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Decisione

11.2005.109

Restituzione in intero per la produzione di nuove prove

21 gennaio 2008Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani ed Ermotti

segretario:

Annovazzi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa DI.2003.167 (azione di mantenimento) della Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 6 marzo 2003 da

AO 1

PA 1)

contro

AP 2 , e

AP 1

(PA 2),

giudicando

ora sul decreto del 22 luglio 2005 con cui il

Pretore ha respinto un'istanza di restituzione in intero esperita il 22 aprile

2005 dai convenuti per produrre nuovi mezzi di difesa;

esaminati

gli atti,

posti i

seguenti

punti

di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 29 agosto 2005

presentato da AP 2 e AP 1 contro il decreto emesso il 22 luglio 2005 dal

Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;

2. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. Il 6 marzo 2003 AO 1 (1947) ha promosso causa davanti al Pretore

del Distretto di Lugano, sezione 6, perché i figli AP 2 (1970) e AP 1 (1971) siano

condannati a versargli, a titolo di assistenza tra parenti, un contributo ali­mentare

di fr. 5000.– mensili. All'udienza del 15 aprile 2003, indetta per la

discussione, i convenuti hanno proposto di respingere la pretesa, chiedendo di

sentire 17 testimoni, postulando

10 edizioni di documenti dal padre, oltre a due richiami di atti dall'autorità,

l'esecuzione di un sopralluogo e l'interrogatorio formale dell'attore stesso.

B. Con

una prima ordinanza sulle prove, del 27 agosto 2003, il Pretore ha ammesso otto

domande di edizione (tra cui una riguardante estratti bancari di asseriti conti

dell'attore presso la UBS di San Gallo) e ha assegnato a AO 1 un termine di 20

giorni per produrre il tutto, con l'avvertenza che qualora il termine fosse

decorso infruttuoso i documenti sarebbero stati chiesti direttamente ai terzi. AO

1 avendo dichiarato di non possedere alcuna documentazione relativa a conti aperti presso la UBS di San Gallo,

con ordinanza del 16 settembre 2003 il Pretore ha

impartito a AP 2 e AP 1 un termine di 20 giorni per introdurre una domanda di

edizione dall'istituto di credito. I convenuti hanno lasciato scadere il

termine senza reagire, di modo che con ordinanza del 10 settembre 2004 il

Pretore ha dichiarato la domanda di edizione decaduta.

C. Il Pretore

ha emanato il 14 gennaio 2005 una seconda ordinanza sulle prove con cui ha

ammesso l'audizione di una testimone, un richiamo di atti dall'autorità e

l'interrogatorio formale di AO 1, respingendo gli altri mezzi istruttori

offerti dai convenuti. Contestualmente AP 2 e AP 1 si sono visti assegnare un

termine di 20 giorni per insinuare le domande destinate all'interrogatorio formale

dell'attore. La testimone è stata sentita il 22 febbraio 2005. Il 30 marzo

2005, accertato che i convenuti non avevano formulato le domande destinate all'interrogatorio

formale del padre, il Pretore ha dichiarato decaduta anche tale prova.

D. AP 2

e AP 1 hanno presentato il 21 aprile 2005 un'istanza di restituzione in intero

– subordinatamente di assunzione suppletoria di prove – per essere autorizzati a produrre una lettera del 7 gennaio 2002 in cui AO 1 invitava una certa __________

a restituirgli la somma di fr. 80

000.– da lui versata per l'acquisto di un appartamento

a Lanzo d'Intelvi, a suo dire divenuto senza interesse, come pure il verbale di un'udienza

tenutasi il 14 marzo 2003 davanti al Tribunale di Como

nell'ambito di una causa intentata dalla stessa __________ contro AO 1 per il

mancato perfezionamento della compravendita. Essi hanno chiesto inoltre di essere

autorizzati a citare in giudizio __________ come testi­mo­ne e di richiamare

l'incarto di un procedimento cautelare avviato dal padre nei loro confronti con

istanza dell'8 aprile 2005 (inc. DI.2005.449) per costringerli a

erogargli un contributo provvisionale di fr. 5000.– mensili fin dal

1° aprile 2005.

E. All'udienza

del 19 luglio 2005, indetta per discutere la restituzione in intero, AO 1 ha

proposto di respingere l'istanza, contestandone i presupposti. AP 2 e AP 1 hanno

replicato, confermando la richiesta. L'attore ha duplicato, ribadendo il suo

punto di vista. Statuendo con decreto del 22 luglio 2005, il Pretore ha

respinto l'istanza e ha posto la tassa di giustizia (fr. 150.–) con le spese a

carico di AP 2 e AP 1, tenuti a rifondere al padre un'indennità di fr. 200.–

per ripetibili.

F. Contro

il decreto predetto AP 2 e AP 1 sono insorti il 29 agosto 2005 a questa Camera

per ottenere – previo conferimento dell'effetto sospensivo all'appello – la

riforma del giudizio citato nel senso di vedere accolta la loro istanza di

restituzione in intero. Con ordinanza del 2 settembre 2005 il Pretore ha conferito

all'appello effetto sospensivo. Nelle sue osservazioni del 10 ottobre 2005 AO 1

propone di respingere l'appello e di confermare il decreto impugnato.

Considerandi

in diritto: 1. La restituzione in intero per addurre nuovi mezzi di azione o di

difesa suscettibili di influire sull'esito del processo è ammissibile “se la

parte dimostra che l'omissione non è imputabile a sua negligenza” (art. 138

CPC). L'istanza, da introdurre “entro 30 giorni da che la parte ne è venuta a

conoscenza” (art. 139 CPC), è trattata nelle forme delle domande processuali (art. 92 e

93.

CPC) ed è decisa con decreto giusta l'art. 96 CPC

(art. 140 cpv. 1 CPC). Tale decreto è appellabile “nel termine ordinario”, ma

l'appello è deciso solo “con la prima appellazione sospensiva”, a meno che sia

munito esso medesimo di effetto sospensivo (art. 96 cpv. 4 CPC). Competente per

accordare l'effetto sospensivo è il giudice che ha emanato il decreto (Rep.

1990.

pag. 275 nel mezzo), il quale con­cede tale beneficio “quando l'ammissione

o il rifiuto della restituzione in intero possono avere un'influenza determinante

sul seguito della procedura e sul giudizio” (art. 141 CPC).

2.

Nella

fattispecie il decreto impugnato, del 22 luglio 2005, è stato intimato il 9

agosto successivo ed è pervenuto al legale dei convenuti il 18 agosto 2005

(doc. B di appello). Le azioni di manteni­mento essendo disciplinate dalla

procedura degli art. 425 segg. CPC, il “termine ordinario” per appellare è di

10.

giorni (art. 428 cpv. 2 CPC). In concreto l'ultimo giorno utile per

impugnare il decreto in questione sarebbe caduto quindi domenica 28 agosto 2005,

ma si è protratto al lunedì successivo in virtù dell'art. 131 cpv. 3 CPC.

Tempestivo, l'appello dei convenuti è dunque ricevibile. E a quest'ultimo il

Pretore ha conferito effetto sospensivo il 2 settembre 2005. Ciò premesso,

nulla osta all'emanazione del giudizio.

3.

In

concreto il Pretore ha respinto l'istanza di restituzione in intero con

l'argomento che AP 2 e AP 1 non avevano reso verosimile di avere acquisito conoscenza

dei nuovi mezzi di prova solo il 14 aprile 2005, come pretendevano. Dopo che i

due avevano lasciato cadere sia l'edizione di documenti dall'__________ di San

Gallo sia l'interrogatorio formale dell'attore, inoltre, mal si intravede – a

mente del Pretore – “quali nuovi

elementi di giudizio possano portare delle prove relative a una compravendita

immobiliare del giugno 2001, che non si è perfezionata, e per la quale la parte

venditrice ha dovuto inoltrare una procedura giudiziaria a Como”. Anzi, ha soggiunto il primo giudice, i fatti che AP 2 e AP 1

intendono dimostrare con la restituzione in intero potevano essere comprovati proprio

con i mezzi istruttori cui costoro hanno rinunciato.

4.

Gli

appellanti sostengono che i nuovi mezzi di prova di cui essi postulano

l'assunzione sono del tutto indipendenti da quelli cui hanno rinunciato. A loro

avviso inoltre, fosse stato persuaso che l'audizione dell'attore potesse

smentire le ristrettezze finanziarie dello stesso AO 1 il Pretore avrebbe

dovuto disporre l'interrogatorio formale d'ufficio. Secondo gli appellanti poi le

prove in questione sono rilevanti ai fini del giudizio, poiché dimostrano che

consegnando il 23 giugno 2001 fr. 80 000.– a __________ per comperare il noto appartamento a Lanzo d'Intelvi l'attore

occulta capitali propri. Tanto più ove si consideri che,

firmando il citato verbale davanti al Tribunale di Como, egli si è impegnato a versare

altri € 35 735.– a saldo dell'acquisto. Gli appellanti ripetono infine di

essere giunti a conoscenza dei nuovi mezzi di prova solo il 14 aprile 2005,

sicché l'omissione non è imputabile a loro negligenza.

5.

Si

conviene con gli appellanti che la rinuncia a determinate prove ammesse dal Pretore

non impedisce, per ciò solo, di chiedere l'assunzione di altre prove mediante un'istanza

di restituzione in intero. Nella misura in cui opinano tuttavia che il Pretore

dovesse disporre d'ufficio (art. 88 lett. c CPC) l'interrogatorio formale di AO

1, essi sollevano una censura irricevibile. Il Pretore ha dichiarato l'interrogatorio

formale decaduto – come detto – con ordinanza del 30 marzo 2005. E un'ordinanza

non è appellabile (art. 95 cpv. 1 CPC). Al proposito l'appello sfugge dunque a

qualsiasi disamina.

6.

Contrariamente

a quanto gli appellanti credono, per altro, l'art. 138 CPC non permette di addurre

qualsiasi prova tardiva solo perché questa “appare influente per l'esito del processo”. La restituzione in intero è data unicamente qualora la nuova prova

abbia “il suo substrato fattuale al di fuori delle emergenze di causa”, come ad

esempio quando una parte rinvenga – senza alcuna negligenza – un documento

nuovo in modo fortuito (Cocchi/ Trezzini,

CPC ticinese massi­mato e commentato, Lugano 2000, pag. 583 n. 688). Prove la

cui esistenza o concludenza risulti – senza alcuna negligenza di parte – “da

successive emergenze di causa” possono essere addotte solo mediante un'istanza

di assunzione suppletoria (art. 192 cpv. 1 CPC). È vero che nell'istanza di

restituzione in intero AP 2 e AP 1 hanno postulato l'ammissione delle nuove

prove, subordinatamente, nelle vie dell'assunzione suppletoria. Su quest'ultima

richiesta tuttavia il Pretore non ha statuito. Per di più, un'istanza di assunzione

suppletoria di prove è

decisa con ordinanza (art. 192 cpv. 2 CPC), non con decreto.

Un'ordinanza però non è appellabile (sopra, consid. 5). In questa sede può dunque

essere verificata

esclusivamente l'applicazione dell'art. 138 CPC.

7.

Sulle

circostanze in cui AP 2 e AP 1 hanno ottenuto copia della lettera scritta dal padre

il 7 gennaio 2002 a __________ per vedersi rimborsare

fr. 80 000.–

destinati all'acquisto dell'appartamento a Lanzo d'Intelvi (doc. 5 accluso

all'istanza di restituzione in intero) e copia del verbale dell'udienza

tenutasi il 14 marzo 2003 davanti al Tribunale di Co­mo in cui lo stesso AO 1

si è impegnato a versare a __________ altri

€ 35 735.– a saldo della compravendita (doc. 6 accluso all'istanza) tutto

si ignora. Nell'istanza di restituzione in intero AP 2

e AP 1 hanno affermato di avere conosciuto “i fatti e i documenti in questione” (…) “soltanto nel corso della lite, e più precisamente in data 14 aprile 2005” (pag. 4 in alto). All'udienza del 19 luglio 2005 essi hanno soggiunto

che quel 14 aprile 2005 __________ si sarebbe “messa in contatto”

con loro, ma non è dato di sapere come mai né a che scopo. E invano si cercherebbero

ragguagli nell'appello, in cui gli interessati si limitano a ripetere di essere

venuti a sapere dei nuovi mezzi di difesa “solo in data 14 aprile 2005” (pag. 4 punto 4), “soltanto

nel corso della lite, e più precisamente in data 14 aprile 2005” (pag. 5 punto 13). Quando essi abbiano

conosciuto __________ e come mai questa abbia consegnato loro copia dei due

documenti rimane un interrogativo senza risposta.

8.

Nelle

condizioni descritte è materialmente impossibile sapere se le nuove prove di

cui è chiesta l'assunzione trovino “il loro substrato fattuale al di fuori

delle emergenze di causa”, come esige l'art. 138 CPC, e se AP 2 e AP 1 abbiano

avuto conoscenza di tali mezzi di difesa “solo in data 14 aprile 2005”. Certo, gli appellanti ribadiscono che la testimonianza di __________

confermerà le loro argomentazioni. Dimenticano però che spettava a loro

medesimi indicare perché nella fattispecie soccorrerebbero i presupposti

dell'art. 138 CPC. In altri termini, chi postula una restituzione in intero per

addurre nuove prove non può limitarsi a citare un testimone e pretendere che si

apprendano all'audizione di lui i motivi a sostegno della richiesta. Incombe anzitutto

all'istante spiegare come sia giunto a conoscenza dei nuovi mezzi di prova e

indicare le circostanze che suffragano la tempestività della domanda. Nella

fattispecie il totale difetto di precisazioni impedisce qualsiasi

apprezzamento. Destituito di consistenza, l'appello è destinato pertanto all'insuccesso.

9.

Gli

oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Quanto

ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art.

112.

cpv. 1 lett. d LTF), trattandosi in concreto di una

decisione incidentale, essa segue la via giudiziaria del­l'azione principale (art.

51.

cpv. 1 lett. c LTF). Inoltre il valore litigioso ai

fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.– per un

ricorso in materia civile, ove appena si consideri che l'attore sollecita un

contributo alimentare di fr. 5000.– mensili, il quale in mancanza di limitazioni

temporali deve presumersi a vita.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Nella

misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.

2. Gli oneri

processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 300.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

350.–

sono

posti a carico degli appellanti in solido, che rifonderanno alla controparte, sempre

con vincolo di solidarietà, fr. 1500.– per ripetibili.

3. Intimazione:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF

entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF).

Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile

solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000

franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in

materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre

è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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