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Decisione

11.2005.145

Ricorso contro decisione dell'autorità di vigilanza sulle tutele e curatele

11 novembre 2005Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

i “ricorsi” in esame possono essere trattati solo come

appelli, unici rimedi giuridici esperibili contro le decisioni emesse dall'autorità

di vigilanza sulle tutele (art. 48 della legge sull'organizzazione e la

procedura in materia di tutele e curatele: RL 4.1.2.2, cui rinvia l'art. 39

LAC);

che in

concreto – come si è visto – l'autorità di vigilanza ha non solo confermato la

sospensione dei diritti di visita, ma ha vietato anche ai genitori ogni

colloquio telefonico con il figlio, accertando come le chiamate dei genitori

provocassero nel bambino irrequietezza e scontrosità;

che con

siffatte argomentazioni i ricorrenti non si confrontano, sicché a rigore i “ricorsi” potrebbero essere dichiarati irricevibili (art. 309 cpv. 2 lett. f

con rinvio al cpv. 5 CPC);

che,

nondimeno, la procedura adottata in sede amministrativa denota una chiara e ripetuta

violazione dei diritti di parte;

che, intanto,

sulla proroga semestrale della sospensione delle visite i genitori non sono

stati sentiti personalmente dalla Commissione tutoria regionale, sebbene il

provvedimento tocchi entrambi in modo diretto (art. 23 cpv. 2 LTC);

che,

certo, i genitori hanno avuto modo di esprimersi per scritto nei loro ricorsi

all'autorità di vigilanza, ma ciò non rimedia al diritto di spiegarsi oralmente

che nella fattispecie la legge concede agli interessati;

che del

resto, si ragionasse diversamente, l'autorità inferiore potrebbe sempre limitare

il diritto di esprimersi delle parti, rinviando queste ultime a far valere le

loro argomentazioni per via di ricorso (Bovay,

Procédure administrative, Berna 2000, pag. 242);

che, oltre

alla disattenzione del diritto di essere sentiti commessa dall'autorità tutoria,

nella fattispecie si palesa un seconda violazione analoga commessa dall'autorità

di vigilanza;

che in

effetti, modificando la decisione dell'autorità tutoria a svantaggio di AP 1, nel

caso specifico l'autorità di vigilanza ha proceduto a una reformatio in

peius;

che ciò è

di per sé lecito, sia perché in materia di filiazione vige il principio inquisitorio

illimitato (DTF 128 III 413 in alto), sia perché secondo l'art. 59 cpv. 2 LPAmm

Considerandi

– applicabile in virtù del rinvio contemplato all'art. 21 LTC – l'autorità di

vigilanza può, comunque sia, modificare la decisione a detrimento dell'interessato;

che tuttavia,

prospettandosi una reformatio in peius, l'autorità deve avvertire le

parti ed eventuali terzi toccati dal provvedimento, rammentando al ricorrente la

possibilità di ritirare il gravame (Borghi/Corti,

Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 2 lett. b ad

art. 59 LPAmm con riferimenti);

che nella

fattispecie l'autorità di vigilanza non ha affatto reso attenta AP 1 circa l'ipotesi

di una riforma in negativo, né sulla facoltà di ritirare il ricorso, né tanto

meno ha avvertito AP 2 di quanto si stava prospettando;

che in

circostanze del genere, vista le reiterata trasgressione di norme essenziali di

procedura, la decisione impugnata dev'essere annullata e gli atti rinviati all'autorità

di vigilanza affinché conferisca ai genitori e all'autorità tutoria, prima di

statuire, la possibilità di esprimersi personalmente e rammenti all'interessata

la possibilità di ritirare il ricorso;

che la

palese fondatezza dell'appello dispensa – eccezionalmente – dall'intimare l'atto

alla Commissione tutoria regionale;

che,

vista la particolarità della fattispecie, si giustifica di rinunciare al

prelievo di oneri processuali, né è il caso di attribuire ripetibili, gli

appellanti non avendo dovuto affrontare costi apprezzabili;

pronuncia: 1. Nella

misura in cui sono ricevibili, gli appelli (“ricorsi”) sono accolti, la decisione impugnata è annullata e gli atti sono rinviati all'autorità

di vigilanza perché conceda a AP 1, ad AP 2 e all'autorità tutoria la

possibilità di esprimersi, richiamando all'interessata la possibilità di

ritirare il ricorso.

2.

Non si

riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

3.

Intimazione

a:

– ;

– ;

– Commissione tutoria regionale 14, Bellinzona.

Comunicazione a:

Divisione degli interni, autorità di vigilanza sulle tutele;

– , .

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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