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Decisione

11.2005.133

Interdizione per infermità e debolezza mentale, così come per cattiva amministrazione.

25 novembre 2005Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Lardelli

segretaria:

Verda, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa n. 166.2004

(interdizione) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale

autorità di vigilanza sulle tutele, promossa con istanza del 2 febbraio 2005

dalla

Commissione tutoria regionale 18, Faido

nei confronti di

AP 1;

posti i seguenti

punti

di questione: 1. Se dev'essere accolto

l'appello (“ricorso”) del 30 settembre 2005 presentato da AP 1 contro la

decisione emessa il

19 settembre 2005 dalla Sezione degli enti locali quale autorità di

vigilanza sulle tutele;

2. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: che la Commissione tutoria regionale 18 ha

presentato il 2 febbraio 2005 alla Sezione degli enti locali, autorità di

vigilanza sulle tutele, un'istanza di interdizione fondata sull'art. 370 CC

(cattiva amministrazione) nei confronti di AP 1 (1928), sospendendo quest'ultima a titolo provvisorio dall'esercizio

dei diritti civili (art. 386 CC) e designandole un rappresentante provvisorio nella

persona di __________;

che a

sostegno della richiesta la Commissione tutoria ha addotto essere compromessa sia

la gestione personale sia quella amministrativa di AP 1, l'abitazione di lei

essendo in condizioni igienicamente indecorose e la temperatura dei vani simile

a quella invernale, tanto che essa era stata ricoverata d'urgenza in stato di lieve

ipotermia e disidratazione;

che,

chiamata dall'autorità di vigilanza a esprimersi, AP 1 non ha presentato osservazioni;

che il 17

febbraio 2005 AP 1 è stata ricoverata coattivamente alla __________ di __________,

dove risulta tuttora soggiornare;

che il 21

marzo 2005 l'autorità di vigilanza ha commissionato alla __________ una perizia

volta ad accertare le condizioni di salute di AP 1, con particolare riferimento

a un'eventuale infermità o debolezza di mente e alla necessità di misure di protezione;

che nel

referto del 26 agosto 2005 i medici psichiatri __________ e __________ hanno

rilevato, in sintesi, che AP 1 è affetta da demenza causata da malattia di Alzheimer

a esordio tardivo, tale da denotare infermità mentale e da impedirle di provvedere

a sé stessa, onde la necessità di durevole protezione e assistenza;

che con

decisione del 19 settembre 2005 l'autorità di vigilanza ha pronunciato l'interdizione

di AP 1 sulla base dell'art. 369 CC (infermità e debolezza mentale), incaricando

la Commissione tutoria di procedere, dopo il passaggio in giudicato della

decisione, alla nomina di un tutore e alla chiusura della rappresentanza provvisoria;

che il 30

settembre 2005 AP 1 è insorta a questa Camera con un appello (“ricorso”) nel

quale chiede di annullare tale decisione;

che la

Commissione tutoria non ha formulato osservazioni all'appello;

e considerando

in diritto: che le decisioni emesse dall'autorità di vigilanza sulle tutele sono

appellabili nel termine di venti giorni (art. 48 della legge sull'organizzazione

e la procedura in materia di tutele e curatele, dell'8 marzo 1999, richiamata

anche dall'art. 39 LAC);

che un

appello deve contenere, fra l'altro, le richieste di giudizio (art. 309 cpv. 2

lett. e CPC), oltre ai motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda (art.

309 cpv. 2 lett. f CPC);

che,

nondimeno, ove il tutelato insorga personalmente contro una decisione a lui

sfavorevole, è sufficiente che le richieste di giudizio e i motivi di

impugnazione si desumano dall'insieme dell'esposto (Geiser in: Basler Kommentar, ZGB I, 2ª edizione, n. 41 ad art. 420);

che in

concreto il memoriale può essere trattato solo come appello, unico rimedio

giuridico esperibile contro le decisioni prese dall'autorità di vigilanza sulle

tutele;

che sotto

questo profilo l'appello di AP 1, tempestivo, è di per sé proponibile;

che, ricordato

come in caso di malattia mentale combinata con cattiva amministrazione

l'interdizione vada decretata sulla base dell'art. 369 CC e non dell'art. 370

CC, l'autorità di vigilanza ha rilevato – con riferimento al rapporto peritale

– come l'interessata sia “affetta da demenza nella malattia di Alzheimer ad

esordio tardivo”, “con prognosi poco favorevole”, tale da compromettere le

funzioni cognitive e le capacità di ragionamento, rendendo la paziente succube

del marito, onde l'impossibilità per lei di curare convenientemente i propri

interessi personali e gestionali;

che sulla

base di ciò l'autorità di vigilanza ha pronunciato l'interdizione sulla scorta

dell'art. 369 CC, rinunciando all'audizione dell'interessata, sconsigliata dai

periti;

che,

sottolineata la sua totale incensuratezza e la sua pressoché ventennale

attività di insegnante, l'appellante dichiara di opporsi alla tutela con

l'argomento che la sua precaria situazione finanziaria è dovuta solo a mancanza

di liqui­dità, causata in parte dalle spese sostenute in passato per gli studi

universitari della figlia, cui essa ha donato tutte le sue proprietà;

che,

indipendentemente da quanto precede, l'appellante non si confronta con la motivazione

addotta dall'autorità di vigilanza, né spiega perché gli accertamenti dei periti

non sarebbero pertinenti, né contesta le sue esigenze di cura, assistenza e protezione

durevoli;

che,

comunque sia, a ragione l'autorità di vigilanza ha considerato l'ipotesi di una

tutela a norma dell'art. 369 CC, essendo l'interessata affetta – come emerge

dal referto peritale (punti 1.1 e 4.2) – da “demenza nella malattia di Alzheimer

ad esordio tardivo”, con “prognosi poco favorevole”, “grave perdita della memoria

recente e di richiamo” e severa compromissione delle funzioni cognitive e di

ragionamento, onde la necessità di “personale specializzato che si occupi di

lei e che la sostenga nel dare risposte ai bisogni di base”;

che

occorre domandarsi nondimeno – visto come l'appellante sia già adeguatamente

assistita sul piano terapeutico nella __________ dove soggiorna – se non possa

entrare in considerazione una misura meno incisiva, in ossequio al principio

della proporzionalità e della sussidiarietà (Rep. 1998 pag. 186 consid. 9;

Gauch/Schmid in: Zürcher

Kommentar, 3ª edizione, n. 49 dell'introduzione agli art. 397a–f

e n. 9 ad art. 397a CC);

che il provvedimento meno

incisivo in assoluto, quello della curatela giusta l'art. 392 CC, sarebbe

prospettabile ove l'interessata potesse contare sull'assistenza personale di

familiari o di volontari (Deschenaux/Steinauer,

Personnes physiques et tutelle, 4ª edizione, pag. 341 n. 869);

che ciò non è il caso in

concreto, l'appellante non risultando poter fare assegnamento su

parenti (con la figlia non ha più relazioni da anni: appello, pag. 1 a metà;

lettera 9 giugno 2005 di AP 1, agli atti; perizia, punto 1) né su terzi;

che meno incisiva della

tutela (ma più della curatela) potrebbe essere un'inabilitazione secondo l'art.

395 CC, l'inabilitata conservando in tal caso l'amministrazione dei propri beni

(salvo ratifica dell'assistente per gli atti elencati dall'art. 395 cpv. 1 CC)

o – per lo meno – delle proprie rendite (ove l'assistente debba provvedere anche

all'amministrazione della sostanza: art. 395 cpv. 2 CC; v. RDAT II-2000 pag.

255);

che in

concreto l'infermità mentale non permette all'interessata di adempiere incombenze

amministrative (referto peritale, punto 2), sicché la presenza di un semplice

assistente non basterebbe;

che, ciò

premesso, si potrebbe ipotizzare una tutela volontaria a mente dell'art. 372

CC, meno incisiva di quella coatta (Desche­naux/Steinauer,

loc. cit.);

che tuttavia nel caso

specifico sarebbe inutile proporre all'interessata una soluzione del genere, AP

1 essendosi sempre dimostrata fortemente refrattaria verso i

servizi e gli enti sociali attivati dalla Commissione tutoria (domanda di

interdizione, pag. 2 verso l'alto);

che nelle

circostanze descritte, in definitiva, la decisione presa dall'autorità di vigilanza

si rivela legittima;

che, dato

l'esito dell'impugnazione, gli oneri del giudizio odierno andrebbero a carico

dell'appellante, ma che le particolarità del caso inducono a rinunciare a ogni

prelievo (art. 148 cpv. 2 CPC);

che non è

il caso di attribuire ripetibili alla Commissione tutoria, la quale non ha formulato osservazioni all'appello;

pronuncia: 1. Nella

misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.

Considerandi

2.

Non si

riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

3.

Intimazione:

–;

– Commissione tutoria regionale 18, Faido.

Comunicazione

alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di

vigilanza sulle tutele.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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