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Decisione

11.2005.119

Mercede dell'assistente in caso di inabilitazione

31 gennaio 2008Italiano28 min

Source ti.ch

Fatti

i ricorsi presentati – come detto – davanti ai due superiori gradi di giudizio.

Nulla mutava infine, ha epilogato l'Autorità di vigilanza, che la Delegazione

tutoria si fosse creduta competente non solo per approvare la mercede maturata

dal legale come assistente, ma anche per far approvare dall'Autorità di vigilanza

la convenzione firmata il 24 febbraio 1990 da __________ sugli onorari dovuti all'avvocato

AP 1 come patrocinatore. Unico atto vincolante era in effetti, per l'avvocato AP

1, la decisione del 16 settembre 1992, non una qualsivoglia opinione erronea

della Delegazione tutoria. Onde in definitiva, per l'Autorità di vigilanza,

l'infondatezza della domanda di riesame.

6. L'appellante

esordisce precisando quali motivi d'impugnazione egli non intende sollevare

(l'avere scoperto che il presidente della Delegazione tutoria di __________ era

legato per ragioni professio­nali a CO 2, la mole di lavoro e il grande impegno

occorsi per inventariare e amministrare il patrimonio dell'inabilitata: punti 1

e 2). Egli lamenta invece un diniego di giustizia, dolendosi che l'Autorità di

vigilanza gli ha negato l'udienza, ha rifiutato l'assunzione delle prove da lui

offerte, non ha indicato nel dispositivo della decisione il suo diritto di

percepire una mercede di

fr. 120 000.– annui, non ha

accertato se tale somma sia stata davvero corrisposta, non ha indicato a quanto

ammonti concretamente la sua spettanza con le spese né ha considerato “i punti in cui le domande dell'istante

furono (…) ammesse nello stabilire le ripetibili”

(punto 4). In seguito l'appellante si diffonde sui

motivi che avrebbero giustificato la sua audizione personale (punto 5).

Ricordato

che CO 2 pretende a torto di averlo tacitato (punto 6), l'appellante fa valere

inoltre che – contrariamente all'opinione dell'Autorità di vigilanza – la

Commissione tutoria non si è pronunciata sulla marcede a lui spettante per

l'opera svolta dalla morte dell'inabilitata sino al febbraio del 1995 per il rifacimento

di taluni inventari (“assistenza

provvisoria”). All'Autorità di

vigilanza egli fa carico altresì di non avere esaminato se la sua attività dopo

il 31 dicembre 1990 sia rimasta impagata, come egli affermava, e di avere

ignorato le richieste di giudizio da egli formulate in subordine nel ricorso,

ciò che configurerebbe un ulteriore diniego di giustizia (punto 7).

7. A

ogni punto del memoriale l'appellante pospone, come offerta di prova, generici “documenti”, non meglio precisate “edizio­ni” e il

richiamo di atti dalla Delegazione tutoria di __________, oltre che

dall'Autorità di vigilanza. Ora, a prescindere dalla assoluta indeter­mi­natezza

di simili richieste, mal si comprende quale utilità potrebbero assumere i mezzi

istruttori in questione. Gli atti su cui si è fondata l'Autorità di vigilanza

per emanare la propria decisione sono stati regolarmente trasmessi a questa

Camera. Nella misura in cui l'appello verte su un diniego di giustizia, poi,

non occorre esperire prove per verificarne l'esistenza: basta esaminare il

carteggio processuale. Per il resto, le argomentazioni dell'appellante sono –

come si vederà oltre – totalmente estranee al contenuto della decisione

impugnata. Non potrebbero quindi, con ogni verosimiglianza, suffragare il buon

esito dell'impugnazione. Nelle circostanze descritte giova procedere senza

indugio, dunque, alla trattazione dell'appello.

8. L'Autorità di vigilanza ha considerato l'“istanza” presentata il

5 agosto 2002 dall'avvocato AP 1 alla Commissione tutoria regionale,

nella decisione appellata, come una domanda di riesame intesa a far riconsiderare la decisione del 16 settembre 1992 con cui la Delegazione tutoria di __________ aveva

fissato la mercede di lui in fr. 120 000.– annui (doc. B6). E sulla base di tale presupposto essa ha respinto il ricorso, non

ravvisando – in estrema sintesi – elementi che giustificassero di rivedere

quella decisione. Ora, nell'appello si cercherebbe invano un qualsiasi riferimento

a tale motivazione, con cui l'interessato non si confronta. Egli non pretende

che la sua “istanza” del 5 agosto 2002 alla Delegazione tutoria

non fosse una domanda di riesame, tant'è che nella medesima

rilevava: “le decisioni

amministrative non creano res iudicata (…). L'avvocato AP 1 chiede in

via principale che la decisione sia riveduta e modificata, accettando il

principio che l'onorario del 3‰

sia calcolato, in base alla clausola rebus sic stantibus, in base ai

valori degli inventari rettificati” (pag. 15, punto 35). Né l'interessato accenna nell'appello quali elementi

nuovi giustificassero di riesaminare la nota decisione o perché le circostanze

giudicate ininfluenti dall'Autorità di vigilanza sarebbero decisive.

L'appellante argomenta seguendo sue logiche e propri concetti, ma ciò non basta

per motivare un appello, in cui non è sufficiente limitarsi a enunciazioni e

asserzioni proprie, ma occorre spiegare perché i considerandi addotti nella

decisione impugnata connoterebbero un errato accertamento dei fatti o una

fallace applicazione del diritto (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC). Carente di

motivazione, sotto questo profilo l'appello potrebbe quindi essere dichiarato

irricevibile senza ulteriore disamina (art. 309 cpv. 5 CPC).

9. L'appellante

censura nondimeno – come detto (consid. 6) – un diniego di giustizia,

adombrando vizi che per la loro indole formale potrebbero comportare

l'annullamento della decisione impugnata già per ragioni d'ordine. In realtà la

doglianza cade nel vuoto. Nella misura in cui sostiene che l'Autorità di

vigilanza

avrebbe

dovuto ascoltarlo di persona, desiderando egli “far meglio afferrare la portata della domanda subeventuale, che era

quella di ottenere, in una decisione scritta, il riconoscimento puntuale almeno

di quanto dovuto e rimasto impagato” (memoriale, pag.

6), l'appellante sorvola una volta di più sui motivi

della decisione impugnata, in cui l'Autorità di vigilanza ha rilevato che

“l'istituto dell'udienza preliminare non è

previsto nella procedura amministrativa” (decisione impugnata, consid. 1). L'appellante non asserisce che il

diritto cantonale – o, per avventura, l'ordinamento federale – contempli la

possibilità di udienze in seconda sede o conceda la facoltà di integrare

oralmente un ricorso. Non si vede quindi come possa lamentare un diniego di

Considerandi

giustizia.

Quanto

alle prove che l'Autorità di vigilanza ha rinunciato ad assumere con l'argomento

che non sarebbero risultate utili per accertare i presupposti di una domanda di

riesame (decisione impugnata, loc. cit.), l'appellante non indica quali mezzi

istruttori sarebbero potuti risultare proficui né a che scopo. Laddove rimprovera

infine all'Autorità di vigilanza di non avere giudicato sulla richiesta

subordinata figurante nel ricorso, egli dimentica una volta ancora che

l'Autorità di vigilanza non ha trattato materialmente le sue tesi perché non ha

ravvisato le premesse per rimettere in causa la decisione della Delegazione

tutoria. Invocare un diniego di giustizia in simili condizioni non sussidia.

10.

Un

diniego di giustizia l'appellante scorge anche nel fatto che l'Autorità di vigilanza

non ha accertato, nel dispositivo della decisione impugnata, il suo diritto di

riscuotere una mercede di fr. 120

000.

– annui, non ha appurato se e fino a concorrenza di

che somma tale mercede sia stata corrisposta, non ha precisato a quanto ammonti

concretamente il suo credito (con le spese) tenendo conto anche del lavoro da

lui svolto in pendenza di ricorso al Tribunale federale, né ha considerato “i punti in cui le domande dell'istante

furono (…) ammesse nello stabilire le ripetibili”

(punto 4 lett. e). Da quest'ultima critica va subito

sgombrato il campo, il ricorso all'Autorità di vigilanza essendo stato interamente

respinto. Non si vede pertanto – né l'appellante spiega – perché il dispositivo

sulle ripetibili in favore di CO 2 avrebbe dovuto essere diverso. Del tutto

infondato è anche il diniego di giustizia che l'appellante rimprovera

all'Autorità di vigilanza per non avere appurato se (e fino a concorrenza di

che somma) egli sia stato tacitato da CO 2. La fissazione della mercede in

favore di un assistente avviene sì nel qua­dro di una procedura amministrativa

(Geiser in: Basler Kom­mentar,

ZGB I, 3ª edizione, n. 8

ad art. 416 per analogia), ma l'accertamento dei rapporti interni di dare e

avere che intercorrono fra l'assistente e l'inabilitato (o i suoi eredi) non

compete all'Autorità di vigilanza né alla Commissione tutoria regionale. È, se

mai, una questione che va sottoposta al giudice civile.

11.

Il

diniego di giustizia che l'appellante denuncia invece per non avere l'Autorità

di vigilanza accertato nel dispositivo della decisione impugnata il suo diritto

di riscuotere un compenso di fr. 120 000.– annui, omettendo di precisare a quanto

ammonti concretamente il suo credito (con le spese), merita un discorso a

parte. Non perché la doglianza sia fondata. Al contrario: l'appellante continua

a trascurare che l'Autorità di vigilanza non ha trattato materialmente le sue

pretese perché non ha ravvisato elementi atti a rimettere in causa la decisione

presa il 16 settembre 1992 dalla Delegazione tutoria di

__________. Ed egli non afferma – come detto (consid. 8) – che la sua “istanza” del 5 agosto 2002 alla Commissione tutoria regionale non fosse una domanda di riesame. Anzi, in quell'allegato

egli insisteva espli­citamente perché la sua mercede di assistente fosse

calcolata in base al valore della sostanza amministrata risultante da “inventari rettificati” (pag. 15 punto 35), mentre la retribuzione

pattuita a suo tempo tra lui medesimo e la Delegazione tutoria era di fr. 120 000.– annui senza

riguardo a questioni di valore, come ha rilevato il Tribunale federale (sopra,

lett. D). Non avendo ravvisato motivo per tornare su quel parametro di

retribuzione, l'Autorità di vigilanza non può essere caduta nel diniego di

giustizia per non avere statuito sull'entità della mercede o sull'ammontare

delle spese.

Quanto

merita di essere considerato a parte è un principio che la Commissione tutoria

regionale e l'Autorità di vigilanza sembrano avere perduto di vista. Ogni assistente,

così come ogni tutore e ogni curatore, ha diritto invero di vedersi tassare la

propria nota professionale, già per il fatto che la tassazione passata in giudicato

costituirà poi un titolo di rigetto definitivo dell'opposizione (Geiser, op. cit., n. 10 ad art. 416 CC

con richiamo). Nella fattispecie non risulta essere intervenuta, finora,

tassazione di sorta. La Delegazione tutoria di __________ si è limitata il 26

settembre 1992 a fissare il criterio di rimunerazione (fr. 120 000.– annui), ma

non risulta avere determinato quanto concretamente può riscuotere l'avvocato AP 1 a titolo di mercede,

esborsi e spese per l'opera svolta come assistente. La

Commissione tutoria regionale 11 ha dichiarato irricevibile l'“istanza” presentata il 5 ago­sto 2002 dal legale e l'Autorità di vigilanza

ha stabilito, nella decisione appellata, che nulla

giustificava di rivedere il criterio di retribuzione adottato dalla Delegazione

tutoria di __________. Sta di fatto che a tutt'oggi non consta essere

intervenuta – per lo meno stan­do al disordinato e confuso carteggio

processuale – una decisione su quanto vada riconosciuto all'avvocato AP 1 nel

caso in esame, sulla scorta del noto criterio retributivo, per l'adempimento della

funzione assolta.

12.

Nella

richiesta subordinata di appello il legale sembra chiedere per vero che questa

Camera statuisca essa medesima in tal senso, almeno per la mercede dovutagli dal

1° gennaio 1991 in poi, facendo capo al parametro fisso di fr. 120 000.– annui. Non incombe

tuttavia al terzo grado di giudizio statuire come se fosse un'autorità di tassazione,

tanto meno ove a quest'ultima la domanda non risulti nemmeno essere stata

sottoposta. Certo, l'appellante pare sostenere che la richiesta ora formulata costituisse

“la seconda subordinata a pag.

27.

dell'istanza 5 agosto 2002, relativa alle subeventuali, specie II.2.A

(assistenza 1.1.91), II.2.B (assistenza provvisoria 19.4.91–31.12.91), II.2.C

(assistenza provvisoria 1.1.92–4.6.1992); quindi tassazione delle note almeno

nella seconda subeventuale della II subordinata (onorario annuo di fr. 120 000.– applicato pro

rata) o se ciò fosse ritenuto compatibile con la decisione base dei fr. 120 000.– annui, con

congruo adeguamento per i tre periodi che dettero luogo (pur essendo inferiori

ad un anno) ad un inventario di apertura e uno di chiusura”.

Ora, a

parte il fatto che un simile modo di espri­mersi è incomprensibile, nella fattispecie

spettava all'istante presentare alla Commissione tutoria regionale un conteggio

chiaro, semplice e definito. L'“istanza” del 5

agosto 2002, oltre che tendere a una modifica della mercede fissa originaria (fr.

120.

000.–

annui), non conteneva alcuna nota d'onorario chiara, né tanto meno semplice e

definita. A verbose digressioni personali (e soggettive) dell'assistente sulla

cronistoria dell'inabilitazione seguivano inintelligibili rinvii agli atti su particolari

relativi a modalità di calcolo che culminavano in farraginosi nugoli di proposte

sottordinate e subeventuali. Un atto simile non poteva servire da base per una

tassazione, men che meno in virtù della mercede originariamente stabilita.

Toccherà dunque all'assistente presentare alla Commissione tutoria regionale

una nota d'onorario semplice, chiara e definita delle sue spettanze a titolo di

mercede (calcolata sul parametro fisso di fr. 120 000.– annui), esborsi e spese,

senza alternative né varianti che appesantiscano inutilmente il compito

dell'autorità di tassazione. Nella misura in cui la Commissione tutoria regionale

reputerà di scostarsi dalla richiesta del legale, spiegherà essa medesima i motivi

sottesi alla decisione.

13.

Gli

oneri e le ripetibili del pronunciato odierno seguono il principio della

soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro

il presente sindacato sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il

valore della spettanza avanzata dall'assistente (mercede, esborsi e spese)

supera di gran lunga la soglia di fr. 30 000.– per un eventuale

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF).

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Nella

misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata

nel senso dei considerandi.

2. Gli

oneri processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 750.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

800.–

sono

posti a carico dell'appellante, che rifonderà a CO 2 fr. 2500.– per ripetibili.

3. Intimazione:

–;

–;

–.

Comunicazione

alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali,

Autorità di vigilanza sulle tutele.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale

d'appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF

entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF).

Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile

solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000

franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in

materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre

è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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