11.2005.137
Contributi di mantenimento nel quadro di misure a protezione dell'unione coniugale
9 febbraio 2009Italiano18 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
11.2005.137
Data decisione, Autorità:
09.02.2009, ICCA
Titolo:
Contributi di mantenimento nel quadro di misure a protezione dell'unione coniugale
PROTEZIONE DELL'UNIONE CONIUGALE
art. 176 cpv. 1 cf. 1 CC
Incarto n.
11.2005.137
Lugano
9 febbraio
2009/sc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa DI.2005.59
(protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Bellinzona
promossa con istanza del 9 marzo 2005 da
AO 1
(ora patrocinata dall',)
contro
AP 1
(patrocinato dall' PA 1);
esaminati
gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere
accolto l'appello del 10 ottobre 2005 presentato da AP 1 contro la sentenza
emessa il 30 settembre 2005 dal Pretore supplente del Distretto di Bellinzona;
2. Se dev'essere accolta
la domanda di assistenza giudiziaria presentata da AO 1 con le osservazioni all'appello;
3. Il giudizio sulle
spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 (1971), cittadino italiano, e AO
1 (1954), cittadina dominicana, si sono sposati a __________ l'11 giugno 1992.
Dal matrimonio non sono nati figli. Il marito è capo operaio della ditta di
pulizie __________ di __________. La moglie lavora come operaia per la __________
di __________, attiva nel ramo dell'orologeria. I coniugi vivono separati dal
febbraio del 2005, quando la moglie ha lasciato l'abitazione coniugale a __________
(particella n. 1976 RFD, comproprietà dei coniugi in ragione di un mezzo ciascuno)
per trasferirsi dalla sorella a __________.
B. Il
9 marzo 2005 AO 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Bellinzona con un'istanza
a protezione dell'unione coniugale, chiedendo – previo conferimento dell'assi-stenza
giudiziaria – di essere autorizzata a vivere separata, di assegnare l'abitazione
coniugale al marito e di condannare quest'ultimo a versarle un contributo
alimentare di fr. 1586.50 mensili dal 1° febbraio 2005. Identiche richieste
essa ha avanzato già in via cautelare. All'udienza del 5 aprile 2005, indetta
per la discussione, il convenuto si è opposto al versamento di ogni contributo.
Con decreto cautelare dell'11 luglio 2005 il Pretore supplente ha obbligato AP
1 a versare un contributo alimentare per la moglie di fr. 1100.– mensili. L'istruttoria
si è conclusa il
30 agosto 2005 e al dibattimento finale di quello stesso giorno le
parti hanno ribadito i loro punti di vista.
C. Statuendo
con sentenza del 30 settembre 2005, il Pretore supplente ha autorizzato le
parti a vivere separate, ha assegnato
l'abitazione coniugale al marito e ha fissato un contributo alimentare
di fr. 915.– mensili in favore della moglie dal febbraio del 2005 in poi. La tassa di giustizia di
fr. 200.– e le spese di fr. 100.– sono state poste a
carico del convenuto, tenuto a rifondere all'istante fr. 600.– per ripetibili.
AO 1 è stata ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria.
D. Contro
la sentenza appena citata AP 1 è insorto con un appello del 10 ottobre 2005 nel
quale chiede la soppressione del contributo alimentare per la moglie o, in subordine,
la riduzione del medesimo a fr. 97.85 mensili, eventualmente a fr. 197.85 mensili.
Nelle sue osservazioni del 7 novembre 2005 AO 1 propone di respingere l'appello,
instando per il beneficio dell'assistenza giudiziaria.
Considerandi
in diritto: 1. Le misure a protezione dell'unione
coniugale (art. 172 segg. CC) sono emanate con la procedura sommaria
contenziosa di camera di consiglio (art. 4 cpv. 1 n. 5 e art. 5 LAC con rinvio
agli art. 361 segg. CPC), nell'ambito della quale l'esame dei fatti è limitato
alla verosimiglianza (Rep. 1991 pag. 432 consid. 4a). La sentenza del Pretore è
impugnabile nel termine di 10 giorni (art. 370 cpv. 2 CPC). Tempestivo, sotto
questo profilo l'appello è dunque ricevibile.
2.
Litigioso
è, nella fattispecie, il contributo di mantenimento per la moglie. A tal fine
il Pretore supplente ha accertato il reddito del marito in fr. 4662.40 netti mensili
e il fabbisogno minimo di lui in fr. 3676.35 mensili (recte: fr.
3676.
: minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, oneri ipotecari fr.
1309.
, assicurazione dell'economia domestica fr. 36.85, assicurazione dello
stabile fr. 61.35, spese di riscaldamento fr. 45.80, premio della cassa malati
fr. 315.90, ammortamento ipotecario fr. 343.35, abbonamento ai trasporti
pubblici fr. 114.–, pasti fuori casa fr. 220.–, tassa rifiuti fr. 7.90, revisione
del bruciatore fr. 8.35, tassa di fognatura fr. 10.20, canalizzazioni fr.
23.
, acqua potabile fr. 18.50, spese condominiali fr. 12.–, imposte
stimate fr. 50.–). Per quanto riguarda la moglie, il Pretore supplente ne ha
calcolato le entrate in fr. 1900.– mensili netti a fronte di un fabbisogno
minimo di fr. 2745.30 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr.
1100.
–, costo dell'alloggio stimato fr. 1200.–, premio della cassa malati fr.
335.
, assicurazione dell'economia domestica fr. 60.–, imposte stimate fr.
50.
–). Constatata un'eccedenza di fr. 140.75 mensili, il primo giudice ha obbligato
AP 1 a stanziare alla moglie un contributo alimentare di fr. 915.– mensili dal
febbraio del 2005.
3.
L'appellante contesta anzitutto il suo reddito, accertato dal Pretore
supplente in fr. 4662.40 mensili con riferimento allo stipendio netto del 2003
e del 2004 e alla media di quello percepito nei primi tre mesi del 2005. Sostiene
che il salario da prendere in considerazione è quello del 2005, come risulta
dai conteggi agli atti (fr. 4725.40 mensili lordi, pari a fr. 4376.65 mensili
netti, inclusa la tredicesima).
a) Nel caso di
lavoratori dipendenti il reddito determinante è quello netto conseguito al
momento del giudizio (RtiD I-2008 pag. 1026 n. 25c). Nel 2005 lo stipendio lordo
dell'appellante ammontava a fr. 4725.40 mensili (doc. 28 a 30). L'indennità di
fr. 1000.– conteggiata nel mese di gennaio per “vacanze” non entra in linea di
conto, poiché corrisposta in via eccezionale, mentre le “spese di trasferta” sono
in realtà un rimborso delle spese (deposizione di __________: verbali, pag. 5
in alto; doc. 28 a 30, dal 2° foglio). E come questa Camera ha già avuto modo
di ricordare, un'indennità fissa ricevuta da un dipendente a titolo di rimborso
spese non costituisce reddito ove la media delle spese sia verosimilmente pari –
come nella fattispecie – all'indennità percepita (FamPra.ch 2000 pag. 148
consid. 3; Rep. 1995 pag. 145 consid. 3 con richiami).
b) Ciò posto, nei
primi tre mesi del 2005 il convenuto ha ricevuto uno stipendio di fr. 4040.– mensili
netti. Considerata anche la tredicesima (un dodicesimo dello stipendio di base,
senza indennità né deduzioni del “secondo pilastro”), il reddito risulta di fr.
4395.
– mensili netti. Il rimprovero mosso al convenuto di non avere prodotto
tutti i certificati di salario in suo possesso cade nel vuoto. AP 1 ha ottemperato
infatti all'ordine impartitogli il 5 aprile 2005 dal Pretore supplente (verbali,
pag. 3), versando agli atti quanto richiesto (doc. 27 a 30, esibiti il 29 aprile
2005), né risulta che l'istante abbia – per ipotesi – sollecitato un aggiornamento
di tale documentazione.
c) Sostiene la moglie che il marito non ha mai addotto una diminuzione
di stipendio e che pertanto occorre attenersi al reddito del 2004 di fr. 4662.40
mensili. Se non che lo stipendio mensile nel 2005 è rimasto immutato rispetto
agli ultimi mesi del 2004 (doc. C). Inoltre il marito non percepisce gratifiche
(deposizione di __________, verbali, pag. 5 a metà). È quindi verosimile che un maggior reddito annuo complessivo nel 2004
sia dovuto alla retribuzione di prestazioni straordinarie. E perché simili
retribuzioni siano computate nel reddito occorre che costituiscano un'entrata
regolare (RtiD I-2004 pag. 596 n. 80c; Schwenzer
in: FamKommentar Scheidung, Berna 2005, n. 14 e 17 ad art. 125 CC). Ciò che
nella fattispecie non consta, tanto meno se si considera che nel 2003 il convenuto
aveva percepito in media fr. 4005.95 mensili (doc. 21) e che nel 2005 non ha
svolto alcun lavoro straordinario.
4.
Per
quanto attiene al proprio fabbisogno minimo, l'appellante si duole che il primo
giudice non gli abbia riconosciuto una spesa di fr. 300.– mensili per l'uso del
veicolo privato, necessario per la trasferta da __________ al posto di lavoro a
__________. Tanto più, egli soggiunge, che i coniugi non si trovano in difficoltà
economiche.
a) La fine della
vita in comune non preclude a un coniuge il diritto di mantenere, per quanto le
condizioni economiche della famiglia lo permettano, il tenore di vita
precedente (DTF 114 II 26). Se non che, nella fattispecie – come si vedrà oltre
(consid. 7) – il bilancio familiare non consente di finanziare i costi per l'uso
di un veicolo privato. E in situazioni di ristrettezza spese simili possono
essere riconosciute nel fabbisogno di un coniuge solo se il mezzo è necessario
per trasferte professionali, per motivi di salute o per esercitare il diritto
di visita (Rep. 1994 pag. 145, 1993 pag. 226). In caso contrario va inserito
nel fabbisogno minimo del coniuge solo il costo della trasferta con i trasporti
pubblici (I CCA, sentenza inc. 11.2008.42 del 24 ottobre 2008, consid. 4a).
b) L'appellante
sostiene che spostarsi da __________ a __________ con i mezzi pubblici è
disagevole, ma non pretende che sia ragionevolmente impossibile. Del resto, in
determinate circostanze legate a esigenze di lavoro, egli è autorizzato a rincasare
con l'automobile della ditta (deposizione di __________: verbali, pag. 5 verso
il basso). Tutto quanto può essere incluso nel fabbisogno minimo dell'appellante, dunque, è il costo del mezzo pubblico. Il
Pretore supplente è nondimeno caduto in errore nella valutazione della spesa,
giacché per la trasferta da __________ a __________ occorre un abbonamento
“arcobaleno” per cinque zone (e non per quattro), che nel 2005 costava fr.
152.
– mensili (www.arcobaleno.ch). Il fabbisogno minimo del marito va portato così
a fr. 3714.45 mensili.
5.
L'appellante
contesta altresì il reddito della moglie, accertato dal Pretore supplente in
fr. 1900.– mensili fondandosi sulla media relativa ai primi otto mesi del 2005
(fr. 1828.75 mensili). A suo parere tale reddito va accertato in fr. 2303.95
netti mensili (pari al guadagno del 2003), il guadagno di lei non essendo
diminuito per mancanza di lavoro, come reputa il Pretore supplente, bensì al
fatto che la moglie ha fruito di giorni di vacanza non retribuiti in aggiunta a
quelli usuali.
a) Già si è ricordato
che, di regola, il reddito di un coniuge è quello effettivo, conseguito al
momento del giudizio (consid. 3a). Se tuttavia, dando prova di buona volontà, tale
coniuge avrebbe la ragionevole possibilità di guadagnare di più, fa stato il
reddito ipotetico. Ciò vale tanto per un debitore quanto per un creditore di
contributi alimentari. Un guadagno ipotetico non va però determinato in
astratto. Dev'essere alla concreta portata dell'interessato, tenuto conto della
sua età, della formazione professionale e dello stato di salute, oltre che della
situazione sul mercato del lavoro. La fissazione di un reddito potenziale non
ha, in effetti, carattere di penalità (RtiD II-2006 pag. 690 n. 5a con richiami).
b) In concreto
risulta che dal gennaio al luglio del 2005 l'istante ha guadagnato fr. 14 629.85 netti complessivi
(doc. D, 1° foglio; doc. O a R). Del certificato di salario relativo al mese di
agosto, che il Pretore parrebbe avere considerato, non v'è traccia. Come il
primo giudice abbia accertato l'importo di fr. 1828.75 non è dato di
capire, né è dato di sapere come la moglie abbia calcolato la somma di fr.
1879.
– nelle proprie osservazioni. Stando agli atti, dunque, nei primi sette mesi
del 2005 l'interessata ha guadagnato in media fr. 2090.– mensili netti. È vero
che tale reddito è stato oggetto di fluttuazioni (doc. N; incarto fiscale
richiamato: fr. 29 408.45
lordi nel 2000, fr. 26 483.60 lordi nel 2001, fr. 29 356.35 lordi nel 2002,
fr. 30 531.45 lordi nel 2003, fr. 29 361.80 lordi nel 2004),
ma ciò si spiega con il fatto che nel settore orologiero l'attività “subisce
dei cicli importati di mole di lavoro” (deposizione di __________: verbali,
pag. 10 verso il basso).
c) Rimane il fatto
che, pur nel ramo orologiero, anche in caso di pochi ordinativi le otto ore al
giorno sono garantite (loc. cit.). Dalla deposizione del datore di lavoro emerge
inoltre che le vacanze aziendali sono di tre settimane in estate e una a Natale,
ma che i dipendenti possono ottenere altri giorni di libero non retribuiti
(verbali, pag. 10 verso l'alto e in fondo). Ciò significa che, lavorando a tempo
pieno (otto ore giornaliere a fr. 14.50 l'ora) l'interessata avrebbe potuto
guadagnare intorno ai fr. 2500.– mensili lordi (deposizione citata: verbali,
pag. 9 in basso), ovvero fr. 2170.– mensili netti (doc. Q, 3° foglio). Certo, l'interessata
contesta di avere preso nel 2005 giorni di vacanza non rimunerati, ma non indica
per quale altra ragione le sue entrate non abbiano raggiunto neppure lo stipendio
di base, garantito dal contratto collettivo di lavoro (deposizione citata: verbali,
pag. 10 in basso). Nelle circostanze descritte si giustifica dunque di imputare
all'interessata, per lo meno, il reddito che le era garantito lavorando il minimo
di otto ore giornaliere (fr. 2170.– mensili).
6.
Relativamente
al fabbisogno minimo della moglie, l'appellante critica il costo dell'alloggio (fr.
1200.
– mensili) stimato dal Pretore supplente, facendo valere che l'istante è
andata a vivere dalla sorella, senza curarsi di cercare un alloggio per sé o
pretendere di contribuire in qualche misura ai costi sopportati dalla sorella.
A suo avviso inoltre la stima di fr. 1200.– mensili è esagerata, dovendosi ammettere
tutt'al più un esborso di fr. 700.– mensili, rispettivamente un contributo alla
sorella di fr. 500.– mensili. Secondo l'appellante, poi, il premio di fr. 60.–
mensili per l'assicurazione dell'economia domestica va stralciato, siccome inesistente.
a) Dopo la
separazione di fatto i coniugi devono poter beneficiare, per giurisprudenza, di
condizioni abitative sostanzialmente paritarie. In casi del genere questa
Camera riconosce per principio a ogni coniuge, indipendentemente dalla pigione
effettivamente pagata, il costo dell'alloggio che egli dovrebbe ragionevolmente
sopportare se abitasse da sé solo (criterio definito “corretto e per nulla
arbitrario” dal Tribunale federale: sentenza 5P.101/2001 del 30 aprile 2001,
consid. 4 in principio; v. anche RtiD II-2004 pag. 562 consid. 8a con riferimenti,
pag. 583 consid. 5a, I-2005 pag. 764 n. 47c consid. 5, I-2006 pag. 667). Un'eventuale
convivenza con terzi non deve, in altri termini, recare scapito al coniuge
convivente né profittare all'altro (Rep. 1995 pag. 142 in alto; da ultimo: I
CCA, sentenza inc. 11.2007.4 del 5 agosto 2008, consid. 6b).
b) In concreto
determinante è, dopo quanto si è illustrato, la spesa che la moglie potrebbe
permettersi qualora abitasse da sé sola in un alloggio analogo a quello avuto durante
la vita in comune. La stima che il Pretore è chiamato a compiere in simili contingenze
è onnicomprensiva (I CCA, sentenza inc. 11.2007.77 del 10 settembre 2008,
consid. 3). Ora, a un esame di verosimiglianza il tetto di spesa globale riconosciuto
alla moglie (fr. 1260.– mensili, inclusi tutti gli oneri correlati all'abitazione)
non appare inadeguata per le necessità di una persona singola che risieda a __________.
Su questo punto la sentenza impugnata resiste alla critica.
7.
In
ultima analisi il bilancio delle entrate e delle uscite
familiari si presenta, dopo quanto si è visto, come segue:
reddito del
marito (consid. 3) fr. 4395.––
reddito
della moglie (consid. 5) fr. 2170.—
fr. 6565.—
mensili
fabbisogno
minimo del marito (consid. 4) fr. 3714.45
fabbisogno
minimo della moglie (consid. 6) fr. 2745.30
fr.
6459.75
mensili
eccedenza fr.
105.25
metà
eccedenza fr. 52.60 mensili.
Il marito può
conservare per sé:
fr.
3714.45
+ fr. 52.60 = fr. 3767.05 mensili,
e
deve versare alla moglie:
fr.
2745.30
+ fr. 52.60 ./. fr. 2170.– = fr. 627.90 mensili
arrotondati
a fr. 630.–– mensili.
Entro
tali limiti l'appello va dunque accolto e la sentenza del Pretore riformata.
8.
Gli oneri del giudizio odierno seguono il vicendevole grado di soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). Il convenuto, che postulava la
soppressione di ogni contributo alimentare per la moglie, vede accogliere il
suo appello in parte (fr. 630.– mensili per rapporto ai fr. 915.– mensili
stabiliti dal primo giudice). Si giustifica dunque che sopporti due terzi della
tassa di giustizia e delle spese, con obbligo di rifondere alla controparte un'equa
indennità per ripetibili ridotte.
Il giudizio odierno impone altresì una modifica del dispositivo sulle
spese e le ripetibili di prima sede. Davanti al Pretore supplente l'istante postulava
un contributo alimentare di fr. 1586.50 mensili, mentre il convenuto rifiutava
ogni versamento. Di conseguenza la moglie esce sconfitta per circa tre quinti.
Quanto alle ripetibili, l'appellante postula un'indennità di fr. 2500.–, importo
che appare giustificato dall'impegno richiesto al patrocinatore del convenuto
davanti al primo giudice, ma che va adeguatamente ridotto in funzione della
parziale soccombenza.
La
richiesta di assistenza giudiziaria formulata dalla moglie con le osservazioni
all'appello merita accoglimento. L'indigenza di lei (art. 3 cpv. 1 Lag) è resa
verosimile dal certificato municipale trasmesso al primo giudice il 5 aprile
2005.
e trova conferma nelle risultanze del presente giudizio (consid. 7). Essa
è invero comproprietaria per un mezzo, insieme con il marito, della particella
n. 1976 RFD di __________, ma il fondo è gravato di pegni per complessivi fr.
462.
254.35
(doc. E, 8, 9 e 10). La circostanza poi che al momento dell'acquisto i coniugi
abbiano dovuto ricorrere a un prestito del venditore garantito da pegno sull'immobile
in terzo grado (doc. 10) rende verosimile che il carico ipotecario sia ormai al
limite. Per di più la situazione finanziaria dell'appellante fa apparire
difficile, se non impossibile, l'incasso dell'indennità per ripetibili a lei riconosciuta
(DTF 122 I 322). L'interessata è resa attenta, ad ogni modo, che dandosi un
miglioramento della sua situazione patrimoniale in esito alla liquidazione del
regime dei beni (comproprietà immobiliare inclusa), essa potrà essere chiamata
a rifondere allo Stato quanto avrà ricevuto (art. 33 cpv. 2 Lag). Per il resto,
visto l'esito dell'appello, la sua resistenza non era sprovvista di buon fondamento
(art. 14 cpv. 1 lett. a Lag). Né si poteva pretendere che, sfornita di
cognizioni giuridiche, essa procedesse in lite con atti propri (art. 14 cpv. 2
Lag) o rinunciasse a resistere all'appello solo per i costi della procedura
(art. 14 cpv. 1 lett. b Lag).
9.
Quanto
ai rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d
LTF), ai fini dell'art. 74
cpv. 1 lett. b LTF il valore litigioso supera
ampiamente la soglia di fr. 30 000.– per un eventuale ricorso in materia
civile, ove appena si capitalizzi il contributo alimentare in favore della
moglie, che in difetto di scadenze prevedibili dev'essere – nel dubbio –
calcolato a vita.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche
la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L'appello è parzialmente accolto, nel senso che
la sentenza impugnata è così riformata:
3. AP 1 è condannato a
versare anticipatamente ad AO 1 un contributo alimentare di fr. 630.– mensili
dal febbraio del 2005.
4. La tassa di giustizia di
fr. 200.– e le spese di fr. 100.– sono poste per tre quinti a carico dell'istante
e per il resto a carico del convenuto. AO 1 rifonderà a AP 1 fr. 1500.– per
ripetibili ridotte.
II. Gli oneri
di appello, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 350.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
400.–
da
anticipare dall'appellante, sono posti per due terzi a carico di quest'ultimo e
per il resto a carico dell'istante, cui AP 1 rifonderà fr. 500.– per ripetibili
ridotte.
III. AO 1 è
ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio dell'avv.
__________.
IV. Intimazione:
–;
–,.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle cause senza
carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF
entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF).
Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile
solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore
litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è
ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art.
76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro
lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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