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Decisione

11.2005.128

Contributo straordinario di un coniuge al mantenimento della famiglia: diritto al rimborso?

22 febbraio 2008Italiano46 min

Source ti.ch

Fatti

I. Sull'appello

principale

2. Le

controversie legate alla liquidazione del regime dei beni vanno esaminate prima

di quelle sui contributi di mantenimento (RtiD II-2004 pag. 577 consid. 2; DTF

129 III 9 consid. 3.1.2). Ora, per quanto riguarda lo scioglimento della partecipazione

agli acquisti, in concreto il Pretore ha rifiutato di reintegrare

negli acquisti del marito fr. 3000.– che costui aveva usato per ridurre un

mutuo ipotecario (di fr. 30 000.–) contratto dai suoi genitori, tale versamento costituendo fra l'altro

– a mente del Pretore – il corrispettivo per

la temporanea occupazione da parte dei coniugi

di un appartamento in proprietà dei genitori medesimi. Ciò posto, il Pretore ha

calcolato in fr. 52 349.50 la partecipazione della moglie agli ammortamenti ipotecari

del mutuo gravante l'abitazio­ne coniugale (del marito), ha stabilito in fr.

9022.– la spettanza di lei su un deposito di titoli intestato al marito stesso,

ha respinto una pretesa di fr. 12

257.25 (prestazione d'uscita ricevuta quando aveva

smesso di lavorare per le __________ nel 1980) che AP 1 asseriva di avere

consegnato al marito, ha dedotto dalla spettanza di lei fr. 4000.– anticipati

dal marito al momento della separazione di fatto, oltre a fr. 527.50 pari alla

metà del saldo

esistente

su un suo conto corrente postale e a fr. 20 000.– corrispondenti alla

metà del valore di riacquisto della citata polizza sulla vita. Onde, in

definitiva, un conguaglio di fr. 37 000.– (arrotondati) in favore di lei.

a) L'appellante

chiede di rivalutare l'entità del citato conguaglio in fr. 64 700.–. Afferma anzitutto che il debito ipotecario gravante l'abitazione

coniugale (bene proprio del marito) era di iniziali fr. 270 000.–, è stato

poi aumentato a fr. 380 000.– e si è ridotto infine a fr. 230 247.–. La differenza

essendo per finire di fr. 149 753.–, essa ne rivendica la metà (fr. 74 876.–). Il Pretore è

giunto al risultato di fr. 52 349.50 in base a una ricapitolazione allestita dalla banca che ha concesso

il prestito (sentenza impugnata, consid. 3.3). Tale documento attesta che dal

momento in cui il mutuo è stato acceso (29 settembre

1987) fino al 15 giugno 2002 il marito ha eseguito ammortamenti per complessivi

fr. 104 699.– (doc. T). La ricapitolazione indica altresì che il debito è

stato aumentato una prima volta il 26 giugno 1988 da fr. 295 917.– a fr.

345 000.– e una seconda volta il 17 gennaio 1995 da fr. 316 275.– a

fr.

333 530.25. Di ciò la banca ha tenuto conto per calcolare l'ammortamento

(doc. T: “ripristini effettivi compresi”).

Secondo

l'appellante il debito bancario sarebbe stato aumentato a un certo momento fino

a fr. 380 000.–. A parte il fatto però che i contratti di mutuo attestano una

linea di credito massima di fr. 350 000.– (doc. I e II richiamati: estratti

del conto n. __________), l'interessata non indica quale risultanza istruttoria

conforterebbe la sua asserzione. Né si applica, in materia di rapporti

patrimoniali fra coniugi, il principio inquisitorio (cfr. SJ 118/1996 pag. 451

consid. 2a), di modo che non incombe al giudice vagliare di

propria iniziativa la copiosa documentazione agli atti per verificare siste­maticamente

gli estratti conto di un decennio (Cocchi/Trezzini,

CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 5 ad art. 183). Insufficientemente

motivato, al proposito l'appello si rivela irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC

combinato con il cpv. 5).

Per

il resto, come ha spiegato il Pretore, lo scioglimento del regime dei beni si dà

per avvenuto il giorno della presentazione dell'istanza (art. 204 cpv. 2 CC),

momento determinante per la disgiunzione degli acquisti e dei beni propri di ogni

coniuge (art. 207 cpv. 1 CC). Dopo di allora non si generano più acquisti (Hausheer/Aebi-Müller in: Basler

Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 8 ad art. 207), sicché i successivi ammortamenti

eseguiti dal marito con redditi propri non entrano più in considerazione. Poco importa

di conseguenza che, pendente causa di divorzio, il debito sia stato ulteriormente

ridotto a fr. 230 247.49 (doc. III richiamato: estratto

conto n. __________ del 19 gennaio 2005). Decisiva è la

data della litispendenza, ossia il 15 giugno 2002, e a quel momento il debito

ammontava a fr. 263 475.02 (doc. T; doc. III richiamato: estratto del conto n. __________

dal 1° aprile al 30 giugno 2002).

Nelle

condizioni descritte, avendo il marito compiuto ammortamenti per fr. 104 699.– in

costanza di matrimonio con redditi propri, la massa degli acquisti di lui vanta

un compenso equivalente verso la massa dei beni propri (art. 209 cpv. 1 CC). Né

la moglie pretende che, per avventura, il compenso vada calcolato in

proporzione all'eventuale plusvalore dell'immobile (art. 209 cpv. 3 CC). Tanto

meno il marito asserisce che il fondo si sia deprezzato (art. 209 cpv. 3 CC).

La partecipazione di AP 1 all'aumento conseguito dagli acquisti del marito, calcolata

sui soli ammortamenti, risulta pertanto di fr. 52 349.50 (art.

215 cpv. 1 CC), come ha accertato il Pretore.

b) L'appellante

chiede inoltre di reintegrare negli acquisti del marito fr. 3000.– che questi

ha usato per ridurre un mutuo ipotecario (di fr. 30 000.–) contratto dai suoi genitori, somma

che a suo avviso AA 1 potrà ricuperare nella futura

successione parentale. Al riguardo il primo giudice ha rilevato, anzitutto, che

eventuali crediti verso terzi non rientrano nella liquidazione del regime

matrimoniale. Inoltre – egli ha soggiunto – quel versamento costituiva la contropartita

per la temporanea occupazione da parte dei coniugi di un apparta­mento in

proprietà di __________ e __________ (sentenza impugnata, consid. 3.2). La

prima motivazione è a dir poco opinabile, un credito finanziato con acquisti di

un coniuge configurando un attivo della relativa massa (art. 197 cpv. 2 n. 5

CC: Deschenaux/Steinauer/Baddeley,

Les effets du mariage, Berna 2000, pag. 465 n. 1138 con rinvio alla pag. 407 n.

1010). Il Pretore però ha motivato il suo convincimento anche con una seconda

motivazione. E quando un giudizio è fondato su due motivazioni indipendenti, il

ricorrente deve – sotto pena di irricevibilità – contestarle entrambe (DTF 133

IV 119 consid. 6, 133 III 228 consid. 7). In concreto alla seconda motivazione del

Pretore l'appellante nemmeno allude. Insufficientemente motivato, su questo

punto l'appello va dichiarato una volta ancora irricevibile (art. 309 cpv. 2

lett. f CPC con rinvio al cpv. 5).

c) Sostiene

l'appellante che a lei spettano altri fr. 12 257.25, corrispondenti alla liquidazione

versatale nel maggio del 1980 dalla Cassa federale d'assicurazione quando lei

ha smesso di lavorare per le __________ Il Pretore ha definito la pretesa

tardiva, poiché avanzata la prima volta nelle conclusioni scritte, aggiungendo

che in ogni modo AP 1 non aveva dimostrato di avere consegnato l'importo al

marito (sentenza impugnata, consid. 3.5). L'interessata oppone di avere

formulato la pretesa già negli allegati preliminari e si duole che un suo bene

proprio sia stato adoperato per il fabbisogno della famiglia.

Nel

suo memoriale del 10 febbraio 2003 sulle conseguenze del divorzio rimaste

litigiose AP 1 aveva addotto: “Dovrà inoltre essere riconsegnato l'importo di

fr. 10 000.– + fr. 6000.– + fr. 13 000.– cassa pensione affidato al marito”

(pag. 5, punto n. 6). Essa si era riservata inoltre la facoltà di adeguare il totale

chiesto in liquidazione del regime dei beni alle risultanze istruttorie (pag.

6). Il marito aveva contestato le pretese nella sua risposta annessa al verbale

del 17 novembre 2003 (pag. 7). Il 25 novembre 2003 AP 1 aveva poi prodotto il

conteggio del 9 maggio 1980 relativo all'indennità d'uscita versatale dalle __________

(doc. Q) e durante l'interrogatorio formale del marito ha posto domande sulla destinazione

della som­ma (verbale del 4 febbraio 2005, pag. 4 risposte n. 13 a 15). Ne discende

che, pur enunciata in modo sommario e telegrafico, la pretesa della moglie per

l'importo ricevuto dalla sua cassa pensione figurava già nell'allegato introduttivo.

Nel merito gli atti confermano che il

9 maggio 1980 l'appellante ha ricevuto dalla Cassa federale

d'assicurazione un'“in­den­nità di uscita (pagamento in contanti)” di fr. 12 257.25 (doc.

Q). Si tratta di un capitale che la moglie aveva cominciato ad accumulare

presso la rispettiva cassa pensione già prima di sposarsi e che ha continuato

ad alimentare fino al 1980, quando ha smesso di lavorare per le __________. Il

marito sostiene che, essendo stata riscattata durante il matrimonio, tale

prestazione va considerata alla stregua di un acquisto. Così argomentando, egli

dimentica tuttavia che – in deroga all'art. 197 cpv. 2 n. 2 CC – “il capitale ricevuto da un coniuge da un

istituto di previdenza o per impedimento al lavoro è ascritto ai beni propri fino a concorrenza del valore capitalizzato

della rendita che gli sarebbe spettata allo scioglimento del regime dei beni” (art. 207 cpv. 2 CC). La liquidazione in

capitale ricevuta da un coniuge durante il matrimonio va considerato un bene

proprio, in altri termini, nella misura in cui si riferisce al lasso di tempo

che precede lo scioglimento del regime matrimoniale (RtiD I-2005 pag. 754

consid. 5a con rinvii di dottrina e giurisprudenza). In condizioni siffatte l'importo

di fr. 12 257.25 ricevuto da AP 1 nel 1980 costituiva un bene proprio di lei.

Se

non che, come l'appellante medesima riconosce, tale somma è stata impiegata per

il fabbisogno della famiglia (v. anche l'interrogatorio formale del marito:

verbale del 4 febbraio 2005, pag. 4 risposta n. 15). E un coniuge non acquisisce

un diritto al rimborso di quanto ha prelevato dai suoi acquisti o – dandosi il

caso – dai suoi beni propri per il solo fatto di avere partecipato al

mantenimento della famiglia, se non ove abbia contribuito “in misura notevolmente superiore a quanto era tenuto” (art.

165 cpv. 2 CC; cfr. Hausheer/ Reusser/Geiser

in: Berner Kom­mentar, edizione 1999, n. 60 ad art. 163 CC e 34 ad art. 165; Deschenaux/Stei­nauer/ Baddelay, op.

cit., pag. 243 n. 538 e pag. 265 n. 606). Nella fattispecie l'appellante nemmeno allude a estremi del genere. Dà

per scontato che il sostentamento della famiglia incombesse al solo marito, dimenticando che tale obbligo gravava

in realtà ognuno dei coniugi “nella misura delle sue forze” (art. 163 cpv.

1 CC). Diverso sarebbe potuto

essere il caso ove l'interessata avesse reso verosimile di avere, finanziando

con denaro suo talune necessità della famiglia, contribuito in misura nettamente

superiore a quanto si potesse da lei esigere in quel momento o di avere

supplito – per ipotesi – a una temporanea mancanza di liquidità del marito, da

lui ricuperata in seguito. Nulla del genere risulta dagli atti, né è prospettato

nell'appello. Anche se per motivi diversi da quelli addotti dal primo giudice,

in proposito la sentenza impugnata resiste dunque alla critica.

3. Quanto

al contributo alimentare per sé, l'appellante chiede che sia aumentato a fr.

4400.– mensili vita natural durante per tenere conto del livello di vita raggiunto

in costanza di matrimonio. Nella sentenza impugnata il Pretore ha stimato quel

tenore di vita dopo avere calcolato il fabbisogno minimo del marito in fr. 5561.–

mensili (compresi fr. 300.– per l'ammortamento ipotecario), il fabbisogno

minimo della moglie in fr. 2787.– mensili e il fabbisogno delle due figlie in

fr. 1500.– ciascuna. Considerato il reddito di AA 1 (fr. 12 500.– mensili),

egli ha accertato che, una volta coperte le necessità familiari, i coniugi disponevano

ancora di fr. 1152.– mensili complessivi. Per mantenere un tenore di vita analogo

egli ha ritenuto così che la moglie abbisogni di fr. 3363.– mensili, arrotondati

a fr. 3600.– mensili perché durante la vita in comune essa abitava in casa

propria. E siccome costei potrebbe, lavorando a metà tempo, guadagnare fr.

900.– mensili e può attingere fr. 700.– mensili dalla propria sostanza, il

Pretore le ha riconosciuto un contributo alimentare di fr. 2000.– mensili fino

al pensionamento.

a) I

criteri per la fissazione di un contributo alimentare sulla base dell'art. 125

CC sono già stati riassunti dal Pretore (sentenza impugnata, consid. 5.2). Al

riguardo basti rammentare che la colpa nella disunione non è più di alcun

rilievo giuridico (Schwenzer in: FamKommentar

Scheidung, Basilea 2005, n. 39 ad art. 125 CC) e che, trattandosi – come in concreto

– di un matrimonio di lunga durata (24 anni di vita in comune: dal 1978 al

2002), entrambi i coniugi hanno il diritto di conservare – di principio – il

tenore di vita raggiunto durante la comunione domestica (RtiD II-2004 pag. 581

consid. 4c; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2006.86 dell'11 aprile 2007,

consid. 6a). Ove le loro risorse dovessero rivelarsi insufficienti per

conservare simile tenore di vita in ragione dei nuovi costi generati da due

economie domestiche separate, il creditore del contributo ha diritto per lo

meno a un livello di vita analogo a quello del debitore (sentenza del Tribunale

federale 5C.230-231/2003 del 17 febbraio 2004, consid 4.1).

b) Per

stabilire il tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio il Pretore si è dipartito

da quanto l'interessata allegava nel memoriale introduttivo, ritenendo inammissibile

quanto da lei esposto nelle conclusioni, sfuggito al contraddittorio. L'appellante

obietta che quanto da lei ha addotto nelle conclusioni risulta dall'istruttoria

e ribadisce che durante la vita in comune i coniugi godevano di un margine

disponibile di ben fr. 6133.– mensili. Ora, che il tenore di vita raggiunto dai

coniugi durante la vita in comune sia un criterio per la commisurazione del

contributo alimentare non fa dubbio (art. 125 cpv. 2 n. 3 CC). I dati indicati

dalla moglie nel memoriale introduttivo si riferivano tuttavia alla situazione

dopo la separazione di fatto, intervenuta nel giugno del 2002, quando i coniugi

dovevano già finanziare due economie domestiche separate. Il Pretore non poteva

quindi far capo a tali elementi senza i necessari correttivi.

c) Dagli

atti il fabbisogno mensile della famiglia prima della separazione dei coniugi

può essere così ricostruito: minimo esi­stenziale comune del diritto esecutivo

fr. 1550.–, interessi e ammortamento ipotecario fr. 1500.– (doc. 4), spese

accessorie fr. 185.– (come dichiarava il marito: osservazioni del 7 novembre 2005,

pag. 6), pre­mio della cassa malati del marito fr. 280.90 (doc. 5), premio

della cassa malati della moglie fr. 312.10 (doc. G), assicurazione RC privata

fr. 13.65 (doc. 6), assicurazione dell'econo­mia domestica fr. 42.90 (doc. 6),

assicurazione dello stabile fr. 83.65 (doc. 6), rata del debito per l'acquisto

dell'automobile fr. 600.– (doc. 7), assicurazione dell'automobile fr. 114.30

(doc. 8), imposta di circolazione fr. 44.25 (doc. 8), quota TCS fr. 10.65 (doc.

8), protezione giuridica fr. 15.– (doc. 8), posteggio sul luogo di lavoro fr.

26.90 (doc. 14), spese di trasferta fr. 500.– stimati (sotto, consid. 6b),

indennità per pasti fuori

casa fr. 70.– (sotto, consid. 6b), onere fiscale fr. 1677.70 (doc. I, con moltiplicatore d'imposta comunale del 90%), per un

totale di fr. 7027.– mensili. Ciò si desume anche da quanto esponeva il marito

nel memoriale introduttivo (pag. 5), passato al vaglio del contraddittorio.

L'appellante

sostiene che il fabbisogno delle figlie non entra in linea di conto, giacché

entrambe erano maggiorenni e attive professionalmente. Come riconosceva anche

il marito (act. V, pag. 4 nel mezzo), in effetti, nel 2002 L__________ era già

indipendente dal profilo economico. Non però S__________, che ha terminato la

formazione nell'estate del 2003 (doc. R) e che nel 2002 stava ancora assolvendo

il terzo anno (su quattro) di

apprendistato come ottico, con uno stipendio di fr. 900.– mensili (act. V, pag. 4 in fondo). A quel momento il fabbisogno

minimo di lei, tenuto conto del fatto che vivendo con i genitori non aveva

oneri di alloggio, può essere così calcolato: minimo esistenziale del diritto

esecutivo fr. 1100.–, premio della cassa malati fr. 190.80 (doc. 3), indennità

per pasti fuori casa fr. 220.–, trasferte fr. 99.– stimati (costo dell'abbonamento

ai mezzi pubblici), per un totale di fr. 1610.– mensili. Essa non era in grado

pertanto di far fronte da sé sola al pro­prio mantenimento e in parte era a carico

del padre. L'appellante medesima, del resto, quantifica la partecipazione di lui

al mantenimento in fr. 1000.– mensili (appello, pag. 8 in alto).

Accertato

che il reddito del marito ammontava a fr. 12 466.75 mensili (doc. III richiamato: certificato di salario 2002), consta perciò che dopo

avere sopperito al loro fabbisogno minimo di fr. 7027.– mensili e partecipato

con fr. 1000.– mensili al mantenimento di S__________, i coniugi disponevano

ancora di fr. 2220.– mensili ciascuno. Per conservare il tenore di vita

raggiunto durante la comunione domestica la moglie dovrebbe continuare a beneficiare

così di fr. 2220.– mensili oltre il proprio fabbisogno minimo. Il marito

obietta che l'interessata riconosce di avere condotto

una vita coniugale parsimoniosa per ridurre il debito sulla casa.

Dell'ammortamento ipotecario, tuttavia, già si è tenuto conto appieno nel

calcolo del fabbiso­gno familiare. Che le parti operassero altri accantonamenti

non è preteso né si deduce dagli atti.

4. Accertato

il tenore di vita raggiunto dalle parti durante la comunione domestica, la

questione è di sapere se l'appellante rivendichi a ragione un contributo

alimentare di fr. 4400.– mensili vita natural durante (per rapporto ai fr.

2000.– stabiliti dal Pretore fino al pensionamento). Occorre definire perciò il

fabbisogno dell'interessata e le relative possibilità di reddito.

a) Quanto

al fabbisogno di AP 1 dopo la separazione di fatto, il Pretore l'ha stabilito

in fr. 2787.– mensili (come indicava l'interessata). Il marito contesta la copertura

assicurativa complementare per le spese di degenza ospedaliera in camera

privata e l'onere fiscale, senza indicare però di quanto andrebbe ridotto il fabbisogno.

Insufficientemente determinata, la sua censura andrebbe pertanto dichiarata irricevibile

(art. 309 cpv. 2 lett. e CPC combinato con il cpv. 5). Si volesse da ciò

prescindere, nulla muterebbe. Dagli atti risulta in effetti che l'appellante

fruiva di un'analoga copertura assicurativa complementare già prima del giugno

2002 (doc. G). Il premio rientra pertanto nel tenore di vita che la moglie ha diritto,

per principio, di conservare. Relativamente all'onere fiscale, ove si consideri

che in definitiva la moglie dovrà disporre di entrate sufficienti per

finanziare il proprio “debito

mantenimento” (nel senso

dell'art. 125 cpv. 1 CC), l'importo da lei stimato sembra addirittura modesto.

Nelle

circostanze descritte il fabbisogno dell'appellante

dopo la separazione di fatto risulta il seguente: minimo esistenziale del

diritto esecutivo fr. 1100.–, costo dell'alloggio fr. 1105.–, premio della

cassa malati fr. 332.20, imposte fr. 250.–. La cifra di fr. 2787.– esposta nel

memoriale conclusivo (pag. 4 in basso) è quindi attendibile. Nulla induce a

prevedere per altro che tale fabbisogno abbia a mutare

dopo il pensionamento. Tenuto conto che per beneficiare del tenore di vita condotto

fino alla separazio­ne di fatto l'appellante dovrebbe disporre di altri fr.

2220.– mensili (sopra, consid. c), il suo “debito mantenimento” va accertato in

ultima analisi in fr. 5000.– mensili (arrotondati), l'“adeguata previdenza per la vecchiaia” (evocata dall'art. 125 cpv. 1 CC) risultando garantita dal capitale

che l'interessata riceverà dalla cassa pensione del marito (né AP 1 pretende il

contrario). Rimane da sapere se e in che misura l'interessata sia in grado di

far fronte al “debito mantenimento” con le proprie risorse.

b) Il Pretore ha reputato che, visti i problemi depressivi che la

affliggono e considerato il riparto dei ruoli adottato dai coniugi durante il

matrimonio, AP 1 non può essere tenuta a riprendere un'attività lucrativa oltre

il 50%. Data anche l'età e la mancanza di formazione professionale, egli ha

stimato il reddito da lei conseguibile in fr. 900.– netti mensili, pari a un

terzo dello stipendio minimo su cui può contare un impiegato di commercio. E

siccome l'interessata potrà disporre di fondi propri per fr. 87 000.– (fr. 37 000.– dalla

liquidazione del regi­me dei beni e fr. 50 000.– dalla citata

polizza sulla vita), il primo giudice ha stimato che da ciò essa potrà ricavare

per dieci anni (fino alla pensione) altri fr. 700.– mensili. Onde risorse per

complessivi fr. 1600.– mensili.

L'appellante

sostiene di non poter ricuperare un'attività lucrativa a metà tempo per la sua

totale mancanza di cognizioni informatiche e per il precario stato di salute,

che l'ha indotta finanche a sollecitare una rendita dall'Assicurazione Invalidità.

Sottolinea che al momento in cui è stata introdotta la causa essa aveva già

passato il capo dei 45 anni, di modo che incombeva al marito dimostrare

concretamente le sue reali possibilità di guadagno. AA 1 obietta che la moglie,

quarantanovenne al momento della separazione, ha lavorato anche durante il

matrimonio, ha una buona formazione professionale e non ha dimostrato di essere

affetta da fattori invalidanti, né ha comprovato l'impossibilità di reinserirsi

nel mondo del lavoro, tanto meno tornando alle dipendenze della posta. A mente

sua, in ogni modo, essa può guadagnare senz'altro fr. 2500.–/3000.– mensili con

un'attività a tempo pieno nel campo della ristorazione, del settore alberghiero

o della vendita al dettaglio, mettendo a frutto le sue conoscenze del tedesco.

c) Dagli

atti si evince che l'interessata ha lavorato come impiegata per le __________

fino al 1980 (nascita della prima figlia), poi ha smesso fino al 1987, quando

ha ripreso l'attività come supplente titolare postale per 12–16 settimane

l'anno fino al 1997. Dopo la separazione di fatto non consta che essa abbia

intrapreso ricerche d'impiego, né si è annunciata all'ufficio di collocamento

(verbale del 4 febbraio 2005, pag. 6, interrogatorio formale della moglie: risposte

n. 1 a 5). Quanto al suo stato di salute, risulta che nel 1997 essa è stata

presa a carico dal Servizio psico-sociale per uno stato depressivo connesso a

problemi di coppia e che nell'agosto del 1998 è stata coattivamente ricoverata

per quasi un mese alla Clinica psichiatrica cantonale di __________ (con totale

inabilità lavorativa per altri sei mesi). Dopo la degenza essa ha iniziato una

cura psichiatrica, migliorando lentamente fino a trascorrere un periodo di

relativo benessere, ma nel marzo del 2000 è stata nuovamente ricoverata per

quasi un mese alla __________ per uno stato di agitazione e alterazione psichica.

Dopo di allora si è osservato “un

decorso fasico dei disturbi psichici, con fasi depressive piuttosto lunghe e

scompensi acuti ma brevi” (doc.

Considerandi

II richiamato: certificato medico 1° aprile 2004 del Servizio psico-sociale di __________).

Non risulta tuttavia che l'appellante fosse inabile al lavoro. Da un punto di

vista strettamente medico il Servizio medico-psicologico di __________ attesta

anzi di non avere mai scon­sigliato la ripresa di un'attività professionale

(loc. cit.).

Gli

elementi che precedono non bastano per accertare con ragionevole affidabilità

un'incapacità di guadagno né, tanto meno, un'invalidità definitiva. Certo, l'appellante

si dichiara “sfiduciata” e “confrontata con l'insicurezza finanziaria

per il futuro” (loc. cit., pag. 2 verso il basso), ma l'accertamento di

patologie che comportino un'inabilità lucrativa permanente presuppone una

valutazione specialistica (I CCA, sentenza inc. 11.2001.53 del 2 agosto 2001,

consid. 4), in difetto di che non è ragionevolmente possibile prevedere con

qualche fondamento l'evolvere della situazione (Gloor/Spycher in:

Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 22 ad art. 125 CC). Nel maggio

del 2004 AP 1 ha postulato invero

l'ero­gazione

di una rendita dall'Assicurazione Invalidità (verbale del 4 febbraio 2005,

interrogatorio formale: risposta n. 6). Non si conosce però l'esito della richiesta.

Nulla permette di concludere dunque che nel giugno del 2002 seri ostacoli

d'ordine terapeutico ostassero alla ripresa di un'attività lucrativa da parte sua.

d) Resta

il fatto che al momento della separazione l'appellante aveva 49 anni. La prassi relativa al vecchio diritto del divorzio si dipartiva dal

principio che dopo i 45 anni d'età non potesse più pretendersi da una moglie

divorziata la ricerca di un'attività lucrativa (Rep. 1997 pag. 59 consid. 2c

con rinvii). Dopo l'entrata in vigore del nuovo diritto tale limite è stato

però relativizzato, il Tribunale federale rilevando come per determinati posti

di lavoro l'offerta fissi il limite d'assunzione a 50 anni (DTF 127 III 140

consid. 2c). Successivamente la giurisprudenza ha precisato, ad ogni modo, che

qualora un coniuge sia rimasto lontano dal mondo del lavoro in seguito a un

matrimonio di lunga durata per occuparsi dei figli e della casa, sussiste la

presunzione – refragabile – che dopo i 45 anni egli non possa più reinserirsi

in un comparto professionale

(sentenza del Tribunale federale 5C.66/2002 del 15 mag­gio 2003, consid. 4.2 con rimando).

Nella

fattispecie l'interessata lavorato per le __________ anche dopo il matrimonio.

Ha smesso nel 1980, in concomitanza con la nascita della prima figlia. Rimasta

inattiva professionalmente fino al 1987, essa ha poi ripreso l'attività di supplente

titolare postale per 12–16 settimane l'anno, che ha esercitato fino al 1997

senza apparenti difficoltà, maturando un altro decennio di esperienza professionale.

Il caso in rassegna non è pertanto quello di una donna che in seguito a un

matrimonio di lunga durata sia rimasta lontana dal mondo del lavoro. Certo, nel

1998.

l'appellante ha interrotto l'attività per problemi di salute. Nonostante periodi

oggettivamente difficili e fasi depres­sive, ad ogni modo, nei cinque anni

successivi la sua situazione si è stabilizzata. Il problema è che dell'inattività

professionale essa si è accomodata, come dimostra il fatto che non ha compiuto

alcuno sforzo di reinserimento nemmeno nel 2002, quando la litispendenza della

causa di divorzio su richiesta comune rendeva ormai palese che il matrimonio

era destinato allo scioglimento. Ai fini dell'attuale giudizio occorre dunque

valutare se, dando prova di buona volontà, nel 2002 essa avrebbe avuto la

ragionevole e concreta possibilità di ricuperare un'attività lucrativa, considerata

l'età, la formazione professionale, lo stato di salute e la situazione sul mercato

del lavoro in generale (DTF 130 III 542 consid. 3.2 con rinvii).

Sullo

stato di salute, già si è detto. Per quel che è della professione, non si deve

trascurare che al servizio della posta l'appellante aveva maturato una lunga esperienza

e che per eser­citare la funzione di supplente titolare postale nel 1997 essa deve

avere acquisito le necessarie cognizioni informatiche. Inoltre AP 1 conosce il

tedesco (verbale del 4 febbraio 2005, interrogatorio formale: risposta n. 1).

Anche tenendo conto del fatto che per una donna di 49 anni il mercato del

lavoro non è molto vasto, in concreto si può ragionevolmente presumere che tornando

a svolgere supplenze postali l'appellante avrebbe potuto riacquisire una certa

autonomia di sostentamento. Qualche opportunità d'impiego essa avrebbe potuto

procurarsi altresì svolgendo lavori di segretariato come impiegata di

commercio. Del resto, invocare genericamente la difficoltà di reperire un

lavoro a 49 anni non è sufficiente (DTF 128 III 8 consid. 4c/cc): occorre

dimostrare di avere intrapreso almeno ricerche o di essersi annunciati all'Ufficio

del lavoro o a società di collocamento private (sentenza del Tribunale federale

5C.278/2000 del

4.

aprile 2001, consid. 3d). Ciò che non è il caso in concreto.

Quanto

al reddito conseguibile, giovi considerare a titolo

orientativo

che lo stipendio minimo di un impiegato d'ufficio non diplomato ammonta nel

Cantone Ticino, dopo tre anni di attività, a fr. 35 750.– annui, pari a circa

fr. 2600.– netti mensili (art. 22 del contratto collettivo di lavoro per gli impiegati

di commercio e d'ufficio nel­l'economia ticinese, edito dalla Camera di

commercio industria artigianato del Cantone Ticino e dalla Società svizzera degli

impiegati di commercio, valido dal 1° gen­naio 2008). Anche volendo dar prova

di cautela per ragioni di età, di salute e di incognite legate al mercato

dell'impiego, si può ragionevolmente supporre che ove nel 2002 avesse dato

prova di buona volontà nella ricerca di

un'occupazione,

oggi l'appellante sarebbe verosimilmente in grado di guadagnare attorno ai fr.

2000.

– netti mensili. La stima del Pretore (fr. 900.– mensili) potrà apparire

commisurata in qualche modo alla situazione odierna, l'appellante essendo ormai

inattiva professionalmente da dieci anni. L'inazione di lei dopo il 2002 non

può tuttavia essere ricondotta né a impedimenti maggiori né all'esistenza del matrimonio.

e) L'appellante

si duole inoltre di essere obbligata a consumare la propria sostanza,

affermando che in parte questa sarà assorbita dalle spese legali, mentre gli

interessi che frutterà la rimanenza non eccederanno fr. 110.–/140.– mensili.

L'argomentazione è sostanzialmente fondata. Intanto perché prima del pensionamento

un coniuge divorziato non è tenuto – di norma – a intaccare la sua sostanza per

sovvenire a sé stesso qualora l'altro coniuge sia in grado di versargli un

contributo alimentare senza erodere la propria (RtiD I-2005 pag. 776 consid. 4

con rimandi). E in concreto non v'è motivo per scostarsi da tale principio. In

secondo luogo perché la liquidazione patrimoniale che l'appellante riceverà

(fr. 87 000.–: sentenza impugnata, consid. 3.7 in fine), da cui andranno

dedotti i costi del processo e di patrocinio, non frutterà verosimilmente più

del 2¾% annuo, pur volendo

allineare la prassi di questa Camera (2%: RtiD I-2005 pag. 777 consid. 4a) al saggio

d'interesse rimunerativo fissato dal Consiglio federale sugli averi di

vecchiaia dal 1° gennaio 2008 (art. 12 lett. d OPP). Il capitale non

renderà quindi, approssimativamente, più di fr. 180.– mensili.

f) Per

quanto attiene alla situazione dell'appellante dopo il pensionamento, la laconicità

dei dati impone prudenza. Con il suo reddito (potenziale) modesto, comunque

sia, difficilmente essa potrà raggiungere la rendita

massima dell'AVS, nonostante lo splitting dei contributi versati dal

marito nei 27 anni di matrimonio. Quanto al “secondo pilastro”, dalla

cassa pensione del marito essa riceverà fr.

237.

000.– (sentenza impugnata, dispositivo

n. 4). Dopo il pensionamento, inoltre, essa sarà tenuta

a consumare la propria sostanza in un lasso di tempo valutabile attorno ai venticinque anni (aspettativa statistica

di vita pari a 25.36: Stauffer/Schätzle, Tables de capitalisation, 5ª edizione, pag. 448, tavola n. 42),

ricavando attorno ai fr. 270.– mensili. Ciò posto, si può stimare – con tutte

le riserve del caso – che a quel momento l'appellante disporrà di redditi per

complessivi fr. 3000.– mensili. Qualora la previsione dovesse rivelarsi fallace,

il marito potrà sempre chiedere al giudice una riduzione del contributo

alimentare (art. 129 cpv. 1 CC).

g) Riassumendo,

al fabbisogno della moglie (fr. 2787.– mensili) vanno addizionati fr. 2200.–

mensili per raggiungere il “debito mantenimento” (tenore di vita condotto

durante la comunione domestica), per un totale arrotondato di fr. 5000.–

mensili (sopra, consid. a). Con un reddito potenziale di fr. 2000.– netti

mensili e un reddito della sostanza di fr. 180.– mensili, l'appellante

necessiterebbe così di fr. 2820.– mensili. Dopo il pensionamento il suo

fabbisogno resterà sostanzialmente invariato, ma prevedendosi entrate

complessive di fr. 3000.– mensili l'importo mancante per raggiungere il “debito

mantenimento” si ridurrà a fr. 2000.– mensili.

5.

L'appellante

non essendo in grado di sopperire autonoma­mente al proprio “debito mantenimento”, è necessario appurare la capacità contributiva del marito. Nella

sentenza impugnata Il Pretore ha accertato il reddito di lui in fr. 12 000.– netti

mensili (sentenza impugnata, pag. 17 a metà). L'appellante fa notare a ragione

che il guadagno è in realtà di fr. 12 174.– netti mensili, come attesta il

certificato di salario per l'anno 2004 (fr. 146 093.– netti annui: doc.

III richiamato). Quanto alla sostanza (art. 125 cpv. 2 n. 5 CC), il marito

possiede l'abitazione di __________ (doc. L), gravata di ipoteche per circa fr.

230.

000.– (doc. III richiamato, estratto del conto n. __________ al 19

gennaio 2005). Ed egli vi risiede, sicché il bene non produce reddito. AA 1 inoltre

ha un debito di circa fr. 30 000.– contratto per l'acquisto di una nuova automobile (doc. 7; doc.

III richiamato, estratto del conto n. __________ al 19 gennaio 2005). Quanto al

deposito titoli, gli averi appartengono quasi interamente ai genitori di lui

(sotto, consid. 8), mentre il suo conto corrente, con un saldo trascurabile,

non produce praticamente interessi (doc. III richiamato, estratto del conto n. __________

l'11 febbraio 2005).

Dopo il

pensionamento la situazione dell'interessato è di difficile valutazione, le parti omettendo

ogni prognosi. Dato il livello dei redditi, è verosimile che nonostante lo splitting dei contributi versati nei 27 anni di

matrimonio egli percepirà una rendita AVS di poco

inferiore a quella massima, cui si aggiungerà la pensione. Relativamente al “secondo pilastro” il certificato di previdenza agli atti indicava una prestazione d'uscita, il 30 giugno 2005, di

fr. 473 619.60, onde una rendita ordinaria di fr. 81 780.– annui e una rendita

acquisita di fr. 47 272.85 annui (doc. 16). In esito al divorzio però fr. 237 000.– vanno

trasferiti alla moglie, né risulta che l'interessato abbia i mezzi per

compensare il trasferimento. Egli subirà dunque una decurtazione della rendita

acquisita, ma può ancora contribuire all'avere di vecchiaia. In definitiva – e

ancora una volta con tutte le riserve del caso – le entrate di lui dopo il

pensionamento possono essere prudentemente stimate intorno ai fr. 7000.–

mensili, fermo restando che qualora tale prognosi si rivelasse inadeguata l'interessato

potrà sempre chiedere una riduzione del contributo alimentare (art. 129 cpv. 1

CC).

6.

Quanto

al fabbisogno di AA 1, il Pretore l'ha calcolato in fr. 5561.– mensili

(sentenza impugnata, consid. 5.3), rispettivamente in fr. 8354.20 “anche

volendo conteggiare il reddito da lui esposto“ (sentenza impugnata, pag. 17 a

metà). La moglie non si esprime al riguardo (appello, pag. 7 nel mezzo), mentre

l'interessato indica il proprio fabbisogno in fr. 6186.80 mensili, oltre all'adeguamento

del minimo esistenziale del diritto esecutivo (osservazioni del 7 novembre 2005,

pag. 6).

a) Il

minimo esistenziale del diritto esecutivo è di fr. 1100.– mensili. Quanto al

costo dell'alloggio, l'interessato espone

fr. 1500.– mensili per interessi ipotecari e ammortamento, oltre a

fr. 185.– di spese accessorie e a fr. 83.65 per l'assicurazione dello stabile.

Se non che, nel 2004 egli si è visto addebitare interessi per fr. 3572.86,

ossia circa fr. 300.– mensili,

su un debito sceso, grazie a un accredito di fr. 1500.– mensili (doc. 4), da fr. 244 674.63 a fr. 230 247.49 (doc.

III richiamato, estratti 2004 del conto n. __________). Un ammortamento di

oltre fr. 1200.– mensili non può tuttavia essere ammesso nel fabbisogno

ordinario. Tutto considerato, si giustifica dunque di inserire nel fabbisogno

di lui lo stesso importo riconosciuto alla moglie, ovvero fr. 1105.– mensili complessivi,

incluse le spese accessorie (sopra, consid. 4a). Del resto l'interessato non

può pretendere di vedersi riconoscere per sé solo il costo di una casa in cui,

prima della separazione di fatto, viveva con la moglie e le due figlie. Il

premio della cassa malati ammonta a fr. 280.90 mensili (doc. 5). Anche il

premio delle assicurazioni correnti per l'economia domestica (fr. 42.90

mensili) e contro la responsabilità civile (fr. 13.65 mensili) va – come

di regola – inserito nel fabbisogno minimo (doc. 6; DTF 114 II 395 consid. 4c).

b) A

ciò si aggiungono le spese professionali. Vista la trasferta giornaliera da __________

a __________, la rata mensile di fr. 600.– del debito contratto per

l'acquisto dell'automobile si giustifica (doc. 7). Del resto, anche la quota

di un leasing destinato a un veicolo necessario per scopi professionali va riconosciuta,

sempre che il coniuge non abbia modo di attingere a risparmi e che il mezzo non

risulti inutilmente dispendioso (I CCA, sentenza 11.2004.100 del 29 giugno

2005, consid. 7c con riferimenti), ciò che neppure la moglie

pretende in concreto. Legittimi sono inoltre i costi per l'assicurazione

dell'automobile (fr. 114.30 mensili: doc. 8), l'imposta di circolazione (fr.

44.25

mensili: doc. 8), la quota del TCS

(fr.

10.65

mensili: doc. 8), la protezione giuridica (fr. 15.– mensili: doc. 8) e il

posteggio sul luogo di lavoro (fr. 26.90 mensili: doc. 14).

La

trasferta quotidiana da casa a __________ è di circa 65 km (doc. H) e avviene

in media 22 volte ogni mese (tolte le feste e le vacanze), con una percorrenza

di circa 1400 km mensili. L'interessato indica un costo di fr. 920.– mensili,

pari a fr. –.60/km, pari. È quanto ammettevano le autorità fiscali nelle

dichiarazioni d'imposta (ora fr. –.65/km), compresa tuttavia l'assicurazione

responsabilità civile del veicolo e l'imposta di circolazione. Per il solo

carburante un'indennità di fr. 500.– mensili appare sufficiente. Quanto ai

pasti fuori casa, si giustifica di riconoscere fr. 11.– per pasto, analogamente

a quanto vale in materia esecutiva (FU 2/2001 pag. 75 n. 4 lett. b), ossia fr.

220.

– mensili, meno il rimborso concesso dal datore di lavoro (fr. 150.–

mensili: doc. 1), cioè la differenza di fr. 70.– mensili.

c) Per

le imposte AA 1 indica un esborso di fr. 1584.– mensili, che a una prudente

stima (Rep. 1994 pag. 228) appare giustificato. Un

eventuale contributo alimentare per S__________ non entra per converso nel

fabbisogno di lui, l'obbligo di mantenimento nei confronti del coniuge essendo

prioritario rispetto a quello nei confronti di figli maggiorenni (DTF

132.

III 211 consid. 2.3 con riferimenti).

d) In definitiva il fabbisogno di AA 1 assomma a circa fr. 5510.– mensili. Dopo il pensionamento egli non dovrà più sopportare oneri

professionali e le imposte si ridurranno verosimilmente attorno ai fr. 800.–

mensili. Il suo fabbisogno si ridurrà pertanto a circa fr. 3350.– mensili. Come

la moglie, egli ha diritto di vedersi riconoscere un margine di fr. 2220.–

mensili per conservare il tenore di vita avuto durante il matrimonio (sopra, consid.

3c). Avrebbe quindi il diritto di trattenere per sé almeno fr. 7730.–,

rispettivamente fr. 5570.– mensili.

7.

Dagli accertamenti che precedono la situazione delle parti si compendia

come segue:

a) La moglie ha un fabbisogno minimo di fr. 2787.– mensili e un “debito

mantenimento”, considerato il margine di fr. 2220.– mensili, di fr. 5000.–

mensili (arrotondati). Con un reddito potenziale e un reddito della sostanza di

fr. 2180.–, essa abbisogna di fr. 2820.– mensili per sopperire al “debito

mantenimento”. Il marito ha un fabbisogno minimo di fr. 5510.– mensili e un

“debito mantenimento”, considerato il margine di

fr. 2220.– mensili, di fr. 7730.– mensili. Con un reddito di fr. 12 174.– mensili, egli

dispone pertanto di fr. 4444.– mensili, sufficienti per coprire il “debito mantenimento”

della moglie.

b) Dopo il pensionamento la moglie beneficerà di entrate per fr. 3000.–

mensili (stimati), sicché necessiterebbe di fr. 2000.– mensili per coprire il

“debito mantenimento” di fr. 5000.– (arrotondati). La disponibilità del marito,

di fr. 4444.– mensili, è sufficiente per garantirlo.

c) Dopo

il pensionamento le entrate (stimate) del marito si ridurranno a fr. 7000.–

mensili e il “debito mantenimento” di lui a fr. 5570.– mensili (fabbisogno di

fr. 3350.–, più fr. 2220.–). La disponibilità di fr. 1430.– mensili è

insufficiente per assicurare un contributo alimentare di fr. 2000.–. In simili

circostanze non rimane dunque che garantire alle parti un trattamento paritario

(sopra, consid. 3a in fine). La moglie ha diritto così a un contributo alimentare

di fr. 1715.– mensili, che in aggiunta alle sue entrate stimate di fr. 3000.–

mensili potrà garantirle la copertura del fabbisogno minimo (fr. 2780.– mensili)

e consentirle un margine di fr. 1935.– mensili. Il marito potrà trattenere fr. 5265.–

mensili (entrate di fr. 7000.–, meno il contributo di fr. 1715.–) con cui potrà

finanziare il proprio fabbisogno minimo di fr. 3350.– mensili e conservare un margine

analogo a quello della moglie.

d) Quanto

alla decorrenza del contributo, il Pretore l'ha fissata dall'ottobre del 2005.

L'appellante chiede che esso decorra “dal passaggio in giudicato della presente

sentenza”, ossia del sindacato di questa Camera, ma non spende una parola per

giustificare la richiesta. Privo di motivazione, al riguardo l'appello riesce

pertanto irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5).

II. Sull'appello

adesivo

8.

L'appellante adesivo chiede anzitutto di ridurre il conguaglio da

lui dovuto in liquidazione del regime matrimoniale da fr. 37 000.– a fr. 29 300.–, sostenendo che

il valore di riscatto della nota polizza sulla vita intestata alla moglie è di

almeno fr. 48 055.30, sicché la sua spettanza ammonta a fr. 24 027.–. Ora, la

moglie è titolare di una polizza vita mista, conclusa nell'agosto del 1976, che

le garantiva il versamento di fr. 50 000.– il 1° agosto 2006 (doc. 10). Alla

data della litispendenza, che determina lo scioglimento del regime matrimoniale

(art. 204 cpv. 2 CC), erano trascorsi 26 anni e 10 mesi dall'inizio

dell'assicurazione. Inoltre dalla tassazione 2001/02 risulta che il 1° gennaio

2001.

la polizza aveva un valore di fr. 36 090.– (doc. O). Secondo

la tabella annessa alle istruzioni per la compilazione della dichiarazione d'imposta

transitoria 2003A delle persone fisiche (pag. 45, consultabile in:

www.ti.ch/fisco), il valore di riscatto il 1° gennaio 2003 era indicativamente

di fr. 41 000.– (82% di fr. 50 000.–). Il Pretore si è dipartito da un valore, nel giugno del 2002,

di fr. 40 000.– (sentenza impugnata, consid. 3.7). Se si pensa che i premi del

biennio iniziale sono stati pagati prima del matrimonio, la stima del Pretore

appare finanche favorevole al marito. La doglianza in esame si dimostra quindi

priva di buon diritto.

L'interessato

lamenta inoltre che il Pretore abbia fissato la spettanza della moglie per gli

averi investiti in titoli in fr. 9022.– sulla base di quanto egli ha ammesso

nel memoriale conclusivo. Afferma che decisiva era unicamente la richiesta

finale da lui formulata in quell'allegato, nella quale riconosceva in

liquidazione del regime dei beni un conguaglio di complessivi fr. 3967.05.

Ricordato

che la moglie postulava il rimborso di fr. 10 000.– investiti in borsa

dal marito, nella sentenza impugnata il Pretore ha accertato che AA 1 è sì

intestatario di un deposito titoli valutato fr. 38 044.–, ma che

l'investimento iniziale di fr. 21 005.– era stato finanziato per fr. 20 000.– dai genitori di

lui, i quali gli avevano consegnato la somma perché la investisse e la restituisse,

senza fissare scadenze precise. Il primo giudice ha ritenuto così che, in

proporzione all'investimento iniziale, fr. 1820.25 su fr. 38 044.– spettano

alla massa degli acquisti del marito, sicché le moglie avrebbe avuto diritto a

fr. 910.10 (metà dell'aumento). Dato tuttavia che per il deposito titoli l'interessato

riconosceva fr. 9022.–, la pretesa di lei andava accolta entro tali limiti

(sentenza impugnata, consid. 3.4).

Nel proprio memoriale conclusivo l'appellante ha effettivamente addotto

che “gli investimenti in borsa (…), detratta la quota di spettanza dei genitori

(…), sono anch'essi da suddividere tra i coniugi. Per cui alla signora AP 1 spettano

fr. 9022.–” (pag. 3 in fondo e pag. 4 in alto). Egli ha riconosciuto alla

moglie così una partecipazione di fr. 9022.– sugli averi del deposito titoli rispetto

ai fr. 10 000.– da lei pretesi (conclusioni, pag. 5 verso il basso). È vero

che nella liquidazione totale del regime dei beni egli ha offerto un conguaglio

di soli fr. 3967.05 (conclusioni, pag. 10), ma poco importa. Il riconoscimento

riferito al deposito dei titoli era chiaro e univoco, né l'appellante allega –

per ipotesi – che la cifra indicata nelle sue conclusioni si riconducesse a una

svista evidente o a un manifesto errore di calcolo (art. 82 CPC). Né la

contestazione in appello può ammettersi alla stregua di una nuova domanda (art.

138.

cpv. 1 seconda frase CC, ripreso dall'art. 423a cpv. 1 CPC), non

essendo fondata su fatti o mezzi di prova nuovi. Ne segue che, anche a tale

proposito, il giudizio impugnato merita conferma.

9.

Quanto al contributo

di mantenimento per la moglie, l'appellante adesivo sottolinea che costei non

ha mai cercato un posto di lavoro, sebbene il contributo pattuito in esito alla

protezione del­l'unione coniugale fosse stato chiaramente designato come “eccezionale

e transitorio”. Egli ribadisce che, data la sua esperienza professionale e le

sue conoscenze del tedesco, AP 1 potrebbe senz'altro riprendere un'occupazione

nel settore postale, della ristorazione, alberghiero o della vendita al

dettaglio, guadagnando fr. 2500.–/3000.– mensili. Fa valere altresì che il

certificato medico agli atti non attesta un'inabilità lucrativa, che la

semplice richiesta di una rendita all'Assicurazione Invalidità nulla prova e

che, in ogni modo, il presunto danno alla salute non dipende dal matrimonio. A

suo parere, in sintesi, la moglie è in grado di provvedere autonomamente al

proprio “debito mantenimento”, ciò che giustifica la soppressione di qualsiasi

contributo. Gli argomenti testé riassunti sono già stati esaminati diffusamente

nella trattazione dell'appello principale (consid. 4b a 4d). All'interessato

giovi rammentare ad ogni buon conto che, si imputasse pure alla moglie un

reddito ipotetico di fr. 2500.– o fr. 3000.– netti mensili, essa non sarebbe in

grado di sopperire al proprio “debito mantenimento”. Destituito di consistenza,

l'appello adesivo è destinato pertanto all'insuccesso.

III. Sugli

oneri processuali e le ripetibili

10.

Gli oneri dell'appello principale seguono il vicendevole grado di soccombenza

(art. 148 cpv. 2 CPC). AP 1 esce sconfitta sulla postulata rivalutazione (da

fr. 37 000.– a fr. 64 700.–) del conguaglio preteso in liquidazione del regime dei beni,

ma vede aumentare da fr. 2000.– a fr. 2820.– mensili il contributo

alimentare

per sé fino al pensionamento, ottenendo inoltre un contributo ali­mentare di

fr. 2000.– mensili fino al pensionamento di AA 1 e uno

di fr. 1715.– mensili dopo di allora. Anche a tale proposito nondimeno il suo

grado di vittoria è parziale, giacché essa chiedeva un contributo di fr. 4400.–

mensili vita natural durante. Tutto ponderato, si

giustifica dunque che AP 1 sopporti equitativamente due terzi degli oneri relativi

al suo appello, con obbligo di rifondere alla controparte un'indennità per ripetibili

ridotte. Quanto all'appello adesivo, gli oneri processuali e le ripetibili

seguono la soccombenza di AP 1 (art. 148 cpv. 1 CPC). L'esito dell'attuale

giudizio impone anche una modifica del dispositivo sulle spese e le ripetibili

di prima sede. Considerate le richieste di giudizio formulate dalle parti nelle

conclusioni davanti al Pretore, si giustifica di suddividere la tassa di

giustizia e le spese a metà, compensando le ripetibili.

IV. Sui

rimedi giuridici a livello federale

11.

Relativamente ai mezzi d'impugnazione esperibili contro l'attuale

sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), una lite che

riguarda unicamente effetti patrimoniali del divorzio ha natura pecuniaria. E nella

fattispecie il valore litigioso supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF, ove

appena si capitalizzi il contributo alimentare (interamente litigioso) dovuto

alla moglie.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: I. L'appello

principale è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza impugnata è così

riformata:

2.

AA 1 è tenuto a versare a AP 1, anticipatamente entro il 5° giorno di ogni

mese, i seguenti contributi alimentari:

fr.

2820.– dall'ottobre del 2005 fino al pensionamento della beneficiaria;

fr.

2000.– dal pensionamento della beneficiaria fino a quello di AA 1

fr.

1715.– dopo di allora.

6. La

tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 2000.–, da anticipare dalle

parti in solido, sono poste a carico di queste ultime in ragione di metà

ciascuno, compensate le ripetibili.

Per il resto l'appello è

respinto nella misura in cui è ricevibile e la sentenza

impugnata è confermata.

II. Gli oneri

dell'appello principale, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 1000.–

b) spese fr.

50.–

fr.

1050.–

da

anticipare dall'appellante principale, sono posti per due terzi a carico di lei

e per il resto a carico di AA 1, al quale l'appellante principale rifonderà fr.

2500.– per ripetibili ridotte.

III. Nella

misura in cui è ricevibile, l'appello adesivo è respinto.

IV. Gli oneri

dell'appello adesivo, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 1000.–

b) spese fr.

50.–

fr.

1050.–

sono

posti a carico dell'appellante adesivo, che rifonderà alla controparte fr.

1500.– per ripetibili.

V. Intimazione:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art.

72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile

è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il

valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è

ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata

dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è

dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF).

La legittimazione a ri­correre è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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