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Decisione

11.2005.142

Contestazione di inventario

24 maggio 2006Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

i nipoti AO 9, AO 13 e AO 11 (figli di AO 9 nata __________, deceduta il 3

aprile 1956), oltre a G__________ __________ e AO 10 (marito e figlia di C__________

__________ nata __________, deceduta il 6 gennaio 1959). Nel 1975 è deceduta anche

R__________ __________, lasciando i medesimi eredi del marito.

B. In

esito a un'azione di rettifica del registro fondiario introdotta il 18 febbraio

1988 da AO 6, AO 12, A__________ __________, AO 2, __________ __________, AO 7,

AO 9, AO 11, AO 13, R__________ __________ G__________ __________ e AO 10 nei

confronti di AO 3, AP 1 e P__________ __________, con sentenza del 23 luglio

1991 il Pretore del Distretto di Blenio ha accertato che AO 3 __________ aveva

venduto senza titolo legittimo a AP 1 e P__________ __________ determinate quote

di proprietà sulle particelle n. 80 e 82 RFP di __________ a lui intestate, sicché

ha ordinato all'ufficiale del registro fondiario di reinscrivere le due proprietà

per ¼ a AP 1, per ¼ a P__________ __________ e per ½ alla comunione ereditaria

fu A__________ __________.

C. Nel

frattempo, il 1° ottobre 1986, Gi__________ __________ ha ceduto le sue ragioni

nell'eredità fu __________ __________ alla figlia AO 10. Il 18 ottobre 1991 è

deceduto F__________ __________, lasciando come eredi la moglie AO 1 con i

figli E__________ __________, E__________ __________ e AO 5. In seguito al

decesso di R__________ __________, il 23 dicembre 1994, nella comunione ereditaria

fu __________ __________ sono subentrate AO 15 e AO 14.

D. L'8

ottobre 1996 AO 3 ha instato davanti al Pretore del Distretto di Blenio per la

divisione dell'eredità fu __________ __________. Con decreto del 28 novembre

1996 il Pretore ha accolto l'istanza e ha designato l'avv. __________ __________

in qualità di notaio divisore. Il 4 maggio 1999 quest'ultimo ha trasmesso

l'inventario al Pretore, essendo sorte contestazioni fra eredi. AP 1 si è vista

così assegnare dal Pretore, il 17 agosto 1999, un termine di venti giorni per

far riconoscere in giudizio le sue pretese con la procedura accelerata.

E. AP 1 ha promosso causa l'8 ottobre 1999 contro gli altri eredi, chiedendo

che nell'inventario della successione fosse inserito un suo credito di

complessivi fr. 26 065.60 per interventi eseguiti nell'immobile situato sulla

particella n. 80 RFD di __________. Con risposta del 15 ottobre 1999 AO 1, AO 2,

AO 6, AO 7 AO 8, AO 9, AO 10, AO 11, AO 12 e AO 13 hanno proposto di respingere

l'azione. Analoga conclusione ha formulato AO 3 il 18 ottobre 1999. AO 4, AO 5,

AO 15 e AO 14 non hanno presentato alcuna risposta e si sono lasciati

precludere dalla lite (inc. OA.1999.22).

F. Frattanto,

il 7 settembre 1999, AO 1, AO 2, AO 6, AO 7, AO 8, AO 9, AO 10, AO 11, AO 12 e AO

13 hanno contestato a loro volta l'inventario della successione (inc. OA.1999.23).

Altrettanto ha fatto quello stesso giorno AO 3 (inc. OA.1999.24). Le cause sono

tuttora pendenti.

G. In

seguito al decesso di AO 8, il 28 giugno 2000, nella comunione ereditaria fu A__________

__________ è subentrato il figlio AO 8. Il 7 febbraio 2002 è deceduto E__________

__________ e, stante la rinuncia della sua unica erede, la successione è stata

liquidata d'ufficio. Esperita l'istruttoria dell'azione promossa da AP 1, le

parti hanno presentato memoriali conclusivi nei quali hanno confermato le loro

domande. Il dibattimento finale del 13 luglio 2005 è andato deserto.

H. Statuendo

il 20 ottobre 2005 in luogo e vece del Pretore, il Segretario assessore ha accolto

parzialmente la petizione, nel senso che ha ordinato di iscrivere nell'inventario

della successione un credito di fr. 1678.50 in favore di AP 1. Le spese e

la tassa di giustizia di fr. 800.– sono state poste per nove decimi a carico dell'attrice

e per il resto a carico dei convenuti in solido, con obbligo per AP 1 di rifondere

fr. 1200.– per ripetibili a AO 3 e fr. 1200.– complessivi per ripetibili ad

AO 1, AO 2, AO 6, AO 7 AO 8, AO 9, AO 10, AO 11, AO 12 e AO 13.

I. Contro

la predetta sentenza AP 1 è insorta con un appello del 31 ottobre 2005 nel

quale chiede che il giudizio impugnato sia riformato nel senso di inserire tra

i passivi della successione una sua pretesa di complessivi fr. 14 260.–. Nelle loro

osservazioni del 23 e 28 novembre 2005 AO 3 da una parte e AO 10, AO 1, AO 2, AO

6, AO 7, AO 8, AO 9, AO 11, AO 12 e AO 13 dall'altra propongono di respingere l'appello

e di confermare la sentenza del Segretario assessore. E__________ __________, AO

5, AO 15 e AO 14 sono rimasti silenti.

Considerandi

in diritto: 1. Litigiosa rimane, in questa sede, la pretesa di fr. 14 260.– avanzata

dall'attrice per interventi eseguiti nell'immobile posto sulla particella n. 80

RFD di __________ anche se in definitiva essa chiede di iscrivere nell'inventario la sola differenza

di fr. 12 941.50, fr. 1678.50

essendo già stati riconosciuti dal primo giudice. Il Segretario assessore ha limitato

la spettanza dell'attrice a tale cifra, rilevando che i lavori erano stati intrapresi

da un compossessore in malafede, consapevole già prima di acquistare le

particelle n. 80 e 82 che gli altri eredi contestavano il suo diritto di

proprietà esclusiva, tant'è che alcuni di loro avevano promosso causa già nel

settembre del 1996 per far modificare il registro fondiario. A mente del

Segretario assessore, dunque, all'attrice sarebbero potute essere riconosciute

solo le spese affrontate prima del luglio 1991 (momento in cui è stata disconosciuta

la sua proprietà in esito alla rettifica del registro fondiario) e solo se

queste fossero apparse necessarie.

Ciò

premesso, il Segretario assessore ha respinto la pretesa di fr. 22 607.– per il

rifacimento del tetto della casa situata sulla particella n. 80, rilevando che

l'abitazione non era quella primaria della famiglia __________, né l'attrice

aveva dimostrato la necessità dell'intervento. Per gli stessi motivi egli ha rigettato

la pretesa fondata sulla sostituzione di un lavandino (fr. 349.–) e di tre

finestre (fr. 959.–), rilevando inoltre che l'attrice non aveva dimostrato

di avere affrontato tali spese, le fatture degli artigiani risultando a nome del

marito, il quale risultava avere pagato altresì il 20 marzo e il 25 maggio 1992

le tasse di allacciamento alla rete idrica. Il Segretario assessore ha accolto invece

le pretese per il pagamento di premi per l'assicurazione stabili e altre tasse

di allacciamento alla rete di distribuzione per complessivi fr. 3356.95,

ritenendo tali opere necessarie e pagate dall'attrice in quanto comproprietaria

del fondo. Ciò posto, tenuto conto che l'attrice è già – come noto – comproprietaria

dell'immobile, il primo giudice ha accertato un credito di lei verso la

successione di fr. 1678.50, più interessi al 5% dal 4 maggio 1999.

2.

L'appellante nega ogni malafede in

relazione agli interventi da lei eseguiti nell'abitazione posta sulla

particella n. 80. Sostiene che i lavori erano indispensabili per garantire il

valore dell'immobile, abitato fino al 1981 da AO 3 e AO 6, i quali erano stati costretti

a trasferirsi altrove proprio a causa delle importanti infiltrazioni d'acqua. Anzi,

la sostituzione del tetto in piode con una copertura in tegole ha garantito la

debita impermeabilizzazione, come ha confermato anche l'arch. __________ __________

nella perizia estimativa del 27 luglio 1984 commissionata dal notaio divisore.

L'appellante ribadisce dipoi che la necessaria sostituzione di tre finestre e del

lavandino, non avversata dai convenuti, e chiede di inserire nell'inventario

anche le spese di allacciamento alla rete idrica da lei sostenute dopo il luglio

del 1991.

3.

Dagli

atti risulta che nell'ambito del raggruppamento dei terreni destinato all'introduzione

del registro fondiario definitivo nel Comune di __________, risalente agli anni

sessanta, le particelle n. 80 e 82 appartenenti ad A__________ __________ in

comproprietà con il fratello Federico sono state intestate – senza apparente

giustificazione – al solo AO 3, che le ha poi vendute a __________ e P__________

__________. In esito alla citata azione di rettifica del registro fondiario

promossa da taluni eredi fu __________ __________ il 18 febbraio 1988, con

sentenza del 23 luglio 1991 il Pretore ha ordinato all'ufficiale del registro

fondiario di reinscrivere i due fondi in comproprietà per un quarto a AP 1, per

un altro quarto a P__________ __________ e per la rimanente metà alla comunione

ereditaria fu A__________ __________i (sopra, consid. B).

a) Quanto

al rifacimento del tetto riguardante l'immobile posto sulla particella n. 80,

dal fascicolo processuale si evince che i lavori sono stati eseguiti

nell'autunno del 1986 con una spesa di fr. 22 607.60 (inserto D1

dell'inventario; risposta di AP 1, del 4 febbraio 2000, pag. 6 nell'inc. OA.1999.23). A quel momento l'appellante sapeva che la sua proprietà spotica era

giudizialmente contestata. Ora, gli eredi sono proprietari in comune di tutti i

beni che formano il patrimonio del defunto e dispongono in comune dei diritti

inerenti al medesimo (art. 560 cpv. 2 e 602 cpv. 2 CC). Gli atti di ordinaria amministrazione,

compresa la manutenzione degli immobili,

esigono pertanto l'unanime decisione di tutti i proprietari (Schaufelberger in: Basler Kommentar,

ZGB II, 2ª edizione, n. 16 ad

art. 602 CC). A tale principio è lecito derogare solo ove un singolo erede

provveda alla conservazione urgente dei beni o dei relativi diritti (DTF 125

III 220 consid. 1a 121 III 122 consid. 3 con riferimenti; Steinauer, Le droit des successions, Berna 2006, pag. 565 n. 1213; Guinand/Stettler/ Leuba, Droit des

successions, 6ª edizione, pag. 206, n. 429 con richiami), rispettivamente possa

invocare i presupposti della gestione d'affari senza mandato (art. 419 segg.

CO; Schaufelberger, op. cit., n.

18.

ad art. 602 CC con riferimenti; Steinauer,

op. cit., pag. 566 n. 1213a).

b)

In concreto non consta – né l'appellante pretende – che si imponessero opere

immediate per conservare l'immobile in questione. Con la petizione essa aveva sì

sostenuto che AO 3 e AO 6 erano stati costretti ad abbandonare la casa nel 1981

per la precarietà della struttura, ma che ciò fosse dovuto a infiltrazioni

d'acqua è una circostanza nuova (memoriale, pag. 5), addotta la prima volta in appello

e come tale irricevibile (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC). Del resto, vista la

chiara contestazione dei convenuti circa la necessità dell'intervento (risposta

AO 3 del 18 ottobre 1999, pag. 3), spettava all'attrice dimostrare la necessità

di agire con urgenza. Che lo stato dell'immobile fosse precario è possibile (perizia

estimativa dell'arch. __________, del 27 luglio 1984, pag. 1), tuttavia ciò non

basta per dimo­strare la necessità di rifare il tetto con urgenza senza

l'avallo dei coeredi. Si aggiunga che, contrariamente alla tesi dell'appellante,

l'obbligo di contestare i fatti della petizione (art. 170 cpv. 2 CPC) non va

confuso con l'onere probatorio, che incombe a chi vuole

dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita (art. 8 CC).

Il disposto dell'art. 184 cpv. 2 CPC, secondo cui

solo i fatti contestati devono essere provati, non esonera la parte dall'obbligo

di provare il ben fondato delle proprie pretese (Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato e commentato, Lugano

2000, n. 17 ad art. 184 CPC). E un erede non può presumersi agire con urgenza

solo perché in un determinato caso agisce da sé solo, sia pure su strutture

obsolete.

c) Quanto

alla gestione d'affari senza mandato, essa presuppone – tra l'altro – che

l'agente non abbia avuto la possibilità di sollecitare l'intesa del

proprietario (Tercier, Les

contrats spéciaux, 3ª edi­zione, pag. 770 n. 5326; v. anche Weber in: Basler Kommentar, OR I, 3ª

edizione, n. 13 in fine ad art. 419). Nella fattispecie l'appellante non ha

dimostrato l'impos­sibilità di sollecitare i coeredi per ottenere un accordo

previo o, se non altro, una tempestiva ratifica. Certo, a quel momento essa era,

con il marito, sola proprietaria dell'immobile, ma – come detto – non poteva

ignorare la rivendicazione degli altri eredi sui due fondi. Né essa può

prevalersi di un'autorizzazione rilasciata dagli altri eredi per l'esecuzione

di “normale e indispensabile

manutenzione” (lettera del 20 ottobre 1986: doc. 3

nell'inc. OA.1999.23), giacché – a prescindere dal fatto che costoro si

opponevano all'intervento – la sostituzione del tetto eccede con ogni evidenza un

atto di ordinaria manutenzione. Per il resto, essa non asserisce

che, grazie alla sua iniziativa, i coeredi si siano arricchiti senza causa

legittima (art. 62 cpv. 1 CO). Ne discende che, su questo punto, l'appello è

destinato all'insuccesso.

d) In

merito alla sostituzione delle tre finestre (fr. 959.–) e del lavandino (fr.

349.

–), risulta che tali interventi sono stati eseguiti, ancora una volta,

quando l'attrice era consapevole della rivendicazione degli altri coeredi (inserti

D2 e D3 dell'inventario). Tutto ignorandosi sull'eventuale necessità di agire con

urgenza, le pretese di rimborso non sono quindi legittime. L'appellante del

resto non si confronta con l'argomentazione del Segretario assessore, secondo

cui le due fatture sono in realtà crediti di terzi verso il marito. Carente di

motivazione, in proposito l'appello si rivela finanche irricevibile (art. 309

cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5).

e) Circa

i lavori di allacciamento alla nuova rete di distribuzione idrica e alle

relative tasse comunali, l'appellante sottolinea che le fatture sono successive

alla sentenza del Pretore del 23 luglio 1991 e che i convenuti non hanno

contestato la sua legittimazione a far valere tali crediti. Ora, è indubbio che

le fatture del Comune di __________ e della __________ SA di __________ sono

del 1992 (inserti D4 e D5 dell'inventario). Tuttavia l'appellante non si

confronta con l'argomentazione del primo giudice, stando al quale debitore

delle pretese non era l'attrice, bensì il marito, cui le due fatture erano

intestate. L'appellante non avendo dimostrato di avere anticipato i costi, anche

sotto questo profilo il giudizio impugnato resiste alla critica.

4.

Gli

oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Ai convenuti

che hanno presentato osservazioni si giustifica di riconoscere un'adeguata

indennità per ripetibili, commisurata alla stringatezza del memoriale. Infine l'odierna

sentenza va comunicata

anche al notaio divisore, in ossequio all'art. 479 cpv. 3 CPC.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello

è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Gli oneri

processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 400.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

450.–

sono

posti a carico a carico dell'appellante, che rifonderà a AO 3 fr. 800.–

per ripetibili e a AO 10, AO 1 AO 2, AO 6, AO 7, AO 8, AO 9, AO 11, AO 12 con AO

13 fr. 800.– complessivi per ripetibili.

3. Intimazione

a:

;

;

;

;

;

.

Comunicazione

a:

– Pretura

del Distretto di Blenio;

– avv. ,

.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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