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Decisione

11.2005.141

Istanza di autorità parentale comune da parte di genitori non sposati

7 novembre 2005Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

i medici curanti del figlio (appello, punto 4e), affetto da una grave malattia

congenita alle vie biliari;

che,

insufficientemente motivato, sul presupposto inerente al bene del figlio

l'appello va perciò dichiarato inammissibile (art. 309 cpv. 1 lett. f CPC

combinato con il cpv. 5);

che gli

oneri dell'attuale procedura andrebbero a carico dei ricorrenti, ma che “giusti motivi” (nel senso dell'art. 148 cpv. 2 CPC) inducono a lasciar cadere ogni

prelievo, gli interessati non avendo presumibilmente appellato ove fossero stati

resi attenti circa l'insufficienza della loro domanda già dal profilo formale;

che,

l'appello non avendo formato oggetto di notifica, non si pone nella fattispecie

problema di ripetibili;

in applicazione dell'art. 313bis CPC,

pronuncia: 1. Nella

misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.

2. Non si

Considerandi

riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

3.

Intimazione:

– ;

– ;

– Commissione tutoria regionale 1, Chiasso.

Comunicazione:

– , , ;

Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza

sulle tutele.

terzi implicati

PI 1

Per la prima Camera civile del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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