Lexipedia

Decisione

11.2005.120

Modifica di sentenza di divorzio

10 aprile 2007Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani ed Ermotti

segretario:

Annovazzi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa OA.2003.56 (modifica

sentenza di divorzio) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord promossa

con petizione del 3 giugno 2003 da

AP 1

(patrocinato dall' PA 2 )

contro

AO 1 nata

(patrocinata dall' PA 1 );

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti

di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 12 settembre

2005 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 19

agosto 2005 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord;

2. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. Con

sentenza del 5 settembre 2002 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord

ha pronunciato il divorzio tra AP 1 (1950) e RA 1 (1962), omologando una convenzione

sulle conseguenze accessorie che prevedeva – tra l'altro – l'affidamento delle

figlie G__________ (nata il 13 luglio 1993) e Gi__________ (nata il 5 marzo

2003) alla madre, come pure un contributo di mantenimento non indicizzato per

ogni figlia di fr. 1500.– mensili fino al 7° anno di età, di fr. 1400.– mensili

fino al 13° anno e di fr. 1550.– mensili fino al 18° anno, assegni

familiari non compresi. Tenuto conto che AP 1 si obbligava a versare per la

famiglia, al massimo, fr. 80 000.– annui complessivi, il contributo alimentare per AO 1 è stato

fissato in fr. 3766.66 mensili per il 2001e il 2002, in fr. 3841.66 mensili per

il 2003, in fr. 3866.66 mensili per il 2004 e il 2005, in fr. 3804.16 mensili per

il 2006, in fr. 3716.66 per il 2007e il 2008, in fr. 3604.16 mensili per il

2009 e in fr. 3566.66 mensili per il 2010. Per gli anni dal 2011 al 2014 il contributo

sarebbe variato secondo le scelte scolastiche delle figlie, fermo restando il

massimo di fr. 80 000.– annui.

La

convenzione prevedeva inoltre la seguente clausola:

4. a) Per quanto attiene alla

limitazione temporale delle suddette pensioni alimentari, bisognerà valutare

nel tempo la condizione della signora AO 1. Qualora la stessa riuscirà a

reinserirsi professionalmente esercitando nuovamente un'attività lucrativa, la

retribuzione che guadagnerà dovrà essere dedotta dall'ammontare massimo di fr.

80 000.– annui. Questa differenza resterà annualmente a

libera disposizione della signora AO 1, dedotti comunque i contribuiti per le

figlie secondo quanto disposto nel presente punto 4. (…)

In ogni caso, il signor AP 1 contribuirà al mantenimento della moglie AO 1

unicamente fino al mese del di lei compimento del 64° anno d'età, corrispondente

all'attuale età di pensionamento giusta la vigente LAVS. (…)

A quel

tempo AP 1 lavorava per la fiduciaria __________ di __________. AO 1, di

formazione odontotecnica, non esercitava attività lucrativa. Nel luglio del 2003

essa si è poi trasferita, con le figlie, nel Canton Berna per iniziare la

formazione di igienista dentale.

B. Il 3

giugno 2003 AP 1 ha promosso causa contro AP 1 davanti al Pretore della giurisdizione

di Mendrisio Nord per ottenere dal 1° gennaio 2003, già in via cautelare, la

riduzione a fr. 1300.– mensili del contributo alimentare per ogni figlia e la

soppressione di quello per la moglie. A sostegno della richiesta egli ha fatto

valere di essere stato costretto dal datore di lavoro a ridurre il proprio

grado d'occupazione all'80% con relativa decurtazione dello stipendio. Nella

sua risposta del 1° settembre 2003 la convenuta ha proposto di respingere la

petizione. Nei successivi allegati le parti hanno confermato le loro domande.

Con decreto cautelare del 18 novembre 2003 il Pretore ha respinto la richiesta cautelare.

Esperita l'istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale,

limitandosi a conclusioni scritte nelle quali hanno ribadito i rispettivi punti

di vista.

D. Statuendo

il 19 agosto 2005, il Pretore ha parzialmente accolto l'azione e ha modificato la

convenzione omologata con la sentenza di divorzio, riducendo il contributo alimentare per G__________

a fr. 1495.– mensili dal 1° giugno 2003 al 31

luglio 2003 (recte: 2006), rispettivamente a fr. 1795.– mensili dal 1° agosto

2006 fino al compimento del 18° anno di età, e quello per Gi__________ a fr. 1340.–

mensili dal 1° giugno 2003 al 30 marzo 2009, rispettivamente a fr. 1640.–

mensili dal 1° aprile 2009 fino al compimento del 18° anno di età, assegni familiari

non compresi. Il contributo alimentare per AO 1 è stato adeguato così in base a

un tetto massimo di fr. 76 000.– annui. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 3200.–, sono

state poste per 11/12 a carico dell'attore e per il resto

a carico della convenuta, con obbligo per l'attore di rifondere a quest'ultima

fr. 8000.– a titolo di ripetibili.

E. Contro

la sentenza appena citata AP 1 è insorto con un appello del 12 settembre 2005

nel quale chiede che la sua petizione sia interamente accolta e che il giudizio

impugnato sia riformato di conseguenza. In subordine egli chiede che sia

soppresso almeno il contributo alimentare per l'ex moglie o, in via di

ulteriore subordine, che quest'ultimo sia ridotto a fr. 1358.05 mensili dal giugno

del 2003 al luglio del 2007, a fr. 1208.05 mensili dall'agosto del 2007 al

marzo del 2009, a fr. 1058.05 mensili dall'aprile del 2009 al luglio del 2011,

a fr. 2608.05 mensili dal­l'agosto del 2011 al marzo del 2014 (qualora G__________

non intraprendesse studi superiori) e a fr. 3463.45 dall'aprile del 2014

(qualora nessuna delle due figlie intraprendesse studi superiori). Nelle sue

osservazioni del 28 ottobre 2005 AO 1 propone di respingere l'appello.

F. Il

21 marzo 2001 AO 1 ha comunicato a questa Camera che in esito a un esperimento

di conciliazione proposto il 19 settembre 2006 da AP 1, essa ha concordato

davanti al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord di modificare la nota

convenzione nel senso di affidare G__________ al padre dal 1° settembre 2006,

riservato il suo diritto di visita, onde il decadimento del contributo

alimentare per la figlia.

Considerandi

in diritto: 1. Il

Pretore ha accertato che il guadagno dell'attore, diminuito del 25% senza che

ciò gli sia imputabile, ammonta a fr. 128 705.– annui netti (fr. 10 725.40 mensili) e il fabbisogno minimo di lui a fr. 4328.60 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–,

interessi ipotecari sulla casa fr. 1919.80.–, premio della cassa malati fr.

367.

, assicurazioni diverse fr. 728.90, imposte fr. 212.50). La convenuta, cui

la convenzione sugli effetti del divorzio non imponeva di riprendere

un'attività lucrativa, non consegue redditi e ha un fabbisogno minimo di fr.

3463.45

mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore

affidatario fr. 1250.–, locazione fr. 775.– [già dedotta la quota inserita nel

fabbisogno in denaro delle figlie], premio della cassa malati fr. 325.80,

assicurazioni diverse fr. 572.90, imposte fr. 539.75).

Il fabbisogno in denaro delle figlie è stato

valutato per quanto riguarda G__________ in fr. 1495.– mensili dal giugno del 2003

al luglio del 2006, rispettivamente in fr. 1795.– mensili dopo di allora, e per

quanto riguarda Gi__________ in fr. 1340.– mensili dal giugno del 2003 al marzo

del 2009, rispettivamente in fr. 1640.– mensili da allora in poi. Ciò premesso,

il Pretore ha fissato il contributo alimentare per la convenuta rispettando la

proporzione fissata nella convenzione e lasciando l'eventuale ammanco a carico

della beneficiaria.

2.

I

documenti nuovi presentati dall'appellante sono ammissibili, giacché l'art. 138

cpv. 1 CC – e con esso l'art. 423b cpv. 2 CPC – si applica anche a cause

vertenti sulla modifica di sentenze di divorzio (Leuenberger in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 2 ad art,. 138; RtiD I-2006

pag. 665 consid. 2). Le circostanze nuove allegate dalla convenuta il 21 marzo

2007.

non sono invece ricevibili. Fatti e mezzi di prova nuovi sono sì proponibili

a norma dell'art. 138 cpv. 1 CC, al più tardi però “con la presentazione

della risposta” (art. 423b cpv. 2 CPC), non un anno e mezzo dopo. Né

sussidia al riguardo il principio inquisitorio illimitato, i documenti in

questione non essendo suscettibili di giovare al contributo di mantenimento per

le figlie. Le circostanze in questione andranno quindi considerate,

se mai, nell'ambito di un'ulteriore azione di modifica.

3.

I

requisiti che giustificano una modifica del contributo alimentare per l'ex

coniuge e i figli sono già stati evocati dal Pretore (sentenza impugnata, consid.

1.

). In proposito basti rammentare che decisivo è il raffronto tra la

situazione in cui è venuto a trovarsi il debitore e quella in cui questi si

trovava al momento del divorzio (RtiD II-2004 pag. 601 consid. 1 a 8). Incombe

all'attore addurre e comprovare il mutamento di situazione. Sapere

poi in che misura si giustifichi la soppressione o la riduzione del contributo

non è solo una questione di diritto, ma anche di equità (art. 4 CC; sentenza

del Tribunale federale 5C 197/2003 del 30 aprile 2004, consid. 2.3, in:

FamPra.ch 2004 pag. 690).

4.

L'appellante

si duole che all'ex moglie non sia stato imputato un reddito virtuale pari al

di lei fabbisogno minimo, contestando in particolare che la convenzione sugli effetti

del divorzio la dispensasse dal ricominciare a lavorare. Egli sottolinea che la

convenuta si è trasferita nel Canton Berna con le figlie non certo per dedicarsi

alla cura e all'educazione delle ragazze e che, d'altro lato, non incombe a lui

finanziare la nuova formazione professionale di AO 1. Egli asserisce di essersi

limitato, nella convenzione, a garantire all'ex moglie un adeguato

sostentamento qualora gli sforzi per un reinserimento professionale fossero risultati

vani. Egli nega con fermezza di avere assunto l'onere incondizionato – definito

impensabile – di mantenere la convenuta fino al di lei pensionamento. L'appellante

sostiene altresì che la convenuta, oltre a nulla intraprendere per reinserirsi

professionalmente, ha ridotto la cura dedicata alle figlie. A suo avviso

dunque, ricorrendo le condizioni dell'art. 125 cpv. 2 CC, l'ex moglie va dichiarata

pienamente capace di provvedere da sé al proprio mantenimento.

a) Nella

misura in cui pretende che la soppressione del contributo di mantenimento per

la convenuta fissato nella clausola n. 4 della convenzione sugli effetti del divorzio

si giustifichi perché sarebbero dati i presupposti dell'art. 125 cpv. 2 CC, l'appellante

sostiene una tesi erronea. Alla modifica di una sentenza di divorzio si applica

l'art. 129 CC, non l'art. 125 CC. Il giudice non si fonda quindi sul principio per

cui ogni coniuge va incoraggiato ad acquisire o a riacquistare la propria

indipendenza economica (clean break), ma esamina se la situazione economi­ca dell'uno o

dell'altro sia cambiata in modo ragguardevole e duraturo rispetto al momento in

cui la rendita è stata fissata. Né una convenzione va interpretata secondo i

criteri dell'art. 125 CC, i coniugi essendo liberi di

fissarne il contenuto nei limiti della loro autonomia. Il tenore di una

convenzione, in altri termini, non riflette necessariamente il risultato cui

sarebbe giunto il tribunale in mancanza di accordo. Spettava all'attore perciò

illustrare nel caso specifico in base a quali parametri i contributi alimentari

originari sono stati pattuiti nella convenzione sugli effetti del divorzio. Nulla

egli ha spiegato in proposito.

b) Quanto

alla clausola 4 lett. a della convenzione (doc. A1, pag. 7), essa prevedeva che

qualora l'ex moglie fosse riuscita a reinserirsi professionalmente esercitando

un'attività lucrativa, il relativo guadagno sarebbe stato dedotto dall'ammontare

contributivo di fr. 80 000.– annui. Ora, i principi che disciplinano l'interpretazione di una

convenzione sugli effetti del divorzio sono stati riassunti dal Pretore (sentenza

impugnata, consid. 2). Una qualsiasi esegesi presuppone nondimeno che l'accordo

denoti punti ambigui o oscuri, rispettivamente che indizi facciano apparire un

determinato punto – di per sé chiaro – come non conforme

alla reale volontà delle parti (DTF 127 III 445 consid. 1b; cfr. anche RtiD

I-2004 pag. 593 n. 73c; I CCA, sentenza inc. 11.2005.162 del 10 aprile 2006,

consid. 6). Tocca a chi prospetta simili ipotesi addurne la prova (DTF 121 III 123 consid. 4b/aa con rinvio; RtiD I-2004

pag. 617 n. 136c).

c) Nella

fattispecie il significato letterale della citata clausola è chiaro, nel senso

che alla moglie non imponeva obblighi né scadenze. Si limitava a prevedere che,

ove questa si fosse reinserita nell'esercizio di una professione, il reddito di

lei sarebbe stato dedotto dal contributo alimentare. Quali indizi farebbero apparire

il testo della clausola difforme dalla reale volontà delle parti l'appellante

non indica, né gli atti danno a divedere, tanto meno ove si pensi che il

contributo di mantenimento è dovuto fino al pensionamento della beneficiaria. L'appellante

sostiene che, comunque sia, costei abusa della sua posizione privilegiata, ma

gli atti non confortano un simile addebito. Benché non formalmente costretta,

l'ex moglie ha intrapreso una formazione di igienista e, secondo l'appellante medesimo

(memoriale, pag. 9), ha ricominciato a lavorare nel luglio del 2005. E ciò non

basta sicuramente per imputarle un reddito virtuale. Basta se mai per imputarle

il reddito effettivo. Sta di fatto che, pur lavorando come praticante, al terzo

anno di formazione un'igienista non consta essere rimunerata (doc. Z). L'appellante

asserisce che spettava al giudice approfondire la questione, ma dimentica che

in materia di contributi alimentari fra coniugi il diritto ticinese non prescrive

l'applicazione del principio inquisitorio, né il diritto federale dispone ciò (Leuenberger in: Basler Kommentar, op.

cit., n. 9 ad art. 134 CC con rimando al n. 12 ad art. 139 CC).

5.

Per quanto attiene al proprio reddito, l'appellante afferma che esso

non eccede fr. 114 080.– annui, pari a fr. 9506.65 mensili, gli assegni familiari non dovendo

essere considerati, mentre il bonus di fr. 15 000.– da lui ricevuto nel 2002

dev'essere ridotto di almeno il 20%.

a) Secondo

l'appellante gli assegni familiari non vanno considerati nel reddito poiché “immediatamente girati alla genitrice

affidataria”. Così

argomentando, egli trascura però che già in base alla convenzione sugli effetti

del divorzio gli assegni familiari andavano versati in aggiunta al contributo

alimentare, anche dopo la

maggiore età delle figlie (doc. A1 pag. 4 in fine). Non può pretendere ora, perciò,

che tali prestazioni vadano incluse nel contributo di mantenimento. Per di più,

davanti al Pretore egli non aveva sollecitato niente del genere. La sua è

quindi una domanda nuova che non poggia su fatti né su mezzi di prova nuovi

(art. 138 cpv. 1 seconda frase CC). Irricevibile, essa non può formare oggetto

di ulteriore disamina.

b) Un

bonus percepito abitualmente rientra nel reddito del

lavoratore, analogamente alla tredicesima, a una

gratifica, a una provvigione, alle partecipazioni agli utili, alle mance, alle

indennità per straor­dinari o per altri incarichi (Sutter/Frei­burghaus, Kommentar zum

neuen Scheidungs­recht, Zurigo 1999, n. 40 ad art. 125

CC; v. anche Schwenzer, FamKommentar,

op. cit, n. 17 ad art. 125 CC). In concreto la tesi secondo cui il bonus ricevuto

dall'attore nel 2002 si è ridotto del 20% in seguito al ridotto grado

d'occupazione del dipendente (80%) è, oltre che nuova, destituita di ogni

affidabile riscontro. Kurt Pescia, presidente del consiglio di amministrazione

della NordFin SA, ha dichiarato invero che rispetto al 2001 i risultati

positivi del bilancio aziendale 2002/03 sono nettamente diminuiti e che il 2004

“non si presenta bene” (deposizione del 28 gennaio 2005: verbali, pag. 19). Ciò

non permette lontanamente di concludere, tuttavia, che il bonus si sia

contratto del 20%. Anche su questo punto l'appello manca perciò di consistenza.

6.

In

merito al proprio fabbisogno minimo, l'appellante sostiene che esso ammonta in

realtà a fr. 5348.60 mensili, il Pretore avendo trascurato fr. 380.– mensili di

spese accessorie inerenti alla casa e fr. 640.– per i costi dovuti

all'esercizio del diritto di visita nel Canton Berna.

a) Le

spese accessorie in questione non sono minimamente sostanziate, tant'è che

neppure si capisce a che cosa si riferiscano. Il richiamo al conteggio “spese

correnti mensili” prodotto dall'interessato nella procedura di divorzio (doc. I

nell'inc. OA.2001.68) poco sussidia, nemmeno in quella sede le spese in

rassegna risultando meglio documentate.

b) Quanto ai costi del diritto di visita, è indubbio che essi rientrano

nel fabbisogno minimo del genitore non affidatario (I CCA, sentenza inc.

11.2005.147

del 4 agosto 2006, consid. 5e con riferimento). In concreto non è

contestato nemmeno che l'interessato faccia capo al servizio d'accompagnamento “Compagna” per il viaggio delle figlie da __________ a __________ e ritorno

(lettera dell'11 maggio 2005 con allegati nel fascicolo “corrispondenza”). Resta il fatto che tale costo non è mai stato rivendicato prima

d'ora e non è fondato su fatti né su mezzi di prova nuovi (art. 138 cpv. 1

seconda frase CC). Si dimostra pertanto irricevibile.

7.

L'appellante si duole che il Pretore abbia aumentato d'ufficio i contributi

di mantenimento per le figlie. A torto. L'entità di un contributo alimentare

per minorenni è retto dalle norme sugli effetti della filiazione, anche nelle

cause volte alla modifica di sentenze di divorzio (l'art. 134 cpv. 2 CC rinvia

agli art. 285 e 286 cpv. 2 CC). E il diritto di filiazione è governato dal

principio inquisitorio illimitato (Wullschleger,

op. cit., n. 18 e 20 delle osservazioni generali agli art. 276–293 CC), di modo

che il giudice di ogni grado non è vincolato né alle allegazioni, né alle prove

offerte, né alle richieste di giudizio e chiarisce la fattispecie di propria iniziativa

(DTF 128 III 413 in alto, 120 II 231 consid. 1c con rinvio, 118 II 294; Rep.

1995.

pag. 146). Nel caso in esame il trasferimento delle figlie nel Canton Berna

configura senz'altro una modifica rilevante e duratura della

situazione, che imponeva una regolamentazione diversa. Anche su quest'ultimo

punto l'appello cade dunque nel vuoto.

8.

Gli

oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza dell'appellante (art. 148

cpv. 1 CPC), che rifonderà alla controparte, la quale ha presentato

osservazioni per il tramite di un avvocato,

un'adeguata indennità per ripetibili.

9.

Per quanto riguarda i rimedi giuridici esperibili contro

l'attuale sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), in concreto

il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF supera ampiamente la

soglia dei fr. 30 000.– per il ricorso in materia civile.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Nella

misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Gli oneri

processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 1450.–

b) spese fr.

50.–

fr.

1500.–

sono

posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 2000.– per

ripetibili.

3. Intimazione

a:

– ;

– .

Comunicazione alla Pretura della

giurisdizione di Mendrisio Nord.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile entro

trenta giorni dalla notificazione delle decisioni previste dagli art. 90 a 93

LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle

cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo

se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000

franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in

materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ri­correre

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster