11.2005.143
Calcolo delle tasse di giustizia e delle ripetibili
24 maggio 2006Italiano11 min
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Numero d'incarto:
11.2005.143
Data decisione, Autorità:
24.05.2006, ICCA
Titolo:
Calcolo delle tasse di giustizia e delle ripetibili
INVENTARIO
art. 151 CPC-TI
Incarto n.
11.2005.143
Lugano
24 maggio
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Lardelli
segretario:
Annovazzi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa OA.1999.23 (divisione
ereditaria: contestazione d'inventario) della Pretura del Distretto di Blenio
promossa con petizione del 7 settembre 1999 da
AP 1
AP 2
AP 3
AP 4
AP 5
AP 6
AP 7
AP 8
AP 9
AP 10
(patrocinati da PA 1 )
contro
AO 1
(patrocinato da PA 2 )
AO 4
(patrocinata da PA 3 )
AO 2
AO 3
AO 5 ,
e
AO 6 ;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere
accolto l'appello del 31 ottobre 2005 presentato da AP 7, AP 1, AP 2, AP 3, AP 4 AP 5, AP 6, AP 8, AP 9, AP 10 contro il
decreto di stralcio emesso il 20 ottobre 2005 in luogo e vece del Pretore dal
Segretario assessore del Distretto di Blenio;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. A__________ __________ (1886), domiciliato ad __________, è deceduto
a __________ il 28 febbraio 1949, senza lasciare testamento. Suoi eredi sono la
moglie R__________ nata __________, i figli AP 3, AP 9, A__________ __________,
AP 2, F__________ __________, AP 4, AO 1, AO 4 e R__________ __________ __________,
Fatti
i nipoti AP 6, AP 10 e AP 8 (figli di E__________ __________ nata __________, deceduta
il 3 aprile 1956), oltre a G__________ __________ e AP 7 (marito e figlia di __________
__________ nata __________, deceduta il 6 gennaio 1959). Nel 1975 è deceduta
anche __________ __________, lasciando i medesimi eredi del marito.
B. Il 1° ottobre 1986, G__________ __________ ha ceduto le sue ragioni nell'eredità
fu A__________ __________ alla figlia AP 7. Il 18 ottobre 1991 è deceduto __________
__________, lasciando come eredi la moglie AP 1 con i figli __________ __________,
__________ __________ e AO 3 In seguito al decesso di __________ __________, il
23 dicembre 1994, nella comunione ereditaria fu __________ __________ sono subentrate
AO 6 e AO 5 C. L'8 ottobre 1996 AO 1 ha instato davanti al
Pretore del Distretto di Blenio per la divisione dell'eredità fu A__________ __________.
Con decreto del 28 novembre 1996 il Pretore ha accolto l'istanza e ha designato
l'avv. __________ __________ in qualità di notaio divisore. Il 4 maggio 1999
quest'ultimo ha trasmesso l'inventario al Pretore, essendo sorte contestazioni
fra eredi. Costoro si sono visti così assegnare dal Pretore, il 17 agosto 1999,
un termine di venti giorni per far riconoscere in giudizio le loro pretese con
la procedura accelerata.
D. AP 1 AP 2, AP 3, AP 4 AP 5, AP 6, AP 7, AP 8 AP 9 e AP 10 hanno promosso
causa il 7 settembre 1999, chiedendo che nell'inventario della successione
fosse inserito un credito di fr. 6668.05 in favore di AP 2 e crediti indeterminati
della comunione ereditaria nei confronti di AO 1 e AO 4. AO 2, AO 3, AO 6 e AO
5 non hanno presentato alcuna risposta e si sono lasciati precludere dalla lite.
In esito a una domanda di restituzione in intero conto il lasso dei termini,
con decreto del 25 gennaio 2000 il Pretore ha assegnato a AO 4 10 giorni per
presentare la risposta. L'addebito della tassa di giustizia (fr. 80.¿) e delle
spese (fr. 20.¿) è stato rinviato al merito (inc. OA.1999.23).
E. Nel frattempo, il 7 settembre 1999,
anche AO 1 ha contestato l'inventario della successione
(inc. OA.1999.24), così come l'8 ottobre 1999 ha promosso causa AO 4 (inc.
OA.1999.22). In seguito al decesso di A__________
__________, il 28 giugno 2000, nella comunione ereditaria fu A__________ __________
è subentrato il figlio AP 5. Il 7 febbraio 2002 è deceduto __________ __________
e, stante la rinuncia della sua unica erede, la successione è stata liquidata d'ufficio.
