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Decisione

11.2005.134

Curatela combinata di rappresentanza e di gestione

3 marzo 2006Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

i presupposti che disciplinano una curatela combinata, l'autorità di vigilanza

ha rilevato che al momento in cui è stata sentita a casa sua l'interessata appariva

trasan­data nella persona, carente nella cura dell'alloggio e, sebbene a tratti

lucida e consapevole della sua situazione, poco informata e confusa circa le

sue condizioni patrimoniali. Inoltre ¿ ha soggiunto l'autorità di vigilanza ¿

il dott. __________ ha segnalato alla Com­missione tutoria gravi carenze igie­niche

riguardo alla persona dell'anziana. Per di più ¿ essa ha sottolineato ¿ la ricorrente

appariva sprovvista di ogni autocritica e, in definitiva, bisognosa di qualcuno

che si curasse di lei, l'aiuto dei parenti risultando insufficiente. Dal

profilo finanziario l'autorità di vigilanza ha accertato che l'interessata fa

capo ai figli, ma che solo M__________ sembra bene informato sulla situazione

patrimoniale di lei. Essa non è in grado tuttavia di sorvegliarne l'operato,

dimostrandosi anzi influenzabile. Donde, in ultima analisi, la necessità di una

curatela combinata e di un curatore neutro, esterno alla famiglia, non da

ultimo anche per i disaccordi sorti nella divisione dell'eredità lasciata dal

marito.

3. I presupposti per l'istituzione di una curatela combinata, ovvero di

rappresentanza (art. 392 n. 1 CC) e di gestione (art. 393 n. 2 CC), sono già

stati ricordati dall'autorità di vigilanza (decisione impugnata, consid. 2).

Non occorre pertanto ripetersi. Basti rammentare che l'autorità tutoria deve

attenersi ai principi di proporzionalità e sussidiarità, attivandosi solo ove

ciò sia indispensabile, segnatamente ove l'aiuto della famiglia appaia

insufficiente (Langenegger in:

Basler Kommentar, ZGB II, 2ª edizione, n. 7 a 9 delle osservazioni preliminari

agli art. 360¿456). Tra provvedimenti atti a raggiungere lo scopo, deve

prevalere quello che limita meno la libertà dell'individuo (Desche­naux/Stei­nauer, Personnes

physiques et tutelle, 4ª edizione, pag. 339 seg. n. 860 segg.). Dandosene le

premesse, pertanto, l'intervento dell'autorità tutoria negli ¿affari di

una cittadina svizzera che è stata sempre corretta¿ (appello, punto n. 2) può

rivelarsi necessario. La curatela combinata, del resto, figura fra le misure

meno incisive (Deschenaux/Stei­­nauer,

op. cit., pag. 340 n. 862) ed è destina­ta, in particolare, a fornire

assistenza alle persone anziane, senza limitarne la capacità civile con misure

più incisive come l'inabilitazione o la tutela (Deschenaux/Stei­­nauer, op. cit., pag. 342 n. 871a con

rinvii; Langenegger, op. cit., n.

13 ad art. 392 CC).

4. L'appellante

definisce ¿quasi offensive¿ gli apprezzamenti dell'autorità di vigilanza sulla

cura della sua persona e del suo alloggio, obiettando che a casa propria essa

¿ha la libertà di vestirsi come [le] piace¿ (appello, punto n. 3). Dagli atti

essa sembrerebbe inoltre beneficiare dell'aiuto di due donne (act. 4, verbale

di audizione dell'8 settembre 2005, pag. 1), mentre il figlio M__________ ha

dichiarato che la madre può contare sulla sua presenza quotidiana e su visite

settimanali della sorella D__________ (verbale del 14 giugno 2005 nel fascicolo

della Commissione tutoria). Sta di fatto però che durante il sopralluogo

l'autorità di vigilanza ha accertato come l'interessata apparisse trascurata e

l'abitazione maleodorante (act. 5), analogamente a quanto già aveva avuto modo

di rilevare la Commissione tutoria regionale il 14 giugno 2005 (verbale di quel

giorno, nel fascicolo della Commissione tutoria). Anche il dott. __________ ha

segnalato alla Commissione tutoria che la sua paziente, priva di ¿visione

autocritica¿, versava in condizioni igieniche ¿assolutamente insufficienti,

indecorose e addirittura indegne, con rischio di gravi complicazioni di tipo infettivo¿

(lettera 4 luglio 2005 nel fascicolo della Commissione tutoria). L'interessata

risulta pertanto incontrare serie difficoltà nel gestire in maniera autonoma la

sua cura e igiene personale.

5. La

curatela di rappresentanza (art. 392 n. 1 CC) e la curatela e di gestione (art.

393 n. 2 CC) non garantiscono invero una completa assistenza. Assicurano pur

sempre al curatelato, tuttavia, un certo ausilio personale (Schnyder/Mu­rer in: Berner Kommentar,

3ª edizione, n. 44 ad art. 393 CC e n. 22 ad art. 392 CC). Istituite in maniera

combinata, poi, si attagliano particolarmente ¿ come detto ¿ alle esigenze di

persone anziane in difficoltà (sopra, consid. 3 in fine; Schnyder/Murer, op. cit., n. 40 e 46 ad

art. 393 CC). Se nella fattispecie si considera che in qualche misura i

familiari apportano già aiuto concreto all'appellante, l'istituzione di una

curatela combinata può apparire sufficiente a organizzare un aiuto domiciliare

efficace facendo capo alle strutture di assistenza e cure a domicilio che

operano nella regione. L'incarico conferito al curatore, ossia la tutela degli

¿interessi morali e materiali della curatelata¿ (act. 1, pag. 2), deve pertanto

essere inteso anche in questo senso.

6. L'appellante

sostiene di essere lucida e di misurare le parole con le persone sconosciute,

mentre la valutazione dell'autorità di vigilanza non si fonda su alcun

riscontro peritale. Essa produce inoltre un certificato medico del 6 ottobre

2005 in cui il dott. __________, psicoanalista e psichiatra, la descrive come

¿ben orientata, consapevole, autocritica, desiderosa di continuare a mantenere

Considerandi

l'esercizio della sua autonomia e libertà¿, lucida dal punto di vista

psicologico-psichiatrico e in grado di intendere e volere. Ora, trattandosi di

istituire una curatela, non occorre necessariamente far allestire una perizia,

come quando si prospet­ta un'interdizione per infermità o debolezza di mente (Geiser, op. cit., n. 18 ad art. 374 CC

con riferimento), tanto meno ove la capacità d'intendere e di volere non sia in

discussione. E in concreto la stessa autorità di vigilanza è partita dal

presupposto che l'interessata sia sostanzialmente lucida (decisione impugnata,

pag. 5 a metà), quantunque non si renda conto dell'insufficiente cura della sua

persona o dell'alloggio (loc. cit.) e non sia in grado di seguire gli aspetti

finanziari né di sorvegliare l'operato del figlio (pag. 6). Lo specialista

interpellato dall'appellante si è fondato sulla ¿raccolta dei dati anamnestici¿

e ¿eteroanamnesti­ci¿, sulla ¿documentazione fornita¿, come pure sull'¿esame

clinico, psicologico, psicosociale, caratterologico e psicopatologico¿, ma non

consta avere compiuto alcuna verifica sulle condizioni in cui si trova la casa

della paziente o sulle capacità amministrative di lei. Il suo certificato

medico non osta pertanto alla curatela combinata.

7.

L'appellante fa valere che solo la figlia D__________ ha procura per

eseguire pagamenti in sua vece, mentre il figlio M__________ non ne ha alcuna.

Asserisce altresì di essere consapevole di quanto fa il figlio, il quale esegue

unicamente i suoi desideri, tant'è che il ricor­so all'autorità di vigilanza è

stato da lui redatto secondo la sua volontà. Tali argomenti saranno anche

veritieri, ma ciò non toglie che durante la sua audizione la ricorrente è

apparsa poco informata della propria situazione finanziaria. Essa ha affermato

di ¿pagare tanta AVS¿ (act. 5, nel mezzo). Non ricordava però ¿ senza il

suggerimento del figlio ¿ di avere un conto presso il __________, né ha saputo

giustificare ¿ se non in modo vago ¿ un considerevole prelevamento avvenuto di

recente (act. 4, pag. 1 verso il basso), salvo dichiarare che i figli le chiedono

soldi e, sempre su suggerimento di M__________, di avere dato a una figlia fr. 30 000.¿ (act. 4,

pag. 2 in alto). Ha preteso poi di incassare direttamente la rendita di

vecchiaia e di pagare direttamente le fat­ture all'ufficio postale, dove si

reca in taxi o in automobile con i figli M__________ o D__________ (act. 4,

pag. 1 a metà), vedendosi smentire dallo stesso M__________, il quale ha

spiegato che della gestione finanziaria si occupa lui o la sorella (verbale del

14.

giugno 2005 nel fascicolo della Commissione tutoria).

Nulla

impedisce, in sé, che l'interessata faccia sbrigare pratiche amministrative da

terzi. Deve però essere in grado di vigilarne l'operato (Schnyder/Mu­rer, op. cit., n. 48 ad

art. 392 CC e n. 41 ad art. 393 CC; Deschenaux/Steinauer,

op. cit., pag. 412 n. 1100 e pag. 416 n. 1109). Dall'audizione e dal successivo

colloquio a domicilio la ricorrente è risultata scarsamente edot­ta della

propria situazione finanziaria, pur alla costante presenza del figlio M__________,

che è intervenuto a varie riprese con suggerimenti e obiezioni (act. 4 e 5).

Addirittura l'anziana è ¿stata sgridata dallo stesso più volte, poiché non si

ricordava le cose¿, per tacere del fatto che il figlio ¿ha sempre suggerito

alla madre la risposta¿ (act. 5 in fondo). ¿Su ordine del figlio¿, poi, essa ha

rifiutato di firmare il verbale (act. 4 in fondo). L'autorità di vigilanza ne

ha dedotto ¿che la madre è totalmente soggiogata e dipendente dal volere del

figlio¿ (act. 5), il quale del resto aveva steso il ricorso (act. 4) e si è

commissionato in appello il certificato medico del 6 ottobre 2005 dal

dott. __________. Per altro, mentre il figlio M__________ si occupa

giornalmente della madre, le altre figlie sono meno assidue (verbale del 14

giugno 2005 nel fascicolo della Commissione tutoria).

8.

Nelle

circostanze descritte poco rileva che il figlio non disponga di procura sui

conti della madre, circostanza per altro contestata dalla sorella S__________

(lettera del 9 agosto 2005 nel fascicolo della Commissione tutoria). A dispetto

di ciò, infatti, M__________

esercita un forte ascendente sulla madre, la quale lasciandosi pesantemente

influenzare denota l'incapacità di gestire da sé le proprie risorse finanziarie. L'istituzione di una curatela di

gestione a norma dell'art. 393 n. 2 CC appare quindi necessaria (Deschenaux/Steinauer, op. cit., pag.

405.

seg. n. 1107). A ciò si aggiunge che la divisione dell'eredità lasciata dal

marito si prefigura particolarmente complessa e litigiosa (lettera 21 luglio

2005.

dell'avv. __________ nel fascicolo della Commissione tutoria), il che

giustifica un curatore di rappresentanza (Schyder/Murer,

op. cit., n. 57 ad art. 392 CC), anche se per stare in causa o stipulare

transazioni, concludere convenzioni di divisione d'eredità, accettare o rinunciare

all'eredità, il curatore dovrà ottenere il consenso dell'autorità tutoria o dell'autorità

di vigilanza (art. 421 n. 8 e 9 e 422 n. 5 CC).

9.

L'appellante contesta infine la scelta del curatore, adducendo di accettare

solo una persona di sua fiducia. Davanti alla Commissione tutoria regionale

essa aveva proposto di designare il figlio M__________ (lettera 23 giugno 2005

dell'avv. __________ nel fascicolo della Commissione tutoria). L'autorità di

vigilanza ha ritenuto che, visti i disaccordi tra i figli, era meglio designare

una persona neutra, esterna alla famiglia. Con tale argomento l'interessata non

si confronta, di modo che al proposito l'appello andrebbe dichiarato irricevibile

per difetto di motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il

cpv. 5). Sia come sia, dandosi tensioni fra parenti, a ragione l'autorità

tutoria ha privilegiato la nomina di un terzo (Schnyder/Murer, op. cit., n. 64 ad art. 380/ 381 CC; Deschenaux/Steinauer, op. cit., pag.

362.

nota 27). La designazione del figlio M__________ riesce invece inopportuna,

sia per la forte influenza che egli esercita sulla madre, sia per i contrasti

che lo oppongono alle sorelle e ad altri familiari (lettere del 23 maggio e del

9.

agosto 2005 nel fascicolo della Commissione tutoria regionale), sia per il

conflitto d'interessi in cui egli si troverebbe quanto alla divisione dell'ereditaria

paterna (lettera 21 luglio 2005 dell'avv. __________ nel fascicolo allestito

dalla commissione tutoria regionale). Per il resto, l'appellante nulla obietta

alla persona di CO 2. Anche su questo punto l'appello manca perciò di

consistenza.

10.

L'emanazione

del giudizio odierno rende senza oggetto l'istanza di misure provvisionali

formulata da L__________. Gli oneri del pronunciato seguono la soccombenza

(art. 148 cpv. 1 CC). Non è il caso di attribuire ripetibili invece alla Commissione

tutoria o al curatore, che non hanno presentato osservazioni.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Nella

misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.

2. Gli oneri

processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 300.¿

b) spese fr.

50.¿

fr.

350.¿

sono

posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

3. Intimazione:

¿ ;

¿ , ;

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¿ .

Comunicazione

alla Divisione degli interni, Sezione degli enti lo-

cali quale

autorità di vigilanza sulle tutele.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale

d¿appello

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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