11.2005.128
Contributo straordinario di un coniuge al mantenimento della famiglia: diritto al rimborso?
22 febbraio 2008Italiano46 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.2005.128
Data decisione, Autorità:
22.02.2008, ICCA
Titolo:
Contributo straordinario di un coniuge al mantenimento della famiglia: diritto al rimborso?
CONTRIBUTI STRAORDINARI DI UN CONIUGE
OBBLIGO AL MANTENIMENTO DOPO IL DIVORZIO
SCIOGLIMENTO DEL REGIME MATROMONIALE
art. 125 CC
art. 125 cpv. 2 cf. 4 CC
art. 165 CC
art. 197 cpv. 2 cf. 5 CC
art. 204 cpv. 2 CC
art. 207 cpv. 1 CC
art. 207 cpv. 2 CC
art. 209 cpv. 1 CC
Incarto n.
11.2005.128
Lugano,
22 febbraio
2008/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa DI.2002.147 (divorzio
su richiesta comune con accordo parziale) della Pretura della giurisdizione di
Locarno Campagna promossa con istanza del 15 giugno 2002 da
AA 1
(patrocinato dall' RA 1)
e
AP 1
(patrocinata dall' RA 2);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se
dev'essere accolto l'appello del 26 settembre 2005 presentato da AP 1 contro la
sentenza emessa il
7 settembre 2005 dal Pretore della giurisdizione di Locarno
Campagna;
2.
Se dev'essere accolto l'appello adesivo del 7 novembre 2005 presentato da AA
1 contro la medesima sentenza;
3. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AA 1 (6 novembre 1954) e AP 1 (4
aprile 1953) si sono sposati a __________ il 2 giugno 1978. Dal matrimonio
sono nate L__________, il 2 dicembre 1980, e S__________, il 14 gennaio 1983.
Il marito è vicedirettore responsabile del settore immobili, impianti tecnici e
sicurezza della __________ a __________. La moglie è rimasta alle dipendenze
delle __________ come impiegata a tempo pieno fino al 1980. Nel 1987 ha
ricominciato a lavorare come supplente titolare postale per 12–16 settimane l'anno
fino al 1997, dopo di che ha incontrato problemi di salute ed è stata presa a
carico dal Servizio psico-sociale di __________. Da allora non ha più svolto
attività lucrativa.
B. In
esito a una procedura a protezione dell'unione
coniugale AA 1 e AP 1 hanno convenuto l'11 giugno 2002 di separarsi. La moglie
ha consentito all'attribuzione dell'alloggio coniugale al marito e il marito ha
consentito a erogare un contributo
alimentare “eccezionale e transitorio” di fr. 3000.– mensili per la moglie, oltre a versarle fr. 4000.–
“a titolo di anticipo sulla liquidazione del regime dei
beni”. I coniugi vivono separati dal luglio del 2002, quando AP 1 ha lasciato
l'abitazione coniugale (particella n. 13 RFD di __________, proprietà del
marito) per trasferirsi in un appartamento a __________. Le figlie sono rimaste
con il padre.
C. Nel
frattempo, il 15 giugno 2002, i coniugi hanno sottoposto al Pretore della
giurisdizione di Locarno Campagna un'istanza comune di divorzio con accordo
parziale (sullo scioglimento del matrimonio e sul riparto degli averi di
previdenza). Sull'eventuale contributo alimentare per la moglie e sulla
liquidazione del regime dei beni essi hanno demandato la decisione al giudice.
La causa è rimasta sospesa dal 25 giugno 2002 al 21 gennaio 2003 per
trattative. Il 10 febbraio 2003 AP 1 ha inoltrato al Pretore un memoriale sulle
conseguenze del divorzio rimaste litigiose, chiedendo un contributo alimentare per sé di fr. 4400.–
mensili, un'indennità di fr. 250 000.– in liquidazione
del regime dei beni (riservandosi di adattare la somma dopo l'istruttoria) e il
versamento su un conto di libero passaggio a suo nome di metà della prestazione
d'uscita accumulata dal marito in costanza di matrimonio presso il rispettivo
istituto di previdenza. Nel suo allegato del 13 febbraio 2003 AA 1 ha rifiutato
qualsiasi contributo alla moglie, ha postulato un importo indeterminato per il
mantenimento della figlia S__________, ha offerto fr. 3967.05 in liquidazione
del regime dei beni (da cui dedurre quanto già anticipato) e ha rivendicato il
versamento entro il 1° agosto 2006 di metà del valore di riscatto di una
polizza sulla vita intestata alla moglie, proponendo di suddividere il suo
avere di cassa pensione a norma dell'art. 122 CC.
D. All'udienza
del 27 marzo 2003 i coniugi hanno riaffermato la volontà di divorziare e di
demandare al giudice la decisione sulle conseguenze oggetto di disaccordo. Dopo
il termine bimestrale di riflessione AA 1 ha ribadito la sua posizione con lettera
del 30 maggio 2003. Altrettanto ha comunicato la moglie il 14 agosto 2003. All'udienza
preliminare sui punti contestati, del 17 novembre 2003, entrambi i coniugi
hanno mantenuto il rispettivo punto di vista e hanno notificato prove.
L'istruttoria è durata sino al febbraio del 2005. Al dibattimento finale le parti
hanno rinunciato, limitandosi a presentare conclusioni scritte. Nel proprio
memoriale del 24 maggio 2005 AP 1 ha postulato un contributo alimentare per sé
di fr. 4400.– mensili, ha rifiutato ogni contributo in favore della figlia, ha
preteso il versamento di fr. 98 651.– in liquidazione del regime dei beni e ha postulato il riparto
a metà della prestazione d'uscita accumulata dal marito durante il matrimonio
presso il rispettivo istituto di previdenza. Nel suo allegato di quello stesso
giorno AA 1 ha rifiutato ogni contributo alimentare alla moglie, ha offerto fr.
3967.05 in liquidazione del regime dei beni (da cui dedurre quanto già
anticipato) e ha rivendicato metà del valore di riscatto della citata polizza
sulla vita intestata alla moglie, proponendo una volta ancora il riparto del
suo avere di cassa pensione giusta l'art. 122 CC.
E. Statuendo
con sentenza del 7 settembre 2005, il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha
condannato AA 1 a versare alla moglie un contributo alimentare di fr. 2000.– mensili
dall'ottobre del 2005 all'aprile del 2015, oltre a fr. 37 000.– in
liquidazione del regime dei beni, e ha invitato AP 1 a indicare entro 20 giorni
un conto di libero passaggio su cui il Fondo di previdenza __________, __________,
potesse versare la metà della prestazione d'uscita maturata da AA 1 in costanza di matrimonio, precisando tale
ammontare in fr. 237 000.–. La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 2000.– sono
state poste per un terzo a carico del marito e per il resto a carico della
moglie, tenuta a rifondere al marito fr. 5000.– per ripetibili ridotte.
F. Contro
la sentenza appena citata AP 1 è insorta con un appello del 26 settembre 2005
nel quale chiede che il contributo in suo favore sia fissato in fr. 4400.–
mensili dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio e che AA 1 sia
tenuto a versarle fr. 64 700.– in liquidazione del regime dei beni. Nelle sue osservazioni
del 7 novembre 2005 AA 1 propone di respingere il ricorso e con appello adesivo
chiede di sopprimere il contributo di mantenimento per la moglie, riducendo
inoltre a fr. 29 300.– il conguaglio da lui dovuto in liquidazione del regime
matrimoniale. Con osservazioni del 6 gennaio 2006 AP 1 postula il rigetto dell'appello
adesivo.
in diritto: 1. Litigiosi
rimangono, in appello, il contributo alimentare per la moglie e la liquidazione
del regime dei beni. Tutto il resto è passato in giudicato e ha assunto carattere
definitivo (art. 148 cpv. 1 CC; RtiD II-2004 pag. 576 consid. 1).
Fatti
I. Sull'appello
principale
2. Le
controversie legate alla liquidazione del regime dei beni vanno esaminate prima
di quelle sui contributi di mantenimento (RtiD II-2004 pag. 577 consid. 2; DTF
129 III 9 consid. 3.1.2). Ora, per quanto riguarda lo scioglimento della partecipazione
agli acquisti, in concreto il Pretore ha rifiutato di reintegrare
negli acquisti del marito fr. 3000.– che costui aveva usato per ridurre un
mutuo ipotecario (di fr. 30 000.–) contratto dai suoi genitori, tale versamento costituendo fra l'altro
– a mente del Pretore – il corrispettivo per
la temporanea occupazione da parte dei coniugi
di un appartamento in proprietà dei genitori medesimi. Ciò posto, il Pretore ha
calcolato in fr. 52 349.50 la partecipazione della moglie agli ammortamenti ipotecari
del mutuo gravante l'abitazione coniugale (del marito), ha stabilito in fr.
9022.– la spettanza di lei su un deposito di titoli intestato al marito stesso,
ha respinto una pretesa di fr. 12
257.25 (prestazione d'uscita ricevuta quando aveva
smesso di lavorare per le __________ nel 1980) che AP 1 asseriva di avere
consegnato al marito, ha dedotto dalla spettanza di lei fr. 4000.– anticipati
dal marito al momento della separazione di fatto, oltre a fr. 527.50 pari alla
metà del saldo
esistente
su un suo conto corrente postale e a fr. 20 000.– corrispondenti alla
metà del valore di riacquisto della citata polizza sulla vita. Onde, in
definitiva, un conguaglio di fr. 37 000.– (arrotondati) in favore di lei.
a) L'appellante
chiede di rivalutare l'entità del citato conguaglio in fr. 64 700.–. Afferma anzitutto che il debito ipotecario gravante l'abitazione
coniugale (bene proprio del marito) era di iniziali fr. 270 000.–, è stato
poi aumentato a fr. 380 000.– e si è ridotto infine a fr. 230 247.–. La differenza
essendo per finire di fr. 149 753.–, essa ne rivendica la metà (fr. 74 876.–). Il Pretore è
giunto al risultato di fr. 52 349.50 in base a una ricapitolazione allestita dalla banca che ha concesso
il prestito (sentenza impugnata, consid. 3.3). Tale documento attesta che dal
momento in cui il mutuo è stato acceso (29 settembre
1987) fino al 15 giugno 2002 il marito ha eseguito ammortamenti per complessivi
fr. 104 699.– (doc. T). La ricapitolazione indica altresì che il debito è
stato aumentato una prima volta il 26 giugno 1988 da fr. 295 917.– a fr.
345 000.– e una seconda volta il 17 gennaio 1995 da fr. 316 275.– a
fr.
333 530.25. Di ciò la banca ha tenuto conto per calcolare l'ammortamento
(doc. T: “ripristini effettivi compresi”).
Secondo
l'appellante il debito bancario sarebbe stato aumentato a un certo momento fino
a fr. 380 000.–. A parte il fatto però che i contratti di mutuo attestano una
linea di credito massima di fr. 350 000.– (doc. I e II richiamati: estratti
del conto n. __________), l'interessata non indica quale risultanza istruttoria
conforterebbe la sua asserzione. Né si applica, in materia di rapporti
patrimoniali fra coniugi, il principio inquisitorio (cfr. SJ 118/1996 pag. 451
consid. 2a), di modo che non incombe al giudice vagliare di
propria iniziativa la copiosa documentazione agli atti per verificare sistematicamente
gli estratti conto di un decennio (Cocchi/Trezzini,
CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 5 ad art. 183). Insufficientemente
motivato, al proposito l'appello si rivela irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC
combinato con il cpv. 5).
Per
il resto, come ha spiegato il Pretore, lo scioglimento del regime dei beni si dà
per avvenuto il giorno della presentazione dell'istanza (art. 204 cpv. 2 CC),
momento determinante per la disgiunzione degli acquisti e dei beni propri di ogni
coniuge (art. 207 cpv. 1 CC). Dopo di allora non si generano più acquisti (Hausheer/Aebi-Müller in: Basler
Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 8 ad art. 207), sicché i successivi ammortamenti
eseguiti dal marito con redditi propri non entrano più in considerazione. Poco importa
di conseguenza che, pendente causa di divorzio, il debito sia stato ulteriormente
ridotto a fr. 230 247.49 (doc. III richiamato: estratto
conto n. __________ del 19 gennaio 2005). Decisiva è la
data della litispendenza, ossia il 15 giugno 2002, e a quel momento il debito
ammontava a fr. 263 475.02 (doc. T; doc. III richiamato: estratto del conto n. __________
dal 1° aprile al 30 giugno 2002).
Nelle
condizioni descritte, avendo il marito compiuto ammortamenti per fr. 104 699.– in
costanza di matrimonio con redditi propri, la massa degli acquisti di lui vanta
un compenso equivalente verso la massa dei beni propri (art. 209 cpv. 1 CC). Né
la moglie pretende che, per avventura, il compenso vada calcolato in
proporzione all'eventuale plusvalore dell'immobile (art. 209 cpv. 3 CC). Tanto
meno il marito asserisce che il fondo si sia deprezzato (art. 209 cpv. 3 CC).
La partecipazione di AP 1 all'aumento conseguito dagli acquisti del marito, calcolata
sui soli ammortamenti, risulta pertanto di fr. 52 349.50 (art.
215 cpv. 1 CC), come ha accertato il Pretore.
b) L'appellante
chiede inoltre di reintegrare negli acquisti del marito fr. 3000.– che questi
ha usato per ridurre un mutuo ipotecario (di fr. 30 000.–) contratto dai suoi genitori, somma
che a suo avviso AA 1 potrà ricuperare nella futura
successione parentale. Al riguardo il primo giudice ha rilevato, anzitutto, che
eventuali crediti verso terzi non rientrano nella liquidazione del regime
matrimoniale. Inoltre – egli ha soggiunto – quel versamento costituiva la contropartita
per la temporanea occupazione da parte dei coniugi di un appartamento in
proprietà di __________ e __________ (sentenza impugnata, consid. 3.2). La
prima motivazione è a dir poco opinabile, un credito finanziato con acquisti di
un coniuge configurando un attivo della relativa massa (art. 197 cpv. 2 n. 5
CC: Deschenaux/Steinauer/Baddeley,
Les effets du mariage, Berna 2000, pag. 465 n. 1138 con rinvio alla pag. 407 n.
1010). Il Pretore però ha motivato il suo convincimento anche con una seconda
motivazione. E quando un giudizio è fondato su due motivazioni indipendenti, il
ricorrente deve – sotto pena di irricevibilità – contestarle entrambe (DTF 133
IV 119 consid. 6, 133 III 228 consid. 7). In concreto alla seconda motivazione del
Pretore l'appellante nemmeno allude. Insufficientemente motivato, su questo
punto l'appello va dichiarato una volta ancora irricevibile (art. 309 cpv. 2
lett. f CPC con rinvio al cpv. 5).
c) Sostiene
l'appellante che a lei spettano altri fr. 12 257.25, corrispondenti alla liquidazione
versatale nel maggio del 1980 dalla Cassa federale d'assicurazione quando lei
ha smesso di lavorare per le __________ Il Pretore ha definito la pretesa
tardiva, poiché avanzata la prima volta nelle conclusioni scritte, aggiungendo
che in ogni modo AP 1 non aveva dimostrato di avere consegnato l'importo al
marito (sentenza impugnata, consid. 3.5). L'interessata oppone di avere
formulato la pretesa già negli allegati preliminari e si duole che un suo bene
proprio sia stato adoperato per il fabbisogno della famiglia.
