11.2005.132
Interdizione per infermità e debolezza mentale, così come per cattiva amministrazione.
25 novembre 2005Italiano8 min
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Numero d'incarto:
11.2005.132
Data decisione, Autorità:
25.11.2005, ICCA
Titolo:
Interdizione per infermità e debolezza mentale, così come per cattiva amministrazione.
INTERDETTO
art. 369 CC
Incarto n.
11.2005.132
Lugano
25 novembre
2005/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Lardelli
segretaria:
Verda, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. 166.1.2004
(interdizione) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale
autorità di vigilanza sulle tutele, promossa con istanza del 2 febbraio 2005 dalla
Commissione tutoria regionale 18, Faido
nei confronti di
AP 1;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello (“ricorso”) del 24 settembre 2005 presentato da AP 1 contro la
decisione emessa il
19 settembre 2005 dalla Sezione degli enti locali quale autorità di
vigilanza sulle tutele;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che la Commissione tutoria regionale 18 ha presentato
il 2 febbraio 2005 alla Sezione degli enti locali, autorità di vigilanza sulle
tutele, un'istanza di interdizione fondata sull'art. 370 CC (cattiva
amministrazione) nei confronti di AP 1
(1923), sospendendo quest'ultimo a titolo provvisorio dall'esercizio
dei diritti civili (art. 386 CC) e designandogli un rappresentante provvisorio nella
persona di __________;
che a
sostegno della richiesta la Commissione tutoria ha addotto essere compromessa sia
la gestione personale sia quella amministrativa di AP 1, l'abitazione di lui
essendo in condizioni igienicamente indecorose e la temperatura dei vani simile
a quella invernale, la di lui situazione finanziaria disastrosa e il di lui
atteggiamento aggressivo e incentrato su recriminazioni avulse da ogni contesto;
che,
chiamato dall'autorità di vigilanza a esprimersi, AP 1 non ha presentato osservazioni;
che il 17
febbraio 2005 AP 1 è stato ricoverato coattivamente alla __________ di __________,
dove risulta tuttora soggiornare;
che il 21
marzo 2005 l'autorità di vigilanza ha commissionato alla __________ una perizia
volta ad accertare le condizioni di salute di AP 1, con particolare riferimento
a un'eventuale infermità o debolezza di mente e alla necessità di misure di
protezione;
che nel loro
referto del 26 agosto 2005 i medici psichiatri __________ e __________ hanno
rilevato, in sintesi, che AP 1 è affetto da un disturbo delirante persistente,
tale da denotare infermità mentale e da impedire all'interessato di provvedere
a sé stesso, onde la necessità di durevole protezione e assistenza;
che con
decisione del 19 settembre 2005 l'autorità di vigilanza ha pronunciato l'interdizione
di AP 1 sulla base dell'art. 369 CC (infermità e debolezza mentale), incaricando
la Commissione tutoria di procedere, dopo il passaggio in giudicato della decisione,
alla nomina di un tutore e alla chiusura della rappresentanza provvisoria;
che il 24
settembre 2005 AP 1 è insorto a questa Camera con un appello (“ricorso”) nel
quale chiede di annullare tale decisione;
che la
Commissione tutoria regionale non ha formulato osservazioni;
e considerando
in diritto: che le decisioni emesse dall'autorità di vigilanza sulle tutele sono
appellabili nel termine di venti giorni (art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura in
materia di tutele e curatele, dell'8 marzo 1999,
richiamata anche dall'art. 39 LAC);
che un
appello deve contenere, fra l'altro, le richieste di giudizio (art. 309 cpv. 2
lett. e CPC), oltre ai motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda (art.
309 cpv. 2 lett. f CPC);
che,
nondimeno, ove il tutelato insorga personalmente contro una decisione a lui
sfavorevole, è sufficiente che le richieste di giudizio e i motivi di
impugnazione si desumano dall'insieme dell'esposto (Geiser in: Basler Kommentar, ZGB I, 2ª edizione, n. 41 ad art. 420);
che in
concreto il memoriale può essere trattato solo come appello, unico rimedio
giuridico esperibile contro le decisioni prese dall'autorità di vigilanza sulle
tutele;
che sotto
questo profilo l'appello di AP 1, tempestivo, è di per sé proponibile;
che, ricordato
come in caso di malattia mentale combinata con cattiva amministrazione
l'interdizione vada decretata sulla base dell'art. 369 CC e non dell'art. 370
CC, l'autorità di vigilanza ha rilevato – con riferimento al rapporto peritale
– come l'interessato sia “affetto da un disturbo delirante persistente”, “con
prognosi sfavorevole, in considerazione delle condizioni della moglie __________
che soffre di Alzheimer e del conflitto con la figlia, con la quale non ha
contatti da anni”, onde l'impossibilità per lui di curare convenientemente i
suoi interessi personali e gestionali;
che sulla
Considerandi
base di ciò l'autorità di vigilanza ha pronunciato l'interdizione sulla scorta
dell'art. 369 CC, rinunciando all'audizione dell'interessato, sconsigliata dai
periti;
che, rievocato
il proprio costante impegno sociale e politico, l'appellante dichiara di
opporsi alla tutela con l'argomento che la sua precaria situazione finanziaria è
dovuta solo a mancanza di liquidità, causata in parte dalle spese sostenute in
passato per gli studi universitari della figlia, cui la moglie ha donato anche tutte
le sue proprietà;
che,
indipendentemente da quanto precede, l'appellante non si confronta con la motivazione
addotta dall'autorità di vigilanza, né spiega perché gli accertamenti dei periti
non sarebbero pertinenti;
che,
d'altra parte, egli non contesta le sue esigenze di cure, assistenza e
protezione durevoli;
che,
comunque sia, a ragione l'autorità di vigilanza ha considerato l'ipotesi di una
tutela a norma dell'art. 369 CC, essendo l'interessato affetto – come emerge
dal referto peritale (punti 1.1 e 4.1) – “da un disturbo delirante
persistente”, con “prognosi sfavorevole”, “patologia che nonostante un
trattamento con neurolettici appare tuttora florida”, con conseguente chiaro
bisogno di assistenza personale per le grandi difficoltà “nell'operare una minima
cura di sé ed una gestione generale della propria persona”, tanto da necessitare
“una protezione durevole con una fitta rete di assistenza”;
che occorre
domandarsi nondimeno – visto come l'appellante sia già adeguatamente assistito
sul piano terapeutico nella __________ dove soggiorna – se non possa entrare in
considerazione una misura meno incisiva, in ossequio al principio della proporzionalità
e della sussidiarietà (Rep. 1998 pag. 186 consid. 9; Gauch/Schmid in: Zürcher Kommentar, 3ª
edizione, n. 49 dell'introduzione agli art. 397a–f e n. 9 ad art.
397a CC);
che il provvedimento meno
incisivo in assoluto, quello della curatela giusta l'art. 392 CC, sarebbe
prospettabile ove l'interessato potesse contare sull'assistenza personale di
familiari o di volontari (Deschenaux/Steinauer,
Personnes physiques et tutelle, 4ª edizione, pag. 341 n. 869);
che tuttavia ciò non è il
caso in concreto, l'appellante non risultando poter fare assegnamento
su parenti (con la figlia non ha più relazioni da anni: appello, pag. 1 a metà;
perizia, punto 1) né su terzi;
che meno incisiva della
tutela (ma più della curatela) potrebbe essere un'inabilitazione secondo l'art.
395.
CC, l'inabilitato conservando in tal caso l'amministrazione dei propri beni
(salvo ratifica dell'assistente per gli atti elencati dall'art. 395 cpv. 1 CC)
o – per lo meno – delle proprie rendite (ove l'assistente debba provvedere anche
all'amministrazione della sostanza: art. 395 cpv. 2 CC; v. RDAT II-2000 pag.
255);
che una
tale misura sarebbe pensabile nella fattispecie ove l'interessato fosse d'accordo
di lasciare all'assistente anche l'amministrazione delle rendite (possibile solo
su base volontaria: sentenza del Tribunale federale 5C.190/2005 del 14 ottobre
2005, consid. 4), l'appellante medesimo riconoscendo di avere omesso in passato
pagamenti essenziali, come quello degli interessi ipotecari (fino a vedersi
sfrattare di casa) o quello dell'energia elettrica (fino a vedersi sospendere
l'erogazione del servizio);
che ciò
si riconduce a una percezione della realtà vista “come estremamente aggressiva,
per cui il meccanismo difensivo sfocia in un isolamento con ritiro da ogni attività
sociale che comporta il non adempimento delle attività amministrative” (referto
peritale, punto 3.1);
che tale incapacità
di amministrazione trova conferma nella disastrosa situazione finanziaria –
attestata dalla Commissione tutoria regionale (domanda di interdizione, pag. 3
in basso) – in cui AP 1 si è venuto a trovare, con “numerose procedure esecutive
per importi molto importanti”, “nonostante egli sia ancora proprietario di svariati
fondi”;
che nondimeno,
rifiutando l'interessato di lasciar amministrare le sue rendite a un possibile
assistente (verso i servizi sociali egli sembra essere, anzi, fortemente refrattario:
richiesta di interdizione, pag. 2 verso l'alto), nemmeno un'inabilitazione può
entrare in linea di conto;
che, ciò
premesso, si potrebbe ipotizzare una tutela volontaria a mente dell'art. 372 CC,
meno incisiva di quella coatta (Deschenaux/Steinauer,
loc. cit.);
che tuttavia nel caso
specifico una tutela volontaria riuscirebbe straniata dalle sue finalità,
poiché l'interessato “valuterebbe lo scopo della tutela e del tutore quale conferma
delle sue argomentazioni deliranti e persecutorie” (referto peritale, punto
5.
);
che nelle
circostanze descritte, in definitiva, la decisione presa dall'autorità di vigilanza
si rivela legittima;
che, dato
l'esito dell'impugnazione, gli oneri del giudizio odierno andrebbero a carico
dell'appellante, ma che le particolarità del caso inducono a rinunciare a ogni prelievo
(art. 148 cpv. 2 CPC);
che non è
il caso di attribuire ripetibili alla Commissione tutoria, la quale non ha formulato osservazioni all'appello;
pronuncia: 1. Nella
misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2.
Non si
riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
3.
Intimazione:
–;
– Commissione tutoria regionale 18, Faido.
Comunicazione
alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di
vigilanza sulle tutele.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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