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Decisione

11.2005.132

Interdizione per infermità e debolezza mentale, così come per cattiva amministrazione.

25 novembre 2005Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Lardelli

segretaria:

Verda, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa n. 166.1.2004

(interdizione) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale

autorità di vigilanza sulle tutele, promossa con istanza del 2 febbraio 2005 dalla

Commissione tutoria regionale 18, Faido

nei confronti di

AP 1;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti

di questione: 1. Se dev'essere accolto

l'appello (“ricorso”) del 24 settembre 2005 presentato da AP 1 contro la

decisione emessa il

19 settembre 2005 dalla Sezione degli enti locali quale autorità di

vigilanza sulle tutele;

2. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: che la Commissione tutoria regionale 18 ha presentato

il 2 febbraio 2005 alla Sezione degli enti locali, autorità di vigilanza sulle

tutele, un'istanza di interdizione fondata sull'art. 370 CC (cattiva

amministrazione) nei confronti di AP 1

(1923), sospendendo quest'ultimo a titolo provvisorio dal­l'esercizio

dei diritti civili (art. 386 CC) e designandogli un rappresentante provvisorio nella

persona di __________;

che a

sostegno della richiesta la Commissione tutoria ha addotto essere compromessa sia

la gestione personale sia quella amministrativa di AP 1, l'abitazione di lui

essendo in condizioni igienicamente indecorose e la temperatura dei vani simile

a quella invernale, la di lui situazione finanziaria disastrosa e il di lui

atteggiamento aggressivo e incentrato su recriminazioni avulse da ogni contesto;

che,

chiamato dall'autorità di vigilanza a esprimersi, AP 1 non ha presentato osservazioni;

che il 17

febbraio 2005 AP 1 è stato ricoverato coattivamente alla __________ di __________,

dove risulta tuttora soggiornare;

che il 21

marzo 2005 l'autorità di vigilanza ha commissionato alla __________ una perizia

volta ad accertare le condizioni di salute di AP 1, con particolare riferimento

a un'eventuale infermità o debolezza di mente e alla necessità di misure di

protezione;

che nel loro

referto del 26 agosto 2005 i medici psichiatri __________ e __________ hanno

rilevato, in sintesi, che AP 1 è affetto da un disturbo delirante persistente,

tale da denotare infermità mentale e da impedire all'interessato di provvedere

a sé stesso, onde la necessità di durevole protezione e assistenza;

che con

decisione del 19 settembre 2005 l'autorità di vigilanza ha pronunciato l'interdizione

di AP 1 sulla base dell'art. 369 CC (infermità e debolezza mentale), incaricando

la Commissione tutoria di procedere, dopo il passaggio in giudicato della decisione,

alla nomina di un tutore e alla chiusura della rappresentanza provvisoria;

che il 24

settembre 2005 AP 1 è insorto a questa Camera con un appello (“ricorso”) nel

quale chiede di annullare tale decisione;

che la

Commissione tutoria regionale non ha formulato osservazioni;

e considerando

in diritto: che le decisioni emesse dall'autorità di vigilanza sulle tutele sono

appellabili nel termine di venti giorni (art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura in

materia di tutele e curatele, del­­l'8 marzo 1999,

richiamata anche dall'art. 39 LAC);

che un

appello deve contenere, fra l'altro, le richieste di giudizio (art. 309 cpv. 2

lett. e CPC), oltre ai motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda (art.

309 cpv. 2 lett. f CPC);

che,

nondimeno, ove il tutelato insorga personalmente contro una decisione a lui

sfavorevole, è sufficiente che le richieste di giudizio e i motivi di

impugnazione si desumano dall'insieme dell'esposto (Geiser in: Basler Kommentar, ZGB I, 2ª edizione, n. 41 ad art. 420);

che in

concreto il memoriale può essere trattato solo come appello, unico rimedio

giuridico esperibile contro le decisioni prese dall'autorità di vigilanza sulle

tutele;

che sotto

questo profilo l'appello di AP 1, tempestivo, è di per sé proponibile;

che, ricordato

come in caso di malattia mentale combinata con cattiva amministrazione

l'interdizione vada decretata sulla base dell'art. 369 CC e non dell'art. 370

CC, l'autorità di vigilanza ha rilevato – con riferimento al rapporto peritale

– come l'interessato sia “affetto da un disturbo delirante persistente”, “con

prognosi sfavore­vole, in considerazione delle condizioni della moglie __________

che soffre di Alzheimer e del conflitto con la figlia, con la quale non ha

contatti da anni”, onde l'impossibilità per lui di curare convenientemente i

suoi interessi personali e gestionali;

che sulla

Considerandi

base di ciò l'autorità di vigilanza ha pronunciato l'interdizione sulla scorta

dell'art. 369 CC, rinunciando all'audizione dell'interessato, sconsigliata dai

periti;

che, rievocato

il proprio costante impegno sociale e politico, l'appellante dichiara di

opporsi alla tutela con l'argomento che la sua precaria situazione finanziaria è

dovuta solo a mancanza di liqui­dità, causata in parte dalle spese sostenute in

passato per gli studi universitari della figlia, cui la moglie ha donato anche tutte

le sue proprietà;

che,

indipendentemente da quanto precede, l'appellante non si confronta con la motivazione

addotta dall'autorità di vigilanza, né spiega perché gli accertamenti dei periti

non sarebbero pertinenti;

che,

d'altra parte, egli non contesta le sue esigenze di cure, assistenza e

protezione durevoli;

che,

comunque sia, a ragione l'autorità di vigilanza ha considerato l'ipotesi di una

tutela a norma dell'art. 369 CC, essendo l'interessato affetto – come emerge

dal referto peritale (punti 1.1 e 4.1) – “da un disturbo delirante

persistente”, con “prognosi sfavorevole”, “patologia che nonostante un

trattamento con neurolettici appare tuttora florida”, con conseguente chiaro

bisogno di assistenza personale per le grandi difficoltà “nell'operare una minima

cura di sé ed una gestione generale della propria persona”, tanto da neces­sitare

“una protezione durevole con una fitta rete di assistenza”;

che occorre

domandarsi nondimeno – visto come l'appellante sia già adeguatamente assistito

sul piano terapeutico nella __________ dove soggiorna – se non possa entrare in

considerazione una misura meno incisiva, in ossequio al principio della proporzionalità

e della sussidiarietà (Rep. 1998 pag. 186 consid. 9; Gauch/Schmid in: Zürcher Kommentar, 3ª

edizione, n. 49 dell'introduzione agli art. 397a–f e n. 9 ad art.

397a CC);

che il provvedimento meno

incisivo in assoluto, quello della curatela giusta l'art. 392 CC, sarebbe

prospettabile ove l'interessato potesse contare sull'assistenza personale di

familiari o di volontari (Deschenaux/Steinauer,

Personnes physiques et tutelle, 4ª edizione, pag. 341 n. 869);

che tuttavia ciò non è il

caso in concreto, l'appellante non risultando poter fare assegnamento

su parenti (con la figlia non ha più relazioni da anni: appello, pag. 1 a metà;

perizia, punto 1) né su terzi;

che meno incisiva della

tutela (ma più della curatela) potrebbe essere un'inabilitazione secondo l'art.

395.

CC, l'inabilitato conservando in tal caso l'amministrazione dei propri beni

(salvo ratifica dell'assistente per gli atti elencati dall'art. 395 cpv. 1 CC)

o – per lo meno – delle proprie rendite (ove l'assistente debba provvedere anche

all'amministrazione della sostanza: art. 395 cpv. 2 CC; v. RDAT II-2000 pag.

255);

che una

tale misura sarebbe pensabile nella fattispecie ove l'interessato fosse d'accordo

di lasciare all'assistente anche l'amministrazione delle rendite (possibile solo

su base volontaria: sentenza del Tribunale federale 5C.190/2005 del 14 ottobre

2005, consid. 4), l'appellante medesimo riconoscendo di avere omesso in passato

pagamenti essenziali, come quello degli interessi ipotecari (fino a vedersi

sfrattare di casa) o quello dell'energia elettrica (fino a vedersi sospendere

l'erogazione del servizio);

che ciò

si riconduce a una percezione della realtà vista “come estremamente aggressiva,

per cui il meccanismo difensivo sfocia in un isolamento con ritiro da ogni attività

sociale che comporta il non adempimento delle attività amministrative” (referto

peritale, punto 3.1);

che tale incapacità

di amministrazione trova conferma nella disastrosa situazione finanziaria –

attestata dalla Commissione tutoria regionale (domanda di interdizione, pag. 3

in basso) – in cui AP 1 si è venuto a trovare, con “numerose procedure esecutive

per importi molto importanti”, “nonostante egli sia ancora proprietario di svariati

fondi”;

che nondimeno,

rifiutando l'interessato di lasciar amministrare le sue rendite a un possibile

assistente (verso i servizi sociali egli sembra essere, anzi, fortemente refrattario:

richiesta di interdizione, pag. 2 verso l'alto), nemmeno un'inabilitazione può

entrare in linea di conto;

che, ciò

premesso, si potrebbe ipotizzare una tutela volontaria a mente dell'art. 372 CC,

meno incisiva di quella coatta (Desche­naux/Steinauer,

loc. cit.);

che tuttavia nel caso

specifico una tutela volontaria riuscirebbe straniata dalle sue finalità,

poiché l'interessato “valuterebbe lo scopo della tutela e del tutore quale conferma

delle sue argomentazioni deliranti e persecutorie” (referto peritale, punto

5.

);

che nelle

circostanze descritte, in definitiva, la decisione presa dall'autorità di vigilanza

si rivela legittima;

che, dato

l'esito dell'impugnazione, gli oneri del giudizio odierno andrebbero a carico

dell'appellante, ma che le particolarità del caso inducono a rinunciare a ogni prelievo

(art. 148 cpv. 2 CPC);

che non è

il caso di attribuire ripetibili alla Commissione tutoria, la quale non ha formulato osservazioni all'appello;

pronuncia: 1. Nella

misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.

2.

Non si

riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

3.

Intimazione:

–;

– Commissione tutoria regionale 18, Faido.

Comunicazione

alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di

vigilanza sulle tutele.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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