell'istanza di
restituzione in intero AP 2 e AP 1 hanno postulato l'ammissione delle nuove
prove, subordinatamente, nelle vie dell'assunzione suppletoria. Su quest'ultima
richiesta tuttavia il Pretore non ha statuito. Per di più, un'istanza di assunzione
suppletoria di prove è
decisa con ordinanza (art. 192 cpv. 2 CPC), non con decreto.
Un'ordinanza però non è appellabile (sopra, consid. 5). In questa sede può dunque
essere verificata
esclusivamente l'applicazione dell'art. 138 CPC.
7.
Sulle
circostanze in cui AP 2 e AP 1 hanno ottenuto copia della lettera scritta dal padre
il 7 gennaio 2002 a __________ per vedersi rimborsare
fr. 80 000.–
destinati all'acquisto dell'appartamento a Lanzo d'Intelvi (doc. 5 accluso
all'istanza di restituzione in intero) e copia del verbale dell'udienza
tenutasi il 14 marzo 2003 davanti al Tribunale di Como in cui lo stesso AO 1
si è impegnato a versare a __________ altri
€ 35 735.– a saldo della compravendita (doc. 6 accluso all'istanza) tutto
si ignora. Nell'istanza di restituzione in intero AP 2
e AP 1 hanno affermato di avere conosciuto “i fatti e i documenti in questione” (…) “soltanto nel corso della lite, e più precisamente in data 14 aprile 2005” (pag. 4 in alto). All'udienza del 19 luglio 2005 essi hanno soggiunto
che quel 14 aprile 2005 __________ si sarebbe “messa in contatto”
con loro, ma non è dato di sapere come mai né a che scopo. E invano si cercherebbero
ragguagli nell'appello, in cui gli interessati si limitano a ripetere di essere
venuti a sapere dei nuovi mezzi di difesa “solo in data 14 aprile 2005” (pag. 4 punto 4), “soltanto
nel corso della lite, e più precisamente in data 14 aprile 2005” (pag. 5 punto 13). Quando essi abbiano
conosciuto __________ e come mai questa abbia consegnato loro copia dei due
documenti rimane un interrogativo senza risposta.
8.
Nelle
condizioni descritte è materialmente impossibile sapere se le nuove prove di
cui è chiesta l'assunzione trovino “il loro substrato fattuale al di fuori
delle emergenze di causa”, come esige l'art. 138 CPC, e se AP 2 e AP 1 abbiano
avuto conoscenza di tali mezzi di difesa “solo in data 14 aprile 2005”. Certo, gli appellanti ribadiscono che la testimonianza di __________
confermerà le loro argomentazioni. Dimenticano però che spettava a loro
medesimi indicare perché nella fattispecie soccorrerebbero i presupposti
dell'art. 138 CPC. In altri termini, chi postula una restituzione in intero per
addurre nuove prove non può limitarsi a citare un testimone e pretendere che si
apprendano all'audizione di lui i motivi a sostegno della richiesta. Incombe anzitutto
all'istante spiegare come sia giunto a conoscenza dei nuovi mezzi di prova e
indicare le circostanze che suffragano la tempestività della domanda. Nella
fattispecie il totale difetto di precisazioni impedisce qualsiasi
apprezzamento. Destituito di consistenza, l'appello è destinato pertanto all'insuccesso.
9.
Gli
oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Quanto
ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art.
112.
cpv. 1 lett. d LTF), trattandosi in concreto di una
decisione incidentale, essa segue la via giudiziaria dell'azione principale (art.
51.
cpv. 1 lett. c LTF). Inoltre il valore litigioso ai
fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.– per un
ricorso in materia civile, ove appena si consideri che l'attore sollecita un
contributo alimentare di fr. 5000.– mensili, il quale in mancanza di limitazioni
temporali deve presumersi a vita.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella
misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.
2. Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 300.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
350.–
sono
posti a carico degli appellanti in solido, che rifonderanno alla controparte, sempre
con vincolo di solidarietà, fr. 1500.– per ripetibili.
3. Intimazione:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF
entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF).
Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile
solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000
franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in
materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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