11.2005.145
Ricorso contro decisione dell'autorità di vigilanza sulle tutele e curatele
11 novembre 2005Italiano7 min
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AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.2005.145
Data decisione, Autorità:
11.11.2005, ICCA
Titolo:
Ricorso contro decisione dell'autorità di vigilanza sulle tutele e curatele
DIRITTO DI ESSERE SENTITO
INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE
REFORMATIO IN PEIUS
RELAZIONE PERSONALE
art. 59 cpv. 2 LPAMM
Incarto n.
11.2005.145
Lugano
11 novembre
2005/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Lardelli
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. 327.1997/R.50.2005
(protezione del figlio: relazioni personali) della Divisione degli interni,
Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone
AP 1 , e
AP 2
alla
Commissione tutoria regionale 14, Bellinzona
riguardo al
figlio S__________ (1997);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello
(“ricorso”) del 26 ottobre 2005 presentato da AP 1
contro la decisione emessa il
14 ottobre 2005 dalla Sezione degli enti locali quale autorità di
vigilanza sulle tutele;
2. Se
dev'essere accolto l'appello (“ricorso”) presentato il 27 ottobre 2005 da AP 2
contro la medesima decisione;
3. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che
il 22 luglio 1997 AP 1 (1971), a quel tempo sposata, ha avuto un figlio – S__________
– da AP 2 (1966);
che con
risoluzione del 24 luglio 1997 la Delegazione tutoria di __________ ha privato AP
1 della custodia parentale, disponendo il collocamento del figlio prima all'Ospedale
__________ di __________ e poi alla __________, sempre a __________;
che in
seguito AP 1 è stata reintegrata nella custodia parentale;
che AP 2
e AP 1 si sono sposati il 9 marzo 1999;
che il 19
dicembre 2002 la Commissione tutoria regionale 14, accertati problemi di
tossicodipendenza a carico dei genitori, ha provvisoriamente tolto a questi
ultimi la custodia parentale, ha collocato il figlio durante la settimana al Centro
__________ a __________ e durante il fine settimana e le vacanze all'Istituto __________
di __________, ha conferito ai genitori un diritto di visita sorvegliato secondo
le modalità stabilite dall'Istituto __________ e dal Servizio medico-psicologico
di __________, fissando quello durante le imminenti ferie natalizie;
che la Commissione
tutoria regionale ha poi designato a S__________, il 14 luglio 2004, una
curatela educativa (art. 308 cpv. 2 CC), nominando __________ come curatore;
che il 18
febbraio 2005 la Commissione stessa ha accordato ad AP 2 un diritto di visita
sorvegliato ogni mercoledì dalle ore 13.30 alle 16.00 e a AP 1 un analogo diritto
di visita il venerdì dalle ore 17.30 alle 18.30, da esercitare presso la __________
a __________;
che con
risoluzione del 5 aprile 2005 la Commissione ha deciso di sospendere tale
diritto di visita per tre mesi, i genitori non dimostrando sufficiente stabilità
di coppia, ma ha autorizzato due telefonate settimanali al figlio da parte di ognuno
di essi in forma sorvegliata;
che il 19
luglio 2005 la Commissione ha prorogato la sospensione del diritto di visita
per altri sei mesi, riducendo la frequenza delle telefonate a una per settimana;
che contro
tale decisione AP 1 è insorta il 29 luglio 2005 alla Sezione degli enti locali,
autorità di vigilanza sulle tutele, postulando un diritto di visita di qualche
ora settimanale, da esercitare il sabato presso l' Istituto __________;
che in
pendenza di procedura, il 28 settembre 2005, il dott. __________ (del Servizio
medico-psicologico di __________) ha rilasciato un rapporto circa le relazioni
personali di S__________ con i genitori;
che, vistasi
intimare il rapporto per eventuali osservazioni, AP 1 non ha reagito;
che,
statuendo il 14 ottobre 2005, l'autorità di vigilanza ha non solo respinto il
ricorso, ma ha vietato anche ai genitori di telefonare al figlio sino alla
scadenza del periodo di sospensione delle relazioni personali;
che il 26
e 27 ottobre 2005 AP 1 e AP 2 sono insorti con due “ricorsi” a questa Camera
in cui chiedono di annullare la decisione presa dall'autorità di vigilanza nella
misura in cui questa vieta loro ogni telefonata al figlio;
che il
ricorso non ha formato oggetto di intimazione;
e considerando
in diritto: che
Fatti
i “ricorsi” in esame possono essere trattati solo come
appelli, unici rimedi giuridici esperibili contro le decisioni emesse dall'autorità
di vigilanza sulle tutele (art. 48 della legge sull'organizzazione e la
procedura in materia di tutele e curatele: RL 4.1.2.2, cui rinvia l'art. 39
LAC);
che in
concreto – come si è visto – l'autorità di vigilanza ha non solo confermato la
sospensione dei diritti di visita, ma ha vietato anche ai genitori ogni
colloquio telefonico con il figlio, accertando come le chiamate dei genitori
provocassero nel bambino irrequietezza e scontrosità;
che con
siffatte argomentazioni i ricorrenti non si confrontano, sicché a rigore i “ricorsi” potrebbero essere dichiarati irricevibili (art. 309 cpv. 2 lett. f
con rinvio al cpv. 5 CPC);
che,
nondimeno, la procedura adottata in sede amministrativa denota una chiara e ripetuta
violazione dei diritti di parte;
che, intanto,
sulla proroga semestrale della sospensione delle visite i genitori non sono
stati sentiti personalmente dalla Commissione tutoria regionale, sebbene il
provvedimento tocchi entrambi in modo diretto (art. 23 cpv. 2 LTC);
che,
certo, i genitori hanno avuto modo di esprimersi per scritto nei loro ricorsi
all'autorità di vigilanza, ma ciò non rimedia al diritto di spiegarsi oralmente
che nella fattispecie la legge concede agli interessati;
che del
resto, si ragionasse diversamente, l'autorità inferiore potrebbe sempre limitare
il diritto di esprimersi delle parti, rinviando queste ultime a far valere le
loro argomentazioni per via di ricorso (Bovay,
Procédure administrative, Berna 2000, pag. 242);
che, oltre
alla disattenzione del diritto di essere sentiti commessa dall'autorità tutoria,
nella fattispecie si palesa un seconda violazione analoga commessa dall'autorità
di vigilanza;
che in
effetti, modificando la decisione dell'autorità tutoria a svantaggio di AP 1, nel
caso specifico l'autorità di vigilanza ha proceduto a una reformatio in
peius;
che ciò è
di per sé lecito, sia perché in materia di filiazione vige il principio inquisitorio
illimitato (DTF 128 III 413 in alto), sia perché secondo l'art. 59 cpv. 2 LPAmm
Considerandi
– applicabile in virtù del rinvio contemplato all'art. 21 LTC – l'autorità di
vigilanza può, comunque sia, modificare la decisione a detrimento dell'interessato;
che tuttavia,
prospettandosi una reformatio in peius, l'autorità deve avvertire le
parti ed eventuali terzi toccati dal provvedimento, rammentando al ricorrente la
possibilità di ritirare il gravame (Borghi/Corti,
Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 2 lett. b ad
art. 59 LPAmm con riferimenti);
che nella
fattispecie l'autorità di vigilanza non ha affatto reso attenta AP 1 circa l'ipotesi
di una riforma in negativo, né sulla facoltà di ritirare il ricorso, né tanto
meno ha avvertito AP 2 di quanto si stava prospettando;
che in
circostanze del genere, vista le reiterata trasgressione di norme essenziali di
procedura, la decisione impugnata dev'essere annullata e gli atti rinviati all'autorità
di vigilanza affinché conferisca ai genitori e all'autorità tutoria, prima di
statuire, la possibilità di esprimersi personalmente e rammenti all'interessata
la possibilità di ritirare il ricorso;
che la
palese fondatezza dell'appello dispensa – eccezionalmente – dall'intimare l'atto
alla Commissione tutoria regionale;
che,
vista la particolarità della fattispecie, si giustifica di rinunciare al
prelievo di oneri processuali, né è il caso di attribuire ripetibili, gli
appellanti non avendo dovuto affrontare costi apprezzabili;
pronuncia: 1. Nella
misura in cui sono ricevibili, gli appelli (“ricorsi”) sono accolti, la decisione impugnata è annullata e gli atti sono rinviati all'autorità
di vigilanza perché conceda a AP 1, ad AP 2 e all'autorità tutoria la
possibilità di esprimersi, richiamando all'interessata la possibilità di
ritirare il ricorso.
2.
Non si
riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
3.
Intimazione
a:
– ;
– ;
– Commissione tutoria regionale 14, Bellinzona.
Comunicazione a:
–
Divisione degli interni, autorità di vigilanza sulle tutele;
– , .
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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