11.2005.121
Remunerazione del curatore educativo
5 febbraio 2007Italiano24 min
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Numero d'incarto:
11.2005.121
Data decisione, Autorità:
05.02.2007, ICCA
Titolo:
Remunerazione del curatore educativo
CURATELA VERSO IL FIGLIO
MERCEDE
PROTEZIONE DEL FIGLIO
art. 308 CC
art. 417 cpv. 2 CC
art. 17 RATEC
art. 18 cpv. 1 RATEC
art. 18 cpv. 2 RATEC
Incarto n.
11.2005.121
Lugano
5 febbraio
2007/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Giani, vicepresidente,
Ermotti e Pellegrini
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa inc. n. 300.1999/R.41.2005
(compenso del curatore) della Divisione degli interni, Sezione degli enti
locali quale autorità di vigilanza sulle tutele che oppone
AP 1
per sé e in rappresentanza
dei figli
AP 2 (1988) e AP 3 (1990) __________,
alla
Commissione tutoria regionale 1, Chiasso
e alla (precedente)
curatrice
CO 2
(patrocinata dall' PA 1 )
riguardo alla curatela educativa in favore
di D__________, AP 3 e AP 2;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello (“ricorso”) del 7 settembre 2005 presentato da AP 1 contro la
decisione emessa il 10 agosto 2005 dalla Sezione degli enti locali quale
autorità di vigilanza sulle tutele;
2. Se
dev'essere accolta l'istanza di intersecazione contenuta nelle osservazioni di CO
2 all'appello;
3. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Nell'ambito
di misure a protezione dell'unione coniugale promosse da __________ (1966)
contro il marito AP 1 (1962), il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud
ha istituito, il 4 settembre 2003, una curatela educativa in favore dei figli AP
2 (11 ottobre 1988), AP 3 (19 febbraio 1990) e D__________ (20 ottobre 1996) incaricando
la Commissione tutoria regionale 1 di nominare un curatore “scegliendolo con un
profilo specialistico adeguato”. Con decisione del 3 ottobre 2003 l'autorità
tutoria ha designato la psicologa CO 2 di __________ come curatrice dei minori
mettendo le spese della misura a carico dei genitori. Un ricorso presentato da __________
limitatamente all'addebito delle spese della curatela, è stato respinto dalla
Sezione degli enti locali, autorità di vigilanza sulle tutele, con decisione
del 25 aprile 2005.
B. Frattanto,
il 20 settembre 2004 CO 2 ha comunicato al Pretore di “rime[ttere] il mandato
di curatrice”. Il 15 dicembre 2004 essa ha poi trasmesso all'autorità tutoria una
nota per le sue prestazioni di complessivi fr. 11 168.35, che è stata sottoposta
a AP 1 e __________ per osservazioni. Il primo ha chiesto, il 19 maggio 2005,
di non approvarla in quanto abusiva o, in subordine, di ridurla a fr. 720.–, la
seconda è rimasta silente. Con risoluzione del 9 giugno 2005 la Commissione
tutoria regionale ha riconosciuto a CO 2 complessivi fr. 11 168.35 a
titolo di mercede e spese, precisando che avrebbe anticipato l'importo da
recuperare presso i genitori.
C. Contro la decisione appena citata AP 1, agendo per sé e per i figli AP
2 e AP 3, è insorto il 27 giugno 2005 all'autorità di vigilanza sulle tutele.
Egli ha chiesto, previa concessione dell'effetto sospensivo, di ridurre la nota
della curatrice a fr. 3000.–. Nelle loro rispettive risposte del 15 luglio 2005
la Commissione tutoria regionale e CO 2 hanno proposto di respingere il ricorso.
Con decisione del 10 agosto 2005 l'autorità di vigilanza sulle tutele ha
respinto il ricorso, ponendo la tassa e le spese di giustizia di complessivi
fr. 100.– a carico del ricorrente.
D. AP 1,
agendo per sé e per i figli AP 2 e __________, ha impugnato la citata decisione
a questa Camera con un “ricorso” (appello) del 7 settembre 2005 nel quale
chiede, previa concessione dell'effetto sospensivo, che la decisione impugnata
sia riformata nel senso di ridurre a fr. 3000.– la mercede e le spese riconosciute
alla psicologa o, in subordine, di annullare la decisione impugnata e rinviare
gli atti all'autorità di vigilanza per integrazione dell'istruttoria e nuovo
giudizio sulla base di una tariffa oraria ridotta. Nelle sue osservazioni del
20 ottobre 2005 CO 2 ha proposto di respingere l'appello e ha chiesto
l'intersecazione di due passi del rimedio con condanna dell'appellante a un'ammenda
di fr. 100.–. La Commissione tutoria regionale non ha presentato osservazioni
all'appello. Con decreto del 23 dicembre 2005 il vicepresidente di questa
Camera ha dichiarato priva di oggetto la richiesta di effetto sospensivo. Il 23
febbraio e 7 settembre 2006 AP 1 ha completato l'appello e ha notificato
ulteriori mezzi di prova.
in diritto: 1.
Le decisioni emesse dall'autorità di vigilanza sulle tutele sono impugnabili
entro venti giorni (art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura in
materia di tutele e curatele, RL 4.1.2.2, cui rinvia l'art. 39 LAC). La procedura
è quella degli art. 307 segg. CPC, con le particolarità dell'art. 424a
CPC (RDAT II-2003 pag. 51 consid, 1). Tempestivo, sotto questo profilo
l'appello in esame è dunque ricevibile. Inammissibili sono, per contro, i fatti
addotti dall'appellante nel memoriale del 23 febbraio 2006, la completazione
dei motivi di ricorso non essendo possibile dopo la scadenza del termine di
impugnazione (Rep. 1968 pag. 70; v. anche Cocchi/Trezzini,
Codice di procedura civile massimato e commentato, Lugano 2000, n. 2 ad art.
308).
2. Nelle
sue osservazioni CO 2 chiede l'intersecazione delle seguenti frasi contenute
nell'appello:
– Analogamente a quanto ha fatto per anni lo
psichiatra __________, la signora CO 2, curatrice dei minori AP 2, AP 3 e D__________,
ha fatturato prestazioni mai effettuate. Ovvero ha gonfiato la fattura
(appello, pag. 2 in mezzo).
– Proprio
come lo psichiatra __________, evidentemente la curatrice ha un interesse
personale a mentire, inventarsi prestazioni mai avvenute, allo scopo di incassare
una parcella più alta (pag. 2 in basso).
a) Le
parti hanno il dovere di comportarsi in giudizio con lealtà e probità, di non offendere
le convenienze, di non turbare l'andamento delle udienze e di non fare uso di
espressioni ingiuriose od offensive (art. 68 cpv. 1 CPC). In caso di mancanza a
tale dovere il giudice potrà infliggere alla parte, mediante ordinanza motivata,
un'ammenda sino a fr. 100.– (cpv. 2). Se le contumelie si trovano in allegazioni
scritte il giudice le interseca (cpv. 3). Ciò premesso, il giudice espunge
espressioni che ledono l'onorabilità delle parti o dei loro patrocinatori. Non
censura invece semplici giudizi di valore sul comportamento processuale
avversario (Cocchi/Trezzini, op.
cit., n. 6-11 ad art. 68/69 con richiami).
b) In
concreto il richiamo ad avvenimenti di rilevanza penale e l'addebito alla curatrice
di un comportamento analogo a quello di un noto specialista sanzionato dalla
giustizia penale per aver fatturato prestazioni non effettuate costituisce
senz'altro un attacco personale che trascende ampiamente i limiti di quanto
tollerabile, anche nel quadro di un'esposizione polemica ed emotivamente
coinvolta delle argomentazioni di appello. Oltre ad essere del tutto
irrilevante nel contesto della presente vertenza, ogni riferimento a tale
fattispecie deve quindi essere intersecato. Per il resto le due frasi
contengono inoltre termini ed espressioni inutilmente veementi che ancora una
volta nulla sussidiano al buon esito dell'appello (cfr. “gonfiato la fattura”,
“inventarsi prestazioni”) per quanto polemiche e poco lungi dal dispregio,
possono ancora rientrare – ancorché al limite – nelle esternazioni che si
possono ragionevolmente tollerare in un clima di aspra contesa processuale (Cocchi/Trezzini, loc. cit., nota 229).
Sfuggono quindi all’intersecazione.
c) Quanto
all'applicazione dell'art. 68 cpv. 2 CPC, occorre tenere conto che l'appellante
è privo di conoscenze giuridiche e che la vertenza si inserisce in problematiche
familiari con un forte coinvolgimento emotivo. Tutto considerato non si ravvisano
gli estremi per infliggere all'interessato una sanzione pecuniaria.
3. a) Ai
rispettivi memoriali le parti hanno allegato nuovi documenti, che sono di per
sé ammissibili in virtù dell'art. 424a cpv. 2 CPC, anche se, come si
vedrà in seguito (consid. 8, 11b e 13b), quelli trasmessi dall'appellante il 23
febbraio e il 7 settembre 2006 poco giovano ai fini del giudizio, mentre quelli
prodotti dalla curatrice già figurano agli atti.
b) Quanto
alla richiesta dell'appellante volta a sentire i figli AP 2 e AP 3, la loro audizione
appare dubbia (art. 228 n. 2 CPC). Sia come sia, una loro deposizione non
apporterebbe elementi decisivi al giudizio giacché la valutazione della fattispecie
non può dipendere dal solo ricordo di ragazzi che, all'epoca dei fatti, avevano
13 e 15 anni e vivevano in un ambiente turbato dalle relazioni conflittuali dei
genitori. Né l'appellante pretende che essi abbiano tenuto un riscontro oggettivo
del numero e della durata degli incontri con la curatrice. In merito all'audizione
di __________, essa dovrebbe comprovare che un episodio riferito dalla
curatrice nel suo rapporto del 12 gennaio 2004 è falso. Tuttavia un'eventuale imprecisione
nel citato rapporto nulla muterebbe ai fini dell'esame della nota esposta dalla
curatrice. Ciò che l'appellante intende dimostrare con la prova richiesta,
pertanto, non è pertinente all'oggetto del gravame.
c) Da
parte sua la curatrice postula il richiamo di tutti gli incarti concernenti i
coniugi __________ davanti alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud,
alla Commissione tutoria regionale 1 e all'autorità di vigilanza. Essa non
spiega, tuttavia, cosa apporterebbe tale documentazione ai fini del giudizio.
Quanto al richiamo dell'incarto fiscale dell'appellante, la situazione
economica della famiglia già risulta dal fascicolo dell'autorità tutoria. In
merito al richiamo dalla Federazione Svizzera degli Psicologi e Psicoterapeuti delle
tariffe applicate, va detto che non è ammissibile, quella dell’art. 215 CPC
essendo prova assumibile solo da pubbliche autorità, o da enti privati che
adempiano funzioni di diritto pubblico (
Cocchi/ Trezzini, op. cit., n. 1 ad art. 215), ciò che non è il caso in
concreto (cfr. gli statuti dell'associazione in: www.psychologie.ch). Per acquisire
tale mezzo di prova la psicologa avrebbe semmai dovuto formulare un'istanza di
edizione da terzi, nelle debite forme (art. 207 e 211 cpv. 2 CPC). Conviene
quindi procedere senza indugio all'esame dell'appello.
4. La
curatrice contesta la legittimazione a ricorrere dei minori AP 2 e AP 3, sia
perché dubita, prudenzialmente, che il padre detenga l'autorità parentale sui
medesimi sia perché ritiene che, data la collisione d'interessi fra il genitore
e i figli, essi dovrebbero essere rappresentati da un curatore ad hoc.
Ci si può effettivamente chiedere se i due ragazzi abbiano un interesse nella
lite, le spese della loro curatela essendo a carico dei genitori. Sia come sia,
la legittimazione di AP 1 a ricorrere è pacifica sicché non sussidia attardarsi
oltre sulla questione.
5. L'autorità
di vigilanza ha evidenziato anzitutto che dai rapporti allestiti dalla
curatrice all'attenzione del Pretore emergeva in modo sufficientemente
dettagliato l'attività svolta dalla psicologa. Essa ha ricordato, inoltre, che
la necessità di un curatore con un profilo specialistico adeguato era stata
esplicitamente richiesta dal Pretore e confermata da un rapporto del Centro __________.
D'altro canto, ha sottolineato, la designazione di una professionista in
psicologia avrebbe dovuto essere impugnata al momento della sua nomina, sicché
le contestazioni al riguardo erano da reputare tardive. Quanto all'ammontare
della mercede, l'autorità di vigilanza ha considerato che la professionista
andava remunerata secondo l'onorario previsto nel suo ramo di attività, ha rilevato
che l'interessata ha fatturato le sue prestazioni a una tariffa inferiore del
50% a quella prevista dalla Federazione Svizzera degli Psicologi e Psicoterapeutici
e ha ritenuto che l'importo esposto era giustificato anche per aver dovuto
seguire tre minorenni. Per di più, ha aggiunto, l'estrema litigiosità dei
coniugi ha oltre modo inciso sul numero e la durata degli interventi rendendo
inevitabile l'aumento dei costi.
6. L'appellante
ribadisce, in estrema sintesi, che non tutte le prestazioni fatturate sono
state effettuate, i rapporti della curatrice al Pretore non essendo sufficienti
a comprovare quanto esposto. Egli contesta inoltre che la psicologa abbia
conteggiato una tariffa inferiore del 50% all'onorario normalmente applicato
nel ramo, giacché nel Mendrisiotto psicologi e psicoterapeuti indipendenti con
studio proprio fatturano attorno ai fr. 120.– orari mentre le casse malati
riconoscono agli psicoterapeuti fr. 119.60 orari. Eventuali pattuizioni
tariffarie con la professionista, spiega, non sono state comunicate, di modo
che non possono essere messi a suo carico più di fr. 40.– orari, ridotti del
30% in considerazione della precaria situazione finanziaria della famiglia.
Peraltro, aggiunge, l'intervento della curatrice si è rivelato inefficace e
anzi, ha alimentato il conflitto fra i diversi membri della famiglia a discapito
dei minori.
7. L'autorità
tutoria fissa la mercede per l'attività del curatore (art. 417 cpv. 2 CC), la
cui adeguatezza può essere verificata – su domanda di ogni interessato –
dall'autorità di vigilanza (art. 420 cpv. 2 CC). Questa è tenuta a correggere
l'ammontare del corrispettivo fissato dall'autorità tutoria, qualora dovesse
riscontrare un errore oggettivo nella sua definizione oppure fosse accertato un
uso difforme dei tassi normalmente applicati per il calcolo dell'onorario e
delle spese (ZR 96/1997 n. 30 pag. 85 consid. 4). L'ammontare della mercede va
determinato individualmente secondo le spese e l'impegno sopportati, tenendo in
considerazione eventuali conoscenze professionali necessarie (Biberbost in: Basler Kommentar, ZGB I,
3ª edizione, n. 39 ad art. 417). Ove debba fornire prestazioni
intrinseche alla sua attività professionale il curatore ha diritto a una
rimunerazione speciale fissata, di massima, in base alla sua tariffa
professionale, fermo restando la possibilità per l'autorità di fissare la
mercede con un certo margine d'apprezzamento che permette di ridurre l'onorario
risultante dalla tariffa di categoria (DTF 116 II 402 consid. 4b/cc; SJ
122/2000 I pag. 344 consid. 3; RDAT I-2003 n. 54 pag. 188 segg.).
Secondo
l'art. 49 della legge cantonale sull'organizzazione e
la procedura in materia di tutele e curatele (RL
4.1.2.2) i tutori, curatori, rappresentanti e assistenti hanno diritto a una
mercede commisurata al lavoro svolto e alla situazione patrimoniale del
pupillo, o di chi è legalmente tenuto al suo sostentamento (art. 17 cpv. 1 del regolamento d'applicazione della legge cantonale sull'organizzazione
e la procedura in materia di tutele e curatele: RL
4.1.2.2.1). Essa è fissata dall'autorità di nomina, previa presentazione di una
richiesta scritta corredata dai giustificativi (art. 16 cpv. 1 e 2 del regolamento d'applicazione della legge cantonale
sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele). Se per l'adempimento di compiti particolari s'impone il ricorso a
persona con conoscenze professionali specifiche, per tali mansioni è
riconosciuto un onorario corrispondente a quello della tariffa applicata nel relativo
ramo di attività, che può essere ridotto del 30% se la situazione economica del
pupillo lo giustifica (art. 18 del regolamento
d'applicazione della legge cantonale sull'organizzazione e la procedura in
materia di tutele e curatele). Negli altri casi, è
riconosciuta un'indennità oraria di fr. 40.– fino a un massimo di fr. 3000.–
annui a condizione che non appaia eccessiva rispetto al lavoro svolto (art. 17
cpv. 2 e 3 del regolamento d'applicazione della legge
cantonale sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele).
8. Nella
misura in cui l'appellante critica gli effetti della curatela, la contestazione
è fine a sé stessa, egli non pretendendo che le prestazioni della psicologa non
debbano essere remunerate. Per il resto agli atti nulla sussidia l'accusa di
aver svolto attività estranee all'incarico di curatrice educativa nell'ambito
della consulenza psicologica alla moglie. Consigli, istruzioni e avvisi al genitore,
peraltro, rientrano nei compiti del curatore educativo (art. 308 cpv. 1 CC; Breitschmid, op. cit., n. 4 ad art.
308). Irrilevante è pure il confronto con l'attività dell'attuale curatore, della
cui attività tutto si ignora, così come con l'ammontare della mercede da lui
esposta o chiesta da altri professionisti. Al riguardo, i documenti prodotti
dall'appellante il 7 settembre 2006 (doc. A-H) nulla sussidiano ai fini del
giudizio.
9. L'appellante
sostiene che la curatrice ha fatturato prestazioni non effettuate o, perlomeno,
ha esposto tempi troppo lunghi per gli incontri e le telefonate. In particolare
egli sostiene che le quattro telefonate da lui ricevute dalla curatrice sono
durate, in complesso, un'ora e non quattro ore come risulta dalla fattura. La
specialista non contesta tale affermazione, limitandosi ad asserire di non aver
fatturato le telefonate con il Pretore (osservazioni, pag. 8). Tale rinuncia
però non è di rilievo, tanto più che tutto si ignora sul numero e la durata dei
colloqui telefonici con il giudice. In assenza di altre indicazioni in merito alle
telefonate contestate, su tale aspetto la nota della curatrice non può essere
approvata sicché essa va ridotta di tre ore. Quanto agli incontri con i figli AP
2 e AP 3 l'interessato assevera che essi non sono effettivamente avvenuti, poiché
come indicato dalla curatrice medesima nel rapporto del 20 aprile 2004 “sono
state poche le volte in cui [si] recav[a] al domicilio dei ragazzi senza che [AP
3] non avesse altri impegni”. La psicologa da parte sua ribadisce di aver effettuato
tali incontri (osservazioni, pag. 8). Dalla nota d'onorario risulta che dodici
consulenze hanno interessato, oltre a AP 3, la madre e il fratello D__________
(doc. 5), per cui l'effettiva presenza di AP 3 per tutta la durata
dell'incontro non muta l'impegno della curatrice.
Per il
resto, nel complesso, l'interessato riconosce a quest’ultima l'importo massimo
previsto dall'art. 17 cpv. 2 del regolamento d'applicazione
della legge cantonale sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e
curatele, ossia fr. 3000.–, che, alla tariffa di fr.
40.– orari da lui ritenuta applicabile, corrispondono a un impegno di 75 ore,
mentre la psicologa ne ha esposte 81 e 35 minuti, oltre ai tempi di trasferta e
ai costi, incontestati, di stesura dei rapporti (doc. 5). Tuttavia, salvo le tre
ore di cui si è detto sopra, l'appellante si dilunga in polemiche
considerazioni in merito alla difficoltà di verificare le fatture di psicologi
e psichiatri, ma omette di indicare quali interventi elencati nella specifica
del dispendio orario (in cui la psicologa ha indicato puntualmente la
destinazione delle ore) andassero stralciati in tutto o in parte. Insufficientemente
motivato, al riguardo l'appello sfugge pertanto a ogni esame (art. 309 cpv. 2
lett. f e cpv. 5 CPC).
10. Per
l'appellante non si giustifica riconoscere alla curatrice una tariffa di fr.
100.– orari. Egli obietta anzitutto che eventuali pattuizioni tariffarie fra la
psicologa e la Commissione tutoria regionale non gli sono opponibili non
essendo stata emanata decisione formale alcuna al riguardo. Spiega di aver
creduto in buona fede che vigesse la tariffa di fr. 40.– orari e che se avesse
saputo della retribuzione chiesta dalla curatrice avrebbe contestato la decisione
di nominare una psicologa professionista. Ora, a prescindere dal fatto
che la designazione di un curatore con “un profilo specialistico adeguato” era
stata espressamente chiesta dal Pretore (lettera del 5 settembre 2003 ed
estratto del verbale del 4 settembre 2003 nel fascicolo della Commissione
tutoria regionale), che le qualifiche professionali della designata figuravano
con chiarezza nella decisione del 3 ottobre 2003 e che il tenore dell'art. 18 del regolamento d'applicazione della legge cantonale
sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele in merito alla remunerazione di curatori con conoscenze professionali
specifiche è chiaro, eventuali garanzie fornite dall'autorità tutoria non
esimono gli interessati dal valutare l'adeguatezza dell'onorario e delle spese
esposte da un curatore. Per il resto, eventuali contestazioni circa il profilo
specialistico della curatrice avrebbero dovuto essere sollevate al momento
della designazione. Né l'appellante può seriamente sostenere che il giudizio
sulla necessità di nominare un curatore con particolari qualifiche specialistiche
dipenda dalla tariffa applicata. Su questo punto l'appello si rivela dunque
sprovvisto di buon diritto.
11. L'appellante
contesta inoltre che la professionista abbia ridotto del 50% la tariffa oraria normalmente
applicata nel suo ramo d'attività, facendo valere che nel Mendrisiotto
psicologi e psicoterapeuti indipendenti con studio proprio fatturano attorno ai
fr. 120.– orari e che secondo il TARMED le casse malati riconoscono agli psicoterapeuti
fr. 119.60 orari.
a) La
curatrice ha indicato all'autorità tutoria che la Federazione Svizzera degli Psicologi
e Psicoterapeuti consiglia per le prestazioni in funzione di psicologo una
tariffa da fr. 46.– a fr. 55.– ogni 15 minuti, a dipendenza delle persone
presenti al colloquio, e di fr. 46.– ogni 15 minuti per le consultazioni telefoniche
(lettera del 30 maggio 2005 allegata al doc. 3). Quanto al TARMED, esso
prevedeva nel 2004 una remunerazione attorno ai fr. 137.– orari per
“trattamento psicoterapeutico delegato in ambulatorio medico” che si trattasse
di seduta individuale, di coppia o familiare o di consultazione telefonica. Se
non che sulla prima raccomandazione tutto si ignora, l'interessata avendo
omesso di produrre la tariffa che menziona, senza che la stessa possa dirsi
notoria, mentre che per quanto riguarda il tariffario, non consta la sua
applicabilità alle prestazioni fornite nell'ambito di una curatela educativa. Ci
si può poi chiedere se tariffe o raccomandazioni di un'associazione
professionale vincolino l'autorità, se solo si pensa a titolo di esempio che per
la tariffa dell'Ordine degli avvocati del Cantone Ticino se ne prospetta l'abrogazione.
b) Sia come sia, la questione in concreto è stabilire se la mercede
sia adeguata alle spese sopportate e all'impegno profuso dalla curatrice. E
trattandosi di una professionista indipendente il compenso deve permettere non
solo di coprire le spese generali dello studio ma anche di realizzare un
guadagno modesto e non solo simbolico (per gli avvocati: DTF 131 III 213 segg.
consid. 8). Nella fattispecie, la psicologa, per finire, si è attenuta a una
tariffa oraria di fr. 100.–, finanche inferiore a quella che a dire
dell'appellante sarebbe applicata dai suoi colleghi nella regione.
L'interessato medesimo, peraltro, sembrerebbe riconoscere l'adeguatezza di tale
importo (appello pag. 3 verso il basso). Che la professionista abbia esposto per
l'ascolto di un figlio nell'ambito di una procedura di stato una tariffa di fr.
120.– orari, finanche superiore a quella del caso concreto, non conforta
pertanto la tesi dell'appellante. I relativi documenti da lui prodotti il 23
febbraio 2006 (doc. A-C) non sono quindi di rilevanza ai fini del giudizio. Né
giova all'appellante il fatto che la curatrice abbia svolto la sua attività al
domicilio dei minori piuttosto che nel proprio studio, giacché notoriamente
l'esecuzione di prestazioni a domicilio costituisce un valore aggiunto. Ciò
posto, tutto considerato l'importo di fr. 100.– orari esposto dalla curatrice può
ritenersi congruo.
12. L'appellante
si duole altresì che la curatrice abbia fatturato le trasferte dal suo domicilio
ad __________ al domicilio dei minori a __________ a fr. 60.– l'ora, osservando
che la distanza fra le due località è di 15.5 km cui corrisponde, stante la
tariffa di fr. 0.55/Km prevista dalla legge, un'indennità di fr. 17.– a
trasferta. La psicologa obietta di aver fatturato le ore trascorse in
trasferta, oltre alle spese vive, specificando in nove occasioni di non aver
conteggiato nulla poiché l'incontro era abbinato a un altro appuntamento. Nel
complesso essa ha fatturato 34 ore e 10 minuti per trasferte a fr. 60.– orari,
per totali fr. 2050.–.
In
concreto, è indubbio che l'interessata ha diritto di vedersi rifondere le spese
effettive di trasferta, mentre ci si può chiedere se il metodo da lei adottato,
che combina il tempo e le spese, sia pertinente sotto il profilo
dell'adeguatezza. Nondimeno, alla curatrice oltre al costo della trasferta va
riconosciuto anche il relativo dispendio di tempo giacché gli spostamenti sono
stati svolti nell'interesse della curatela. E siccome l'appellante non contesta
le oltre 34 ore necessaire per le trasferte, la tariffa di fr. 60.– oraria
esposta dalla curatrice risulta finanche favorevole. La questione non merita
ulteriore disamina.
13. Per finire l'appellante chiede di ridurre il compenso della
curatrice del 30%, per tenere conto della difficile situazione economica della
famiglia.
a) L'art.
18 cpv. 2 del regolamento d'applicazione della legge
cantonale sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele prescrive, come detto (consid. 7), che se la situazione economica
del pupillo lo giustifica l'onorario del curatore con conoscenze professionali
specifiche calcolato secondo la tariffa applicata nel relativo ramo di attività
può essere ridotto del 30%. La norma richiama il principio – di diritto
federale – secondo cui la remunerazione del tutore è commisurata, fra l'altro,
alla capacità finanziaria del pupillo (art. 416 CC; Egger in: Zürcher Kommentar, n. 19 ad art. 416; SJ 122/2000 I
pag. 344 consid. 3b), che – per analogia – in linea di massima può essere
ritenuto applicabile anche alla remunerazione dei curatori (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques
et tutelle, 4ª edizione, pag. 424 n. 1133a;
Bider-bost, op. cit., n. 39 ad
art. 417). Né la legge né il regolamento cantonali specificano tuttavia a quali
parametri ci si debba attenere per valutare le condizioni economiche del pupillo
(art. 49 legge cantonale sull'organizzazione e la
procedura in materia di tutele e curatele) o di chi è
legalmente tenuto al suo sostentamento (art. 17 cpv. 1 del
regolamento d'applicazione della legge cantonale sull'organizzazione e la
procedura in materia di tutele e curatele).
La
disposizione è stata ripresa dall'art. 5 cpv. 2 dell'abrogato regolamento concernente
le tariffe in materia di tutele e curatele del 19 settembre 1995 cui rinviava
l'art. 74a vLAC prima dell'entrata in vigore, il 1° gennaio 2001,
dell'attuale Legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e
curatele e del relativo regolamento di applicazione (BU 1995 pag. 464; 2000
pag. 361) e non ha dato luogo a particolari commenti al momento della sua
introduzione (cfr. messaggio del 1° luglio 1998 e rapporto del 12 febbraio 1999
n. 4775). La finalità della norma così come la decurtazione del 30% richiamano
invero la remunerazione dei patrocinatori d'ufficio in ambito di assistenza
giudiziaria, sicché ci si potrebbe chiedere se non ci si debba attenere ai
parametri ritenuti in tale contesto.
b) Sia
come sia, la questione è che la riduzione del 30% renderebbe la retribuzione della
curatrice manifestamente inadeguata (sopra consid. 11b). Né l'appellante
sostiene che con un compenso di fr. 70.– orari l'interessata, oltre a coprire
le spese generali dello studio, consegua un guadagno. Del resto, anche per quel
che riguarda la remunerazione di un avvocato, il Tribunale federale ha avuto modo
di precisare che un patrocinatore d'ufficio non può più essere remunerato meno
di fr. 180.– l’ora, IVA non compresa (DTF 131 III 218 consid. 8.7). Non si
giustifica pertanto di ridurre il costo orario esposto dalla curatrice. Ciò
posto, i documenti prodotti dall'appellante sulla sua situazione economica non
sono rilevanti ai fini del giudizio. Ne discende che la mercede dell'interessata
va in definitiva fissata in fr. 10 868.35 e l'appello parzialmente accolto
di conseguenza.
14. Gli
oneri del giudizio odierno seguono la reciproca soccombenza (art. 148 cpv. 2
CPC). Tenuto conto dell'esigua riduzione della mercede, si giustifica di
rinunciare al prelievo della minima quota a carico della curatrice, riducendo
di conseguenza gli oneri processuali. Il ricorrente rifonderà inoltre alla
controparte un'equa indennità per ripetibili. Non si giustifica per contro
attribuire indennità alla Commissione tutoria regionale che ha rinunciato a
presentare osservazioni.
15. Circa
Fatti
i rimedi giuridici sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d lett. d LTF), il
Considerandi
valore litigioso della presente causa (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF) non supera
pacificamente la soglia di fr. 30
000.
–.
Dispositivo
Per questi motivi
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L'istanza
di intersecazione presentata da CO 2 è parzialmente accolta, nel senso che sono
intersecate le frasi “analogamente a quanto fatto per anni lo psichiatra __________”
a pagina 2 del memoriale (10ª riga) e “proprio come lo psichiatra __________,
evidentemente la curatrice ha un interesse personale a mentire” a pagina 2 (33ª
riga). Per il resto l’istanza è respinta.
II. Nella
misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto e il dispositivo
n. 1 della decisione impugnata è così riformato:
1. Il
ricorso è parzialmente accolto e in riforma del dispositivo n. 1 della risoluzione
n. 189 del 9 giugno 2005 della Commissione tutoria regionale 1 alla psicologa CO
2 sono riconosciuti complessivi fr. 10 868.35 a titolo di mercede e spese
per le prestazioni svolte quale curatrice educativa dei minori D__________, AP
3 e AP 2.
III. Gli
oneri processuali consistenti in:
a)
tassa di giustizia (ridotta) fr. 300.–
b) spese
fr. 50.–
fr. 350.–
sono
posti a carico dell'appellante, con l'obbligo di rifondere a CO 2 fr. 1000.–
per ripetibili ridotte.
IV. Intimazione
a:
– ;
– ;
– .
Comunicazione
a:
– Sezione
degli enti locali, autorità di vigilanza sulle tutele;
– , .
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il vicepresidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario è ammissibile,
entro trenta giorni dalla notificazione, il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art.
72 LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è
ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno a 30 000 franchi;
quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia
civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata
in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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