11.2005.142
Contestazione di inventario
24 maggio 2006Italiano14 min
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Numero d'incarto:
11.2005.142
Data decisione, Autorità:
24.05.2006, ICCA
Titolo:
Contestazione di inventario
AZIONE IN CONTESTAZIONE DELLA DIVISIONE
INVENTARIO
art. 479 CPC-TI
Incarto n.
11.2005.142
Lugano
24 maggio
2006/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Lardelli
segretario:
Annovazzi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa
OA.1999.22 (divisione ereditaria: contestazione d'inventario) della Pretura del Distretto di Blenio
promossa con petizione dell'8 ottobre 1999 da
AP 1
(patrocinata dall' PA 3 )
contro
AO 6
AO 7
AO 8
AO 9
AO 10
AO 11
AO 12
AO 13
AO 1
AO 2
(patrocinati dall' PA 1 )
AO 3
(patrocinato dall' PA 2 )
AO 4
AO 5
AO 14 ,
e
AO 15 ;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere
accolto l'appello del 31 ottobre 2005 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il
26 ottobre 2005 in luogo e vece del Pretore dal Segretario assessore del Distretto
di Blenio;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. A__________ __________ (1886), domiciliato ad __________, è deceduto
a __________ il 28 febbraio 1949, senza lasciare testamento. Suoi eredi sono la
moglie R__________ nata __________i, i figli AO 6, AO 12, A__________ __________,
AO 2, __________ __________i, AO 7, AO 3, AP 1 e R__________ __________ __________,
Fatti
i nipoti AO 9, AO 13 e AO 11 (figli di AO 9 nata __________, deceduta il 3
aprile 1956), oltre a G__________ __________ e AO 10 (marito e figlia di C__________
__________ nata __________, deceduta il 6 gennaio 1959). Nel 1975 è deceduta anche
R__________ __________, lasciando i medesimi eredi del marito.
B. In
esito a un'azione di rettifica del registro fondiario introdotta il 18 febbraio
1988 da AO 6, AO 12, A__________ __________, AO 2, __________ __________, AO 7,
AO 9, AO 11, AO 13, R__________ __________ G__________ __________ e AO 10 nei
confronti di AO 3, AP 1 e P__________ __________, con sentenza del 23 luglio
1991 il Pretore del Distretto di Blenio ha accertato che AO 3 __________ aveva
venduto senza titolo legittimo a AP 1 e P__________ __________ determinate quote
di proprietà sulle particelle n. 80 e 82 RFP di __________ a lui intestate, sicché
ha ordinato all'ufficiale del registro fondiario di reinscrivere le due proprietà
per ¼ a AP 1, per ¼ a P__________ __________ e per ½ alla comunione ereditaria
fu A__________ __________.
C. Nel
frattempo, il 1° ottobre 1986, Gi__________ __________ ha ceduto le sue ragioni
nell'eredità fu __________ __________ alla figlia AO 10. Il 18 ottobre 1991 è
deceduto F__________ __________, lasciando come eredi la moglie AO 1 con i
figli E__________ __________, E__________ __________ e AO 5. In seguito al
decesso di R__________ __________, il 23 dicembre 1994, nella comunione ereditaria
fu __________ __________ sono subentrate AO 15 e AO 14.
D. L'8
ottobre 1996 AO 3 ha instato davanti al Pretore del Distretto di Blenio per la
divisione dell'eredità fu __________ __________. Con decreto del 28 novembre
1996 il Pretore ha accolto l'istanza e ha designato l'avv. __________ __________
in qualità di notaio divisore. Il 4 maggio 1999 quest'ultimo ha trasmesso
l'inventario al Pretore, essendo sorte contestazioni fra eredi. AP 1 si è vista
così assegnare dal Pretore, il 17 agosto 1999, un termine di venti giorni per
far riconoscere in giudizio le sue pretese con la procedura accelerata.
E. AP 1 ha promosso causa l'8 ottobre 1999 contro gli altri eredi, chiedendo
che nell'inventario della successione fosse inserito un suo credito di
complessivi fr. 26 065.60 per interventi eseguiti nell'immobile situato sulla
particella n. 80 RFD di __________. Con risposta del 15 ottobre 1999 AO 1, AO 2,
AO 6, AO 7 AO 8, AO 9, AO 10, AO 11, AO 12 e AO 13 hanno proposto di respingere
l'azione. Analoga conclusione ha formulato AO 3 il 18 ottobre 1999. AO 4, AO 5,
AO 15 e AO 14 non hanno presentato alcuna risposta e si sono lasciati
precludere dalla lite (inc. OA.1999.22).
F. Frattanto,
il 7 settembre 1999, AO 1, AO 2, AO 6, AO 7, AO 8, AO 9, AO 10, AO 11, AO 12 e AO
13 hanno contestato a loro volta l'inventario della successione (inc. OA.1999.23).
Altrettanto ha fatto quello stesso giorno AO 3 (inc. OA.1999.24). Le cause sono
tuttora pendenti.
G. In
seguito al decesso di AO 8, il 28 giugno 2000, nella comunione ereditaria fu A__________
__________ è subentrato il figlio AO 8. Il 7 febbraio 2002 è deceduto E__________
__________ e, stante la rinuncia della sua unica erede, la successione è stata
liquidata d'ufficio. Esperita l'istruttoria dell'azione promossa da AP 1, le
parti hanno presentato memoriali conclusivi nei quali hanno confermato le loro
domande. Il dibattimento finale del 13 luglio 2005 è andato deserto.
H. Statuendo
il 20 ottobre 2005 in luogo e vece del Pretore, il Segretario assessore ha accolto
parzialmente la petizione, nel senso che ha ordinato di iscrivere nell'inventario
della successione un credito di fr. 1678.50 in favore di AP 1. Le spese e
la tassa di giustizia di fr. 800.– sono state poste per nove decimi a carico dell'attrice
e per il resto a carico dei convenuti in solido, con obbligo per AP 1 di rifondere
fr. 1200.– per ripetibili a AO 3 e fr. 1200.– complessivi per ripetibili ad
AO 1, AO 2, AO 6, AO 7 AO 8, AO 9, AO 10, AO 11, AO 12 e AO 13.
I. Contro
la predetta sentenza AP 1 è insorta con un appello del 31 ottobre 2005 nel
quale chiede che il giudizio impugnato sia riformato nel senso di inserire tra
i passivi della successione una sua pretesa di complessivi fr. 14 260.–. Nelle loro
osservazioni del 23 e 28 novembre 2005 AO 3 da una parte e AO 10, AO 1, AO 2, AO
6, AO 7, AO 8, AO 9, AO 11, AO 12 e AO 13 dall'altra propongono di respingere l'appello
e di confermare la sentenza del Segretario assessore. E__________ __________, AO
5, AO 15 e AO 14 sono rimasti silenti.
Considerandi
in diritto: 1. Litigiosa rimane, in questa sede, la pretesa di fr. 14 260.– avanzata
dall'attrice per interventi eseguiti nell'immobile posto sulla particella n. 80
RFD di __________ anche se in definitiva essa chiede di iscrivere nell'inventario la sola differenza
di fr. 12 941.50, fr. 1678.50
essendo già stati riconosciuti dal primo giudice. Il Segretario assessore ha limitato
la spettanza dell'attrice a tale cifra, rilevando che i lavori erano stati intrapresi
da un compossessore in malafede, consapevole già prima di acquistare le
particelle n. 80 e 82 che gli altri eredi contestavano il suo diritto di
proprietà esclusiva, tant'è che alcuni di loro avevano promosso causa già nel
settembre del 1996 per far modificare il registro fondiario. A mente del
Segretario assessore, dunque, all'attrice sarebbero potute essere riconosciute
solo le spese affrontate prima del luglio 1991 (momento in cui è stata disconosciuta
la sua proprietà in esito alla rettifica del registro fondiario) e solo se
queste fossero apparse necessarie.
Ciò
premesso, il Segretario assessore ha respinto la pretesa di fr. 22 607.– per il
rifacimento del tetto della casa situata sulla particella n. 80, rilevando che
l'abitazione non era quella primaria della famiglia __________, né l'attrice
aveva dimostrato la necessità dell'intervento. Per gli stessi motivi egli ha rigettato
la pretesa fondata sulla sostituzione di un lavandino (fr. 349.–) e di tre
finestre (fr. 959.–), rilevando inoltre che l'attrice non aveva dimostrato
di avere affrontato tali spese, le fatture degli artigiani risultando a nome del
marito, il quale risultava avere pagato altresì il 20 marzo e il 25 maggio 1992
le tasse di allacciamento alla rete idrica. Il Segretario assessore ha accolto invece
le pretese per il pagamento di premi per l'assicurazione stabili e altre tasse
di allacciamento alla rete di distribuzione per complessivi fr. 3356.95,
ritenendo tali opere necessarie e pagate dall'attrice in quanto comproprietaria
del fondo. Ciò posto, tenuto conto che l'attrice è già – come noto – comproprietaria
dell'immobile, il primo giudice ha accertato un credito di lei verso la
successione di fr. 1678.50, più interessi al 5% dal 4 maggio 1999.
2.
L'appellante nega ogni malafede in
relazione agli interventi da lei eseguiti nell'abitazione posta sulla
particella n. 80. Sostiene che i lavori erano indispensabili per garantire il
valore dell'immobile, abitato fino al 1981 da AO 3 e AO 6, i quali erano stati costretti
a trasferirsi altrove proprio a causa delle importanti infiltrazioni d'acqua. Anzi,
la sostituzione del tetto in piode con una copertura in tegole ha garantito la
debita impermeabilizzazione, come ha confermato anche l'arch. __________ __________
nella perizia estimativa del 27 luglio 1984 commissionata dal notaio divisore.
L'appellante ribadisce dipoi che la necessaria sostituzione di tre finestre e del
lavandino, non avversata dai convenuti, e chiede di inserire nell'inventario
anche le spese di allacciamento alla rete idrica da lei sostenute dopo il luglio
del 1991.
3.
Dagli
atti risulta che nell'ambito del raggruppamento dei terreni destinato all'introduzione
del registro fondiario definitivo nel Comune di __________, risalente agli anni
sessanta, le particelle n. 80 e 82 appartenenti ad A__________ __________ in
comproprietà con il fratello Federico sono state intestate – senza apparente
giustificazione – al solo AO 3, che le ha poi vendute a __________ e P__________
__________. In esito alla citata azione di rettifica del registro fondiario
promossa da taluni eredi fu __________ __________ il 18 febbraio 1988, con
sentenza del 23 luglio 1991 il Pretore ha ordinato all'ufficiale del registro
fondiario di reinscrivere i due fondi in comproprietà per un quarto a AP 1, per
un altro quarto a P__________ __________ e per la rimanente metà alla comunione
ereditaria fu A__________ __________i (sopra, consid. B).
a) Quanto
al rifacimento del tetto riguardante l'immobile posto sulla particella n. 80,
dal fascicolo processuale si evince che i lavori sono stati eseguiti
nell'autunno del 1986 con una spesa di fr. 22 607.60 (inserto D1
dell'inventario; risposta di AP 1, del 4 febbraio 2000, pag. 6 nell'inc. OA.1999.23). A quel momento l'appellante sapeva che la sua proprietà spotica era
giudizialmente contestata. Ora, gli eredi sono proprietari in comune di tutti i
beni che formano il patrimonio del defunto e dispongono in comune dei diritti
inerenti al medesimo (art. 560 cpv. 2 e 602 cpv. 2 CC). Gli atti di ordinaria amministrazione,
compresa la manutenzione degli immobili,
esigono pertanto l'unanime decisione di tutti i proprietari (Schaufelberger in: Basler Kommentar,
ZGB II, 2ª edizione, n. 16 ad
art. 602 CC). A tale principio è lecito derogare solo ove un singolo erede
provveda alla conservazione urgente dei beni o dei relativi diritti (DTF 125
III 220 consid. 1a 121 III 122 consid. 3 con riferimenti; Steinauer, Le droit des successions, Berna 2006, pag. 565 n. 1213; Guinand/Stettler/ Leuba, Droit des
successions, 6ª edizione, pag. 206, n. 429 con richiami), rispettivamente possa
invocare i presupposti della gestione d'affari senza mandato (art. 419 segg.
CO; Schaufelberger, op. cit., n.
18.
ad art. 602 CC con riferimenti; Steinauer,
op. cit., pag. 566 n. 1213a).
b)
In concreto non consta – né l'appellante pretende – che si imponessero opere
immediate per conservare l'immobile in questione. Con la petizione essa aveva sì
sostenuto che AO 3 e AO 6 erano stati costretti ad abbandonare la casa nel 1981
per la precarietà della struttura, ma che ciò fosse dovuto a infiltrazioni
d'acqua è una circostanza nuova (memoriale, pag. 5), addotta la prima volta in appello
e come tale irricevibile (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC). Del resto, vista la
chiara contestazione dei convenuti circa la necessità dell'intervento (risposta
AO 3 del 18 ottobre 1999, pag. 3), spettava all'attrice dimostrare la necessità
di agire con urgenza. Che lo stato dell'immobile fosse precario è possibile (perizia
estimativa dell'arch. __________, del 27 luglio 1984, pag. 1), tuttavia ciò non
basta per dimostrare la necessità di rifare il tetto con urgenza senza
l'avallo dei coeredi. Si aggiunga che, contrariamente alla tesi dell'appellante,
l'obbligo di contestare i fatti della petizione (art. 170 cpv. 2 CPC) non va
confuso con l'onere probatorio, che incombe a chi vuole
dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita (art. 8 CC).
Il disposto dell'art. 184 cpv. 2 CPC, secondo cui
solo i fatti contestati devono essere provati, non esonera la parte dall'obbligo
di provare il ben fondato delle proprie pretese (Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato e commentato, Lugano
2000, n. 17 ad art. 184 CPC). E un erede non può presumersi agire con urgenza
solo perché in un determinato caso agisce da sé solo, sia pure su strutture
obsolete.
c) Quanto
alla gestione d'affari senza mandato, essa presuppone – tra l'altro – che
l'agente non abbia avuto la possibilità di sollecitare l'intesa del
proprietario (Tercier, Les
contrats spéciaux, 3ª edizione, pag. 770 n. 5326; v. anche Weber in: Basler Kommentar, OR I, 3ª
edizione, n. 13 in fine ad art. 419). Nella fattispecie l'appellante non ha
dimostrato l'impossibilità di sollecitare i coeredi per ottenere un accordo
previo o, se non altro, una tempestiva ratifica. Certo, a quel momento essa era,
con il marito, sola proprietaria dell'immobile, ma – come detto – non poteva
ignorare la rivendicazione degli altri eredi sui due fondi. Né essa può
prevalersi di un'autorizzazione rilasciata dagli altri eredi per l'esecuzione
di “normale e indispensabile
manutenzione” (lettera del 20 ottobre 1986: doc. 3
nell'inc. OA.1999.23), giacché – a prescindere dal fatto che costoro si
opponevano all'intervento – la sostituzione del tetto eccede con ogni evidenza un
atto di ordinaria manutenzione. Per il resto, essa non asserisce
che, grazie alla sua iniziativa, i coeredi si siano arricchiti senza causa
legittima (art. 62 cpv. 1 CO). Ne discende che, su questo punto, l'appello è
destinato all'insuccesso.
d) In
merito alla sostituzione delle tre finestre (fr. 959.–) e del lavandino (fr.
349.
–), risulta che tali interventi sono stati eseguiti, ancora una volta,
quando l'attrice era consapevole della rivendicazione degli altri coeredi (inserti
D2 e D3 dell'inventario). Tutto ignorandosi sull'eventuale necessità di agire con
urgenza, le pretese di rimborso non sono quindi legittime. L'appellante del
resto non si confronta con l'argomentazione del Segretario assessore, secondo
cui le due fatture sono in realtà crediti di terzi verso il marito. Carente di
motivazione, in proposito l'appello si rivela finanche irricevibile (art. 309
cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5).
e) Circa
i lavori di allacciamento alla nuova rete di distribuzione idrica e alle
relative tasse comunali, l'appellante sottolinea che le fatture sono successive
alla sentenza del Pretore del 23 luglio 1991 e che i convenuti non hanno
contestato la sua legittimazione a far valere tali crediti. Ora, è indubbio che
le fatture del Comune di __________ e della __________ SA di __________ sono
del 1992 (inserti D4 e D5 dell'inventario). Tuttavia l'appellante non si
confronta con l'argomentazione del primo giudice, stando al quale debitore
delle pretese non era l'attrice, bensì il marito, cui le due fatture erano
intestate. L'appellante non avendo dimostrato di avere anticipato i costi, anche
sotto questo profilo il giudizio impugnato resiste alla critica.
4.
Gli
oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Ai convenuti
che hanno presentato osservazioni si giustifica di riconoscere un'adeguata
indennità per ripetibili, commisurata alla stringatezza del memoriale. Infine l'odierna
sentenza va comunicata
anche al notaio divisore, in ossequio all'art. 479 cpv. 3 CPC.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello
è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 400.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
450.–
sono
posti a carico a carico dell'appellante, che rifonderà a AO 3 fr. 800.–
per ripetibili e a AO 10, AO 1 AO 2, AO 6, AO 7, AO 8, AO 9, AO 11, AO 12 con AO
13 fr. 800.– complessivi per ripetibili.
3. Intimazione
a:
;
;
;
;
;
.
Comunicazione
a:
– Pretura
del Distretto di Blenio;
– avv. ,
.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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