11.2005.129
Onere testamentario di costituire una fondazione
18 febbraio 2008Italiano19 min
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Numero d'incarto:
11.2005.129
Data decisione, Autorità:
18.02.2008, ICCA
Titolo:
Onere testamentario di costituire una fondazione
FONDAZIONI
ONERI E CONDIZIONI
STATUTI
art. 482 CC
Incarto n.
11.2005.129
Lugano,
18 febbraio
2008/sc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretario:
Annovazzi, vicecancelliere
sedente
per statuire nella causa OA.2002.77 (adempimento di onere testamentario) della
Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud promossa con petizione del 29 maggio
2002 da
AP 1
(patrocinato dall' RA 1)
contro
__________ di AO 1
(rappresentato dal __________ e
patrocinato dall' RA 2);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello
del 24 febbraio 2004 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 21 luglio
2005 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. L'ing. __________ (1918),
domiciliato a __________, è deceduto a __________ il 28 febbraio 1991. Celibe,
egli ha lasciato tre testamenti olografi (del 4 maggio 1987, dell'8 maggio 1987 e del 6 maggio
1990) in cui ha istituito suo erede universale il AO 1,
ponendogli i seguenti oneri:
– costituire una
fondazione in ricordo della sua famiglia denominata “Famiglia ing. __________”
avente per scopo la riedificazione di uno stabile d'appartamenti sui sedimi di
via __________ e __________, amministrandone oculatamente i beni;
– partecipare con una cospicua
parte di capitale all'edificazione dello stabile.
A
esecutori testamentari __________ ha designato l'avv. __________, AP 1 e lo zio
__________, che è deceduto poco più di un mese dopo, l'8 aprile 1991.
B. Il 21 giugno 1993 AP 1 ha convenuto il AO 1 davanti al Pretore
della giurisdizione di Mendrisio Sud per ottenere l'esecuzione degli oneri
successori. Simultaneamente egli ha presentato un'istanza di intervento allo
stesso Pretore perché rimuovesse – come autorità di vigilanza sugli esecutori
testamentari – l'avvocato __________ dalla carica, rimproverando a quest'ultimo
di assecondare il Comune e di trascurare la volontà del defunto. Con sentenza
del 22 agosto 1994 il Pretore ha respinto la richiesta. Adita da AP 1, il 10 giugno 1996 questa
Camera ha invece parzialmente accolto l'istanza, nel senso che ha invitato l'avvocato
__________ a ratificare l'operato di AP 1 nella causa intentata contro il Comune (inc.
11.1995.82). L'avvocato __________ ha ottemperato l'11
settembre 1996. Statuendo in quella causa, l'8 giugno 1999 il Pretore ha
accolto la petizione e ha condannato il Comune a costituire la fondazione “con gli scopi dedotti dal testamento”. La tassa di giustizia (fr. 3000.–) e le
spese sono state poste a carico del Comune, tenuto a rifondere a AP 1 fr. 6000.–
per ripetibili.
C. Il Municipio
di __________ ha sottoposto il 6 agosto 2001 a AP 1 un disegno di statuto della
fondazione, che prevedeva tra l'altro:
Art. 3
Il patrimonio
della fondazione al luglio 2001 ammonta a fr. 1 927 972.58 e più precisamente:
– conti correnti __________ e __________ __________ fr. 45 753.55
– conti risparmio e deposito __________ __________, __________ __________ fr.
293 338.03
– conti vincolati __________ e __________ __________ fr. 552 171.—
– deposito titoli __________ e __________ __________ fr. 1 036 730.—
Esso
potrà essere aumentato mediante elargizioni da altre fonti, come donazioni di
persone fisiche e giuridiche pubbliche e private, o mediante qualsiasi altro
lecito modo.
Per
il perseguimento dello scopo statutario potranno essere utilizzati il patrimonio,
gli interessi dello stesso ed il reddito dei beni della fondazione.
Art.
4
Gli
organi della fondazione sono:
a) il
consiglio di fondazione, composto di 5 membri, designati dal Municipio di __________,
di cui almeno uno deve essere Municipale;
b) l'organo
di revisione, composto di 3 membri designati dal Consiglio comunale di __________.
Art. 5
La durata
della carica per gli organi della Fondazione è di 4 anni, e corrisponde al
periodo amministrativo. Il Municipio ed il Consiglio Comunale di __________
provvedono alle nomine entro tre mesi dal rinnovo dei poteri comunali.
Fatti
I
componenti degli organi della fondazione sono sempre rieleggibili.
Art.
6
La fondazione
è diretta dal consiglio di fondazione.
Al
suo interno il consiglio di fondazione designa un presidente, che dovrà essere
Municipale di __________, ed un segretario.
Al
consiglio di fondazione spetta la direzione e l'amministrazione della fondazione.
Art.
11
Il presente
statuto può essere modificato dal consiglio di fondazione in ogni momento, con
la preventiva autorizzazione del Municipio di __________ e dell'autorità di
vigilanza competente.
AP 1 ha avversato
il progetto, affermando che esso poneva la fondazione sotto il totale controllo
del Municipio, che non gli conferiva la facoltà di nominare – come esecutore
testamentario – i primi membri del consiglio di fondazione e non garantiva in
alcun modo l'effettivo perseguimento delle finalità per cui la fondazione
veniva costituita. Un esperimento di conciliazione da lui chiesto, cominciato davanti
al Pretore il 26 novembre 2001 e continuato il 21 febbraio 2002, è decaduto
infruttuoso.
D. Il
29 maggio 2002 AP 1 ha convenuto nuovamente davanti al Pretore il AO 1 perché
fosse condannato a erigere la “Fondazione
ing. __________” entro quindici
giorni dal passaggio in giudicato della sentenza con lo statuto proposto il 6
agosto 2001, così modificato:
Art. 3 cpv. 3
Per
il perseguimento dello scopo statutario potranno essere utilizzati il patrimonio,
gli interessi dello stesso ed il reddito dei beni della fondazione, così come i
beni messi a disposizione dal AO 1.
Art. 4
lett. a
Gli organi
della fondazione sono:
a) il consiglio di fondazione, composto di 5
membri. Gli stessi vengono inizialmente designati in ragione di tre da parte
dell'esecutore testamentario AP 1 ed in ragione di due da parte dell'erede.
Art. 5
La carica di
membro del consiglio di fondazione ha durata illimitata. È istituito un limite
di età: con il raggiungimento dei settant'anni i membri del consiglio scadono
automaticamente. La sostituzione dei membri dimissionari o scaduti si effettua
per cooptazione da parte dei membri rimanenti.
L'organo
di revisione è nominato ogni quattro anni entro tre mesi dal rinnovo dei poteri
comunali.
Art. 6 cpv.
2
Al suo interno il consiglio di
fondazione designa un presidente ed un segretario.
Art.
11
Il presente statuto può essere modificato dal consiglio
di fondazione in ogni momento con la preventiva autorizzazione dell'autorità
di vigilanza competente.
E. Con
risposta del 10 dicembre 2003 il Comune ha postulato il rigetto della petizione, sostenendo che come esecutore testamentario
l'attore aveva esaurito il proprio compito, che in ogni modo un esecutore
testamentario non era legittimato a interloquire nell'organizzazione interna della fondazione e che la causa era identica
a quella già decisa dal Pretore l'8 giugno 1999; quanto allo statuto della
fondazione, il Comune si è confermato nella versione proposta. L'attore ha
replicato il 14 gennaio 2004, ribadendo le richieste di petizione. Il Comune ha
duplicato il 13 febbraio 2004, riprendendo il contenuto
della risposta. L'udienza preliminare si è tenuta il 25 marzo 2004. Non
essendovi prove da assumere oltre ai documenti già prodotti, le parti hanno
rinunciato al dibattimento finale, limitandosi a conclusioni scritte. Nel proprio
memoriale, del 19 aprile 2004, AP 1 ha mantenuto invariata la richiesta di
giudizio. Nel suo allegato del 7 maggio 2004 il Comune ha chiesto una volta
ancora di respingere la petizione
in ordine, subordinatamente nel merito. Statuendo il 21 luglio 2006, il Pretore ha
parzialmente accolto la petizione e ha obbligato il Comune
a modificare il progetto di statuto come segue:
Art. 3
cpv. 3
Per il
perseguimento dello scopo statutario potranno essere utilizzati il patrimonio,
gli interessi dello stesso, il reddito dei beni della fondazione e i beni messi
a disposizione dal AO 1.
Art. 5
La durata in
carica dei membri del consiglio di fondazione è a tempo indeterminato, fino al
raggiungimento del 70° anno di età, che comporta la decadenza della carica.
La tassa
di giustizia di fr. 2000.– e le spese sono state poste per due quinti a
carico del Comune e per il resto a carico dell'attore, tenuto a rifondere al
Comune fr. 600.– per ripetibili ridotte.
F. Contro
la sentenza predetta AP 1 è insorto con un appello del 29 settembre 2005 per
vedere lo statuto della fondazione modificato, oltre quanto disposto dal
Pretore, come segue:
Art. 4 lett.
a
Il consiglio
di fondazione è composto di cinque membri. Gli stessi vengono inizialmente
designati in ragione di tre da parte dell'esecutore testamentario AP 1 ed in
ragione di due da parte dell'erede.
Art. 5
(aggiunta)
La
sostituzione dei membri dimissionari o scaduti si effettua per cooptazione da
parte dei membri rimanenti. L'organo di revisione è nominato ogni quattro anni
entro tre mesi dal rinnovo dei poteri comunali.
Art. 6
cpv. 2
Al suo
interno il consiglio di fondazione designa un presidente e un segretario.
Art. 11
Il presente
statuto può essere modificato dal consiglio di fondazione in ogni momento con
preventiva autorizzazione dell'autorità di vigilanza competente.
L'appellante
rivendica altresì un indennizzo di fr. 4000.– a titolo di ripetibili. Invitato
a esprimersi, nelle sue osservazioni del 27 ottobre 2005 il AO 1 propone di
respingere l'appello.
Considerandi
in diritto: 1. Nella sentenza impugnata il Pretore ha respinto anzitutto la contestazione
d'ordine mossa del Comune, non riscontrando identità fra l'azione pendente e
quella giudicata l'8 giugno 1999 (consid. 1). Ha accertato inoltre la
legittimazione dell'attore,
la circostanza che l'avvocato __________ reputasse esaurito
il proprio compito dovendosi interpretare come rinuncia alla carica di esecutore
testamentario (consid. 2). Quanto alla propria giurisdizione, il Pretore l'ha
ravvisata poiché la vigilanza amministrativa della Divisione della giustizia (art.
84.
cpv. 2 CC e 14 LAC) sorveglia unicamente il
conseguimento dello scopo e il funzionamento di una fondazione, mentre nella
fattispecie si tratta di verificare il rispetto di una volontà testamentaria
(consid. 3 e 4). Ciò posto, il Pretore ha indagato tale volontà, giungendo alla
conclusione che il testatore aveva inteso costituire la fondazione “come mezzo per garantire
l'indipendenza della gestione dei beni lasciati al Comune” (consid. 5 e 6), finalità su cui avrebbe
vegliato in seguito l'autorità di vigilanza (consid. 7).
Passando
in rassegna le disposizioni litigiose del disegno di statuto, il Pretore ha
ritenuto in primo luogo che l'art. 5 non garantisse a sufficienza la “separazione della gestione” voluta dal testatore fra Comune e
fondazione. Ne ha quindi modificato il tenore, lasciando che i membri del
consiglio di fondazione rimanessero in carica non solo quattro anni (corrispondenti
al periodo amministrativo per il quale sono elette le autorità politiche comunali),
ma a tempo indeterminato, fino al raggiungimento dei 70 anni (consid. 8). Il
Pretore ha accolto l'azione anche per quanto si riferiva all'art. 3 cpv. 3, rilevando che l'aggiunta prospettata dall'esecutore testamentario (“così come i beni messi a disposizione dal AO
1”) era conforme alla volontà
del defunto (consid. 9). Egli ha respinto invece la divisata modifica dell'art.
11.
con l'argomento che, trattandosi di una disposizione organizzativa, soltanto
l'autorità di vigilanza sulle fondazioni sarebbe potuta intervenire (consid.
10). Sulle postulate modifiche degli art. 4 lett. a e 6 cpv. 2 il primo giudice
è rimasto silente, limitandosi in definitiva
a riformare gli art. 3 cpv. 3 e 5 del disegno di statuto.
2.
L'appellante insorge contro la mancata
modifica degli art. 4 lett. a, 6 cpv. 2 e 11, come pure
contro la riforma meramente parziale dell'art. 5, affermando che la sentenza
del Pretore non basta per conformare il
disegno di statuto all'onere voluto dal testatore. Egli sottolinea, circa
l'art. 4 lett. a, che i membri iniziali del consiglio di fondazione rimarranno
in carica – dopo quanto ha deciso il Pretore – fino a 70 anni e che
l'indipendenza della fondazione non sarà garantita se il Comune li nominerà
tutti, onde la richiesta di poterne designare lui medesimo, come esecutore
testamentario, almeno tre su cinque. Relativamente all'art. 5, egli rimprovera
al Pretore di non avere disposto una sostituzione per cooptazione dei membri dimissionari
o a fine mandato, di modo che il Comune avrà facoltà di designare questi ultimi
alla stessa stregua dei membri iniziali, assoggettando in tal modo la
fondazione a una sorta di tutela. Per quanto riguarda l'art. 6 cpv. 2, l'attore
assevera che non era sicuramente nelle intenzioni del testatore riservare la
presidenza del consiglio di fondazione a un membro del Municipio, unione
personale che comporterà sicuri conflitti d'interesse. Per quel che è infine
dell'art. 11, l'appellante si duole che ogni futura modifica dello statuto
debba essere autorizzata dal Municipio, dimostrazione evidente – a suo avviso –
“della tutela che il Comune
intenderebbe imporre alla fondazione”.
3.
La modifica
che l'appellante propone all'art. 4 lett. a del disegno di statuto conferirebbe
a lui medesimo, come esecutore testamentario, il diritto di nominare tre (dei
cinque) membri iniziali del consiglio di fondazione. Ora, che ponendo l'onere di
costituire una fondazione il testatore mirasse a “garantire l'indipendenza della gestione dei beni da lui lasciati al
Comune” (sentenza impugnata,
consid. 6.3) è fuori dubbio, ove appena si consideri che in caso contrario non
avrebbe optato per una fondazione vera e propria, dotata di personalità
giuridica (sulla fondazione “fiduciaria” o “dipendente” v. Escher in: Zürcher Kommentar, 3ª edizione, n. 14 ad art. 482 e Grüninger in: Basler Kommentar, ZGB I,
3ª edizione, n. 1 ad art. 80 CC).
D'altro lato non si deve trascurare che, avesse inteso erigere una fondazione in
totale autonomia dal AO 1, seppure mortis causa e destinata alla
riedificazione del noto stabile d'intesa con il Comune, egli avrebbe potuto costituire
lui medesimo la fondazione per testamento (art. 493 cpv. 1 CC). Sarebbe poi
spettato agli esecutori testamentari, di concerto con l'autorità di vigilanza
sulle fondazioni, attuare tale volontà (Grüninger,
op. cit., n. 2 in fine ad art. 493 CC). Delegando invece l'onere (come nel
precedente pubblicato in DTF 108 II 285 consid. 4c), il testatore non poteva disconoscere
che l'erede universale avrebbe designato anche il consiglio di fondazione. In
mancanza di qualsiasi indicazione contraria da parte sua, l'esecutore testamentario
non può quindi, nella fattispecie, sostituirsi all'apprezzamento dell'erede universale.
Su questo punto l'appello si rivela destituito di buon diritto.
4.
Il
Pretore ha modificato l'art. 5 – come detto – lasciando che i membri del
consiglio di fondazione rimangano in carica non solo quattro anni (corrispondenti
al periodo amministrativo durante il quale rimangono in carica le autorità
politiche comunali), ma a tempo indeterminato, fino al raggiungimento dei 70
anni d'età. Il Comune non contesta la modifica. L'appellante sostiene invece
che per garantire sufficiente indipendenza alla fondazione occorre concedere ai
membri del consiglio il diritto di cooptare i loro successori. La proposta non
è del tutto fuori luogo. La prassi vuole in effetti che, limitandosi un
fondatore a designare il consiglio iniziale di una fondazione da lui creata senza
disporre norme per il
seguito, nel caso in cui un seggio divenga vacante i membri di quel consiglio si completeranno per cooptazione (Grüninger, loc.
cit., n. 6 ad art. 83 vCC). Non si può dire tuttavia che, riservandosi in
concreto il diritto di eleggere i successori, il Comune abbia offeso la volontà
del defunto. Ove i membri del consiglio di fondazione fossero rimasti in carica
solo quattro anni (come prevedeva il disegno di statuto originario), si sarebbe
anche potuto dubitare circa il loro margine di indipendenza. Designati una
tantum fino a 70 anni, costoro possono assicurare alla fondazione lunghi
periodi di continuità. Avesse inteso lasciare disposizioni specifiche sulla
composizione del consiglio di fondazione, del resto, __________ avrebbe potuto
esporle nel testamento. In difetto di ciò, l'appello risulta una volta ancora destinato
all'insuccesso.
5.
Riguardo
all'art. 6 cpv. 2 l'appellante adduce che non era sicuramente
nelle intenzioni del testatore riservare la presidenza del consiglio di
fondazione a un membro del Municipio, ciò che comporterà sicuri conflitti
d'interesse. Che conflitti d'interessi non possano essere del tutto esclusi a
priori si deve tuttavia – come già si è rilevato – alla scelta del testatore,
il quale ha delegato il compito di costituire la fondazione all'erede universale.
Ciò premesso, si conviene che il requisito previsto dall'art. 6 cpv. 2, secondo
cui il presidente del consiglio di fondazione “dovrà essere municipale di Chiasso”, mal si concilia con la modifica apportata dal Pretore all'art. 5.
Poteva rispondere in qualche modo alla logica del primitivo art. 5, che
prevedeva la rielezione dei membri del consiglio di fondazione ogni quadriennio
(in concomitanza con la scadenza del periodo amministrativo), ma non è compatibile
con quella del nuovo art. 5, che mira all'indipendenza e alla continuità dei
membri del consiglio, prevedendone l'elezione una sola volta fino ai 70 anni
d'età. Contro tendenza, l'art. 6 cpv. 2 rende precaria invece la posizione del
presidente del consiglio, il quale può rimanere in carica solo ove sia anche membro
del Municipio, salvo che si interpreti l'art. 6 cpv. 2 in senso restrittivo e se
ne limiti la portata al momento della nomina. Sta di fatto che la disposizione rimane
ambigua. Per di più, proprio nella misura in cui garantisce per il solo quadriennio
amministrativo la funzione di chi è chiamato a dirigere il consiglio, essa mina
l'indipendenza della fondazione. Sotto questo profilo la norma non può dunque ritenersi
consona alla volontà del testatore. In proposito l'appello merita accoglimento
e l'art. 6 cpv. 2 va modificato di conseguenza.
6.
L'art.
11.
vincola ogni futura modifica dello statuto della fondazione all'approvazione
del Municipio, oltre che a quella dell'autorità di vigilanza sulle fondazioni.
L'appellante censura “la tutela
che il Comune intenderebbe imporre alla fondazione”. In realtà v'è da domandarsi se la fondazione non sia sottoposta
già di per sé alla vigilanza del Municipio, cui incombe di sorvegliare “le fondazioni che per il loro carattere appartengono
al Comune” (art. 12 n. 1 LAC),
la Divisione della giustizia essendo in tali casi autorità superiore di vigilanza
(art. 14 cpv. 1 LAC). A prescindere da ciò, si può ragionevolmente comprendere
che il Comune non intenda accettare eo ipso modifiche allo statuto decise
unilateralmente da una fondazione con la quale è tenuto a condividere uno scopo
comune (la riedificazione di uno stabile d'appartamenti),
partecipando “con una cospicua
parte di capitale”. Né il
testatore poteva in buona fede pretendere tanto. Se un'eventuale modifica
statutaria si dimostrerà necessaria (o anche solo opportuna) per il conseguimento della finalità e il buon funzionamento della fondazione,
del resto, il Comune non potrà opporvisi a beneplacito, ma solo ove i suoi
propri interessi risultassero minacciati o pregiudicati. E la risoluzione comunale
potrà, ad ogni modo, essere impugnata seguendo le ordinarie vie di ricorso.
L'art. 11 del disegno di statuto non può quindi definirsi lesivo di una volontà
testamentaria correttamente intesa. Su quest'ultimo punto l'appello manca di
consistenza.
7.
Ne
segue che, dei quattro articoli statutari messi in discussione dell'appellante,
uno soltanto non può presumersi conforme alla volontà del testatore. Si
giustifica perciò che l'appellante sopporti tre quarti degli oneri e delle
ripetibili relativi al giudizio odierno, con obbligo di versare al Comune
un'indennità per ripetibili ridotte (art. 148 cpv. 2 CPC). L'esito del giudizio
odierno impone anche una lieve modifica del dispositivo sulle spese e le
ripetibili di prima sede, l'attore non potendosi più definire – nel complesso –
prevalentemente sconfitto. Onde un equo riparto a metà degli oneri processuali
e la compensazione delle ripetibili.
8.
Quanto
ai rimedi dati contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1
lett. d LTF), non è quantificabile un importo supplementare che ridonderebbe a
una parte o all'altra in seguito all'accoglimento dell'azione, né tanto meno
dell'appello. La causa può reputarsi pertanto senza carattere pecuniario, con
la possibilità di un ricorso in materia civile senza riguardo a questioni di
valore litigioso (art. 74 cpv. 1 a
contrario LTF).
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulla spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L'appello
è parzialmente accolto e la sentenza impugnata è così riformata:
1. La petizione è parzialmente accolta,
nel senso che al AO 1 è fatto obbligo di modificare il progetto di statuto
sottoposto a AP 1 il 17 luglio 2001 in vista di costituire la Fondazione ing. __________,
riformulando come segue le norme in appresso:
Art. 3 cpv. 3
Per il perseguimento dello scopo statutario
potranno essere utilizzati il patrimonio, gli interessi dello stesso, il reddito
dei beni della fondazione e i beni messi a disposizione dal AO 1.
Art. 5
La durata in carica dei membri del consiglio
di fondazione è a tempo indeterminato, fino al raggiungimento del 70° anno di
età, che comporta la decadenza della carica.
Art. 6 cpv. 2
Al suo interno il consiglio di fondazione
designa un presidente e un segretario.
2. La tassa di giustizia di fr. 2000.– e
le spese, da anticipare dall'attore, sono poste a carico delle parti in ragione
di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
Per
il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
II. Gli oneri
di appello, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 1000.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
1050.–
da
anticipare dall'appellante, sono posti per tre quarti a carico di quest'ultimo e
per il rimanente a carico del AO 1, al quale l'appellante rifonderà fr. 1500.–
per ripetibili ridotte.
III. Intimazione:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF
entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF).
Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile
solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000
franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in
materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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