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Decisione

11.2005.110

Modifica del contributo di mantenimento per il figlio

10 aprile 2008Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

i presupposti – cumulativi – per l'ottenimento dell'assistenza giudiziaria si

valutano sulla scorta della situazione in cui versa il richiedente al momento

in cui questi presenta la domanda (circa la probabilità di esito favorevole:

DTF 128 I 236 consid. 2.5.3 con richiami), anche se la relativa decisione

interviene più tardi. La situazione dell'interessato al momento del giudizio è

di rilievo solo per apprezzare il requisito dell'indigenza (Poudret, Commentaire de la loi fédérale

d'organisation judiciaire, vol. V, Berna 1992, pag. 120 in fondo con richiamo a

DTF 108 V 269 consid. 4), segnatamente per revocare il beneficio dell'assistenza

giudiziaria qualora siano venute meno nel frattempo le gravi ristrettezze di

lui (DTF 122 I 5).

11. Vi è

indigenza nel senso dell'art. 3 cpv. 1 Lag quando il richiedente non sia in

grado di provvedere con mezzi propri (reddito e sostanza) alle spese

giudiziarie e legali senza intaccare il fabbisogno suo personale e quello della

famiglia (DTF 128 I 232 consid. 2.5.1 con riferimenti; RtiD I-2004, pag. 33

consid. 2.2). Ciò non si valuta solo in considerazione del minimo esistenziale

del diritto esecutivo, ma tenendo conto di tutte le circostanze del caso, come

la complessità della causa, la possibile urgenza e l'entità degli anticipi

giudiziari, oltre agli impegni finanziari del richiedente (DTF 124 I 1; Rep.

1997 pag. 215). Al momento in cui ha presentato la domanda di assistenza

giudiziaria, nell'ottobre del 2004, il convenuto percepiva uno stipendio di fr.

4543.85 netti mensili, assegno familiare compreso (doc. 3), e subiva una

trattenuta da parte dell'Ufficio di esecuzione per circa fr. 1600.– mensili

(doc. 12), che va considerata (RtiD I-2005 pag. 719 seg.). Quando il Pretore ha

statuito, nell'agosto del 2005, la situazione dell'interessato era finanche

peggiore, il salario conseguito ammontando, con l'assegno familiare, a fr.

4179.– netti mensili (doc. 20). In simili circostanze il convenuto non era ragionevolmente

in grado di finanziare da sé i costi del processo.

12. Gli

altri requisiti per l'ottenimento dell'assistenza giudiziaria risultano a loro

volta adempiuti (art. 14 Lag). Sprovvisto di formazione giuridica, il

richiedente non era palesemente in grado di procedere in lite con atti propri

(art. 14 cpv. 2 Lag); inoltre la sua resistenza in causa non appariva senza

probabilità di esito favorevole (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag) e una persona di

condizioni agiate, posta nella medesima situazione, non avrebbe ragionevolmente

rinunciato a stare in lite solo per i costi della procedura (art. 14 cpv. 1

lett. b Lag; sulla nozione: Corboz, loc.

cit., pag. 81 in basso con rinvii). A ragione, in definitiva, l'interessato

Considerandi

rivendica il beneficio dell'assistenza giudiziaria, ciò che giustifica l'accoglimento

del ricorso e la corrispondente modifica della decisione impugnata.

III. Sulle

spese, le ripetibili e l'assistenza giudiziaria in appello

13.

Gli

oneri del giudizio odierno seguirebbero il precetto della soccombenza (art. 148

cpv. 1 e 2 CPC). L'appellante ottiene causa vinta, ma la controparte si è

astenuta dal pronunciarsi sull'appello e non può essere considerata soccombente

(Rep. 1997, pag. 137 consid. 4). In ultima analisi giova rinunciare pertanto a

ogni prelievo e soprassedere all'attribuzione di ripetibili. L'esito dell'at-tuale

giudizio impone anche una modifica del dispositivo sulle spese e le ripetibili

di prima sede. Risultando il convenuto parzialmente vittorioso, la richiesta di

porre la tassa di giustizia nella misura di fr. 120.– a carico dell'istante

appare legittima.

Quanto

alla procedura in materia di assistenza giudiziaria, essa è gratuita, salvo casi

di temerarietà (art. 4 cpv. 2 Lag) estranei alla fattispecie. Per quel che è

delle ripetibili, di norma lo Stato non soccombe ove non sia parte in causa

(Rep. 1997 pag. 137 consid. 4 in fine). Se non che, dandosi litigio in materia

di assistenza giudiziaria, la contesa oppone proprio il ricorrente allo Stato

(sopra, consid. 10). Non vi è ragione dunque per negare al ricorrente

un'adeguata indennità a tal fine.

La

richiesta di assistenza giudiziaria in appello merita a sua volta accoglimento.

Come si evince dalla documentazione trasmessa il 1° settembre e il 29 settembre

2006.

a questa Camera, l'appellante si trova tuttora in gravi ristrettezze che

gli impediscono di assumere i costi del processo (art. 3 cpv. 1 Lag). Che poi l'appel­lo

fosse provvisto di buon diritto è dimostrato dal pronunciato

odierno (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag). Per

quel che riguarda l'analogo beneficio chiesto per il ricorso in materia di

assistenza giudiziaria, l'attribuzione di adeguate ripetibili rende la domanda

senza oggetto.

IV. Sui

rimedi giuridici a livello federale

14.

Relativamente ai rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro

l'odierna sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso supera

ampiamente la soglia di fr. 30 000.– per un eventuale ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 1

lett. b LTF), ove appena si capitalizzi la differenza fra gli importi mensili

offerti dall'appellan-te a titolo di contributo di mantenimento per la figlia,

e quelli stabiliti dal primo giudice. Quanto all'impugnabilità della decisione

in materia di assistenza giudiziaria, solo lo Stato potrebbe

avere interesse a ricorrere. Se non che, lo stesso diritto cantonale gli preclude

d'acchito ogni mezzo d'impugnazione in materia di assistenza giudiziaria

(sopra, consid. 9). AO 1 non è parte in causa e non è toccata nei suoi

interessi giuridicamente protetti dalla decisione odierna, di modo che non è

legittimata neanch'essa a insorgere (sopra, consid. 9). Se ne conclude che,

definitivo, l'attuale giudizio non può formare oggetto di ricorsi a livello

federale.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulla spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: I. L'appello

è accolto e la sentenza impugnata è così riformata:

1. L'istanza

è parzialmente accolta.

2.1 AP 1 è tenuto a versare

a RA 1, in via anticipata entro il 5 del mese, i seguenti contributi di

mantenimento per la figlia AO 1:

fr. 706.– mensili dal 1° ottobre

del 2004 al 30 giugno 2007;

fr. 908.– mensili dal 1° luglio

del 2007 al 30 giugno 2013;

fr. 1078.– mensili dal 1° luglio

del 2013 al 30 giugno 2019.

3. La tassa di giustizia di fr. 400.–

è posta per fr. 120.– a carico di AO 1 e per fr. 280.– a carico di AP 1, il

quale rifonderà a AO 1 un'indennità di fr. 800.– per ripetibili ridotte.

Per il resto

la sentenza impugnata rimane invariata.

II. Non si riscuotono

tasse o spese né si assegnano ripetibili.

III. AP 1 è

ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio

dell'avv. PA 1.

IV. Il ricorso

in materia di assistenza giudiziaria è accolto e la decisione impugnata è così

riformata:

AP

1 è ammesso al beneficio dell'assistenza

giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'avv. PA 1.

V. Non si riscuotono tasse o spese per tale ricorso. Lo Stato del

Cantone Ticino rifonderà al ricorrente fr. 600.– per ripetibili.

VI. La

richiesta di assistenza giudiziaria per la procedura di ricorso è dichiarata

senza oggetto.

VII. Intimazione:

–;

–.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati

dagli art. 95

a 98

LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg.

LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile

solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore

litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è

ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art.

76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro

lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al

Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ri­correre è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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