11.2005.11
assistenza giudiziaria: probabilità di esito favorevole
2 febbraio 2005Italiano11 min
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Numero d'incarto:
11.2005.11
Data decisione, Autorità:
02.02.2005, ICCA
Titolo:
assistenza giudiziaria: probabilità di esito favorevole
ASSISTENZA GIUDIZIARIA
ESITO FAVOREVOLE
PROTEZIONE DEL FIGLIO
art. 14 cpv. 1 let. a LAG
Incarto n.
11.2005.11
Lugano,
2 febbraio
2005/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Lardelli
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. 129.2001 –
R.72/105.2004 (protezione del figlio: privazione della
custodia parentale e disciplina delle relazioni personali) della Divisione
degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle
tutele, che oppone
AP 1
(patrocinato dall'avv. PA 1 )
alla
Commissione
tutoria regionale 6, Agno
in
relazione alla figlia
J__________
__________ (1990);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto il
ricorso (“appello”) del 18 gennaio 2005 presentato da AP 1 contro il
dispositivo
n.
4 della decisione 3 gennaio 2005 con cui la Divisione degli interni, Sezione
degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, ha negato al
ricorrente il beneficio dell'assistenza giudiziaria;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con
decisione n. 234 dell'8 settembre 2004 la Commissione tutoria regionale 6 ha
privato AP 1 della custodia parentale sulla figlia J__________ (nata il 15
dicembre 1990), affidatagli dopo il divorzio intervenuto il 17 settembre 1999
dalla moglie __________, ha collocato la ragazza – in apparente situazione “di
grave disagio” – al Centro __________ di __________ “per un periodo di
osservazione fino a un massimo di 3 mesi”, ha incaricato il Centro medesimo di
svolgere un'indagine sulle condizioni della minorenne (con obbligo di
trasmettere un primo rapporto alla Commissione tutoria entro 15 giorni), ha
sospeso – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – ogni relazione personale della
figlia con i genitori e ha commissionato al Servizio psico-sociale di __________
una valutazione sullo stato personale di AP 1 (con obbligo di trasmettere un
primo rapporto alla Commissione tutoria entro la fine di settembre). Non sono
state prelevate tasse né spese. A un eventuale ricorso è stato tolto effetto sospensivo.
B. Contro
la decisione appena citata AP 1 è insorto il 20 settembre 2004 alla Sezione
degli enti locali, autorità di vigilanza sulle tutele, chiedendo di restituire
al ricorso effetto sospensivo, di accordargli il beneficio dell'assistenza
giudiziaria e di annullare la decisione stessa, a mente sua sproporzionata e
ingiustificata. Nelle sue osservazioni del 30 settembre 2004 la Commissione
tutoria regionale ha proposto di respingere il ricorso e di confermare la
decisione impugnata.
C. In
pendenza di ricorso, con decisione provvisionale n. 275 del
5 ottobre
2004 – emanata senza contraddittorio – la Commissione tutoria regionale ha
conferito a __________ un diritto di visita alla figlia di due ore ogni 15
giorni “in presenza di un
operatore
e all'interno della struttura di accoglienza”, ha abilitato i responsabili del
Centro a estendere gli incontri di due ore (mantenendo però almeno un'ora sotto
sorveglianza), ha invitato l'operatore di riferimento a presentare dopo ogni
incontro un breve rapporto alla Commissione tutoria e ha rinnovato ai genitori
– sotto comminatoria dell'art. 292 CP – il divieto di relazioni personali con
la figlia (salvo il diritto di visita consentito alla madre) senza il permesso
della Commissione. Non sono state prelevate tasse né spese. Contestualmente AP
1 è stato citato davanti alla Commissione per essere sentito il 20 ottobre 2004.
D. Ascoltato
AP 1, con decisione n. 296 del 9 dicembre 2004 la Commissione tutoria regionale
ha autorizzato __________ a ospitare la figlia presso di sé dalle ore 12.00 del
23 dicembre 2004 alle ore 20.00 del 28 dicembre successivo, ha invitato l'educatore
di riferimento a redigere un breve rapporto sull'andamento della visita e ad
avanzare eventuali suggerimenti, reiterando il divieto – sotto comminatoria dell'art.
292 CP – di ogni altro rapporto personale dei genitori con la figlia. Non sono state
prelevate tasse né spese. A un eventuale ricorso è stato tolto effetto sospensivo.
Con decisione n. 311 di quello stesso
9
dicembre 2004 la Commissione tutoria ha poi prorogato a __________ la scadenza
del 28 dicembre 2004 alle ore 20.00 fino al 30 dicembre 2004 alle ore 18.00.
Anche in tal caso non sono state riscosse tasse né spese e a un eventuale
ricorso è stato tolto effetto sospensivo.
E. Contro
la decisione n. 296 AP 1 ha ricorso il 22 dicembre 2004 alla Sezione degli enti
locali, autorità di vigilanza sulle tutele, per essere reintegrato nella
custodia parentale sulla figlia. Con osservazioni del 29 dicembre 2004 la Commissione
tutoria regionale ha proposto di respingere il ricorso e di confermare la
decisione impugnata.
F. Statuendo
il 3 gennaio 2005 con giudizio unico, l'autorità di vigilanza ha respinto il
ricorso del 20 settembre 2004 (dispositivo
n. 1) e
ha dichiarato irricevibile quello del 22 dicembre 2004 siccome estraneo all'oggetto
della decisione impugnata (dispositivo
n. 2).
Gli oneri processuali di complessivi fr. 200.– sono stati posti a carico del
ricorrente (dispositivo n. 3). La richiesta di assistenza giudiziaria contenuta
nel primo ricorso è stata respinta (dispositivo n. 4).
G. AP 1
è insorto il 18 gennaio 2005 contro quest'ultimo dispositivo della decisione citata,
postulandone la riforma nel senso di concedergli il beneficio dell'assistenza
giudiziaria davanti all'autorità di vigilanza con il gratuito patrocinio del
suo avvocato. Analogo beneficio egli sollecita in sede di appello. Il ricorso
non ha formato oggetto di intimazione.
in diritto: 1. Contro il rifiuto totale o parziale dell'assistenza giudiziaria
il richiedente può adire entro 15 giorni (art. 35 cpv. 4 Lag) “l'autorità di
seconda istanza”, ovvero l'autorità gerarchicamente superiore (messaggio del
Consiglio di Stato n. 5123, del 22 maggio 2001, commento all'art. 35 in fine).
Tempestivo, sotto questo profilo il ricorso in esame (“appello”) è pertanto
ricevibile.
2. Nella
fattispecie __________ non è stata invitata a esprimersi davanti dall'autorità
di vigilanza. Intimarle l'attuale ricorso per osservazioni non avrebbe dunque
senso (e del resto l'art. 5 cpv. 1 Lag lascia tale iniziativa alla discrezione
dell'“autorità competente”: messaggio del Consiglio di Stato n. 5123, op. cit.,
commento all'art. 5 in principio). La Commissione tutoria regionale ha bensì
formulato osservazioni al ricorso del 20 settembre 2004, ma sull'assistenza
giudiziaria si era rimessa al giudizio dell'autorità di vigilanza (memoriale
del 30 settembre 2004, pag. 1 in fondo). Anche in proposito, dunque,
un'intimazione non gioverebbe. Quanto allo Stato, nel Ticino esso non può
contestare il conferimento dell'assistenza giudiziaria (art. 35 cpv. 1 Lag). Sarebbe
quindi incongruo chiamarlo a pronunciarsi ora sulla richiesta di AP 1 (analogamente:
Fatti
I CCA, sentenza inc. 11.2004.86, consid. 2). Né la procedura di appello prevede
– per avventura – di interpellare l'autorità che ha rifiutato l'assistenza. Ciò
premesso, conviene procedere senza indugio all'emanazione del giudizio.
3. L'autorità
di vigilanza ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria figurante nel
ricorso del 20 settembre 2004 con l'argomento che, si ammettesse pure
l'indigenza del richiedente, l'incapacità sua di difendersi senza avvocato e il
presupposto che una persona dotata di mezzi finanziari idonei non avrebbe rinunciato
a ricorrere solo per il rischio economico dell'operazione, nel caso in esame il
ricorso appariva sprovvisto fin dall'inizio di ogni probabilità di esito
favorevole (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag). Le misure adottate dall'autorità
tutoria risultando adeguate, il beneficio postulato dall'appellante non poteva
così entrare in linea di conto (decisione impugnata, consid. 5).
4. Il
ricorrente si duole anzitutto che l'autorità di vigilanza abbia statuito sulla
richiesta di assistenza giudiziaria non “a breve termine” (art. 5 cpv. 1 Lag),
bensì con la decisione finale. La censura è inconcludente. Intanto,
contrariamente a quel che asserisce l'interessato, il ricorso del 22 dicembre
2004 non conteneva alcuna richiesta di assistenza giudiziaria. Quanto al
ricorso del 20 settembre 2004, nulla impediva al richiedente di sollecitare l'emanazione
del giudizio sul beneficio richiesto, ove tale pronuncia gli fosse stata di
qualche utilità. Comunque sia, i presupposti dell'assistenza giudiziaria si
valutano sulla base della situazione
esistente all'inizio della procedura (circa la probabilità di esito
favorevole: DTF 128 I 236 consid. 2.5.3 con richiami), anche se la relativa
decisione interviene più tardi. La situazione al momento del giudizio è di
rilievo solo per apprezzare il requisito dell'indigenza (Poudret, Commentaire de la loi fédérale
d'organisation judiciaire, vol. V, Berna 1992, pag. 120 in fondo con richiamo a
DTF 108 V 269 consid. 4), in particolare per revocare il beneficio
dell'assistenza giudiziaria qualora vengano meno le gravi ristrettezze del beneficiario
(DTF 122 I 5). Il fatto che in concreto l'autorità di vigilanza abbia statuito
sull'assistenza giudiziaria con la decisione finale, perciò, non ha arrecato al
ricorrente alcuno scapito giuridico.
5. L'interessato
lamenta anche il fatto che l'autorità di vigilanza non abbia esperito indagini
sul suo stato di indigenza. La censura cade nel vuoto, per tacere della circostanza
che spettava in primo luogo al ricorrente medesimo documentare la sua grave ristrettezza
(art. 4 cpv. 1 Lag). L'autorità di vigilanza, in effetti, ha respinto il beneficio
richiesto non perché il ricorrente avesse i mezzi finanziari per rimunerare il
proprio avvocato, ma perché il ricorso del 20 settembre 2004 appariva
Considerandi
destituito di buon diritto fin dall'inizio. Su questo punto il ricorso non
merita quindi ulteriore disamina.
6.
Per
quanto riguarda la probabilità di esito favorevole, il ricorrente sostiene che
nelle procedure relative alla protezione dei figli tale presupposto va
apprezzato con minor rigore e che un padre provvisto di sufficienti mezzi
finanziari non avrebbe rinunciato a introdurre ricorso in un caso del genere,
vedendosi sopprimere ogni relazione con la figlia, oltre che “stravolgere gli
equilibri e i legami familiari”. Così argomentando, il ricorrente confonde però
due requisiti diversi che disciplinano il beneficio dell'assistenza
giudiziaria. Un conto è sapere infatti se “una persona ragionevole e di condizioni
agiate rinuncerebbe alla procedura a causa delle spese che questa comporta”
(art. 14 cpv. 1 lett. b Lag), un altro è sapere se “la procedura per la persona
richiedente non presenta probabilità di esito favorevole” (art. 14 cpv. 1 lett.
a Lag). Nella fattispecie l'autorità di vigilanza non ha escluso che in un caso
come quello precipuo un padre munito di risorse sufficienti avrebbe introdotto
ricorso. Ha ritenuto però che, in
ogni modo, il ricorso di AP 1 non aveva alcuna parvenza di successo.
Tutto quanto obietta su questo punto l'interessato è che egli “non partiva (…)
soggettivamente con il pensiero di trovarsi sin dall'inizio di fronte ad una
causa persa”. Ai fini dell'art. 14 cpv. 1 lett. a Lag poco importa nondimeno la
persuasione soggettiva. Determinante è sapere se oggettivamente l'atto aveva
qualche possibilità di riuscita. Ne segue, una volta ancora, l'inconsistenza
del gravame.
7.
Si
aggiunga, ad ogni buon conto, che nella fattispecie non si vede quale concreta base
potesse avere la personale convinzione del ricorrente. Egli non nega infatti
che il 27 marzo 2001 già la figlia S__________ fosse stata ricoverata d'urgenza
al Centro __________ di __________ perché oggetto di maltrattamenti fisici e
psicologici a lui imputabili, né che prima del collocamento nel medesimo
istituto la figlia J__________ versasse in grave disagio personale, né che su
di lui pesi il sospetto di avere percosso a più riprese anche J__________, né
che quest'ultima rifiuti di tornare a casa. Egli non contesta nemmeno di
essersi comportato in modo aggressivo e minaccioso verso gli operatori del Centro
__________, né di essere comparso in stato alterato davanti alla Commissione
tutoria,
ostacolando
il libero ascolto della figlia. In condizioni del genere il buon esito di un
ricorso inteso a vedersi reintegrare nella custodia parentale poteva essere
solo illusorio.
8.
Se
ne conclude che, destituito di ogni fondamento, il ricorso in esame è destinato
al rigetto. La procedura per il conferimento dell'assistenza giudiziaria
essendo gratuita (salvo in caso di temerarietà: art. 4 cpv. 2 Lag), non v'è
ragione di scostarsi da tale regola. Quanto alla richiesta di assistenza
giudiziaria davanti a questa Camera, il beneficio non entra in considerazione.
Come si è visto, non solo il ricorso denotava sin dall'inizio tutta la sua
inconsistenza, ma – a essere rigorosi – esso rischiava addirittura un giudizio
di irricevibilità per carenza di motivazione.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il
ricorso è respinto e il dispositivo n. 4 della decisione impugnata è
confermato.
2. Non si
riscuotono tasse né spese.
3. La
richiesta di assistenza giudiziaria in appello è respinta.
4. Intimazione:
– ;
– Commissione tutoria regionale 6, Agno.
Comunicazione
alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di
vigilanza sulle tutele.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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