11.2005.130
Proprietà per piani: contributi alle spese e agli oneri comuni
14 febbraio 2008Italiano10 min
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Numero d'incarto:
11.2005.130
Data decisione, Autorità:
14.02.2008, ICCA
Titolo:
Proprietà per piani: contributi alle spese e agli oneri comuni
SPESE / ONERI
art. 712h CC
Incarto n.
11.2005.130
Lugano,
14 febbraio
2008/sc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Pellegrini
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa OA.1999.306
(contributi alle spese e agli oneri comuni) della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 3, promossa con petizione del 22 aprile 1999 dalla
Comunione dei comproprietari del
Condominio AO 1
(ora patrocinata dall'avv. PA 3)
contro
AP 1
(ora patrocinato dall'avv. PA 1);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 1° ottobre 2005 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il
12 settembre 2005 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 è titolare sin dal 1988 delle proprietà per piani n. 6492
(unità n. 7) e n. 13 896 (unità n. 61) del Condominio __________ a __________, che fino
al 2006 corrispondevano a complessivi 72.93/1000
della particella n. 2667 RFD di __________. Il 22 aprile 1999 egli è stato
convenuto dalla Comunione dei comproprietari davanti al Pretore del Distretto
di Lugano, sezione 3, perché fosse condannato a pagare contributi a spese e
oneri comuni maturati tra il 1995 e il 1998 per complessivi fr. 99 889.78 più interessi
al 5% dal 5 gennaio 1996 su fr. 1535.–, dal 10 luglio 1997 su fr. 64 405.33, dal 9 novembre 1998 su fr. 12 282.– e dal 22 aprile 1999 su fr. 21 667.45. Nella sua risposta del 31 gennaio 2000 AP 1 ha proposto di
respingere la petizione. L'attrice ha replicato il 23 febbraio 2000,
confermando la pretesa. Il convenuto ha duplicato il 18 maggio 2000, ribadendo
il proprio punto di vista.
B. L'udienza
preliminare si è tenuta il 14 giugno 2000 e l'istruttoria, cominciata nel dicembre
successivo, si è chiusa nell'ottobre del 2004. Al dibattimento finale le parti
hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 5
gennaio 2005 la Comunione dei comproprietari ha aumentato la pretesa complessiva
a fr. 101 297.23 con interessi. Nel proprio allegato del 25 novembre 2004 AP 1
ha postulato una volta ancora il rigetto della petizione. Statuendo con
sentenza del 12 settembre 2005, il Pretore ha accolto la petizione e ha
condannato AP 1 a versare all'attrice fr. 99 889.80 più gli interessi
scaglionati nel modo descritto. La tassa di giustizia di fr. 3000.– e le
spese sono state poste a carico del convenuto, con obbligo di rifondere all'attrice
fr. 6000.– per ripetibili.
C. Contro
la sentenza predetta AP 1 è insorto con un appello del 1° ottobre 2005 per
ottenere che la petizione sia respinta e il giudizio del Pretore riformato di
conseguenza. L'attrice non ha presentato osservazioni. Il 22 giugno 2007 le
parti hanno instato davanti a questa Camera per una sospensione della procedura
in vista di trattative. Il presidente l'ha accordata fino al
30 novembre 2007, con l'avvertenza che nel caso in cui il termine
fosse decorso infruttuoso la causa si sarebbe riattivata d'ufficio. Nessuna
comunicazione è più giunta dalle parti dopo di allora. Nulla osta quindi alla
trattazione dell'appello.
Considerandi
in diritto: 1. Nella sentenza appellata il Pretore ha rilevato che gli argomenti
addotti dal convenuto per rifiutare il pagamento della somma richiesta erano
stati respinti nel frattempo dall'arbitro unico cui le parti avevano sottoposto
il contenzioso. Tale lodo, del 27 luglio 1999, era stato impugnato da AP 1 alla
seconda Camera civile del
Tribunale d'appello, che con sentenza del 25 gennaio
2000.
aveva respinto il ricorso per nullità (inc. 12.1999.155). Ciò premesso, il
Pretore non ha intravisto ragione per scostarsi dal sindacato
dell'arbitro, anche perché – egli ha soggiunto – il convenuto non aveva dimostrato
alcuna delle proprie asserzioni. A mente
del Pretore inoltre la perizia giudiziaria allestita il 24 aprile 2004 dall'economista
__________, voluta da entrambe le parti, confermava non solo come il riparto
delle spese e degli oneri comuni eseguito dall'attrice fosse conforme al
regolamento per l'uso e l'amministrazione del condominio, ma anche come il calcolo
relativo al costo dell'acqua necessaria per alimentare l'impianto di
climatizzazione della proprietà per piani – contestato dal comproprietario –
fosse corretto e come non esistessero unità alle quali fosse dato di pagare
meno di quanto consumassero. Per di più, ha concluso il
primo giudice, i testimoni __________, __________ e __________ avevano ribadito
la scrupolosa tenuta della contabilità da parte dell'attrice. Onde, in
definitiva, l'accoglimento della petizione e la condanna di AP 1 al versamento
della somma litigiosa.
2.
L'appellante
esordisce ricordando di avere sempre lamentato, per quanto riguarda le sue
unità condominiali, un eccessivo carico di oneri e uno scorretto riparto dei costi
tra le singole proprietà per piani. Egli torna a ripetere che i costi per l'“acqua industriale” destinata alla climatizzazione non sono attendibili, avendo egli
dimostrato con due testimonianze (nell'inc. OA.1997.890, richiamato dalla
sezione 1) scarti nella misurazione del consumo che rendono dubbio il calcolo
dell'attrice e la suddivisione dei costi. Tali dubbi sarebbero poi stati
confermati dal perito giudiziario, il quale ha suggerito di installare
contatori supplementari o – per lo meno – di far verificare da un tecnico la
chiave per il riparto dei costi dovuti alla climatizzazione prevista nel
regolamento per
l'uso e l'amministrazione del condominio. Avendo il Pretore “completamente trascurato gli elementi di
prova favorevoli al convenuto”,
la sentenza impugnata andrebbe riformata già per tale motivo. Inoltre –
continua l'appellante – spettava all'attrice dimostrare l'esattezza delle spese
condominiali e del loro riparto, non a lui. Il giudizio appellato andrebbe
annullato dunque (e la petizione respinta) anche per inversione dell'onere
probatorio.
3.
Nel
suo referto del 24 aprile 2004 l'economista __________, perito contabile federale,
ha accertato che il calcolo dei contributi figurante nella petizione è corretto,
che la cifra sarebbe stata anzi da precisare in fr. 101 297.23 complessivi, che il
riparto è conforme al regolamento per l'uso e l'amministrazione del condominio
(risposte n. 1, 2 e 3 alle domande dell'attrice), che la chiave di riparto si
fonda su criteri oggettivi e che non si riscontravano proprietà per piani il
cui consumo di acqua destinata alla climatizzazione risultasse superiore a
quanto i titolari effettivamente pagavano (risposta n. 3 alle domande del
convenuto). Il perito non ha mancato di rilevare che il regolamento per l'uso e
l'amministrazione del condominio può apparire “opinabile e migliorabile”, nel senso che potrebbe essere prevista l'installazione di contatori
supplementari o potrebbe almeno essere chiamato un tecnico a verificare se a
distanza di tempo – lo stabile è stato progettato negli anni settanta – la
tabella XII a pag. 15D del regolamento sia ancora adeguata. Secondo il perito,
in ogni modo, l'amministrazione aveva applicato la tabella in questione correttamente
(referto, pag. 3 in alto e 6 a metà).
4.
Nella
misura in cui pretende di avere reso verosimile l'inattendibilità dei
contributi a lui chiesti per la climatizzazione delle sue unità condominiali,
l'appellante avanza una tesi destituita di consistenza. Intanto si è visto che
il perito giudiziario ha accertato il contrario, salvo prospettare un'eventuale
modifica del regolamento per l'amministrazione e l'uso, la quale non forma oggetto
della presente causa. Quanto alle due testimonianze che l'appellante richiama da una precedente causa (inc. OA.1997.890),
l'una dimostra che la manutenzione dell'impianto di
climatizzazione non è tecnicamente impegnativa e l'altra che il consumo di “acqua industriale” (pompata dal lago) non può essere misurato con uno scarto inferiore
ai 100 litri, ma ciò ancora non significa – e da lungi – che i costi sopportati
dalla Comunione dei comproprietari non siano attendibili. Perplessità desta se
mai l'accertamento del perito, secondo cui le unità condominiali
dell'appellante (così come le unità n. 9 e 10) non beneficiano più dell'apporto
di “acqua industriale” per la climatizzazione sin dal 1999, la
Comunione dei comproprietari rifiutando la riparazione di un tubo che collega
la particella n. 2667 alla particella n. 1101 RFD (referto, pag. 5 a metà). Non
è dato di sapere tuttavia se ciò influisca sui costi di climatizzazione in
quanto tali né, tanto meno, sul loro riparto. In simili condizioni rimproverare
al primo giudice di avere “completamente
trascurato gli elementi di prova favorevoli al convenuto” non è serio. Al
proposito l'appello non merita altra disamina.
5.
Le critiche
dell'appellante non sono destinate a miglior sorte nemmeno nella misura in cui
vertono sull'asserito sovvertimento dell'onere probatorio. Certo, di fronte
alle contestazioni del comproprietario spettava all'attrice dimostrare la
pertinenza e l'esattezza del conteggio prodotto per l'incasso dei contributi.
Sta di fatto che, come si è accennato, il perito giudiziario ha confermato sia
l'entità dei costi indicati sia il modo in cui tali costi sono stati suddivisi
tra le unità condominiali. A quel momento incombeva al convenuto spiegare
perché l'opinione del perito sarebbe erronea o, per lo meno, non condivisibile.
Invano si cercherebbe però, nell'appello, una qualsiasi motivazione al
riguardo. Né può ragionevolmente intendersi diversamente il rilievo del Pretore,
secondo cui “il convenuto non
ha sostanziato con alcun elemento probatorio le proprie censure e le ragioni
addotte a sostegno del rifiuto di pagamento” (sentenza impugnata, consid. 6). L'appello del resto ne è la
riprova: di fronte a contributi alle spese e agli oneri comuni per vario titolo
(dalla televisione via cavo al fondo di rinnovamento) l'unico argomento ripreso
dal convenuto in questa sede è il costo della climatizzazione. E invece di
confrontarsi con i particolareggiati argomenti del perito su quel tema egli torna
genericamente a ripetere che la spesa è eccessiva, sorvolando sul referto, tranne
ove il perito auspica l'installazione di contatori supplementari o una verifica
del piano di riparto relativo alla climatizzazione da parte di un tecnico. Censurare
un'inversione dell'onere probatorio in circostanze del genere è un intendimento
votato all'insuccesso.
6.
Se
ne conclude che, presentato non senza leggerezza, l'appello si rivela privo di
fondamento. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC),
mentre non si giustifica di attribuire ripetibili all'attrice, che non ha
formulato osservazioni all'appello.
7.
Quanto
ai rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore dei contributi alle spese e agli oneri
comuni chiesti dall'attrice eccede abbondantemente la soglia di fr. 30 000.– per un
eventuale ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF).
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello
è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 1500.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
1550.–
sono
posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
–;
–.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1
e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando
il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è
ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata
dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è
dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF).
La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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