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Decisione

11.2005.139

Restituzione in intero contro il lasso dei termini

4 novembre 2005Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

93 ed è decisa con decreto giusta l'art. 96 (art. 140 CPC);

che,

in sintesi, il Pretore ha respinto l'istanza poiché quand'anche il precetto

esecutivo fosse stato notificato irregolarmente, gli istanti non erano al corrente

dell'avvenuta revoca del mandato al patrocinatore del convenuto, quest'ultimo

ha preso conoscenza dell'atto indirizzatogli;

che

l'appellante si duole, innanzitutto, di una violazione del suo diritto di

essere sentito, il Segretario assessore non avendogli dato la possibilità di

esprimersi sulle argomentazioni della controparte;

che,

contrariamente a quanto pretende il ricorrente, alla discussione del 16 settembre

2005 egli, assistito da un legale, ha potuto compiutamente replicare alle argomentazioni

della controparte sicché non è data di vedere alcuna violazione del diritto di

essere sentito dell'interessato (verbale pag. 2 in alto);

che,

nel merito dell'istanza di restituzione, l'appellante rileva, in sintesi, di

avere revocato il mandato all'avvocato __________ già il 16 marzo 2004, di

avere avvertito il citato legale, il 1°aprile 2004, di non intraprendere alcuna

attività per lui, in particolare di non accettare corrispondenza, e di averlo

invitato a rinviare alPA 1 la lettera [il precetto esecutivo] del 29 marzo

2004;

che

argomentazioni del genere non integrano gli estremi per una restituzione in intero;

che

tale rimedio, di natura eccezionale, non è dato per sopperire alle eventuali negligenze

dell'istante rispettivamente dei suoi rappresentanti o ausiliari ma può essere accordato

solo quando il richiedente è stato impedito senza colpa di agire entro

il termine fissato (Cocchi/Trezzini,

CPC massimato e commentato, Lugano 2005, n. 10 e 11 ad art. 137);

che,

in concreto, per tacere che la revoca del mandato all'avv. __________ non risulta,

né è preteso, essere stato comunicato alla controparte sicché la notificazione

del precetto esecutivo non può dirsi irregolare, il ricorrente non spiega

perché egli fosse in qualche modo impossibilitato a procedere;

Considerandi

che,

anzi, chiedendo all'avv. __________ di rispedire al mittente il plico raccomandato

inviatogli dai precettanti (allegato 3 all'istanza), egli ha deliberatamente

rinunciato ad agire;

che,

pertanto, nella misura in cui il precetto esecutivo è entrato nella sua sfera di

conoscenza l'impedimento è ascrivibile all'istante medesimo;

che

in circostanze del genere una restituzione in intero non entra in linea di

conto sicché l'appello deve essere respinto;

che

gli oneri processuali seguono il principio della soccombenza (art. 148 cpv. 1

CPC);

che

non è il caso di attribuire ripetibili alla controparte, cui l'appello non è

stato intimato e non ha quindi causato spese presumibili;

in applicazione

dell'art. 313bis CPC

e vista sulle spese

anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.

2.

Gli

oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 250.–

b) spese fr. 50.–

fr. 300.–

sono

posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

3.

Intimazione

a:

;

.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

Il vicepresidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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