Nel
suo memoriale del 10 febbraio 2003 sulle conseguenze del divorzio rimaste
litigiose AP 1 aveva addotto: “Dovrà inoltre essere riconsegnato l'importo di
fr. 10 000.– + fr. 6000.– + fr. 13 000.– cassa pensione affidato al marito”
(pag. 5, punto n. 6). Essa si era riservata inoltre la facoltà di adeguare il totale
chiesto in liquidazione del regime dei beni alle risultanze istruttorie (pag.
6). Il marito aveva contestato le pretese nella sua risposta annessa al verbale
del 17 novembre 2003 (pag. 7). Il 25 novembre 2003 AP 1 aveva poi prodotto il
conteggio del 9 maggio 1980 relativo all'indennità d'uscita versatale dalle __________
(doc. Q) e durante l'interrogatorio formale del marito ha posto domande sulla destinazione
della somma (verbale del 4 febbraio 2005, pag. 4 risposte n. 13 a 15). Ne discende
che, pur enunciata in modo sommario e telegrafico, la pretesa della moglie per
l'importo ricevuto dalla sua cassa pensione figurava già nell'allegato introduttivo.
Nel merito gli atti confermano che il
9 maggio 1980 l'appellante ha ricevuto dalla Cassa federale
d'assicurazione un'“indennità di uscita (pagamento in contanti)” di fr. 12 257.25 (doc.
Q). Si tratta di un capitale che la moglie aveva cominciato ad accumulare
presso la rispettiva cassa pensione già prima di sposarsi e che ha continuato
ad alimentare fino al 1980, quando ha smesso di lavorare per le __________. Il
marito sostiene che, essendo stata riscattata durante il matrimonio, tale
prestazione va considerata alla stregua di un acquisto. Così argomentando, egli
dimentica tuttavia che – in deroga all'art. 197 cpv. 2 n. 2 CC – “il capitale ricevuto da un coniuge da un
istituto di previdenza o per impedimento al lavoro è ascritto ai beni propri fino a concorrenza del valore capitalizzato
della rendita che gli sarebbe spettata allo scioglimento del regime dei beni” (art. 207 cpv. 2 CC). La liquidazione in
capitale ricevuta da un coniuge durante il matrimonio va considerato un bene
proprio, in altri termini, nella misura in cui si riferisce al lasso di tempo
che precede lo scioglimento del regime matrimoniale (RtiD I-2005 pag. 754
consid. 5a con rinvii di dottrina e giurisprudenza). In condizioni siffatte l'importo
di fr. 12 257.25 ricevuto da AP 1 nel 1980 costituiva un bene proprio di lei.
Se
non che, come l'appellante medesima riconosce, tale somma è stata impiegata per
il fabbisogno della famiglia (v. anche l'interrogatorio formale del marito:
verbale del 4 febbraio 2005, pag. 4 risposta n. 15). E un coniuge non acquisisce
un diritto al rimborso di quanto ha prelevato dai suoi acquisti o – dandosi il
caso – dai suoi beni propri per il solo fatto di avere partecipato al
mantenimento della famiglia, se non ove abbia contribuito “in misura notevolmente superiore a quanto era tenuto” (art.
165 cpv. 2 CC; cfr. Hausheer/ Reusser/Geiser
in: Berner Kommentar, edizione 1999, n. 60 ad art. 163 CC e 34 ad art. 165; Deschenaux/Steinauer/ Baddelay, op.
cit., pag. 243 n. 538 e pag. 265 n. 606). Nella fattispecie l'appellante nemmeno allude a estremi del genere. Dà
per scontato che il sostentamento della famiglia incombesse al solo marito, dimenticando che tale obbligo gravava
in realtà ognuno dei coniugi “nella misura delle sue forze” (art. 163 cpv.
1 CC). Diverso sarebbe potuto
essere il caso ove l'interessata avesse reso verosimile di avere, finanziando
con denaro suo talune necessità della famiglia, contribuito in misura nettamente
superiore a quanto si potesse da lei esigere in quel momento o di avere
supplito – per ipotesi – a una temporanea mancanza di liquidità del marito, da
lui ricuperata in seguito. Nulla del genere risulta dagli atti, né è prospettato
nell'appello. Anche se per motivi diversi da quelli addotti dal primo giudice,
in proposito la sentenza impugnata resiste dunque alla critica.
3. Quanto
al contributo alimentare per sé, l'appellante chiede che sia aumentato a fr.
4400.– mensili vita natural durante per tenere conto del livello di vita raggiunto
in costanza di matrimonio. Nella sentenza impugnata il Pretore ha stimato quel
tenore di vita dopo avere calcolato il fabbisogno minimo del marito in fr. 5561.–
mensili (compresi fr. 300.– per l'ammortamento ipotecario), il fabbisogno
minimo della moglie in fr. 2787.– mensili e il fabbisogno delle due figlie in
fr. 1500.– ciascuna. Considerato il reddito di AA 1 (fr. 12 500.– mensili),
egli ha accertato che, una volta coperte le necessità familiari, i coniugi disponevano
ancora di fr. 1152.– mensili complessivi. Per mantenere un tenore di vita analogo
egli ha ritenuto così che la moglie abbisogni di fr. 3363.– mensili, arrotondati
a fr. 3600.– mensili perché durante la vita in comune essa abitava in casa
propria. E siccome costei potrebbe, lavorando a metà tempo, guadagnare fr.
900.– mensili e può attingere fr. 700.– mensili dalla propria sostanza, il
Pretore le ha riconosciuto un contributo alimentare di fr. 2000.– mensili fino
al pensionamento.
a) I
criteri per la fissazione di un contributo alimentare sulla base dell'art. 125
CC sono già stati riassunti dal Pretore (sentenza impugnata, consid. 5.2). Al
riguardo basti rammentare che la colpa nella disunione non è più di alcun
rilievo giuridico (Schwenzer in: FamKommentar
Scheidung, Basilea 2005, n. 39 ad art. 125 CC) e che, trattandosi – come in concreto
– di un matrimonio di lunga durata (24 anni di vita in comune: dal 1978 al
2002), entrambi i coniugi hanno il diritto di conservare – di principio – il
tenore di vita raggiunto durante la comunione domestica (RtiD II-2004 pag. 581
consid. 4c; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2006.86 dell'11 aprile 2007,
consid. 6a). Ove le loro risorse dovessero rivelarsi insufficienti per
conservare simile tenore di vita in ragione dei nuovi costi generati da due
economie domestiche separate, il creditore del contributo ha diritto per lo
meno a un livello di vita analogo a quello del debitore (sentenza del Tribunale
federale 5C.230-231/2003 del 17 febbraio 2004, consid 4.1).
b) Per
stabilire il tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio il Pretore si è dipartito
da quanto l'interessata allegava nel memoriale introduttivo, ritenendo inammissibile
quanto da lei esposto nelle conclusioni, sfuggito al contraddittorio. L'appellante
obietta che quanto da lei ha addotto nelle conclusioni risulta dall'istruttoria
e ribadisce che durante la vita in comune i coniugi godevano di un margine
disponibile di ben fr. 6133.– mensili. Ora, che il tenore di vita raggiunto dai
coniugi durante la vita in comune sia un criterio per la commisurazione del
contributo alimentare non fa dubbio (art. 125 cpv. 2 n. 3 CC). I dati indicati
dalla moglie nel memoriale introduttivo si riferivano tuttavia alla situazione
dopo la separazione di fatto, intervenuta nel giugno del 2002, quando i coniugi
dovevano già finanziare due economie domestiche separate. Il Pretore non poteva
quindi far capo a tali elementi senza i necessari correttivi.
c) Dagli
atti il fabbisogno mensile della famiglia prima della separazione dei coniugi
può essere così ricostruito: minimo esistenziale comune del diritto esecutivo
fr. 1550.–, interessi e ammortamento ipotecario fr. 1500.– (doc. 4), spese
accessorie fr. 185.– (come dichiarava il marito: osservazioni del 7 novembre 2005,
pag. 6), premio della cassa malati del marito fr. 280.90 (doc. 5), premio
della cassa malati della moglie fr. 312.10 (doc. G), assicurazione RC privata
fr. 13.65 (doc. 6), assicurazione dell'economia domestica fr. 42.90 (doc. 6),
assicurazione dello stabile fr. 83.65 (doc. 6), rata del debito per l'acquisto
dell'automobile fr. 600.– (doc. 7), assicurazione dell'automobile fr. 114.30
(doc. 8), imposta di circolazione fr. 44.25 (doc. 8), quota TCS fr. 10.65 (doc.
8), protezione giuridica fr. 15.– (doc. 8), posteggio sul luogo di lavoro fr.
26.90 (doc. 14), spese di trasferta fr. 500.– stimati (sotto, consid. 6b),
indennità per pasti fuori
casa fr. 70.– (sotto, consid. 6b), onere fiscale fr. 1677.70 (doc. I, con moltiplicatore d'imposta comunale del 90%), per un
totale di fr. 7027.– mensili. Ciò si desume anche da quanto esponeva il marito
nel memoriale introduttivo (pag. 5), passato al vaglio del contraddittorio.
L'appellante
sostiene che il fabbisogno delle figlie non entra in linea di conto, giacché
entrambe erano maggiorenni e attive professionalmente. Come riconosceva anche
il marito (act. V, pag. 4 nel mezzo), in effetti, nel 2002 L__________ era già
indipendente dal profilo economico. Non però S__________, che ha terminato la
formazione nell'estate del 2003 (doc. R) e che nel 2002 stava ancora assolvendo
il terzo anno (su quattro) di
apprendistato come ottico, con uno stipendio di fr. 900.– mensili (act. V, pag. 4 in fondo). A quel momento il fabbisogno
minimo di lei, tenuto conto del fatto che vivendo con i genitori non aveva
oneri di alloggio, può essere così calcolato: minimo esistenziale del diritto
esecutivo fr. 1100.–, premio della cassa malati fr. 190.80 (doc. 3), indennità
per pasti fuori casa fr. 220.–, trasferte fr. 99.– stimati (costo dell'abbonamento
ai mezzi pubblici), per un totale di fr. 1610.– mensili. Essa non era in grado
pertanto di far fronte da sé sola al proprio mantenimento e in parte era a carico
del padre. L'appellante medesima, del resto, quantifica la partecipazione di lui
al mantenimento in fr. 1000.– mensili (appello, pag. 8 in alto).
Accertato
che il reddito del marito ammontava a fr. 12 466.75 mensili (doc. III richiamato: certificato di salario 2002), consta perciò che dopo
avere sopperito al loro fabbisogno minimo di fr. 7027.– mensili e partecipato
con fr. 1000.– mensili al mantenimento di S__________, i coniugi disponevano
ancora di fr. 2220.– mensili ciascuno. Per conservare il tenore di vita
raggiunto durante la comunione domestica la moglie dovrebbe continuare a beneficiare
così di fr. 2220.– mensili oltre il proprio fabbisogno minimo. Il marito
obietta che l'interessata riconosce di avere condotto
una vita coniugale parsimoniosa per ridurre il debito sulla casa.
Dell'ammortamento ipotecario, tuttavia, già si è tenuto conto appieno nel
calcolo del fabbisogno familiare. Che le parti operassero altri accantonamenti
non è preteso né si deduce dagli atti.
4. Accertato
il tenore di vita raggiunto dalle parti durante la comunione domestica, la
questione è di sapere se l'appellante rivendichi a ragione un contributo
alimentare di fr. 4400.– mensili vita natural durante (per rapporto ai fr.
2000.– stabiliti dal Pretore fino al pensionamento). Occorre definire perciò il
fabbisogno dell'interessata e le relative possibilità di reddito.
a) Quanto
al fabbisogno di AP 1 dopo la separazione di fatto, il Pretore l'ha stabilito
in fr. 2787.– mensili (come indicava l'interessata). Il marito contesta la copertura
assicurativa complementare per le spese di degenza ospedaliera in camera
privata e l'onere fiscale, senza indicare però di quanto andrebbe ridotto il fabbisogno.
Insufficientemente determinata, la sua censura andrebbe pertanto dichiarata irricevibile
(art. 309 cpv. 2 lett. e CPC combinato con il cpv. 5). Si volesse da ciò
prescindere, nulla muterebbe. Dagli atti risulta in effetti che l'appellante
fruiva di un'analoga copertura assicurativa complementare già prima del giugno
2002 (doc. G). Il premio rientra pertanto nel tenore di vita che la moglie ha diritto,
per principio, di conservare. Relativamente all'onere fiscale, ove si consideri
che in definitiva la moglie dovrà disporre di entrate sufficienti per
finanziare il proprio “debito
mantenimento” (nel senso
dell'art. 125 cpv. 1 CC), l'importo da lei stimato sembra addirittura modesto.
Nelle
circostanze descritte il fabbisogno dell'appellante
dopo la separazione di fatto risulta il seguente: minimo esistenziale del
diritto esecutivo fr. 1100.–, costo dell'alloggio fr. 1105.–, premio della
cassa malati fr. 332.20, imposte fr. 250.–. La cifra di fr. 2787.– esposta nel
memoriale conclusivo (pag. 4 in basso) è quindi attendibile. Nulla induce a
prevedere per altro che tale fabbisogno abbia a mutare
dopo il pensionamento. Tenuto conto che per beneficiare del tenore di vita condotto
fino alla separazione di fatto l'appellante dovrebbe disporre di altri fr.
2220.– mensili (sopra, consid. c), il suo “debito mantenimento” va accertato in
ultima analisi in fr. 5000.– mensili (arrotondati), l'“adeguata previdenza per la vecchiaia” (evocata dall'art. 125 cpv. 1 CC) risultando garantita dal capitale
che l'interessata riceverà dalla cassa pensione del marito (né AP 1 pretende il
contrario). Rimane da sapere se e in che misura l'interessata sia in grado di
far fronte al “debito mantenimento” con le proprie risorse.
b) Il Pretore ha reputato che, visti i problemi depressivi che la
affliggono e considerato il riparto dei ruoli adottato dai coniugi durante il
matrimonio, AP 1 non può essere tenuta a riprendere un'attività lucrativa oltre
il 50%. Data anche l'età e la mancanza di formazione professionale, egli ha
stimato il reddito da lei conseguibile in fr. 900.– netti mensili, pari a un
terzo dello stipendio minimo su cui può contare un impiegato di commercio. E
siccome l'interessata potrà disporre di fondi propri per fr. 87 000.– (fr. 37 000.– dalla
liquidazione del regime dei beni e fr. 50 000.– dalla citata
polizza sulla vita), il primo giudice ha stimato che da ciò essa potrà ricavare
per dieci anni (fino alla pensione) altri fr. 700.– mensili. Onde risorse per
complessivi fr. 1600.– mensili.
L'appellante
sostiene di non poter ricuperare un'attività lucrativa a metà tempo per la sua
totale mancanza di cognizioni informatiche e per il precario stato di salute,
che l'ha indotta finanche a sollecitare una rendita dall'Assicurazione Invalidità.
Sottolinea che al momento in cui è stata introdotta la causa essa aveva già
passato il capo dei 45 anni, di modo che incombeva al marito dimostrare
concretamente le sue reali possibilità di guadagno. AA 1 obietta che la moglie,
quarantanovenne al momento della separazione, ha lavorato anche durante il
matrimonio, ha una buona formazione professionale e non ha dimostrato di essere
affetta da fattori invalidanti, né ha comprovato l'impossibilità di reinserirsi
nel mondo del lavoro, tanto meno tornando alle dipendenze della posta. A mente
sua, in ogni modo, essa può guadagnare senz'altro fr. 2500.–/3000.– mensili con
un'attività a tempo pieno nel campo della ristorazione, del settore alberghiero
o della vendita al dettaglio, mettendo a frutto le sue conoscenze del tedesco.
c) Dagli
atti si evince che l'interessata ha lavorato come impiegata per le __________
fino al 1980 (nascita della prima figlia), poi ha smesso fino al 1987, quando
ha ripreso l'attività come supplente titolare postale per 12–16 settimane
l'anno fino al 1997. Dopo la separazione di fatto non consta che essa abbia
intrapreso ricerche d'impiego, né si è annunciata all'ufficio di collocamento
(verbale del 4 febbraio 2005, pag. 6, interrogatorio formale della moglie: risposte
n. 1 a 5). Quanto al suo stato di salute, risulta che nel 1997 essa è stata
presa a carico dal Servizio psico-sociale per uno stato depressivo connesso a
problemi di coppia e che nell'agosto del 1998 è stata coattivamente ricoverata
per quasi un mese alla Clinica psichiatrica cantonale di __________ (con totale
inabilità lavorativa per altri sei mesi). Dopo la degenza essa ha iniziato una
cura psichiatrica, migliorando lentamente fino a trascorrere un periodo di
relativo benessere, ma nel marzo del 2000 è stata nuovamente ricoverata per
quasi un mese alla __________ per uno stato di agitazione e alterazione psichica.
Dopo di allora si è osservato “un
decorso fasico dei disturbi psichici, con fasi depressive piuttosto lunghe e
scompensi acuti ma brevi” (doc.
Considerandi
II richiamato: certificato medico 1° aprile 2004 del Servizio psico-sociale di __________).
Non risulta tuttavia che l'appellante fosse inabile al lavoro. Da un punto di
vista strettamente medico il Servizio medico-psicologico di __________ attesta
anzi di non avere mai sconsigliato la ripresa di un'attività professionale
(loc. cit.).
Gli
elementi che precedono non bastano per accertare con ragionevole affidabilità
un'incapacità di guadagno né, tanto meno, un'invalidità definitiva. Certo, l'appellante
si dichiara “sfiduciata” e “confrontata con l'insicurezza finanziaria
per il futuro” (loc. cit., pag. 2 verso il basso), ma l'accertamento di
patologie che comportino un'inabilità lucrativa permanente presuppone una
valutazione specialistica (I CCA, sentenza inc. 11.2001.53 del 2 agosto 2001,
consid. 4), in difetto di che non è ragionevolmente possibile prevedere con
qualche fondamento l'evolvere della situazione (Gloor/Spycher in:
Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 22 ad art. 125 CC). Nel maggio
del 2004 AP 1 ha postulato invero
l'erogazione
di una rendita dall'Assicurazione Invalidità (verbale del 4 febbraio 2005,
interrogatorio formale: risposta n. 6). Non si conosce però l'esito della richiesta.
Nulla permette di concludere dunque che nel giugno del 2002 seri ostacoli
d'ordine terapeutico ostassero alla ripresa di un'attività lucrativa da parte sua.
d) Resta
il fatto che al momento della separazione l'appellante aveva 49 anni. La prassi relativa al vecchio diritto del divorzio si dipartiva dal
principio che dopo i 45 anni d'età non potesse più pretendersi da una moglie
divorziata la ricerca di un'attività lucrativa (Rep. 1997 pag. 59 consid. 2c
con rinvii). Dopo l'entrata in vigore del nuovo diritto tale limite è stato
però relativizzato, il Tribunale federale rilevando come per determinati posti
di lavoro l'offerta fissi il limite d'assunzione a 50 anni (DTF 127 III 140
consid. 2c). Successivamente la giurisprudenza ha precisato, ad ogni modo, che
qualora un coniuge sia rimasto lontano dal mondo del lavoro in seguito a un
matrimonio di lunga durata per occuparsi dei figli e della casa, sussiste la
presunzione – refragabile – che dopo i 45 anni egli non possa più reinserirsi
in un comparto professionale
(sentenza del Tribunale federale 5C.66/2002 del 15 maggio 2003, consid. 4.2 con rimando).
Nella
fattispecie l'interessata lavorato per le __________ anche dopo il matrimonio.
Ha smesso nel 1980, in concomitanza con la nascita della prima figlia. Rimasta
inattiva professionalmente fino al 1987, essa ha poi ripreso l'attività di supplente
titolare postale per 12–16 settimane l'anno, che ha esercitato fino al 1997
senza apparenti difficoltà, maturando un altro decennio di esperienza professionale.
Il caso in rassegna non è pertanto quello di una donna che in seguito a un
matrimonio di lunga durata sia rimasta lontana dal mondo del lavoro. Certo, nel
1998.
l'appellante ha interrotto l'attività per problemi di salute. Nonostante periodi
oggettivamente difficili e fasi depressive, ad ogni modo, nei cinque anni
successivi la sua situazione si è stabilizzata. Il problema è che dell'inattività
professionale essa si è accomodata, come dimostra il fatto che non ha compiuto
alcuno sforzo di reinserimento nemmeno nel 2002, quando la litispendenza della
causa di divorzio su richiesta comune rendeva ormai palese che il matrimonio
era destinato allo scioglimento. Ai fini dell'attuale giudizio occorre dunque
valutare se, dando prova di buona volontà, nel 2002 essa avrebbe avuto la
ragionevole e concreta possibilità di ricuperare un'attività lucrativa, considerata
l'età, la formazione professionale, lo stato di salute e la situazione sul mercato
del lavoro in generale (DTF 130 III 542 consid. 3.2 con rinvii).
Sullo
stato di salute, già si è detto. Per quel che è della professione, non si deve
trascurare che al servizio della posta l'appellante aveva maturato una lunga esperienza
e che per esercitare la funzione di supplente titolare postale nel 1997 essa deve
avere acquisito le necessarie cognizioni informatiche. Inoltre AP 1 conosce il
tedesco (verbale del 4 febbraio 2005, interrogatorio formale: risposta n. 1).
Anche tenendo conto del fatto che per una donna di 49 anni il mercato del
lavoro non è molto vasto, in concreto si può ragionevolmente presumere che tornando
a svolgere supplenze postali l'appellante avrebbe potuto riacquisire una certa
autonomia di sostentamento. Qualche opportunità d'impiego essa avrebbe potuto
procurarsi altresì svolgendo lavori di segretariato come impiegata di
commercio. Del resto, invocare genericamente la difficoltà di reperire un
lavoro a 49 anni non è sufficiente (DTF 128 III 8 consid. 4c/cc): occorre
dimostrare di avere intrapreso almeno ricerche o di essersi annunciati all'Ufficio
del lavoro o a società di collocamento private (sentenza del Tribunale federale
5C.278/2000 del
4.
aprile 2001, consid. 3d). Ciò che non è il caso in concreto.
Quanto
al reddito conseguibile, giovi considerare a titolo
orientativo
che lo stipendio minimo di un impiegato d'ufficio non diplomato ammonta nel
Cantone Ticino, dopo tre anni di attività, a fr. 35 750.– annui, pari a circa
fr. 2600.– netti mensili (art. 22 del contratto collettivo di lavoro per gli impiegati
di commercio e d'ufficio nell'economia ticinese, edito dalla Camera di
commercio industria artigianato del Cantone Ticino e dalla Società svizzera degli
impiegati di commercio, valido dal 1° gennaio 2008). Anche volendo dar prova
di cautela per ragioni di età, di salute e di incognite legate al mercato
dell'impiego, si può ragionevolmente supporre che ove nel 2002 avesse dato
prova di buona volontà nella ricerca di
un'occupazione,
oggi l'appellante sarebbe verosimilmente in grado di guadagnare attorno ai fr.
2000.
– netti mensili. La stima del Pretore (fr. 900.– mensili) potrà apparire
commisurata in qualche modo alla situazione odierna, l'appellante essendo ormai
inattiva professionalmente da dieci anni. L'inazione di lei dopo il 2002 non
può tuttavia essere ricondotta né a impedimenti maggiori né all'esistenza del matrimonio.
e) L'appellante
si duole inoltre di essere obbligata a consumare la propria sostanza,
affermando che in parte questa sarà assorbita dalle spese legali, mentre gli
interessi che frutterà la rimanenza non eccederanno fr. 110.–/140.– mensili.
L'argomentazione è sostanzialmente fondata. Intanto perché prima del pensionamento
un coniuge divorziato non è tenuto – di norma – a intaccare la sua sostanza per
sovvenire a sé stesso qualora l'altro coniuge sia in grado di versargli un
contributo alimentare senza erodere la propria (RtiD I-2005 pag. 776 consid. 4
con rimandi). E in concreto non v'è motivo per scostarsi da tale principio. In
secondo luogo perché la liquidazione patrimoniale che l'appellante riceverà
(fr. 87 000.–: sentenza impugnata, consid. 3.7 in fine), da cui andranno
dedotti i costi del processo e di patrocinio, non frutterà verosimilmente più
del 2¾% annuo, pur volendo
allineare la prassi di questa Camera (2%: RtiD I-2005 pag. 777 consid. 4a) al saggio
d'interesse rimunerativo fissato dal Consiglio federale sugli averi di
vecchiaia dal 1° gennaio 2008 (art. 12 lett. d OPP). Il capitale non
renderà quindi, approssimativamente, più di fr. 180.– mensili.
f) Per
quanto attiene alla situazione dell'appellante dopo il pensionamento, la laconicità
dei dati impone prudenza. Con il suo reddito (potenziale) modesto, comunque
sia, difficilmente essa potrà raggiungere la rendita
massima dell'AVS, nonostante lo splitting dei contributi versati dal
marito nei 27 anni di matrimonio. Quanto al “secondo pilastro”, dalla
cassa pensione del marito essa riceverà fr.
237.
000.– (sentenza impugnata, dispositivo
n. 4). Dopo il pensionamento, inoltre, essa sarà tenuta
a consumare la propria sostanza in un lasso di tempo valutabile attorno ai venticinque anni (aspettativa statistica
di vita pari a 25.36: Stauffer/Schätzle, Tables de capitalisation, 5ª edizione, pag. 448, tavola n. 42),
ricavando attorno ai fr. 270.– mensili. Ciò posto, si può stimare – con tutte
le riserve del caso – che a quel momento l'appellante disporrà di redditi per
complessivi fr. 3000.– mensili. Qualora la previsione dovesse rivelarsi fallace,
il marito potrà sempre chiedere al giudice una riduzione del contributo
alimentare (art. 129 cpv. 1 CC).
g) Riassumendo,
al fabbisogno della moglie (fr. 2787.– mensili) vanno addizionati fr. 2200.–
mensili per raggiungere il “debito mantenimento” (tenore di vita condotto
durante la comunione domestica), per un totale arrotondato di fr. 5000.–
mensili (sopra, consid. a). Con un reddito potenziale di fr. 2000.– netti
mensili e un reddito della sostanza di fr. 180.– mensili, l'appellante
necessiterebbe così di fr. 2820.– mensili. Dopo il pensionamento il suo
fabbisogno resterà sostanzialmente invariato, ma prevedendosi entrate
complessive di fr. 3000.– mensili l'importo mancante per raggiungere il “debito
mantenimento” si ridurrà a fr. 2000.– mensili.
5.
L'appellante
non essendo in grado di sopperire autonomamente al proprio “debito mantenimento”, è necessario appurare la capacità contributiva del marito. Nella
sentenza impugnata Il Pretore ha accertato il reddito di lui in fr. 12 000.– netti
mensili (sentenza impugnata, pag. 17 a metà). L'appellante fa notare a ragione
che il guadagno è in realtà di fr. 12 174.– netti mensili, come attesta il
certificato di salario per l'anno 2004 (fr. 146 093.– netti annui: doc.
III richiamato). Quanto alla sostanza (art. 125 cpv. 2 n. 5 CC), il marito
possiede l'abitazione di __________ (doc. L), gravata di ipoteche per circa fr.
230.
000.– (doc. III richiamato, estratto del conto n. __________ al 19
gennaio 2005). Ed egli vi risiede, sicché il bene non produce reddito. AA 1 inoltre
ha un debito di circa fr. 30 000.– contratto per l'acquisto di una nuova automobile (doc. 7; doc.
III richiamato, estratto del conto n. __________ al 19 gennaio 2005). Quanto al
deposito titoli, gli averi appartengono quasi interamente ai genitori di lui
(sotto, consid. 8), mentre il suo conto corrente, con un saldo trascurabile,
non produce praticamente interessi (doc. III richiamato, estratto del conto n. __________
l'11 febbraio 2005).
Dopo il
pensionamento la situazione dell'interessato è di difficile valutazione, le parti omettendo
ogni prognosi. Dato il livello dei redditi, è verosimile che nonostante lo splitting dei contributi versati nei 27 anni di
matrimonio egli percepirà una rendita AVS di poco
inferiore a quella massima, cui si aggiungerà la pensione. Relativamente al “secondo pilastro” il certificato di previdenza agli atti indicava una prestazione d'uscita, il 30 giugno 2005, di
fr. 473 619.60, onde una rendita ordinaria di fr. 81 780.– annui e una rendita
acquisita di fr. 47 272.85 annui (doc. 16). In esito al divorzio però fr. 237 000.– vanno
trasferiti alla moglie, né risulta che l'interessato abbia i mezzi per
compensare il trasferimento. Egli subirà dunque una decurtazione della rendita
acquisita, ma può ancora contribuire all'avere di vecchiaia. In definitiva – e
ancora una volta con tutte le riserve del caso – le entrate di lui dopo il
pensionamento possono essere prudentemente stimate intorno ai fr. 7000.–
mensili, fermo restando che qualora tale prognosi si rivelasse inadeguata l'interessato
potrà sempre chiedere una riduzione del contributo alimentare (art. 129 cpv. 1
CC).
6.
Quanto
al fabbisogno di AA 1, il Pretore l'ha calcolato in fr. 5561.– mensili
(sentenza impugnata, consid. 5.3), rispettivamente in fr. 8354.20 “anche
volendo conteggiare il reddito da lui esposto“ (sentenza impugnata, pag. 17 a
metà). La moglie non si esprime al riguardo (appello, pag. 7 nel mezzo), mentre
l'interessato indica il proprio fabbisogno in fr. 6186.80 mensili, oltre all'adeguamento
del minimo esistenziale del diritto esecutivo (osservazioni del 7 novembre 2005,
pag. 6).
a) Il
minimo esistenziale del diritto esecutivo è di fr. 1100.– mensili. Quanto al
costo dell'alloggio, l'interessato espone
fr. 1500.– mensili per interessi ipotecari e ammortamento, oltre a
fr. 185.– di spese accessorie e a fr. 83.65 per l'assicurazione dello stabile.
Se non che, nel 2004 egli si è visto addebitare interessi per fr. 3572.86,
ossia circa fr. 300.– mensili,
su un debito sceso, grazie a un accredito di fr. 1500.– mensili (doc. 4), da fr. 244 674.63 a fr. 230 247.49 (doc.
III richiamato, estratti 2004 del conto n. __________). Un ammortamento di
oltre fr. 1200.– mensili non può tuttavia essere ammesso nel fabbisogno
ordinario. Tutto considerato, si giustifica dunque di inserire nel fabbisogno
di lui lo stesso importo riconosciuto alla moglie, ovvero fr. 1105.– mensili complessivi,
incluse le spese accessorie (sopra, consid. 4a). Del resto l'interessato non
può pretendere di vedersi riconoscere per sé solo il costo di una casa in cui,
prima della separazione di fatto, viveva con la moglie e le due figlie. Il
premio della cassa malati ammonta a fr. 280.90 mensili (doc. 5). Anche il
premio delle assicurazioni correnti per l'economia domestica (fr. 42.90
mensili) e contro la responsabilità civile (fr. 13.65 mensili) va – come
di regola – inserito nel fabbisogno minimo (doc. 6; DTF 114 II 395 consid. 4c).
b) A
ciò si aggiungono le spese professionali. Vista la trasferta giornaliera da __________
a __________, la rata mensile di fr. 600.– del debito contratto per
l'acquisto dell'automobile si giustifica (doc. 7). Del resto, anche la quota
di un leasing destinato a un veicolo necessario per scopi professionali va riconosciuta,
sempre che il coniuge non abbia modo di attingere a risparmi e che il mezzo non
risulti inutilmente dispendioso (I CCA, sentenza 11.2004.100 del 29 giugno
2005, consid. 7c con riferimenti), ciò che neppure la moglie
pretende in concreto. Legittimi sono inoltre i costi per l'assicurazione
dell'automobile (fr. 114.30 mensili: doc. 8), l'imposta di circolazione (fr.
44.25
mensili: doc. 8), la quota del TCS
(fr.
10.65
mensili: doc. 8), la protezione giuridica (fr. 15.– mensili: doc. 8) e il
posteggio sul luogo di lavoro (fr. 26.90 mensili: doc. 14).
La
trasferta quotidiana da casa a __________ è di circa 65 km (doc. H) e avviene
in media 22 volte ogni mese (tolte le feste e le vacanze), con una percorrenza
di circa 1400 km mensili. L'interessato indica un costo di fr. 920.– mensili,
pari a fr. –.60/km, pari. È quanto ammettevano le autorità fiscali nelle
dichiarazioni d'imposta (ora fr. –.65/km), compresa tuttavia l'assicurazione
responsabilità civile del veicolo e l'imposta di circolazione. Per il solo
carburante un'indennità di fr. 500.– mensili appare sufficiente. Quanto ai
pasti fuori casa, si giustifica di riconoscere fr. 11.– per pasto, analogamente
a quanto vale in materia esecutiva (FU 2/2001 pag. 75 n. 4 lett. b), ossia fr.
220.
– mensili, meno il rimborso concesso dal datore di lavoro (fr. 150.–
mensili: doc. 1), cioè la differenza di fr. 70.– mensili.
c) Per
le imposte AA 1 indica un esborso di fr. 1584.– mensili, che a una prudente
stima (Rep. 1994 pag. 228) appare giustificato. Un
eventuale contributo alimentare per S__________ non entra per converso nel
fabbisogno di lui, l'obbligo di mantenimento nei confronti del coniuge essendo
prioritario rispetto a quello nei confronti di figli maggiorenni (DTF
132.
III 211 consid. 2.3 con riferimenti).
d) In definitiva il fabbisogno di AA 1 assomma a circa fr. 5510.– mensili. Dopo il pensionamento egli non dovrà più sopportare oneri
professionali e le imposte si ridurranno verosimilmente attorno ai fr. 800.–
mensili. Il suo fabbisogno si ridurrà pertanto a circa fr. 3350.– mensili. Come
la moglie, egli ha diritto di vedersi riconoscere un margine di fr. 2220.–
mensili per conservare il tenore di vita avuto durante il matrimonio (sopra, consid.
3c). Avrebbe quindi il diritto di trattenere per sé almeno fr. 7730.–,
rispettivamente fr. 5570.– mensili.
7.
Dagli accertamenti che precedono la situazione delle parti si compendia
come segue:
a) La moglie ha un fabbisogno minimo di fr. 2787.– mensili e un “debito
mantenimento”, considerato il margine di fr. 2220.– mensili, di fr. 5000.–
mensili (arrotondati). Con un reddito potenziale e un reddito della sostanza di
fr. 2180.–, essa abbisogna di fr. 2820.– mensili per sopperire al “debito
mantenimento”. Il marito ha un fabbisogno minimo di fr. 5510.– mensili e un
“debito mantenimento”, considerato il margine di
fr. 2220.– mensili, di fr. 7730.– mensili. Con un reddito di fr. 12 174.– mensili, egli
dispone pertanto di fr. 4444.– mensili, sufficienti per coprire il “debito mantenimento”
della moglie.
b) Dopo il pensionamento la moglie beneficerà di entrate per fr. 3000.–
mensili (stimati), sicché necessiterebbe di fr. 2000.– mensili per coprire il
“debito mantenimento” di fr. 5000.– (arrotondati). La disponibilità del marito,
di fr. 4444.– mensili, è sufficiente per garantirlo.
c) Dopo
il pensionamento le entrate (stimate) del marito si ridurranno a fr. 7000.–
mensili e il “debito mantenimento” di lui a fr. 5570.– mensili (fabbisogno di
fr. 3350.–, più fr. 2220.–). La disponibilità di fr. 1430.– mensili è
insufficiente per assicurare un contributo alimentare di fr. 2000.–. In simili
circostanze non rimane dunque che garantire alle parti un trattamento paritario
(sopra, consid. 3a in fine). La moglie ha diritto così a un contributo alimentare
di fr. 1715.– mensili, che in aggiunta alle sue entrate stimate di fr. 3000.–
mensili potrà garantirle la copertura del fabbisogno minimo (fr. 2780.– mensili)
e consentirle un margine di fr. 1935.– mensili. Il marito potrà trattenere fr. 5265.–
mensili (entrate di fr. 7000.–, meno il contributo di fr. 1715.–) con cui potrà
finanziare il proprio fabbisogno minimo di fr. 3350.– mensili e conservare un margine
analogo a quello della moglie.
d) Quanto
alla decorrenza del contributo, il Pretore l'ha fissata dall'ottobre del 2005.
L'appellante chiede che esso decorra “dal passaggio in giudicato della presente
sentenza”, ossia del sindacato di questa Camera, ma non spende una parola per
giustificare la richiesta. Privo di motivazione, al riguardo l'appello riesce
pertanto irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5).
II. Sull'appello
adesivo
8.
L'appellante adesivo chiede anzitutto di ridurre il conguaglio da
lui dovuto in liquidazione del regime matrimoniale da fr. 37 000.– a fr. 29 300.–, sostenendo che
il valore di riscatto della nota polizza sulla vita intestata alla moglie è di
almeno fr. 48 055.30, sicché la sua spettanza ammonta a fr. 24 027.–. Ora, la
moglie è titolare di una polizza vita mista, conclusa nell'agosto del 1976, che
le garantiva il versamento di fr. 50 000.– il 1° agosto 2006 (doc. 10). Alla
data della litispendenza, che determina lo scioglimento del regime matrimoniale
(art. 204 cpv. 2 CC), erano trascorsi 26 anni e 10 mesi dall'inizio
dell'assicurazione. Inoltre dalla tassazione 2001/02 risulta che il 1° gennaio
2001.
la polizza aveva un valore di fr. 36 090.– (doc. O). Secondo
la tabella annessa alle istruzioni per la compilazione della dichiarazione d'imposta
transitoria 2003A delle persone fisiche (pag. 45, consultabile in:
www.ti.ch/fisco), il valore di riscatto il 1° gennaio 2003 era indicativamente
di fr. 41 000.– (82% di fr. 50 000.–). Il Pretore si è dipartito da un valore, nel giugno del 2002,
di fr. 40 000.– (sentenza impugnata, consid. 3.7). Se si pensa che i premi del
biennio iniziale sono stati pagati prima del matrimonio, la stima del Pretore
appare finanche favorevole al marito. La doglianza in esame si dimostra quindi
priva di buon diritto.
L'interessato
lamenta inoltre che il Pretore abbia fissato la spettanza della moglie per gli
averi investiti in titoli in fr. 9022.– sulla base di quanto egli ha ammesso
nel memoriale conclusivo. Afferma che decisiva era unicamente la richiesta
finale da lui formulata in quell'allegato, nella quale riconosceva in
liquidazione del regime dei beni un conguaglio di complessivi fr. 3967.05.
Ricordato
che la moglie postulava il rimborso di fr. 10 000.– investiti in borsa
dal marito, nella sentenza impugnata il Pretore ha accertato che AA 1 è sì
intestatario di un deposito titoli valutato fr. 38 044.–, ma che
l'investimento iniziale di fr. 21 005.– era stato finanziato per fr. 20 000.– dai genitori di
lui, i quali gli avevano consegnato la somma perché la investisse e la restituisse,
senza fissare scadenze precise. Il primo giudice ha ritenuto così che, in
proporzione all'investimento iniziale, fr. 1820.25 su fr. 38 044.– spettano
alla massa degli acquisti del marito, sicché le moglie avrebbe avuto diritto a
fr. 910.10 (metà dell'aumento). Dato tuttavia che per il deposito titoli l'interessato
riconosceva fr. 9022.–, la pretesa di lei andava accolta entro tali limiti
(sentenza impugnata, consid. 3.4).
Nel proprio memoriale conclusivo l'appellante ha effettivamente addotto
che “gli investimenti in borsa (…), detratta la quota di spettanza dei genitori
(…), sono anch'essi da suddividere tra i coniugi. Per cui alla signora AP 1 spettano
fr. 9022.–” (pag. 3 in fondo e pag. 4 in alto). Egli ha riconosciuto alla
moglie così una partecipazione di fr. 9022.– sugli averi del deposito titoli rispetto
ai fr. 10 000.– da lei pretesi (conclusioni, pag. 5 verso il basso). È vero
che nella liquidazione totale del regime dei beni egli ha offerto un conguaglio
di soli fr. 3967.05 (conclusioni, pag. 10), ma poco importa. Il riconoscimento
riferito al deposito dei titoli era chiaro e univoco, né l'appellante allega –
per ipotesi – che la cifra indicata nelle sue conclusioni si riconducesse a una
svista evidente o a un manifesto errore di calcolo (art. 82 CPC). Né la
contestazione in appello può ammettersi alla stregua di una nuova domanda (art.
138.
cpv. 1 seconda frase CC, ripreso dall'art. 423a cpv. 1 CPC), non
essendo fondata su fatti o mezzi di prova nuovi. Ne segue che, anche a tale
proposito, il giudizio impugnato merita conferma.
9.
Quanto al contributo
di mantenimento per la moglie, l'appellante adesivo sottolinea che costei non
ha mai cercato un posto di lavoro, sebbene il contributo pattuito in esito alla
protezione dell'unione coniugale fosse stato chiaramente designato come “eccezionale
e transitorio”. Egli ribadisce che, data la sua esperienza professionale e le
sue conoscenze del tedesco, AP 1 potrebbe senz'altro riprendere un'occupazione
nel settore postale, della ristorazione, alberghiero o della vendita al
dettaglio, guadagnando fr. 2500.–/3000.– mensili. Fa valere altresì che il
certificato medico agli atti non attesta un'inabilità lucrativa, che la
semplice richiesta di una rendita all'Assicurazione Invalidità nulla prova e
che, in ogni modo, il presunto danno alla salute non dipende dal matrimonio. A
suo parere, in sintesi, la moglie è in grado di provvedere autonomamente al
proprio “debito mantenimento”, ciò che giustifica la soppressione di qualsiasi
contributo. Gli argomenti testé riassunti sono già stati esaminati diffusamente
nella trattazione dell'appello principale (consid. 4b a 4d). All'interessato
giovi rammentare ad ogni buon conto che, si imputasse pure alla moglie un
reddito ipotetico di fr. 2500.– o fr. 3000.– netti mensili, essa non sarebbe in
grado di sopperire al proprio “debito mantenimento”. Destituito di consistenza,
l'appello adesivo è destinato pertanto all'insuccesso.
III. Sugli
oneri processuali e le ripetibili
10.
Gli oneri dell'appello principale seguono il vicendevole grado di soccombenza
(art. 148 cpv. 2 CPC). AP 1 esce sconfitta sulla postulata rivalutazione (da
fr. 37 000.– a fr. 64 700.–) del conguaglio preteso in liquidazione del regime dei beni,
ma vede aumentare da fr. 2000.– a fr. 2820.– mensili il contributo
alimentare
per sé fino al pensionamento, ottenendo inoltre un contributo alimentare di
fr. 2000.– mensili fino al pensionamento di AA 1 e uno
di fr. 1715.– mensili dopo di allora. Anche a tale proposito nondimeno il suo
grado di vittoria è parziale, giacché essa chiedeva un contributo di fr. 4400.–
mensili vita natural durante. Tutto ponderato, si
giustifica dunque che AP 1 sopporti equitativamente due terzi degli oneri relativi
al suo appello, con obbligo di rifondere alla controparte un'indennità per ripetibili
ridotte. Quanto all'appello adesivo, gli oneri processuali e le ripetibili
seguono la soccombenza di AP 1 (art. 148 cpv. 1 CPC). L'esito dell'attuale
giudizio impone anche una modifica del dispositivo sulle spese e le ripetibili
di prima sede. Considerate le richieste di giudizio formulate dalle parti nelle
conclusioni davanti al Pretore, si giustifica di suddividere la tassa di
giustizia e le spese a metà, compensando le ripetibili.
IV. Sui
rimedi giuridici a livello federale
11.
Relativamente ai mezzi d'impugnazione esperibili contro l'attuale
sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), una lite che
riguarda unicamente effetti patrimoniali del divorzio ha natura pecuniaria. E nella
fattispecie il valore litigioso supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF, ove
appena si capitalizzi il contributo alimentare (interamente litigioso) dovuto
alla moglie.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L'appello
principale è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza impugnata è così
riformata:
2.
AA 1 è tenuto a versare a AP 1, anticipatamente entro il 5° giorno di ogni
mese, i seguenti contributi alimentari:
fr.
2820.– dall'ottobre del 2005 fino al pensionamento della beneficiaria;
fr.
2000.– dal pensionamento della beneficiaria fino a quello di AA 1
fr.
1715.– dopo di allora.
6. La
tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 2000.–, da anticipare dalle
parti in solido, sono poste a carico di queste ultime in ragione di metà
ciascuno, compensate le ripetibili.
Per il resto l'appello è
respinto nella misura in cui è ricevibile e la sentenza
impugnata è confermata.
II. Gli oneri
dell'appello principale, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 1000.–
b) spese fr.
50.–
fr.
1050.–
da
anticipare dall'appellante principale, sono posti per due terzi a carico di lei
e per il resto a carico di AA 1, al quale l'appellante principale rifonderà fr.
2500.– per ripetibili ridotte.
III. Nella
misura in cui è ricevibile, l'appello adesivo è respinto.
IV. Gli oneri
dell'appello adesivo, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 1000.–
b) spese fr.
50.–
fr.
1050.–
sono
posti a carico dell'appellante adesivo, che rifonderà alla controparte fr.
1500.– per ripetibili.
V. Intimazione:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art.
72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile
è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il
valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è
ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata
dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è
dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF).
La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster