11.2005.133
Interdizione per infermità e debolezza mentale, così come per cattiva amministrazione.
25 novembre 2005Italiano7 min
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Numero d'incarto:
11.2005.133
Data decisione, Autorità:
25.11.2005, ICCA
Titolo:
Interdizione per infermità e debolezza mentale, così come per cattiva amministrazione.
INTERDETTO
art. 369 CC
Incarto n.
11.2005.133
Lugano
25 novembre
2005/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Lardelli
segretaria:
Verda, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. 166.2004
(interdizione) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale
autorità di vigilanza sulle tutele, promossa con istanza del 2 febbraio 2005
dalla
Commissione tutoria regionale 18, Faido
nei confronti di
AP 1;
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello (“ricorso”) del 30 settembre 2005 presentato da AP 1 contro la
decisione emessa il
19 settembre 2005 dalla Sezione degli enti locali quale autorità di
vigilanza sulle tutele;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che la Commissione tutoria regionale 18 ha
presentato il 2 febbraio 2005 alla Sezione degli enti locali, autorità di
vigilanza sulle tutele, un'istanza di interdizione fondata sull'art. 370 CC
(cattiva amministrazione) nei confronti di AP 1 (1928), sospendendo quest'ultima a titolo provvisorio dall'esercizio
dei diritti civili (art. 386 CC) e designandole un rappresentante provvisorio nella
persona di __________;
che a
sostegno della richiesta la Commissione tutoria ha addotto essere compromessa sia
la gestione personale sia quella amministrativa di AP 1, l'abitazione di lei
essendo in condizioni igienicamente indecorose e la temperatura dei vani simile
a quella invernale, tanto che essa era stata ricoverata d'urgenza in stato di lieve
ipotermia e disidratazione;
che,
chiamata dall'autorità di vigilanza a esprimersi, AP 1 non ha presentato osservazioni;
che il 17
febbraio 2005 AP 1 è stata ricoverata coattivamente alla __________ di __________,
dove risulta tuttora soggiornare;
che il 21
marzo 2005 l'autorità di vigilanza ha commissionato alla __________ una perizia
volta ad accertare le condizioni di salute di AP 1, con particolare riferimento
a un'eventuale infermità o debolezza di mente e alla necessità di misure di protezione;
che nel
referto del 26 agosto 2005 i medici psichiatri __________ e __________ hanno
rilevato, in sintesi, che AP 1 è affetta da demenza causata da malattia di Alzheimer
a esordio tardivo, tale da denotare infermità mentale e da impedirle di provvedere
a sé stessa, onde la necessità di durevole protezione e assistenza;
che con
decisione del 19 settembre 2005 l'autorità di vigilanza ha pronunciato l'interdizione
di AP 1 sulla base dell'art. 369 CC (infermità e debolezza mentale), incaricando
la Commissione tutoria di procedere, dopo il passaggio in giudicato della
decisione, alla nomina di un tutore e alla chiusura della rappresentanza provvisoria;
che il 30
settembre 2005 AP 1 è insorta a questa Camera con un appello (“ricorso”) nel
quale chiede di annullare tale decisione;
che la
Commissione tutoria non ha formulato osservazioni all'appello;
e considerando
in diritto: che le decisioni emesse dall'autorità di vigilanza sulle tutele sono
appellabili nel termine di venti giorni (art. 48 della legge sull'organizzazione
e la procedura in materia di tutele e curatele, dell'8 marzo 1999, richiamata
anche dall'art. 39 LAC);
che un
appello deve contenere, fra l'altro, le richieste di giudizio (art. 309 cpv. 2
lett. e CPC), oltre ai motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda (art.
309 cpv. 2 lett. f CPC);
che,
nondimeno, ove il tutelato insorga personalmente contro una decisione a lui
sfavorevole, è sufficiente che le richieste di giudizio e i motivi di
impugnazione si desumano dall'insieme dell'esposto (Geiser in: Basler Kommentar, ZGB I, 2ª edizione, n. 41 ad art. 420);
che in
concreto il memoriale può essere trattato solo come appello, unico rimedio
giuridico esperibile contro le decisioni prese dall'autorità di vigilanza sulle
tutele;
che sotto
questo profilo l'appello di AP 1, tempestivo, è di per sé proponibile;
che, ricordato
come in caso di malattia mentale combinata con cattiva amministrazione
l'interdizione vada decretata sulla base dell'art. 369 CC e non dell'art. 370
CC, l'autorità di vigilanza ha rilevato – con riferimento al rapporto peritale
– come l'interessata sia “affetta da demenza nella malattia di Alzheimer ad
esordio tardivo”, “con prognosi poco favorevole”, tale da compromettere le
funzioni cognitive e le capacità di ragionamento, rendendo la paziente succube
del marito, onde l'impossibilità per lei di curare convenientemente i propri
interessi personali e gestionali;
che sulla
base di ciò l'autorità di vigilanza ha pronunciato l'interdizione sulla scorta
dell'art. 369 CC, rinunciando all'audizione dell'interessata, sconsigliata dai
periti;
che,
sottolineata la sua totale incensuratezza e la sua pressoché ventennale
attività di insegnante, l'appellante dichiara di opporsi alla tutela con
l'argomento che la sua precaria situazione finanziaria è dovuta solo a mancanza
di liquidità, causata in parte dalle spese sostenute in passato per gli studi
universitari della figlia, cui essa ha donato tutte le sue proprietà;
che,
indipendentemente da quanto precede, l'appellante non si confronta con la motivazione
addotta dall'autorità di vigilanza, né spiega perché gli accertamenti dei periti
non sarebbero pertinenti, né contesta le sue esigenze di cura, assistenza e protezione
durevoli;
che,
comunque sia, a ragione l'autorità di vigilanza ha considerato l'ipotesi di una
tutela a norma dell'art. 369 CC, essendo l'interessata affetta – come emerge
dal referto peritale (punti 1.1 e 4.2) – da “demenza nella malattia di Alzheimer
ad esordio tardivo”, con “prognosi poco favorevole”, “grave perdita della memoria
recente e di richiamo” e severa compromissione delle funzioni cognitive e di
ragionamento, onde la necessità di “personale specializzato che si occupi di
lei e che la sostenga nel dare risposte ai bisogni di base”;
che
occorre domandarsi nondimeno – visto come l'appellante sia già adeguatamente
assistita sul piano terapeutico nella __________ dove soggiorna – se non possa
entrare in considerazione una misura meno incisiva, in ossequio al principio
della proporzionalità e della sussidiarietà (Rep. 1998 pag. 186 consid. 9;
Gauch/Schmid in: Zürcher
Kommentar, 3ª edizione, n. 49 dell'introduzione agli art. 397a–f
e n. 9 ad art. 397a CC);
che il provvedimento meno
incisivo in assoluto, quello della curatela giusta l'art. 392 CC, sarebbe
prospettabile ove l'interessata potesse contare sull'assistenza personale di
familiari o di volontari (Deschenaux/Steinauer,
Personnes physiques et tutelle, 4ª edizione, pag. 341 n. 869);
che ciò non è il caso in
concreto, l'appellante non risultando poter fare assegnamento su
parenti (con la figlia non ha più relazioni da anni: appello, pag. 1 a metà;
lettera 9 giugno 2005 di AP 1, agli atti; perizia, punto 1) né su terzi;
che meno incisiva della
tutela (ma più della curatela) potrebbe essere un'inabilitazione secondo l'art.
395 CC, l'inabilitata conservando in tal caso l'amministrazione dei propri beni
(salvo ratifica dell'assistente per gli atti elencati dall'art. 395 cpv. 1 CC)
o – per lo meno – delle proprie rendite (ove l'assistente debba provvedere anche
all'amministrazione della sostanza: art. 395 cpv. 2 CC; v. RDAT II-2000 pag.
255);
che in
concreto l'infermità mentale non permette all'interessata di adempiere incombenze
amministrative (referto peritale, punto 2), sicché la presenza di un semplice
assistente non basterebbe;
che, ciò
premesso, si potrebbe ipotizzare una tutela volontaria a mente dell'art. 372
CC, meno incisiva di quella coatta (Deschenaux/Steinauer,
loc. cit.);
che tuttavia nel caso
specifico sarebbe inutile proporre all'interessata una soluzione del genere, AP
1 essendosi sempre dimostrata fortemente refrattaria verso i
servizi e gli enti sociali attivati dalla Commissione tutoria (domanda di
interdizione, pag. 2 verso l'alto);
che nelle
circostanze descritte, in definitiva, la decisione presa dall'autorità di vigilanza
si rivela legittima;
che, dato
l'esito dell'impugnazione, gli oneri del giudizio odierno andrebbero a carico
dell'appellante, ma che le particolarità del caso inducono a rinunciare a ogni
prelievo (art. 148 cpv. 2 CPC);
che non è
il caso di attribuire ripetibili alla Commissione tutoria, la quale non ha formulato osservazioni all'appello;
pronuncia: 1. Nella
misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.
Considerandi
2.
Non si
riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
3.
Intimazione:
–;
– Commissione tutoria regionale 18, Faido.
Comunicazione
alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di
vigilanza sulle tutele.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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