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Decisione

11.2005.11

assistenza giudiziaria: probabilità di esito favorevole

2 febbraio 2005Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

I CCA, sentenza inc. 11.2004.86, consid. 2). Né la procedura di appello prevede

– per avventura – di interpellare l'autorità che ha rifiutato l'assistenza. Ciò

premesso, conviene procedere senza indugio all'emanazione del giudizio.

3. L'autorità

di vigilanza ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria figurante nel

ricorso del 20 settembre 2004 con l'argomento che, si ammettesse pure

l'indigenza del richiedente, l'incapacità sua di difendersi senza avvocato e il

presupposto che una persona dotata di mezzi finanziari idonei non avrebbe rinunciato

a ricorrere solo per il rischio economico dell'operazione, nel caso in esame il

ricorso appariva sprovvisto fin dall'inizio di ogni probabilità di esito

favorevole (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag). Le misure adottate dall'autorità

tutoria risultando adeguate, il beneficio postulato dall'appellante non poteva

così entrare in linea di conto (decisione impugnata, consid. 5).

4. Il

ricorrente si duole anzitutto che l'autorità di vigilanza abbia statuito sulla

richiesta di assistenza giudiziaria non “a breve termine” (art. 5 cpv. 1 Lag),

bensì con la decisione finale. La censura è inconcludente. Intanto,

contrariamente a quel che asserisce l'interessato, il ricorso del 22 dicembre

2004 non conteneva alcuna richiesta di assistenza giudiziaria. Quanto al

ricorso del 20 settembre 2004, nulla impediva al richiedente di sollecitare l'emanazione

del giudizio sul beneficio richiesto, ove tale pronuncia gli fosse stata di

qualche utilità. Comunque sia, i presupposti dell'assistenza giudiziaria si

valutano sulla base della situazione

esistente all'inizio della procedura (circa la probabilità di esito

favorevole: DTF 128 I 236 consid. 2.5.3 con richiami), anche se la relativa

decisione interviene più tardi. La situazione al momento del giudizio è di

rilievo solo per apprezzare il requisito dell'indigenza (Poudret, Commentaire de la loi fédérale

d'organisation judiciaire, vol. V, Berna 1992, pag. 120 in fondo con richiamo a

DTF 108 V 269 consid. 4), in particolare per revocare il beneficio

dell'assistenza giudiziaria qualora vengano meno le gravi ristrettezze del beneficiario

(DTF 122 I 5). Il fatto che in concreto l'autorità di vigilanza abbia statuito

sull'assistenza giudiziaria con la decisione finale, perciò, non ha arrecato al

ricorrente alcuno scapito giuridico.

5. L'interessato

lamenta anche il fatto che l'autorità di vigilanza non abbia esperito indagini

sul suo stato di indigenza. La censura cade nel vuoto, per tacere della circostanza

che spettava in primo luogo al ricorrente medesimo documentare la sua grave ristrettezza

(art. 4 cpv. 1 Lag). L'autorità di vigilanza, in effetti, ha respinto il beneficio

richiesto non perché il ricorrente avesse i mezzi finanziari per rimunerare il

proprio avvocato, ma perché il ricorso del 20 settembre 2004 appariva

Considerandi

destituito di buon diritto fin dall'inizio. Su questo punto il ricorso non

merita quindi ulteriore disamina.

6.

Per

quanto riguarda la probabilità di esito favorevole, il ricorrente sostiene che

nelle procedure relative alla protezione dei figli tale presupposto va

apprezzato con minor rigore e che un padre provvisto di sufficienti mezzi

finanziari non avrebbe rinunciato a introdurre ricorso in un caso del genere,

vedendosi sopprimere ogni relazione con la figlia, oltre che “stravolgere gli

equilibri e i legami familiari”. Così argomentando, il ricorrente confonde però

due requisiti diversi che disciplinano il beneficio dell'assistenza

giudiziaria. Un conto è sapere infatti se “una persona ragionevole e di condizioni

agiate rinuncerebbe alla procedura a causa delle spese che questa comporta”

(art. 14 cpv. 1 lett. b Lag), un altro è sapere se “la procedura per la persona

richiedente non presenta probabilità di esito favorevole” (art. 14 cpv. 1 lett.

a Lag). Nella fattispecie l'autorità di vigilanza non ha escluso che in un caso

come quello precipuo un padre munito di risorse sufficienti avrebbe introdotto

ricorso. Ha ritenuto però che, in

ogni modo, il ricorso di AP 1 non aveva alcuna parvenza di successo.

Tutto quanto obietta su questo punto l'interessato è che egli “non partiva (…)

soggettivamente con il pensiero di trovarsi sin dall'inizio di fronte ad una

causa persa”. Ai fini dell'art. 14 cpv. 1 lett. a Lag poco importa nondimeno la

persuasione soggettiva. Determinante è sapere se oggettivamente l'atto aveva

qualche possibilità di riuscita. Ne segue, una volta ancora, l'inconsistenza

del gravame.

7.

Si

aggiunga, ad ogni buon conto, che nella fattispecie non si vede quale concreta base

potesse avere la personale convinzione del ricorrente. Egli non nega infatti

che il 27 marzo 2001 già la figlia S__________ fosse stata ricoverata d'urgenza

al Centro __________ di __________ perché oggetto di maltrattamenti fisici e

psicologici a lui imputabili, né che prima del collocamento nel medesimo

istituto la figlia J__________ versasse in grave disagio personale, né che su

di lui pesi il sospetto di avere percosso a più riprese anche J__________, né

che quest'ultima rifiuti di tornare a casa. Egli non contesta nemmeno di

essersi comportato in modo aggressivo e minaccioso verso gli operatori del Centro

__________, né di essere comparso in stato alterato davanti alla Commissione

tutoria,

ostacolando

il libero ascolto della figlia. In condizioni del genere il buon esito di un

ricorso inteso a vedersi reintegrare nella custodia parentale poteva essere

solo illusorio.

8.

Se

ne conclude che, destituito di ogni fondamento, il ricorso in esame è destinato

al rigetto. La procedura per il conferimento dell'assistenza giudiziaria

essendo gratuita (salvo in caso di temerarietà: art. 4 cpv. 2 Lag), non v'è

ragione di scostarsi da tale regola. Quanto alla richiesta di assistenza

giudiziaria davanti a questa Camera, il beneficio non entra in considerazione.

Come si è visto, non solo il ricorso denotava sin dall'inizio tutta la sua

inconsistenza, ma – a essere rigorosi – esso rischiava addirittura un giudizio

di irricevibilità per carenza di motivazione.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il

ricorso è respinto e il dispositivo n. 4 della decisione impugnata è

confermato.

2. Non si

riscuotono tasse né spese.

3. La

richiesta di assistenza giudiziaria in appello è respinta.

4. Intimazione:

– ;

– Commissione tutoria regionale 6, Agno.

Comunicazione

alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di

vigilanza sulle tutele.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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