11.2005.120
Modifica di sentenza di divorzio
10 aprile 2007Italiano17 min
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Numero d'incarto:
11.2005.120
Data decisione, Autorità:
10.04.2007, ICCA
Titolo:
Modifica di sentenza di divorzio
MODIFICA MEDIANTE SENTENZA
art. 129 CC
art. 138 cpv. 1 CC
Incarto n.
11.2005.120
Lugano
10 aprile
2007/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretario:
Annovazzi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa OA.2003.56 (modifica
sentenza di divorzio) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord promossa
con petizione del 3 giugno 2003 da
AP 1
(patrocinato dall' PA 2 )
contro
AO 1 nata
(patrocinata dall' PA 1 );
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 12 settembre
2005 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 19
agosto 2005 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con
sentenza del 5 settembre 2002 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord
ha pronunciato il divorzio tra AP 1 (1950) e RA 1 (1962), omologando una convenzione
sulle conseguenze accessorie che prevedeva – tra l'altro – l'affidamento delle
figlie G__________ (nata il 13 luglio 1993) e Gi__________ (nata il 5 marzo
2003) alla madre, come pure un contributo di mantenimento non indicizzato per
ogni figlia di fr. 1500.– mensili fino al 7° anno di età, di fr. 1400.– mensili
fino al 13° anno e di fr. 1550.– mensili fino al 18° anno, assegni
familiari non compresi. Tenuto conto che AP 1 si obbligava a versare per la
famiglia, al massimo, fr. 80 000.– annui complessivi, il contributo alimentare per AO 1 è stato
fissato in fr. 3766.66 mensili per il 2001e il 2002, in fr. 3841.66 mensili per
il 2003, in fr. 3866.66 mensili per il 2004 e il 2005, in fr. 3804.16 mensili per
il 2006, in fr. 3716.66 per il 2007e il 2008, in fr. 3604.16 mensili per il
2009 e in fr. 3566.66 mensili per il 2010. Per gli anni dal 2011 al 2014 il contributo
sarebbe variato secondo le scelte scolastiche delle figlie, fermo restando il
massimo di fr. 80 000.– annui.
La
convenzione prevedeva inoltre la seguente clausola:
4. a) Per quanto attiene alla
limitazione temporale delle suddette pensioni alimentari, bisognerà valutare
nel tempo la condizione della signora AO 1. Qualora la stessa riuscirà a
reinserirsi professionalmente esercitando nuovamente un'attività lucrativa, la
retribuzione che guadagnerà dovrà essere dedotta dall'ammontare massimo di fr.
80 000.– annui. Questa differenza resterà annualmente a
libera disposizione della signora AO 1, dedotti comunque i contribuiti per le
figlie secondo quanto disposto nel presente punto 4. (…)
In ogni caso, il signor AP 1 contribuirà al mantenimento della moglie AO 1
unicamente fino al mese del di lei compimento del 64° anno d'età, corrispondente
all'attuale età di pensionamento giusta la vigente LAVS. (…)
A quel
tempo AP 1 lavorava per la fiduciaria __________ di __________. AO 1, di
formazione odontotecnica, non esercitava attività lucrativa. Nel luglio del 2003
essa si è poi trasferita, con le figlie, nel Canton Berna per iniziare la
formazione di igienista dentale.
B. Il 3
giugno 2003 AP 1 ha promosso causa contro AP 1 davanti al Pretore della giurisdizione
di Mendrisio Nord per ottenere dal 1° gennaio 2003, già in via cautelare, la
riduzione a fr. 1300.– mensili del contributo alimentare per ogni figlia e la
soppressione di quello per la moglie. A sostegno della richiesta egli ha fatto
valere di essere stato costretto dal datore di lavoro a ridurre il proprio
grado d'occupazione all'80% con relativa decurtazione dello stipendio. Nella
sua risposta del 1° settembre 2003 la convenuta ha proposto di respingere la
petizione. Nei successivi allegati le parti hanno confermato le loro domande.
Con decreto cautelare del 18 novembre 2003 il Pretore ha respinto la richiesta cautelare.
Esperita l'istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale,
limitandosi a conclusioni scritte nelle quali hanno ribadito i rispettivi punti
di vista.
D. Statuendo
il 19 agosto 2005, il Pretore ha parzialmente accolto l'azione e ha modificato la
convenzione omologata con la sentenza di divorzio, riducendo il contributo alimentare per G__________
a fr. 1495.– mensili dal 1° giugno 2003 al 31
luglio 2003 (recte: 2006), rispettivamente a fr. 1795.– mensili dal 1° agosto
2006 fino al compimento del 18° anno di età, e quello per Gi__________ a fr. 1340.–
mensili dal 1° giugno 2003 al 30 marzo 2009, rispettivamente a fr. 1640.–
mensili dal 1° aprile 2009 fino al compimento del 18° anno di età, assegni familiari
non compresi. Il contributo alimentare per AO 1 è stato adeguato così in base a
un tetto massimo di fr. 76 000.– annui. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 3200.–, sono
state poste per 11/12 a carico dell'attore e per il resto
a carico della convenuta, con obbligo per l'attore di rifondere a quest'ultima
fr. 8000.– a titolo di ripetibili.
E. Contro
la sentenza appena citata AP 1 è insorto con un appello del 12 settembre 2005
nel quale chiede che la sua petizione sia interamente accolta e che il giudizio
impugnato sia riformato di conseguenza. In subordine egli chiede che sia
soppresso almeno il contributo alimentare per l'ex moglie o, in via di
ulteriore subordine, che quest'ultimo sia ridotto a fr. 1358.05 mensili dal giugno
del 2003 al luglio del 2007, a fr. 1208.05 mensili dall'agosto del 2007 al
marzo del 2009, a fr. 1058.05 mensili dall'aprile del 2009 al luglio del 2011,
a fr. 2608.05 mensili dall'agosto del 2011 al marzo del 2014 (qualora G__________
non intraprendesse studi superiori) e a fr. 3463.45 dall'aprile del 2014
(qualora nessuna delle due figlie intraprendesse studi superiori). Nelle sue
osservazioni del 28 ottobre 2005 AO 1 propone di respingere l'appello.
F. Il
21 marzo 2001 AO 1 ha comunicato a questa Camera che in esito a un esperimento
di conciliazione proposto il 19 settembre 2006 da AP 1, essa ha concordato
davanti al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord di modificare la nota
convenzione nel senso di affidare G__________ al padre dal 1° settembre 2006,
riservato il suo diritto di visita, onde il decadimento del contributo
alimentare per la figlia.
Considerandi
in diritto: 1. Il
Pretore ha accertato che il guadagno dell'attore, diminuito del 25% senza che
ciò gli sia imputabile, ammonta a fr. 128 705.– annui netti (fr. 10 725.40 mensili) e il fabbisogno minimo di lui a fr. 4328.60 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–,
interessi ipotecari sulla casa fr. 1919.80.–, premio della cassa malati fr.
367.
, assicurazioni diverse fr. 728.90, imposte fr. 212.50). La convenuta, cui
la convenzione sugli effetti del divorzio non imponeva di riprendere
un'attività lucrativa, non consegue redditi e ha un fabbisogno minimo di fr.
3463.45
mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore
affidatario fr. 1250.–, locazione fr. 775.– [già dedotta la quota inserita nel
fabbisogno in denaro delle figlie], premio della cassa malati fr. 325.80,
assicurazioni diverse fr. 572.90, imposte fr. 539.75).
Il fabbisogno in denaro delle figlie è stato
valutato per quanto riguarda G__________ in fr. 1495.– mensili dal giugno del 2003
al luglio del 2006, rispettivamente in fr. 1795.– mensili dopo di allora, e per
quanto riguarda Gi__________ in fr. 1340.– mensili dal giugno del 2003 al marzo
del 2009, rispettivamente in fr. 1640.– mensili da allora in poi. Ciò premesso,
il Pretore ha fissato il contributo alimentare per la convenuta rispettando la
proporzione fissata nella convenzione e lasciando l'eventuale ammanco a carico
della beneficiaria.
2.
I
documenti nuovi presentati dall'appellante sono ammissibili, giacché l'art. 138
cpv. 1 CC – e con esso l'art. 423b cpv. 2 CPC – si applica anche a cause
vertenti sulla modifica di sentenze di divorzio (Leuenberger in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 2 ad art,. 138; RtiD I-2006
pag. 665 consid. 2). Le circostanze nuove allegate dalla convenuta il 21 marzo
2007.
non sono invece ricevibili. Fatti e mezzi di prova nuovi sono sì proponibili
a norma dell'art. 138 cpv. 1 CC, al più tardi però “con la presentazione
della risposta” (art. 423b cpv. 2 CPC), non un anno e mezzo dopo. Né
sussidia al riguardo il principio inquisitorio illimitato, i documenti in
questione non essendo suscettibili di giovare al contributo di mantenimento per
le figlie. Le circostanze in questione andranno quindi considerate,
se mai, nell'ambito di un'ulteriore azione di modifica.
3.
I
requisiti che giustificano una modifica del contributo alimentare per l'ex
coniuge e i figli sono già stati evocati dal Pretore (sentenza impugnata, consid.
1.
). In proposito basti rammentare che decisivo è il raffronto tra la
situazione in cui è venuto a trovarsi il debitore e quella in cui questi si
trovava al momento del divorzio (RtiD II-2004 pag. 601 consid. 1 a 8). Incombe
all'attore addurre e comprovare il mutamento di situazione. Sapere
poi in che misura si giustifichi la soppressione o la riduzione del contributo
non è solo una questione di diritto, ma anche di equità (art. 4 CC; sentenza
del Tribunale federale 5C 197/2003 del 30 aprile 2004, consid. 2.3, in:
FamPra.ch 2004 pag. 690).
4.
L'appellante
si duole che all'ex moglie non sia stato imputato un reddito virtuale pari al
di lei fabbisogno minimo, contestando in particolare che la convenzione sugli effetti
del divorzio la dispensasse dal ricominciare a lavorare. Egli sottolinea che la
convenuta si è trasferita nel Canton Berna con le figlie non certo per dedicarsi
alla cura e all'educazione delle ragazze e che, d'altro lato, non incombe a lui
finanziare la nuova formazione professionale di AO 1. Egli asserisce di essersi
limitato, nella convenzione, a garantire all'ex moglie un adeguato
sostentamento qualora gli sforzi per un reinserimento professionale fossero risultati
vani. Egli nega con fermezza di avere assunto l'onere incondizionato – definito
impensabile – di mantenere la convenuta fino al di lei pensionamento. L'appellante
sostiene altresì che la convenuta, oltre a nulla intraprendere per reinserirsi
professionalmente, ha ridotto la cura dedicata alle figlie. A suo avviso
dunque, ricorrendo le condizioni dell'art. 125 cpv. 2 CC, l'ex moglie va dichiarata
pienamente capace di provvedere da sé al proprio mantenimento.
a) Nella
misura in cui pretende che la soppressione del contributo di mantenimento per
la convenuta fissato nella clausola n. 4 della convenzione sugli effetti del divorzio
si giustifichi perché sarebbero dati i presupposti dell'art. 125 cpv. 2 CC, l'appellante
sostiene una tesi erronea. Alla modifica di una sentenza di divorzio si applica
l'art. 129 CC, non l'art. 125 CC. Il giudice non si fonda quindi sul principio per
cui ogni coniuge va incoraggiato ad acquisire o a riacquistare la propria
indipendenza economica (clean break), ma esamina se la situazione economica dell'uno o
dell'altro sia cambiata in modo ragguardevole e duraturo rispetto al momento in
cui la rendita è stata fissata. Né una convenzione va interpretata secondo i
criteri dell'art. 125 CC, i coniugi essendo liberi di
fissarne il contenuto nei limiti della loro autonomia. Il tenore di una
convenzione, in altri termini, non riflette necessariamente il risultato cui
sarebbe giunto il tribunale in mancanza di accordo. Spettava all'attore perciò
illustrare nel caso specifico in base a quali parametri i contributi alimentari
originari sono stati pattuiti nella convenzione sugli effetti del divorzio. Nulla
egli ha spiegato in proposito.
b) Quanto
alla clausola 4 lett. a della convenzione (doc. A1, pag. 7), essa prevedeva che
qualora l'ex moglie fosse riuscita a reinserirsi professionalmente esercitando
un'attività lucrativa, il relativo guadagno sarebbe stato dedotto dall'ammontare
contributivo di fr. 80 000.– annui. Ora, i principi che disciplinano l'interpretazione di una
convenzione sugli effetti del divorzio sono stati riassunti dal Pretore (sentenza
impugnata, consid. 2). Una qualsiasi esegesi presuppone nondimeno che l'accordo
denoti punti ambigui o oscuri, rispettivamente che indizi facciano apparire un
determinato punto – di per sé chiaro – come non conforme
alla reale volontà delle parti (DTF 127 III 445 consid. 1b; cfr. anche RtiD
I-2004 pag. 593 n. 73c; I CCA, sentenza inc. 11.2005.162 del 10 aprile 2006,
consid. 6). Tocca a chi prospetta simili ipotesi addurne la prova (DTF 121 III 123 consid. 4b/aa con rinvio; RtiD I-2004
pag. 617 n. 136c).
c) Nella
fattispecie il significato letterale della citata clausola è chiaro, nel senso
che alla moglie non imponeva obblighi né scadenze. Si limitava a prevedere che,
ove questa si fosse reinserita nell'esercizio di una professione, il reddito di
lei sarebbe stato dedotto dal contributo alimentare. Quali indizi farebbero apparire
il testo della clausola difforme dalla reale volontà delle parti l'appellante
non indica, né gli atti danno a divedere, tanto meno ove si pensi che il
contributo di mantenimento è dovuto fino al pensionamento della beneficiaria. L'appellante
sostiene che, comunque sia, costei abusa della sua posizione privilegiata, ma
gli atti non confortano un simile addebito. Benché non formalmente costretta,
l'ex moglie ha intrapreso una formazione di igienista e, secondo l'appellante medesimo
(memoriale, pag. 9), ha ricominciato a lavorare nel luglio del 2005. E ciò non
basta sicuramente per imputarle un reddito virtuale. Basta se mai per imputarle
il reddito effettivo. Sta di fatto che, pur lavorando come praticante, al terzo
anno di formazione un'igienista non consta essere rimunerata (doc. Z). L'appellante
asserisce che spettava al giudice approfondire la questione, ma dimentica che
in materia di contributi alimentari fra coniugi il diritto ticinese non prescrive
l'applicazione del principio inquisitorio, né il diritto federale dispone ciò (Leuenberger in: Basler Kommentar, op.
cit., n. 9 ad art. 134 CC con rimando al n. 12 ad art. 139 CC).
5.
Per quanto attiene al proprio reddito, l'appellante afferma che esso
non eccede fr. 114 080.– annui, pari a fr. 9506.65 mensili, gli assegni familiari non dovendo
essere considerati, mentre il bonus di fr. 15 000.– da lui ricevuto nel 2002
dev'essere ridotto di almeno il 20%.
a) Secondo
l'appellante gli assegni familiari non vanno considerati nel reddito poiché “immediatamente girati alla genitrice
affidataria”. Così
argomentando, egli trascura però che già in base alla convenzione sugli effetti
del divorzio gli assegni familiari andavano versati in aggiunta al contributo
alimentare, anche dopo la
maggiore età delle figlie (doc. A1 pag. 4 in fine). Non può pretendere ora, perciò,
che tali prestazioni vadano incluse nel contributo di mantenimento. Per di più,
davanti al Pretore egli non aveva sollecitato niente del genere. La sua è
quindi una domanda nuova che non poggia su fatti né su mezzi di prova nuovi
(art. 138 cpv. 1 seconda frase CC). Irricevibile, essa non può formare oggetto
di ulteriore disamina.
b) Un
bonus percepito abitualmente rientra nel reddito del
lavoratore, analogamente alla tredicesima, a una
gratifica, a una provvigione, alle partecipazioni agli utili, alle mance, alle
indennità per straordinari o per altri incarichi (Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum
neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 40 ad art. 125
CC; v. anche Schwenzer, FamKommentar,
op. cit, n. 17 ad art. 125 CC). In concreto la tesi secondo cui il bonus ricevuto
dall'attore nel 2002 si è ridotto del 20% in seguito al ridotto grado
d'occupazione del dipendente (80%) è, oltre che nuova, destituita di ogni
affidabile riscontro. Kurt Pescia, presidente del consiglio di amministrazione
della NordFin SA, ha dichiarato invero che rispetto al 2001 i risultati
positivi del bilancio aziendale 2002/03 sono nettamente diminuiti e che il 2004
“non si presenta bene” (deposizione del 28 gennaio 2005: verbali, pag. 19). Ciò
non permette lontanamente di concludere, tuttavia, che il bonus si sia
contratto del 20%. Anche su questo punto l'appello manca perciò di consistenza.
6.
In
merito al proprio fabbisogno minimo, l'appellante sostiene che esso ammonta in
realtà a fr. 5348.60 mensili, il Pretore avendo trascurato fr. 380.– mensili di
spese accessorie inerenti alla casa e fr. 640.– per i costi dovuti
all'esercizio del diritto di visita nel Canton Berna.
a) Le
spese accessorie in questione non sono minimamente sostanziate, tant'è che
neppure si capisce a che cosa si riferiscano. Il richiamo al conteggio “spese
correnti mensili” prodotto dall'interessato nella procedura di divorzio (doc. I
nell'inc. OA.2001.68) poco sussidia, nemmeno in quella sede le spese in
rassegna risultando meglio documentate.
b) Quanto ai costi del diritto di visita, è indubbio che essi rientrano
nel fabbisogno minimo del genitore non affidatario (I CCA, sentenza inc.
11.2005.147
del 4 agosto 2006, consid. 5e con riferimento). In concreto non è
contestato nemmeno che l'interessato faccia capo al servizio d'accompagnamento “Compagna” per il viaggio delle figlie da __________ a __________ e ritorno
(lettera dell'11 maggio 2005 con allegati nel fascicolo “corrispondenza”). Resta il fatto che tale costo non è mai stato rivendicato prima
d'ora e non è fondato su fatti né su mezzi di prova nuovi (art. 138 cpv. 1
seconda frase CC). Si dimostra pertanto irricevibile.
7.
L'appellante si duole che il Pretore abbia aumentato d'ufficio i contributi
di mantenimento per le figlie. A torto. L'entità di un contributo alimentare
per minorenni è retto dalle norme sugli effetti della filiazione, anche nelle
cause volte alla modifica di sentenze di divorzio (l'art. 134 cpv. 2 CC rinvia
agli art. 285 e 286 cpv. 2 CC). E il diritto di filiazione è governato dal
principio inquisitorio illimitato (Wullschleger,
op. cit., n. 18 e 20 delle osservazioni generali agli art. 276–293 CC), di modo
che il giudice di ogni grado non è vincolato né alle allegazioni, né alle prove
offerte, né alle richieste di giudizio e chiarisce la fattispecie di propria iniziativa
(DTF 128 III 413 in alto, 120 II 231 consid. 1c con rinvio, 118 II 294; Rep.
1995.
pag. 146). Nel caso in esame il trasferimento delle figlie nel Canton Berna
configura senz'altro una modifica rilevante e duratura della
situazione, che imponeva una regolamentazione diversa. Anche su quest'ultimo
punto l'appello cade dunque nel vuoto.
8.
Gli
oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza dell'appellante (art. 148
cpv. 1 CPC), che rifonderà alla controparte, la quale ha presentato
osservazioni per il tramite di un avvocato,
un'adeguata indennità per ripetibili.
9.
Per quanto riguarda i rimedi giuridici esperibili contro
l'attuale sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), in concreto
il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF supera ampiamente la
soglia dei fr. 30 000.– per il ricorso in materia civile.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella
misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 1450.–
b) spese fr.
50.–
fr.
1500.–
sono
posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 2000.– per
ripetibili.
3. Intimazione
a:
– ;
– .
Comunicazione alla Pretura della
giurisdizione di Mendrisio Nord.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile entro
trenta giorni dalla notificazione delle decisioni previste dagli art. 90 a 93
LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle
cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo
se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000
franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in
materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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