11.2005.138
Curatela volontaria di rappresentanza.
11 novembre 2005Italiano6 min
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Numero d'incarto:
11.2005.138
Data decisione, Autorità:
11.11.2005, ICCA
Titolo:
Curatela volontaria di rappresentanza.
CURATELA VOLONTARIA
CURATORE PER SINGOLI AFFARI
art. 392 cf. 1 CC
Incarto n.
11.2005.138
Lugano
11 novembre 2005/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Lardelli
segretaria:
Verda, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. 381.2005/R.69.2005
(curatela volontaria) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali
quale autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone
AP 1
alla
Commissione tutoria regionale 14, Bellinzona;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello (“ricorso”)
del 15 ottobre 2005
presentato da AP 1 contro la decisione
emessa il
10
ottobre 2005 dalla Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle
tutele;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che a carico di
AP 1 è pendente una procedura di pignoramento per gli importi
di fr. 1555.65 (esecuzione n. 461 328),
fr. 1575.75 (esecuzione n. 465 371), fr. 2259.15
(esecuzione n. 493 164) e fr. 2902.35 (esecuzione n. 498 806);
che il 3
marzo 2005 l'Ufficio di esecuzione e fallimenti del Distretto di Bellinzona ha chiesto
alla Commissione tutoria regionale 14 di designare un tutore o un curatore incaricato
di rappresentare AP 1 al pignoramento;
che il 7
marzo 2005 lo stesso AP 1 ha postulato l'istituzione di una curatela amministrativa
e di rappresentanza (art. 392 seg. CC);
che durante
un incontro avvenuto il 21 marzo 2005 con __________, della Commissione tutoria
regionale 14, AP 1 ha precisato come la sua richiesta si riferisse alle
procedure di pignoramento pendenti;
che il 21
settembre 2005 la Commissione tutoria regionale ha istituito in favore di AP 1
una curatela di rappresentanza a norma dell'art. 392 n. 1 CC, nominando come
curatore PI 1 con il compito di rappresentare il curatelato nella procedura di
pignoramento (esecuzioni n. 465 371, 461 328, 493 164 e 498 806) e di presentare un rapporto a conclusione del mandato;
che AP 1
ha impugnato il 1° ottobre 2005
la decisione della Commissione tutoria davanti alla Sezione degli enti locali,
autorità di vigilanza, chiedendo di essere non rappresentato, ma soltanto
accompagnato dal curatore davanti all'Ufficio di esecuzione e fallimenti, fermo
restando l'obbligo per PI 1 di presentare un rapporto a fine mandato;
che,
statuendo il 10 ottobre 2005, l'autorità di vigilanza ha respinto il ricorso
senza prelevare tasse né spese e ha dichiarato la decisione immediatamente
esecutiva, il pignoramento essendo previsto per il 18 ottobre 2005;
che contro
tale decisione AP 1 è insorto con un appello (“ricorso”) del 15 ottobre 2005 a
questa Camera, postulando la restituzione dell'effetto sospensivo al ricorso e criticando
le attribuzioni del curatore;
che il
memoriale non è stato oggetto di intimazione;
che il 28
ottobre 2005 l'appellante ha sollecitato la concessione dell'effetto sospensivo
al ricorso, comunicando di avere presentato ricorso nel frattempo alla Camera
di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello contro l'operato dell'ufficiale
del Distretto di Bellinzona e di essersi visto conferire dal presidente della
Camera effetto sospensivo il 14 ottobre 2005;
e considerando
in diritto: che decisioni emesse dall'autorità di vigilanza sulle tutele sono
impugnabili con appello entro venti giorni dalla loro notificazione (art. 48
della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele,
RL 4.1.2.2, cui rinvia l'art. 39 LAC), onde in concreto la tempestività del “ricorso”;
Considerandi
che la
procedura è quella degli art. 307 segg. CPC, con le particolarità dell'art. 424a
CPC;
che un
appello deve contenere, fra l'altro, le richieste di giudizio (art. 309 cpv. 2
lett. e CPC), oltre ai motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda (art.
309.
cpv. 2 lett. f CPC);
che,
nondimeno, ove il tutelato insorga personalmente contro una decisione a lui
sfavorevole, è sufficiente che le richieste di giudizio e i motivi di
impugnazione si desumano dall'insieme dell'esposto (Geiser in: Basler Kommentar, ZGB I, 2ª edizione, n. 41 ad
art. 420);
che nella
fattispecie l'interessato dichiara di opporsi all'immediata esecutività della
decisione presa dall'autorità di vigilanza;
che nella
misura in cui postula la restituzione dell'effetto sospensivo al suo appello,
l'interessato sollecita una decisione ormai senza interesse, egli medesimo ammettendo
di avere ottenuto il rinvio del pignoramento a data da definire in seguito al
provvedimento emanato il 14 ottobre 2005 dal presidente della Camera di esecuzioni
e fallimenti;
che
inoltre, comunque sia, l'emanazione dell'attuale giudizio rende senza oggetto
la restituzione dell'effetto sospensivo, il quale non può evidentemente
sussistere dopo la pronuncia della sentenza;
che, ciò
premesso, per quanto attiene ai compiti del curatore l'appellante parrebbe
contestare il mandato di rappresentanza, sostenendo che PI 1 non deve
sostituirlo, ma limitarsi ad accompagnarlo davanti ai funzionari dell'Ufficio
di esecuzioni e fallimenti, partecipando in sua presenza alle discussioni “sull'intero contenzioso esecutivo”;
che a
norma dell'art. 418 CC “il
curatore nominato per singoli affari deve uniformarsi esattamente alle
istruzioni dell'autorità tutoria”;
che in
ogni modo, ove sia possibile, un curatore deve sempre – già per legge – chiedere
l'avviso del curatelato prima di prendere decisioni importanti (art. 409 cpv. 1
CC per analogia), in difetto di che il curatelato può dolersi all'autorità
tutoria (Deschenaux/ Steinauer,
Personnes physiques et tutelle, 4ª edizione, pag. 376 n. 989);
che quindi
sarebbe superfluo prescrivere al curatore, nel caso in esame, di interpellare per
quanto possibile il curatelato prima di rappresentarlo al pignoramento;
che non appare
invece opportuno prescrivere al curatore di condurre necessariamente con sé il
curatelato davanti ai funzionari dell'Ufficio di esecuzione e fallimenti, l'appellante
medesimo riconoscendo essersi verificati con costoro “inconvenienti incresciosi” (memoriale, pag. 2 in alto);
che in
simili condizioni è molto meglio lasciare all'apprezzamento del curatore valutare
se al pignoramento la presenza del curatelato sia indicata o se invece essa rischierebbe
di rivelarsi controproducente;
che, di
conseguenza, nella misura in cui tende a imporre la presenza del curatelato al
curatore come indicazione vincolante nel senso dell'art. 418 CC, l'appello è
destinato all'insuccesso;
che,
visto l'esito del giudizio odierno, gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza
dell'appellante (art. 148 cpv. 1 CPC), ma che le difficili condizioni
economiche di lui e il fatto ch'egli abbia agito senza l'ausilio di un
patrocinatore inducono a prescindere da ogni prelievo;
che non si
pone problema di ripetibili, l'appello non avendo formato oggetto di intimazione;
in applicazione dell'art. 313bis CPC,
pronuncia: 1. Nella
misura in cui non è divenuto senza oggetto, l'appello è respinto e la decisione
impugnata è confermata.
2.
Non si
riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
3.
Intimazione:
– , ;
– .
Comunicazione:
– Divisione
degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele;
– curatore
, .
terzi implicati
PI 1
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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