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Decisione

11.2005.135

Modifica di sentenza di divorzio

15 aprile 2009Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani ed Ermotti

segretario:

Annovazzi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa OA.2004.788 (modifica

di sentenza di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1,

promossa con petizione del 30 novembre 2004 da

AP 1

(patrocinato dall' PA 1 )

contro

AO 1

(ora patrocinata dall' PA 2 );

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti

di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello

del 10 ottobre 2005 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 22

settembre 2005 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1;

2. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. Con sentenza del 24 settembre 2001 il

Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha sciolto per divorzio il

matrimonio contratto il 7 novembre 1992 da AP 1 (1961) e AO 1 (1965), omologando

una convenzione in cui i coniugi pattuivano

l'affidamento dei figli C__________ (29 maggio 1993) e G__________ (11

dicembre 1995) alla madre, mentre AP 1 si impegnava a versare un contributo alimentare per la moglie di fr. 7000.– mensili fino al

31 dicembre 2006 e di fr. 4000.– mensili fino al 31 agosto 2012, oltre a un

contributo ali­mentare per ciascun figlio di fr. 2500.–

mensili fino al 12° compleanno e di fr. 3000.– fino alla maggiore età, riservato un contributo di fr. 1800.– mensili per ogni figlio agli studi

dopo di allora (inc. OA.2000.752).

B. Il 30 novembre 2004 AP 1 ha convenuto AO 1 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, per

ottenere la riduzione del contributo alimentare in favore dell'ex moglie a

fr. 2000.– mensili fino al 31 dicembre 2006, sopprimendolo dopo di allora,

e di quello in favore di ogni figlio a fr. 900.– mensili fino al 12° compleanno,

rispettivamente a fr. 1200.– mensili in seguito. In via cautelare egli ha

postulato la riduzione immediata a fr. 1500.– mensili del contributo alimentare

per ogni figlio. A sostegno della richiesta egli ha fatto valere un peggioramento delle sue entrate dovuto alla perdita del lavoro e

all'inizio di un'altra attività, meno rimunerata. Nella

sua risposta del 26 gennaio 2005 la convenuta ha proposto di respingere la petizione. Con decreto cautelare del 27 aprile 2005,

emesso “nelle more istruttorie”, il Pretore ha ridotto a fr. 4000.– mensili il contributo alimentare per l'ex moglie

e a fr. 1500.– mensili dal 1° gennaio 2005 quello per ogni figlio (inc.

DI.2004.1449).

C. Dopo

l'istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale, limitandosi a

conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 12 settembre 2005 AP 1 ha modificato

la richiesta di giudizio, postulando la soppressione immediata del contributo

per l'ex moglie e una riduzione di quello per ciascun figlio a fr. 900.–

mensili fino al 12° compleanno e a fr. 1200.– mensili dopo di allora. Nel proprio

allegato del 14 settembre 2005 AO 1 ha proposto una volta ancora di respingere

la petizione. Statuendo il 22 settembre 2005, il Pretore ha modificato la

convenzione omologata con la sentenza di divorzio, riducendo dal

1° dicembre 2004 il contributo alimentare per l'ex moglie a fr. 4000.–

mensili e quello per ogni figlio a fr. 1500.– mensili. La tassa di giustizia e

le spese di complessivi fr. 1000.– sono state poste a carico delle parti in ragione

di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

D. Contro

la sentenza appena citata AP 1 è insorto con un appello del 10 ottobre 2005 nel

quale chiede che, in riforma del giudizio impugnato, il contributo alimentare

per l'ex moglie sia annullato o, in subordine, sospeso per tre anni a decorrere

dal 1° dicembre 2004. Nelle sue osservazioni del 10 novembre 2005 AO 1 propone

di respingere l'appello.

Considerandi

in diritto: 1. La modifica di una sentenza di divorzio è governata dalla procedura

ordinaria dell'art. 419 cpv. 3 CPC, sicché il termine d'impugnazione è di 20

giorni (art. 423b cpv. 1 seconda frase CPC). Tempestivo, sotto questo

profilo l'appello in esame è pertanto ricevibile.

2.

Il

Pretore ha accertato che al momento del divorzio (settembre del 2001) AP 1 era

direttore della banca __________ e guadagnava fr. 36 525.– mensili netti, ma nel

settembre 2002 si era visto licenziare in seguito alla fusione dell'istituto con

la __________. Grazie all'indennità di buona uscita, nel 2003 egli ha

conseguito ancora un reddito di fr. 360 554.–. Dal 2004 però egli ha

potuto contare solo su uno stipendio di fr. 12 000.– mensili netti percepito

quale dipendente della __________ (poi __________), ditta attiva nel campo

della gestione patrimoniale, di cui egli detiene la metà delle azioni. Esclusa

la possibilità che l'attore possa guadagnare di più, ma ritenuta improbabile anche

l'eventualità che egli subisca altre decurtazioni di stipendio, il primo

giudice ha valutato in circa fr. 5000.– mensili il fabbisogno minimo di lui.

Quanto al reddito della convenuta, il Pretore ha accertato che esso non era

migliorato dopo il divorzio. Appurata così l'evidente diminuzione di reddito

intervenuta senza colpa dell'interessato, il Pretore ha accolto l'azione nei

limiti descritti.

3.

L'appellante

si duole che nella sentenza impugnata il Pretore si sia fondato sul reddito

di fr. 12 000.– mensili netti da lui ammesso nella petizione, senza

considerare il successivo peggioramento delle entrate – rilevato con le

conclusioni scritte – intervenuto già nell'aprile del 2005 in esito alla

perdita di clientela e alla diminuzione dei patrimoni gestiti, e ciò nonostante

gli sforzi da lui intrapresi per rimediare alla situazione. Egli ritiene tali

perdite irrecuperabili e giudica ormai inevitabile una riduzione del proprio

stipendio a poco più della metà di quello iniziale. Critica inoltre il fatto che il Pretore imputi simile stato

di cose a contingenze straor­dinarie e non a un

peggioramento stabile e duraturo della sua situazione, negando di conseguenza

la soppressione del contributo per l'ex moglie. L'appellante sostiene infine

che l'incertezza circa le sue condizioni economiche avrebbe dovuto indurre il

Pretore a optare almeno per una sospensione temporanea della rendita, come egli

medesimo propone in subordine.

4.

Ai

fini del giudizio su un'azione intesa alla modifica di una sentenza di divorzio

decisivo è il raffronto tra le condizioni in cui si trovavano le parti al

momento in cui è stato sciolto il matrimonio (rispettivamente al momento in cui

il contributo litigioso è stato modificato l'ultima volta) e la nuova

situazione. Il giudizio, poi, non è solo una questione di diritto, ma anche di

equità (cfr. RtiD I-2006 pag. 666 consid. 4). Addurre e comprovare il mutamento

di situazione incombe all'attore.

Nella

fattispecie l'appellante rimprovera al Pretore, in sintesi, di avere trascurato

che pendente causa il suo reddito è ulteriormente peggiorato in modo

irrimediabile, tanto da giustificare la richiesta – formulata nelle conclusioni

scritte – di soppri­mere il contributo alimentare per l'ex moglie. In realtà il

primo giudice ha accertato, per quanto concerne l'attore, “una situazione d'illiquidità

della ditta ed una certa erosione di clienti” riconducibile tuttavia “a

contingenze straordinarie piuttosto che a un trend negativo”. A mente del Pretore

“la redditività di un'attività indipendente non va basata su momenti episodici,

bensì dev'essere il risultato di una valutazione estesa a periodi di tempo prolungati

(ossia di anni)”. E in concreto – egli ha soggiunto – è improbabile “che l'attore,

con l'esperienza bancaria in suo possesso, con gli evidenti canali di cui

dispone, sia in __________ (dove per sua ammissione viaggia di frequente per

lavoro), ma anche in Svizzera (e lo dimostra il soggiorno pagato da __________

a __________) non sia in grado di raccogliere capitali in gestione sufficienti

per garantirgli lo stipendio previsto contrattualmente”, vale a dire i

fr. 12 000.– mensili netti indicati in petizione. Tant'è che egli

“ha pagato regolarmente gli alimenti fissati con il decreto supercautelare del 27 aprile

2005” (sentenza impugnata, pag. 4).

5.

Nella

misura in cui pretende che il suo reddito sia ridotto ormai a “circa poco più

della metà dei fr. 12 000.– indicati in petizione”, l'appellante adduce un'argomentazione

che potrebbe essere dichiarata d'acchito irricevibile. Chi contesta cifre

precise contenute in una sentenza deve opporre cifre altrettanto precise, non limitarsi

a definizioni vaghe o ambigue (“circa poco più della metà”), ciò che del resto la giurisprudenza ripete da anni (Rep. 1993

pag. 228 consid. b; I CCA, sentenza inc. 11.2005.136 del 21 dicembre 2005,

consid. 7; da ultimo: sentenza inc. 11.2004.137 del 21 agosto 2008, consid. 13).

Sia come

sia, si volesse anche transigere al proposito, l'appello non sarebbe destinato

a miglior sorte. Nella sentenza impugnata il Pretore ha illustrato i motivi dai

quali ha dedotto una capacità lucrativa di AP 1 pari a fr. 12 000.– mensili (oscillazioni

di reddito episodiche, esperienza bancaria pluriennale, canali privilegiati con

mercati finanziari in __________ e in Svizzera). L'appellante pretende di guadagnare

“circa poco più della metà” di

fr. 12 000.–,

salvo omettere di spiegare come mai la valutazione del Pretore sia sbagliata di

quasi il 50%. Egli riprende le stesse motivazioni da cui il primo giudice ha

dedotto la sua verosimile impossibilità (pretesa invece dalla moglie) di

guadagnare più di fr. 12 000.– mensili, ma non illustra perché le considerazioni da cui il

Pretore ha desunto la sua potenzialità di guadagno sarebbero anche solo

criticabili. Invano si cercherebbe di capire quale errore di valutazione abbia indotto

il Pretore a reputare ormai stabilizzato verso il basso il reddito conseguibile

dall'attore, quali elementi di giudizio egli avrebbe trascurato, quali fattori

concreti inficerebbero la sua prognosi.

L'appellante

si limita a ribadire gli sforzi infruttuosi da lui compiuti per arginare la

perdita di clienti e per incrementare l'entità dei patrimoni da gestire, lamenta

periodi difficili e prospetta tempi bui, ma con la motivazione del Pretore non

si confronta. Egli non fa, in pratica, che contrapporre le sue opinioni a

quelle del primo giudice, traendone deduzioni diverse, come se argomentasse

davanti a un'altra autorità di primo grado. Ciò non adempie i requisiti minimi

di motivazione posti dall'art. 309 cpv. 1 lett. f CPC (combinati con il cpv.

5). Del resto, si rinunciasse pure a formalizzarsi in proposito, rimarrebbe da

comprendere perché nella fissazione del reddito imputabile all'appellante quest'ultimo

avreb­be ragione e il Pretore torto sulla base di argomentazioni analoghe. Così com'è motivato, l'appello è destinato pertanto all'insuccesso.

6.

In

subordine l'appellante chiede una sospensione temporanea della rendita per tre

anni, pari “al periodo generalmente considerato da dottrina e giurisprudenza

per valutare le capacità econo­miche di una persona con attività indipendente”.

A suo avviso la richiesta è ammissibile, trattandosi di “un semplice

restringimento della domanda principale”. In realtà la sospensione di un contributo

alimentare non è un semplice minus della soppressione, tant'è che l'art.

129.

cpv. 1 CC ha introdotto tale possibilità proprio perché la giurisprudenza relativa

al vecchio diritto consentiva la soppressione del contributo, ma non la

sospensione (FF 1996 I 131 n. 233.543 con rinvio alla nota 368). Come nuova

conclusione in appello la sospensione è proponibile, di conseguenza, solo ove

sia fondata su fatti nuovi o mezzi di prova nuovi (art. 138 cpv. 1 CC).

Quest'ultima condizione fa manifesto difetto in concreto, onde l'inammissibilità

della domanda. Per di più, la sospensione del contributo alimentare si applica

ai casi in cui si giustifichi una soppressione temporanea del contributo ali­mentare

per evitare – ad esempio – che il debitore debba assolvere il proprio obbligo

quand'anche il creditore del contributo viva con un nuovo partner in una comunione

analoga al matrimonio (FF 1996 I 131 n. 233.543). Non è concepito invece per

esonerare il debitore dal pagamento di qualsiasi contributo alimentare in

attesa di accertamenti precisi circa l'entità del proprio reddito. Anche su

questo punto l'appello in esame manca dunque di fondamento.

7.

Gli

oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L'appellante

rifonderà inoltre alla controparte, che ha formulato osservazioni al ricorso

per il tramite di un patrocinatore, un'adeguata indennità per ripetibili.

8.

Quanto ai rimedi esperibili contro la

presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore

litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF supera ampiamente la soglia

di fr. 30 000.– ai fini di un eventuale ricorso in

materia civile.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulla spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Nella

misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Gli oneri processuali,

consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 500.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

550.–

sono

posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1500.–

per ripetibili.

3. Intimazione:

;

.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF

entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF).

Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile

solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000

franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in

materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto

di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata

dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è

dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF).

La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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