11.2005.134
Curatela combinata di rappresentanza e di gestione
3 marzo 2006Italiano14 min
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Numero d'incarto:
11.2005.134
Data decisione, Autorità:
03.03.2006, ICCA
Titolo:
Curatela combinata di rappresentanza e di gestione
CURATELA COMBINATA
CURATORE
CURATORE PER SINGOLI AFFARI
RAPPRESENTANZA
art. 392 cf. 1 CC
art. 393 cf. 2 CC
Incarto n.
11.2005.134
Lugano
3 marzo 2006/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Lardelli
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. 118.1975/R.51.2005
(curatela) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale
autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone
AP 1
alla
Commissione
tutoria regionale 14, Bellinzona;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello (¿ricorso¿) del 29 settembre 2005 presentato da AP 1 contro la
decisione emessa il 14 settembre 2005 dalla Sezione degli enti locali quale
autorità di vigilanza sulle tutele;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Il
23 maggio 2005 L__________ ha segnalato alla Commissione tutoria regionale 14
che la madre, AP 1 (1914), versava in precarie condizioni di salute e non era
più in grado di curare i propri interessi. Ha quindi postulato l'emanazione di
misure tutorie in favore di lei. Sentita nella sua abitazione il 14 giugno
2005, AP 1 ha dichiarato con lettera del 23 giugno 2005 di opporsi a ogni
misura, salvo prospettare ¿ in subordine ¿ la designazione del figlio M__________
__________ quale curatore. Con risoluzione del 19 luglio 2005 la Commissione
tutoria regionale 14 ha istituito in favore di AP 1 una curatela amministrativa
(art. 393 n. 2 CC) e di rappresentanza (art. 392 n. 1 CC), nominando CO 2 in
qualità di curatore con il compito di amministrare i beni e i redditi della
curatelata, di tutelarne convenientemente gli interessi morali e materiali, di
presentare un inventario dei beni con i rendiconti finanziari annui e di
chiedere, se necessario, i consensi previsti dagli art. 421 e 422 CC.
B. Contro la decisione appena citata AP 1 è insorta
il 4 agosto 2005 alla Sezione degli enti locali, autorità di vigilanza
sulle tutele, per ottenere l'annullamento della misura. Nelle sue osservazioni
del 18 agosto 2005 la Commissione tutoria regionale ha proposto di respingere
il ricorso. La ricorrente è stata sentita dall'autorità l'8 settembre 2005, che
il giorno stesso ha esperito un sopralluogo nell'abitazione di lei. Statuendo
il 14 settembre 2005, l'autorità di vigilanza ha respinto il ricorso, senza
prelevare tasse né spese.
C. Insorta il 29 settembre 2005 con un appello (¿ricorso¿) contro la
predetta decisione, AP 1 contesta l'istituzione della curatela e la persona del
curatore. Il 14 ottobre 2005 L__________, nipote della ricorrente, ha
sollecitato una ¿rapida decisione¿, rispettivamente l'emanazione di eventuali
misure provvisionali. La Commissione tutoria regionale e il curatore non hanno
presentato osservazioni.
in diritto: 1. Le
decisioni emesse dall'autorità di vigilanza sulle tutele sono
impugnabili con appello entro venti giorni dalla notifica (art. 48 della legge
sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, RL 4.1.2.2,
cui rinvia l'art. 39 LAC). La procedura è quella degli art. 307 segg. CPC, con
le particolarità dell'art. 424a CPC. Un appello deve contenere, in
particolare, le richieste di giudizio (art. 309 cpv. 2 lett. e CPC), oltre ai motivi
di fatto e di diritto su cui si fonda (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC). Nondimeno,
ove il tutelato insorga personalmente contro una decisione a lui sfavorevole, è
sufficiente che le richieste di giudizio e i motivi d'impugnazione si desumano
dall'insieme dell'esposto (Geiser
in: Basler Kommentar, ZGB I, 2ª edizione, n. 41 ad art. 420). Nella fattispecie
l'interessata postula l'annullamento della curatela e respinge la persona del
curatore (¿Contesto la curatela e il Sig. CO 2. Solo una persona di mia fiducia
sarà accettata¿: appello, punto n. 11), facendo valere di essere in grado di
gestire e di amministrare i propri beni da sé. Tempestivo, il ¿ricorso¿ è dunque
ricevibile. Ammissibile in virtù del principio inquisitorio che governa le
procedure di ricorso in materia di tutele (Geiser,
op. cit., n. 42 ad art. 420 CC) è anche il certificato medico del dott. __________,
psicoanalista e psichiatra, prodotto dall'appellante il 6 ottobre 2005.
2. Rammentati
Fatti
i presupposti che disciplinano una curatela combinata, l'autorità di vigilanza
ha rilevato che al momento in cui è stata sentita a casa sua l'interessata appariva
trasandata nella persona, carente nella cura dell'alloggio e, sebbene a tratti
lucida e consapevole della sua situazione, poco informata e confusa circa le
sue condizioni patrimoniali. Inoltre ¿ ha soggiunto l'autorità di vigilanza ¿
il dott. __________ ha segnalato alla Commissione tutoria gravi carenze igieniche
riguardo alla persona dell'anziana. Per di più ¿ essa ha sottolineato ¿ la ricorrente
appariva sprovvista di ogni autocritica e, in definitiva, bisognosa di qualcuno
che si curasse di lei, l'aiuto dei parenti risultando insufficiente. Dal
profilo finanziario l'autorità di vigilanza ha accertato che l'interessata fa
capo ai figli, ma che solo M__________ sembra bene informato sulla situazione
patrimoniale di lei. Essa non è in grado tuttavia di sorvegliarne l'operato,
dimostrandosi anzi influenzabile. Donde, in ultima analisi, la necessità di una
curatela combinata e di un curatore neutro, esterno alla famiglia, non da
ultimo anche per i disaccordi sorti nella divisione dell'eredità lasciata dal
marito.
3. I presupposti per l'istituzione di una curatela combinata, ovvero di
rappresentanza (art. 392 n. 1 CC) e di gestione (art. 393 n. 2 CC), sono già
stati ricordati dall'autorità di vigilanza (decisione impugnata, consid. 2).
Non occorre pertanto ripetersi. Basti rammentare che l'autorità tutoria deve
attenersi ai principi di proporzionalità e sussidiarità, attivandosi solo ove
ciò sia indispensabile, segnatamente ove l'aiuto della famiglia appaia
insufficiente (Langenegger in:
Basler Kommentar, ZGB II, 2ª edizione, n. 7 a 9 delle osservazioni preliminari
agli art. 360¿456). Tra provvedimenti atti a raggiungere lo scopo, deve
prevalere quello che limita meno la libertà dell'individuo (Deschenaux/Steinauer, Personnes
physiques et tutelle, 4ª edizione, pag. 339 seg. n. 860 segg.). Dandosene le
premesse, pertanto, l'intervento dell'autorità tutoria negli ¿affari di
una cittadina svizzera che è stata sempre corretta¿ (appello, punto n. 2) può
rivelarsi necessario. La curatela combinata, del resto, figura fra le misure
meno incisive (Deschenaux/Steinauer,
op. cit., pag. 340 n. 862) ed è destinata, in particolare, a fornire
assistenza alle persone anziane, senza limitarne la capacità civile con misure
più incisive come l'inabilitazione o la tutela (Deschenaux/Steinauer, op. cit., pag. 342 n. 871a con
rinvii; Langenegger, op. cit., n.
13 ad art. 392 CC).
4. L'appellante
definisce ¿quasi offensive¿ gli apprezzamenti dell'autorità di vigilanza sulla
cura della sua persona e del suo alloggio, obiettando che a casa propria essa
¿ha la libertà di vestirsi come [le] piace¿ (appello, punto n. 3). Dagli atti
essa sembrerebbe inoltre beneficiare dell'aiuto di due donne (act. 4, verbale
di audizione dell'8 settembre 2005, pag. 1), mentre il figlio M__________ ha
dichiarato che la madre può contare sulla sua presenza quotidiana e su visite
settimanali della sorella D__________ (verbale del 14 giugno 2005 nel fascicolo
della Commissione tutoria). Sta di fatto però che durante il sopralluogo
l'autorità di vigilanza ha accertato come l'interessata apparisse trascurata e
l'abitazione maleodorante (act. 5), analogamente a quanto già aveva avuto modo
di rilevare la Commissione tutoria regionale il 14 giugno 2005 (verbale di quel
giorno, nel fascicolo della Commissione tutoria). Anche il dott. __________ ha
segnalato alla Commissione tutoria che la sua paziente, priva di ¿visione
autocritica¿, versava in condizioni igieniche ¿assolutamente insufficienti,
indecorose e addirittura indegne, con rischio di gravi complicazioni di tipo infettivo¿
(lettera 4 luglio 2005 nel fascicolo della Commissione tutoria). L'interessata
risulta pertanto incontrare serie difficoltà nel gestire in maniera autonoma la
sua cura e igiene personale.
5. La
curatela di rappresentanza (art. 392 n. 1 CC) e la curatela e di gestione (art.
393 n. 2 CC) non garantiscono invero una completa assistenza. Assicurano pur
sempre al curatelato, tuttavia, un certo ausilio personale (Schnyder/Murer in: Berner Kommentar,
3ª edizione, n. 44 ad art. 393 CC e n. 22 ad art. 392 CC). Istituite in maniera
combinata, poi, si attagliano particolarmente ¿ come detto ¿ alle esigenze di
persone anziane in difficoltà (sopra, consid. 3 in fine; Schnyder/Murer, op. cit., n. 40 e 46 ad
art. 393 CC). Se nella fattispecie si considera che in qualche misura i
familiari apportano già aiuto concreto all'appellante, l'istituzione di una
curatela combinata può apparire sufficiente a organizzare un aiuto domiciliare
efficace facendo capo alle strutture di assistenza e cure a domicilio che
operano nella regione. L'incarico conferito al curatore, ossia la tutela degli
¿interessi morali e materiali della curatelata¿ (act. 1, pag. 2), deve pertanto
essere inteso anche in questo senso.
6. L'appellante
sostiene di essere lucida e di misurare le parole con le persone sconosciute,
mentre la valutazione dell'autorità di vigilanza non si fonda su alcun
riscontro peritale. Essa produce inoltre un certificato medico del 6 ottobre
2005 in cui il dott. __________, psicoanalista e psichiatra, la descrive come
¿ben orientata, consapevole, autocritica, desiderosa di continuare a mantenere
Considerandi
l'esercizio della sua autonomia e libertà¿, lucida dal punto di vista
psicologico-psichiatrico e in grado di intendere e volere. Ora, trattandosi di
istituire una curatela, non occorre necessariamente far allestire una perizia,
come quando si prospetta un'interdizione per infermità o debolezza di mente (Geiser, op. cit., n. 18 ad art. 374 CC
con riferimento), tanto meno ove la capacità d'intendere e di volere non sia in
discussione. E in concreto la stessa autorità di vigilanza è partita dal
presupposto che l'interessata sia sostanzialmente lucida (decisione impugnata,
pag. 5 a metà), quantunque non si renda conto dell'insufficiente cura della sua
persona o dell'alloggio (loc. cit.) e non sia in grado di seguire gli aspetti
finanziari né di sorvegliare l'operato del figlio (pag. 6). Lo specialista
interpellato dall'appellante si è fondato sulla ¿raccolta dei dati anamnestici¿
e ¿eteroanamnestici¿, sulla ¿documentazione fornita¿, come pure sull'¿esame
clinico, psicologico, psicosociale, caratterologico e psicopatologico¿, ma non
consta avere compiuto alcuna verifica sulle condizioni in cui si trova la casa
della paziente o sulle capacità amministrative di lei. Il suo certificato
medico non osta pertanto alla curatela combinata.
7.
L'appellante fa valere che solo la figlia D__________ ha procura per
eseguire pagamenti in sua vece, mentre il figlio M__________ non ne ha alcuna.
Asserisce altresì di essere consapevole di quanto fa il figlio, il quale esegue
unicamente i suoi desideri, tant'è che il ricorso all'autorità di vigilanza è
stato da lui redatto secondo la sua volontà. Tali argomenti saranno anche
veritieri, ma ciò non toglie che durante la sua audizione la ricorrente è
apparsa poco informata della propria situazione finanziaria. Essa ha affermato
di ¿pagare tanta AVS¿ (act. 5, nel mezzo). Non ricordava però ¿ senza il
suggerimento del figlio ¿ di avere un conto presso il __________, né ha saputo
giustificare ¿ se non in modo vago ¿ un considerevole prelevamento avvenuto di
recente (act. 4, pag. 1 verso il basso), salvo dichiarare che i figli le chiedono
soldi e, sempre su suggerimento di M__________, di avere dato a una figlia fr. 30 000.¿ (act. 4,
pag. 2 in alto). Ha preteso poi di incassare direttamente la rendita di
vecchiaia e di pagare direttamente le fatture all'ufficio postale, dove si
reca in taxi o in automobile con i figli M__________ o D__________ (act. 4,
pag. 1 a metà), vedendosi smentire dallo stesso M__________, il quale ha
spiegato che della gestione finanziaria si occupa lui o la sorella (verbale del
14.
giugno 2005 nel fascicolo della Commissione tutoria).
Nulla
impedisce, in sé, che l'interessata faccia sbrigare pratiche amministrative da
terzi. Deve però essere in grado di vigilarne l'operato (Schnyder/Murer, op. cit., n. 48 ad
art. 392 CC e n. 41 ad art. 393 CC; Deschenaux/Steinauer,
op. cit., pag. 412 n. 1100 e pag. 416 n. 1109). Dall'audizione e dal successivo
colloquio a domicilio la ricorrente è risultata scarsamente edotta della
propria situazione finanziaria, pur alla costante presenza del figlio M__________,
che è intervenuto a varie riprese con suggerimenti e obiezioni (act. 4 e 5).
Addirittura l'anziana è ¿stata sgridata dallo stesso più volte, poiché non si
ricordava le cose¿, per tacere del fatto che il figlio ¿ha sempre suggerito
alla madre la risposta¿ (act. 5 in fondo). ¿Su ordine del figlio¿, poi, essa ha
rifiutato di firmare il verbale (act. 4 in fondo). L'autorità di vigilanza ne
ha dedotto ¿che la madre è totalmente soggiogata e dipendente dal volere del
figlio¿ (act. 5), il quale del resto aveva steso il ricorso (act. 4) e si è
commissionato in appello il certificato medico del 6 ottobre 2005 dal
dott. __________. Per altro, mentre il figlio M__________ si occupa
giornalmente della madre, le altre figlie sono meno assidue (verbale del 14
giugno 2005 nel fascicolo della Commissione tutoria).
8.
Nelle
circostanze descritte poco rileva che il figlio non disponga di procura sui
conti della madre, circostanza per altro contestata dalla sorella S__________
(lettera del 9 agosto 2005 nel fascicolo della Commissione tutoria). A dispetto
di ciò, infatti, M__________
esercita un forte ascendente sulla madre, la quale lasciandosi pesantemente
influenzare denota l'incapacità di gestire da sé le proprie risorse finanziarie. L'istituzione di una curatela di
gestione a norma dell'art. 393 n. 2 CC appare quindi necessaria (Deschenaux/Steinauer, op. cit., pag.
405.
seg. n. 1107). A ciò si aggiunge che la divisione dell'eredità lasciata dal
marito si prefigura particolarmente complessa e litigiosa (lettera 21 luglio
2005.
dell'avv. __________ nel fascicolo della Commissione tutoria), il che
giustifica un curatore di rappresentanza (Schyder/Murer,
op. cit., n. 57 ad art. 392 CC), anche se per stare in causa o stipulare
transazioni, concludere convenzioni di divisione d'eredità, accettare o rinunciare
all'eredità, il curatore dovrà ottenere il consenso dell'autorità tutoria o dell'autorità
di vigilanza (art. 421 n. 8 e 9 e 422 n. 5 CC).
9.
L'appellante contesta infine la scelta del curatore, adducendo di accettare
solo una persona di sua fiducia. Davanti alla Commissione tutoria regionale
essa aveva proposto di designare il figlio M__________ (lettera 23 giugno 2005
dell'avv. __________ nel fascicolo della Commissione tutoria). L'autorità di
vigilanza ha ritenuto che, visti i disaccordi tra i figli, era meglio designare
una persona neutra, esterna alla famiglia. Con tale argomento l'interessata non
si confronta, di modo che al proposito l'appello andrebbe dichiarato irricevibile
per difetto di motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il
cpv. 5). Sia come sia, dandosi tensioni fra parenti, a ragione l'autorità
tutoria ha privilegiato la nomina di un terzo (Schnyder/Murer, op. cit., n. 64 ad art. 380/ 381 CC; Deschenaux/Steinauer, op. cit., pag.
362.
nota 27). La designazione del figlio M__________ riesce invece inopportuna,
sia per la forte influenza che egli esercita sulla madre, sia per i contrasti
che lo oppongono alle sorelle e ad altri familiari (lettere del 23 maggio e del
9.
agosto 2005 nel fascicolo della Commissione tutoria regionale), sia per il
conflitto d'interessi in cui egli si troverebbe quanto alla divisione dell'ereditaria
paterna (lettera 21 luglio 2005 dell'avv. __________ nel fascicolo allestito
dalla commissione tutoria regionale). Per il resto, l'appellante nulla obietta
alla persona di CO 2. Anche su questo punto l'appello manca perciò di
consistenza.
10.
L'emanazione
del giudizio odierno rende senza oggetto l'istanza di misure provvisionali
formulata da L__________. Gli oneri del pronunciato seguono la soccombenza
(art. 148 cpv. 1 CC). Non è il caso di attribuire ripetibili invece alla Commissione
tutoria o al curatore, che non hanno presentato osservazioni.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella
misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 300.¿
b) spese fr.
50.¿
fr.
350.¿
sono
posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
¿ ;
¿ , ;
¿ ;
¿ .
Comunicazione
alla Divisione degli interni, Sezione degli enti lo-
cali quale
autorità di vigilanza sulle tutele.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale
d¿appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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