Lexipedia

Decisione

11.2005.140

Domanda di edizione da terzi

28 ottobre 2005Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

i conti, con l'indicazione dei movimenti di accredito e di addebito, intestati

o aventi quale beneficiario economico AO 1, dal 1° gennaio 2004 fino ad oggi,

con il dettaglio dei redditi da capitale”;

che AO 1

non è comparso all'udienza;

che la AP

1, cui la domanda è stata intimata, ha comunicato il 19 luglio 2005 di opporsi

parzialmente all'istanza, invitando il Pretore a limitare l'edizione dei

documenti “ad eventuali conti

di cui AO 1 sia l'intestatario”;

che AO 2

ha confermato il 27 luglio 2005 di mantenere la domanda di edizione anche per

quanto riguarda i conti di cui il marito fosse l'avente diritto economico;

che nelle

circostanze descritte il Pretore ha emanato il 18 agosto 2005 un'ordinanza con

cui ha fissato “all'/agli

eventuale/i titolare/i dei conti di cui AO 1 è avente diritto economico”, tramite la AP 1, un termine di 20 giorni per

formulare osservazioni alla domanda di edizione;

che con

lettera del 5 settembre 2005 la AP 1 ha reiterato al Pretore la richiesta di “emanare il decreto di edizione di

documenti, limitando lo stesso all'edizione di documenti relativi ai conti presso

__________ __________ di cui il signor AO 1 sia l'intestatario”;

che AO 2 ha

riaffermato da parte sua, il 22 settembre 2005, la domanda di edizione nel suo

intero;

che,

statuendo il 10 ottobre 2005 con “decreto” in luogo e

vece del Pretore, il Segretario assessore ha nuovamente fissato “all'/agli eventuale/i titolare/i dei conti

di cui AO 1 è avente diritto economico”, tramite la AP 1, un termine di 20 giorni per formulare osservazioni

alla domanda di edizione;

che

contro tale decreto la AP 1 è insorta con un appello del 21 ottobre 2005, chiedendo

– previa concessione dell'effetto sospensivo – l'annullamento del termine fissato

per il suo tramite dal Segretario assessore “all'/agli eventuale/i titolare/i dei conti di cui AO 1 è avente

diritto economico”;

che il

Segretario assessore ha conferito all'appello il 25 ottobre 2005 effetto sospensivo;

che

l'appello non ha formato oggetto di intimazione;

e considerando

in diritto: che

nell'ambito di un processo civile la controparte o i terzi possono essere

tenuti a produrre documenti in loro possesso rilevanti per l'accertamento dei

fatti di causa (“obbligo di edizione di terzi”: art. 206 e 211 cpv. 1 CPC);

che nell'ambito

di una protezio­ne dell'unione coniugale – o di una causa di divorzio o di

separazione – la richiesta d'informazione prevista dall'art. 170 CC si attua,

appunto, per via di edizione (Rep. 1999 pag. 146 consid. 2 = FamPra.ch 2000

pag. 141 consid. 2);

che, trattandosi

di una domanda di edizione da terzi, il giudice assegna a quest'ultimo un

termine “non superiore a 20

giorni per formulare le proprie osservazioni” (art. 211 cpv. 3 seconda frase CPC);

che il

terzo non può contestare i requisiti dell'edizione per quanto riguarda le

parti, ma solo difendere i suoi propri interessi giuridicamente protetti, facendo

valere ad esempio l'intervenuta prescrizione giusta l'art. 962 CO, il pericolo

di esporsi a un danno, il rischio di incorrere in sanzioni per la divulgazione

di documenti o – a certe premesse, dandosi un istituto di credito – il segreto

bancario tutelato dall'art. 47 LBCR (Cocchi/Trezzini,

CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 4, 7 e 8 ad art. 211);

che nel

Considerandi

caso in cui l'edizione tocchi sì gli interessi di un terzo, noto però al solo destinatario

della domanda di edizione (in particolare il titolare di un conto di cui solo

la banca conosca l'identità), dev'essere offerta la possibilità al destinatario

della domanda di raccogliere le osservazioni del terzo (Cocchi/Trezzini, op. cit., appendice 2000/2004, pag. 303 nota

392);

che sulla

domanda di edizione il giudice decide poi con decreto, “a meno che il terzo si dica disposto all'edizione, e fissa un termine

per la produzione, se ammette la domanda” (art. 213a CPC);

che nella

fattispecie il Pretore, accertato come la banca invocasse nelle osservazioni

del 20 luglio 2005 il diritto di non rivelare i titolari di conti facenti capo

al convenuto come avente diritto eco­nomico, ha conferito alla banca con

ordinanza del 18 agosto 2005 la facoltà di raccogliere le osservazioni di quei

terzi, da versare eventualmente agli atti in forma anonima (come auspicano Cocchi/Trezzini, appendice 2000/2004,

loc. cit.);

che la

banca ha ritenuto di non dar seguito all'invito, sollecitando il Pretore a

respingere senz'altro la domanda di edizione nella misura in cui questa

riguardava conti intestati a terzi (osservazioni del 5 settembre 2005);

che in

simili condizioni il Pretore avrebbe dovuto statuire senza indugio sulla domanda

di edizione mediante decreto giusta l'art. 213a CPC, la banca assumendo

le proprie responsabilità;

che, invece

di ciò, il Segretario assessore ha creduto di fissare alla banca un nuovo

termine sotto forma di decreto (consid. 2 e 3 in principio);

che mal

si comprende in virtù di quale norma il Segretario asses­sore pretenda di

elevare una mera fissazione di termine al rango di decreto impugnabile, i “provvedimenti che disciplinano il procedimento” dovendo essere emanati per via di ordinanza

(art. 94 prima frase CPC);

che né il

giudice né le parti possono adottare un modo di procedura diverso da quello

stabilito dalla legge (art. 101 CPC), sicché nel caso in esame il “decreto” emesso dal Segretario assessore il 10 ottobre 2005 è e rimane

un'ordinanza, come tale inappellabile (art. 95 cpv. 1 CPC);

che il

giudice può bensì, d'ufficio o su domanda di parte e previo contraddittorio,

modificare un'ordinanza (art. 95 cpv. 2 CPC), come ricorda il Segretario

assessore (consid. 2);

che pure

in tale evenienza, nondimeno, la decisione con cui il giudice rifiuta di modificare

l'ordinanza resta un'ordinanza e non diviene per ciò solo un decreto impugnabile;

che di

conseguenza l'appello in rassegna, diretto contro un'ordinanza, va dichiarato

d'acchito inammissibile;

che gli

oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre

non si giustifica di assegnare ripetibili, l'appello non essendo stato intimato

all'istante;

in applicazione dell'art. 313bis CPC,

pronuncia: 1. L'appello

è irricevibile.

2.

Gli oneri

processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 300.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

350.

sono

posti a carico dell'appellante. Non si attribuiscono ripetibili.

3.

Intimazione:

– ;

– ;

– .

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di

Mendrisio Nord.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster