11.2005.113
Stralcio di causa divenuta priva di oggetto.
21 novembre 2005Italiano4 min
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Numero d'incarto:
11.2005.113
Data decisione, Autorità:
21.11.2005, ICCA
Titolo:
Stralcio di causa divenuta priva di oggetto.
DESISTENZA
STRALCIO PER RITIRO
art. 351 cpv. 1 CPC-TI
Incarto n.
11.2005.113
Lugano
21 novembre
2005/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Lardelli
segretaria:
Verda, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa OA.2004.204 (divorzio
su richiesta comune con accordo completo) della Pretura del Distretto di
Bellinzona promossa con istanza dell'11 ottobre 2004 da
AP 1
(patrocinata dall' PA 2)
e
AO 1
(patrocinato dall' PA 1)
premesso
che AO 1 (1969) e AP 1 (1974) si sono sposati a __________ il 9 settembre 1999
e che dal matrimonio è nata A__________ (2000);
ricordato
che l'11 ottobre 2004 i coniugi hanno introdotto davanti al Pretore del Distretto
di Bellinzona un'istanza comune di divorzio con accordo completo, allegando una
convenzione nella quale si prevedeva – tra l'altro – di demandare al Pretore medesimo
il compito di fissare il conguaglio delle prestazioni di libero passaggio maturate
dai coniugi durante il matrimonio e di ordinare i necessari trasferimenti;
accertato
che con sentenza del 12 agosto 2005 il Pretore supplente ha pronunciato il
divorzio, omologato la convenzione e ordinato il trasferimento di fr. 12 188.75 dal
conto di AO 1 presso la __________ al conto di AP 1 presso la __________;
rammentato
che contro tale sentenza AP 1 ha introdotto un appello del 5 agosto (recte:
settembre) 2005, chiedendo di riformare il dispositivo n. 5 nel senso di limitare
l'ordine di trasferimento all'importo di fr. 2688.75, ordinando nel contempo il
versamento da parte di AO 1 di fr. 22 000.– sul conto di lei presso la __________;
rilevato
che AO 1, dopo avere chiesto il 7 ottobre 2005 la sospensione della procedura, respinta
dal giudice delegato l'11 ottobre 2005, non ha formulato osservazioni
all'appello;
considerato
che l'11 novembre 2005 il Pretore supplente, appurato un errore di calcolo nella
propria sentenza, ha rettificato il dispositivo n. 5 con l'accordo delle parti,
ordinando il trasferimento di fr. 24 688.70 dal conto del marito presso la __________
al conto della moglie presso la __________;
preso
Considerandi
atto che il 14 novembre 2005 l'appellante ha dichiarato di ritirare l'appello,
chiedendo di rinunciare al prelievo di oneri processuali o – in subordine – di
suddividere tali oneri in ragione di metà ciascuno e di compensare le
ripetibili;
osservato
che il 16 novembre 2005 AO 1 ha comunicato di aderire alla richiesta di
stralcio nei termini proposti;
constatato
che – di regola – il ritiro di un appello equivale a desistenza, sicché comporta
l'obbligo di sopportare le tasse e le spese cagionate (Rep. 1990 pag. 284, 1978
pag. 375 seg.), ma che la tassa di giustizia va adeguatamente ridotta (art. 21
LTG), la causa non terminando con un giudizio di merito;
appurato
che nella fattispecie la controparte aderisce al riparto degli oneri e alla
compensazione delle ripetibili proposti dall'appellante, onde l'opportunità di non
scostarsi dalla libera intesa delle parti;
ritenuto
che, per contro, una totale rinuncia al prelievo di oneri non si giustifica,
l'introduzione di un appello per far correggere semplici errori di calcolo
essendo un procedimento inutile (art. 148 cpv. 3 CPC);
richiamato l'art. 351 cpv. 1 CPC,
decreta: 1. Si
prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dai ruoli per
desistenza.
2.
Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 150.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
200.
–
sono
posti a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le
ripetibili.
3.
Intimazione:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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