11.2005.141
Istanza di autorità parentale comune da parte di genitori non sposati
7 novembre 2005Italiano6 min
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Numero d'incarto:
11.2005.141
Data decisione, Autorità:
07.11.2005, ICCA
Titolo:
Istanza di autorità parentale comune da parte di genitori non sposati
AUTORITÀ PARENTALE
art. 298a CC
Incarto n.
11.2005.141
Lugano,
7 novembre
2005/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Lardelli
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. 1.2001/R.3.2005
(autorità parentale in comune) della Divisione degli interni, Sezione
degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone
AP 1 , e
AP 2
alla
Commissione tutoria regionale 1, Chiasso
riguardo al
figlio S__________ (2000);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello (“ricorso”) del 21 ottobre 2005 presentato da AP 1 e AP
2 contro la decisione emessa il 14 ottobre 2005 dalla Sezione degli enti locali
quale autorità di vigilanza sulle tutele;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che
il 30 agosto 2000 è nato a __________ S__________, figlio di AP 1 (1948) e di AP
2 (1958);
che il 28
dicembre 2004 AP 1 e AP 2 si sono rivolti alla Commissione tutoria regionale 1
per ottenere il conferimento dell'autorità parentale in comune;
che con
decisione del 13 gennaio 2005 la Commissione tutoria regionale ha respinto
l'istanza, giudicando la richiesta non compatibile con il bene del figlio;
che
contro tale decisione AP 1 e AP 2 hanno ricorso il 25 gennaio 2005 alla Sezione
degli enti locali, autorità di vigilanza sulle tutele;
che,
statuendo il 14 ottobre 2005, l'autorità di vigilanza ha respinto il ricorso e
ha posto gli oneri processuali di fr. 100.– complessivi a carico dei ricorrenti
in solido;
che il 21
ottobre 2005 AP 1 e AP 2 sono insorti con un “ricorso” a questa
Camera in cui chiedono l'annullamento della decisione presa dall'autorità di
vigilanza e l'accoglimento della loro domanda;
che il
ricorso non ha formato oggetto di intimazione;
e considerando
in diritto: che
decisioni emesse dall'autorità di vigilanza sulle tutele sono impugnabili con appello
entro venti giorni dalla loro notificazione (art. 48 della legge
sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, RL 4.1.2.2,
cui rinvia l'art. 39 LAC), onde in concreto la tempestività del “ricorso”;
che la
procedura è quella degli art. 307 segg. CPC, con le particolarità dell'art. 424a
CPC;
che,
giusta l'art. 298a cpv. 1 CC, “a richiesta congiunta dei genitori [non sposati], l'autorità tutoria
attribuisce loro l'autorità parentale in comune, a condizione che ciò sia
compatibile con il bene del figlio e che essi le sottopongano per approvazione
una convenzione che determini la loro partecipazione alle cure del figlio e la
ripartizione delle spese di mantenimento”;
che, in
altri termini, l'istanza congiunta dei genitori deve adempiere due requisiti cumulativi:
il primo di forma (esistenza di una convenzione suscettibile di approvazione sulla
partecipazione alle cure del figlio e sul riparto delle spese di mantenimento)
e il secondo di sostanza (compatibilità dell'autorità parentale comune con il
bene del figlio);
che identiche
condizioni deve rispettare, del resto, un'analoga
istanza
presentata al tribunale da due genitori sposati in procinto di divorziare o di
separarsi giudizialmente (art. 133 cpv. 3 CC);
che l'esigenza
di una convenzione suscettibile di approvazione circa la partecipazione alle
cure del figlio e il riparto delle spese di mantenimento è destinata a far sì
che i genitori assumano appieno – e, nel caso di genitori sposati, continuino
ad assumere appieno – la responsabilità del loro ruolo comune, indicando con
chiarezza in che misura l'uno e l'altro intendano cooperare concretamente alla
cura del figlio (Sutter/Freiburghaus,
Kommentar zum neuen Schiedungsrecht, Zurigo 1999, n. 39 ad art. 133; Wirz in:
Schwenzer, FamKommentar Scheidung, Berna 2005, n. 4 ad art. 298a CC e n.
30 segg. ad art. 133 CC);
che nella
fattispecie si cercherebbe invano nel fascicolo agli atti una qualsivoglia convenzione
stipulata dai genitori, sicché mal si capisce come l'autorità tutoria abbia
potuto definire “ricevibile”
l'istanza
del 28 dicembre 2004 (decisione del 13 gennaio 2005, pag. 2) e ancor meno come l'autorità
di vigilanza sia potuta entrare nel merito della richiesta (pur evocando essa
medesima la necessità di un accordo previo sulla cura e il mantenimento del
figlio: decisione, pag. 3 in alto);
che in
realtà, sprovvista di un allegato indispensabile, la richiesta di autorità
parentale comune avanzata dagli interessati andava dichiarata improponibile già
per tale ragione;
che nelle
circostanze descritte, dunque, l'appello in esame cade nel vuoto;
che,
comunque sia, anche vagliando nel caso in esame il secondo requisito cui
soggiace il conferimento dell'autorità parentale comune (la compatibilità della
richiesta con il bene del figlio), l'appello non sarebbe destinato a miglior
sorte;
che nel
loro memoriale infatti gli interessati criticano puntualmente ogni frase della
decisione impugnata, ma non spendono una parola per illustrare in che modo, rispetto
alla situazione odierna, l'autorità parentale comune risulterebbe in
concreto nell'interesse del figlio;
che,
anzi, gli effetti immediati dell'autorità parentale comune parrebbero
risolversi nel caso specifico in un acuirsi dei dissapori d'ordine personale con
la curatrice (appello, punto 3d e 4c) e dei conflitti d'ordine professionale con
Fatti
i medici curanti del figlio (appello, punto 4e), affetto da una grave malattia
congenita alle vie biliari;
che,
insufficientemente motivato, sul presupposto inerente al bene del figlio
l'appello va perciò dichiarato inammissibile (art. 309 cpv. 1 lett. f CPC
combinato con il cpv. 5);
che gli
oneri dell'attuale procedura andrebbero a carico dei ricorrenti, ma che “giusti motivi” (nel senso dell'art. 148 cpv. 2 CPC) inducono a lasciar cadere ogni
prelievo, gli interessati non avendo presumibilmente appellato ove fossero stati
resi attenti circa l'insufficienza della loro domanda già dal profilo formale;
che,
l'appello non avendo formato oggetto di notifica, non si pone nella fattispecie
problema di ripetibili;
in applicazione dell'art. 313bis CPC,
pronuncia: 1. Nella
misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. Non si
Considerandi
riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
3.
Intimazione:
– ;
– ;
– Commissione tutoria regionale 1, Chiasso.
Comunicazione:
– , , ;
–
Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza
sulle tutele.
terzi implicati
PI 1
Per la prima Camera civile del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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