Lexipedia

Decisione

11.2005.138

Curatela volontaria di rappresentanza.

11 novembre 2005Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Lardelli

segretaria:

Verda, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa n. 381.2005/R.69.2005

(curatela volontaria) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali

quale autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone

AP 1

alla

Commissione tutoria regionale 14, Bellinzona;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello (“ricorso”)

del 15 ottobre 2005

presentato da AP 1 contro la decisione

emessa il

10

ottobre 2005 dalla Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle

tutele;

2. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: che a carico di

AP 1 è pendente una procedura di pignoramento per gli importi

di fr. 1555.65 (esecuzione n. 461 328),

fr. 1575.75 (esecuzione n. 465 371), fr. 2259.15

(esecuzione n. 493 164) e fr. 2902.35 (esecuzione n. 498 806);

che il 3

marzo 2005 l'Ufficio di esecuzione e fallimenti del Distretto di Bellinzona ha chiesto

alla Commissione tutoria regionale 14 di designare un tutore o un curatore incaricato

di rappresentare AP 1 al pignoramento;

che il 7

marzo 2005 lo stesso AP 1 ha postulato l'istituzione di una curatela amministrativa

e di rappresentanza (art. 392 seg. CC);

che durante

un incontro avvenuto il 21 marzo 2005 con __________, della Commissione tutoria

regionale 14, AP 1 ha precisato come la sua richiesta si riferisse alle

procedure di pignoramento pendenti;

che il 21

settembre 2005 la Commissione tutoria regionale ha istituito in favore di AP 1

una curatela di rappresentanza a norma dell'art. 392 n. 1 CC, nominando come

curatore PI 1 con il compito di rappresentare il curatelato nella procedura di

pignoramento (esecuzioni n. 465 371, 461 328, 493 164 e 498 806) e di presentare un rapporto a conclusione del mandato;

che AP 1

ha impugnato il 1° ottobre 2005

la decisione della Commissione tutoria davanti alla Sezione degli enti locali,

autorità di vigilanza, chiedendo di essere non rappresentato, ma soltanto

accompagnato dal curatore davanti all'Ufficio di esecuzione e fallimenti, fermo

restando l'obbligo per PI 1 di presentare un rapporto a fine mandato;

che,

statuendo il 10 ottobre 2005, l'autorità di vigilanza ha respinto il ricorso

senza prelevare tasse né spese e ha dichiarato la decisione immediatamente

esecutiva, il pignoramento essendo previsto per il 18 ottobre 2005;

che contro

tale decisione AP 1 è insorto con un appello (“ricorso”) del 15 ottobre 2005 a

questa Camera, postulando la restituzione dell'effetto sospensivo al ricorso e criticando

le attribuzioni del curatore;

che il

memoriale non è stato oggetto di intimazione;

che il 28

ottobre 2005 l'appellante ha sollecitato la concessione dell'effetto sospensivo

al ricorso, comunicando di avere presentato ricorso nel frattempo alla Camera

di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello contro l'operato dell'ufficiale

del Distretto di Bellinzona e di essersi visto conferire dal presidente della

Ca­mera effetto sospensivo il 14 ottobre 2005;

e considerando

in diritto: che decisioni emesse dall'autorità di vigilanza sulle tutele sono

impugnabili con appello entro venti giorni dalla loro notificazione (art. 48

della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele,

RL 4.1.2.2, cui rinvia l'art. 39 LAC), onde in concreto la tempestività del “ricorso”;

Considerandi

che la

procedura è quella degli art. 307 segg. CPC, con le particolarità dell'art. 424a

CPC;

che un

appello deve contenere, fra l'altro, le richieste di giudizio (art. 309 cpv. 2

lett. e CPC), oltre ai motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda (art.

309.

cpv. 2 lett. f CPC);

che,

nondimeno, ove il tutelato insorga personalmente contro una decisione a lui

sfavorevole, è sufficiente che le richieste di giudizio e i motivi di

impugnazione si desumano dall'insieme dell'esposto (Geiser in: Basler Kommentar, ZGB I, 2ª edizione, n. 41 ad

art. 420);

che nella

fattispecie l'interessato dichiara di opporsi all'immediata esecutività della

decisione presa dall'autorità di vigilanza;

che nella

misura in cui postula la restituzione dell'effetto sospensivo al suo appello,

l'interessato sollecita una decisione ormai senza interesse, egli medesimo ammettendo

di avere ottenuto il rinvio del pignoramento a data da definire in seguito al

provvedi­mento emanato il 14 ottobre 2005 dal presidente della Camera di esecuzioni

e fallimenti;

che

inoltre, comunque sia, l'emanazione dell'attuale giudizio rende sen­za oggetto

la restituzione dell'effetto sospensivo, il quale non può evidentemente

sussistere dopo la pronuncia della sentenza;

che, ciò

premesso, per quanto attiene ai compiti del curatore l'appellante parrebbe

contestare il mandato di rappresentanza, sostenendo che PI 1 non deve

sostituirlo, ma limitarsi ad accompagnarlo davanti ai funzionari dell'Ufficio

di esecuzioni e fallimenti, partecipando in sua presenza alle discussioni “sull'intero contenzioso esecutivo”;

che a

norma dell'art. 418 CC “il

curatore nominato per singoli affari deve uniformarsi esattamente alle

istruzioni dell'autorità tutoria”;

che in

ogni modo, ove sia possibile, un curatore deve sempre – già per legge – chiedere

l'avviso del curatelato prima di prendere decisioni importanti (art. 409 cpv. 1

CC per analogia), in difetto di che il curatelato può dolersi all'autorità

tutoria (Deschenaux/ Steinauer,

Personnes physiques et tutelle, 4ª edizione, pag. 376 n. 989);

che quindi

sarebbe superfluo prescrivere al curatore, nel caso in esame, di interpellare per

quanto possibile il curatelato prima di rappresentarlo al pignoramento;

che non appare

invece opportuno prescrivere al curatore di condurre necessariamente con sé il

curatelato davanti ai funzionari dell'Ufficio di esecuzione e fallimenti, l'appellante

medesimo riconoscendo essersi verificati con costoro “inconvenienti incresciosi” (memoriale, pag. 2 in alto);

che in

simili condizioni è molto meglio lasciare all'apprezzamento del curatore valutare

se al pignoramento la presenza del curatelato sia indicata o se invece essa rischierebbe

di rivelarsi controproducente;

che, di

conseguenza, nella misura in cui tende a imporre la presenza del curatelato al

curatore come indicazione vincolante nel senso dell'art. 418 CC, l'appello è

destinato all'insuccesso;

che,

visto l'esito del giudizio odierno, gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza

dell'appellante (art. 148 cpv. 1 CPC), ma che le difficili condizioni

economiche di lui e il fatto ch'egli abbia agito senza l'ausilio di un

patrocinatore inducono a prescindere da ogni prelievo;

che non si

pone problema di ripetibili, l'appello non avendo formato oggetto di intimazione;

in applicazione dell'art. 313bis CPC,

pronuncia: 1. Nella

misura in cui non è divenuto senza oggetto, l'appello è respinto e la decisione

impugnata è confermata.

2.

Non si

riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

3.

Intimazione:

– , ;

– .

Comunicazione:

– Divisione

degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele;

– curatore

, .

terzi implicati

PI 1

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster