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Decisione

11.2005.12

modifica di sentenza di divorzio: contributo di mantenimento per i figli nati dal primo matrimonio in caso di formazione di una nuova famiglia. Diffida ai debitori: trattenuta di stipendio.

8 settembre 2005Italiano35 min

Source ti.ch

Fatti

i quali – salvo eccezioni (art. 328 CC) – di regola non hanno obblighi verso il

debitore, siano chiamati indirettamente a sussidiare i figli minorenni di lui.

Si vedesse riconoscere un fabbisogno minimo sufficiente solo per vivere insieme

con un figlio maggiorenne o una persona concubina, il debitore dovrebbe far

capo almeno indirettamente a questi ultimi per sostentare sé medesimo. D'altro

lato la persona concubina e il figlio maggiorenne non possono accampare diritti

– o diritti prevalenti – verso il debitore rispetto a quelli dell'(ex) coniuge

o dei figli minorenni. Di conseguenza, né il reddito né il fabbisogno di figli

maggiorenni o concubini vanno considerati per determinare la capacità contributiva

di lui.

b) In

alcuni casi questa Camera ha invero applicato lo stesso principio anche a un

coniuge (o a un ex coniuge) non affidatario, tenuto a versare contributi di

mantenimento, che nel frattempo si era risposato (I CCA, sentenza inc.

11.1999.32 del 21 dicembre 2001, consid. 6; inc. 11.2000.125 del 10 aprile

2002, consid. 6; inc. 11.2002.81 del 29 ottobre 2002, consid. 7; inc. 11.2002.2

del 30 dicembre 2002, consid. 12c). Non giova tuttavia che si continui su

quella via, dal momento che – diversamente dal figlio maggiorenne o dalla

persona concubina – il nuovo coniuge è tenuto per legge ad assistere il

debitore nell'adem­pimento dei propri obblighi contributivi verso l'ex coniuge

e i figli nati prima del matrimonio (art. 278 cpv. 2 CC; consid. 2). In

concreto l'appellante si è – appunto – risposato. La nuova moglie ha quindi

doveri verso di lui e lui ha doveri verso la nuova moglie (art. 163 CC), i cui

redditi e il cui fabbisogno minimo entrano in linea di conto. All'appellante e

alla seconda moglie va dunque riconosciuto il minimo esistenziale che il

diritto esecutivo prevede per coppie conviventi (fr. 1550.– mensili: FU 2/2001

pag. 74).

c) Per

l'alloggio il Pretore ha riconosciuto all'istante un costo di fr. 660.–

mensili, pari alla metà della pigione, delle spese di riscaldamento e del

premio per l'assicurazione dell'economia domestica. L'appellante espone fr.

800.– mensili di locazione, stimando il costo che egli dovrebbe sopportare

vivendo da sé solo, fr. 140.– per i costi di riscaldamento e fr. 31.– mensili

per l'assicurazione dell'economia domestica e la responsabilità civile. In

realtà occorre fondarsi sugli oneri effettivi di entrambi i coniugi, previa

deduzione delle quote che rientrano nel fabbisogno in denaro dei figli. Ora,

dagli atti risulta che i coniugi pagano una locazione di fr. 1150.– mensili

(doc. I), inclusi fr. 100.– di acconto per le spese accessorie (contratto di

locazione annesso al certificato per l'ammissione all'assistenza giudiziaria).

Nel 2003 essi hanno dovuto corrispondere inoltre un conguaglio semestrale di

fr. 483.35 (doc. G), ragione per cui nel complesso i costi di locazione

assommano a fr. 1230.– mensili (arrotondati). Dedotte le quote a carico dei due

figli minorenni (un terzo per il primo e un quarto per il secondo:

Empfehlungen zur Bemessung von Unter­halts­beiträgen für Kinder, Zurigo 2000, pag. 13 in alto), nel fabbisogno dei coniugi va

inserita una spesa di fr. 512.– mensili, più la posta di fr. 31.– mensili per

l'assicurazione del­l'economia domestica e la responsabilità civile (DTF 114 II

395 consid. 4c).

d) L'appellante

chiede che nel suo fabbisogno minimo si inseriscano fr. 200.– mensili per le

trasferte e i pasti fuori casa, rilevando che con i fr. 50.– mensili riconosciutigli

dal Pretore egli non può percorrere più di 200 km mensili, ciò che a suo dire

“appare assurdo”. Se non che, per giurisprudenza, i costi per l'uso di un

veicolo privato pos­sono essere riconosciuti solo ove il mezzo sia necessario

per trasferte professionali, per motivi di salute o per l'esercizio del diritto

di visita (Rep. 1994 pag. 145, 1993 pag. 226). Se tali spostamenti possono essere

ragionevolmente compiuti facendo capo ai mezzi pubblici, si riconosce – soprattutto

in caso di ristrettezze economiche – il relativo costo dell'abbonamento. Nella

fattispecie non risulta, né l'appellante pretende, che per le trasferte

professionali (da __________ a __________ e viceversa) egli non possa far capo

all'autopostale. Non solo non gli può essere riconosciuto il maggior onere per

il carburante, ma – il fabbisogno per i figli del primo matrimonio rimanendo

ampia­mente scoperto (sotto, consid. 9) – vanno espunti dal suo fabbisogno

minimo in forza del principio inquisitorio che governa il diritto di filiazione

(consid. 2) anche i costi d'automobile (assicurazione, imposta di circolazione,

carburante). Nel fabbisogno minimo va computato, in loro vece, il costo

dell'abbonamento per il trasporto pubblico, di fr. 40.– mensili (tariffe in:

‹www.arcoba­leno.ch›). All'appellante va riconosciuta invece l'indennità di fr.

200.– mensili per pasti fuori casa, giacché usando i mezzi pubblici egli non

disporrebbe sul mezzogiorno di tempo sufficiente per pranzare a domicilio.

e) L'istante

chiede infine che nel suo fabbisogno minimo si includa l'onere fiscale. In DTF

126 III 356 consid. 1a/aa il Tribunale federale ha avuto modo

di stabilire nondimeno – con ampi riferimenti di dottrina – che il carico

tributario del debitore tenuto al versamento di contributi alimentari “non deve

essere considerato in presenza di ristrettezze economiche”. Tale orientamento è

stato ancora ribadito in DTF 127 III 70 consid. 2b e in DTF 127 III 292 consid.

2a/bb. Nella fattispecie l'appellante non risulta in grado di contribuire

adeguatamente al mantenimento dei figli avuti dal primo matrimonio (sotto,

consid. 9). Non può dunque vedersi riconoscere oneri d'imposta.

f) In

ultima analisi il fabbisogno minimo dell'appellante e della seconda moglie

ammonta a complessivi fr. 2855.– mensili: minimo esistenziale del diritto esecutivo

fr. 1550.–, locazione e spese accessorie fr. 512.– (senza la quota che rientra

nel fabbisogno in denaro dei figli minorenni che vivono nell'economia domestica),

premio della cassa malati del marito fr. 90.–, premio della cassa malati della

moglie fr. 432.05 (premio totale per la famiglia, dedotti i tre figli:

attestato accluso al certificato per l'ammissione all'assistenza giudiziaria),

spese di trasferta fr. 40.–, pasti fuori casa fr. 200.–, assicurazione

dell'economia domestica e contro la responsabilità civile fr. 31.–.

7. Quanto

ai redditi della seconda moglie, dagli atti emerge che essa percepisce una

rendita AI di fr. 1671.– mensili, una rendita completiva di fr. 530.– per il

figlio A__________ e una rendita di fr. 501.– per il marito (certificato per

l'ammissione all'assistenza giudiziaria). Inoltre essa dovrebbe ricevere una

rendita completiva AI di fr. 530.– mensili anche per ognuno dei figli avuti dal

primo matrimonio, o almeno per J__________, ancora minorenne (art. 35 LAI con

rinvio all'art. 25 LAVS). Non risulta invece che il padre di tali figli versi

alcunché per il mantenimento (dichiarazione d'imposta 2003A nell'incarto

fiscale richiamato, posizione 12b), anche se nell'agosto del 2002 l'interessata

dichiarava ancora di ricevere fr. 750.– mensili per alimenti (motivazione della

decisione di condono dell'11 dicembre 2002, nell'incarto fiscale richiama­to).

Comunque sia, come si vedrà in appresso (consid. 8), ai fini del presente

giudizio i fabbisogni in denaro di K__________, maggiorenne, e di J__________ non

possono essere considerati nel bilancio familiare. Non possono dunque essere

considerate nemmeno le rendite che la madre riscuote per loro.

Per quel

che è della capacità lucrativa della seconda moglie, non è noto il relativo

grado d'invalidità. Tuttavia, anche nel­l'ipotesi in cui fosse parzialmente

abile al lavoro, essa deve pren­dersi cura di A__________, che ha appena due

anni. E secondo i principi che fanno stato in materia di divorzio (applicabili

per analogia in materia di filiazione: Hegnauer,

op. cit., n. 56 ad art. 285 CC; v. anche

Wull­schleger, op. cit., n. 62 ad art. 285 con riferimenti; I CCA,

sentenza inc. 11.2001.132 del 20 novembre 2003, consid. 7a), di regola una

madre non va tenuta a esercitare un'attività lucrativa – nemmeno a tempo parziale

– finché il figlio a lei affidato non abbia compiuto i 10 anni (DTF 115 II 10

consid. 3c e 11 consid 5a; SJ 116/1994 pag. 91). La ripresa di un'attività

lucrativa potrebbe dunque entrare in linea di conto nel gennaio del 2014, ma a

quel mo­mento i figli nati dal primo matrimonio dell'istante saranno tutti

maggiorenni. Ciò posto, i proventi dell'interessata computabili nel reddito

familiare ammontano a fr. 2732.– mensili (rendita AI per sé di fr. 1671.–,

rendita completiva per A__________ fr. 530.–, rendita completiva per il marito

fr. 531.–).

8. L'appellante fa valere che nella sua economia domestica vivono,

oltre al figlio comune A__________, anche K__________ e J__________, che la

moglie ha avuto dal primo matrimonio. I loro fabbisogni in denaro di fr. 1510.–

mensili ciascuno (rispettivamente di fr. 500.– e fr. 350.– mensili secondo il

diritto esecutivo) vanno inclusi perciò, a mente sua, nel bilancio familiare,

come quello di A__________, che ammonta a fr. 1230.– mensili. L'argomentazione

non è fondata. Intanto K__________ ha compiuto i 18 anni in pendenza di appello

e l'obbligo di mantenimento verso figli maggiorenni deve cedere il passo a

quello nei confronti di minorenni (Hausheer/Spycher,

Handbuch des Unterhaltsrechts, Berna 1997, pag. 450 n. 08.35). A parte ciò, nel

bilancio familiare rientra solo il fabbisogno in denaro di figli comuni. Ai

figli della moglie l'appellante è tenuto a fornire assistenza solo a titolo sussidiario,

nella misura in cui, dopo avere sop­perito al fabbisogno proprio e a quello in

denaro dei figli suoi, disponga ancora di mezzi (sentenza del Tribunale

federale inc.5C.82/2004 del 14 luglio 2004, consid. 3.2 con rinvio a DTF 66 I

170; Hegnauer, op. cit., n.

21, 22, 47 e 52 ad art. 278 CC). Alle necessità di J__________ e –

eventualmente – K__________ deve provvedere anzitutto la madre con la propria

quota di eccedenza, oltre che con le rendite completive AI in loro favore e con

eventuali contributi di mantenimento ricevuti dal padre. Altrettanto vale, del

resto, per i figli che l'appellante ha avuto dal primo matrimonio.

Quanto al

fabbisogno in denaro di A__________, esso va calcolato – per prassi invalsa

della Camera (Rep. 1994 pag. 298 consid. 5) – in base alle raccomandazioni

pubblica­te dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del

Canton Zurigo, non secondo i minimi esistenziali del diritto esecutivo

(definiti inidonei finanche dal Tribunale federale: sentenza 5P.338/2001 del 5

novembre 2001, consid. 2b). Ora, secondo l'edizione 2005 della relativa tabella

(in: ‹www.ajb.zh.ch›), il fabbisogno in denaro di un figlio fino al 6° anno di

età che vive con un fratello (consanguineo o uterino che sia) ammonta a fr.

1660.– mensili, da cui si devono dedurre fr. 565.– per cura e educazione,

forniti in natura dalla madre. Per quel che è dell'alloggio, se è nota la spesa

effettiva occorre sostituire l'importo tabellare di fr. 320.– con la quota a

carico del genitore affidatario (un terzo per il primo figlio e un quarto per

il secondo: Empfehlungen zur Bemessung von Unter­halts­bei­trä­gen für

Kinder, Zurigo 2000, pag. 13 in alto). Dandosi una locazione

di fr. 1230.– mensili, in concreto la quota a carico del figlio minore risulta

così di fr. 307.– mensili. Il fabbisogno in denaro di A__________ riesce così,

in definitiva, di fr. 1082.– mensili.

9. Il fabbisogno in denaro di Sa__________, St__________ e R__________,

secondo i principi esposti poc'anzi (consid. 8), può essere valutato come

segue. Per quanto concerne la Sa__________ (1993), il fabbisogno di un figlio

dopo il 13° anno che vive con due fratelli ammonta a fr. 1600.– mensili. Da

tale importo vanno tolti nella fattispecie fr. 95.–, pari alla metà della posta

per cure e educazione, la madre lavorando a metà tempo (Rep. 1996 pag. 119

consid. 5). Quanto al costo dell'alloggio, occorre sostituire l'importo

tabellare di fr. 275.– con la quota della spesa effettiva a carico del genitore

affidatario, ossia fr. 345.– (un terzo di fr. 1030.–: doc. 4), di modo che il

fabbisogno risulta di fr. 1573.– mensili. Per quel che è dei gemelli (1995), il

fabbisogno di un figlio fra il 7° e il 12° anno di età che vive con altri due

fratelli è di fr. 1440.– mensili, cui si devono dedurre fr. 95.– dalla posta

cura e educazione, come pure fr. 40.– e fr. 90.– dalla posta per l'alloggio (un

quarto e un quinto di fr. 1030.– invece dell'importo tabellare di fr. 295.–).

Il fabbisogno di St__________ riesce dunque di fr. 1305.– mensili e quello di R__________

di fr. 1255.– mensili. L'attuale contributo dell'appellante (fr. 411.– ciascuno)

si rivela quindi largamente insufficiente a coprire tali fabbisogni.

Né la

madre è in grado di finanziare lo scoperto. Dagli atti risulta infatti che,

senza attività lucrativa al momento del divorzio (doc. A), essa lavora oggi

come cameriera a ore per la __________ di __________ con un grado d'occupazione

attorno al 50% (doc. 4). Retribuita fr. 17.– l'ora, fra marzo e dicembre del

2003 essa ha guadagnato una media di fr. 1180.– mensili netti (doc. 6–13).

Considerata l'età dei figli (sopra, consid. 7), essa non può nemmeno essere

tenuta a incrementare l'attività lucrativa. Quanto al suo fabbisogno minimo,

esso può essere calcolato in fr. 1790.– mensili (minimo esistenziale del

diritto esecutivo fr. 1250.–, locazione [dedotte le quote che rientrano nel

fabbisogno in denaro dei tre figli] fr. 325.–, premio della cassa malati fr.

215.75: doc. 4). Con un reddito finanche insufficiente a coprire il proprio fabbisogno

minimo, la madre non è quindi in grado di contribuire al mantenimento dei

figli. Dopo il febbraio del 2011 (16° compleanno dei figli minori), essa potrà estendere

la sua attività a tempo pieno, ma ciò andrà fatto valere a tempo debito, fermo

restando che un eventuale miglioramento della situazione del genitore affidatario

deve andare in primo luogo a favore dei figli il cui fabbisogno non risulta interamente

coperto dai contributi dell'altro genitore (sentenza del Tribunale federale

inc.5C.27/2004 del 30 aprile 2004, consid. 4.2 con rimando a DTF 108 II 83).

10. Da tutto quanto precede si evince, in sintesi, la situazione seguente.

reddito (ipotetico) del marito (consid. 5) fr.

3338.—

reddito

della seconda moglie (consid. 7) fr. 2732.—

fr.

6070.— mensili

fabbisogno

minimo dei coniugi (consid. 6) fr. 2855.—

fabbisogno

in denaro di A__________ (consid. 8) fr. 1082.—

fr.

3937.— mensili

eccedenza fr.

2133.— mensili

metà

eccedenza fr. 1066.50 mensili.

L'appellante

disporrebbe così di una quota d'eccedenza di fr. 1066.50 mensili da destinare

al mantenimento dei figli nati dal primo matrimonio, mentre la moglie dovrebbe

usare la propria quota per il mantenimento dei suoi figli (sopra, consid. 8).

Il problema è che, ci si fermasse a questo punto, A__________ risulterebbe

indebitamente privilegiato rispetto ai figli nati dal primo matrimonio

dell'appellante.