F. Il
28 giugno 2005 gli attori hanno ritirato la petizione, di modo che con decreto
del 20 ottobre 2005 emesso in luogo e vece del Pretore il Segretario assessore
ha stralciato la causa dai ruoli. La tassa di giustizia (fr. 2200.¿, compresa
quella del decreto 25 gennaio 2005) e le spese (fr. 200.¿, comprese quelle del
decreto 25 gennaio 2000) sono state poste a carico degli attori, tenuti a
rifondere a AO 1 e AO 4 fr. 3200.¿ ciascuno per ripetibili.
G. Contro
il decreto appena citato AP 1 AP 2, AP 3, AP 4 AP 5, AP 6, AP 7, AP 8, AP 9 e AP
10 sono insorti con un appello del 31 ottobre 2005 nel quale chiedono che la
tassa di giustizia sia ridotta a fr. 900.¿ e le ripetibili compensate. Con
osservazioni del 2 e 6 dicembre 2005 AO 4 e AO 1 propongono di respingere l'appello
e di confermare il decreto impugnato.
Considerandi
in diritto: 1. Nella misura in cui il Segretario assessore ha tolto la causa dai
ruoli, il decreto di stralcio ha carattere meramente dichiarativo e non è
impugnabile, tranne in ipotesi estranee alla fattispecie (RtiD I-2004 pag. 480
consid. 1; Rep. 1999 pag. 247 consid. 1). Nella misura per contro in cui il
primo giudice ha statuito sulle spese e le ripetibili, il decreto di stralcio
ha carattere autoritativo e può essere impugnato (Rep. 1985 pag. 145 in fondo),
sempre che la causa sia appellabile. Nella fattispecie l'appello, tempestivo,
riguarda appunto la questione delle spese e delle ripetibili in una causa appellabile.
Nulla osta quindi al suo esame.
2.
Nella fattispecie il Segretario assessore ha calcolato il valore litigioso
in fr. 126 925.20, corrispondenti alla somma delle pretese avanzate dagli
attori con la petizione. Ciò posto, egli ha fissato la tassa di giustizia in
virtù degli art. 17 cpv. 1, 21 e 22 n. 4 LTG, come pure del fatto che la
desistenza è intervenuta a istruttoria ultimata. Quanto alle ripetibili, esse
sono state calcolate in applicazione degli art. 9, 10 e 11 TOA, non senza
trascurare la pendenza delle due azioni parallele.
3.
Gli
appellanti sostengono che la tassa di giustizia è sproporzionata e che le
ripetibili non trovano alcuna giustificazione nell'effettivo dispendio di tempo
richiesto alle controparti per difendersi. Affermano che il primo giudice è
stato adito con tre cause analoghe, ciò che ha semplificato l'istruttoria,e che
soccorrono giusti motivi per moderare la tassa di giustizia, il Segretario assessore
non avendo emanato un giudizio di merito e avendo statuito separatamente ¿ anzi
¿ sugli oneri dei decreti processuali, sicché nulla giustifica una tassa di
giustizia superiore al 50% di quella minima. Quanto alle ripetibili, essi adducono
che dopo la loro desistenza nessuna controparte si è espressa sulla relativa indennità,
come prevede l'art. 151 CPC, sicché nulla andrebbe riconosciuto a tale titolo.
4.
In
caso di desistenza la tassa di giustizia, le spese e le ripetibili sono
stabilite e suddivise ¿a richiesta
di parte¿ dal giudice adito
(art. 151 CPC). Di regola la desistenza equivale a soccombenza. Chi recede
dalla lite sopporta dunque la tassa di giustizia, le spese e le ripetibili (Rep.
1990.
pag. 284), salvo che motivi di equità inducano a un giudizio diverso (Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato
e commentato, Lugano 2000, n. 1 ad art. 77).
5.
Gli
appellanti chiedono anzitutto di ridurre la tassa di giustizia da fr. 2120.¿ a
fr. 900.¿. In concreto il valore litigioso di complessivi fr. 126 925.20
non è contestato. Ora, il combinato disposto degli art. 17 e 22 n. 4 LTG
prevede che nelle cause trattate con la procedura accelerata il cui valore è
compreso tra fr. 100 001.¿ e fr. 200 000.¿ la tassa di giustizia va da fr. 1800.¿ a fr. 7000.¿.
Inoltre, secondo l'art. 21 LTG, se la causa è definita mediante riconoscimento,
recesso, transazione o altro modo senza sentenza, la tassa di giustizia è
proporzionata agli atti compiuti tenendo conto del valore litigioso. Entro il
minimo e il massimo della tariffa l'emolumento va poi fissato non solo in base
al valore della domanda, ma anche in base alla natura e alla complessità della
lite (art. 3 cpv. 1 LTG; Cocchi/Trezzini, op. cit., appendice 2000/2004, n. 76 ad art. 148 CPC). E al
riguardo, come questa Camera ha già avuto modo di ricordare, il Pretore dispone
di ampia latitudine, sicché l'importo da lui stabilito entro i limiti della
tariffa può essere censurato solo per eccesso o abuso del potere di
apprezzamento (rinvii in: Cocchi/Trezzini, op. cit., appendice 2000/2004 n. 32 ad art. 148).
In
concreto l'istruttoria è stata condotta parallelamente nelle tre cause ed è
risultata praticamente identica. Ciò non toglie che ha comportato tre udienze (l'udienza
preliminare, l'audizione dei testimoni e il sopralluogo), senza dimenticare che
le tre procedure non sono state congiunte. Inoltre nella presente causa era stata
chiesta l'assunzione di una perizia, poi lasciata cadere, ciò che ha implicato
la nomina del perito. Infine la desistenza è intervenuta a istruttoria
terminata. Ponderato equamente tutto quanto precede, tenuto conto del dispendio
di energie e di tempo che la trattazione del processo ha richiesto all'autorità
giudiziaria e considerato il fattore di moderazione dell'art. 22 n. 4 LTG, per
quanto severa possa apparire la tassa di giustizia di fr. 2120.¿ rientrava nel
quadro di un legittimo potere di apprezzamento di cui il Pretore fruiva. Infondato,
su questo punto l'appello deve dunque essere respinto.
6.
Per
quel che attiene alle ripetibili, gli appellanti sostengono che, non avendo
reagito allo stralcio della petizione dai ruoli, i convenuti non avevano
diritto a indennità, il giudice statuendo sulle ripetibili in caso di
desistenza solo ¿a richiesta di parte¿ (art. 151 CPC). In realtà ci si può
domandare se la richiesta di ripetibili contenuta nella risposta non dovesse
valere anche nell'ipotesi di uno stralcio della petizione dai ruoli (Rep. 1999
pag. 248). Sia come sia, in concreto gli attori medesimi avevano invitato il giudice
a contenere al minimo le ripetibili, riconoscendo così di doversene assumere il
pagamento (lettera del 28 giugno 2005, agli atti). Perché in simili circostanze
il primo giudice avrebbe dovuto interpellare ancora i convenuti non è dato a di
vedere, né gli appellanti spiegano.
Quanto
all'ammontare delle ripetibili, tra le quali rientrano gli onorari di
patrocinio, le spese anticipate dal legale e l'imposta sul valore aggiunto
(art. 150 prima frase CPC), esso non è litigioso. Gli appellanti propongono la
compensazione delle indennità, rilevando che i convenuti non hanno reagito
allo stralcio della causa, sicché il ¿minimo delle ripetibili non può che essere uguale a zero¿. Come si è appena spiegato, però, tale
argomentazione è senza pregio e cade nel vuoto. Per il resto, gli appellanti
non pretendono che l'indennità per ripetibili andasse moderata. E quand'anche ne
avessero inteso prospettare una moderazione, sarebbe spettato loro di indicare
l'entità della riduzione, ogni richiesta numerica dovendo essere cifrata (Rep.
1993.
pag. 228 consid. b, 1985 pag. 95 consid. 1;
analogamente, sul piano federale: Poudret,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 1.4.1.2 ad art. 55 OG). Ciò vale anche in materia
di ripetibili (riferimenti in: Cocchi/Trezzini,
op. cit., n. 11 ad art. 309).
7.
Gli
oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Gli
appellanti rifonderanno inoltre alle controparti un'indennità per ripetibili,
commisurata alla stringatezza delle osservazioni.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello
è respinto e il decreto impugnato è confermato.
2. Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 250.¿
b) spese fr.
50.¿
fr.
300.¿
sono
posti a carico a carico degli appellanti in solido, che rifonderanno a AO 1 e a
AO 4, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 500.¿ ciascuno per ripetibili.
3. Intimazione
a:
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Comunicazione
a:
¿ Pretura
del Distretto di Blenio;
¿ avv. ,
.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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