11.2005.131
inappellabilità di un'ordinanza sulle prove
13 ottobre 2005Italiano6 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.2005.131
Data decisione, Autorità:
13.10.2005, ICCA
Titolo:
inappellabilità di un'ordinanza sulle prove
ORDINANZA SULLE PROVE
art. 182 cpv. 1 CPC-TI
Incarto n.
11.2005.131
Lugano
13 ottobre
2005/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, vicepresidente,
Lardelli e Walser
segretaria:
Verda, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa DI.2005.883 (accertamento
della proprietà e azione negatoria: provvedimenti cautelari) della Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con istanza dell'11 luglio 2005 da
AO 1
AO 3
AO 5
AO 6
AO 7
AO 8 e
AO 10
(patrocinati dall' PA 2 )
contro
AP 1
(già patrocinato dall' PA 1 )
e
, ;
giudicando
ora sulla decisione del 21 settembre 2005 con
cui il Pretore ha dimesso __________ dalla lite e ha statuito sulle prove;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere
accolto l'appello del 3 ottobre 2005 presentato da AP 1 contro la decisione emessa
il 21 settembre 2005 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1;
2. Il giudizio sulle
spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che tra AO 6 e AO 5, AO 7, AO 10, AO 3 con AO 4, AO 8 e AO 9, AO 1 e
PA 1, comproprietari della particella n. 296 RFD di __________, sezione __________,
situata in località __________ (Condominio “__________”), ed AP 1 con __________,
comproprietari della confinante particella n. 1519, sottoposta al regime della
proprietà per piani, è pendente davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione
1, una causa di vicinato volta, segnatamente, ad accertare se una rampa d'accesso
situata sulla particella n. 296 sia oggetto unicamente di un diritto di passo a
favore della particella n. 1519 e non di un diritto di superficie
(OA.2004.251);
che in esito a un'istanza presentata il 17 giugno 2003 dai comproprietari
della particella n. 296 con decreto cautelare del 17 febbraio 2004 il Pretore
ha provvisoriamente ordinato a AP 1 – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – di
non posteggiare veicoli di ogni tipo sulla rampa d'accesso alla sua autorimessa
e di eliminare immediatamente la catena posata per delimitare la citata rampa
(DI.2003.462);
che
con un'istanza dell'11 luglio 2005 i comproprietari della particella n. 296
hanno chiesto al Pretore di ordinare a AP 1, a __________ e ai loro ospiti/fornitori
– sotto comminatoria dell'art. 292 CP – di non più posteggiare veicoli sulla citata
rampa d'accesso;
che
il 12 luglio 2005 il Pretore ha decretato, inaudita parte, l'ingiunzione
richiesta, citando le parti alla discussione del 16 settembre 2005;
che
in esito a separate istanze di revoca del citato provvedimento presentate da __________
ed AP 1, il quale ha, in particolare, eccepito la carenza di legittimazione
attiva degli istanti, quella della loro rappresentanza processuale e
l'ammissibilità del litisconsorzio, il Pretore ha avvertito le parti che la
discussione sulle medesime avrebbe avuto luogo in occasione dell'udienza già
fissata per il 16 settembre 2005;
che
alla discussione del 16 settembre 2005 gli istanti, ritirata l'azione nei
confronti di __________, hanno offerto svariati mezzi di prova, così come AP 1,
il quale ha, inoltre, ribadito le sue domande processuali;
che
il 21 settembre 2005 il Pretore ha dimesso __________ dalla lite e ha respinto
le prove offerte dalle parti salvo il richiamo di due incarti come pure
l'ispezione nel registro fondiario;
che
contro la citata decisione è insorto AP 1 con un appello del 3 ottobre 2005 in
cui chiede, in via principale, l'accoglimento delle sua domanda processuale e
la reiezione dell'istanza, in via subordinata, l'annullamento della decisione e
il rinvio degli atti al Pretore per la citazione delle parti a una discussione
e, in via ancor più subordinata, l'assunzione di tutte le prove da lui offerte;
che
l'appello non è stato oggetto di intimazione;
e considerando
in diritto: che, a parere dell'appellante, il Pretore ha
ignorato la domanda processuale da lui presentata nell'istanza del 28 luglio
2005;
che
l'argomentazione è a dir poco singolare, il Pretore non avendo ancora emesso
alcuna sentenza sull'istanza medesima;
che,
in effetti, con il giudizio impugnato, il Pretore ha stralciato dai ruoli la
causa promossa contro __________ e statuito sulle prove offerte alla
discussione del 16 settembre 2005;
che
mal si comprende come l'appellante possa scorgere nella situazione illustrata
una sorta di rigetto della sua domanda, tanto più che l'istruttoria neppure è
iniziata;
che,
comunque sia, nella fattispecie il Pretore ha dimesso __________ dalla lite
poiché all'udienza del 16 settembre 2005 gli istanti avevano formalmente dichiarato
Fatti
di ritirare l'istanza nei suoi confronti (verbali pag. 8 in alto);
che
l'appellante non ha alcun interesse a opporsi alla desistenza avversaria e
quindi a impugnare il relativo decreto di stralcio per ritiro dell'azione (art.
352 CPC);
che,
contrariamente a quanto sostiene l'appellante, l'udienza indetta dal Pretore
per il 16 settembre 2005 era destinata a discutere sia l'istanza dell'11 luglio
2005 sia le istanze di revoca del decreto supercautelare del 12 luglio 2005
sollecitate dai convenuti (vedi citazioni a retro delle rispettive istanze);
che,
per altro, in quella sede gli istanti hanno prodotto un riassunto scritto in
cui postulavano l'accoglimento dell'istanza dell'11 luglio 2005 (pag. 6 in
fine);
che,
infine, per quanto riguarda le prove, secondo l'art. 182 cpv. 1 CPC il giudice
stabilisce con ordinanza le prove che ammette, fissando l'ordine e la data
d'inizio della loro assunzione;
che
tale ordinanza, come tutte le ordinanze, è inappellabile (art. 95 cpv. 1 CPC;
Rep. 1974 pag. 407);
che,
pertanto, su questo punto, l'appello si rivela d'acchito improponibile;
che
gli oneri processuali seguono il principio della soccombenza (art. 148 cpv. 1
Considerandi
CPC);
che
non è il caso di attribuire ripetibili alla controparte, cui l'appello non è
stato intimato e non ha quindi causato spese presumibili;
in applicazione
dell'art. 313bis CPC
e vista sulle spese
anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è irricevibile.
2.
Gli
oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 200.–
b) spese fr. 50.–
fr. 250.–
sono
posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
3.
Intimazione
a :
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il vicepresidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster