11.2005.136
Misure a protezione dell'unione coniugale.
21 dicembre 2005Italiano13 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.2005.136
Data decisione, Autorità:
21.12.2005, ICCA
Titolo:
Misure a protezione dell'unione coniugale.
PROTEZIONE DELL'UNIONE CONIUGALE
art. 176 cpv. 1 cf. 1 CC
Incarto n.
11.2005.136
Lugano
21 dicembre
2005/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Lardelli
segretaria:
Verda, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa DI.2005.146
(protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 6, promossa con istanza del 7 febbraio 2005 da
AO 1
(patrocinata dall' PA 1 )
contro
AP 1 ;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se
dev'essere accolto l'appello (“ricorso”) del 7 ottobre 2005,
integrato il 10 ottobre 2005, presentato da AP 1 contro la sentenza
emessa il 27 settembre 2005 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 (1949) e AO 1 (1960) si sono sposati ad __________ il 10
maggio 1991. Dal matrimonio sono nati Sa__________ (1992) e Si__________ (1998).
AP 1 lavora come tecnico per la __________. AO 1 non svolge attività lucrativa.
Fatti
I coniugi si sono separati di fatto all'inizio di febbraio 2005, quando la
moglie ha lasciato l'abitazione coniugale di __________ per trasferirsi con i
figli in un appartamento a __________.
B. Il 7
febbraio 2005 AO 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6,
con un'istanza a protezione dell'unione coniugale, chiedendo – previo
conferimento dell'assistenza giudiziaria – l'autorizzazione a vivere separata,
l'attribuzione dell'alloggio coniugale al marito, l'affidamento dei figli
(riservato il diritto di visita del padre), un contributo alimentare mensile di
fr. 1677.50 per sé, uno di fr. 704.– per Sa__________ e uno di fr. 568.50 per
Si__________ (l'assegni familiari compresi), oltre a
fr. 10 000.– per
l'arredamento del suo nuovo alloggio. In via provvisionale essa ha postulato un
contributo per sé di fr. 900.– mensili e uno di fr. 700.– mensili per ciascun
figlio (assegni familiari compresi). Con decreto cautelare dell'8 febbraio
2005, emanato senza contraddittorio, il Pretore ha accolto queste ultime
domande.
C. All'udienza
del 15 marzo 2005, indetta per discutere le domande provvisionali e l'istanza a
protezione dell'unione coniugale, le parti hanno convenuto di vivere separate,
di lasciare l'abitazione coniugale al marito e di affidare i figli alla madre,
riservato il diritto di visita del padre. AP 1 si è opposto invece al
versamento dei contributi alimentari postulati dall'istante. Esperita l'istruttoria,
alla discussione finale del 20 giugno 2005 l'istante ha desistito dalla
richiesta di fr. 10 000.– per arredare il nuovo alloggio, confermandosi per il resto
nelle sue domande, mentre il convenuto si è limitato a produrre conclusioni
scritte nelle quali ha ribadito il suo punto di vista.
D. Statuendo
con sentenza del 27 settembre 2005, il Pretore ha autorizzato dal 1° febbraio
2005 le parti a vivere separate, ha attribuito l'abitazione coniugale al convenuto,
ha affidato i figli alla madre (riservato al padre il diritto di visita) e ha obbligato
AP 1 a versare alla moglie, retroattivamente dal 1° febbraio 2005, un
contributo alimentare mensile di fr. 927.–, più fr. 740.– per Sa__________ e
fr. 700.– per Si__________ (oltre agli assegni familiari di complessivi fr.
366.–). Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 500.–, sono state poste a
carico del convenuto, tenuto a rifondere all'istante fr. 2000.– per ripetibili
ridotte. La richiesta di assistenza giudiziaria presentata dall'istante è stata
respinta. La procedura cautelare è stata stralciata dai ruoli.
E. Contro
la sentenza appena citata AP 1 è insorto con un appello (“ricorso”) del 7 ottobre
2005, integrato il 10 ottobre 2005, nel quale chiede che il contributo di mantenimento
per la moglie e per i figli sia ridotto a complessivi fr. 2300.– mensili (assegni
familiari compresi). L'appello non ha formato oggetto di intimazione.
Considerandi
in diritto: 1. Le misure a protezione dell'unione coniugale (art. 172 segg. CC)
sono emanate con la procedura sommaria contenziosa di camera di consiglio (art.
4.
cpv. 1 n. 5 e art. 5 LAC con rinvio agli art. 361 segg. CPC), in esito alla
quale il Pretore statuisce con sentenza impugnabile entro dieci giorni (art.
368.
cpv. 2 CPC). L'esame dei fatti è limitato alla verosimiglianza (Rep. 1991
pag. 432 consid. 4a). Tempestivi, sotto questo profilo l'appello e il complemento
sono dunque ricevibili.
2.
L'art.
176.
cpv. 1 n. 1 CC prevede che, ove sia giustificata la sospensione della comunione
domestica, a istanza di un coniuge il giudice stabilisce “i contributi pecuniari”
dell'uno in favore dell'altro. L'ammontare di tali contributi si calcola
dividendo l'eccedenza mensile – di regola a metà – una volta dedotto dal
reddito familiare il fabbisogno dei coniugi e dei figli minorenni (DTF 123
III 1; Hausheer/Reusser/Geiser in:
Berner Kommentar, edizione 1999, n. 26 ad art. 176 CC). In caso di ammanco il
debitore del contributo ha diritto di conservare l'equivalente del proprio fabbisogno
minimo (DTF 127 III 70 consid. 2c con rinvii; 121 III 302
consid. 5b). Quanto ai criteri preposti al calcolo del fabbisogno dei
coniugi e dei figli, essi sono già stati correttamente enunciati dal primo
giudice (sentenza impugnata, pag. 3).
3.
Nella fattispecie il
Pretore ha calcolato il reddito del marito in fr. 4960.– mensili netti e il
relativo fabbisogno minimo in fr. 2593.– (minimo esistenziale del diritto
esecutivo fr. 1100.–, onere ipotecario fr. 250.–, spese di riscaldamento fr.
130.
–, revisione del bruciatore e spazzacamino fr. 30.–, premio della cassa
malati fr. 282.70, imposta di circolazione fr. 23.65, spese di trasferta fr.
150.
–, assicurazione dell'economia domestica e dello stabile fr. 68.05, retta
della casa per anziani in cui è ricoverata la madre fr. 400.–, tassa d'acqua
potabile fr. 19.–, tassa di fognatura fr. 35.70, imposte fr. 103.85). D'altro
lato egli ha accertato che la moglie non ha alcun reddito per rapporto a un
fabbisogno minimo di fr. 2581.– mensili (minimo esistenziale del diritto
esecutivo fr. 1250.–, locazione fr. 990.– [già dedotta la quota compresa nel
fabbisogno in denaro dei figli], premio della cassa malati fr. 291.– e premi
per assicurazioni varie fr. 50.–). In applicazione delle raccomandazioni
pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento del Canton Zurigo
(tabella 2005) il primo giudice ha poi valutato il fabbisogno in denaro di Sa__________
in fr. 1535.– mensili e quello di Si__________ in fr. 1245.– mensili, detraendo
da entrambi gli importi la quota per cura e educazione. Constatato un ammanco,
egli ha lasciato al convenuto l'equivalente del proprio fabbisogno minimo e ha
ridotto tutti gli altri contributi in proporzione, fissando fr. 927.– mensili
quello per la moglie, in fr. 740.– mensili quello per Sa__________ e fr. 700.–
mensili quello per Si__________.
4.
Per quel che è del proprio reddito, l'appellante critica il
guadagno netto imputatogli dal Pretore (fr. 4960.– mensili), sostenendo che
esso ammonta a fr. 4900.– netti mensili, compresa la tredicesima (appello del 7
ottobre 2005), salvo poi precisare che esso è di fr. 4841.– mensili (fr.
5207.
–, meno gli assegni familiari di fr. 366.–: complemento all'appello, del
10.
ottobre 2005). La tesi è infondata. Trattandosi in concreto di un lavoratore
dipendente, a ragione il primo giudice si è dipartito dallo stipendio netto da
lui conseguito al momento del giudizio (da ultimo: RtiD 2005-I pag. 764 consid.
4a), di fr. 4552.– netti mensili, assegni familiari compresi (doc. 8). A ciò egli
ha aggiunto la quota di tredicesima (ammessa dallo stesso convenuto: verbale
del 15 marzo 2005, pag. 3 a metà), consistente in un dodicesimo dello stipendio
di base, senza indennità e senza deduzione del “secondo pilastro” (fr. 379.80
mensili), ottenendo un totale di fr. 4931.80. Considerate infine le indennità
per straordinari, che nel febbraio 2005 ammontavano a fr. 120.– (doc. 9), il
Pretore ha accertato equitativamente un reddito complessivo di fr. 4960.– netti
mensili. Perché quest'ultima valutazione sarebbe erronea l'appellante non
spiega, sicché al proposito il rimedio si rivela finanche irricevibile (art.
309.
cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5).
5.
L'appellante
asserisce che la moglie riceve fr. 1000.– mensili di assegni integrativi per i
figli e fr. 340.– di assistenza sociale. Tuttavia, né gli assegni integrativi
(RtiD I-2005 pag. 781 consid. 6) né le somme stanziate dalla pubblica
assistenza (sentenza del Tribunale federale 5C.38/2000 del 4 maggio 2000,
consid. 2b, che rinvia a DTF 119 Ia 135 consid. 4 e 108 Ia 10 consid. 3) rientrano
nella nozione di reddito per il calcolo del contributo alimentare. Su questo
punto la doglianza dell'appellante cade dunque nel vuoto.
6.
L'appellante
chiede inoltre di computare nelle entrate della moglie fr. 500.– mensili che
deriverebbero dalla locazione ai suoceri di una casa a __________, comproprietà
della stessa AO 1 e del fratello di lei. Davanti al Pretore però egli
non ha mai preteso nulla del genere, nemmeno dopo avere ottenuto il richiamo dell'inventario
relativo alla sostanza relitta dalla defunta __________, madre dell'istante
(act. III, pag. 2 in basso, doc. R), dalla quale risulta chiaramente che la
moglie è comproprietaria della casa. Nuovo, l'argomento è dunque improponibile.
L'art. 138 cpv. 1 CC (ribadito dall'art. 423b cpv. 2
CPC), il quale prevede che “fatti e mezzi di prova nuovi possono essere invocati
davanti all'istanza cantonale superiore”, si riferisce infatti alle sole cause
di merito, non alle misure provvisionali (I CCA, sentenza inc. 11.2000.19 del
28.
giugno 2000, consid. 2, pubblicata in: FamPra.ch 2001 pag. 128) né a quelle
protettrici dell'unione coniugale (da ultimo: I CCA, sentenza 11.2004.16 del 5
novembre 2004, consid. 2).
7.
Quanto
al proprio fabbisogno minimo, l'appellante fa valere di dover
sopportare i costi causati dalle pressoché settimanali – “seppur gradite” –
visite dei figli e della moglie. Ora, le spese inerenti a un diritto di visita
usuale, siano essi i costi di una bibita o di biglietto al cinema, sono per
principio a carico del genitore non affidatario (Breitschmid, Kind und Scheidung der Elternehe in: Das
neue Scheidungsrecht, Zurigo 1999, pag. 102 con rimandi). A
parte ciò, la giurisprudenza ha già avuto modo di stabilire che in caso di
contestazioni pecuniarie un appellante non può limitarsi a domande
indeterminate, ma deve cifrare le sue pretese (Rep. 1993 pag. 228 consid. b,
recentemente confermata per i costi occasionati dall'esercizio del diritto di visita
in: I CCA, sentenza inc. 11.2005.21 del 14 settembre 2005, consid. 5e). In concreto
l'appellante non indica a quanto ammonti la spesa causata dalle visite, neppure
per ordine di grandezza. Ciò non
adempie i requisiti minimi dell'art. 309 cpv. 2 lett. e CPC. Al riguardo
l'appello va dichiarato una volta di più irricevibile.
8.
Secondo l'appellante il Pretore sarebbe incorso in errore aggiungendo
gli assegni familiari al suo reddito mensile (complemento del 10 ottobre 2005
all'appello). L'assunto è fondato, ove si consideri che il primo giudice ha
accertato il reddito del convenuto in fr. 4960.– netti mensili compresi gli
assegni familiari di fr. 366.– mensili (sentenza impugnata, pag. 3 in basso),
ma ha poi aggiunto una seconda volta gli assegni ai contributi alimentari per i
figli (sentenza impugnata, pag. 5 in alto). Se non che, una sentenza va
riformata solo ove sia erronea nel risultato e non solo nei motivi. Ora, nel
fabbisogno minimo dell'appellante il primo giudice ha inserito anche la retta
di fr. 400.– mensili che il convenuto versa alla casa per anziani in cui è
ricoverata la madre (sentenza impugnata, pag. 4 in alto). Il mantenimento di moglie
e figli è prioritario tuttavia rispetto a quello di altri parenti, cui il debitore
alimentare può sovvenire solo dopo avere sostentato adeguatamente la famiglia (FamPra.ch
1/2000 pag. 113; Hausheer/ Spycher/Kocher/Brunner,
Handbuch des Unterhaltsrechts, Berna 1997, n. 8.43,
pag. 453). E siccome nella fattispecie la famiglia versa in ammanco, la citata
retta di fr. 400.– mensili andrebbe tolta dal fabbisogno minimo del convenuto.
Ciò compensa gli assegni familiari di fr. 366.– mensili che il Pretore ha computato
in doppio. Si aggiunga che, proprio perché la famiglia versa in una situazione
di ammanco, dal fabbisogno minimo del convenuto andrebbe stralciato anche
l'onere fiscale di fr. 103.85 mensili (DTF 126 III 356 consid. 1aa, confermato
a DTF 127 III 70 in alto e 127 III 292 consid. 2a/bb). Nel complesso non si può
dire dunque che il primo giudice, cadendo in errore, abbia fatto torto al
convenuto. Anzi, se mai vale il contrario.
9.
L'appellante
si duole altresì che il Pretore abbia ordinato il pagamento dei contributi
alimentari retroattivamente dal 1° febbraio 2005, mentre l'istante avrebbe
abbandonato l'abitazione coniugale solo verso la fine di marzo. Dal contratto
di locazione relativo al nuovo appartamento di __________ si desume nondimeno
che la pigione era dovuta sin dal 1° febbraio 2005 (doc. E). Le spese causate
dalla doppia economia domestica in seguito alla separazione fattuale dei
coniugi decorrono perciò da quel momento, non soltanto da quando la moglie ha
cambiato casa.
10.
Da ultimo l'appellante insorge contro la ripartizione degli oneri
processuali e delle ripetibili di prima sede, sostenendo di non capire perché il
primo giudice gli abbia addebitato l'intera tassa di giustizia e le spese, mentre
lo ha obbligato a versare alla controparte un'indennità per ripetibili ridotte
(fr. 2000.–: sentenza impugnata, pag. 5 nel mezzo e dispositivo n. 6). In
proposito giova ricordare che, secondo giurisprudenza, nella fissazione degli
oneri processuali e delle ripetibili il primo giudice fruisce di ampia
latitudine (rinvii in: Cocchi/Trezzini,
CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 32 ad art. 148). L'ammontare degli
importi da lui stabiliti entro i minimi e i massimi delle tariffe applicabili,
come pure l'eventuale riparto a norma dell'art. 148 cpv. 2 CPC – per reciproca
soccombenza o per “altri giusti motivi” – può quindi essere censurato solo per
eccesso o per abuso di apprezzamento (da ultimo: RtiD 2004-II pag. 539 consid.
4). Nel caso specifico non è dato di capire in effetti perché il Pretore abbia posto
a carico del convenuto l'intera tassa di giustizia e solo un'indennità ridotta per
ripetibili. Comunque sia, si volesse anche riconoscere al convenuto una
frazione di vittoria davanti al Pretore, il risultato non muterebbe. Se appena
si considera che per le cause di stato l'art. 18 cpv. 1 LTG (RL: 3.1.1.5) consente
di riscuotere tasse di giustizia da fr. 250.– a fr. 10 000.–, nel caso in esame l'importo
di fr. 500.– fissato dal Pretore potrebbe senz'altro resistere alla critica anche
come tassa di giustizia ridotta. Una volta ancora l'appello è destinato pertanto
all'insuccesso.
11.
Gli
oneri del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC).
Nondimeno, date le ristrettezze in cui versa l'appellante, si prescinde – a
titolo eccezionale – dal prelevare spese (art. 148 cpv. 2 CPC), mentre non è il
caso di attribuire ripetibili alla controparte, cui l'appello non è stato
intimato e non ha causato spese presumibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 313bis CPC,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è
ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Non si
riscuotono tasse o spese né si attribuiscono ripetibili.
3. Intimazione:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale
d'appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster