11.2005.127
azione confessoria: servitù di limitazione altezze
26 luglio 2007Italiano15 min
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Numero d'incarto:
11.2005.127
Data decisione, Autorità:
26.07.2007, ICCA
Titolo:
azione confessoria: servitù di limitazione altezze
AZIONE CONFESSORIA
art. 737 CC
art. 738 CC
Incarto n.
11.2005.127
Lugano
26 luglio
2007/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Epiney-Colombo
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa OA.2003.190 (azione
confessoria) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione
del 23 marzo 2003 da
e AA 1,
(patrocinati dall' PA 2 )
contro
AP 1
(patrocinata dall' PA 1 );
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 23 settembre
2005 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 31
agosto 2005 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione
2;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AA
1 sono comproprietari in ragione di un mezzo ciascuno della particella n. 424 RFP
di __________, sezione di __________, sulla quale sorge una casa d'abitazione. A
valle di tale fondo si trova la particella n. 429,
appartenente a AP 1. Tra le due particelle corre una strada comunale
(particella n. 428). Rispetto a tale via una porzione della particella n. 424 (quella
su cui sorge lo stabile) è sopraelevata, sorretta da un muro di contenimento a
filo della strada, mentre l'altra è costituita da un piazzale a livello viario.
B. Il 15
dicembre 1982 è stata iscritta nel registro fondiario provvisorio del Distretto
di Lugano a favore della particella n. 424, in modifica di una precedente
servitù risalente al 12 ottobre 1973, la seguente servitù a carico della particella
n. 429:
Limitazione di altezza costruzioni,
piantagioni e comunque di ogni e qualsiasi schermo naturale o artificiale che
sporga oltre il livello stradale attuale (part. 428).
Nel
settembre del 2000 la particella n. 429 è stata gravata inoltre di un diritto
di superficie per sé stante e permanente di 100 m² (particella n. 413DS) in favore del Comune di __________ per la
formazione di una platea da adibire a posteggi pubblici per automobili.
C. Il
28 giugno 2002 AP 1 ha presentato al Comune di __________ una domanda per costruire sulla
particella n. 429 una casa unifamiliare. Sul tetto dell'edificio,
a livello della strada, essa ha previsto una piattaforma in cemento da destinare
al parcheggio di tre veicoli. Il Comune ha rilasciato la licenza edilizia il 10 settembre 2002, respingendo l'opposizione inoltrata da AA 1, salvo porre alcune condizioni, fra cui l'obbligo di posare un
parapetto sui tre lati della piattaforma destinata a posteggio. Nel marzo del 2003
AP 1 avviato i lavori di costruzione.
D. Il
23 marzo 2003 AA 1 hanno adito il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, perché
fosse vietato a AP 1 – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – di turbare la nota
servitù mediante la costruzione di opere, manufatti, piantagioni e comunque
ogni e qualsiasi schermo naturale o artificiale che possa limitare la vista e
che sporga oltre il livello stradale, “come per esempio il tetto della
costruzione, le ringhiere, i parapetti, transenne di protezione, pali,
comignoli, antenne e parabole televisive, oblò a cupola”. Essi hanno chiesto
altresì che fosse proibito alla convenuta “di turbare la servitù e il diritto
di vista ch'essa prevede in qualsiasi altra maniera, in particolare mediante il
posizionamento sul tetto di autoveicoli (automobili, furgoni, camioncini, roulottes
ecc.) o di ogni altro oggetto mobile oppure fisso che possa limitare la vista e
che sporga oltre il livello stradale, quali parapetti o transenne di
protezione, comignoli, pali, antenne e parabole televisive ecc.”. Nella sua risposta del 2 luglio
2003 AP 1 ha proposto di respingere la petizione. La
costruzione sulla particella n. 429 è stata ultimata nell'estate del 2004.
E. Esperita
l'istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale, limitandosi a conclusioni scritte. Nel loro
memoriale del 22 aprile 2005 gli attori hanno ribadito
le loro domande, chiedendo inoltre di ordinare alla convenuta di cessare ogni
violazione della servitù e “in particolare di rimuovere qualsiasi costruzione,
opera, manufatto, piantagione e comunque ogni e qualsiasi schermo naturale o
artificiale che supera il livello stradale, in particolare il parapetto”, rispettivamente
di “cessare di violare la servitù in qualsiasi altra maniera e in particolare mediante
il posizionamento sul tetto di veicoli (macchine, furgoni, camioncini, roulottes
ecc)”. Nel suo allegato del 26 aprile 2005 la convenuta ha postulato, una volta ancora, il
rigetto della petizione.
F. Statuendo
con sentenza del 31 agosto 2005, il Pretore ha parzialmente accolto la
petizione e ha vietato alla convenuta di turbare la servitù di limitazione di
altezza mediante il parcheggio di veicoli (automobili, furgoni, camioncini,
roulottes ecc.) sul tetto della casa situata sul fondo serviente. Le spese, con
una tassa di giustizia di fr. 1200.–, sono state poste per metà a carico degli
attori in solido e per l'altra metà a carico della convenuta, compensate le
ripetibili.
G. Contro
la sentenza appena citata AP 1 è insorta con un appello del 23 settembre 2005
nel quale chiede che in riforma del giudizio impugnato la petizione sia respinta.
Nello loro osservazioni del 28 ottobre 2005 AA 1 propongono di respingere l'appello
e con appello adesivo chiedono l'accoglimento integrale della petizione. Con
decreto del 5 dicembre 2005 questa Camera ha stralciato l'appello adesivo dai
ruoli per tardivo versamento dell'anticipo.
Considerandi
in diritto: 1. Il valore litigioso delle cause relative a servitù è quello che il
diritto ha per il fondo dominante o quello della svalutazione causata al fondo
serviente, se essa è maggiore (art. 9 cpv. 3 CPC; Poudret, Commentare de la loi fédérale
d'organisation judiciaire, vol. I, Berna 1990, pag. 284 in
basso con rinvii di giurisprudenza). Nella fattispecie il Pretore ha accertato
che l'interesse degli attori a impedire il posteggio sul tetto della casa della
convenuta, rispettivamente l'interesse di quest'ultima a parcheggiare veicoli
sul tetto della propria casa, supera senz'altro l'importo di fr. 8000.–
(sentenza impugnata, consid. 2). Ciò legittima la proponibilità dell'appello (art.
36.
cpv. 1 LOG), ma non ancora quella di un eventuale ricorso in materia civile
al Tribunale federale (fr. 30 000.–: art. 74 cpv. 1 lett. b LTF).
Interpellate pertanto dal giudice delegato, entrambe
le parti hanno dato atto il 14 giugno e il 3 luglio 2007 che il valore litigioso
ammonta a fr. 32 000.–.
In simili circostanze non spetterebbe al giudice, secondo
la procedura ticinese, scostarsi da tale indicazione unanime (I CCA, sentenza
inc. 11.1997.24 del 6 febbraio 1998, consid. 8b con riferimenti). Ad ogni buon
conto, in conformità alla procedura federale che impone una verifica di verosimiglianza
(Poudret, op. cit., vol. I, pag.
268.
n. 4.1), appare senz'altro plausibile che la possibilità per la convenuta di posteggiare tre automobili
sul tetto della propria abitazione (doc. P: fotografia n. 25) rivaluti di almeno
fr. 30
000.
– il fondo serviente,
tanto più che nelle vicinanze non constano esistere altre aree di sosta. Tempestivo, l'appello è di conseguenza ricevibile.
2.
Il Pretore
ha dedotto dall'iscrizione nel registro fondiario e dalla conformazione dei
fondi che in concreto lo scopo della servitù è quello di impedire ogni ostacolo
alla vista dal fondo dominante verso valle, in particolare verso il lago e i
boschi sottostanti. Egli ha poi spiegato che la sentenza pubblicata in DTF 109
II 412 evocata dalla convenuta non è applicabile al caso in esame, poiché la
servitù in rassegna non si limita a proibire costruzioni, ma anche piantagioni
e ogni altro ostacolo alla vista. Ciò posto, il primo giudice ha ritenuto che il
parapetto posato attorno al posteggio, pur sporgendo oltre il livello della
strada comunale, non limiti sostanzialmente la vista dal fondo dominante, contrariamente
ai veicoli che stazionano sul tetto della casa, mentre i comignoli progettati dalla
convenuta per finire non sono stati eseguiti. In definitiva egli ha accolto
così le richieste degli attori nella misura in cui riguardano il divieto di posteggiare
veicoli sul fondo serviente, mentre ha rinunciato a munire il divieto della
comminatoria dell'art. 292 CP.
3.
L'appellante
fa valere che la sentenza pubblicata in DTF 109 II 412 si riferiva a un divieto
di costruzione ben più incisivo della servitù in esame, essendo destinato a
garantire non solo la vista, ma anche l'insolazione e la protezione contro le
immissioni, in particolare quelle acustiche. Ciò non ha impedito al Tribunale federale
di precisare che il proprietario di un fondo gravato da una restrizione del
diritto di costruire rimane libero di sistemare a piacere il terreno a livello
del suolo. Può quindi asfaltarlo per creare accessi e parcheggi, la sosta di veicoli
non raggiungendo un grado di stabilità e di durata assimilabile a quello di un
bene mobile. L'appellante sottolinea inoltre che l'uso del posteggio è limitato
ai semplici bisogni di un'abitazione familiare e che lo stazionamento di
veicoli non priva della vista la proprietà degli attori, che sovrasta di 2.80 m
più la strada comunale. A suo avviso infine non vi è proporzione fra il grave
danno cagionato dal divieto di usare il posteggio e il disagio occasionato dallo
stazionamento di qualche veicolo su un posteggio situato tre metri più in basso.
4.
Il
titolare di una servitù può fare tutto ciò che è necessario per la sua
conservazione e per il suo esercizio (art. 737 cpv. 1 CC). Nei confronti di
chiunque gli impedisca o gli renda più difficile l'esercizio del diritto egli
dispone dell'azione confessoria (Petitpierre
in: Basler Kommentar, ZGB II, 2ª edizione, n. 11 ad art. 737 CC; Liver
in: Zürcher Kommentar, Zurigo 1980, n. 180 ad art. 737 CC). In concreto i criteri
per definire l'estensione di una servitù sono già stati richiamati dal Pretore
(sentenza impugnata, consid. 3). Al riguardo basti rammentare che secondo l'art. 738 cpv. 1 CC l'estensione di una servitù è determinata dall'iscrizione nel
registro fondiario, sempre ch'essa determini chiaramente i diritti e le
obbligazioni che ne derivano. Se è chiara, l'iscrizione prevale su ogni altro
genere di interpretazione. Entro i limiti dell'iscrizione, l'estensione della
servitù può risultare dal titolo di acquisto o dal modo in cui fu esercitata
per molto tempo, pacificamente e in buona fede (art. 738 cpv. 2 CC). Decisivi
sono il senso e lo scopo per il quale la servitù è stata costituita, come pure
l'interesse e le necessità del fondo dominante, fermo restando che ogni servitù
va interpretata restrittivamente e non deve limitare i diritti del proprietario
del fondo serviente più di quanto occorra al suo normale esercizio (RtiD I-2004 pag. 504 consid. 3 con riferimenti).
5.
Nel caso specifico
la servitù è iscritta nel registro fondiario come diritto – rispettivamente
obbligo – di “limitazione di altezza costruzioni, piantagioni
e comunque di ogni e qualsiasi schermo naturale o artificiale che sporga oltre
il livello stradale attuale” (doc. B e C). L'unica questione rimasta
litigiosa è di sapere se tale iscrizione vieti anche lo
stazionamento di veicoli sul fondo serviente a un livello più alto di quello
della strada. Non risulta, né le parti pretendono, che il titolo
di acquisto o il modo in cui la servitù è stata esercitata per molto tempo,
pacificamente e in buona fede permetta di chiarire univocamente il quesito. Occorre
dunque far capo allo scopo per cui la servitù è stata costituita (DTF 109 II 414 consid. 3 con rinvii; Steinauer, Les droits réels, 3ª edizione,
pag. 395 n. 2294).
a) Il
Pretore ha individuato lo scopo della servitù nel garantire la vista dalla
proprietà degli attori verso valle, oltre il livello della strada comunale in
direzione del fondo della convenuta, e in particolare verso il lago e i boschi
sottostanti (sentenza impugnata, consid. 3 in fine). Il testo medesimo
dell'iscrizione a giornale corrobora tale opinione (“che possa limitare la vista”:
doc. E). Su tal punto non v'è divergenza.
b) L'appellante
obietta nondimeno che la servitù va interpretata restrittivamente e non deve
limitare i diritti del fondo serviente più di quanto occorra al suo normale
esercizio. Ora, è indubbio che a livello del suolo una restrizione del diritto
di costruire non impedisca al proprietario del fondo serviente di sistemare a
piacere il terreno gravato, in particolare asfaltandolo per creare accessi e parcheggi,
ed è vero che l'ordinario stazionamento di veicoli non è comparabile, per
stabilità e durata, a quello di una costruzione (DTF 109 II 417 consid. 5b). Sta
di fatto però che nel caso in esame la “limitazione di altezza” (servitus altius
non tollendi) non riguarda unicamente costruzioni, opere o manufatti, ma
anche piantagioni e “comunque di ogni e qualsiasi schermo naturale o artificiale”
(doc. D). E per “schermo” va inteso tutto “ciò che si frappone allo sguardo,
impedendo di vedere persone o cose” (Battaglia,
Grande dizionario della lingua italiana UTET, vol. XII, pag. 965). L'avverbio
“comunque” con la locuzione “ogni e qualsiasi schermo” confermano poi che i
contraenti hanno voluto correlare la limitazione d'altezza a qualunque
intralcio visivo, nel modo più ampio possibile. Così com'è pattuita, tale
servitù garantisce una vista indisturbata dal fondo dominante e limita senza
equivoco la disponibilità del proprietario del fondo serviente. Il suo contenuto
è, in definitiva, nettamente più esteso rispetto alla servitù di “restrizione
del diritto di costruzione” oggetto della citata sentenza del Tribunale federale.
c) La
convenuta sottolinea che la vista della proprietà degli attori, situata 2.80 m
più in alto della strada comunale, è già oggi limitata dall'ingombro causato
dal tetto della sua stessa casa, la quale rispetta la servitù. L'argomentazione
è solo in parte fondata. Dalle fotografie scattate dalla proprietà degli attori
durante il secondo sopralluogo del 15 marzo 2005 risulta che dalla normale
posizione di un osservatore in piedi sulla porzione più elevata del fondo
serviente il posteggio di normali vetture non impedisce la vista del panorama. Intralcia
lo sguardo invece il furgone della ditta Innosan SA, che supera nettamente in
altezza l'ingombro visivo dovuto al tetto dell'abitazione della convenuta (doc.
P: fotografie n. 21, 21a, 22a, 25, 26, 30, 31 e 33). Ci si attenesse a queste
sole risultanze, andrebbe vietato unicamente il parcheggio di veicoli eccedenti
una determinata altezza. In realtà la servitù non si esaurisce in questi soli
termini.
d) Le
facoltà conferite al beneficiario da una servitù “negativa” riguardano – salvo
pattuizione contraria – il fondo dominante nel suo intero, e non solo una sua parte
(Steinauer, op. cit., pag. 357 n.
2204). In concreto nulla induce a supporre, né la convenuta pretende, che della
servitù benefici solo la porzione più alta del fondo dominante. E il fondo dominante
non consta solo dell'area più elevata su cui sorge la casa d'abitazione, ma comprende
anche il piazzale a ovest, sullo stesso piano della strada comunale
(osservazioni, pag. 3 ad 2; v. anche planimetria inserita nella domanda di
costruzione nel fascicolo “richiami
dal Comune di __________”). Da quel
punto di vista non solo il citato furgone, ma anche le normali vetture
parcheggiate sul fondo serviente occludono lo sguardo (doc. P: fotografie n. 3,
11, 22, 24 e 34). Che poi un veicolo costituisca uno “schermo” suscettibile di “limitare la vista e che sporga oltre il livello stradale” non può seriamente
revocarsi in dubbio.
6.
L'appellante obietta
che non vi è proporzione fra il danno dovuto alla proibizione di usare il
posteggio sul tetto della sua abitazione e il disagio occasionato alla vista
dal fondo dominante. L'asserto cade nel vuoto. Fin dall'inoltro della domanda
di costruzione gli attori si sono opposti al progetto valendosi della nota
servitù (doc. L) e non risulta che la convenuta abbia anche solo considerato l'ipotesi
di creare il posteggio a una quota inferiore, né si è curata di chiedere
preventivamente l'accertamento giudiziario del contenuto dell'obbligo. Del
resto, avesse inteso sostenere che la servitù conserva un interesse di lieve
importanza per rapporto alla gravità dell'onere, essa avrebbe dovuto chiederne
la cancellazione, rispettivamente la riduzione dietro indennità alle condizioni
dell'art. 736 CC. Nulla essa ha intrapreso in tal senso.
7.
Gli
oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L'appellante
rifonderà alle controparti un'equa indennità per ripetibili, limitata alla stesura
delle osservazioni all'appello.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche
la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello
è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 600.–
b) spese fr.
50.–
fr.
650.–
sono
posti a carico dell'appellante, che rifonderà alle controparti fr. 1500.– per
ripetibili.
3. Intimazione
a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile
entro trenta giorni dalla notificazione delle decisioni previste dagli art. 90
a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 segg. LTF).
Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile
solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore
litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è
ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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