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Decisione

11.2005.117

Ricorso contro il diniego dell'assistenza giudiziaria

9 novembre 2005Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Lardelli

segretaria:

Locatelli, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa DI.2005.1069 (protezione

dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6 promossa

con istanza del 25 agosto 2005 da

AP 1

(patrocinata dall' PA 1 )

contro

AO 1 ,

giudicando

ora sulla decisione del 25 agosto 2005 con cui il

Pretore ha respinto la richiesta di assistenza giudiziaria formulata

dall'istante;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti

di questione: 1. Se

dev'essere accolto il ricorso (“appello”) del 9

settembre 2005 presentato da AP 1contro la decisione emessa il 25 agosto 2005

dal Pretore del Distretto di Lugano, sezio-

ne 6;

2. Se

dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria introdotta lo stesso 9

settembre 2005;

3. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto A. Residente in Svizzera sin dai primi anni ottanta, AP 1 (1963) ha

sposato AO 1 (1965) a __________ (__________) l'8 agosto 1997. Dal matrimonio

non sono nati figli. La vita in comune dei coniugi non ha mai ecceduto i quindici

giorni l'anno fino al 2003, quando il marito si è reso irreperibile. Il 25

agosto 2005 AP 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, con

un'istanza a protezione dell'unione coniugale per essere autorizzata a vivere

separata, ottenere l'attribuzione dell'appartamento coniugale (con il mobilio e

le suppellettili) e vedere pronunciata la separazione dei beni. Quello stesso

giorno essa ha postulato il beneficio dell'assistenza giudiziaria, documentando

di essere parzialmente inabile al lavoro in seguito a un infortunio e di

riscuotere solo una rendita d'invalidità (oltre a un'indennità di disoccupazione).

B. Il

25 agosto 2005 il Pretore ha respinto l'assistenza giudiziaria con l'argomento

che, stante la separazione in atto da oltre due anni, la ridotta vita in comune

dei coniugi e l'irreperibilità del marito, l'istante non aveva alcuna necessità

di far capo al patrocinio di un legale. Contro tale decisione AP 1ha presentato

un ricorso del 9 settembre 2005 a questa Camera, chiedendo l'ottenimento del

beneficio litigioso e la conseguente rifor­ma del giudizio impugnato. Lo stesso

9 settembre 2005 essa ha instato altresì per il beneficio dell'assistenza

giudiziaria in appello. Il ricorso non ha formato oggetto di intimazione.

Considerandi

in diritto: 1. Contro

il rifiuto dell'assistenza giudiziaria il richiedente può insorgere entro 15

giorni con ricorso “all'autorità di seconda istanza” (art. 35 Lag). Tempestivo,

sotto questo profilo il ricorso in esame è pertanto ricevibile.

2.

Il

beneficio dell'assistenza giudiziaria non presuppone solo una grave

ristrettezza da parte del richiedente (art. 3 cpv. 1 Lag): occorre altresì che

quest'ultimo non sia in grado di procedere in lite con atti propri (art. 14

cpv. 2 Lag), che la causa non appaia sen­za probabilità di esito favorevole

(art. 14 cpv. 1 lett. a Lag) e che una persona di condizioni agiate, posta

nella medesima situazio­ne, non rinuncerebbe ragionevolmente a stare in lite

solo per i costi della procedura (art. 14 cpv. 1 lett. b Lag; sulla nozione: Corboz, Le droit constitutionnel à

l'assistance judiciaire, in: SJ 125/2003 II 81 in basso con rinvii). Tali

requisiti sono cumulativi.

3.

Il

Pretore ha respinto il beneficio dell'assistenza giudiziaria, in concreto,

perché non ha ravvisato la necessità del patrocinio da parte di un legale. La

ricorrente obietta di non essere cognita di norme giuridiche né di procedura e

che senza l'intervento di un avvocato le sarebbe stato impossibile esporre i

fatti con sufficiente chiarezza, indicare le prove pertinenti e formulare le richieste

di giudizio in termini accettabilmente corretti e completi. A suo dire, la

decisione impugnata è chiaramente “informata dall'intento di risparmiare” e, se

confermata, “precluderebbe l'acces­so alla giustizia a una frazione importante

delle persone che abitano nel nostro Cantone”.

4.

Nella

fattispecie l'indigenza della ricorrente non fa dubbio. Le entrate di lei

consistono solo in una rendita d'invalidità di fr. 491.– mensili e in un'indennità

di disoccupazione di fr. 1300.– mensili circa, appena sufficienti per

garantirle il minimo esecutivo di fr. 1100.– per una persona sola (FU 2/2001

pag. 74 n. 1) e l'alloggio di fr. 675.– mensili. Quanto a sostanza, essa non

risulta disporne. Anche il fatto che l'interessata non fosse in grado di redigere

l'istanza a protezione dell'unione coniugale appare verosimile, non potendosi

presumere che una cameriera senza particolare formazione sia in grado di approntare

un allegato processuale.

5.

Ciò

premesso, giova esaminare la probabilità di esito favorevole insito

nell'istanza a protezione dell'unione coniugale. Ora, nel caso in rassegna non

si può dire che, per quanto concerne l'autorizzazione a vivere separata,

l'istanza fosse sprovvista di esito favorevole. Promossa davanti al giudice

competente per territorio (art. 46 LDIP), essa si fondava sull'art. 175 CC, che

abilita ogni coniuge a sospendere la comunione domestica finché la vita in

comune ponga in grave pericolo la sua personalità, la sua sicurezza economica o

il bene della famiglia. Certo, il coniuge che si trova in uno dei frangenti

appena descritti può sospendere la comunione domestica di propria iniziativa,

senza rivolgersi al giudice. Nulla gli impedisce tuttavia di sollecitare, a tal

fine, l'autorizzazione del Pretore. Secondo un'affermata corrente di dottrina, poi,

per vivere legittimamente separato basta che il coniuge in questione esprima la

sua ferma volontà di sospendere la comunione domestica in vista della separazione

giudiziale o del divorzio (Schwander

in: Basler Kommentar, 2ª edizione, n. 3 ad art. 175, pag. 1003 in alto). Sotto

questo profilo la richiesta del­l'istante non appariva quindi sprovvista di

buon esito.

La probabilità

di esito favorevole era pure data per la richiesta di ottenere l'attribuzione in

uso dell'abitazione coniugale e delle suppellettili domestiche, fondata sull'art.

176.

cpv. 1 n. 2 CC e giustificata – appunto – dalla sospensione della comunione

domestica (Deschenaux/Steinauer/Baddeley,

Les effets du mariage, Berna 2000, pag. 274 n. 628 e pag. 300 n. 719). Per quanto

riguardava invece la pronuncia della separazione dei beni (art. 176 cpv. 1 n. 3

CC), la mera sospensione della comunione domestica non era una giustificazione

sufficiente. A tal fine sarebbe occorso rendere verosimile – per esempio – che gli

interessi pecuniari dell'istante fossero minacciati e che altre misure risultassero

insufficienti a proteggerli (Deschenaux/Steinauer/

Baddeley, op. cit., pag. 301 n. 724). È vero che i presupposti per

decretare la separazione dei beni non devono essere interpretati in modo

restrittivo (DTF 116 II 21, consid. 4), ma ciò non dispensava l'istante

dall'indicare almeno le circostanze che giustificavano il cambiamento di regime

matrimoniale. Su questo punto la richiesta di misure a tutela del­l'unione

coniugale non aveva parvenza di buon diritto.

6.

Rimane

da verificare se la richiesta di vivere separata e di ottenere in uso l'abitazione

coniugale con le suppellettili domestiche fosse sorretta dall'ultimo presupposto

che disciplina la concessione dell'assistenza giudiziaria, ovvero quello

secondo cui una persona agiata, posta nella medesima situazione, non avrebbe

rinunciato ragionevolmente a stare in lite solo per i costi della procedura. Una

misura a protezione dell'unione coniugale non può evidentemente essere fatta

dipendere da tornaconti d'ordine finanziario, tuttavia deve risultare pur

sempre di una qualsiasi utilità, foss'anche indiretta. Nel caso specifico non

se ne intravede alcuna. L'istante non intendeva vivere separata contro la volontà

del marito né farsi attribuire l'abitazione coniugale e le suppellettili contro

la volontà di lui. Anzi, il convenuto è ormai irreperibile da anni. In simili

condizioni mal si comprende quale pur minima utilità denotava l'istanza. Il

pronunciato del giudice non appare d'interesse nemmeno per documentare l'inizio

e la durata della separazione di fatto nella prospettiva di una futura causa di

stato (art. 114 CC), ove appena si pensi che all'istante è data già ora la facoltà

di promuovere causa e di documentare in tale ambito che vive separata dal

marito da oltre due anni. Del resto, un nesso tra l'autorizzazione a vivere

separata e la domanda di prestazioni assistenziali che l'istante afferma di

voler presentare non si scorge, né essa spiega quale sia. Quanto all'ap­parta­mento

co­niugale e alle suppellettili domestiche, già adesso l'istante consta

usufruirne e nulla lascia supporre che il marito avanzi pretese al riguardo.

Lo scopo

di vincolare il beneficio dell'assistenza giudiziaria al requisito che una persona

agiata, posta nella medesima situazione, non avrebbe rinunciato ragionevolmente

a stare in lite solo per i costi della procedura è quello di evitare che

l'indigente avvii procedure inutili a spese della collettività (Corboz, op. cit., pag. 81 in fondo).

Che una persona agiata possa anche farsi carico, per sua scelta personale, di

procedimenti superflui o infruttuosi poco importa. Determinante ai fini

dell'assistenza giudiziaria è sapere se, nelle circostanze del caso precipuo,

una persona ragionevole avrebbe affrontato la spesa. In concreto non si immagina

– né per altro la ricorrente spiega – quale coniuge agiato, rimasto solo dopo

la partenza definitiva dell'altro coniuge dal do­micilio comune, avrebbe

rimunerato un legale solo per sollecitare a distanza di due anni l'autorizzazione

del giudice a vivere separato e l'attribuzione dell'appartamento coniugale.

Tanto meno qualora egli debba anticipare anche la tassa di giustizia e le spese

del procedimento senza possibilità di ricupero, l'altro coniuge essendo

d'ignota dimora. Le norme sull'assistenza giudiziaria sono state volute dal

legislatore per salvaguardare l'accesso alla giustizia alle persone che ne

hanno effettiva necessità, non per far sopportare alle finanze pubbliche il

costo di procedimenti giudiziari senza utilità pratica. Ancorché per motivi

diversi da quelli addotti dal Pretore, dunque, nel risultato la decisione

impugnata resiste alla critica.

7.

La

procedura in materia di assistenza giudiziaria è gratuita, salvo casi di

temerarietà (art. 4 cpv. 2 Lag). Non v'è ragione in concreto di scostarsi da

tale principio. Non può entrare in linea di conto, invece, il conferimento

dell'assistenza giudiziaria in appello, poiché al ricorso mancava sin dall'inizio

ogni possibilità di successo (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il

ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

2. Non si

riscuotono tasse né spese.

3. La

richiesta di assistenza giudiziaria è respinta.

4. Intimazione:

– ;

– in via edittale.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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