11.2005.114
Contributo alimentare dopo il divorzio.
24 gennaio 2006Italiano13 min
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Numero d'incarto:
11.2005.114
Data decisione, Autorità:
24.01.2006, ICCA
Titolo:
Contributo alimentare dopo il divorzio.
CONTRIBUTO DI MANTENIMENTO
DIVORZIO
art. 125 CC
Incarto n.
11.2005.114
Lugano,
24 gennaio
2006/lw
RAPPORTO
(progetto
Verda allegato)
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Lardelli
segretaria:
Verda, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa OA.2004.12 (divorzio su richiesta unilaterale) della
Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del 6 febbraio 2004
da
AO 1,
(patrocinato dall' PA 2 )
contro
AP 1 nata ,
(ora patrocinata dall' PA 1, );
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se
dev'essere accolto l'appello del 5 settembre 2005 presentato da __________ contro la sentenza emessa il 12
agosto 2005 dal Pretore supplente del Distretto di Bellinzona;
2. Se
dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata il 29 settembre
2005 dall'appellante;
3. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 (1960) e AP 1 (1962), di cittadinanza __________,
si sono sposati a __________ il 22 novembre 1996. Dal matrimonio non sono nati
figli. Il marito lavora come metalcostruttore (maestro artigiano) per le __________
a __________. La moglie, giunta in Svizzera sei mesi prima del matrimonio,
aveva lavorato all'ospedale __________ di __________ come laboratorista
diplomata, ma nel 1994 era stata colpita da un ictus cerebrale e si era vista
riconoscere in patria una rendita d'invalidità. Durante la vita in comune essa
non ha esercitato attività lucrativa. I coniugi si sono separati nel novembre
del 2000, quando il marito ha lasciato l'abitazione coniugale.
B. Dopo
la separazione di fatto __________ ha trovato lavoro a tempo parziale come
cucitrice per il __________ di __________ (dal giugno all'ottobre del 2001),
come aiuto cuoca a tempo parziale per il ristorante __________ di __________
(dall'ottobre del 2001 al gennaio del 2002) e come raccoglitrice di canapa, sempre
a tempo parziale, per la società __________ di __________ (dal giugno al luglio
del 2002). Dal maggio del 2002 all'aprile del 2004 essa ha poi riscosso
indennità di disoccupazione. Nel frattempo, il 6 marzo 2003, essa ha chiesto al
Pretore del Distretto di Bellinzona l'emanazione di misure protettrici
dell'unione coniugale. La procedura è terminata con un accordo del 27 marzo
2003, omologato dal Pretore, in virtù del quale il marito si impegnava a
versare alla moglie un contributo alimentare di fr. 1370.– mensili dal 1° marzo
2003. Dati i ritardi nel pagamento del contributo, nondimeno, dal maggio del
2003 all'agosto del 2004 AP 1 ha dovuto far capo alla pubblica assistenza.
C. Il 6
febbraio 2004 AO 1 ha introdotto davanti al Pretore del Distretto di
Bellinzona una causa unilaterale di divorzio, rifiutando il versamento di
qualsiasi contributo alimentare, postulando la liquidazione del regime dei beni
nel senso di riconoscere a ogni coniuge gli averi in suo possesso con i debiti
a lui intestati e offrendo alla moglie la metà della prestazione d'uscita da
lui accumulata durante il matrimonio presso la Cassa pensioni __________.
Contestualmente egli ha instato per il beneficio dell'assistenza giudiziaria.
Il 19 febbraio 2004 AP 1 ha instato anch'essa per il beneficio dell'assistenza
giudiziaria, ma non ha risposto alla petizione e si è lasciata precludere dalla
lite. All'udienza preliminare del 24 febbraio 2005 è comparsa la sola patrocinatrice
di lei. In pendenza di causa AP 1 ha poi frequentato un programma retribuito di
inserimento professionale quale “tuttofare” per la __________, dal luglio del
2004 al giugno del 2005. Su richiesta di lei, il Pretore supplente ha ordinato
inoltre il 25 luglio 2005 alle __________ di trattenere dallo stipendio di AO 1
l'importo di fr. 1370.– mensili e di versarlo direttamente all'interessata.
D. Esperita
l'istruttoria (consistente nel solo richiamo di documenti), al dibattimento finale
del 21 giugno 2005 AO 1 ha confermato le sue domande sulla scorta di un
memoriale conclusivo, mentre la convenuta si è limitata a far pervenire un
proprio memoriale conclusivo in cui aderiva alle richieste del marito circa la
liquidazione del regime matrimoniale e il versamento della prestazione di libero
passaggio, ma rivendicava un contributo alimentare per sé di fr. 1370.–
mensili. Statuendo il 12 agosto 2005, il Pretore supplente ha pronunciato il
divorzio, non ha riconosciuto a AP 1 contributi alimentari, ha revocato la
trattenuta di stipendio in favore di lei, ha accertato l'avvenuta liquidazione
del regime dei beni e ha ordinato alla Cassa pensioni __________ di trasferire
a AP 1 la somma di fr. 28 688.20 su un conto di libero passaggio. Non sono state prelevate
tasse né spese. Le ripetibili sono state compensate. Le parti sono state
ammesse entrambe al beneficio dell'assistenza giudiziaria.
E. Contro
la sentenza appena citata AP 1 è insorta con un
appello del 5 settembre 2005 per ottenere che AO 1 sia tenuto a stanziarle
un contributo alimentare di fr. 1370.– mensili e che il giudizio impugnato sia
riformato di conseguenza. Il 29 settembre 2005 l'appellante ha presentato una
richiesta di assistenza giudiziaria, chiedendo altresì di essere convocata
dalla Camera per un dibattimento. L'appello non ha formato oggetto di
intimazione.
Considerandi
in diritto: 1. La parte preclusa è legittimata ad appellare una sentenza a lei
sfavorevole, purché non contesti i fatti accertati dal Pretore sulla base
dell'istruttoria (Rep. 1981 pag. 376; Anastasi,
Il sistema dei mezzi d'impugnazione del Codice di procedura civile ticinese, Zurigo
1981, pag. 128, n. 8.1.4 con richiami; Cocchi/Trezzini,
CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 6 ad art. 169). Tutt'al
più la Camera civile di appello può ordinare di propria iniziativa perizie e
ispezioni, riassumere testimoni già uditi e disporre l'interrogatorio formale
delle parti (art. 322 cpv. 1 lett. a CPC). Non è abilitata però a esperire
altre prove.
2.
La
Camera civile di appello può citare le parti per un dibattimento orale “se lo
ritiene utile per la sua decisione” (art. 324 cpv. 1 CPC). In realtà nella
fattispecie non è solo superfluo indire un contraddittorio del genere, ma
finanche – come si vedrà in appresso – notificare l'appello alla controparte.
a) A
sostegno della postulata convocazione l'appellante si duole di non essere stata
citata personalmente all'udienza preliminare del 24 febbraio 2005, cui è comparsa
soltanto la sua legale. A parte il fatto però che nulla avrebbe impedito all'interessata
di accompagnare la sua patrocinatrice (la quale per altro non pretende il
contrario), il convenuto precluso “non è citato né per l'udienza preliminare né
a comparire personalmente, tranne nel caso in cui il giudice, prevedendo che
non vi siano prove da assumere, intenda procedere nel corso dell'udienza medesima
al dibattimento finale” (art. 177 cpv. 3 CPC). Nella fattispecie il dibattimento
finale si è tenuto, per di più, il 21 giugno 2005 e anche a tale udienza la
convenuta è rimasta assente ingiustificata. Lamentare una violazione del
diritto d'essere sentita in circostanze del genere rasenta la temerarietà.
b) Ancora
a sostegno del dibattimento in appello la convenuta assume che “il giudice deve
opporsi d'ufficio alla rinuncia alla rendita se il coniuge cade nel bisogno e
finisce a carico della pubblica assistenza”, rimproverando al Pretore supplente
di non averla interrogata “sulle conseguenze che il matrimonio ha avuto sulla
sua vita”. L'argomento sfiora il pretesto, ove appena si consideri che la
convenuta non ha rinunciato ad alcunché. Semplicemente essa si è lasciata precludere
dalla lite (art. 169 cpv. 1 CPC), rinunciando a comparire personalmente tanto
all'udienza preliminare quanto al dibattimento finale. Come potesse il Pretore
interrogarla nelle condizioni descritte essa medesima non spiega. Ciò premesso,
la richiesta di dibattimento in appello non merita ulteriore disamina.
3.
Nella
sentenza impugnata il Pretore supplente ha ritenuto che, essendosi lasciata
precludere dalla lite, la convenuta non fosse abilitata a chiedere il
versamento di un contributo alimentare, men che meno con il memoriale
conclusivo, l'applicazione dell'art. 125 CC non soggiacendo al principio
inquisitorio. Nell'appello la convenuta obietta che l'applicazione dell'art.
125.
CC dev'essere retta dal principio inquisitorio, sicché poco giova il momento
in cui essa ha avanzato la richiesta di contributo, il giudice disponendo
nella fattispecie di elementi sufficienti per fissarne la cifra. Essa ricorda altresì
di non potersi sostentare in misura adeguata a causa della sua totale invalidità,
oltre che per le sue “lacune formative e personali”, tant'è che durante la vita
in comune non ha mai lavorato. Conscio di tale stato di salute all'atto di
sposarla, l'ex marito non può sottrarsi ora alla corresponsione di un
contributo di solidarietà, la somma di fr. 1370.– mensili essendo senza dubbio
alla sua portata.
4.
Se
non si può ragionevolmente pretendere che un coniuge provveda da sé al proprio
debito mantenimento dopo il divorzio, “inclusa un'adeguata previdenza per la
vecchiaia, l'altro coniuge gli deve un adeguato contributo” (art. 125 cpv. 1
CC). Per decidere se erogare il contributo e, “se del caso, per fissarne
l'importo e la durata” il giudice considera “in particolare” la ripartizione
dei compiti assunta dai coniugi durante il matrimonio, la durata del medesimo, il
tenore di vita durante la comunione domestica, l'età e il rispettivo stato di salute,
il reddito e il patrimonio delle parti, la portata e la durata delle cure
ancora dovute ai figli, la formazione professionale, le prospettive di guadagno
e il presumibile costo del reinserimento professionale del beneficiario, come
pure le aspettative dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti e della
previdenza professionale o di altre forme di previdenza privata o pubblica,
incluso il risultato prevedibile della divisione delle prestazioni d'uscita (art.
125.
cpv. 2 CC).
a) Contrariamente
a quanto reputa la convenuta, intanto, la questione legata all'eventuale contributo di mantenimento dopo il divorzio non è disciplinata dal
principio inquisitorio, né per diritto federale (cfr. Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht,
Zurigo 1999, n. 122 ad art. 125 CC; Gloor/Spycher in: Basler Kommentar,
ZGB I, 2ª edizione, n. 43 ad art. 125), né secondo la procedura ticinese (che nulla prevede al riguardo). E siccome con
la risposta il convenuto deve addurre in una sola volta
tutte le sue allegazioni di fatto, domande ed eccezioni (art. 78 cpv. 1 CPC), rinunciando
a presentare la risposta l'interessata si è preclusa la possibilità di avanzare
richieste proprie (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2005.151 del 28
novembre 2005, consid. 5). Che del resto soccorressero gli estremi, in
concreto, per ottenere una restituzione del termine di risposta (art. 137 CPC)
non è preteso. Nelle condizioni descritte l'appello potrebbe dunque essere
respinto senza ulteriore disamina.
b) Si
volesse da ciò prescindere, l'appello non sarebbe destinato a miglior sorte.
Ove si debba decidere se – e in che misura – fissare un contributo di mantenimento
a norma dell'art. 125 cpv. 1 e 2 CC la giurisprudenza ha già avuto modo di precisare
in effetti che, trattandosi di un matrimonio di lunga durata (oltre 10 anni),
entrambi i coniugi hanno il diritto di conservare per principio il tenore di vita
avuto durante la comunione domestica (sentenza del Tribunale federale
5C.111/2001 del 29 giugno 2001, consid. 2c, e sentenza C. 205/2001 del 29 ottobre
2001, consid. 4c). Trattandosi di un matrimonio di corta durata (meno di 5
anni) fa stato invece, per il coniuge richiedente, il tenore di vita da lui
avuto prima di sposarsi (Hausheer/Spycher,
Handbuch des Unterhaltsrechts, Berna 1997, pag. 287 n. 05.120). Nei matrimoni
di durata intermedia occorre verificare, caso per caso, in che misura il
matrimonio abbia influito sulle condizioni di vita dell'uno e dell'altro (Schwenzer in: FamKommentar Scheidung,
Berna 2005, n. 48 in fine ad art. 125 CC). La durata del matrimonio non si
valuta, ad ogni buon conto, con riferimento al formale scioglimento del
vincolo, ma con riferimento alla data della separazione effettiva (Sutter/Freiburghaus, op. cit., n. 30
ad art. 125 CC).
c) Nella
fattispecie le parti si sono sposate il 22 novembre 1996 e si sono separate nel
novembre del 2000 (sopra, lett. A). La vita in comune essendo durata quattro
anni, il matrimonio risulta di breve durata. Tutto quanto la convenuta avrebbe
potuto esigere era pertanto di essere reintegrata nella situazione economica in
cui si sarebbe trovata se non fosse stata sposata. Ora, prima del matrimonio la
convenuta aveva lavorato come laboratorista in un ospedale di __________, ma
nel luglio del 1994 era stata colpita da un ictus celebrale che l'aveva resa
invalida (incarto richiamato dall'Ufficio assicurazione invalidità, agli atti).
Nel 1998 essa risultava percepire dalla “Sécurité sociale” __________ una
rendita d'invalidità di circa fr. 80.– mensili (4617.59 __________: doc. 4 e 5 dell'inc.
SP.2003.13 riguardante le misure a protezione dell'unione
coniugale), divenuti fr. 100.– mensili nel gennaio del 2001 (memoriale
conclusivo, pag. 2 in alto; incarto richiamato dalla Cassa di compensazione __________,
verbale del 9 settembre 2003, pag. 2 in alto). Che la rendita sia stata decurtata
in seguito all'espatrio o al matrimonio la convenuta non pretende. Mal si
comprende di conseguenza quale pregiudizio economico le sia occorso per il
fatto di essersi sposata.
d) Si
aggiunga che nell'appello la convenuta non asserisce né di avere continuato a
lavorare in __________ dopo avere sofferto dell'ictus celebrale, né che se
fosse rimasta in __________ essa
avrebbe
potuto continuare a svolgere un'occupazione qualsiasi, né che la sua eventuale
capacità lucrativa residua al momento di giungere in Svizzera si sarebbe
deteriorata in costanza di matrimonio. Certo, nel 1998 e nel 2001 essa si è
vista rifiutare ogni prestazione dall'Assicurazione Invalidità, ma solo perché
al momento in cui è intervenuta la menomazione essa non risiedeva in Svizzera e
nemmeno aveva versato contributi in Svizzera (incarto richiamato dall'Ufficio
dell'assicurazione invalidità, decisioni del 24 marzo 1998 e del 28 marzo
2001). Nel caso in cui non si fosse sposata, sotto questo profilo la sua
situazione nei confronti delle assicurazioni sociali svizzere sarebbe quindi stata
la stessa (analogamente: FamPra.ch 2001 pag. 103 consid. 9). Per il resto, non
un solo elemento permette di affermare con qualche verosimiglianza che la
difficile situazione finanziaria dell'appellante, la quale non può sopperire
con la rendita estera d'invalidità al suo fabbisogno minimo, trovi origine nel
matrimonio e non in cause invalidanti anteriori. Nelle condizioni descritte il
contributo di solidarietà chiesto dall'appellante si ricondurrebbe a un
matrimonio inteso come assicurazione vitalizia, nozione che è estranea al
diritto federale.
5.
Gli
oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre
non si giustifica di attribuire ripetibili alla controparte, cui il memoriale
non è stato intimato e non ha cagionato costi apprezzabili. La richiesta di
assistenza giudiziaria non può essere accolta. Per tacere del fatto ch'essa
potrebbe entrare in linea di conto solo dal 29 settembre 2005 (data della sua
introduzione: art. 15 cpv. 1 Lag), l'appello appariva manifestamente destinato
all'insuccesso fin dall'inizio, tant'è che non è stato notificato all'attore. Della
difficile situazione economica in cui versa la convenuta si tiene conto,
nondimeno, moderando nella misura del possibile l'ammontare della tassa di
giustizia.
Per
questi motivi,
in
applicazione dell'art. 313bis CPC
e
vista sulle spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello
è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2.
Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 150.–
b) spese fr. 50.–
fr.
200.
–
sono
posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
3.
La
richiesta di assistenza giudiziaria è respinta.
4.
Intimazione:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale
d'appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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