Lexipedia

Decisione

11.2005.131

inappellabilità di un'ordinanza sulle prove

13 ottobre 2005Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

di ritirare l'istanza nei suoi confronti (verbali pag. 8 in alto);

che

l'appellante non ha alcun interesse a opporsi alla desistenza avversaria e

quindi a impugnare il relativo decreto di stralcio per ritiro dell'azione (art.

352 CPC);

che,

contrariamente a quanto sostiene l'appellante, l'udienza indetta dal Pretore

per il 16 settembre 2005 era destinata a discutere sia l'istanza dell'11 luglio

2005 sia le istanze di revoca del decreto supercautelare del 12 luglio 2005

sollecitate dai convenuti (vedi citazioni a retro delle rispettive istanze);

che,

per altro, in quella sede gli istanti hanno prodotto un riassun­to scritto in

cui postulavano l'accoglimento dell'istanza dell'11 luglio 2005 (pag. 6 in

fine);

che,

infine, per quanto riguarda le prove, secondo l'art. 182 cpv. 1 CPC il giudice

stabilisce con ordinanza le prove che ammette, fissando l'ordine e la data

d'inizio della loro assunzione;

che

tale ordinanza, come tutte le ordinanze, è inappellabile (art. 95 cpv. 1 CPC;

Rep. 1974 pag. 407);

che,

pertanto, su questo punto, l'appello si rivela d'acchito improponibile;

che

gli oneri processuali seguono il principio della soccombenza (art. 148 cpv. 1

Considerandi

CPC);

che

non è il caso di attribuire ripetibili alla controparte, cui l'appello non è

stato intimato e non ha quindi causato spese presumibili;

in applicazione

dell'art. 313bis CPC

e vista sulle spese

anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello è irricevibile.

2.

Gli

oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 200.–

b) spese fr. 50.–

fr. 250.–

sono

posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

3.

Intimazione

a :

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il vicepresidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster