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Decisione

11.2005.113

Stralcio di causa divenuta priva di oggetto.

21 novembre 2005Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Lardelli

segretaria:

Verda, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa OA.2004.204 (divorzio

su richiesta comune con accordo completo) della Pretura del Distretto di

Bellinzona promossa con istanza dell'11 ottobre 2004 da

AP 1

(patrocinata dall' PA 2)

e

AO 1

(patrocinato dall' PA 1)

premesso

che AO 1 (1969) e AP 1 (1974) si sono sposati a __________ il 9 settembre 1999

e che dal matrimonio è nata A__________ (2000);

ricordato

che l'11 ottobre 2004 i coniugi hanno introdotto davanti al Pretore del Distretto

di Bellinzona un'istanza comune di divorzio con accordo completo, allegando una

convenzione nella quale si prevedeva – tra l'altro – di demandare al Pretore medesimo

il compito di fissare il conguaglio delle prestazioni di libero passaggio maturate

dai coniugi durante il matrimonio e di ordinare i necessari trasferimenti;

accertato

che con sentenza del 12 agosto 2005 il Pretore supplente ha pronunciato il

divorzio, omologato la convenzione e ordinato il trasferimento di fr. 12 188.75 dal

conto di AO 1 presso la __________ al conto di AP 1 presso la __________;

rammentato

che contro tale sentenza AP 1 ha introdotto un appello del 5 agosto (recte:

settembre) 2005, chiedendo di riformare il dispositivo n. 5 nel senso di limitare

l'ordine di trasferimento all'importo di fr. 2688.75, ordinando nel contempo il

versamento da parte di AO 1 di fr. 22 000.– sul conto di lei presso la __________;

rilevato

che AO 1, dopo avere chiesto il 7 ottobre 2005 la sospensione della procedura, respinta

dal giudice delegato l'11 ottobre 2005, non ha formulato osservazioni

all'appello;

considerato

che l'11 novembre 2005 il Pretore supplente, appurato un errore di calcolo nella

propria sentenza, ha rettificato il dispositivo n. 5 con l'accordo delle parti,

ordinando il trasferimento di fr. 24 688.70 dal conto del marito presso la __________

al conto della moglie presso la __________;

preso

Considerandi

atto che il 14 novembre 2005 l'appellante ha dichiarato di ritirare l'appello,

chiedendo di rinunciare al prelievo di oneri processuali o – in subordine – di

suddividere tali oneri in ragione di metà ciascuno e di compensare le

ripetibili;

osservato

che il 16 novembre 2005 AO 1 ha comunicato di aderire alla richiesta di

stralcio nei termini proposti;

constatato

che – di regola – il ritiro di un appello equivale a desistenza, sicché comporta

l'obbligo di sopportare le tasse e le spese cagionate (Rep. 1990 pag. 284, 1978

pag. 375 seg.), ma che la tassa di giustizia va adeguatamente ridotta (art. 21

LTG), la causa non terminando con un giudizio di merito;

appurato

che nella fattispecie la controparte aderisce al riparto degli oneri e alla

compensazione delle ripetibili proposti dall'appellante, onde l'opportunità di non

scostarsi dalla libera intesa delle parti;

ritenuto

che, per contro, una totale rinuncia al prelievo di oneri non si giustifica,

l'introduzione di un appello per far correggere semplici errori di calcolo

essendo un procedimento inutile (art. 148 cpv. 3 CPC);

richiamato l'art. 351 cpv. 1 CPC,

decreta: 1. Si

prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dai ruoli per

desistenza.

2.

Gli oneri

processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 150.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

200.

sono

posti a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le

ripetibili.

3.

Intimazione:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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