11.2005.119
Mercede dell'assistente in caso di inabilitazione
31 gennaio 2008Italiano28 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
11.2005.119
Data decisione, Autorità:
31.01.2008, ICCA
Titolo:
Mercede dell'assistente in caso di inabilitazione
MERCEDE
art. 397 cpv. 1 CC
art. 416 CC
Incarto n.
11.2005.119
Lugano,
31 gennaio
2008/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Ermotti e Pellegrini
segretario:
Annovazzi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa n. 249.1988 – R.32/35.2003 (inabilitazione: mercede dell'assistente)
della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza
sulle tutele, che oppone l'
AP 1
(patrocinato dall' PA 1)
alla
Commissione
tutoria regionale 11, , e a
CO 2
(patrocinato dall' PA 2)
riguardo al suo compenso come assistente di
__________, nata __________ (1915-1999);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello (“ricorso”) del 2 settembre 2005 presentato dall'avv. AP 1 contro la decisione
emessa il 15 luglio 2005 dalla Divisione degli interni, Sezione degli enti
locali, Autorità di vigilanza sulle tutele;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
ritenuto
in fatto: A. Con decisione dell'11 novembre 1988 la Delegazione tutoria di
Ascona ha pronunciato l'inabilitazione di __________ (1915), privata dell'amministrazione della sostanza, ma non delle sue
rendite (art. 395 cpv. 2 CC). In qualità di assistente la Delegazione tutoria
ha designato l'avv. AP 1, che __________ desiderava
continuasse a fungere anche da suo patrocinatore personale. A tal fine essa ha sottoscritto il 24 febbraio 1990 un accordo
sulla mercede dell'avvocato AP 1 come assistente
(3‰ della sostanza netta, pari a quanto riconosceva l'art. 2 dell'abrogato regolamento cantonale concernente le tariffe in
materia di tutele e curatele), come pure sulle spese e gli onorari (ad horam)
che l'avvocato AP 1 avrebbe esposto come patrocinatore. Eventuali controversie
sulla retribuzione di quest'ultimo sarebbero state deferite a un arbitro.
B. Il
16 aprile 1991 __________ si è trasferita a __________. Con decisione del 19 aprile 1991 l'autorità tutoria del circolo di __________ ha constatato la fine dell'incarico affidato all'avvocato AP 1 e ha
designato l'avv. __________ di __________ in qualità di nuovo assistente, invitando l'avvocato AP 1 a trasmettergli gli atti della
pratica. Alcuni giorni dopo, il 23 aprile 1991, l'avvocato AP 1 si è visto rescindere
da __________ anche il mandato di patrocinio. La Delegazione tutoria di __________
ha deciso il 29 aprile 1991 di contestare il
trasferimento dell'inabilitata a __________, ma un'azione di diritto
pubblico intentata dal Cantone Ticino contro il Cantone
dei Grigioni per far accertare la competenza delle autorità tutorie ticinesi è
stata respinta dal Tribunale federale il 4 giugno 1992 (sentenza 5P.264/1991).
In pendenza di causa il presidente della II Corte civile ha sospeso nondimeno
l'esecutività dei provvedimenti adottati dalle autorità grigioni, di modo che in
quel lasso di tempo l'avvocato AP 1 ha ancora inventariato il patrimonio della
pupilla e stilato la sua relazione finale.
C. Con decisione del 16 settembre 1992 la Delegazione tutoria di Ascona ha stabilito,
tra l'altro, la mercede dell'avvocato AP 1 quale assistente di __________ in
fr. 120 000.– annui (dispositivo n. 3.1: “3‰ su una sostanza netta amministrata di 40 milioni di franchi”). Contro tale decisione l'avvocato AP 1 è
insorto all'Autorità di vigilanza sulle tutele, affermando – in estrema sintesi
– che la sostanza netta dell'inabilitata ammontava ad almeno 160 milioni di
franchi. In pendenza di ricorso la Delegazione tutoria ha approvato poi, il 27
dicembre 1994, gli inventari e la relazione finale dell'assistente, ricordando
che la mercede di lui (“onorario
forfettario di fr. 120 000.– annui”) era
oggetto di ricorso (dispositivo n. 5).
D. Con
decisione del 25 gennaio 1995 l'Autorità di vigilanza ha respinto il ricorso,
reputando la mercede di fr. 120
000.– annui “commisurata alle circostanze, segnatamente all'entità del patrimonio
del pupillo, delle difficoltà incontrate e, soprattutto, della natura degli
accordi stipulati a suo tempo”
(consid. 4). Un'istanza di “revisione
ed interpretazione, subordinatamente di completamento della decisione 25
gennaio 1995” introdotta il 10
febbraio 1995 dall'avvocato AP 1 all'Autorità di vigilanza è stata respinta da
quest'ultima il 14 dicembre 1995. Un parallelo ricorso di diritto pubblico
introdotto il 24 febbraio 1995 dall'avvocato AP 1 contro la decisione emessa il
25 gennaio 1995 dall'Autorità di vigilanza è stato respinto in quanto
ammissibile dal Tribunale federale il 12 marzo 1996 (sentenza 5P.84/1995).
Secondo il Tribunale federale, la mercede del 3‰ si fondava su un accordo intercorso
tra l'autorità tutoria e l'assistente nell'ambito del quale le parti avevano “rinunciato a valutare esattamente il
patrimonio netto” (consid. 3b).
Quanto all'adeguatezza, la mercede non poteva definirsi arbitraria (loc. cit.).
E. __________ è deceduta a __________ il 29 gennaio 1999. Il
5 agosto 2002 l'avv.
AP 1 si è rivolto alla Commissione tutoria regionale 11 (succeduta il 1°
gennaio 2001 alla Delegazione tutoria di Ascona), chiedendo l'approvazione dei
seguenti onorari per l'opera da lui svolta come assistente:
nota professionale del 18 luglio 1992 fr.
90 486.— (doc. M2)
nota
professionale del 22 luglio 1992 fr. 362 540.— (doc. M3)
nota
professionale del 21 luglio 1992 fr. 345 215.— (doc. M4)
nota
professionale del 24 luglio 1992 fr. 103 697.— (doc. M5)
nota
professionale del 24 luglio 1992 fr. 254 525.— (doc. M6)
nota
professionale del 28 agosto 1992 fr. 177 338.80 (doc. M8)
nota
professionale del 14 gennaio 1993 fr. 22 562.20 (doc. M10),
con
suddivisione delle spese secondo un suo piano di riparto (doc. M12) e calcolo
degli onorari secondo un suo conteggio (doc. M13).
In
subordine egli ha chiesto
come alla ricapitolazione doc. N19,
l'approvazione di note separate per gli inventari originari e, a tariffa legale
concordata, di note per tutte le prestazioni in più inerenti la curatela;
mentre le note inerenti alle prestazioni dovute ai litigi tra i figli, vengano
principalmente sottoposte all'arbitro, subordinatamente alla Delegazione
tutoria [sic]; quelle relative alle prestazioni in più inerenti l'assistenza
sono sottoposte in via subordinata, per il caso che la Delegazione tutoria non
volesse occuparsene.
Si propone
quindi l'approvazione, in via subordinata delle note seguenti:
II.1.A Rifacimento
inventari per il periodo 20.10.88/31.12.88: in via subordinata si chiede la
fissazione per il 1988, con inventario d'apertura e di chiusura separati e
rifatti in base ai nuovi valori, almeno dell'intero onorario allora stabilito
di comune accordo in fr. 188 000.– senza la riduzione pro tempore,
dato che le prestazioni di allora e successive equivalgono a un anno completo
(ricorsi contro decisione AVTC, rifacimento apertura e chiusura); quindi nota
per la differenza tra fr. 180 000.– e quanto
allora esposto;
In via
seconda subordinata,
calcolo a ore come a doc. N19 II.1 fr.
30 450.—
II.1.B Rifacimento
inventari dal 1.1.89 al 31.12.89 fr. 28 200.—
II.1.C Rifacimento
inventari 1.1.90/31.12.90 fr. 28 200.—
II.2.A Nota
dell'assistenza 1.1.91/19.4.91 fr. 49 846.45
II.2.B Nota
dell'assistenza provvisoria 19.4.91/31.12.91 fr. 98 176.45
II.2.C Nota
dell'assistenza provvisoria 1.1.92/4.6.92
In via prima
subordinata, con l'onorario (ridotto)
però calcolato per un periodo intero fr.
136 251.45
In via
seconda subordinata (onor. pro rata) fr.
67 210.45
II.3 Pratiche
secondo controparte da esporre a tariffa convenuta di legale
La loro relazione con la assistenza essendo innegabile, si chiede che la Delegazione
tutoria esamini la possibilità di approvare anche queste note alternativamente
sottoposte anche al giudizio arbitrale:
II.3.A Ammin.
Redditi fr. 19 411.—
II.3.B Contest.
Sede curatela, controv. Famil fr. 215 396.70
II.3.C Quest.
Famil. non litig. ricerche, ecc. fr. 107 865.30
II.3.D
Ricorsi contro riduz. Note: si chiede esame in via equitativa pm.
Per entrambe
le ipotesi (applicazione sui nuovi valori o sui vecchi) si fa presente che
anche gli esercizi 1988 e 1992, per le quali fu esposto un onorario pro rata,
giustificano l'onorario pieno: la responsabilità e i premi di rischio non si
riducono per una parte dell'anno e gli inventari sono anche per quegli anni
due. Pertanto, soprattutto nel caso di retribuzione sulla vecchia base si
chiede che le note per gli esercizi 1988 e 1992 siano stabilite senza la
riduzione pro rata.
Con
decisione del 26 marzo 2003 la Commissione tutoria regionale ha respinto l'istanza
in ordine, rilevando che la mercede era già stata fissata con decisione del 16
settembre 1992 dalla Delegazione tutoria di __________, “decisione confermata dalle istanze
successive e formalmente cresciuta in giudicato”. Del resto – essa ha soggiunto – non si ravvisavano motivi né erano
evocati fatti nuovi che inducessero a scostarsi dalla decisione citata. La
tassa di giustizia di fr. 5000.– e le spese di fr. 100.– sono state
poste a carico dell'istante.
F. Il 7
aprile 2003 l'avv. AP 1 è insorto
all'Autorità di vigilanza sulle tutele per ottenere che la decisione predetta
fosse annullata e
che le note presentate dall'assistente avv.
AP 1 per assistenza, poi assistenza pendente causa, e pratiche accessorie
effettuate d'ordine, singolo o congiunto dal curatore grigione avv. __________,
dell'assistita e del suo legale avv. __________, della Delegazione tutoria,
della Autorità di vigilanza sulle tutele, del Consiglio di Stato o col loro
consenso o dettate comunque dal mandato di assistenza di difendere l'assistita
contro il figlio e contro le di lei debolezze, siano approvate, prescindendo,
attraverso riesame, accertamento, eventuale revisione dalla decisione della
Delegazione tutoria di __________ in data 16.9.1992 prolata unicamente circa
l'onorario; e che la relativa retribuzione del curatore sia stabilita,
accertata, modificata, riveduta nel 3‰ del valore degli attivi stabilito negli
inventari, già più prossimo al valore fiscale che a quello venale.
In subordine egli ha chiesto
che siano
approvate le note separate per l'assistenza legale in senso officiale, e per le
pratiche accessorie, personali o d'ordine della Delegazione tutoria, Autorità
di vigilanza, Consiglio di Stato, del curatore grigione, dell'assistita e del
suo legale avv. __________, o comunque rientranti direttamente o indirettamente
nel mandato di assistenza di difendere l'assistita dal figlio e dalle sue
stesse debolezze; e che la determinazione del relativo importo sia effettuata
in base a criteri oggettivi di valutazione dell'effettivo impegno
dell'assistente. Sono quindi accolte le domande principali come ai § da 35 a 40 dell'istanza 5.8.2002 e come alla colonna sinistra
del doc. AM, cioè come ai doc. M2, M3, M4, M5, M6, M8, M10, con suddivisione
delle spese come al progetto M12 e calcolo onorari conteggio M13; in via
subordinata le domande di cui al § 40, domande II.1.A, II.1.B, II.1.C, II.2.A,
II.2.B, II.2.C (prima e seconda subordinata), II.3, II.3.A, II.3.B, II.3.C,
II.3.D.
Nelle sue
osservazioni del 9 aprile 2003 la Commissione tutoria regionale ha proposto di
respingere il ricorso. CO 2, figlio e unico erede dell'inabilitata, ha proposto
a sua volta il
24 aprile
2003 di respingere il ricorso. Statuendo con decisione del 15 luglio 2005, l'Autorità
di vigilanza ha respinto il ricorso e ha posto gli oneri processuali di fr.
1000.– a carico del ricorrente, tenuto a rifondere a CO 2 fr. 1500.– per ripetibili.
G. Contro
la decisione appena citata l'avv. AP 1 è
insorto con un appello (“ricorso”) del 2 settembre 2005 nel quale postula
l'annullamento della decisione stessa, oltre a quella emanata dalla Commissione
tutoria regionale, e formula le seguenti conclusioni:
la decisione
è rinviata alla Commissione tutoria regionale 11, sub. alla Sezione enti
locali, Autorità di vigilanza sulle tutele, perché emanino una decisione in cui
si pronuncino circa quanto dovuto all'istante per l'assistenza provvisoria, in
ragione di almeno fr. 120 000.– annui e confermino quanto concretamente
dovuto al curatore, per onorario e spese (comprese le spese e gli esborsi insorti
in quei periodi anche relativamente al rifacimento degli inventari precedenti)
sia pure un base all'emolumento ridotto a fr. 120 000.–
per anno (intero con i necessari adattamenti per periodi più brevi) per i
periodi in cui la sua attività è rimasta impagata, e cioè
– periodo dal
1.1.91 al 19.4.91 (curatela);
– periodo dal 19.4.91 al 31.12.91 (assistenza provvisoria);
– periodo dal 1.1.1992 al 4.6.92 (assistenza provvisoria),
fatti salvi
interessi di mora, spese esecutive e relative.
In subordine
egli postula quanto segue:
le domande
subeventuali di cui alla II subordinata (istanza 5.8.02 pag. 27, dom. II e
subeventuali) sono accolte, motivo per il quale è stabilito che per i periodi
ancora impagati di curatela e/o assistenza provvisoria sono dovuti al curatore
emolumenti annui di almeno fr. 120 000.–
per ciascuno anno e considerando se sia o meno dovuto un supplemento per i
periodi più brevi con bilanci conti e inventari di apertura e chiusura, e
meglio le pretese del curatore sono approvate nella misura seguente:
–
per il periodi di curatela dal 1.1.91 al 19.4.91 l'emolumento dell'istante è
stabilito in almeno fr. 36 333.35 (109/360 di
fr. 120 000.–);
– per
il periodo di assistenza provvisoria dal 19.4.91 al 31.12.91 l'onorario
dell'istante è stabilito in almeno fr. 83 666.65
(251/360 di fr. 120 000.–);
– per
il periodo di assistenza provvisoria dal 1.1.92 al 4.6.92 l'onorario dell'istante
è stabilito in almeno fr. 51 666.65 (155/360 di
fr. 120 000.–);
– per
spese e sborsi dal 1.1.91 alla consegna di inventari rettificati, le pretese del curatore sono stabilite in fr. 51 134.40 per la stesura
e rifacimento inventari e relative copie; fr. 1251.80 per l'amministrazione dei
redditi; fr. 12 358.20 per le
controversie circa la sede della curatela e le questioni familiari contenziose;
fr. 4507.30 per le questioni familiari non contenziose, a meno che le due
ultime categorie di prestazioni siano da esaminare nell'ambito di quelle
legali,
fatti salvi
interessi di mora, spese esecutive e relative.
Nelle sue
osservazioni del 10 ottobre 2005 CO 2 propone di respingere l'appello. La Commissione
tutoria regionale non ha presentato osservazioni. Il 4 aprile 2006 CO 2 ha
comunicato alla Camera che l'avv. AP 1 avrebbe ceduto tutte le sue pretese nei
confronti di lui alla fondazione di famiglia __________, con sede a __________.
in diritto: 1. Le decisioni emesse dall'Autorità di vigilanza sulle
tutele sono appellabili entro venti giorni dalla notifica (art. 48 della legge
sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, RL 4.1.2.2,
cui rinvia l'art. 39 LAC). La procedura è quella ordinaria degli art. 307 segg.
CPC, con le particolarità dell'art. 424a CPC (RDAT II-2003 pag. 51
consid. 1). Nella fattispecie la decisione impugnata è stata spedita al ricorrente
il 15 luglio 2005, durante le ferie giudiziarie (art. 133 cpv. 1 lett. b CPC).
Inoltrato il 2 settembre 2005, l'appello in rassegna è dunque tempestivo.
2. Il ricorso all'Autorità cantonale di vigilanza è un rimedio
giuridico ordinario, munito per principio di effetto sospensivo, diretto a un
grado di giurisdizione munito di pieno potere cognitivo in fatto e in diritto
(art. 46 della citata legge sull'organizzazione e la procedura in materia di
tutele e curatele; v. anche Geiser
in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 19 segg. ad art. 420). Le decisioni
dell'Autorità di vigilanza sostituiscono così quelle delle Commissioni tutorie
regionali: annullando o riformando le prime, si annullano o si riformano
automaticamente le seconde. Ne deriva che la richiesta dell'appellante intesa a
far annullare, oltre alla decisione impugnata, quella della Commissione tutoria
regionale non ha portata
pratica (RDAT II-2003 pag. 52 consid. 2).
3. L'appello è un rimedio giuridico
eminentemente riformatorio, non cassatorio. Di regola un appellante non può
quindi limitarsi a chiedere l'annullamento della decisione impugnata e il
rinvio degli atti alla giurisdizione precedente perché statuisca di nuovo, ma deve formulare le sue proprie conclusioni
(art. 309 cpv. 2 lett. e CPC; Cocchi/Trezzini,
CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 13 ad art. 309). Nella fattispecie
la richiesta principale dell'appellante si esaurisce in una domanda di rinvio
all'Autorità di vigilanza, ma la subordinata annovera conclusioni proprie. All'Autorità
di vigilanza inoltre l'appellante rimprovera, nella richiesta principale, un
diniego di giustizia per non avere statuito su talune richieste. E nel caso in
cui la decisione appellata si riveli affetta da vizi formali un rinvio
all'autorità precedente perché rimedi alla mancanza può entrare in linea di
conto (art. 326 lett. a CPC per analogia). In simili
condizioni non soccorre pertanto dilungarsi sulla ricevibilità dell'appello.
4. CO
2 ha comunicato alla Camera il 4 aprile 2006 che l'appellante avrebbe ceduto tutte
le sue pretese nei confronti di lui alla fondazione di famiglia __________, ciò
che farebbe decadere la legittimazione del legale a ricorrere. La tesi è
infondata. La procedura odierna, intanto, è del tutto estranea agli onorari che
l'avvocato AP 1 rivendica da CO 2 per il mandato assolto come patrocinatore
della madre. Essa riguarda solo la mercede che il legale chiede per l'opera
prestata in qualità di assistente. Ciò premesso, chi ha la legittimazione per
far valere una determinata pretesa al momento della litispendenza non perde
tale qualità solo perché nel corso della causa aliena l'oggetto litigioso o
cede il diritto contestato (Kummer,
Grundriss des Zivilprozessrechts, 4ª edizione, pag. 111 in alto, citato da Leuch/Marbach/Kellerhals/Sterchi, Die Zivilprozessordnung
für den Kanton Bern, Berna 2000, n. 3 lett. b ad art. 160; identico principio
dispone l'art. 21 cpv. 2 PC). Perché dovrebbe essere diversamente nel caso in
cui la lite verta sulla tassazione di note professionali emanate da un
assistente non è dato a divedere (né Steven Bentinck spiega).
5. L'Autorità
di vigilanza ha ritenuto anzitutto di poter decidere il ricorso senza indire
un'udienza (postulata dal ricorrente), non prevista dalla procedura
amministrativa ticinese, e senza assumere prove, ritenute superflue ai fini del
giudizio. Ciò posto, essa ha trattato l'“istanza” presentata
il 5 agosto 2002 dall'avvocato AP 1 alla Commissione tutoria regionale come una domanda di riesame intesa a far riconsiderare la decisione del 16 settembre 1992 con cui la Delegazione tutoria di __________ aveva
fissato la mercede di lui in fr. 120 000.– annui. Se non che,
essa ha continuato, nulla giustificava di rimettere in discussione quell'atto:
non la procedura arbitrale cui aveva fatto capo il legale nel gennaio del 2000
per ottenere la condanna di CO 2 al pagamento di note
d'onorario per l'attività da lui svolta come patrocinatore della madre
(procedura poi cassata dal Tribunale d'appello con sentenza inc. 12.2001.30 del
30 agosto 2001), né tanto meno le decisioni con cui l'Autorità di vigilanza
prima e il Tribunale federale poi avevano respinto i suoi ricorsi contro la
citata decisione della Delegazione tutoria. E neppure la Delegazione tutoria avrebbe
potuto per ipotesi – ha soggiunto l'Autorità di vigilanza – riservare un
riesame della propria decisione per il solo fatto che la citata procedura
arbitrale avesse a rivelarsi infruttuosa.
Quanto
alle censure che il ricorrente muoveva alla decisione della Delegazione tutoria
di __________, l'Autorità di vigilanza non le ha destinate a miglior sorte.
Essa ha reputato che sull'ammontare della mercede spettante all'avvocato AP 1
in qualità di assistente la decisione fosse perfettamente chiara (“onorario forfettario di fr. 120 000.– annui”), tanto che il ricorrente si era visto respingere
Fatti
i ricorsi presentati – come detto – davanti ai due superiori gradi di giudizio.
Nulla mutava infine, ha epilogato l'Autorità di vigilanza, che la Delegazione
tutoria si fosse creduta competente non solo per approvare la mercede maturata
dal legale come assistente, ma anche per far approvare dall'Autorità di vigilanza
la convenzione firmata il 24 febbraio 1990 da __________ sugli onorari dovuti all'avvocato
AP 1 come patrocinatore. Unico atto vincolante era in effetti, per l'avvocato AP
1, la decisione del 16 settembre 1992, non una qualsivoglia opinione erronea
della Delegazione tutoria. Onde in definitiva, per l'Autorità di vigilanza,
l'infondatezza della domanda di riesame.
6. L'appellante
esordisce precisando quali motivi d'impugnazione egli non intende sollevare
(l'avere scoperto che il presidente della Delegazione tutoria di __________ era
legato per ragioni professionali a CO 2, la mole di lavoro e il grande impegno
occorsi per inventariare e amministrare il patrimonio dell'inabilitata: punti 1
e 2). Egli lamenta invece un diniego di giustizia, dolendosi che l'Autorità di
vigilanza gli ha negato l'udienza, ha rifiutato l'assunzione delle prove da lui
offerte, non ha indicato nel dispositivo della decisione il suo diritto di
percepire una mercede di
fr. 120 000.– annui, non ha
accertato se tale somma sia stata davvero corrisposta, non ha indicato a quanto
ammonti concretamente la sua spettanza con le spese né ha considerato “i punti in cui le domande dell'istante
furono (…) ammesse nello stabilire le ripetibili”
(punto 4). In seguito l'appellante si diffonde sui
motivi che avrebbero giustificato la sua audizione personale (punto 5).
Ricordato
che CO 2 pretende a torto di averlo tacitato (punto 6), l'appellante fa valere
inoltre che – contrariamente all'opinione dell'Autorità di vigilanza – la
Commissione tutoria non si è pronunciata sulla marcede a lui spettante per
l'opera svolta dalla morte dell'inabilitata sino al febbraio del 1995 per il rifacimento
di taluni inventari (“assistenza
provvisoria”). All'Autorità di
vigilanza egli fa carico altresì di non avere esaminato se la sua attività dopo
il 31 dicembre 1990 sia rimasta impagata, come egli affermava, e di avere
ignorato le richieste di giudizio da egli formulate in subordine nel ricorso,
ciò che configurerebbe un ulteriore diniego di giustizia (punto 7).
7. A
ogni punto del memoriale l'appellante pospone, come offerta di prova, generici “documenti”, non meglio precisate “edizioni” e il
richiamo di atti dalla Delegazione tutoria di __________, oltre che
dall'Autorità di vigilanza. Ora, a prescindere dalla assoluta indeterminatezza
di simili richieste, mal si comprende quale utilità potrebbero assumere i mezzi
istruttori in questione. Gli atti su cui si è fondata l'Autorità di vigilanza
per emanare la propria decisione sono stati regolarmente trasmessi a questa
Camera. Nella misura in cui l'appello verte su un diniego di giustizia, poi,
non occorre esperire prove per verificarne l'esistenza: basta esaminare il
carteggio processuale. Per il resto, le argomentazioni dell'appellante sono –
come si vederà oltre – totalmente estranee al contenuto della decisione
impugnata. Non potrebbero quindi, con ogni verosimiglianza, suffragare il buon
esito dell'impugnazione. Nelle circostanze descritte giova procedere senza
indugio, dunque, alla trattazione dell'appello.
8. L'Autorità di vigilanza ha considerato l'“istanza” presentata il
5 agosto 2002 dall'avvocato AP 1 alla Commissione tutoria regionale,
nella decisione appellata, come una domanda di riesame intesa a far riconsiderare la decisione del 16 settembre 1992 con cui la Delegazione tutoria di __________ aveva
fissato la mercede di lui in fr. 120 000.– annui (doc. B6). E sulla base di tale presupposto essa ha respinto il ricorso, non
ravvisando – in estrema sintesi – elementi che giustificassero di rivedere
quella decisione. Ora, nell'appello si cercherebbe invano un qualsiasi riferimento
a tale motivazione, con cui l'interessato non si confronta. Egli non pretende
che la sua “istanza” del 5 agosto 2002 alla Delegazione tutoria
non fosse una domanda di riesame, tant'è che nella medesima
rilevava: “le decisioni
amministrative non creano res iudicata (…). L'avvocato AP 1 chiede in
via principale che la decisione sia riveduta e modificata, accettando il
principio che l'onorario del 3‰
sia calcolato, in base alla clausola rebus sic stantibus, in base ai
valori degli inventari rettificati” (pag. 15, punto 35). Né l'interessato accenna nell'appello quali elementi
nuovi giustificassero di riesaminare la nota decisione o perché le circostanze
giudicate ininfluenti dall'Autorità di vigilanza sarebbero decisive.
L'appellante argomenta seguendo sue logiche e propri concetti, ma ciò non basta
per motivare un appello, in cui non è sufficiente limitarsi a enunciazioni e
asserzioni proprie, ma occorre spiegare perché i considerandi addotti nella
decisione impugnata connoterebbero un errato accertamento dei fatti o una
fallace applicazione del diritto (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC). Carente di
motivazione, sotto questo profilo l'appello potrebbe quindi essere dichiarato
irricevibile senza ulteriore disamina (art. 309 cpv. 5 CPC).
9. L'appellante
censura nondimeno – come detto (consid. 6) – un diniego di giustizia,
adombrando vizi che per la loro indole formale potrebbero comportare
l'annullamento della decisione impugnata già per ragioni d'ordine. In realtà la
doglianza cade nel vuoto. Nella misura in cui sostiene che l'Autorità di
vigilanza
avrebbe
dovuto ascoltarlo di persona, desiderando egli “far meglio afferrare la portata della domanda subeventuale, che era
quella di ottenere, in una decisione scritta, il riconoscimento puntuale almeno
di quanto dovuto e rimasto impagato” (memoriale, pag.
6), l'appellante sorvola una volta di più sui motivi
della decisione impugnata, in cui l'Autorità di vigilanza ha rilevato che
“l'istituto dell'udienza preliminare non è
previsto nella procedura amministrativa” (decisione impugnata, consid. 1). L'appellante non asserisce che il
diritto cantonale – o, per avventura, l'ordinamento federale – contempli la
possibilità di udienze in seconda sede o conceda la facoltà di integrare
oralmente un ricorso. Non si vede quindi come possa lamentare un diniego di
Considerandi
giustizia.
Quanto
alle prove che l'Autorità di vigilanza ha rinunciato ad assumere con l'argomento
che non sarebbero risultate utili per accertare i presupposti di una domanda di
riesame (decisione impugnata, loc. cit.), l'appellante non indica quali mezzi
istruttori sarebbero potuti risultare proficui né a che scopo. Laddove rimprovera
infine all'Autorità di vigilanza di non avere giudicato sulla richiesta
subordinata figurante nel ricorso, egli dimentica una volta ancora che
l'Autorità di vigilanza non ha trattato materialmente le sue tesi perché non ha
ravvisato le premesse per rimettere in causa la decisione della Delegazione
tutoria. Invocare un diniego di giustizia in simili condizioni non sussidia.
10.
Un
diniego di giustizia l'appellante scorge anche nel fatto che l'Autorità di vigilanza
non ha accertato, nel dispositivo della decisione impugnata, il suo diritto di
riscuotere una mercede di fr. 120
000.
– annui, non ha appurato se e fino a concorrenza di
che somma tale mercede sia stata corrisposta, non ha precisato a quanto ammonti
concretamente il suo credito (con le spese) tenendo conto anche del lavoro da
lui svolto in pendenza di ricorso al Tribunale federale, né ha considerato “i punti in cui le domande dell'istante
furono (…) ammesse nello stabilire le ripetibili”
(punto 4 lett. e). Da quest'ultima critica va subito
sgombrato il campo, il ricorso all'Autorità di vigilanza essendo stato interamente
respinto. Non si vede pertanto – né l'appellante spiega – perché il dispositivo
sulle ripetibili in favore di CO 2 avrebbe dovuto essere diverso. Del tutto
infondato è anche il diniego di giustizia che l'appellante rimprovera
all'Autorità di vigilanza per non avere appurato se (e fino a concorrenza di
che somma) egli sia stato tacitato da CO 2. La fissazione della mercede in
favore di un assistente avviene sì nel quadro di una procedura amministrativa
(Geiser in: Basler Kommentar,
ZGB I, 3ª edizione, n. 8
ad art. 416 per analogia), ma l'accertamento dei rapporti interni di dare e
avere che intercorrono fra l'assistente e l'inabilitato (o i suoi eredi) non
compete all'Autorità di vigilanza né alla Commissione tutoria regionale. È, se
mai, una questione che va sottoposta al giudice civile.
11.
Il
diniego di giustizia che l'appellante denuncia invece per non avere l'Autorità
di vigilanza accertato nel dispositivo della decisione impugnata il suo diritto
di riscuotere un compenso di fr. 120 000.– annui, omettendo di precisare a quanto
ammonti concretamente il suo credito (con le spese), merita un discorso a
parte. Non perché la doglianza sia fondata. Al contrario: l'appellante continua
a trascurare che l'Autorità di vigilanza non ha trattato materialmente le sue
pretese perché non ha ravvisato elementi atti a rimettere in causa la decisione
presa il 16 settembre 1992 dalla Delegazione tutoria di
__________. Ed egli non afferma – come detto (consid. 8) – che la sua “istanza” del 5 agosto 2002 alla Commissione tutoria regionale non fosse una domanda di riesame. Anzi, in quell'allegato
egli insisteva esplicitamente perché la sua mercede di assistente fosse
calcolata in base al valore della sostanza amministrata risultante da “inventari rettificati” (pag. 15 punto 35), mentre la retribuzione
pattuita a suo tempo tra lui medesimo e la Delegazione tutoria era di fr. 120 000.– annui senza
riguardo a questioni di valore, come ha rilevato il Tribunale federale (sopra,
lett. D). Non avendo ravvisato motivo per tornare su quel parametro di
retribuzione, l'Autorità di vigilanza non può essere caduta nel diniego di
giustizia per non avere statuito sull'entità della mercede o sull'ammontare
delle spese.
Quanto
merita di essere considerato a parte è un principio che la Commissione tutoria
regionale e l'Autorità di vigilanza sembrano avere perduto di vista. Ogni assistente,
così come ogni tutore e ogni curatore, ha diritto invero di vedersi tassare la
propria nota professionale, già per il fatto che la tassazione passata in giudicato
costituirà poi un titolo di rigetto definitivo dell'opposizione (Geiser, op. cit., n. 10 ad art. 416 CC
con richiamo). Nella fattispecie non risulta essere intervenuta, finora,
tassazione di sorta. La Delegazione tutoria di __________ si è limitata il 26
settembre 1992 a fissare il criterio di rimunerazione (fr. 120 000.– annui), ma
non risulta avere determinato quanto concretamente può riscuotere l'avvocato AP 1 a titolo di mercede,
esborsi e spese per l'opera svolta come assistente. La
Commissione tutoria regionale 11 ha dichiarato irricevibile l'“istanza” presentata il 5 agosto 2002 dal legale e l'Autorità di vigilanza
ha stabilito, nella decisione appellata, che nulla
giustificava di rivedere il criterio di retribuzione adottato dalla Delegazione
tutoria di __________. Sta di fatto che a tutt'oggi non consta essere
intervenuta – per lo meno stando al disordinato e confuso carteggio
processuale – una decisione su quanto vada riconosciuto all'avvocato AP 1 nel
caso in esame, sulla scorta del noto criterio retributivo, per l'adempimento della
funzione assolta.
12.
Nella
richiesta subordinata di appello il legale sembra chiedere per vero che questa
Camera statuisca essa medesima in tal senso, almeno per la mercede dovutagli dal
1° gennaio 1991 in poi, facendo capo al parametro fisso di fr. 120 000.– annui. Non incombe
tuttavia al terzo grado di giudizio statuire come se fosse un'autorità di tassazione,
tanto meno ove a quest'ultima la domanda non risulti nemmeno essere stata
sottoposta. Certo, l'appellante pare sostenere che la richiesta ora formulata costituisse
“la seconda subordinata a pag.
27.
dell'istanza 5 agosto 2002, relativa alle subeventuali, specie II.2.A
(assistenza 1.1.91), II.2.B (assistenza provvisoria 19.4.91–31.12.91), II.2.C
(assistenza provvisoria 1.1.92–4.6.1992); quindi tassazione delle note almeno
nella seconda subeventuale della II subordinata (onorario annuo di fr. 120 000.– applicato pro
rata) o se ciò fosse ritenuto compatibile con la decisione base dei fr. 120 000.– annui, con
congruo adeguamento per i tre periodi che dettero luogo (pur essendo inferiori
ad un anno) ad un inventario di apertura e uno di chiusura”.
Ora, a
parte il fatto che un simile modo di esprimersi è incomprensibile, nella fattispecie
spettava all'istante presentare alla Commissione tutoria regionale un conteggio
chiaro, semplice e definito. L'“istanza” del 5
agosto 2002, oltre che tendere a una modifica della mercede fissa originaria (fr.
120.
000.–
annui), non conteneva alcuna nota d'onorario chiara, né tanto meno semplice e
definita. A verbose digressioni personali (e soggettive) dell'assistente sulla
cronistoria dell'inabilitazione seguivano inintelligibili rinvii agli atti su particolari
relativi a modalità di calcolo che culminavano in farraginosi nugoli di proposte
sottordinate e subeventuali. Un atto simile non poteva servire da base per una
tassazione, men che meno in virtù della mercede originariamente stabilita.
Toccherà dunque all'assistente presentare alla Commissione tutoria regionale
una nota d'onorario semplice, chiara e definita delle sue spettanze a titolo di
mercede (calcolata sul parametro fisso di fr. 120 000.– annui), esborsi e spese,
senza alternative né varianti che appesantiscano inutilmente il compito
dell'autorità di tassazione. Nella misura in cui la Commissione tutoria regionale
reputerà di scostarsi dalla richiesta del legale, spiegherà essa medesima i motivi
sottesi alla decisione.
13.
Gli
oneri e le ripetibili del pronunciato odierno seguono il principio della
soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro
il presente sindacato sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il
valore della spettanza avanzata dall'assistente (mercede, esborsi e spese)
supera di gran lunga la soglia di fr. 30 000.– per un eventuale
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF).
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella
misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata
nel senso dei considerandi.
2. Gli
oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 750.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
800.–
sono
posti a carico dell'appellante, che rifonderà a CO 2 fr. 2500.– per ripetibili.
3. Intimazione:
–;
–;
–.
Comunicazione
alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali,
Autorità di vigilanza sulle tutele.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale
d'appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF
entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF).
Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile
solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000
franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in
materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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