11. L'istante

pretende invero che il fabbisogno in denaro di A__________ vada compreso nel

proprio e, dipartendosi dagli accertamenti del Pretore, calcola tale fabbisogno

in fr. 3879.60 mensili. Contrariamente a quanto egli asserisce, però, il fabbisogno

in denaro di A__________ non è per nulla prioritario rispetto a quello dei

figli nati dal primo matrimonio. Anzi, un simile assunto offenderebbe la

giurisprudenza del Tribunale federale, in ossequio alla quale i figli che hanno

un padre comune hanno diritto nei confronti di lui a un identico livello di

vita e a contributi di mantenimento proporzionalmente uguali per rapporto ai

loro bisogni oggettivi (DTF 120 II 291 consid. 3b/bb; 116 II 114 consid. 4a).

Poco importa che essi vivano insieme al genitore o separati (Rep. 1999 pag. 60

in alto). L'interessato non può quindi pretendere di corrispondere tutto il

necessario al figlio A__________ e nulla ai figli del primo matrimonio. Il

calcolo esposto poc'anzi (consid. 10), pertanto, va adeguato di conseguenza, in

modo da ripartire proporzionalmente fra tutti figli dell'appellante la somma a

disposizione del padre. Ne risulta quanto segue:

reddito

(ipotetico) del marito (consid. 5) fr. 3338.—

reddito

della seconda moglie (consid. 7) fr. 2732.—

fr.

6070.— mensili

fabbisogno

minimo dei coniugi (consid. 6) fr. 2855.—

eccedenza fr.

3215.— mensili

metà

eccedenza fr. 1607.50 mensili.

Con tale quota l'appellante dovrebbe provvedere ai fabbisogni in

denaro di A__________ (fr. 1082.– mensili:consid. 8), Sa__________ (fr. 1573.–

mensili), St__________ (fr. 1305.– mensili) e R__________ (fr. 1255.– mensili:

consid. 9), che ammontano a complessivi fr. 5215.–, mentre la moglie con la propria

quota dovrebbe far fronte ai fabbisogni di A__________, J__________ ed

eventualmente K__________. Non essendovi risorse sufficienti, la somma a

disposizione dell'istante va ripartita proporzionalmente tra i figli di lui

(FamPra.ch 2001 pag. 648 con rinvio a DTF 127 III 71 consid. 2; Rep. 1999 pag. 152),

secondo il calcolo in appresso:

contributo per Sa__________: fr. 1573.–

x (1607 : 5215) = 485.– mensili (arrotondati);

contributo per St__________: fr. 1305.–

x (1607 : 5215) = 400.– mensili;

contributo per R__________: fr. 1255.– x

(1607 : 5215) = 385.– mensili;

somma

da destinare a A__________: fr. 1082.– x (1607 : 5215) = fr. 335.– mensili.

Ne

deriva, in ultima analisi, che nel complesso i contributi di mantenimento in

vigore per i tre figli maggiori (fr. 1235.– mensili) si rivelano finanche

leggermente inferiori a quelli calcolati dianzi (fr. 1270.–). La nuova

situazione familiare dell'appellante non giustifica pertanto alcuna riduzione

dei contributi per i figli nati dal primo matrimonio. Né il (relativo)

miglioramento della situazione economica della madre consente a quest'ultima di

partecipare al mantenimento di tali figli, sgravando il padre (consid. 9). Se

ne conclude che, seppure per motivi diversi, la sentenza impugnata resiste alla

critica.

Considerandi

II. Sull'appello

del 5 luglio 2005

12.

Se i genitori trascurano i propri doveri verso il figlio, il giudice

può ordinare ai loro debitori che facciano i pagamenti, del tutto o in parte,

nelle mani del rappresentante legale del figlio (art. 291 CC). La richiesta può

emanare dal figlio o – nel caso dell'art. 289 cpv. 1 CC – dall'ente pubblico (Hegnauer in: Berner Kommentar, edizione

1997, n. 10 ad art. 291 CC). Per salvaguardare il diritto del minorenne al mantenimento,

inoltre, il genitore che detiene l'autorità parentale può agire in proprio nome,

come sostituto processuale del figlio (Hegnauer,

op. cit., n. 126 ad art. 279/280 CC). La procedura è quella sommaria

contenziosa di camera di consiglio (art. 4 cpv. 1 n. 1b e art. 5 LAC), in esito

alla quale il giudice statuisce con sentenza impugnabile entro 10 giorni (art.

370.

cpv. 2 CPC). Nella fattispecie il convenuto ha ritirato la sentenza del

Pretore supplente il 30 giugno 2005. Il termine d'impugnazione sarebbe scaduto

pertanto la domenica 10 luglio 2005 e si sarebbe protratto all'indomani (art. 2

cpv. 3 della legge che disciplina la scadenza dei termini di diritto cantonale:

RL 3.3.4.1). Tempestivo, l'appello in esame è pertanto ricevibile.

13.

Il

Pretore supplente, rammentato che l'azione intesa alla riduzione dei contributi

in favore dei figli è stata respinta il 10 gennaio 2005, ha ritenuto seria la

trascuranza degli obblighi di mantenimento da parte del debitore, il quale non

ha mai versato contributi e pretende di non poterne erogare nemmeno in futuro.

Considerato che nulla è mutato nella situazione finanziaria di lui rispetto al

momento in cui è stata emanata la sentenza predetta, egli ha decretato la

trattenuta dell'importo di fr. 1235.– fissato nella sentenza di divorzio (art.

291.

CC). L'appellante asserisce che quest'ultimo provvedimento deve rispettare,

in applicazione analogica dell'art. 93 LEF, l'impignorabilità dei redditi che

servono a garantire il minimo vitale di lui e non può essere commisurato al

reddito ipotetico, ma solo al reddito effettivamente conseguito di fr. 2578.05 mensili

netti. Inoltre egli accampa un fabbisogno minimo di almeno fr. 3158.35 mensili,

oltre agli oneri di man­tenimento per i figli nati dal primo matrimonio della

moglie, il che non lascerebbe spazio a trattenute, se non limitatamente agli assegni

familiari da lui percepiti (fr. 549.– mensili). In ogni modo, a suo parere, la

trattenuta non può superare fr. 1026.– mensili, visto che nella sentenza del 10

gennaio 2005 è stato accertato un suo reddito ipotetico inferiore di fr. 209.–

mensili rispetto a quello considerato nella sentenza di divorzio.

14.

Secondo

giurisprudenza l'avviso ai debitori giusta gli art. 291 o 177 CC costituisce

una misura di esecuzione privilegiata sui generis (DTF 110 II 13 consid.

1d e 1e; 130 III 492 consid. 1.3 con rimandi), cui si applicano per analogia i

principi applicabili al pignoramento dei redditi in materia esecutiva (DTF 110

II 15 consid. 4; sentenza del Tribunale federale 5P.414/2004 del 21 marzo 2005,

consid. 3.3). Sulla questione di sapere se in sede di trattenuta il debitore

possa invocare il diritto di conservare l'equivalente del proprio fabbisogno

minimo non vi è unità di dottrina (Hausheer/Reus­ser/Geiser

in: Berner Kommentar, edizione 1999, n. 9d ad art. 177 CC). Recentemente il

Tribunale federale ha tuttavia avuto modo di precisare che, dandosi una

convenzione fra le parti o una sentenza, di regola la trattenuta va pronunciata

per l'importo fissato in tale titolo. Il giudice dell'avviso ai debitori deve

vegliare tuttavia a che l'obbligato alimentare non sia posto in una situazione

che viola i diritti fondamentali della persona. Ciò non significa che egli

debba riesaminare liberamente il titolo alla base dell'obbligo alimentare, la

sua cognizione dovendosi limitare ai casi in cui, rispetto alle circostanze

prese in considerazione in tale giudizio, la situazione del debitore sia peggiorata

al punto che l'avviso intacchi il di lui fabbisogno minimo (sentenza del

Tribunale federale 5P.138/2004 del 3 maggio 2004, consid. 5.3 con rimandi). La

procedura di trattenuta avendo indole sommaria, l'intervento di tale giudice si

limita in ogni modo ai casi in cui il minimo esistenziale del debitore appaia leso

già a un primo esame, di mera verosimiglianza (in tal senso: I CCA, sentenza

inc. 11.2005.80 del 18 luglio 2005, consid. 5).

a) Nella

fattispecie, la situazione dell'appellante è appena stata riesaminata con pieno

potere cognitivo nell'ambito dell'azione di modifica (consid. 5 a 11). E se

all'obbligato ali­mentare è stato computato un reddito ipotetico, i limiti al

pignoramento dei redditi giusta l'art. 93 LEF non trovano applicazione analogica,

né si comprenderebbe in caso contrario l'utilità di determinare un guadagno

virtuale (Hausheer/Reus­ser/Gei­ser, op.

cit., n. 21 ad art. 177 CC con rimando; contra Bräm in: Zürcher Kommentar, 3ª edizione, n. 23a ad art. 177).

