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Decisione

11.2005.14

perenzione processuale

11 febbraio 2005Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Lardelli

segretaria:

Locatelli, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa OA.2002.474 (modifica

di sentenza di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,

promossa con petizione del 29 luglio 2002 da

AP 1

(patrocinato dall'avv. PA 2 )

contro

AO 1

(patrocinata dall'avv. dott. PA 1 );

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti

di questione: 1. Se dev'essere accolto

l'appello del 24 gennaio 2005 presentato da AP 1contro il decreto di stralcio

emesso il 5 gennaio 2005 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;

2. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. Con sentenza dell'11 maggio 1989 il Pretore straordinario del

Distretto di Lugano, sezione 7, ha sciolto per divorzio il matrimonio celebrato

il 29 marzo 1977 fra AP 1(1943) e AO 1 (1951). La convenzione sulle conseguenze

accessorie completata e omologata dal Pretore prevedeva, tra l'altro, l'affidamento

della figlia S__________ (nata il 16 marzo 1978) alla madre, un contributo

alimentare per quest'ultima di fr. 2400.– mensili indicizzati, ridotto a fr.

1000.– allorché la figlia avesse iniziato un'attività lucrativa o raggiunto la

maggiore età (1998), e un contributo alimentare per la figlia di fr. 1600.– mensili

fino al 20° anno di età o alla fine degli studi superiori.

B. Il 5

giugno 1992 AP 1si è risposato con __________(1950), madre di una figlia (A__________),

nata nel 1973 da un precedente matrimonio. AP 1 è cantante lirico e beneficia

di una mezza rendita AI. La sua seconda moglie svolge saltuariamente la medesima

attività. AO 1, da parte sua, non esercita attività lucrativa e percepisce anch'essa

una rendita AI con un grado d'invalidità dell'85%.

C. AP 1

ha promosso il 29 luglio 2002 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione

6, un'azione intesa alla modifica della sentenza di divorzio, postulando – già

in via cautelare – la soppressione del contributo di mantenimento per l'ex

moglie (inc. OA.2002.474). Il 5 agosto 2002 il Pretore ha intimato la petizione

alla convenuta, assegnandole un termine di 30 giorni per presentare la

risposta. Lo stesso giorno egli ha citato le parti alla discussione cautelare

del 4 settembre 2002. Statuendo il 28 gennaio 2003 sulla domanda cautelare, il

Pretore ha sospeso il contributo litigioso dal mese di agosto 2002 (inc. DI.2002.546).

D. Con

decreto del 5 gennaio 2005 il Pretore, constatata la biennale inattività delle

parti nella causa di merito, ha stralciato la procedura dai ruoli. La tassa di

giustizia di fr. 250.– e le spese sono state poste a carico dell'attore. Non

sono state assegnate ripetibili.

E. Contro

il decreto appena citato AP 1è insorto con un appello del 24 gennaio 2005 per

ottenerne l'annullamento. L'appello non ha formato oggetto di intimazione.

Considerandi

in diritto 1. Un decreto di stralcio per sopravvenuta carenza d'oggetto, mancanza

di interesse giuridico o perenzione processuale (art. 351 CPC) ha portata

meramente dichiarativa, nel senso che con tale atto il giudice si limita a

constatare la fine del processo. Ciò vale anche, nel Cantone Ticino, per i

decreti di stralcio dovuti a transazione, ritiro dell'azione o acquiescenza

(art. 352 CPC). Un decreto di stralcio può quindi essere impugnato alla Camera

civile di appello solo in materia di spese e ripetibili – la prassi meno

recente si limitava invero a questo unico punto (Rep. 1985 pag. 145 in fondo) –

oppure per quanto riguarda l'esistenza del motivo che ha posto termine alla

lite (Rep. 1999 pag. 247 consid. 1). L'appellante può contestare, in altri termini,

il sussistere di una transazione, di una dichiarazione di ritiro o di

acquiescenza, la sopravvenuta carenza d'oggetto o di interesse giuridico, come

pure il compimento della perenzione processuale. Non può ridiscutere invece i

motivi che lo hanno indotto a desistere, ad acquiescere (censurabili solo con

restituzione in intero: art. 352 cpv. 3 CPC), a transigere (censurabili solo

con azione ordinaria: Rep. 1992 pag. 203 consid. 2) o a rimanere inattivo per

due anni (BOA n. 18 pag. 12).

2.

In

concreto l'appellante contende il decorso dei due anni, rilevando che l'ultimo

atto processuale consiste nel decreto cautelare emesso dal Pretore il 28

gennaio 2003. E siccome quest'ultimo è connesso alla causa di merito, il

termine biennale non sarebbe ancora scaduto. L'appellante contesta altresì di

non avere più interesse alla lite, ciò che sarebbe il caso se mai – a suo avviso

– per la convenuta, la quale si è vista sospendere in via provvisionale l'erogazione

del contributo alimentare.

a) La

giurisprudenza ha già avuto modo di precisare che gli atti processuali eseguiti

in sede cautelare non impediscono la perenzione della causa di merito (I CCA,

sentenze inc. 11. 2003.138 del 9 agosto 2004 consid. 7 e 11.2004.133 del 15

novembre 2004 consid. 2). Anche se accessorio a quello principale (Pelet, Mesures provisionnelles: droit

fédéral ou cantonal?, Losanna 1987, pag. 5 seg.), infatti, un procedimento

cautelare ha vita propria. La provvisionale e il merito non sono semplici fasi

di una medesima causa, ma procedure distinte l'una dall'altra (Cocchi/Trezzini, CPC massimato e

commentato, Lugano 2000, n. 10 ad art. 351 CPC).

b) In

concreto risulta dagli atti che dopo l'intimazione della petizione alla

convenuta con l'assegnazione del termine di 30 giorni per presentare la

risposta, tutto quanto è stato processualmente eseguito riguarda il

procedimento cautelare, come l'attore stesso riconosce (appello, consid. 4). Nulla

essendo più avvenuto dopo il 5 agosto 2002, la perenzione della causa di merito

si è irrimediabilmente compiuta, ciò che crea una presunzione assoluta di

mancato interesse al giudizio (Cocchi/Trezzini,

op. cit., n. 12 ad art. 351 CPC). Poco importa dunque che l'attore affermi di

avere ancora interesse alla lite. La perenzione processuale fa decadere la

litispendenza di diritto, per il solo decorso di due anni senza validi atti

interruttivi. A nulla rilevano le giustificazioni che possono avere indotto la

parte a rimanere inattiva o il fatto che soggettivamente l'attore abbia ancora

interesse al giudizio. Su questo punto l'appello cade nel vuoto.

3.

Sostiene

l'appellante che, la convenuta non avendo risposto alla petizione, il Pretore

avrebbe dovuto fissare d'ufficio alla controparte un ultimo termine di 10

giorni (art. 169 cpv. 1 CPC). E siccome il Pretore avrebbe dovuto agire di

propria iniziativa, la perenzione non può dirsi compiuta. Se non che, così

argomentando l'appellante dimentica che l'atto con cui il Pretore avrebbe dovuto

assegnare alla convenuta l'ultimo termine di 10 giorni sarebbe stato, comunque

sia, un “provvedimento disciplinante

il procedimento” (nel senso

dell'art. 94 cpv. 1 CPC), cioè un'ordinanza. Ora, l'attesa di un'ordinanza non

impediva il decorso della perenzione processuale (Rep. 1994 pag. 252 consid.

2c; Cocchi/Trezzini, op. cit., n.

32.

ad art. 351). Contrariamente a quanto reputa l'attore, poi, constatata

l'intervenuta perenzione il Pretore non poteva più procedere ad alcunché e doveva

stralciare la causa d'ufficio (Cocchi/Trezzini,

op. cit., n. 22 ad art. 351 CPC). Se ne conclude che, manifestamente infondato,

l'appello è destinato all'insuccesso.

4.

Gli

oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non è il

caso di assegnare ripetibili alla controparte, cui l'appello non è stato

intimato e non ha cagionato costi presumibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 313bis CPC,

e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.

2. Gli oneri

processuali, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 250.–

b) spese fr. 50.–

fr. 300.–

sono

posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

3. Intimazione

a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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