11.2005.135
Modifica di sentenza di divorzio
15 aprile 2009Italiano12 min
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Numero d'incarto:
11.2005.135
Data decisione, Autorità:
15.04.2009, ICCA
Titolo:
Modifica di sentenza di divorzio
MODIFICA MEDIANTE SENTENZA
art. 129 CC
Incarto n.
11.2005.135
Lugano
15 aprile
2009/sc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretario:
Annovazzi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa OA.2004.788 (modifica
di sentenza di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1,
promossa con petizione del 30 novembre 2004 da
AP 1
(patrocinato dall' PA 1 )
contro
AO 1
(ora patrocinata dall' PA 2 );
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello
del 10 ottobre 2005 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 22
settembre 2005 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 24 settembre 2001 il
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha sciolto per divorzio il
matrimonio contratto il 7 novembre 1992 da AP 1 (1961) e AO 1 (1965), omologando
una convenzione in cui i coniugi pattuivano
l'affidamento dei figli C__________ (29 maggio 1993) e G__________ (11
dicembre 1995) alla madre, mentre AP 1 si impegnava a versare un contributo alimentare per la moglie di fr. 7000.– mensili fino al
31 dicembre 2006 e di fr. 4000.– mensili fino al 31 agosto 2012, oltre a un
contributo alimentare per ciascun figlio di fr. 2500.–
mensili fino al 12° compleanno e di fr. 3000.– fino alla maggiore età, riservato un contributo di fr. 1800.– mensili per ogni figlio agli studi
dopo di allora (inc. OA.2000.752).
B. Il 30 novembre 2004 AP 1 ha convenuto AO 1 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, per
ottenere la riduzione del contributo alimentare in favore dell'ex moglie a
fr. 2000.– mensili fino al 31 dicembre 2006, sopprimendolo dopo di allora,
e di quello in favore di ogni figlio a fr. 900.– mensili fino al 12° compleanno,
rispettivamente a fr. 1200.– mensili in seguito. In via cautelare egli ha
postulato la riduzione immediata a fr. 1500.– mensili del contributo alimentare
per ogni figlio. A sostegno della richiesta egli ha fatto valere un peggioramento delle sue entrate dovuto alla perdita del lavoro e
all'inizio di un'altra attività, meno rimunerata. Nella
sua risposta del 26 gennaio 2005 la convenuta ha proposto di respingere la petizione. Con decreto cautelare del 27 aprile 2005,
emesso “nelle more istruttorie”, il Pretore ha ridotto a fr. 4000.– mensili il contributo alimentare per l'ex moglie
e a fr. 1500.– mensili dal 1° gennaio 2005 quello per ogni figlio (inc.
DI.2004.1449).
C. Dopo
l'istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale, limitandosi a
conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 12 settembre 2005 AP 1 ha modificato
la richiesta di giudizio, postulando la soppressione immediata del contributo
per l'ex moglie e una riduzione di quello per ciascun figlio a fr. 900.–
mensili fino al 12° compleanno e a fr. 1200.– mensili dopo di allora. Nel proprio
allegato del 14 settembre 2005 AO 1 ha proposto una volta ancora di respingere
la petizione. Statuendo il 22 settembre 2005, il Pretore ha modificato la
convenzione omologata con la sentenza di divorzio, riducendo dal
1° dicembre 2004 il contributo alimentare per l'ex moglie a fr. 4000.–
mensili e quello per ogni figlio a fr. 1500.– mensili. La tassa di giustizia e
le spese di complessivi fr. 1000.– sono state poste a carico delle parti in ragione
di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
D. Contro
la sentenza appena citata AP 1 è insorto con un appello del 10 ottobre 2005 nel
quale chiede che, in riforma del giudizio impugnato, il contributo alimentare
per l'ex moglie sia annullato o, in subordine, sospeso per tre anni a decorrere
dal 1° dicembre 2004. Nelle sue osservazioni del 10 novembre 2005 AO 1 propone
di respingere l'appello.
Considerandi
in diritto: 1. La modifica di una sentenza di divorzio è governata dalla procedura
ordinaria dell'art. 419 cpv. 3 CPC, sicché il termine d'impugnazione è di 20
giorni (art. 423b cpv. 1 seconda frase CPC). Tempestivo, sotto questo
profilo l'appello in esame è pertanto ricevibile.
2.
Il
Pretore ha accertato che al momento del divorzio (settembre del 2001) AP 1 era
direttore della banca __________ e guadagnava fr. 36 525.– mensili netti, ma nel
settembre 2002 si era visto licenziare in seguito alla fusione dell'istituto con
la __________. Grazie all'indennità di buona uscita, nel 2003 egli ha
conseguito ancora un reddito di fr. 360 554.–. Dal 2004 però egli ha
potuto contare solo su uno stipendio di fr. 12 000.– mensili netti percepito
quale dipendente della __________ (poi __________), ditta attiva nel campo
della gestione patrimoniale, di cui egli detiene la metà delle azioni. Esclusa
la possibilità che l'attore possa guadagnare di più, ma ritenuta improbabile anche
l'eventualità che egli subisca altre decurtazioni di stipendio, il primo
giudice ha valutato in circa fr. 5000.– mensili il fabbisogno minimo di lui.
Quanto al reddito della convenuta, il Pretore ha accertato che esso non era
migliorato dopo il divorzio. Appurata così l'evidente diminuzione di reddito
intervenuta senza colpa dell'interessato, il Pretore ha accolto l'azione nei
limiti descritti.
3.
L'appellante
si duole che nella sentenza impugnata il Pretore si sia fondato sul reddito
di fr. 12 000.– mensili netti da lui ammesso nella petizione, senza
considerare il successivo peggioramento delle entrate – rilevato con le
conclusioni scritte – intervenuto già nell'aprile del 2005 in esito alla
perdita di clientela e alla diminuzione dei patrimoni gestiti, e ciò nonostante
gli sforzi da lui intrapresi per rimediare alla situazione. Egli ritiene tali
perdite irrecuperabili e giudica ormai inevitabile una riduzione del proprio
stipendio a poco più della metà di quello iniziale. Critica inoltre il fatto che il Pretore imputi simile stato
di cose a contingenze straordinarie e non a un
peggioramento stabile e duraturo della sua situazione, negando di conseguenza
la soppressione del contributo per l'ex moglie. L'appellante sostiene infine
che l'incertezza circa le sue condizioni economiche avrebbe dovuto indurre il
Pretore a optare almeno per una sospensione temporanea della rendita, come egli
medesimo propone in subordine.
4.
Ai
fini del giudizio su un'azione intesa alla modifica di una sentenza di divorzio
decisivo è il raffronto tra le condizioni in cui si trovavano le parti al
momento in cui è stato sciolto il matrimonio (rispettivamente al momento in cui
il contributo litigioso è stato modificato l'ultima volta) e la nuova
situazione. Il giudizio, poi, non è solo una questione di diritto, ma anche di
equità (cfr. RtiD I-2006 pag. 666 consid. 4). Addurre e comprovare il mutamento
di situazione incombe all'attore.
Nella
fattispecie l'appellante rimprovera al Pretore, in sintesi, di avere trascurato
che pendente causa il suo reddito è ulteriormente peggiorato in modo
irrimediabile, tanto da giustificare la richiesta – formulata nelle conclusioni
scritte – di sopprimere il contributo alimentare per l'ex moglie. In realtà il
primo giudice ha accertato, per quanto concerne l'attore, “una situazione d'illiquidità
della ditta ed una certa erosione di clienti” riconducibile tuttavia “a
contingenze straordinarie piuttosto che a un trend negativo”. A mente del Pretore
“la redditività di un'attività indipendente non va basata su momenti episodici,
bensì dev'essere il risultato di una valutazione estesa a periodi di tempo prolungati
(ossia di anni)”. E in concreto – egli ha soggiunto – è improbabile “che l'attore,
con l'esperienza bancaria in suo possesso, con gli evidenti canali di cui
dispone, sia in __________ (dove per sua ammissione viaggia di frequente per
lavoro), ma anche in Svizzera (e lo dimostra il soggiorno pagato da __________
a __________) non sia in grado di raccogliere capitali in gestione sufficienti
per garantirgli lo stipendio previsto contrattualmente”, vale a dire i
fr. 12 000.– mensili netti indicati in petizione. Tant'è che egli
“ha pagato regolarmente gli alimenti fissati con il decreto supercautelare del 27 aprile
2005” (sentenza impugnata, pag. 4).
5.
Nella
misura in cui pretende che il suo reddito sia ridotto ormai a “circa poco più
della metà dei fr. 12 000.– indicati in petizione”, l'appellante adduce un'argomentazione
che potrebbe essere dichiarata d'acchito irricevibile. Chi contesta cifre
precise contenute in una sentenza deve opporre cifre altrettanto precise, non limitarsi
a definizioni vaghe o ambigue (“circa poco più della metà”), ciò che del resto la giurisprudenza ripete da anni (Rep. 1993
pag. 228 consid. b; I CCA, sentenza inc. 11.2005.136 del 21 dicembre 2005,
consid. 7; da ultimo: sentenza inc. 11.2004.137 del 21 agosto 2008, consid. 13).
Sia come
sia, si volesse anche transigere al proposito, l'appello non sarebbe destinato
a miglior sorte. Nella sentenza impugnata il Pretore ha illustrato i motivi dai
quali ha dedotto una capacità lucrativa di AP 1 pari a fr. 12 000.– mensili (oscillazioni
di reddito episodiche, esperienza bancaria pluriennale, canali privilegiati con
mercati finanziari in __________ e in Svizzera). L'appellante pretende di guadagnare
“circa poco più della metà” di
fr. 12 000.–,
salvo omettere di spiegare come mai la valutazione del Pretore sia sbagliata di
quasi il 50%. Egli riprende le stesse motivazioni da cui il primo giudice ha
dedotto la sua verosimile impossibilità (pretesa invece dalla moglie) di
guadagnare più di fr. 12 000.– mensili, ma non illustra perché le considerazioni da cui il
Pretore ha desunto la sua potenzialità di guadagno sarebbero anche solo
criticabili. Invano si cercherebbe di capire quale errore di valutazione abbia indotto
il Pretore a reputare ormai stabilizzato verso il basso il reddito conseguibile
dall'attore, quali elementi di giudizio egli avrebbe trascurato, quali fattori
concreti inficerebbero la sua prognosi.
L'appellante
si limita a ribadire gli sforzi infruttuosi da lui compiuti per arginare la
perdita di clienti e per incrementare l'entità dei patrimoni da gestire, lamenta
periodi difficili e prospetta tempi bui, ma con la motivazione del Pretore non
si confronta. Egli non fa, in pratica, che contrapporre le sue opinioni a
quelle del primo giudice, traendone deduzioni diverse, come se argomentasse
davanti a un'altra autorità di primo grado. Ciò non adempie i requisiti minimi
di motivazione posti dall'art. 309 cpv. 1 lett. f CPC (combinati con il cpv.
5). Del resto, si rinunciasse pure a formalizzarsi in proposito, rimarrebbe da
comprendere perché nella fissazione del reddito imputabile all'appellante quest'ultimo
avrebbe ragione e il Pretore torto sulla base di argomentazioni analoghe. Così com'è motivato, l'appello è destinato pertanto all'insuccesso.
6.
In
subordine l'appellante chiede una sospensione temporanea della rendita per tre
anni, pari “al periodo generalmente considerato da dottrina e giurisprudenza
per valutare le capacità economiche di una persona con attività indipendente”.
A suo avviso la richiesta è ammissibile, trattandosi di “un semplice
restringimento della domanda principale”. In realtà la sospensione di un contributo
alimentare non è un semplice minus della soppressione, tant'è che l'art.
129.
cpv. 1 CC ha introdotto tale possibilità proprio perché la giurisprudenza relativa
al vecchio diritto consentiva la soppressione del contributo, ma non la
sospensione (FF 1996 I 131 n. 233.543 con rinvio alla nota 368). Come nuova
conclusione in appello la sospensione è proponibile, di conseguenza, solo ove
sia fondata su fatti nuovi o mezzi di prova nuovi (art. 138 cpv. 1 CC).
Quest'ultima condizione fa manifesto difetto in concreto, onde l'inammissibilità
della domanda. Per di più, la sospensione del contributo alimentare si applica
ai casi in cui si giustifichi una soppressione temporanea del contributo alimentare
per evitare – ad esempio – che il debitore debba assolvere il proprio obbligo
quand'anche il creditore del contributo viva con un nuovo partner in una comunione
analoga al matrimonio (FF 1996 I 131 n. 233.543). Non è concepito invece per
esonerare il debitore dal pagamento di qualsiasi contributo alimentare in
attesa di accertamenti precisi circa l'entità del proprio reddito. Anche su
questo punto l'appello in esame manca dunque di fondamento.
7.
Gli
oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L'appellante
rifonderà inoltre alla controparte, che ha formulato osservazioni al ricorso
per il tramite di un patrocinatore, un'adeguata indennità per ripetibili.
8.
Quanto ai rimedi esperibili contro la
presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore
litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF supera ampiamente la soglia
di fr. 30 000.– ai fini di un eventuale ricorso in
materia civile.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulla spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella
misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Gli oneri processuali,
consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 500.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
550.–
sono
posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1500.–
per ripetibili.
3. Intimazione:
–
;
–
.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF
entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF).
Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile
solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000
franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in
materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto
di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata
dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è
dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF).
La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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