Come si è visto inoltre (consid. 6), nella fattispecie la diminuzione del

reddito dell'interessato non è determinante, dovendosi esaminare l'intera

situazione della nuova famiglia.

b) Quanto

al fabbisogno minimo, l'appellante espone un totale di fr. 3158.35 (minimo

esistenziale del diritto esecutivo fr. 1250.–, minimo esistenziale per il

figlio A__________ fr. 500.–, locazione fr. 750.–, spese di riscaldamento fr.

100.

–, assicurazione dell'economia domestica e contro la responsabilità civile

fr. 31.05, assicurazione RC auto fr. 33.60, imposta di circolazione fr. 41.–,

spese di benzina fr. 200.–, premio della cassa malati fr. 252.70 mensili),

oltre a fr. 500.– per la partecipazione al mantenimento dei figli nati dal

primo matrimonio della moglie. Ora, sul fabbisogno minimo dell'interessato ci

si è già diffusi (consid. 7 e 8c). Dagli atti emerge invero che il

febbraio 2005 l'appellante ha locato un nuovo appartamento di 4½ locali a __________

per un costo di fr. 2000.– mensili, oltre a un acconto sulle spese accessorie

di fr. 200.– (doc. 1). Egli non assume tuttavia che la precedente sistemazione

fosse inadeguata. Per di più, dato il mercato dell'alloggio nella regione, egli

avrebbe potuto reperire un'abitazione dignitosa a una pigione più consona alle

sue possibilità. Considerata la sua precaria situazione finanziaria, tale

scelta pregiudica il mantenimento dei figli nati dal primo matrimonio e non

merita tutela.

c) Per

il rimanente, l'interessato non contesta l'inadempimento dell'obbligo di mantenimento

verso i figli. E dagli atti risulta che in effetti egli non ha mai versato nulla,

sicché la madre ha ormai esaurito il diritto a ottenere l'anticipo dei

contributi da parte dell'autorità (doc. A). Come ha rilevato il Pretore

supplente, la trascuranza dell'obbligo alimentare è dunque seria (Hausheer/Reusser/Geiser, op. cit., n. 8

ad art. 177 CC). Ne segue che l'appello, inconsistente, è destinato all'insuccesso.

III. Sulle

spese e le ripetibili

15.

Gli

oneri dei due ricorsi seguono la soccombenza dell'appellante (art. 148 cpv. 1

CPC), mentre non si giustifica di attribuire ripetibili alla controparte, cui i

memoriali non sono stati intimati e non hanno causa­to costi apprezzabili.

Quanto alle richieste di assistenza giudiziaria dell'interessato, esse non

possono essere accolte. Il beneficio dell'art. 3 cpv. 1 Lag presuppone che la

procedura non sia sfornita per il richiedente di esito favorevole (art. 14 cpv.

1.

lett. a Lag). In concreto gli appelli apparivano senza probabilità di buon

diritto fin dall'inizio, tant'è che non sono stati notificati alla controparte.

Certo, questa Camera ha sostanzialmen­te rielaborato le motivazioni della

sentenza 10 gennaio 2005, ma per ragioni che l'appellante non ha neppure accennato.

Della difficile situazione in cui l'appellante versa si terrà conto, nondimeno,

moderando volutamente l'ammontare della tassa di giustizia.

Dispositivo

Per questi motivi

in applicazione dell'art. 313bis CPC

e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello

del 21 gennaio 2005 è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Gli oneri

di tale appello, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 300.–

b) spese fr.

50.–

fr.

350.–

sono

posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

3. L'appello

del 5 luglio 2005 è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

4. Gli oneri

di tale appello, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 200.–

b) spese fr.

50.–

fr.

250.–

sono

posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

5. Le

richieste di assistenza giudiziaria presentate dall'appellante sono respinte.

6. Intimazione:

– ;

– .

Comunicazione:

– ,

(dispositivo n. 3);

– .

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale

d'appello

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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