11.2005.139
Restituzione in intero contro il lasso dei termini
4 novembre 2005Italiano6 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.2005.139
Data decisione, Autorità:
04.11.2005, ICCA
Titolo:
Restituzione in intero contro il lasso dei termini
PRECETTO ESECUTIVO CIVILE
RESTITUZIONE IN INTERO DEI TERMINI
art. 137 CPC-TI
Incarto n.
11.2005.139
Lugano
4 novembre
2005/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Giani, vicepresidente,
Lardelli e Walser
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa DI.2004.386
(procedimento esecutivo civile) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione
1 promossa con istanza del 21 aprile 2004 da
AO 3,
AO 5 e AO 4,
AO 5
AO 6
AO 2
AO 7 e AO 8, e
AO 10
(patrocinati dall' PA 1 )
contro
AP 1 ;
giudicando
ora sul decreto del 21 settembre 2005 con
cui il Pretore ha respinto un'istanza di restituzione in intero contro il lasso
dei termini presentata dal convenuto;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se
dev'essere accolto l'appello del 2 ottobre 2005 presentato da AP 1 contro il
decreto emesso il 21 settembre 2005 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione
1;
2. Il giudizio sulle
spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che tra AO 5 e AO 4, AO 6, AO 10, AO 3, AO 7 e AO 8, AO 1 e AO 2,
comproprietari della particella n. 296 RFD di __________, sezione __________,
situata in località __________ (Condominio “__________”), ed AP 1 con __________,
comproprietari della confinante particella n. 1519, sottoposta al regime della
proprietà per piani, è pendente davanti al Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 1, una causa di vicinato volta, segnatamente, ad accertare se una rampa
d'accesso situata sulla particella n. 296 sia oggetto unicamente di un diritto
di passo a favore della particella n. 1519 e non di un diritto di superficie
(OA.2004.251);
che in esito a un'istanza presentata il 17 giugno 2003 dai comproprietari
della particella n. 296 con decreto cautelare del 17 febbraio 2004 il Pretore
ha provvisoriamente ordinato a AP 1 – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – di
non posteggiare veicoli di ogni tipo sulla rampa d'accesso alla sua autorimessa
e di eliminare immediatamente la catena posata per delimitare la citata rampa
(DI.2003.462);
che
il 29 marzo 2004 AO 5 e AO 4, AO 5, AO 6, AO 2, AO 7 e AO 8, AO 10 e AO 1 hanno
intimato a AP 1 un precetto esecutivo civile ingiungendogli di eliminare la catena
posata per delimitare la rampa, situata sulla particella n. 296, per accedere
all’autorimessa posta sulla particella n. 1519, entro dieci giorni, sotto
comminatoria dell'esecuzione effettiva;
che
AP 1 non ha sollevato opposizione;
che
il 21 aprile 2004 i precettanti si sono rivolti al Pretore per ottenere il
decreto esecutivo;
che
il 22 aprile successivo il Pretore ha accolto l’istanza e ha emesso il decreto esecutivo;
che
un ricorso presentato da AP 1il 29 aprile 2004 è stato respinto da questa Camera
con sentenza del 2 giugno 2004 (inc. 11.2004.59);
che
l'atto ricorsuale, contenendo un'istanza di restituzione in intero contro il
lasso dei termini riferito alla mancata opposizione al precetto esecutivo del
29 marzo 2004, è stato rinviato al Pretore per essere trattato di conseguenza;
che
alla discussione del 16 settembre 2005 AP 1 ha riaffermato la sua richiesta,
alla quale le controparti si sono opposti;
che
con decreto del 21 settembre 2005 il Pretore ha respinto l'istanza ponendo le
spese, con una tassa di giustizia di fr. 100.–, a carico di AP 1, tenuto a
rifondere alle controparti fr. 500.– per ripetibili;
che
contro il decreto appena citato AP 1 è insorto il 2 ottobre 2005 con un appello
volto, in sintesi, a ottenere l'accoglimento della sua istanza;
che
l'appello non è stato oggetto di intimazione;
e considerando
in diritto: che la restituzione in intero per
inosservanza dei termini è concessa, in particolare, se l'istante o il suo patrocinatore
dimostra di essere stato impedito ad agire perché, senza sua colpa, ignorava la
scadenza del termine o perché la notificazione è avvenuta così tardi da
renderne impossibile l'inosservanza (art. 137 lett. a CPC);
che
la restituzione in intero è proposta e trattata in conformità degli art. 92 e
Fatti
93 ed è decisa con decreto giusta l'art. 96 (art. 140 CPC);
che,
in sintesi, il Pretore ha respinto l'istanza poiché quand'anche il precetto
esecutivo fosse stato notificato irregolarmente, gli istanti non erano al corrente
dell'avvenuta revoca del mandato al patrocinatore del convenuto, quest'ultimo
ha preso conoscenza dell'atto indirizzatogli;
che
l'appellante si duole, innanzitutto, di una violazione del suo diritto di
essere sentito, il Segretario assessore non avendogli dato la possibilità di
esprimersi sulle argomentazioni della controparte;
che,
contrariamente a quanto pretende il ricorrente, alla discussione del 16 settembre
2005 egli, assistito da un legale, ha potuto compiutamente replicare alle argomentazioni
della controparte sicché non è data di vedere alcuna violazione del diritto di
essere sentito dell'interessato (verbale pag. 2 in alto);
che,
nel merito dell'istanza di restituzione, l'appellante rileva, in sintesi, di
avere revocato il mandato all'avvocato __________ già il 16 marzo 2004, di
avere avvertito il citato legale, il 1°aprile 2004, di non intraprendere alcuna
attività per lui, in particolare di non accettare corrispondenza, e di averlo
invitato a rinviare alPA 1 la lettera [il precetto esecutivo] del 29 marzo
2004;
che
argomentazioni del genere non integrano gli estremi per una restituzione in intero;
che
tale rimedio, di natura eccezionale, non è dato per sopperire alle eventuali negligenze
dell'istante rispettivamente dei suoi rappresentanti o ausiliari ma può essere accordato
solo quando il richiedente è stato impedito senza colpa di agire entro
il termine fissato (Cocchi/Trezzini,
CPC massimato e commentato, Lugano 2005, n. 10 e 11 ad art. 137);
che,
in concreto, per tacere che la revoca del mandato all'avv. __________ non risulta,
né è preteso, essere stato comunicato alla controparte sicché la notificazione
del precetto esecutivo non può dirsi irregolare, il ricorrente non spiega
perché egli fosse in qualche modo impossibilitato a procedere;
Considerandi
che,
anzi, chiedendo all'avv. __________ di rispedire al mittente il plico raccomandato
inviatogli dai precettanti (allegato 3 all'istanza), egli ha deliberatamente
rinunciato ad agire;
che,
pertanto, nella misura in cui il precetto esecutivo è entrato nella sua sfera di
conoscenza l'impedimento è ascrivibile all'istante medesimo;
che
in circostanze del genere una restituzione in intero non entra in linea di
conto sicché l'appello deve essere respinto;
che
gli oneri processuali seguono il principio della soccombenza (art. 148 cpv. 1
CPC);
che
non è il caso di attribuire ripetibili alla controparte, cui l'appello non è
stato intimato e non ha quindi causato spese presumibili;
in applicazione
dell'art. 313bis CPC
e vista sulle spese
anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.
2.
Gli
oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 250.–
b) spese fr. 50.–
fr. 300.–
sono
posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
3.
Intimazione
a:
;
.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
Il vicepresidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster