Lexipedia

Decisione

11.2005.143

Calcolo delle tasse di giustizia e delle ripetibili

24 maggio 2006Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

i nipoti AP 6, AP 10 e AP 8 (figli di E__________ __________ nata __________, deceduta

il 3 aprile 1956), oltre a G__________ __________ e AP 7 (marito e figlia di __________

__________ nata __________, deceduta il 6 gennaio 1959). Nel 1975 è deceduta

anche __________ __________, lasciando i medesimi eredi del marito.

B. Il 1° ottobre 1986, G__________ __________ ha ceduto le sue ragioni nell'eredità

fu A__________ __________ alla figlia AP 7. Il 18 ottobre 1991 è deceduto __________

__________, lasciando come eredi la moglie AP 1 con i figli __________ __________,

__________ __________ e AO 3 In seguito al decesso di __________ __________, il

23 dicembre 1994, nella comunione ereditaria fu __________ __________ sono subentrate

AO 6 e AO 5 C. L'8 ottobre 1996 AO 1 ha instato davanti al

Pretore del Distretto di Blenio per la divisione dell'eredità fu A__________ __________.

Con decreto del 28 novembre 1996 il Pretore ha accolto l'istanza e ha designato

l'avv. __________ __________ in qualità di notaio divisore. Il 4 maggio 1999

quest'ultimo ha trasmesso l'inventario al Pretore, essendo sorte contestazioni

fra eredi. Costoro si sono visti così assegnare dal Pretore, il 17 agosto 1999,

un termine di venti giorni per far riconoscere in giudizio le loro pretese con

la procedura accelerata.

D. AP 1 AP 2, AP 3, AP 4 AP 5, AP 6, AP 7, AP 8 AP 9 e AP 10 hanno promosso

causa il 7 settembre 1999, chiedendo che nell'inventario della successione

fosse inserito un credito di fr. 6668.05 in favore di AP 2 e crediti indeterminati

della comunione ereditaria nei confronti di AO 1 e AO 4. AO 2, AO 3, AO 6 e AO

5 non hanno presentato alcuna risposta e si sono lasciati precludere dalla lite.

In esito a una domanda di restituzione in intero conto il lasso dei termini,

con decreto del 25 gennaio 2000 il Pretore ha assegnato a AO 4 10 giorni per

presentare la risposta. L'addebito della tassa di giustizia (fr. 80.¿) e delle

spese (fr. 20.¿) è stato rinviato al merito (inc. OA.1999.23).

E. Nel frattempo, il 7 settembre 1999,

anche AO 1 ha contestato l'inventario della successione

(inc. OA.1999.24), così come l'8 ottobre 1999 ha promosso causa AO 4 (inc.

OA.1999.22). In seguito al decesso di A__________

__________, il 28 giugno 2000, nella comunione ereditaria fu A__________ __________

è subentrato il figlio AP 5. Il 7 febbraio 2002 è deceduto __________ __________

e, stante la rinuncia della sua unica erede, la successione è stata liquidata d'ufficio.

F. Il

28 giugno 2005 gli attori hanno ritirato la petizione, di modo che con decreto

del­ 20 ottobre 2005 emesso in luogo e vece del Pretore il Segretario assessore

ha stralciato la causa dai ruoli. La tassa di giustizia (fr. 2200.¿, compresa

quella del decreto 25 gennaio 2005) e le spese (fr. 200.¿, comprese quelle del

decreto 25 gennaio 2000) sono state poste a carico degli attori, tenuti a

rifondere a AO 1 e AO 4 fr. 3200.¿ ciascuno per ripetibili.

G. Contro

il decreto appena citato AP 1 AP 2, AP 3, AP 4 AP 5, AP 6, AP 7, AP 8, AP 9 e AP

10 sono insorti con un appello del 31 ottobre 2005 nel quale chiedono che la

tassa di giustizia sia ridotta a fr. 900.¿ e le ripetibili compensate. Con

osservazioni del 2 e 6 dicembre 2005 AO 4 e AO 1 propongono di respingere l'appello

e di confermare il decreto impugnato.

Considerandi

in diritto: 1. Nella misura in cui il Segretario assessore ha tolto la causa dai

ruoli, il decreto di stralcio ha carattere meramente dichiarativo e non è

impugnabile, tranne in ipotesi estranee alla fattispecie (RtiD I-2004 pag. 480

consid. 1; Rep. 1999 pag. 247 consid. 1). Nella misura per contro in cui il

primo giudice ha statuito sulle spese e le ripetibili, il decreto di stralcio

ha carattere autoritativo e può essere impugnato (Rep. 1985 pag. 145 in fondo),

sempre che la causa sia appellabile. Nella fattispecie l'appello, tempestivo,

riguarda appunto la questione delle spese e delle ripetibili in una causa appellabile.

Nulla osta quindi al suo esame.

2.

Nella fattispecie il Segretario assessore ha calcolato il valore litigioso

in fr. 126 925.20, corrispondenti alla somma delle pretese avanzate dagli

attori con la petizione. Ciò posto, egli ha fissato la tassa di giustizia in

virtù degli art. 17 cpv. 1, 21 e 22 n. 4 LTG, come pure del fatto che la

desistenza è intervenuta a istruttoria ultimata. Quanto alle ripetibili, esse

sono state calcolate in applicazione degli art. 9, 10 e 11 TOA, non senza

trascurare la pendenza delle due azioni parallele.

3.

Gli

appellanti sostengono che la tassa di giustizia è sproporzionata e che le

ripetibili non trovano alcuna giustificazione nell'effettivo dispendio di tempo

richiesto alle controparti per difendersi. Affermano che il primo giudice è

stato adito con tre cause analoghe, ciò che ha semplificato l'istruttoria,e che

soccorrono giusti motivi per moderare la tassa di giustizia, il Segretario assessore

non avendo emanato un giudizio di merito e avendo statuito separatamente ¿ anzi

¿ sugli oneri dei decreti processuali, sicché nulla giustifica una tassa di

giustizia superiore al 50% di quella minima. Quanto alle ripetibili, essi adducono

che dopo la loro desistenza nessuna controparte si è espressa sulla relativa indennità,

come prevede l'art. 151 CPC, sicché nulla andrebbe riconosciuto a tale titolo.

4.

In

caso di desistenza la tassa di giustizia, le spese e le ripetibili sono

stabilite e suddivise ¿a richiesta

di parte¿ dal giudice adito

(art. 151 CPC). Di regola la desistenza equivale a soccombenza. Chi recede

dalla lite sopporta dunque la tassa di giustizia, le spese e le ripetibili (Rep.

1990.

pag. 284), salvo che motivi di equità inducano a un giudizio diverso (Cocchi/Trezzini, CPC ticinese mas­simato

e commentato, Lugano 2000, n. 1 ad art. 77).

5.

Gli

appellanti chiedono anzitutto di ridurre la tassa di giustizia da fr. 2120.¿ a

fr. 900.¿. In concreto il valore litigioso di complessivi fr. 126 925.20

non è contestato. Ora, il combinato disposto degli art. 17 e 22 n. 4 LTG

prevede che nelle cause trattate con la procedura accelerata il cui valore è

compreso tra fr. 100 001.¿ e fr. 200 000.¿ la tassa di giustizia va da fr. 1800.¿ a fr. 7000.¿.

Inoltre, secondo l'art. 21 LTG, se la causa è definita mediante riconoscimento,

recesso, transazione o altro modo senza sentenza, la tassa di giustizia è

proporzionata agli atti compiuti tenendo conto del valore litigioso. Entro il

minimo e il massimo della tariffa l'emolumento va poi fissato non solo in base

al valore della domanda, ma anche in base alla natura e alla complessità della

lite (art. 3 cpv. 1 LTG; Cocchi/Trezzini, op. cit., appendice 2000/2004, n. 76 ad art. 148 CPC). E al

riguardo, come questa Camera ha già avuto modo di ricordare, il Pretore dispone

di ampia latitudine, sicché l'importo da lui stabilito entro i limiti della

tariffa può essere censurato solo per eccesso o abuso del potere di

apprezzamento (rinvii in: Cocchi/Trezzini, op. cit., appendice 2000/2004 n. 32 ad art. 148).

In

concreto l'istruttoria è stata condotta parallelamente nelle tre cause ed è

risultata praticamente identica. Ciò non toglie che ha comportato tre udienze (l'udienza

preliminare, l'audizione dei testimoni e il sopralluogo), senza dimenticare che

le tre procedure non sono state congiunte. Inoltre nella presente causa era stata

chiesta l'assunzione di una perizia, poi lasciata cadere, ciò che ha implicato

la nomina del perito. Infine la desistenza è intervenuta a istruttoria

terminata. Ponderato equamente tutto quanto precede, tenuto conto del dispendio

di energie e di tempo che la trattazione del processo ha richiesto all'autorità

giudiziaria e considerato il fattore di moderazione dell'art. 22 n. 4 LTG, per

quanto severa possa apparire la tassa di giustizia di fr. 2120.¿ rientrava nel

quadro di un legittimo potere di apprezzamento di cui il Pretore fruiva. Infondato,

su questo punto l'appello deve dunque essere respinto.

6.

Per

quel che attiene alle ripetibili, gli appellanti sostengono che, non avendo

reagito allo stralcio della petizione dai ruoli, i convenuti non avevano

diritto a indennità, il giudice statuendo sulle ripetibili in caso di

desistenza solo ¿a richiesta di parte¿ (art. 151 CPC). In realtà ci si può

domandare se la richiesta di ripetibili contenuta nella risposta non dovesse

valere anche nell'ipotesi di uno stralcio della petizione dai ruoli (Rep. 1999

pag. 248). Sia come sia, in concreto gli attori medesimi avevano invitato il giudice

a contenere al minimo le ripetibili, riconoscendo così di doversene assumere il

pagamento (lettera del 28 giugno 2005, agli atti). Perché in simili circostanze

il primo giudice avrebbe dovuto interpellare ancora i convenuti non è dato a di

vedere, né gli appellanti spiegano.

Quanto

all'ammontare delle ripetibili, tra le quali rientrano gli onorari di

patrocinio, le spese anticipate dal legale e l'imposta sul valore aggiunto

(art. 150 prima frase CPC), esso non è litigioso. Gli appellanti propongono la

compensazione delle indennità, rilevan­do che i convenuti non hanno reagito

allo stralcio della causa, sicché il ¿mini­mo delle ripetibili non può che essere uguale a zero¿. Come si è appena spiegato, però, tale

argomentazione è senza pregio e cade nel vuoto. Per il resto, gli appellanti

non pretendono che l'indennità per ripetibili andasse moderata. E quand'anche ne

avessero inteso prospettare una moderazione, sarebbe spettato loro di indicare

l'entità della riduzione, ogni richiesta numerica dovendo essere cifrata (Rep.

1993.

pag. 228 consid. b, 1985 pag. 95 consid. 1;

analogamente, sul piano federale: Poudret,

Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 1.4.1.2 ad art. 55 OG). Ciò vale anche in materia

di ripetibili (riferimenti in: Cocchi/Trezzini,

op. cit., n. 11 ad art. 309).

7.

Gli

oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Gli

appellanti rifonderanno inoltre alle controparti un'indennità per ripetibili,

commisurata alla stringatezza delle osservazioni.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello

è respinto e il decreto impugnato è confermato.

2. Gli oneri

processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 250.¿

b) spese fr.

50.¿

fr.

300.¿

sono

posti a carico a carico degli appellanti in solido, che rifonderanno a AO 1 e a

AO 4, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 500.¿ ciascuno per ripetibili.

3. Intimazione

a:

¿ ;

¿ , ;

¿ ;

¿ ;

¿ ;

¿ ;

¿ .

Comunicazione

a:

¿ Pretura

del Distretto di Blenio;

¿ avv. ,

.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster