11.2005.140
Domanda di edizione da terzi
28 ottobre 2005Italiano7 min
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Numero d'incarto:
11.2005.140
Data decisione, Autorità:
28.10.2005, ICCA
Titolo:
Domanda di edizione da terzi
DOMANDA DI EDIZIONE
art. 211 CPC-TI
Incarto n.
11.2005.140
Lugano,
28 ottobre
2005/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Lardelli
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa DI.2005.94
(protezione dell'unione coniugale) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord
promossa con istanza del 9 giugno 2005 da
AO 2,
(patrocinata dall'avv. PA 2 )
contro
AO 1 ,
giudicando ora sul decreto del 10 ottobre 2006 con cui il Segretario assessore ha fissato
in luogo e vece del Pretore alla
AP
1
(rappresentata
dal servizio giuridico di
e patrocinata
dall'avv. PA 1 )
un termine per raccogliere osservazioni formulate da
eventuali titolari di conti facenti capo al convenuto come avente diritto
economico;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello
del 21 ottobre 2005 presentato dalla AP 1 contro il “decreto” emesso dal Segretario assessore, in luogo e vece del Pretore, il 10
ottobre 2005;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che
AO 2 (1952) ha introdotto il 9 giugno 2005 un'istanza a protezione dell'unione
coniugale davanti al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord per ottenere
dal marito AO 1 (1950) un contributo di mantenimento imprecisato, un'indennità di
fr. 2200.– per spese di trasloco e una provvigione ad litem non determinata,
postulando in subordine il beneficio dell'assistenza giudiziaria;
che all'udienza
del 30 giugno 2005, indetta per il contraddittorio, AO 2 ha presentato una
domanda di edizione, chiedendo di obbligare la __________ di __________ a
produrre gli “estratti di tutti
Fatti
i conti, con l'indicazione dei movimenti di accredito e di addebito, intestati
o aventi quale beneficiario economico AO 1, dal 1° gennaio 2004 fino ad oggi,
con il dettaglio dei redditi da capitale”;
che AO 1
non è comparso all'udienza;
che la AP
1, cui la domanda è stata intimata, ha comunicato il 19 luglio 2005 di opporsi
parzialmente all'istanza, invitando il Pretore a limitare l'edizione dei
documenti “ad eventuali conti
di cui AO 1 sia l'intestatario”;
che AO 2
ha confermato il 27 luglio 2005 di mantenere la domanda di edizione anche per
quanto riguarda i conti di cui il marito fosse l'avente diritto economico;
che nelle
circostanze descritte il Pretore ha emanato il 18 agosto 2005 un'ordinanza con
cui ha fissato “all'/agli
eventuale/i titolare/i dei conti di cui AO 1 è avente diritto economico”, tramite la AP 1, un termine di 20 giorni per
formulare osservazioni alla domanda di edizione;
che con
lettera del 5 settembre 2005 la AP 1 ha reiterato al Pretore la richiesta di “emanare il decreto di edizione di
documenti, limitando lo stesso all'edizione di documenti relativi ai conti presso
__________ __________ di cui il signor AO 1 sia l'intestatario”;
che AO 2 ha
riaffermato da parte sua, il 22 settembre 2005, la domanda di edizione nel suo
intero;
che,
statuendo il 10 ottobre 2005 con “decreto” in luogo e
vece del Pretore, il Segretario assessore ha nuovamente fissato “all'/agli eventuale/i titolare/i dei conti
di cui AO 1 è avente diritto economico”, tramite la AP 1, un termine di 20 giorni per formulare osservazioni
alla domanda di edizione;
che
contro tale decreto la AP 1 è insorta con un appello del 21 ottobre 2005, chiedendo
– previa concessione dell'effetto sospensivo – l'annullamento del termine fissato
per il suo tramite dal Segretario assessore “all'/agli eventuale/i titolare/i dei conti di cui AO 1 è avente
diritto economico”;
che il
Segretario assessore ha conferito all'appello il 25 ottobre 2005 effetto sospensivo;
che
l'appello non ha formato oggetto di intimazione;
e considerando
in diritto: che
nell'ambito di un processo civile la controparte o i terzi possono essere
tenuti a produrre documenti in loro possesso rilevanti per l'accertamento dei
fatti di causa (“obbligo di edizione di terzi”: art. 206 e 211 cpv. 1 CPC);
che nell'ambito
di una protezione dell'unione coniugale – o di una causa di divorzio o di
separazione – la richiesta d'informazione prevista dall'art. 170 CC si attua,
appunto, per via di edizione (Rep. 1999 pag. 146 consid. 2 = FamPra.ch 2000
pag. 141 consid. 2);
che, trattandosi
di una domanda di edizione da terzi, il giudice assegna a quest'ultimo un
termine “non superiore a 20
giorni per formulare le proprie osservazioni” (art. 211 cpv. 3 seconda frase CPC);
che il
terzo non può contestare i requisiti dell'edizione per quanto riguarda le
parti, ma solo difendere i suoi propri interessi giuridicamente protetti, facendo
valere ad esempio l'intervenuta prescrizione giusta l'art. 962 CO, il pericolo
di esporsi a un danno, il rischio di incorrere in sanzioni per la divulgazione
di documenti o – a certe premesse, dandosi un istituto di credito – il segreto
bancario tutelato dall'art. 47 LBCR (Cocchi/Trezzini,
CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 4, 7 e 8 ad art. 211);
che nel
Considerandi
caso in cui l'edizione tocchi sì gli interessi di un terzo, noto però al solo destinatario
della domanda di edizione (in particolare il titolare di un conto di cui solo
la banca conosca l'identità), dev'essere offerta la possibilità al destinatario
della domanda di raccogliere le osservazioni del terzo (Cocchi/Trezzini, op. cit., appendice 2000/2004, pag. 303 nota
392);
che sulla
domanda di edizione il giudice decide poi con decreto, “a meno che il terzo si dica disposto all'edizione, e fissa un termine
per la produzione, se ammette la domanda” (art. 213a CPC);
che nella
fattispecie il Pretore, accertato come la banca invocasse nelle osservazioni
del 20 luglio 2005 il diritto di non rivelare i titolari di conti facenti capo
al convenuto come avente diritto economico, ha conferito alla banca con
ordinanza del 18 agosto 2005 la facoltà di raccogliere le osservazioni di quei
terzi, da versare eventualmente agli atti in forma anonima (come auspicano Cocchi/Trezzini, appendice 2000/2004,
loc. cit.);
che la
banca ha ritenuto di non dar seguito all'invito, sollecitando il Pretore a
respingere senz'altro la domanda di edizione nella misura in cui questa
riguardava conti intestati a terzi (osservazioni del 5 settembre 2005);
che in
simili condizioni il Pretore avrebbe dovuto statuire senza indugio sulla domanda
di edizione mediante decreto giusta l'art. 213a CPC, la banca assumendo
le proprie responsabilità;
che, invece
di ciò, il Segretario assessore ha creduto di fissare alla banca un nuovo
termine sotto forma di decreto (consid. 2 e 3 in principio);
che mal
si comprende in virtù di quale norma il Segretario assessore pretenda di
elevare una mera fissazione di termine al rango di decreto impugnabile, i “provvedimenti che disciplinano il procedimento” dovendo essere emanati per via di ordinanza
(art. 94 prima frase CPC);
che né il
giudice né le parti possono adottare un modo di procedura diverso da quello
stabilito dalla legge (art. 101 CPC), sicché nel caso in esame il “decreto” emesso dal Segretario assessore il 10 ottobre 2005 è e rimane
un'ordinanza, come tale inappellabile (art. 95 cpv. 1 CPC);
che il
giudice può bensì, d'ufficio o su domanda di parte e previo contraddittorio,
modificare un'ordinanza (art. 95 cpv. 2 CPC), come ricorda il Segretario
assessore (consid. 2);
che pure
in tale evenienza, nondimeno, la decisione con cui il giudice rifiuta di modificare
l'ordinanza resta un'ordinanza e non diviene per ciò solo un decreto impugnabile;
che di
conseguenza l'appello in rassegna, diretto contro un'ordinanza, va dichiarato
d'acchito inammissibile;
che gli
oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre
non si giustifica di assegnare ripetibili, l'appello non essendo stato intimato
all'istante;
in applicazione dell'art. 313bis CPC,
pronuncia: 1. L'appello
è irricevibile.
2.
Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 300.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
350.
–
sono
posti a carico dell'appellante. Non si attribuiscono ripetibili.
3.
Intimazione:
– ;
– ;
– .
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di
Mendrisio Nord.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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