11.2005.14
perenzione processuale
11 febbraio 2005Italiano7 min
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Numero d'incarto:
11.2005.14
Data decisione, Autorità:
11.02.2005, ICCA
Titolo:
perenzione processuale
LITE DIVENTATA SENZA OGGETTO
LITISPENDENZA
PERENZIONE PROCESSUALE
art. 351 cpv. 2 CPC-TI
Incarto n.
11.2005.14
Lugano
11 febbraio
2005/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Lardelli
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa OA.2002.474 (modifica
di sentenza di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,
promossa con petizione del 29 luglio 2002 da
AP 1
(patrocinato dall'avv. PA 2 )
contro
AO 1
(patrocinata dall'avv. dott. PA 1 );
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 24 gennaio 2005 presentato da AP 1contro il decreto di stralcio
emesso il 5 gennaio 2005 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza dell'11 maggio 1989 il Pretore straordinario del
Distretto di Lugano, sezione 7, ha sciolto per divorzio il matrimonio celebrato
il 29 marzo 1977 fra AP 1(1943) e AO 1 (1951). La convenzione sulle conseguenze
accessorie completata e omologata dal Pretore prevedeva, tra l'altro, l'affidamento
della figlia S__________ (nata il 16 marzo 1978) alla madre, un contributo
alimentare per quest'ultima di fr. 2400.– mensili indicizzati, ridotto a fr.
1000.– allorché la figlia avesse iniziato un'attività lucrativa o raggiunto la
maggiore età (1998), e un contributo alimentare per la figlia di fr. 1600.– mensili
fino al 20° anno di età o alla fine degli studi superiori.
B. Il 5
giugno 1992 AP 1si è risposato con __________(1950), madre di una figlia (A__________),
nata nel 1973 da un precedente matrimonio. AP 1 è cantante lirico e beneficia
di una mezza rendita AI. La sua seconda moglie svolge saltuariamente la medesima
attività. AO 1, da parte sua, non esercita attività lucrativa e percepisce anch'essa
una rendita AI con un grado d'invalidità dell'85%.
C. AP 1
ha promosso il 29 luglio 2002 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione
6, un'azione intesa alla modifica della sentenza di divorzio, postulando – già
in via cautelare – la soppressione del contributo di mantenimento per l'ex
moglie (inc. OA.2002.474). Il 5 agosto 2002 il Pretore ha intimato la petizione
alla convenuta, assegnandole un termine di 30 giorni per presentare la
risposta. Lo stesso giorno egli ha citato le parti alla discussione cautelare
del 4 settembre 2002. Statuendo il 28 gennaio 2003 sulla domanda cautelare, il
Pretore ha sospeso il contributo litigioso dal mese di agosto 2002 (inc. DI.2002.546).
D. Con
decreto del 5 gennaio 2005 il Pretore, constatata la biennale inattività delle
parti nella causa di merito, ha stralciato la procedura dai ruoli. La tassa di
giustizia di fr. 250.– e le spese sono state poste a carico dell'attore. Non
sono state assegnate ripetibili.
E. Contro
il decreto appena citato AP 1è insorto con un appello del 24 gennaio 2005 per
ottenerne l'annullamento. L'appello non ha formato oggetto di intimazione.
Considerandi
in diritto 1. Un decreto di stralcio per sopravvenuta carenza d'oggetto, mancanza
di interesse giuridico o perenzione processuale (art. 351 CPC) ha portata
meramente dichiarativa, nel senso che con tale atto il giudice si limita a
constatare la fine del processo. Ciò vale anche, nel Cantone Ticino, per i
decreti di stralcio dovuti a transazione, ritiro dell'azione o acquiescenza
(art. 352 CPC). Un decreto di stralcio può quindi essere impugnato alla Camera
civile di appello solo in materia di spese e ripetibili – la prassi meno
recente si limitava invero a questo unico punto (Rep. 1985 pag. 145 in fondo) –
oppure per quanto riguarda l'esistenza del motivo che ha posto termine alla
lite (Rep. 1999 pag. 247 consid. 1). L'appellante può contestare, in altri termini,
il sussistere di una transazione, di una dichiarazione di ritiro o di
acquiescenza, la sopravvenuta carenza d'oggetto o di interesse giuridico, come
pure il compimento della perenzione processuale. Non può ridiscutere invece i
motivi che lo hanno indotto a desistere, ad acquiescere (censurabili solo con
restituzione in intero: art. 352 cpv. 3 CPC), a transigere (censurabili solo
con azione ordinaria: Rep. 1992 pag. 203 consid. 2) o a rimanere inattivo per
due anni (BOA n. 18 pag. 12).
2.
In
concreto l'appellante contende il decorso dei due anni, rilevando che l'ultimo
atto processuale consiste nel decreto cautelare emesso dal Pretore il 28
gennaio 2003. E siccome quest'ultimo è connesso alla causa di merito, il
termine biennale non sarebbe ancora scaduto. L'appellante contesta altresì di
non avere più interesse alla lite, ciò che sarebbe il caso se mai – a suo avviso
– per la convenuta, la quale si è vista sospendere in via provvisionale l'erogazione
del contributo alimentare.
a) La
giurisprudenza ha già avuto modo di precisare che gli atti processuali eseguiti
in sede cautelare non impediscono la perenzione della causa di merito (I CCA,
sentenze inc. 11. 2003.138 del 9 agosto 2004 consid. 7 e 11.2004.133 del 15
novembre 2004 consid. 2). Anche se accessorio a quello principale (Pelet, Mesures provisionnelles: droit
fédéral ou cantonal?, Losanna 1987, pag. 5 seg.), infatti, un procedimento
cautelare ha vita propria. La provvisionale e il merito non sono semplici fasi
di una medesima causa, ma procedure distinte l'una dall'altra (Cocchi/Trezzini, CPC massimato e
commentato, Lugano 2000, n. 10 ad art. 351 CPC).
b) In
concreto risulta dagli atti che dopo l'intimazione della petizione alla
convenuta con l'assegnazione del termine di 30 giorni per presentare la
risposta, tutto quanto è stato processualmente eseguito riguarda il
procedimento cautelare, come l'attore stesso riconosce (appello, consid. 4). Nulla
essendo più avvenuto dopo il 5 agosto 2002, la perenzione della causa di merito
si è irrimediabilmente compiuta, ciò che crea una presunzione assoluta di
mancato interesse al giudizio (Cocchi/Trezzini,
op. cit., n. 12 ad art. 351 CPC). Poco importa dunque che l'attore affermi di
avere ancora interesse alla lite. La perenzione processuale fa decadere la
litispendenza di diritto, per il solo decorso di due anni senza validi atti
interruttivi. A nulla rilevano le giustificazioni che possono avere indotto la
parte a rimanere inattiva o il fatto che soggettivamente l'attore abbia ancora
interesse al giudizio. Su questo punto l'appello cade nel vuoto.
3.
Sostiene
l'appellante che, la convenuta non avendo risposto alla petizione, il Pretore
avrebbe dovuto fissare d'ufficio alla controparte un ultimo termine di 10
giorni (art. 169 cpv. 1 CPC). E siccome il Pretore avrebbe dovuto agire di
propria iniziativa, la perenzione non può dirsi compiuta. Se non che, così
argomentando l'appellante dimentica che l'atto con cui il Pretore avrebbe dovuto
assegnare alla convenuta l'ultimo termine di 10 giorni sarebbe stato, comunque
sia, un “provvedimento disciplinante
il procedimento” (nel senso
dell'art. 94 cpv. 1 CPC), cioè un'ordinanza. Ora, l'attesa di un'ordinanza non
impediva il decorso della perenzione processuale (Rep. 1994 pag. 252 consid.
2c; Cocchi/Trezzini, op. cit., n.
32.
ad art. 351). Contrariamente a quanto reputa l'attore, poi, constatata
l'intervenuta perenzione il Pretore non poteva più procedere ad alcunché e doveva
stralciare la causa d'ufficio (Cocchi/Trezzini,
op. cit., n. 22 ad art. 351 CPC). Se ne conclude che, manifestamente infondato,
l'appello è destinato all'insuccesso.
4.
Gli
oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non è il
caso di assegnare ripetibili alla controparte, cui l'appello non è stato
intimato e non ha cagionato costi presumibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 313bis CPC,
e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.
2. Gli oneri
processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 250.–
b) spese fr. 50.–
fr. 300.–
sono
posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione
a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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