11.2005.110
Modifica del contributo di mantenimento per il figlio
10 aprile 2008Italiano19 min
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Numero d'incarto:
11.2005.110
Data decisione, Autorità:
10.04.2008, ICCA
Titolo:
Modifica del contributo di mantenimento per il figlio
MANTENIMENTO DA PARTE DEI GENITORI
art. 286 CC
Incarto n.
11.2005.110
Lugano
10 aprile
2008/sc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretario:
Annovazzi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa DI.2004.1182
(modifica di contributo alimentare) della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 6, promossa con istanza del 1° ottobre 2004 da
AO 1
(rappresentata dalla madre RA 1 ,
ora patrocinata dall' PA 3)
contro
AP 1
(patrocinato dall' PA 1);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello
del 29 agosto 2005 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 16 agosto
2005 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
2. Se
dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;
3. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Il 22 giugno 2001 RA 1 (1976) ha dato alla luce la figlia AO 1,
che è stata riconosciuta da AP 1 (1967), cittadino italiano. Questi è meccanico
d'automobili. La madre ha una formazione di decoratrice-espositrice e ha lavorato
anche come aiuto restauratrice. Il 30 agosto 2001 la Commissione tutoria regionale
3 ha ratificato una convenzione sottoscritta dai genitori il 23 agosto 2001,
che contemplava – tra l'altro – l'impegno di AP 1 a versare un contributo
alimentare per la figlia di fr. 300.– mensili fino al 6° compleanno, di
fr. 400.– mensili fino al 12° compleanno e di fr. 500.– mensili fino
al 18° compleanno.
B. L'11
settembre 2002 RA 1 si è rivolta alla Commissione tutoria regionale 7 perché il
contributo di mantenimento fosse aumentato. AP 1 vi si è opposto. AO 1 ha
quindi convenuto il 1° ottobre 2004 AP 1 davanti al Pretore del Distretto di
Lugano, sezione 6, postulando per la figlia – previa concessione dell'assistenza
giudiziaria – un contributo alimentare indicizzato di
fr. 1068.– mensili retroattivamente dal 1° ottobre 2003 fino al 22 giugno
2007, di fr. 1300.– mensili dal 23 giugno 2007 al 22 giugno 2013 e di
fr. 1400.– mensili dal 23 giugno 2013 al 22 giugno 2019, rispettivamente
fino al termine di un'adeguata formazione professionale. In via provvisionale essa ha chiesto un contributo immediato di fr.
1068.– mensili. All'udienza del 28 ottobre 2004, indetta per la discussione, il
convenuto ha proposto di respingere l'istanza, chiedendo anch'egli il beneficio
dell'assistenza giudiziaria. Con decreto cautelare di
quello stesso giorno il Pretore ha obbligato il padre a versare alla figlia un
contributo di mantenimento di fr. 900.– mensili dal 1° ottobre 2004.
C. Esperita
l'istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo
memoriale del 21 marzo 2005 l'istante si è confermata
nelle proprie domande, mentre nel suo allegato di quello stesso giorno il
convenuto ha sollecitato una volta ancora il rigetto dell'azione, offrendo via
subordinata un contributo alimentare di fr. 720.– mensili dalla data dell'istanza
fino al 22 giugno 2007, di fr. 795.– mensili dal 23 giugno 2007 al 22
giugno 2013 e di fr. 985.– mensili dal 23 giugno 2013 al 22 giugno 2019, assegni familiari compresi.
D. Statuendo
con sentenza del 16 agosto 2005, il Pretore ha parzialmente accolto l'azione condannando
AP 1 a versare un contributo alimentare indicizzato per la figlia di fr. 1068.–
mensili dal 1° ottobre 2004 al 30 giugno 2007, di fr. 1300.– mensili dal 1°
luglio 2007 al 30 giugno 2013 e di fr. 1400.– mensili dal 1° luglio 2013 al
30 giugno 2019. La tassa di giustizia di fr. 400.– è stata posta a carico
del convenuto, tenuto a rifondere alla controparte fr. 1200.– per
ripetibili. Entrambe le richieste di assistenza giudiziaria sono state respinte.
E. Contro
la sentenza appena citata AP 1 è insorto con un appello del 29 agosto 2005 nel
quale chiede che – previo conferimento dell'assistenza giudiziaria – il
contributo alimentare per la figlia sia ridotto a fr. 706.– mensili fino al
30 giugno 2007, a fr. 908.– mensili dal luglio del 2007 fino al 30 giugno 2013
e a fr. 1078.– mensili dal luglio del 2013 fino al 30 giugno 2019, che gli
oneri processuali siano posti a carico dell'istante nella misura di fr. 120.– e
l'ammontare delle ripetibili a suo carico sia ridotto a fr. 800.–. Egli
contesta altresì il diniego dell'assistenza giudiziaria in prima sede. AO 1 non
ha presentato osservazioni all'appello.
in diritto: I. Sull'appello
in materia di contributo alimentare
1. Le azioni di mantenimento secondo gli art. 279 e 286 cpv. 2 CC sono
trattate con la procedura speciale degli art. 425 segg. CPC, in esito alla
quale il Pretore statuisce con sentenza
impugnabile entro dieci giorni (art. 428 cpv. 2 CPC) non sospesi dalle
ferie (art. 428bis CPC). In concreto la sentenza è stata intimata il 16
agosto 2005 e il termine di ricorso, giunto a scadenza sabato 27 agosto 2005, si
è protratto a lunedì 29 agosto 2005 (art. 131 cpv. 3 CPC). Consegnato alla
posta quello stesso giorno, l'appello è tempestivo e dunque, sotto questo
profilo, ricevibile.
2. Il
Pretore ha stabilito i contributi alimentari dopo avere accertato che AP 1,
meccanico d'automobili presso la __________ di __________ dal 1° gennaio 2005,
guadagna fr. 4533.– mensili (tredicesima e assegno familiare compresi) e
ha un fabbisogno minimo di fr. 2600.– mensili (minimo esistenziale del diritto
esecutivo fr. 1100.–, locazione fr. 802.–, conguaglio spese accessorie fr. 50.–, premio
della cassa malati fr. 210.–, imposta di circolazione
fr. 27.–, premio assicurazione RC dell'automobile fr. 52.–, imposte fr. 360.–).
Quanto alla madre di AO 1, il primo giudice le ha imputato un reddito di fr.
2100.– netti mensili, corrispondenti all'indennità di disoccupazione da lei
percepita, calcolandole un fabbisogno minimo di fr. 2075.– mensili (minimo esistenziale
del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1250.–, locazione con
spese accessorie fr. 634.–, premio della cassa malati fr. 155.75, assicurazione
dell'economia domestica e RC privata fr. 36.–). Relativamente a AO 1, infine,
egli ha stimato il relativo fabbisogno in denaro, con riferimento alle raccomandazioni
pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del
Canton Zurigo, in fr. 1201.– mensili per il 2004, in fr. 1216.– mensili dal
2005 fino all'età scolastica e in fr. 1591.– mensili dopo di allora.
Ciò posto,
il Pretore ha reputato che con un reddito di fr. 4534.– netti mensili e un
fabbisogno minimo di fr. 2600.– mensili il convenuto può agevolmente versare i
contributi richiesti, non senza ricordare che quando, nell'agosto del 2001, era
stato convenuto l'ammontare del contributo alimentare poi approvato dalla Commissione
tutoria regionale, il reddito di lui era di fr. 77 257.85 annui e non di fr.
4100.– mensili, come erroneamente accertato dalla Commissione medesima.
3. L'appellante
sostiene anzitutto che il Pretore ha modificato il contributo alimentare a suo
tempo concordato fra le parti senza che le circostanze fossero “notevolmente
mutate”, come esige invece l'art. 286 cpv. 2 CC. Egli sottolinea che nell'agosto
del 2001 il suo reddito ammontava a fr. 4100.– netti mensili, a fronte di quello
accertato al momento della sentenza di fr. 4350.– mensili (senza l'assegno
familiare), e che il reddito di fr. 77 257.85 annui imputatogli dal Pretore nel 2001 è
palesemente erroneo, ottenuto sommando al salario annuo di fr. 56 199.65 dichiarato
dal datore di lavoro l'importo di fr. 21 058.20, corrispondente alla quota
pignorata dall'Ufficio di esecuzione.
Per
quanto riguarda i contributi alimentari l'appellante ricorda che ogni genitore
è tenuto a partecipare al mantenimento dei figli in base alle proprie possibilità
e si duole che il primo giudice non abbia correttamente suddiviso in modo
proporzionale tale obbligo. Lamenta in particolare che, pur tenendo conto di
una ripresa dell'attività lavorativa della madre a partire dall'età scolastica
di AO 1, il Pretore non ha considerato il reddito conseguibile con tale
attività, di almeno fr. 2500.– netti mensili. Critica poi che il fabbisogno minimo
di lei sia stato stabilito senza dedurre l'assegno familiare che egli è tenuto
a versare in aggiunta al contributo. Sulla base di ciò egli chiede che, in
riforma del giudizio impugnato, il contributo di mantenimento a suo carico sia
fissato in fr. 706.– fino al 30 giugno 2007, in fr. 908.– dal 1° luglio 2007
al 30 giugno 2013 e in fr. 1078.– dal 1° luglio 2013 al 30 giugno 2019.
4. Secondo
l'art. 286 cpv. 2 CC, a istanza di un genitore o del figlio il giudice può, ove
le circostanze considerate al momento in cui il contributo era stato fissato
siano mutate in maniera rilevante e duratura, modificare o togliere il
contributo per il minorenne (DTF 120 II 178 consid. 3a;
Hegnauer in: Berner Kommentar,
edizione 1997, n. 82 segg. ad art 286 CC; Wullschleger
in: FamKom-mentar Scheidung, Berna 2005, n. 5 ad art. 286 CC). Nella sua entità il contributo dev'essere commisurato ai bisogni del
figlio, alla situazione sociale e alle possibilità dei genitori, come pure alla
sostanza e ai redditi del minorenne, senza trascurare le
eventuali prestazioni fornite in natura dal genitore non affidatario
(art. 285 cpv. 1 CC). Decisivo rimane dunque il raffronto tra le condizioni
finanziarie in cui si trovavano le parti al momento della fissazione del
contributo (rispettivamente al momento in cui il contributo è stato modificato
l'ultima volta) e quelle in cui costoro versano al momento dell'azione di
modifica.
5. Nella
fattispecie il Pretore ha definito i nuovi importi del contributo alimentare a
carico del convenuto non tanto operando un confronto della situazione nel senso
testé descritto, quanto ricalcolando ex novo il reddito e il fabbisogno
dei genitori, come pure il fabbisogno in denaro della figlia nelle varie fasce
d'età, quasi si trovasse a giudicare un'azione di mantenimento (art. 279 CC) anziché
un'azione di modifica (art. 286 cpv. 2 CC). A ragione l'appellante censura tale
modo di procedere, facendo valere che una parte non deve potersi rivolgere all'autorità
in qualsiasi momento e rimettere in discussione contributi passati in giudicato
senza che siano intervenuti fatti nuovi, ovvero senza che si siano verificati mutamenti
rilevanti e duraturi.
6. In
concreto risulta che nel 2005 AP 1 guadagnava fr. 3996.– netti mensili (doc.
20), passati nell'agosto del 2001 a fr. 4100.– (incarto richiamato dalla
CTR 3: nota interna del 28 agosto 2001). A ben vedere nel 2001 egli parrebbe
avere percepito uno stipendio di fr. 56 199.65, pari a fr. 4323.05 netti
mensili (doc. 15), il che, dedotto l'assegno familiare (fr. 183.–), dà un importo
di fr. 4140.05. Sia come sia, ciò non denota alcun miglioramento di rilievo. Circa
il fabbisogno minimo, quello di fr. 2600.– mensili che il Pretore riferisce al 2005
è incontestato. Tutto si
ignora però
del fabbisogno minimo nel 2001.
Per
quanto attiene a RA 1, il Pretore ha accertato nel 2005 introiti per fr. 2100.–
netti mensili, consistenti nelle indennità di disoccupazione. Nulla è dato di conoscere
però sul reddito di lei nell'agosto del 2001. Si sa unicamente che essa ha interrotto
l'attività lucrativa un anno dopo la nascita della figlia, ovvero nel giugno
del 2002. Analoghe considerazioni valgono per il fabbisogno minimo, che il
Pretore ha calcolato in fr. 2075.– mensili al momento della sentenza, ma che
rimane un interrogativo per quanto riguarda il 2001.
7. Nelle
condizioni illustrate mancano gli elementi essenziali perché questa Camera
possa confrontare la situazione dei genitori al momento in cui, il 23 agosto
2001, hanno pattuito il contributo
alimentare
per la figlia (ratificato dalla Commissione tutoria regionale) e la situazione al
momento del giudizio. Spettava all'istante, che chiede la modifica del contributo
alimentare, sostanziare i presupposti dell'art. 286 cpv. 2 CC. Non avendolo fatto,
l'azione sarebbe da respingere. Se non che, nell'appello il convenuto medesimo
offre per la figlia un contributo alimentare di fr. 706.– mensili fino al 30
giugno 2007, di fr. 908.– mensili dal 1° luglio 2007 fino al 30 giugno 2013 e fr. 1078.– mensili dal 1° luglio 2013 fino al 30 giugno del 2019. La sentenza impugnata va quindi
riformata in tal senso.
II. Sul
ricorso in materia di assistenza giudiziaria
8. Contro il rifiuto dell'assistenza giudiziaria il richiedente può
adire, entro 15 giorni (art. 35 cpv. 4 Lag) “l'autorità di seconda istanza”,
ovvero l'autorità gerarchicamente superiore (messaggio del Con- siglio di Stato
n. 5123, del 22 maggio 2001, commento all'art. 35 in fine). Tempestivo, sotto
questo profilo il ricorso in esame è pertanto ricevibile.
9. Fino
al 30 luglio 2002 l'art. 156 cpv. 2 CPC garantiva alla controparte il diritto
di esprimersi su una richiesta di assistenza giudiziaria. L'art. 5 cpv. 1 Lag
lascia ora tale facoltà alla discrezione dell' “autorità competente” (messaggio
del Consiglio di Stato n. 5123, op. cit., commento all'art. 5 in principio), la
controparte essendo estranea a tale procedura (Christian Favre, L'assistance judiciaire gratuite
en droit suisse, Tolochenaz 1989, pag. 79 n. II con rinvii). Nella fattispecie
non è dato a divedere quali utili indicazioni potrebbe comunicare AO 1 ai fini
dell'assistenza giudiziaria. Quanto al Cantone, è indubbio che una lite sull'assistenza
giudiziaria lo coinvolge direttamente, ove appena si consideri che un
patrocinatore d'ufficio è chiamato ad assolvere una funzione pubblica e viene a
trovarsi in un rapporto giuridico con lo Stato, non con il cliente (Corboz, Le droit constitutionnel à l'assistance
judiciaire, in SJ 125/2003 II pag. 84 in fondo). Resta il fatto che nel Ticino
lo Stato non può contestare il conferimento dell'assistenza giudiziaria, totale
o parziale che sia (art. 35 cpv. 1 Lag; identica disciplina vigeva sotto il
vecchio diritto: art. 158 prima frase vCPC). Può solo impugnare la decisione
con cui l'“autorità di concessione” tassa la nota professionale del patrocinatore
(art. 36 cpv. 1 lett. c con riferimento all'art. 7 cpv. 1 Lag). Né la procedura
di appello prevede – per ipotesi – di chiedere osservazioni al primo giudice.
In simili condizioni giova procedere senza indugio all'emanazione del giudizio.
10. Il
Pretore ha rifiutato al convenuto il beneficio in questione poiché egli “all'inizio
si era opposto all'istanza, pur avendo i mezzi per far fronte a quanto
richiesto”. Il ricorrente contesta ciò, sostenendo che la sua resistenza in
lite era tutt'altro che priva di buon diritto, specie in relazione ai requisiti
di legge per una modifica del contributo di mantenimento (art. 286 cpv. 2 CC). Ora,
Fatti
i presupposti – cumulativi – per l'ottenimento dell'assistenza giudiziaria si
valutano sulla scorta della situazione in cui versa il richiedente al momento
in cui questi presenta la domanda (circa la probabilità di esito favorevole:
DTF 128 I 236 consid. 2.5.3 con richiami), anche se la relativa decisione
interviene più tardi. La situazione dell'interessato al momento del giudizio è
di rilievo solo per apprezzare il requisito dell'indigenza (Poudret, Commentaire de la loi fédérale
d'organisation judiciaire, vol. V, Berna 1992, pag. 120 in fondo con richiamo a
DTF 108 V 269 consid. 4), segnatamente per revocare il beneficio dell'assistenza
giudiziaria qualora siano venute meno nel frattempo le gravi ristrettezze di
lui (DTF 122 I 5).
11. Vi è
indigenza nel senso dell'art. 3 cpv. 1 Lag quando il richiedente non sia in
grado di provvedere con mezzi propri (reddito e sostanza) alle spese
giudiziarie e legali senza intaccare il fabbisogno suo personale e quello della
famiglia (DTF 128 I 232 consid. 2.5.1 con riferimenti; RtiD I-2004, pag. 33
consid. 2.2). Ciò non si valuta solo in considerazione del minimo esistenziale
del diritto esecutivo, ma tenendo conto di tutte le circostanze del caso, come
la complessità della causa, la possibile urgenza e l'entità degli anticipi
giudiziari, oltre agli impegni finanziari del richiedente (DTF 124 I 1; Rep.
1997 pag. 215). Al momento in cui ha presentato la domanda di assistenza
giudiziaria, nell'ottobre del 2004, il convenuto percepiva uno stipendio di fr.
4543.85 netti mensili, assegno familiare compreso (doc. 3), e subiva una
trattenuta da parte dell'Ufficio di esecuzione per circa fr. 1600.– mensili
(doc. 12), che va considerata (RtiD I-2005 pag. 719 seg.). Quando il Pretore ha
statuito, nell'agosto del 2005, la situazione dell'interessato era finanche
peggiore, il salario conseguito ammontando, con l'assegno familiare, a fr.
4179.– netti mensili (doc. 20). In simili circostanze il convenuto non era ragionevolmente
in grado di finanziare da sé i costi del processo.
12. Gli
altri requisiti per l'ottenimento dell'assistenza giudiziaria risultano a loro
volta adempiuti (art. 14 Lag). Sprovvisto di formazione giuridica, il
richiedente non era palesemente in grado di procedere in lite con atti propri
(art. 14 cpv. 2 Lag); inoltre la sua resistenza in causa non appariva senza
probabilità di esito favorevole (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag) e una persona di
condizioni agiate, posta nella medesima situazione, non avrebbe ragionevolmente
rinunciato a stare in lite solo per i costi della procedura (art. 14 cpv. 1
lett. b Lag; sulla nozione: Corboz, loc.
cit., pag. 81 in basso con rinvii). A ragione, in definitiva, l'interessato
Considerandi
rivendica il beneficio dell'assistenza giudiziaria, ciò che giustifica l'accoglimento
del ricorso e la corrispondente modifica della decisione impugnata.
III. Sulle
spese, le ripetibili e l'assistenza giudiziaria in appello
13.
Gli
oneri del giudizio odierno seguirebbero il precetto della soccombenza (art. 148
cpv. 1 e 2 CPC). L'appellante ottiene causa vinta, ma la controparte si è
astenuta dal pronunciarsi sull'appello e non può essere considerata soccombente
(Rep. 1997, pag. 137 consid. 4). In ultima analisi giova rinunciare pertanto a
ogni prelievo e soprassedere all'attribuzione di ripetibili. L'esito dell'at-tuale
giudizio impone anche una modifica del dispositivo sulle spese e le ripetibili
di prima sede. Risultando il convenuto parzialmente vittorioso, la richiesta di
porre la tassa di giustizia nella misura di fr. 120.– a carico dell'istante
appare legittima.
Quanto
alla procedura in materia di assistenza giudiziaria, essa è gratuita, salvo casi
di temerarietà (art. 4 cpv. 2 Lag) estranei alla fattispecie. Per quel che è
delle ripetibili, di norma lo Stato non soccombe ove non sia parte in causa
(Rep. 1997 pag. 137 consid. 4 in fine). Se non che, dandosi litigio in materia
di assistenza giudiziaria, la contesa oppone proprio il ricorrente allo Stato
(sopra, consid. 10). Non vi è ragione dunque per negare al ricorrente
un'adeguata indennità a tal fine.
La
richiesta di assistenza giudiziaria in appello merita a sua volta accoglimento.
Come si evince dalla documentazione trasmessa il 1° settembre e il 29 settembre
2006.
a questa Camera, l'appellante si trova tuttora in gravi ristrettezze che
gli impediscono di assumere i costi del processo (art. 3 cpv. 1 Lag). Che poi l'appello
fosse provvisto di buon diritto è dimostrato dal pronunciato
odierno (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag). Per
quel che riguarda l'analogo beneficio chiesto per il ricorso in materia di
assistenza giudiziaria, l'attribuzione di adeguate ripetibili rende la domanda
senza oggetto.
IV. Sui
rimedi giuridici a livello federale
14.
Relativamente ai rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro
l'odierna sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso supera
ampiamente la soglia di fr. 30 000.– per un eventuale ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 1
lett. b LTF), ove appena si capitalizzi la differenza fra gli importi mensili
offerti dall'appellan-te a titolo di contributo di mantenimento per la figlia,
e quelli stabiliti dal primo giudice. Quanto all'impugnabilità della decisione
in materia di assistenza giudiziaria, solo lo Stato potrebbe
avere interesse a ricorrere. Se non che, lo stesso diritto cantonale gli preclude
d'acchito ogni mezzo d'impugnazione in materia di assistenza giudiziaria
(sopra, consid. 9). AO 1 non è parte in causa e non è toccata nei suoi
interessi giuridicamente protetti dalla decisione odierna, di modo che non è
legittimata neanch'essa a insorgere (sopra, consid. 9). Se ne conclude che,
definitivo, l'attuale giudizio non può formare oggetto di ricorsi a livello
federale.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulla spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L'appello
è accolto e la sentenza impugnata è così riformata:
1. L'istanza
è parzialmente accolta.
2.1 AP 1 è tenuto a versare
a RA 1, in via anticipata entro il 5 del mese, i seguenti contributi di
mantenimento per la figlia AO 1:
fr. 706.– mensili dal 1° ottobre
del 2004 al 30 giugno 2007;
fr. 908.– mensili dal 1° luglio
del 2007 al 30 giugno 2013;
fr. 1078.– mensili dal 1° luglio
del 2013 al 30 giugno 2019.
3. La tassa di giustizia di fr. 400.–
è posta per fr. 120.– a carico di AO 1 e per fr. 280.– a carico di AP 1, il
quale rifonderà a AO 1 un'indennità di fr. 800.– per ripetibili ridotte.
Per il resto
la sentenza impugnata rimane invariata.
II. Non si riscuotono
tasse o spese né si assegnano ripetibili.
III. AP 1 è
ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio
dell'avv. PA 1.
IV. Il ricorso
in materia di assistenza giudiziaria è accolto e la decisione impugnata è così
riformata:
AP
1 è ammesso al beneficio dell'assistenza
giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'avv. PA 1.
V. Non si riscuotono tasse o spese per tale ricorso. Lo Stato del
Cantone Ticino rifonderà al ricorrente fr. 600.– per ripetibili.
VI. La
richiesta di assistenza giudiziaria per la procedura di ricorso è dichiarata
senza oggetto.
VII. Intimazione:
–;
–.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati
dagli art. 95
a 98
LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg.
LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile
solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore
litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è
ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art.
76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro
lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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