11.2005.117
Ricorso contro il diniego dell'assistenza giudiziaria
9 novembre 2005Italiano9 min
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AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
11.2005.117
Data decisione, Autorità:
09.11.2005, ICCA
Titolo:
Ricorso contro il diniego dell'assistenza giudiziaria
ASSISTENZA GIUDIZIARIA
CONDIZIONI
PROTEZIONE DELL'UNIONE CONIUGALE
SPESE E RIPETIBILI
art. 3 cpv. 1 LAG
art. 14 cpv. 1 let. a LAG
art. 14 cpv. 1 let. b LAG
art. 14 cpv. 2 LAG
Incarto n.
11.2005.117
Lugano
9 novembre 2005/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Lardelli
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa DI.2005.1069 (protezione
dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6 promossa
con istanza del 25 agosto 2005 da
AP 1
(patrocinata dall' PA 1 )
contro
AO 1 ,
giudicando
ora sulla decisione del 25 agosto 2005 con cui il
Pretore ha respinto la richiesta di assistenza giudiziaria formulata
dall'istante;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se
dev'essere accolto il ricorso (“appello”) del 9
settembre 2005 presentato da AP 1contro la decisione emessa il 25 agosto 2005
dal Pretore del Distretto di Lugano, sezio-
ne 6;
2. Se
dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria introdotta lo stesso 9
settembre 2005;
3. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto A. Residente in Svizzera sin dai primi anni ottanta, AP 1 (1963) ha
sposato AO 1 (1965) a __________ (__________) l'8 agosto 1997. Dal matrimonio
non sono nati figli. La vita in comune dei coniugi non ha mai ecceduto i quindici
giorni l'anno fino al 2003, quando il marito si è reso irreperibile. Il 25
agosto 2005 AP 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, con
un'istanza a protezione dell'unione coniugale per essere autorizzata a vivere
separata, ottenere l'attribuzione dell'appartamento coniugale (con il mobilio e
le suppellettili) e vedere pronunciata la separazione dei beni. Quello stesso
giorno essa ha postulato il beneficio dell'assistenza giudiziaria, documentando
di essere parzialmente inabile al lavoro in seguito a un infortunio e di
riscuotere solo una rendita d'invalidità (oltre a un'indennità di disoccupazione).
B. Il
25 agosto 2005 il Pretore ha respinto l'assistenza giudiziaria con l'argomento
che, stante la separazione in atto da oltre due anni, la ridotta vita in comune
dei coniugi e l'irreperibilità del marito, l'istante non aveva alcuna necessità
di far capo al patrocinio di un legale. Contro tale decisione AP 1ha presentato
un ricorso del 9 settembre 2005 a questa Camera, chiedendo l'ottenimento del
beneficio litigioso e la conseguente riforma del giudizio impugnato. Lo stesso
9 settembre 2005 essa ha instato altresì per il beneficio dell'assistenza
giudiziaria in appello. Il ricorso non ha formato oggetto di intimazione.
Considerandi
in diritto: 1. Contro
il rifiuto dell'assistenza giudiziaria il richiedente può insorgere entro 15
giorni con ricorso “all'autorità di seconda istanza” (art. 35 Lag). Tempestivo,
sotto questo profilo il ricorso in esame è pertanto ricevibile.
2.
Il
beneficio dell'assistenza giudiziaria non presuppone solo una grave
ristrettezza da parte del richiedente (art. 3 cpv. 1 Lag): occorre altresì che
quest'ultimo non sia in grado di procedere in lite con atti propri (art. 14
cpv. 2 Lag), che la causa non appaia senza probabilità di esito favorevole
(art. 14 cpv. 1 lett. a Lag) e che una persona di condizioni agiate, posta
nella medesima situazione, non rinuncerebbe ragionevolmente a stare in lite
solo per i costi della procedura (art. 14 cpv. 1 lett. b Lag; sulla nozione: Corboz, Le droit constitutionnel à
l'assistance judiciaire, in: SJ 125/2003 II 81 in basso con rinvii). Tali
requisiti sono cumulativi.
3.
Il
Pretore ha respinto il beneficio dell'assistenza giudiziaria, in concreto,
perché non ha ravvisato la necessità del patrocinio da parte di un legale. La
ricorrente obietta di non essere cognita di norme giuridiche né di procedura e
che senza l'intervento di un avvocato le sarebbe stato impossibile esporre i
fatti con sufficiente chiarezza, indicare le prove pertinenti e formulare le richieste
di giudizio in termini accettabilmente corretti e completi. A suo dire, la
decisione impugnata è chiaramente “informata dall'intento di risparmiare” e, se
confermata, “precluderebbe l'accesso alla giustizia a una frazione importante
delle persone che abitano nel nostro Cantone”.
4.
Nella
fattispecie l'indigenza della ricorrente non fa dubbio. Le entrate di lei
consistono solo in una rendita d'invalidità di fr. 491.– mensili e in un'indennità
di disoccupazione di fr. 1300.– mensili circa, appena sufficienti per
garantirle il minimo esecutivo di fr. 1100.– per una persona sola (FU 2/2001
pag. 74 n. 1) e l'alloggio di fr. 675.– mensili. Quanto a sostanza, essa non
risulta disporne. Anche il fatto che l'interessata non fosse in grado di redigere
l'istanza a protezione dell'unione coniugale appare verosimile, non potendosi
presumere che una cameriera senza particolare formazione sia in grado di approntare
un allegato processuale.
5.
Ciò
premesso, giova esaminare la probabilità di esito favorevole insito
nell'istanza a protezione dell'unione coniugale. Ora, nel caso in rassegna non
si può dire che, per quanto concerne l'autorizzazione a vivere separata,
l'istanza fosse sprovvista di esito favorevole. Promossa davanti al giudice
competente per territorio (art. 46 LDIP), essa si fondava sull'art. 175 CC, che
abilita ogni coniuge a sospendere la comunione domestica finché la vita in
comune ponga in grave pericolo la sua personalità, la sua sicurezza economica o
il bene della famiglia. Certo, il coniuge che si trova in uno dei frangenti
appena descritti può sospendere la comunione domestica di propria iniziativa,
senza rivolgersi al giudice. Nulla gli impedisce tuttavia di sollecitare, a tal
fine, l'autorizzazione del Pretore. Secondo un'affermata corrente di dottrina, poi,
per vivere legittimamente separato basta che il coniuge in questione esprima la
sua ferma volontà di sospendere la comunione domestica in vista della separazione
giudiziale o del divorzio (Schwander
in: Basler Kommentar, 2ª edizione, n. 3 ad art. 175, pag. 1003 in alto). Sotto
questo profilo la richiesta dell'istante non appariva quindi sprovvista di
buon esito.
La probabilità
di esito favorevole era pure data per la richiesta di ottenere l'attribuzione in
uso dell'abitazione coniugale e delle suppellettili domestiche, fondata sull'art.
176.
cpv. 1 n. 2 CC e giustificata – appunto – dalla sospensione della comunione
domestica (Deschenaux/Steinauer/Baddeley,
Les effets du mariage, Berna 2000, pag. 274 n. 628 e pag. 300 n. 719). Per quanto
riguardava invece la pronuncia della separazione dei beni (art. 176 cpv. 1 n. 3
CC), la mera sospensione della comunione domestica non era una giustificazione
sufficiente. A tal fine sarebbe occorso rendere verosimile – per esempio – che gli
interessi pecuniari dell'istante fossero minacciati e che altre misure risultassero
insufficienti a proteggerli (Deschenaux/Steinauer/
Baddeley, op. cit., pag. 301 n. 724). È vero che i presupposti per
decretare la separazione dei beni non devono essere interpretati in modo
restrittivo (DTF 116 II 21, consid. 4), ma ciò non dispensava l'istante
dall'indicare almeno le circostanze che giustificavano il cambiamento di regime
matrimoniale. Su questo punto la richiesta di misure a tutela dell'unione
coniugale non aveva parvenza di buon diritto.
6.
Rimane
da verificare se la richiesta di vivere separata e di ottenere in uso l'abitazione
coniugale con le suppellettili domestiche fosse sorretta dall'ultimo presupposto
che disciplina la concessione dell'assistenza giudiziaria, ovvero quello
secondo cui una persona agiata, posta nella medesima situazione, non avrebbe
rinunciato ragionevolmente a stare in lite solo per i costi della procedura. Una
misura a protezione dell'unione coniugale non può evidentemente essere fatta
dipendere da tornaconti d'ordine finanziario, tuttavia deve risultare pur
sempre di una qualsiasi utilità, foss'anche indiretta. Nel caso specifico non
se ne intravede alcuna. L'istante non intendeva vivere separata contro la volontà
del marito né farsi attribuire l'abitazione coniugale e le suppellettili contro
la volontà di lui. Anzi, il convenuto è ormai irreperibile da anni. In simili
condizioni mal si comprende quale pur minima utilità denotava l'istanza. Il
pronunciato del giudice non appare d'interesse nemmeno per documentare l'inizio
e la durata della separazione di fatto nella prospettiva di una futura causa di
stato (art. 114 CC), ove appena si pensi che all'istante è data già ora la facoltà
di promuovere causa e di documentare in tale ambito che vive separata dal
marito da oltre due anni. Del resto, un nesso tra l'autorizzazione a vivere
separata e la domanda di prestazioni assistenziali che l'istante afferma di
voler presentare non si scorge, né essa spiega quale sia. Quanto all'appartamento
coniugale e alle suppellettili domestiche, già adesso l'istante consta
usufruirne e nulla lascia supporre che il marito avanzi pretese al riguardo.
Lo scopo
di vincolare il beneficio dell'assistenza giudiziaria al requisito che una persona
agiata, posta nella medesima situazione, non avrebbe rinunciato ragionevolmente
a stare in lite solo per i costi della procedura è quello di evitare che
l'indigente avvii procedure inutili a spese della collettività (Corboz, op. cit., pag. 81 in fondo).
Che una persona agiata possa anche farsi carico, per sua scelta personale, di
procedimenti superflui o infruttuosi poco importa. Determinante ai fini
dell'assistenza giudiziaria è sapere se, nelle circostanze del caso precipuo,
una persona ragionevole avrebbe affrontato la spesa. In concreto non si immagina
– né per altro la ricorrente spiega – quale coniuge agiato, rimasto solo dopo
la partenza definitiva dell'altro coniuge dal domicilio comune, avrebbe
rimunerato un legale solo per sollecitare a distanza di due anni l'autorizzazione
del giudice a vivere separato e l'attribuzione dell'appartamento coniugale.
Tanto meno qualora egli debba anticipare anche la tassa di giustizia e le spese
del procedimento senza possibilità di ricupero, l'altro coniuge essendo
d'ignota dimora. Le norme sull'assistenza giudiziaria sono state volute dal
legislatore per salvaguardare l'accesso alla giustizia alle persone che ne
hanno effettiva necessità, non per far sopportare alle finanze pubbliche il
costo di procedimenti giudiziari senza utilità pratica. Ancorché per motivi
diversi da quelli addotti dal Pretore, dunque, nel risultato la decisione
impugnata resiste alla critica.
7.
La
procedura in materia di assistenza giudiziaria è gratuita, salvo casi di
temerarietà (art. 4 cpv. 2 Lag). Non v'è ragione in concreto di scostarsi da
tale principio. Non può entrare in linea di conto, invece, il conferimento
dell'assistenza giudiziaria in appello, poiché al ricorso mancava sin dall'inizio
ogni possibilità di successo (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag).
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il
ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. Non si
riscuotono tasse né spese.
3. La
richiesta di assistenza giudiziaria è respinta.
4. Intimazione:
– ;
– in via edittale.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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